414.711.5
Ordinanza del DEFR
sull’ottenimento retroattivo del titolo
di una scuola universitaria professionale
(OORT)1
del 4 luglio 2000 (Stato 1° gennaio 2017)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)2,
visto l’articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20113
sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero;
visto l’articolo 60 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 20164 concernente
la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
(O-LPSU),5
ordina:
Art. 16 Presupposti per il rilascio
Presupposti per il rilascio di un titolo di scuola universitaria professionale nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell’informazione, dell’architettura, dell’edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell’agricoltura e dell’economia forestale, dell’economia e dei servizi nonché del design sono:7
aver conseguito un diploma di una scuola d’ingegneria (STS) riconosciuta, di una scuola per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), di una scuola superiore di arti applicate (SSAA) o di una scuola superiore di economia domestica (SSED) oppure aver concluso uno studio di diploma negli anni 1998, 1999 o 2000 presso la scuola alberghiera di Losanna (EHL);
e poter comprovare una pratica professionale riconosciuta di almeno cinque anni o la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario.
Nei campi specifici del lavoro sociale, della musica, del teatro e delle altre arti, della psicologia applicata nonché della linguistica applicata i presupposti per l’ottenimento di un titolo di scuola universitaria professionale per i detentori di un diploma di scuola specializzata superiore si basano sull’articolo 13 del regolamento del 10 giugno 19998 della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sul riconoscimento dei diplomi cantonali di scuole universitarie professionali, nell’edizione del 31 agosto 2004.9
Presupposti per il rilascio di un titolo SUP nel campo della sanità ad eccezione del ciclo di studio cure infermieristiche sono:10
aver conseguito uno dei seguenti diplomi o certificati:
uno dei seguenti diplomi di una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera (CRS):11
– «dietista dipl.»,
– «levatrice/ostetrica dipl.»/«ostetrico dipl.»,
– «fisioterapista dipl.»,
un certificato della Croce Rossa Svizzera di «ergoterapista dipl.» rilasciato al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente diploma cantonale;
poter comprovare una pratica professionale riconosciuta (art. 2 cpv. 2) di almeno due anni; e
poter comprovare la frequentazione di un corso postdiploma di livello universitario nel campo della sanità o un altro perfezionamento equivalente (art. 3 cpv. 2).12
Presupposti per il rilascio di un titolo SUP del ciclo di studio cure infermieristiche nel campo della sanità sono:
aver conseguito uno dei seguenti diplomi riconosciuti dalla CRS:
«infermiere/infermiera»,
«cure infermieristiche di livello II»,
«infermiere/a in cure generali»,
«infermiere/a in psichiatria»,
«infermiere/a in igiene materna e pediatria»,
«infermiere/a a domicilio»,
«infermiere/a in cure integrate»;
una delle seguenti formazioni complementari o uno dei seguenti diplomi complementari:
una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) del SBK Bildungszentrum (BIZ) della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau o del Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE’G),
un «certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» dell’Ecole supérieure d’enseignement infirmier (ESEI),
un «diploma CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) riconosciuta dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI),
una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, del WE’G o di Careum Weiterbildung,
una «höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe Stufe I» (HFG) con indirizzo in cure infermieristiche del WE’G,
un «certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» dell’ESEI,
un diploma di «infermiera/e di salute pubblica» riconosciuto dalla CRS,
un «certificat d’Etudes Approfondies, Option Clinique» dell’Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) o dell’ESEI,
un «certificato CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
un «WE’G-Zertifikat NDK Pflege» con indirizzi specializzati,
un «Nachdiplomkurs Pflege» con indirizzi specializzati di Careum Weiterbildung,
un «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
un «WE’G-Diplom Mütterberaterin»,
un «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;
poter comprovare una pratica professionale riconosciuta (art. 2 cpv. 2) di almeno due anni;
poter comprovare la frequentazione di un corso postdiploma di livello universitario nel campo della sanità o un altro perfezionamento equivalente (art. 3 cpv. 2), a meno di non poter comprovare la frequentazione di una formazione o il conseguimento di un diploma di cui alla lettera b numeri 1–3.13
Art. 214 Pratica professionale riconosciuta
È riconosciuta come pratica professionale per titolari di un diploma di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a, un’attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo aver conseguito un diploma STS, SSQEA, SSAA, SSED oppure EHL.
È riconosciuta come pratica professionale per i richiedenti del campo della sanità (art. 1 cpv. 3 e 4) un’attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo il 1° giugno 2001.15
Art. 316 Estensione dei corsi postdiploma di livello universitario
Per i detentori di un diploma di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a, i corsi postdiploma di livello universitario devono comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito secondo il Sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System, ECTS).
Per i richiedenti del campo della sanità (art. 1 cpv. 3 e 4) il corso postdiploma di livello universitario deve comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito ECTS.17
Un punto di credito ECTS corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore.
Art. 418 Domanda
La domanda deve essere presentata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)19.
Essa deve includere:
cognome, nome, indirizzo, luogo di attinenza e data di nascita del richiedente;
indicazioni relative al diploma o certificato e, se necessario, alla pratica professionale, al corso postdiploma di livello universitario o a un altro corso di perfezionamento equivalente.
La titolarità del diploma o del certificato, l’adempimento della pratica professionale richiesta, del corso postdiploma di livello universitario o di un altro corso di perfezionamento equivalente devono essere comprovati mediante i documenti originali o in copia autenticata.
Art. 520 Esame delle domande e decisione
La SEFRI può invitare il richiedente ad un colloquio per chiarire eventuali dubbi inerenti alla pratica professionale annunciata.
La SEFRI decide sul rilascio del titolo SUP.
Art. 621
Art. 7 Titolo
Al richiedente viene rilasciata l’autorizzazione a portare il titolo di una scuola universitaria professionale in virtù dell’articolo 61 O-LPSU.22
Con il rilascio del titolo SUP, il detentore non è più autorizzato a portare il precedente titolo relativo al diploma conseguito ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a.23
La SEFRI tiene un elenco delle persone che portano un titolo di scuola universitaria professionale ottenuto in virtù della presente ordinanza.
Art. 8 Diploma
Il candidato può richiedere il diploma corrispondente al suo titolo di scuola universitaria professionale.
Egli presenta la domanda per il rilascio del diploma unitamente a quella del titolo.
Egli paga le spese per il rilascio del diploma.
Art. 924 Disposizione transitoria
In deroga all’articolo 3, le persone che hanno iniziato gli studi nel 1996/1997 devono dimostrare di aver frequentato un corso postdiploma di almeno 100 lezioni o di 5 punti di credito. Questa disposizione non è applicabile ai detentori di un diploma ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.