431.903
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
(ORIS)
del 30 giugno 1993 (Stato 1° aprile 2011)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale (legge), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici e a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone.
Art. 2 Organizzazione e competenze
L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della tenuta del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, emana le necessarie istruzioni tecniche.3
Possono partecipare al RIS:
le unità amministrative e gli organi menzionati nell’articolo2 della legge;
i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni;
altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico.
Sezione 2 Contenuto e gestione
Art. 3 Dati registrati
Il RIS si estende a tutte le imprese e stabilimenti di diritto pubblico e privato aventi sede in Svizzera.
RU 1993 2253
Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010
Il RIS contiene i dati seguenti:4
5 la ragione sociale o il nome, la sede o il domicilio nonché l’indirizzo dell’impresa e dello stabilimento;
il numero di Comune della località in cui ha sede l’impresa secondo l’«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera»;
un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero RIS) dello stabilimento;
il numero di persone occupate, in funzione del sesso e del grado di occupazione;
il genere dell’attività economica;
la forma giuridica;
la data di iscrizione nel RIS;
la data dell’iscrizione e della radiazione nel Registro di commercio;
la data in cui è stata resa nota la chiusura dell’impresa o dello stabilimento;
il capitale sociale delle società anonime;
6 per gli stabilimenti sottoposti alla legge del 29 aprile 19987 sull’agricoltura, alla legge del 1° luglio 19668 sulle epizoozie, alla legge del 16 dicembre 20059 sulla protezione degli animali o alla legge del 9 ottobre 199210 sulle derrate alimentari: il nome e l’indirizzo dello stabilimento e del gestore o detentore di animali nonché il nome, la professione e l’anno di nascita della persona responsabile;
kbis. 11per le aziende agricole, oltre ai dati di cui alla lettera k: la struttura dello stabilimento, il numero delle unità di bestiame grosso nonché indicazioni sull’utilizzazione del suolo;
per le aziende forestali pubbliche: la superficie boschiva;
un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero ENTID) dell’impresa;
il numero di identificazione di riferimento che non fornisce altre indicazioni (numero REF-ENT);
i codici «stato d’attività»;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010
Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
l’indicazione delle fonti;
12 il numero d’identificazione delle imprese (IDI).13 3 Il RIS può contenere i seguenti dati:14
il numero telefonico;
15 l’indirizzo elettronico;
16 le coordinate degli edifici
17 l’appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione;
18 il numero di apprendisti;
19 il settore istituzionale;
20 la struttura dell’impresa (sede principale, filiale);
21 connessioni internazionali;
22 la cifra d’affari;
23 codici per rilevazioni statistiche;
24 partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale;
25 l’indicazione che precisa se l’unità è «importatrice»;
26 l’indicazione che precisa se l’unità è «esportatrice».
Introdotta dal n. 5 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 ° set. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2001 , in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
Originaria lett. b
Originaria lett. c. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
Originaria lett. d
Originaria lett. e. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
Originaria lett. f. Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000
Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 ° set. 2009 (RU 2009 4145).
Art. 3a27 Dati per la tenuta del registro
Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:
gli identificatori delle fonti di cui all’articolo 4;
le indicazioni su mutazioni nelle fonti di cui all’articolo 4;
le indicazioni sul capo azienda, in particolare il nome, l’anno di nascita, il sesso e il numero di assicurato AVS;
le indicazioni su collegamenti giuridici ed economici tra imprese e stabilimenti;
le indicazioni sulle persone occupate nell’impresa o nello stabilimento, in particolare l’anno di nascita, il sesso, la nazionalità, il numero di assicurato AVS, l’attività accessoria, il salario o reddito e la durata dell’attività.
Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all’articolo 4.
Art. 4 Fonti
I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:
28 rilevazioni per l’aggiornamento del RIS giusta l’ordinanza del 30 giugno 199329 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali;
ulteriori rilevazioni statistiche presso le imprese e gli stabilimenti;
Registro di commercio;
Registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (RCCC);
30 comunicazioni del personale di distribuzione della Posta Svizzera;
31 elenchi ufficiali di indirizzi;
32 comunicazioni di imprese, di stabilimenti e di associazioni;
33 comunicazioni di utenti di dati del registro;
34 Registri delle casse di compensazione cantonali (CCC);
Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2851).
Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
35 Registri delle casse di compensazione professionali (CCP):
36 Banche dati d’imprese private;
37 Registro IVA dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);
38 Banca dati STOLIS dell’Amministrazione federale delle contribuzioni;
39 Banca dati AGIS dell’Ufficio federale dell’agricoltura;
40 registro IDI dell’UST.
Art. 5 Accesso ai dati
L’entità e le modalità dell’accesso ai dati sono definiti nell’allegato.
Art. 6 Registrazione e modificazione dei dati
I dati sono ripresi dall’UST41, registrati nel RIS e modificati previa la necessaria verifica.42
…43
Art. 7 Archiviazione
I dati sono archiviati durante dieci anni dall’ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente completamente distrutti, sempre che non debbano essere trasmessi all’Archivio federale. I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo.
Sezione 3 Utilizzazione e comunicazione dei dati
Art. 8 Utilizzazione a scopi statistici da parte dell’UST
Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell’UST presso le imprese e gli stabilimenti.
L’UST può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS.
Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
Introdotta dal n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3373).
Introdotta dal n. 5 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 ° set. 2009
Il RIS serve in particolare all’UST per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti.
Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l’UST può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all’articolo 4 della legge.
Art. 9 Comunicazione dei dati a scopi statistici
Per consentire alle unità amministrative e agli organi definiti nell’articolo2 capoverso2 lettera a come pure ai Cantoni e ai Comuni l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 della legge, l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, con l’eccezione della cifra d’affari.
L’UST può comunicare il nome, l’indirizzo, i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica, la classe di grandezza, l’appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione, le coordinate degli edifici, l’indicazione delle fonti, l’indicazione «unità importatrice» o «unità esportatrice», i codici «stato d’attività», la struttura dell’impresa e la forma giuridica dell’impresa o dello stabilimento a servizi ufficiali e a privati alle condizioni di cui all’articolo 19 capoverso2 della legge.44
Art. 1045 Comunicazione dei dati ad altri scopi
L’UST può comunicare in generale i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.46
L’UST può inoltre comunicare il nome, l’indirizzo, i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica, la classe di grandezza, l’appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione, le coordinate degli edifici, l’indicazione delle fonti, l’indicazione «unità importatrice» o «unità esportatrice», i codici «stato d’attività», la struttura dell’impresa, la forma giuridica dell’impresa o dello stabilimento, il tipo d’impresa o di stabilimento, le mutazioni nel RIS, i dati per la tenuta del registro nonché i dati accessibili al pubblico a servizi ufficiali e a privati per scopi personali di interesse pubblico, sempre che:
i dati siano necessari e utilizzati esclusivamente per tali scopi;
i dati non vengano trasmessi a terzi;
siano state prese le misure organizzative e tecniche atte a garantire la protezione dei dati.47
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2001 , in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 ° set. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010
L’utilizzazione durevole dei dati secondo il capoverso2 nonché le loro modalità di accesso sono disciplinate nell’allegato.
Per il resto, l’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199248 sulla protezione dei dati.
Art. 11 Servizi ufficiali autorizzati a accedere ai dati
I seguenti servizi ufficiali sono collegati al sistema a scopi statistici:49
l’UST;
50 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO);51
l’Ufficio federale della migrazione (UFM)52;
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
l’Ufficio federale dell’energia (UFE);
gli uffici cantonali e comunali di statistica (UCS);
53 gli uffici cantonali dell’economia e del lavoro (UECL);
54 gli uffici regionali e comunali dell’economia e del lavoro (URCEL);
55 l’AFC;
56 l’Amministrazione federale delle dogane (AFD);
57 gli Uffici cantonali dell’agricoltura (UCA);
58 la Regia federale degli alcool (RFA);
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003
Introdotta dal n. I dell’O del29 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1585).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 ° set. 2009
Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
I seguenti servizi ufficiali sono collegati al sistema ad altri scopi:59
60 la SECO;
abis. 61 l’UST per la gestione del registro IDI;
l’UFM;
l’UFAS;
62 l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM);
l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
63 l’Ufficio federale par l’approvvigionamento economico del Paese, Segreteria settore alimentazione (UFAE);
64 gli UCEL;
65 gli URCEL;
66 l’Ufficio federale di veterinaria (UFV);
67 l’Istituto di virologia e d’immunoprofilassi (IVI);
68 gli UCA;
69 gli Uffici cantonali di veterinaria (UCV);
70 la RFA;
71 l’AFD;
72 le CCC;
73 le CCP;
74 la Banca Nazionale Svizzera (BNS);
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000
Introdotta dal n. 5 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2851).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3373).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003
Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3502).
Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2274).
Introdotta dal n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).
Introdotta dal n. I dell’O del 15 giu. 2001 , in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1703).
75 l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU);
76 i Chimici cantonali;
77 la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro;
78 gli Uffici AI cantonali;
79 l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);
80 le Casse di disoccupazione riconosciute (CD);
81 l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
82 i RCCC;
zbis. 83l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);
zter. 84l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).
Le modalità d’accesso e il diritto di elaborare i dati sono disciplinati dettagliatamente nell’allegato.
Art. 1285 Pubblicazione dei dati
I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati, ad eccezione del codice dell’attività economica.
Art. 13 Emolumenti
Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l’UST riscuote di norma un emolumento.
La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita.
Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199386 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
Introdotta dal n. I dell’O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 1989).
Introdotta dal n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2851).
Introdotta dal n. I dell’O del2 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3511).
Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1 ° set. 2009 (RU 2009 4145).
Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000
[RU 1993 2243, 1995 153 all. 1 n. 3, 2000 667 1555 art. 18. RU 2003 2197 art. 23]. Attualmente O del 25 giu. 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09).
Sezione 4 Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali
Art. 14 Diritti delle persone interessate
I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto di informazione, di rettificazione e di cancellazione, sono disciplinati dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199287 sulla protezione dei dati.
I dati inesatti devono essere rettificati.
Art. 1588 Sicurezza dei dati
La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199389 relativa alla legge sulla protezione dei dati e da quelle dell’ordinanza del 26 settembre 200390 sull’informatica nell’Amministrazione federale.
Art. 16 Disposizioni penali
La violazione dell’obbligo d’informare, della protezione dei dati e il perseguimento penale sono disciplinati nella legge.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 12 dicembre 198891 sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.
Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. all’O del 26 set. 2003 sull’informatica nell’amministrazione federale (RU 2003 3687).
[RU 1988 2187, 1990 521] Allegato92 (art. 5, 9 e 10) Contenuto e accesso al RIS Abbreviazioni e spiegazioni In ordine alfabetico nella rispettiva lingua: AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFD Amministrazione federale delle dogane AI Uffici AI cantonali ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale BNS Banca Nazionale Svizzera CC Chimici cantonali CCC Casse di compensazione cantonali CCP Casse di compensazione professionali CD Casse di disoccupazione riconosciute CFSL Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro INSAI Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni IVI Istituto di virologia e d’immunoprofilassi RCCC Registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni RFA Regia federale degli alcool SCPA Servizi cantonali della protezione dell’ambiente SECO Segreteria di Stato dell’economia UCA Uffici cantonali dell’agricoltura UCEL Uffici regionali e comunali dell’economia e del lavoro UCS Uffici cantonali e comunali di statistica UCV Uffici cantonali di veterinaria UFAC Ufficio federale dell’aviazione civile UFAE Ufficio federale par l’approvvigionamento economico del Paese, Segreteria settore alimentazione UFAG Ufficio federale dell’agricoltura UFAM Ufficio federale dell’ambiente UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFCOM Ufficio federale delle comunicazioni UFE Ufficio federale dell’energia UFFT Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 18 ago. 2010 (RU 2010 3945). Aggiornato dal n. 5 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).
UFM Ufficio federale della migrazione UFSP Ufficio federale della sanità pubblica UFU Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFV Ufficio federale di veterinaria URCEL Uffici regionali e comunali dell’economia e del lavoro UST Ufficio federale di statistica
Sistema AGIS – Sistema d’informazione della politica agricola (UFAG)
Sistema SISVet – Sistema d’informazione per il Servizio veterinario pubblico (UFV)
Sistema COLSTA – mediazione di posti di lavoro e statistica del mercato del lavoro (SECO)
Sistema SIMIC – Registro centrale degli stranieri (UFM)
Sistema rifiuti speciali (UFAM)
Sistema del registro IVA (AFC)
Sistema STOLIS (AFC)
SPAD – Sistemi di pagamento delle casse di disoccupazione (SECO)
Registri cantonali e comunali
Registri CCC e CCP
Registro IDI X Contenuto obbligatorio F Contenuto facoltativo – Nessun contenuto A Accesso diretto, con possibilità di visualizzazione e di notifica di mutazioni B Accesso diretto, con possibilità di visualizzazione e di registrazione di mutazioni C Accesso mediante chiavi comuni (numeri RIS) D Accesso sotto altre forme (elenchi, copie e supporti di dati) Registro delle imprese e degli stabilimenti 431.903 RIS Tipo di accesso e contenuto Contenuto Scambio Utente sistemi UST SECO AFC, AFD, AI, ARE, CC, CD, UFAS, INSAI UCS BNS UFU SCPA, Numero RIS dello stabilimento X 1,2,3,4,5,6, A,D A,C A,C,D A,C,D D A,C,D A,C,D A A,C,D Numero ENTID dell’impresa X 1,2,3,4,5,6, A,D A,C A,C,D A,C,D D A,C,D A,C,D A A,C,D Numero di riferimento neutrale X 1,2,3,4,5,6, A,D A,C A,C,D A,C,D D A,C,D A,C,D A A,C,D REF-ENT 7,8,9,10 Ragione sociale o nome, sede o X 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A,C,D D A,C,D A,C,D A A,C,D domicilio e indirizzo dell’impresa o 7,8,9,10 dello stabilimento Numero del Comune X 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A,C,D D A,C,D A,C,D A A,C,D Numero di persone occupate X 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A,C,D A,D A,C,D A,C,D A A,C,D (classe di grandezza) 7,8,9,10 Numero di persone occupate secondo X 4,10 B A,D D (solo A,C,D A il sesso e il grado di occupazione UFAS) Genere di attività economica X 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D
A,C,D D A,C,D A,C,D A A,C,D Forma giuridica X 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A,C,D D A,C,D A,C,D A A,C,D Codici «stato d’attività» X 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A,C,D D A,C,D A,C,D A A,C,D Indicazione delle fonti X 1,2,3,4,5,6,7, B A,C A,C,D A,C,D D A,C,D A,C,D A A,C,D 8,9,10 Statistica 431.903 Tipo di accesso e contenuto Contenuto Scambio Utente sistemi UST SECO AFC, AFD, AI, ARE, CC, CD, UFAS, INSAI UCS BNS UFU SCPA, Data dell’iscrizione nel RIS X 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A,C,D D A,C,D A,C,D A A,C,D Data dell’iscrizione o eventuale X 1,2,3,4,5,6, B A,C,D A,C,D A,C,D A,C,D A A,C,D radiazione dal registro di commercio 7,8,9,10 Data della divulgazione X 1,2,3,4,5,6, B A,C,D A,C,D A,C,D A,C,D A,C,D della chiusura dell’impresa 7,8,9,10 o dello stabilimento Capitale sociale delle società anonime X 1,2,3,4,5,6, B A,C,D A,C,D A,C,D A,C,D A,C,D Per le aziende agricole: numero X 1,2,9 B A,C,D delle unità di bestiame grosso, dati sull’utilizzazione del suolo, professione e anno di nascita del gestore Per le imprese forestali pubbliche: X 1,2 B dati sulla superficie boschiva e sulle forniture di legname Numero di telefono F 1,2,3,4,5,6, B A,D A,C,D A,C,D A,D A,C,D A,C,D A A,C,D Indirizzo di posta elettronica F 1,2,3,4,5,6, B A,D A,C,D A,C,D A,D A,C,D
A,C,D A A,C,D Coordinate degli edifici F 1,2,3,4,5,6, B A,C,D A,C,D A,C,D A A,C,D Appartenenza a zone del catasto F B A,C,D A,C,D della produzione agricola e zone di pianificazione Registro delle imprese e degli stabilimenti 431.903 Tipo di accesso e contenuto Contenuto Scambio Utente sistemi UST SECO AFC, AFD, AI, ARE, CC, CD, UFAS, INSAI UCS BNS UFU SCPA, Numero di apprendisti F B A,C,D Settore istituzionale F B A,C,D A Struttura dell’impresa F 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A,C,D D A,C,D A,C,D A A,C,D Connessioni con imprese estere F 8 B A,C A,C,D Cifra d’affari F B Partecipazioni finanziarie di F B maggioranza in altre imprese, in percentuale Codici F 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A,C,D D A,C,D A,C,D A,C,D Indicazione «unità importatrice» F 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A,C,D D A,C,D A,C,D A,C,D Indicazione «unità esportatrice» F 1,2,3,4,5,6, B A,C A,C,D A,C,D D A,C,D A,C,D A,C,D Nome e indirizzo dello stabilimento e X 1,2, 9 B A,C,D del gestore o detentore di animali nonché nome, professione e anno di nascita della persona responsabile Dati per la tenuta del registro
A,C,D