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Ordinanza sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza

420.123 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 ago 2001

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/420-123/it/ordinanza-sulla-concessione-di-contributi-per-la-cooperazione-internazionale-nell-ambito-della-formazione-e-della-scienza

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 gen 2005.

Abrogato da: Ordinanza del DEFR concernente l’ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (AS 2013 4619)

Emanato con: Ordinanza sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza (AS 2001 1818)

420.123

Ordinanza sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza

del 4 luglio 2001 (Stato 7 agosto 2001)

Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento), visto l’articolo 16 capoverso 3c della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla ricerca, ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 420.1

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola la concessione dei contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza, che la Confederazione versa nel quadro dei crediti approvati.

Art. 2 Scopo dei contributi

Nell’ambito di un’istituzione di un’organizzazione e grazie ai contributi, scienziati svizzeri possono:

  1. prepararsi a progetti e programmi internazionali e parteciparvi;

  2. integrarsi in progetti di importanza rilevante per la futura politica svizzera della formazione e della scienza, per la piazza scientifica svizzera o per la presenza della scienza svizzera all’estero;

  3. utilizzare l’infrastruttura di organizzazioni scientifiche internazionali.

Art. 3 Condizioni per la concessione di contributi

I contributi sono accordati se il progetto:

  1. presenta un interesse per tutta la Svizzera;

  2. nel momento previsto non può essere finanziato a sufficienza in altro modo e se la partecipazione della Svizzera non è possibile senza un aiuto finanziario della Confederazione;

  3. è sostenuto da un’istituzione o da un’organizzazione in grado di garantire che i contributi siano utilizzati in maniera economica e il dispendio amministrativo contenuto.

Per la partecipazione a incontri internazionali sono concessi contributi solo se il progetto non rientra nell’ambito di competenza della promozione della ricerca.

RU 2001 1818

I contributi sono concessi per cinque anni al massimo. Prima di accordare un’eventuale prosecuzione del finanziamento se ne riesamina la fondatezza.

Art. 4 Domande

Le domande di contributo vanno inoltrate all’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (Ufficio federale) e devono contenere le indicazioni seguenti:

  1. il nome del richiedente;

  2. l’istituzione, l’organizzazione o la persona cui va accordato un contributo;

  3. una descrizione del programma o del progetto, ivi compreso il quadro finanziario;

  4. altre partecipazioni, altre fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;

  5. il motivo di una partecipazione svizzera, in particolare indicazioni sull’importanza scientifica e sull’interesse della Svizzera;

  6. il contributo richiesto alla Confederazione.

Art. 5 Consultazioni

L’Ufficio federale consulta altri uffici o organi di ricerca coinvolti nel progetto.

Art. 6 Assegnazione di contributi

L’assegnazione di contributi avviene mediante decisione. La decisione stabilisce in particolare:

  1. l’ammontare concesso;

  2. la durata del contributo;

  3. le eventuali condizioni cui il versamento del contributo è subordinato;

  4. le modalità di versamento;

  5. la forma e la data di consegna dei rapporti.

Art. 7 Decisioni

Il direttore dell’Ufficio federale decide in merito ai contributi inferiori a 500 000 franchi.

Il Segretario di Stato dell’Aggruppamento per la scienza e la ricerca decide in merito ai contributi compresi tra 500 000 franchi e 1 milione.

Su proposta dell’Ufficio federale, il Dipartimento federale dell’interno decide in merito ai contributi che oltrepassano1 milione di franchi.

Per i contributi superiori a 2 milioni di franchi va ottenuto previamente il consenso del Dipartimento federale delle finanze. Se un accordo non è possibile, il Consiglio federale decide su proposta del Dipartimento.

della formazione e della ricerca

Art. 8 Controllo

L’Ufficio federale controlla l’utilizzazione dei contributi federali.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

La presente ordinanza sostituisce le «Direttive del 9 marzo 19932 del Dipartimento per la concessione di contributi dal credito 327.3600.308: “Cooperazione internazionale Formazione e scienza”.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.

Non pubblicate nella RU.