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Ordinanza sulla Commissione di ricorso dei PF

414.110.21 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 1 gen 2022

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/414-110-21/it/ordinanza-sulla-commissione-di-ricorso-dei-pf

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Emanato con: RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante Ordinanza sulla Commissione di ricorso dei PF (AS 2021 604), Regolamento della Commissione di ricorso dei PF (AS 2003 5079)

414.110.21

Ordinanza
sulla Commissione di ricorso dei PF
(OCRPF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 37a capoverso 5 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF,

Footnotes

  1. [1] RS 414.110

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina l’organizzazione della Commissione di ricorso dei Politecnici federali (PF) e della relativa segreteria nonché la procedura dinanzi alla Commissione.

Citato in

Sezione 2 Commissione

Art. 2 Composizione e sede

La Commissione si compone:

  1. del presidente;

  2. del vicepresidente;

  3. di altri cinque membri.

Il presidente, il vicepresidente e uno degli altri cinque membri non possono far parte del settore dei PF.

Il Consiglio federale provvede a una composizione equilibrata della Commissione. Gli articoli 8c e 8cbis dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA) si applicano per analogia.

Footnotes

  1. [2] RS 172.010.1

Il Consiglio dei PF pubblica sul proprio sito internet un elenco dei membri nominati.

La Commissione ha sede a Berna.

Citato in

Art. 3 Presidenza

Il presidente convoca la Commissione e dirige le sedute.

Decide l’applicazione della procedura per circolazione degli atti.

Il vicepresidente rappresenta il presidente e lo assiste.

Art. 4 Eleggibilità

Può essere nominato membro della Commissione chiunque non abbia più di 65 anni.

Il presidente, il vicepresidente e almeno un altro membro della Commissione devono avere conoscenze approfondite di diritto.

Art. 5 Incompatibilità

I membri della Commissione non possono far parte dei seguenti organi, né dei loro stati maggiori:

  1. Consiglio dei PF;

  2. direzione di un PF;

  3. direzione di un istituto di ricerca del settore dei PF;

  4. segreteria della Commissione.

Non possono svolgere attività suscettibili di pregiudicare l’adempimento della loro carica, l’indipendenza o la reputazione della Commissione.

Si applicano inoltre per analogia i motivi di incompatibilità di cui all’articolo 8 della legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale.

Footnotes

  1. [3] RS 173.32
Citato in

Art. 6 Durata del mandato e rielezione

Il mandato dura quattro anni e corrisponde a una legislatura del Consiglio nazionale. Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

I membri della Commissione possono essere rieletti una sola volta. È fatto salvo il limite d’età di cui all’articolo 4 capoverso 1.

Art. 7 Indennità e rimborso delle spese

Le indennità e il rimborso delle spese sono a carico del bilancio del Consiglio dei PF.

Il presidente percepisce un’indennità forfettaria di 18 000 franchi all’anno, il vicepresidente un’indennità forfettaria di 6000 franchi all’anno.

Le indennità di cui al capoverso 2 coprono tutti gli oneri, escluse le spese soggette a rimborso.

Gli altri membri percepiscono una diaria di 500 franchi a seduta più 250 franchi per lo studio preparatorio degli atti. Se invece di una seduta si tiene una procedura per circolazione degli atti, l’indennità forfettaria ammonta a 500 franchi. I membri della Commissione impiegati nel settore dei PF non ricevono alcuna indennità.4

Footnotes

  1. [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 236).

Le indennità sono soggette alle detrazioni per i contributi sociali.5

Footnotes

  1. [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 236).

Gli importi non sono soggetti all’adeguamento al rincaro.

Il rimborso delle spese è disciplinato dalle disposizioni pertinenti del settore dei PF.

Le indennità e il rimborso delle spese sono versati nel mese di dicembre.

Art. 8 Segreto d’ufficio

I membri della Commissione e i collaboratori della segreteria sono tenuti al segreto d’ufficio.

La Commissione è autorizzata all’esonero dal segreto d’ufficio in qualità di autorità superiore ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale6.

Footnotes

  1. [6] RS 311.0

Art. 9 Informazione e rapporti

La Commissione rende pubblicamente accessibili le proprie decisioni.

I nomi delle persone che sono comparse come parti in causa e che hanno patrocinato esclusivamente interessi privati, nonché i dati che consentono di identificare queste persone possono essere divulgati soltanto con il loro consenso.

Il presidente presenta annualmente al capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e al presidente del Consiglio dei PF un rapporto sulle attività svolte dalla Commissione.

Art. 10 Compiti dello Stato maggiore del Consiglio dei PF

Lo Stato maggiore del Consiglio dei PF gestisce la contabilità della Commissione.

Fornisce assistenza alla segreteria in materia di logistica e diritto del personale.

Sezione 3 Segreteria

Art. 11 Composizione e organizzazione

La segreteria si compone di un direttore, nonché di alcuni segretari giuridici e collaboratori amministrativi.

L’amministrazione della segreteria è affidata a un segretario giuridico. Quest’ultimo nomina un supplente.

Il presidente del Consiglio dei PF decide d’intesa con il presidente della Commissione in merito all’avvio, alla modifica e alla cessazione dei rapporti di lavoro dei collaboratori della segreteria.

È responsabile di tutte le altre decisioni del datore di lavoro concernenti il direttore. Può affidare tale compito al servizio del personale dello Stato maggiore del Consiglio dei PF.

Il direttore è responsabile di tutte le altre decisioni del datore di lavoro concernenti i collaboratori della segreteria.

I rapporti di lavoro dei collaboratori della segreteria sono disciplinati dalla legge del 24 marzo 20007 sul personale federale e dall’ordinanza del 15 marzo 20018 sul personale del settore dei PF.

Footnotes

  1. [7] RS 172.220.1
  2. [8] RS 172.220.113

Per far fronte a temporanei sovraccarichi di lavoro è possibile, in casi eccezionali, ricorrere a personale giuridico ausiliario sulla base di un mandato. Questi giuristi non possono esprimere un voto consultivo né possono firmare le decisioni.

Art. 12 Compiti

La segreteria svolge compiti tecnici e amministrativi inerenti all’attività della Commissione, in particolare:

  1. assistenza al presidente e agli altri membri nell’ambito delle questioni che interessano la Commissione;

  2. partecipazione all’attività istruttoria;

  3. redazione di decisioni e rapporti, esecuzione delle procedure di consultazione e gestione della corrispondenza;

  4. controllo delle pratiche e rilevazioni statistiche.

I segretari giuridici riscuotono l’anticipo delle spese e curano la corrispondenza per conto del presidente.9

Footnotes

  1. [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 236).

Redigono le proposte scritte da sottoporre al presidente e le bozze delle decisioni.

Citato in

Sezione 4 Procedura

Art. 13 Ricusazione

Alle persone che devono preparare o adottare una decisione si applicano i motivi di ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa (PA).

Footnotes

  1. [10] RS 172.021

Se sussiste un motivo di ricusazione, la persona in questione deve comunicarlo tempestivamente al presidente.

Citato in

Art. 14 Domanda di ricusazione

La parte che intende chiedere la ricusazione di un membro della Commissione o del segretario giuridico competente (di seguito: il ricusando) deve presentare una domanda scritta alla Commissione non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

Il ricusando si deve pronunciare dinanzi alla Commissione sui motivi addotti.

Art. 15 Decisione di ricusazione

Se la persona di cui si chiede la ricusazione contesta il motivo di ricusazione, la decisione in merito è presa dalla Commissione in sua assenza.

Se è stata presentata una domanda di ricusazione per la Commissione in corpore, la decisione in merito è presa dal DEFR. Se accoglie la domanda, quest’ultimo nomina quattro membri supplenti e stabilisce quale di questi membri assume la funzione del presidente.

La decisione in merito alla ricusazione può essere presa senza sentire la controparte.

Art. 16 Istruttoria

Il presidente sovrintende all’istruttoria del ricorso.

Si occupa in particolare di emettere decisioni incidentali in materia di:

  1. sospensione della procedura;

  2. misure precauzionali e disposizioni concernenti l’effetto sospensivo;

  3. inviti a comparire, fusioni e separazioni delle procedure;

  4. esito delle richieste di patrocinio gratuito.

È responsabile dell’archiviazione formale del ricorso mediante la non entrata nel merito o lo stralcio della procedura in caso di manifesta inammissibilità, ritiro o mancanza di oggetto.

Citato in

Art. 17 Proposta

Il presidente esamina le bozze delle decisioni e formula una richiesta scritta di archiviazione del ricorso indirizzata ai membri.

La segreteria invia per posta o in formato elettronico ai membri della Commissione la documentazione relativa alle sedute. L’invio avviene in maniera scaglionata e i primi documenti devono pervenire ai membri almeno due settimane prima della seduta.11

Footnotes

  1. [11] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 236).

Art. 18 Sedute

La Commissione opera e decide in modo collegiale. Le decisioni sono prese nel corso di sedute o, in casi eccezionali, per circolazione degli atti. Le sedute possono svolgersi in videoconferenza.

Si riunisce secondo un calendario fissato anticipatamente per tutto l’anno civile. Di norma sono previste sei sedute.

I segretari giuridici prendono parte al processo decisionale concernente i ricorsi che hanno trattato. Possono esprimere un voto consultivo.

Le sedute sottostanno al segreto delle deliberazioni. La documentazione delle sedute è confidenziale.

Art. 19 Deliberazione

La Commissione può deliberare se sono presenti alla seduta almeno quattro dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Se una decisione è presa per circolazione degli atti è necessaria la maggioranza dei voti dei membri della Commissione.

I membri sono tenuti a votare.

In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

Art. 20 Decisione

Nella decisione è menzionato il nome dei membri della Commissione che vi hanno concorso.

Il presidente e il segretario giuridico competente o un altro membro della Commissione firmano la decisione.

Citato in

Art. 21 Comunicazione ai partecipanti alla procedura

Decisioni e altre comunicazioni devono essere notificate tempestivamente in forma scritta agli interessati.

Le decisioni incidentali e finali devono essere recapitate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; negli altri casi è sufficiente una lettera raccomandata.

Art. 22 Spese processuali e spese ripetibili

Le spese processuali e le spese ripetibili sono stabilite conformemente agli articoli 63 e 64 PA12 e all’ordinanza del 10 settembre 196913 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Footnotes

  1. [12] RS 172.021
  2. [13] RS 172.041.0
Citato in

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo

Il regolamento del 18 settembre 200314 della Commissione di ricorso dei PF è abrogato.

Footnotes

  1. [14] [RU 2003 5079; 2011 3563]

Art. 24 Disposizioni transitorie

La disposizione relativa alle indennità di cui all’articolo 7 capoverso 4 terzo periodo è applicabile a partire dalla prossima legislatura.

Il rapporto per l’anno 2021 è presentato al Consiglio dei PF

Art. 25 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

L’articolo 2 capoverso 2 e l’articolo 4 capoverso 1 entrano in vigore il 1° giugno 2023.

Citato in