415.31
Ordinanza del DDPS concernente Gioventù e Sport
(O G+S)
del 7 novembre 2002 (Stato 1° gennaio 2012)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visti gli articoli 11 capoverso 2, 15, 20 capoverso 3, 20a capoverso 3, 20b capoverso 3, 23k, 23l e 23m dell’ordinanza del 21 ottobre 19871 sul promovimento della ginnastica e dello sport, ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo di Gioventù e Sport
Gioventù e Sport (G+S) intende:
motivare i giovani a praticare attività sportive e promuoverne l’integrazione in una comunità sportiva;
preparare i monitori G+S, offrendo una formazione specifica ai loro compiti e un perfezionamento conforme alle loro necessità e coadiuvarli nell’esercizio della loro funzione.
Art. 22 Piano direttivo di G+S
L’Ufficio federale dello sport (UFSPO) elabora un piano direttivo di G+S e lo verifica periodicamente.
Il piano direttivo definisce lo sport secondo G+S, gli obiettivi della formazione dei giovani e gli obiettivi della formazione e del perfezionamento dei monitori, dei coach, dei formatori e degli esperti G+S.
Capitolo 2 Discipline sportive G+S
Art. 3 Discipline sportive
Le discipline sportive G+S sono elencate nell’allegato1.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5627).
Art. 4 Ammissione di nuove discipline sportive G+S
Una federazione sportiva può proporre l’ammissione di una nuova disciplina nell’elenco delle discipline sportive G+S.
La disciplina sportiva è ammessa a titolo provvisorio per un periodo di prova di tre anni. L’UFSPO decide le condizioni d’ammissione e le prestazioni della federazione che chiede l’ammissione.
Al termine del periodo di prova, il Dipartimento decide se la disciplina è ammessa definitivamente nell’elenco delle discipline sportive G+S.
Art. 5 Controllo delle prestazioni federali erogate alle discipline sportive G+S
La disciplina sportiva che presenta durante due anni uno squilibrio tra le risorse impiegate e i risultati ottenuti oppure non corrisponde alla concezione dello sport di G+S può essere attribuita dall’UFSPO al gruppo d’utenti 6.
Capitolo 3 Formazione dei giovani
Sezione 1 Organizzazione delle offerte G+S
Art. 6 Organizzatore
L’organizzatore si impegna, con la sua firma, a osservare le prescrizioni concernenti G+S.
Art. 7 Organo che accorda l’autorizzazione
Gli uffici cantonali G+S autorizzano le offerte G+S dei gruppi d’utenti1, 2, 3, 4 e 5.
L’UFSPO autorizza le offerte G+S del gruppo d’utenti7, nonché le offerte G+S annunciate dalle federazioni sportive e dalle associazioni giovanili dei gruppi d’utenti 3 e 4.
Le offerte G+S sono previamente valutate da un esperto G+S in funzione della disciplina sportiva e delle esigenze in materia di sicurezza.
Art. 8 Luogo di svolgimento
I corsi e i campi G+S possono svolgersi in Svizzera o all’estero.
Sezione 2 Corsi G+S
Art. 9 Direzione
I corsi G+S sono diretti da monitori G+S formati nella pertinente disciplina sportiva.
Per talune discipline sportive sono applicabili le disposizioni particolari concernenti l’impiego dei monitori G+S; tali disposizioni figurano nell’allegato 2.
Art. 10 Numero di partecipanti
Un corso G+S deve contare almeno tre partecipanti in età G+S.3
I corsi G+S del gruppo d’utenti7 contano almeno due partecipanti al livello di promovimento 3.
Art. 11 Dimensione dei gruppi e impiego dei monitori
La dimensione dei gruppi per ogni disciplina sportiva è stabilita nell’allegato 2.
Ciascun gruppo di un corso è diretto da un monitore G+S.
Art. 12 Durata di un corso e di una lezione
La durata minima di un corso G+S è di 15 settimane (gruppi d’utenti1 e 5) o di
ore (gruppi d’utenti 2 e 7).
L’insegnamento è impartito in lezioni di 60 o 90 minuti.
Nei gruppi d’utenti1 e 5, con il medesimo gruppo può essere computata soltanto una lezione al giorno. Nei gruppi d’utenti 2 e 7, con il medesimo gruppo possono essere computate al massimo cinque ore al giorno.
Art. 13 Contenuti dei corsi
La formazione dei giovani comprende più livelli di formazione definiti secondo principi conformi alla pedagogia giovanile e in funzione delle peculiarità della disciplina sportiva.
L’UFSPO allestisce i programmi di formazione per le singole discipline sportive.
Sezione 3 Campi G+S
Art. 14 Direzione
Per l’organizzazione di un campo G+S sono necessari almeno due monitori G+S formati nella pertinente disciplina sportiva.
Ciascun gruppo di un campo è diretto da un monitore G+S.
Per alcune discipline sportive sono applicabili le disposizioni particolari concernenti l’impiego di monitori G+S che figurano nell’allegato 2.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 18 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005
Art. 15 Numero di partecipanti
Un campo G+S conta almeno dodici partecipanti in età d’essere ammessi a G+S.
I campi G+S del gruppo d’utenti 3 contano almeno sei partecipanti in età d’essere ammessi a G+S.
Art. 16 Durata di un campo e attività G+S
La durata minima di un campo G+S è di cinque giorni per i gruppi d’utenti 3 e 4 e di quattro giorni per il gruppo d’utenti 5.
Ogni giorno di campo comprende almeno quattro ore di attività sportive G+S. Non vi sono giorni di campo nei quali la responsabilità di G+S è esclusa.
Art. 17 Contenuti dei campi
Le attività sportive G+S sono insegnate secondo principi conformi alla pedagogia giovanile e in funzione delle peculiarità della disciplina sportiva.
L’UFSPO allestisce i programmi di formazione per le singole discipline sportive.
Sezione 4 Sorveglianza e controllo
Art. 18
L’UFSPO esercita l’alta sorveglianza sulla formazione dei giovani.
Il controllo della formazione dei giovani incombe agli organi che, conformemente all’articolo7, accordano le autorizzazioni.
Il controllo è effettuato periodicamente e in maniera sistematica. Può essere eseguito sul posto.
Capitolo 4 Formazione dei quadri
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 19 Principio
La formazione dei quadri comprende la formazione e il perfezionamento dei monitori, dei coach, dei formatori e degli esperti G+S.
L’UFSPO elabora strutture e percorsi formativi per tutte le discipline sportive. Le esigenze, gli obiettivi didattici e la durata di ogni offerta sono stabiliti nei programmi di formazione e di perfezionamento.
Art. 20 Annuncio e pubblicazione delle offerte
Le offerte di formazione dei quadri sono annunciate all’UFSPO.
Le offerte di formazione dei quadri sono pubblicate dall’UFSPO.
Sezione 2 Monitori G+S
Art. 21 Struttura della formazione e del perfezionamento
La formazione dei monitori G+S consiste in una formazione di base specifica alla disciplina sportiva.
Il perfezionamento è strutturato in moduli.
Art. 22 Formazione
I corsi per monitori G+S consentono di acquisire le conoscenze di base pedagogiche, metodologiche e specifiche alla disciplina sportiva.
I corsi per monitori sono organizzati dall’UFSPO, dagli uffici cantonali G+S, da associazioni giovanili e da istituzioni per la formazione degli insegnanti.
L’UFSPO offre alle persone che beneficiano di una formazione equivalente al corso per monitori la possibilità di seguire moduli d’introduzione.
Art. 23 Perfezionamento
Nell’ambito del perfezionamento sono approfondite e ampliate le competenze dei monitori.
I monitori G+S seguono ogni due anni almeno un modulo di perfezionamento allo scopo di rinnovare il loro riconoscimento. Seguendo un modulo di perfezionamento, essi ottemperano all’obbligo di assolvere un perfezionamento per tutte le discipline sportive nelle quali sono riconosciuti.
Il perfezionamento è organizzato dall’UFSPO, dagli uffici cantonali G+S, dalle federazioni sportive, da associazioni giovanili e da istituzioni per il perfezionamento degli insegnanti.
Art. 24 Ammissione
Sono ammessi alla formazione di monitore i candidati che:
compiono 18 anni nell’anno del corso e
sono raccomandati dal coach G+S competente.
Sono ammessi al perfezionamento i monitori G+S che:
possiedono un’esperienza sufficiente come monitore e
sono raccomandati dal coach G+S competente.
Art. 25 Diritti
I monitori G+S sono autorizzati a dirigere corsi e campi G+S nella loro disciplina sportiva e a impartirvi un insegnamento. Sono fatte salve le disposizioni specifiche concernenti l’impiego dei monitori G+S di cui agli articoli 9 capoverso 2 e 14 capoverso 3.
Art. 26 Obblighi
I monitori G+S sono tenuti a:
organizzare i corsi e i campi G+S conformemente ai principi di cui agli articoli 13 capoverso1 e 17 capoverso1;
prendere misure adeguate alle circostanze allo scopo di salvaguardare, per tutta la durata del corso o del campo, la salute e la sicurezza dei partecipanti;
provvedere affinché il materiale ricevuto in prestito non sia né danneggiato né smarrito e sia pulito prima di essere riconsegnato;
garantire all’organo che accorda l’autorizzazione e al coach G+S competente la possibilità di esaminare il loro lavoro.
I documenti relativi ai corsi e ai campi sono conservati per un periodo di tre anni e, su richiesta, consegnati all’organo che accorda l’autorizzazione o all’UFSPO.4
Sezione 3 Coach G+S
Art. 27 Formazione e perfezionamento
La formazione e il perfezionamento dei coach G+S avvengono sotto forma di corsi e moduli orientati ai loro compiti specifici.5
Sono ammesse alla formazione di coach G+S le persone che:
compiono 18 anni nell’anno del corso e
sono raccomandate da un organizzatore della formazione dei giovani.
I coach G+S seguono ogni due anni un modulo di perfezionamento per coach G+S allo scopo di rinnovare il loro riconoscimento.
La formazione e il perfezionamento dei coach G+S sono organizzati dagli uffici cantonali G+S o dall’UFSPO, in collaborazione con le federazioni sportive e le associazioni giovanili.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 18 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005
Art. 28 Compiti
I coach G+S offrono consulenza, assistono e sorvegliano i monitori G+S del loro organizzatore in occasione dello svolgimento dei corsi e dei campi G+S.
Provvedono affinché la formazione dei giovani abbia luogo conformemente all’articolo1 lettera a nonché ai principi di cui agli articoli 13 capoverso1 e 17 capoverso1.
Annunciano l’offerta G+S all’organo competente per accordare l’autorizzazione.
Firmano, unitamente a un altro rappresentante dell’organizzatore con diritto di firma, l’annuncio dell’offerta G+S.
Assicurano all’organo che accorda l’autorizzazione la possibilità di esaminare il loro lavoro. Conservano il diario di coach G+S nonché i documenti relativi ai corsi e ai campi affidati dai monitori G+S per un periodo di tre anni e li consegnano, su richiesta, all’organo che accorda l’autorizzazione o all’UFSPO.
Sezione 4 Formatori G+S
Art. 29 Principio
Nel gruppo d’utenti 3 possono essere offerte formazioni per formatori G+S.
Art. 30 Formazione
I monitori G+S del gruppo d’utenti 3 sono formati nei corsi per formatori G+S destinati alla formazione e al perfezionamento dei monitori e dei coach G+S del gruppo d’utenti 3.
Sono ammessi alla formazione per formatori G+S i monitori G+S del gruppo d’utenti 3 che:
soddisfano i pertinenti requisiti di cui all’articolo 19 e
sono raccomandati da un organizzatore della formazione dei quadri.
I corsi per formatori G+S sono organizzati dagli organizzatori delle offerte del gruppo d’utenti 3 o dall’UFSPO.
Art. 31 Perfezionamento
I formatori G+S perfezionano le loro conoscenze nei corsi centrali G+S.
Essi seguono ogni due anni il pertinente corso centrale allo scopo di rinnovare il riconoscimento.
I corsi centrali G+S sono organizzati dall’UFSPO.
Art. 32 Diritti
I formatori G+S possono essere impiegati per assicurare la formazione e il perfezionamento dei monitori e dei coach G+S del gruppo d’utenti 3.
Sezione 5 Esperti G+S
Art. 33 Formazione
I monitori G+S sono formati nei corsi per esperti G+S destinati ad assicurare la formazione dei quadri.
Sono ammessi alla formazione per esperti G+S i monitori G+S che:
soddisfano i pertinenti requisiti di cui all’articolo 19 e
sono raccomandati da un organizzatore della formazione dei quadri.
I corsi per esperti sono organizzati dall’UFSPO.
Art. 34 Perfezionamento
Gli esperti G+S perfezionano le loro conoscenze nei corsi centrali G+S.
Essi seguono ogni due anni il pertinente corso centrale allo scopo di rinnovare il riconoscimento in tutte le discipline sportive.
I corsi centrali G+S sono organizzati dall’UFSPO. Esso può incaricare i Cantoni o le federazioni di organizzare tali corsi.
Art. 35 Diritti
Gli esperti G+S sono autorizzati a impartire la formazione dei quadri nella pertinente disciplina sportiva.
Nelle discipline sportive sottoposte a particolari prescrizioni di sicurezza, gli esperti G+S possono essere impiegati in qualità di specialisti della sicurezza per valutare i programmi dei corsi o dei campi.
Sezione 6 Sorveglianza e controllo
Art. 36
L’UFSPO sorveglia la formazione dei quadri.
Il controllo della formazione dei quadri è effettuato periodicamente e in maniera sistematica. Può essere eseguito sul posto.
Capitolo 5 Prestazioni della Confederazione
Art. 37 Corsi per i collaboratori degli uffici cantonali G+S e delle federazioni sportive
L’UFSPO può organizzare corsi per i collaboratori degli uffici cantonali G+S e delle federazioni sportive.
Art. 38 Mezzi didattici
L’UFSPO fornisce mezzi didattici per la formazione dei quadri adeguati ai differenti livelli.
Art. 39 Materiale in prestito
Il materiale sportivo è dato in prestito agli organizzatori dall’UFSPO, il materiale dell’esercito dall’Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri e le carte topografiche dall’Ufficio federale di topografia.
La Confederazione assume le spese per il deposito, per i lavori eseguiti negli arsenali e per il trasporto. L’organizzatore della formazione dei giovani partecipa con un contributo alle spese generali.
Il materiale perso, le spese di ripristino del materiale danneggiato per negligenza o pulito male e le spese risultanti da prestazioni straordinarie sono addebitati all’organizzatore della formazione dei giovani.
Art. 40 Trasporto di persone
I partecipanti alla formazione dei quadri, gli insegnanti addetti alla formazione dei quadri e il personale dei corsi hanno diritto a buoni per viaggi con mezzi di trasporto pubblici.
Art. 41 Alloggio
Per le attività G+S possono essere messi a disposizione edifici dell’esercito conformemente all’ordinanza sugli emolumenti del DDPS del 21 dicembre 19906.
Capitolo 6 Amministrazione
Art. 42 Gestione dei dati
La gestione dei dati concernenti la formazione dei giovani e dei quadri è disciplinata dall’ordinanza del 30 ottobre 20027 sulla banca dati nazionale per lo sport (OBDNS).
Art. 43 Formazione dei giovani
L’organo che accorda l’autorizzazione registra su supporto informatico le offerte G+S di formazione dei giovani, le gestisce e prepara i versamenti.
Esso esamina le domande d’indennità, allestisce i conteggi e trasmette gli incartamenti all’UFSPO.
L’UFSPO verifica i dati.
[RU 1991 91, 1997 2779 n. II 27, 1998 2653, 2002 127. RU 2006 4647 art. 8]. Vedi ora l’O dell’8 nov. 2006 (RS 172.045.103).
Art. 44 Formazione dei quadri
L’organizzatore di offerte di formazione dei quadri gestisce i dati dei partecipanti su supporto informatico e prepara i versamenti.
L’UFSPO verifica l’offerta e aggiorna i dati personali.
Art. 45 Competenza per la decisione in merito ai sussidi destinati alla formazione dei giovani e dei quadri
L’UFSPO verifica i conteggi e stabilisce i sussidi.
Art. 46 Versamento dei sussidi
I sussidi federali sono versati dopo il ricevimento del conteggio. Quest’ultimo deve essere trasmesso all’organo che accorda l’autorizzazione al più tardi un mese dopo la chiusura dell’offerta.8
Per i corsi annuali destinati alla formazione dei giovani, è possibile versare dopo sei mesi fino al 40 per cento dell’importo provvisorio del sussidio.
Il 15 dicembre è l’ultimo giorno dell’anno contabile. A questa data si chiude il conteggio dei sussidi federali concessi durante l’esercizio e si allestiscono le statistiche.
Art. 47 Guide
L’UFSPO pubblica delle guide nelle quali figurano, per ogni disciplina sportiva, le disposizioni e le indicazioni determinanti per la formazione dei giovani e dei quadri.
Art. 48 Controllo
Gli uffici cantonali G+S tengono:
un fascicolo per ogni organizzatore e per le offerte G+S di formazione dei giovani da esso annunciate;
un elenco dei buoni per il trasporto di persone consegnati.
I documenti sono conservati per tre anni.
Capitolo 7: ...
Art. 49 a 549
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 18 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005
Abrogati dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5627).
Capitolo 8 Disposizioni finali
Art. 55 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 10 novembre 198010 concernente Gioventù e Sport è abrogata.
Art. 56 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
[RU 1980 1749, 1984 1021, 1988 52, 1990 1079, 1993 12 3185, 1994 1462, 1995 1402 4842, 1996 3115, 1997 1381, 2000 2974] Allegato 111 (art. 3) Discipline sportive G+S Acque vive (canoismo), alpinismo, arrampicata sportiva, atletica leggera, badminton, baseball/softball, BMX (bike multi cross), calcio, canottaggio, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danza sportiva, equitazione, ginnastica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica nazionale, ginnastica ritmica, golf, hockey a rotelle, hockey in linea, hockey su terra, hockey sul ghiaccio, hornuss, immersione libera, judo, jujitsu, karate, lotta, lotta svizzera, nuoto, nuoto di salvataggio, nuoto sincronizzato, palla nel cesto, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, palla-pugno, pallavolo, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di corsa a rotelle, pattinaggio artistico su ghiaccio, pattinaggio di velocità su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato, rampichino, regata, rock’n’roll, rugby, ruota di Rhön, salto con gli sci, scherma, sci, sci di fondo, sci-escursionismo, snowboard, sport di campo/trekking, squash, streethockey, surf a vela, tchoukball, tennis, tennistavolo, tiro sportivo, trampolino, trial, triathlon, tuffi, unihockey, vela, volteggio.
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DDPS del 18 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 Allegato 212 (art. 9 cpv. 2, 11 cpv.1, 14 cpv. 3) Disposizioni specifiche concernenti l’impiego di monitori G+S in relazione con la dimensione dei gruppi Disposizioni concernenti la dimensione dei gruppi e l’impiego di monitori G+S: Nelle discipline sportive baseball/softball, calcio, hockey a rotelle, hockey in linea, hockey su ghiaccio, hockey su terra, pallacanestro, pallamano, palla nel cesto, pallanuoto, palla-pugno, pallavolo, pattinaggio sincronizzato, rugby, street-hockey, tchoukball e unihockey non è consentito che i gruppi siano formati da più di
partecipanti. A partire da 25 partecipanti, un monitore G+S supplementare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva è impiegato per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo. Nelle discipline sportive atletica leggera, badminton, BMX, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danza sportiva, ginnastica, ginnastica artistica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica e danza, ginnastica nazionale, ginnastica ritmica, judo, ju-jitsu, karate, immersione libera, lotta, lotta svizzera, nuoto, nuoto di salvataggio, nuoto sincronizzato, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio artistico su ghiaccio, pattinaggio di corsa su rotelle, pattinaggio di velocità su ghiaccio, rampichino, rock’n’roll, ruota di Röhn, scherma, squash, tennis, tennistavolo, trampolino, trial, triathlon, tuffi e volteggio non è consentito che i gruppi siano formati da più di 16 partecipanti. A partire da 17 partecipanti, un monitore G+S supplementare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva è impiegato per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo. Nelle discipline sportive acque vive (canoismo), equitazione, regata (canoismo), salto con gli sci, sci, sci di fondo, snowboard, surf a vela e vela non è consentito che i gruppi siano formati da più di 12 partecipanti. A partire da 13 partecipanti, un monitore G+S supplementare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva è impiegato per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo. Nelle discipline sportive alpinismo, arrampicata sportiva e sci-escursionismo non è consentito che i gruppi siano formati da più di 6 partecipanti quando dette discipline sono praticate all’aperto e i 12 partecipanti quando sono praticate al coperto (indoor). A partire da7 partecipanti, rispettivamente da 13, un monitore G+S supplementare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva è impiegato per ciascun gruppo supplementare di al massimo 6, rispettivamente 12 partecipanti. Nei campi G+S dei gruppi d’utenti 3 e 5 è consentito impiegare persone maggiorenni prive di un riconoscimento G+S al posto di monitori G+S supplementari. L’indennità forfetaria è stabilita sulla base del numero di monitori G+S impiegati.
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DDPS del 18 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 Nelle discipline sportive alpinismo, arrampicata sportiva, sci-escursionismo e nello sport di campo/trekking la persona responsabile deve possedere la qualificazione di capocorso. Nel caso in cui le attività subordinate a prescrizioni di sicurezza particolari (attività acquatiche e nautiche, attività invernali e trekking di montagna) sono praticate nell’ambito dello sport di campo/trekking, deve essere impiegato un monitore G+S con una formazione adeguata. Nella disciplina sportiva della vela, soltanto i monitori G+S adeguatamente qualificati possono offrire una formazione su yacht o iolle nell’ambito di corsi o campi G+S. Per motivi di sicurezza, nella disciplina sportiva della vela sono inoltre applicabili le due regole seguenti:
al livello d’insegnamento1, ogni monitore è autorizzato a occuparsi al massimo di 6 imbarcazioni e/o 12 partecipanti;
ai livelli d’insegnamento 2–5, ogni monitore è autorizzato a occuparsi al massimo di 8 imbarcazioni e/o 12 partecipanti.