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Ordinanza sulle misure di accompagnamento nel campo dello sport per l’attenuazione delle conseguenze delle misure prese dal Consiglio federale per combattere il Coronavirus

415.021 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 21 mar 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/415-021/it/ordinanza-sulle-misure-di-accompagnamento-nel-campo-dello-sport-per-l-attenuazione-delle-conseguenze-delle-misure-prese-dal-consiglio-federale-per-combattere-il-coronavirus

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questo testo non è più in vigore.

Emanato con: Ordinanza sulle misure di accompagnamento nel campo dello sport per l’attenuazione delle conseguenze delle misure prese dal Consiglio federale per combattere il Coronavirus (AS 2020 851)

415.021

Ordinanza sulle misure di accompagnamento nel campo dello sport per l’attenuazione delle conseguenze delle misure prese dal Consiglio federale per combattere il Coronavirus (Ordinanza COVID-19 sport)

del 20 marzo 2020 (Stato 1° giugno 2020)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso3 della Costituzione federale1; visto la legge sulla promozione dello sport del 17 giugno 20112, ordina:

Footnotes

  1. [3] RS 818.101.24
  2. [1] RS 101
  3. [2] RS 415.0

Sezione 1 Scopo

Art. 1

La presente ordinanza si prefigge di attenuare le conseguenze per lo sport derivanti dai provvedimenti dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20203 tramite:

  1. l’attribuzione di aiuti finanziari;

  2. e c.4 ...

Sezione 2 Aiuti finanziari

Art. 2 Scopo

Gli aiuti finanziari servono a proteggere le organizzazioni nel settore dello sport dall’insolvenza.

Art. 3 Prestiti a condizioni concessionali

...5

L’UFSPO può concedere relegazioni a un grado inferiore per i prestiti.

I prestiti devono essere restituiti entro cinque anni.

Se la restituzione dovesse risultare troppo onerosa, la scadenza può essere prolungata di due anni.

RU 2020 851

Abrogate dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1761).

Footnotes

  1. [5] Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1761).

Art. 46 Prestazioni in denaro a fondo perso

Nel quadro dei crediti approvati, l’UFSPO può concedere aiuti finanziari sotto forma di prestazioni in denaro a fondo perso a:

  1. società sportive che svolgono regolarmente attività e manifestazioni societarie e club sportivi non organizzati come associazioni che però svolgono attività e manifestazioni come una società sportiva;

  2. organizzazioni a scopo non lucrativo che hanno come scopo principale lo svolgimento di competizioni nello sport popolare e nello sport di prestazione non prevalentemente professionistico.

Non si concedono aiuti finanziari a club delle leghe le cui federazioni sportive nazionali ricevono prestiti giusta l’articolo 41a dell’ordinanza del 23 maggio 20127 sulla promozione dello sport.

Footnotes

  1. [7] RS 415.01

Art. 5 Presupposti

L’UFSPO può concedere gli aiuti finanziari se:

  1. l’organizzazione è in pericolo di insolvenza;

  2. l’organizzazione dimostra in modo plausibile che sussiste un nesso causale fra la minaccia di insolvenza e i provvedimenti della Confederazione per combattere il coronavirus; e

  3. l’organizzazione può rendere verosimile di aver esaurito tutte misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili.

Art. 68 Importo degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari servono esclusivamente a superare crisi di liquidità sorte a seguito delle misure della Confederazione per combattere il coronavirus.

Art. 79 Richiesta di aiuti finanziari

Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate all’UFSPO mediante mezzi di comunicazione elettronici con firma facsimile.

Le richieste devono contenere:

  1. la ditta o il nome e la sede del richiedente;

  2. una motivazione, compresa la documentazione comprovante che sono soddisfatti i presupposti di cui all’articolo5;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020

  1. il nome di un mandatario commerciale presso l’organizzazione, disponibile per eventuali richieste di chiarimenti;

  2. la presa di posizione di una società di revisione esterna incaricata dall’associazione mantello delle federazioni sportive svizzere riguardante: 1. l’adempimento dei presupposti di cui all’articolo5, 2. l’ammontare delle perdite finanziarie sorte a seguito delle misure della Confederazione per combattere il Coronavirus, 3. le prospettive di un risanamento finanziario del richiedente, 4. nelle richieste di prestiti giusta l’articolo3, la possibile scadenza per la restituzione.

L’UFSPO può richiedere documentazione complementare.

Le richieste di aiuti finanziari possono essere presentate fino al 30 giugno 2020.

Art. 8 Decisione

L’UFSPO decide in merito alle richieste complete di regola entro tre settimane.

Sezione 3: ...

Art. 9 e 1010

Sezione 4: ...

Art. 1111

Sezione 5 Entrata in vigore e durata di validità

Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 00.00.

Si applica per la durata di sei mesi a partire dalla data d’entrata in vigore.

Abrogati dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1761).

Footnotes

  1. [11] Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1761).