513.61
Ordinanza sulla sicurezza militare
(OSM)
del 14 dicembre 1998 (Stato 1° luglio 2016)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 100 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto l’articolo 5 capoverso2 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, ordina:
Art. 1 Organizzazione
I compiti della sicurezza militare sono assunti dagli organi seguenti:
3 dalla Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (SG-DDPS);
dal Comando della sicurezza militare, che comprende: 1. le formazioni a esso subordinate, 2. la polizia militare e la polizia militare della circolazione, 3. gli ufficiali a esso attribuiti negli stati maggiori.
Art. 2 Compiti della SG-DDPS4
La SG-DDPS è competente per le questioni riguardanti la tutela del segreto militare ed emana le istruzioni e le direttive in ambito militare per la protezione e la sicurezza in occasione della manipolazione di munizioni, esplosivi e altre merci pericolose, considerando l’aspetto della protezione dell’ambiente.
La SG-DDPS:
allestisce concetti per la protezione e la sicurezza, coordina gli interventi, dirige e appoggia l’istruzione nei settori della protezione delle informazioni, delle opere e dell’ambiente;
emana le istruzioni e le direttive per la protezione di informazioni, persone, materiale dell’esercito, impianti, opere e beni e ne sorveglia l’esecuzione;
RU 1999 887
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1785).
Nuova espr. giusta il n. 3 dell’all. all’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1785). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
5 dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell’esercito;
esegue una supervisione tecnica specifica nell’esercito, nell’amministrazione e nell’industria e regola l’obbligo d’annuncio;
consiglia in tutte le questioni della tutela del segreto militare, della protezione e della sicurezza e dispone di un diritto di emanare istruzioni;
dispone di un diritto di controllo nell’esercito, nell’amministrazione e nell’industria e istruisce i casi di infrazione alle misure di protezione e di sicurezza da parte di agenti della Confederazione;
provvede all’elaborazione e all’esecuzione di convenzioni con l’estero in materia di protezione d’informazioni;
rilascia attestazioni di sicurezza per i titolari di segreti.
Art. 3 Compiti del Comando della sicurezza militare
Al Comando della sicurezza militare incombono, in situazione ordinaria e straordinaria:
la valutazione della situazione in materia di sicurezza militare;
l’adempimento dei compiti di polizia criminale e di polizia di sicurezza in ambito militare;
la direzione dei preparativi d’impiego per le formazioni della sicurezza militare;
la diffusione di informazioni sullo stato delle reti di comunicazione in Svizzera.
I membri di formazioni di professionisti della sicurezza militare possono essere chiamati dall’organo competente ad adempiere per un periodo limitato compiti supplementari, segnatamente negli ambiti seguenti:
impieghi di sicurezza in Svizzera e all’estero;
impieghi di polizia;
impieghi di aiuto in caso di catastrofe in Svizzera e all’estero;
servizi di promovimento della pace.6 2 In servizio d’appoggio o in servizio attivo, al Comando della sicurezza militare incombono inoltre:
la protezione di informazioni e di opere militari;
la sicurezza preventiva dell’esercito contro lo spionaggio, il sabotaggio e altre azioni illegali;
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1785).
Introdotto dal n. II2 dell’O del 5 dic. 2003 concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con la nuova regolamentazione del personale militare, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5011).
c. la protezione dei membri del Consiglio federale e di altre persone.
Art. 4 Ricerca di informazioni
Gli organi della sicurezza militare ricercano autonomamente le informazioni, non ottenibili dagli organi di sicurezza civili, necessarie all’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, segnatamente per l’esecuzione di misure di protezione preventive nell’ambito dell’esercito, e alla preparazione del servizio d’appoggio e del servizio attivo.
Art. 5 Collaborazione
Per adempiere i loro compiti legali, gli organi della sicurezza militare collaborano con i servizi specializzati militari e civili, segnatamente con:
gli organi di sicurezza civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
gli incaricati della sicurezza dell’esercito, della Confederazione e dei Cantoni nonché dell’industria;
i servizi della Confederazione e dei Cantoni incaricati della protezione dell’ambiente.
Al riguardo, gli organi della sicurezza militare si assistono reciprocamente.
Art. 6 Obbligo d’informazione
Gli organi della sicurezza militare sono tenuti a informare l’ufficio federale competente secondo la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, quando constatano pericoli concreti per la sicurezza interna o esterna.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali per i seguenti ambiti:
protezione di informazioni militari, opere o materiale dell’esercito classificati;
controllo di sicurezza di persone attive in settori classificati;
attestazioni di sicurezza di persone che all’estero ottengono accesso a informazioni classificate;
dichiarazioni di sicurezza aziendale di appaltatori privati attivi in settori classificati;
accertamento di fatti da parte della polizia militare nell’ambito dell’esercito.
La procedura si fonda sull’ordinanza del 20 gennaio 19997 concernente i controlli di sicurezza relativi alle persone.
[RU 1999 655. RU 2002 377 art. 28]. Ora O del 19 dic. 2001 (RS 120.4).
In servizio d’appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare possono trattare dati personali secondo il capoverso1 senza che le persone interessate ne abbiano conoscenza.
Del rimanente, sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti la protezione dei dati della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e della legge federale del 19 giugno 19928. sulla protezione dei dati
Art. 8 Esecuzione
Il DDPS, d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, emana le istruzioni relative all’esecuzione della collaborazione con gli organi di sicurezza civili della Confederazione.
Del rimanente, il segretario generale del DDPS e il capo dell’esercito sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza ed emanano le istruzioni necessarie.9
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate:
l’ordinanza del 17 agosto 199410 concernente l’organizzazione e i compiti della polizia militare della circolazione;
l’ordinanza del 15 novembre 199511 concernente i compiti e l’organizzazione del Servizio della sicurezza militare.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).
[RU 1994 2079, 1995 4143]
[RU 1995 5345]