420.123
Ordinanza sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza
del 4 luglio 2001 (Stato 7 agosto 2001)
Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento), visto l’articolo 16 capoverso 3c della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla ricerca, ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza regola la concessione dei contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza, che la Confederazione versa nel quadro dei crediti approvati.
Art. 2 Scopo dei contributi
Nell’ambito di un’istituzione di un’organizzazione e grazie ai contributi, scienziati svizzeri possono:
prepararsi a progetti e programmi internazionali e parteciparvi;
integrarsi in progetti di importanza rilevante per la futura politica svizzera della formazione e della scienza, per la piazza scientifica svizzera o per la presenza della scienza svizzera all’estero;
utilizzare l’infrastruttura di organizzazioni scientifiche internazionali.
Art. 3 Condizioni per la concessione di contributi
I contributi sono accordati se il progetto:
presenta un interesse per tutta la Svizzera;
nel momento previsto non può essere finanziato a sufficienza in altro modo e se la partecipazione della Svizzera non è possibile senza un aiuto finanziario della Confederazione;
è sostenuto da un’istituzione o da un’organizzazione in grado di garantire che i contributi siano utilizzati in maniera economica e il dispendio amministrativo contenuto.
Per la partecipazione a incontri internazionali sono concessi contributi solo se il progetto non rientra nell’ambito di competenza della promozione della ricerca.
RU 2001 1818
I contributi sono concessi per cinque anni al massimo. Prima di accordare un’eventuale prosecuzione del finanziamento se ne riesamina la fondatezza.
Art. 4 Domande
Le domande di contributo vanno inoltrate all’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (Ufficio federale) e devono contenere le indicazioni seguenti:
il nome del richiedente;
l’istituzione, l’organizzazione o la persona cui va accordato un contributo;
una descrizione del programma o del progetto, ivi compreso il quadro finanziario;
altre partecipazioni, altre fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;
il motivo di una partecipazione svizzera, in particolare indicazioni sull’importanza scientifica e sull’interesse della Svizzera;
il contributo richiesto alla Confederazione.
Art. 5 Consultazioni
L’Ufficio federale consulta altri uffici o organi di ricerca coinvolti nel progetto.
Art. 6 Assegnazione di contributi
L’assegnazione di contributi avviene mediante decisione. La decisione stabilisce in particolare:
l’ammontare concesso;
la durata del contributo;
le eventuali condizioni cui il versamento del contributo è subordinato;
le modalità di versamento;
la forma e la data di consegna dei rapporti.
Art. 7 Decisioni
Il direttore dell’Ufficio federale decide in merito ai contributi inferiori a 500 000 franchi.
Il Segretario di Stato dell’Aggruppamento per la scienza e la ricerca decide in merito ai contributi compresi tra 500 000 franchi e 1 milione.
Su proposta dell’Ufficio federale, il Dipartimento federale dell’interno decide in merito ai contributi che oltrepassano1 milione di franchi.
Per i contributi superiori a 2 milioni di franchi va ottenuto previamente il consenso del Dipartimento federale delle finanze. Se un accordo non è possibile, il Consiglio federale decide su proposta del Dipartimento.
della formazione e della ricerca
Art. 8 Controllo
L’Ufficio federale controlla l’utilizzazione dei contributi federali.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione
La presente ordinanza sostituisce le «Direttive del 9 marzo 19932 del Dipartimento per la concessione di contributi dal credito 327.3600.308: “Cooperazione internazionale Formazione e scienza”.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.
Non pubblicate nella RU.