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Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

431.903 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 apr 2000

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/431-903/it/ordinanza-sul-registro-delle-imprese-e-degli-stabilimenti

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 ago 2000.

431.903

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
(ORIS)

del 30 giugno 1993 (Stato 16 maggio 2000)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 19921 sulla statistica federale (legge), ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 431.01

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici e a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone.

Art. 2 Organizzazione e competenze

L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è responsabile della gestione del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, l'Ufficio emana le necessarie istruzioni tecniche.

Possono partecipare al RIS:

  1. le unità amministrative e gli organi menzionati nell'articolo2 della legge;

  2. i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni;

  3. altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico.

Footnotes

  1. [2] RS 235.1

Sezione 2 Contenuto e gestione

Art. 3 Dati registrati

Il RIS si estende a tutte le imprese e stabilimenti di diritto pubblico e privato aventi sede in Svizzera.

Esso contiene i dati seguenti:

a. il nome e l'indirizzo dell'impresa o dello stabilimento;

RU 1993 2253

  1. il numero della località secondo l'«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera»;

  2. un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero RIS);

  3. il numero di persone occupate in funzione del sesso e del grado di occupazione;

  4. il genere dell'attività economica;

  5. la forma giuridica;

  6. la data di iscrizione nel RIS;

  7. la data dell'iscrizione e della radiazione nel Registro di commercio;

  8. la data in cui è stata resa nota la chiusura dell'impresa o dello stabilimento;

  9. il capitale sociale delle società anonime;

  10. per le aziende agricole: il numero delle unità di bestiame grosso, indicazioni sull'utilizzazione del suolo, la professione e l'età del capo azienda;

  11. per le aziende forestali pubbliche: dati sulla superficie boschiva e sulle forniture di legname.

Possono inoltre essere registrati:

  1. il numero telefonico;

  2. le coordinate degli edifici;

  3. l'appartenenza a zone di pianificazione o di produzione;

  4. la cifra d'affari;

  5. codici per rilevazioni statistiche e dati supplementari necessari alla gestione del registro.

Art. 4 Fonti

I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:

  1. inchieste sulle nuove imprese giusta l'ordinanza del 30 giugno 19932 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali;

  2. ulteriori rilevazioni statistiche presso le imprese e gli stabilimenti;

  3. Registro di commercio;

  4. registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

  5. 3 comunicazioni del personale di distribuzione della Posta Svizzera;

  6. elenchi ufficiali di indirizzi;

Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

  1. comunicazioni di imprese, di stabilimenti e di associazioni;

  2. comunicazioni di utenti di dati del registro.

Art. 5 Accesso ai dati

L'entità e le modalità dell'accesso ai dati sono definiti nell'allegato.

Art. 6 Registrazione e modificazione dei dati

I dati sono registrati dall'Ufficio federale e modificati previa necessaria verificazione.

...4

Footnotes

  1. [4] Abrogato dal n. I dell’O del 29 giu. 1994 (RU 1994 1585).

Art. 7 Archiviazione

I dati sono archiviati durante dieci anni dall'ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente completamente distrutti, sempre che non debbano essere trasmessi all'Archivio federale. I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo.

Sezione 3 Utilizzazione e comunicazione dei dati

Art. 8 Utilizzazione a scopi statistici da parte dell'Ufficio federale

Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell'Ufficio federale presso le imprese e gli stabilimenti.

L'Ufficio può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS.

Il RIS serve in particolare all'Ufficio federale per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti.

Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l'Ufficio federale può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all'articolo4 della legge.

Art. 9 Comunicazione dei dati a scopi statistici

Per consentire alle unità amministrative e agli organi definiti nell'articolo2 capoverso2 lettera a come pure ai Cantoni e ai Comuni l'esecuzione di lavori statistici, conformemente all'articolo19 della legge, l'Ufficio può rendere noti i dati contenuti nel RIS, con l'eccezione della cifra d'affari.

L'Ufficio federale può comunicare il nome, l'indirizzo, il numero RIS, il genere dell'attività economica, l'appartenenza a zone di produzione e di pianificazione, le coordinate degli edifici e la forma giuridica delle imprese e degli stabilimenti a servizi ufficiali e a privati, conformemente all’articolo19 della legge.

Footnotes

  1. [19] RS 235.1

Art. 10 Comunicazione ad altri scopi

L'Ufficio federale può comunicare il nome, l'indirizzo, il numero RIS, il genere dell'attività economica, l'appartenenza a zone di produzione e di pianificazione, le coordinate degli edifici e la forma giuridica delle imprese e degli stabilimenti e servizi ufficiali e a privati per scopi personali di interesse pubblico, sempre che:

  1. i dati siano necessari a tali lavori;

  2. essi non vengano utilizzati per altri scopi o trasmessi a terzi;

  3. siano state prese le misure organizzative e tecniche atte a garantire la protezione dei dati.

L'utilizzazione durevole di questi dati nonché le loro modalità di accesso sono disciplinate nell'allegato.

Per il resto, l'elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.

Footnotes

  1. [5] RS 235.1

Art. 11 Servizi ufficiali autorizzati a accedere ai dati

I seguenti servizi ufficiali sono collegati al sistema a scopi statistici:6

  1. l'Ufficio federale;

  2. l'Ufficio federale dello sviluppo economico del lavoro7 (UFSEL);

  3. l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS);

  4. l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);

  5. l'Ufficio federale dell'energia (UFE);

  6. gli uffici cantonali e comunali di statistica (UCS);

  7. gli uffici cantonali del lavoro (UCL);

  8. gli uffici regionali e comunali del lavoro (URCL);

  9. 8 amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);

  10. ...

  11. 9 Uffici cantonali dell'agricoltura (UCA)

  12. 10 Regia federale degli alcool (RFA)

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Introdotta dal n. I dell'O del 29 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1585).

Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).

I seguenti servizi sono collegati al sistema ad altri scopi:11

  1. UFSEL;

  2. UFDS;

  3. UFAS;

  4. l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP);

  5. l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);

  6. la Segreteria dell’Ufficio dell’alimentazione (UA);

  7. UCL;

  8. URCL.

  9. 12 Ufficio federale di veterinaria (UFV)

  10. 13 Istituto di virologia e d’immunoprofilassi (IVI).

  11. 14 UCA

  12. 15 Uffici cantonali di veterinaria (UCV)

  13. 16 RFA

  14. 17 Amministrazione federale delle dogane (AFD) 3 Le modalità d'accesso e il diritto di elaborare i dati sono disciplinati dettagliatamente nell'allegato.

Art. 12 Pubblicazione dei dati

I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati.

Art. 13 Emolumenti

Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l'Ufficio riscuote di norma un emolumento.

La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996

Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3502).

Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).

Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all'ordinanza del 30 giugno 199318 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

Footnotes

  1. [18] RS 431.09

Sezione 4 Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali

Art. 14 Diritti delle persone interessate

I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto di informazione, di rettificazione e di cancellazione, sono disciplinati dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199219 sulla protezione dei dati.

I dati inesatti devono essere rettificati.

Art. 1520 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è disciplinata dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199321 relativa alla legge sulla protezione dei dati e da quelle del capitolo 3 dell’ordinanza del 23 febbraio 200022 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).

Footnotes

  1. [21] RS 235.11
  2. [22] RS 172.010.58

Art. 16 Disposizioni penali

La violazione dell'obbligo d'informare, della protezione dei dati e il perseguimento penale sono disciplinati nella legge.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 12 dicembre 198823 sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.

Nuovo testo giusta il n. II 11 dell’all. dell’O del 23 feb. 2000 sull’informatica nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 172.010.58).

[RU 1988 2187, 1990 521] Allegato24 (art.5, 9 e 10) Contenuto e accesso al RIS Abbreviazioni e spiegazioni: RIS-AGR Registro delle imprese degli stabilimenti del settore economico primario RIS-UNT Registro delle imprese e degli stabilimenti dei settori economici secondario e terziario UST Ufficio federale di statistica AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFD Amministrazione federale delle dogane FFS Ferrovie federali svizzere INSAI Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni UA Segreteria dell’ufficio dell’alimentazione RFA Regia federale degli alcool IVI Istituto di virologia e d’immunoprofilassi UA Segreteria dell’ufficio dell’alimentazione UFAFP Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAG Ufficio federale dell’agricoltura UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFDS Ufficio federale degli stranieri UFE Ufficio federale dell’energia UFSEL Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro UFV Ufficio federale di veterinaria UCA Uffici cantonali dell’agricoltura UCL Uffici cantonali del lavoro UCS Uffici cantonali e comunali di statistica UCV Uffici cantonali di veterinaria URCL Uffici regionali e comunali del lavoro

Sistema AGIS –Sistema d'informazione della politica agricola (UFAG)

Sistema SILAK –garanzia della manodopera agricola in periodi di crisi (UFAG)

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996

Sistema COLSTA –mediazione di posti di lavoro e statistica del mercato del lavoro (UFSEL ) FSEL

Sistema RCS –Registro centrale degli stranieri (UFDS)

Sistema rifiuti speciali (UFAFP)

Sistema del registro IVA (AFC) X Contenuto obbligatorio F Contenuto facoltativo - Nessun contenuto A Accesso diretto, con possibilità di visualizzazione e di notifica di modificazione B Accesso diretto, con possibilità di visualizzazione e di registrazione di modificazione C Accesso per il tramite di chiave comune (numeri RIS) D Accesso sotto altre forme (liste, copie e supporti elettronici)