513.74
Ordinanza
concernente l’appoggio a favore di attività civili e di
attività fuori del servizio mediante mezzi militari
(OAMM, OAAM)
del 21 agosto 2013 (Stato 1° ottobre 2013)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari.
L’appoggio avviene mediante:
truppe in servizio d’istruzione;
formazioni di professionisti, a scopi d’istruzione;
esercizi logistici dell’amministrazione militare;
materiale dell’esercito.
Art. 2 Condizioni
Le attività civili e le attività fuori del servizio possono essere appoggiate unicamente se ne derivano sostanziali ripercussioni positive sull’istruzione e l’allenamento delle persone impiegate nell’ambito delle rispettive funzioni.
Inoltre, le attività civili devono essere di importanza nazionale o internazionale oppure d’interesse pubblico, le attività fuori del servizio di importanza nazionale o internazionale.
Oltre a ciò, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
i richiedenti sono in grado di dimostrare che non possono svolgere le attività in questione né con mezzi propri, né con l’aiuto di società, associazioni e organizzazioni civili o militari, né con l’appoggio del servizio civile o della protezione civile;
l’istruzione e l’equipaggiamento delle persone impiegate sono adeguati alla prestazione d’appoggio;
le persone impiegate prestano l’appoggio senza armi e non devono adempiere compiti che presuppongono il potere di polizia;
la sicurezza delle persone impiegate è garantita;
la capacità d’impiego della truppa e la prontezza dell’esercito non sono compromesse;
i programmi d’istruzione delle scuole e dei corsi non sono pregiudicati in misura eccessiva;
i richiedenti privati si impegnano contrattualmente a versare una parte adeguata dell’eventuale introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (art. 9 cpv. 5).
Le prestazioni di appoggio delle truppe di salvataggio o del genio in opere per l’istruzione nell’ambito dell’istruzione tecnica sono ammesse anche quando le condizioni di cui al capoverso 2 e al capoverso 3 lettera a non sono soddisfatte.
Art. 3 Riserva
Il servizio cui compete la decisione può limitare o interrompere l’appoggio in qualsiasi momento e senza conseguenze finanziarie, nel caso in cui, a causa di eventi straordinari, i mezzi accordati sono necessari per compiti dell’esercito.
Sezione 2 Procedura
Art. 4 Domanda
Le domande di appoggio devono essere indirizzate alla regione territoriale competente per la località in cui è fornito l’appoggio come segue:
per manifestazioni importanti, con almeno due anni di anticipo;
per altre manifestazioni, con almeno sei mesi di anticipo.
Tali termini non si applicano alle domande di appoggio depositate al termine di un aiuto secondo l’ordinanza del 29 ottobre 20032 sull’aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera e alle domande di appoggio da parte delle Forze aeree.
Le domande di autorità civili devono essere indirizzate il prima possibile allo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
Art. 5 Decisione
Le regioni territoriali sottopongono le domande, con la relativa proposta di decisione, allo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
Le domande concernenti prestazioni di appoggio a manifestazioni sportive sono trasmesse per parere, prima della decisione, all’Ufficio federale dello sport (UFSPO). L’UFSPO può stabilire condizioni.
La decisione d’autorizzazione delle domande compete:
al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) su proposta dello Stato maggiore di condotta dell’esercito: per manifestazioni di particolare rilevanza politica;
allo Stato maggiore di condotta dell’esercito: in tutti gli altri casi.
Sezione 3 Fornitura di prestazioni
Art. 6 Condotta e responsabilità
L’organo designato nell’autorizzazione organizza la prestazione di appoggio da parte della truppa d’intesa con il richiedente.
Il richiedente è responsabile della collaborazione con la truppa.
Il comandate di truppa ha la condotta della truppa.
Art. 7 Prestazioni di volo
Le Forze aeree accordano le prestazioni di volo in base all’autorizzazione dello Stato maggiore di condotta dell’esercito e ne verificano l’esecuzione conforme.
Il richiedente può chiedere la fornitura della prestazione alle Forze aeree nel quadro delle prestazioni di volo accordate.
Le Forze aeree rilevano a fini statistici le prestazioni di volo effettuate e le comunicano mensilmente allo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
Art. 8 Materiale
La truppa porta con sé il materiale dell’esercito secondo l’elenco della dotazione regolamentare.
Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito può ordinare l’impiego di materiale supplementare, sempre che ciò sia richiesto nella domanda.
Sezione 4 Costi, diritti sulle opere e responsabilità
Art. 9 Assunzione dei costi
Il richiedente si assume tutti i costi supplementari per la sussistenza, l’alloggio e il carburante rispetto al normale servizio d’istruzione o al normale impiego del personale.
La truppa o il DDPS assume i costi per la sussistenza nel caso in cui i militari sono impiegati come funzionari o come personale di servizio nel quadro di attività fuori del servizio di società, associazioni e organizzazioni militari.
Se il richiedente fornisce la sussistenza, la sua partecipazione ai costi è ridotta in misura corrispondente al credito per la sussistenza della truppa.
Per materiale supplementare secondo l’articolo 8 capoverso 2, il richiedente deve versare un emolumento. L’entità degli emolumenti si fonda sull’ordinanza dell’8 novembre 20063 sugli emolumenti del DDPS.
Se con la manifestazione il richiedente consegue un cospicuo introito, può essere obbligato dalla Segreteria generale del DDPS a versare una parte adeguata dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno; tale versamento corrisponde al massimo alla somma delle indennità per perdita di guadagno versate ai militari impiegati conformemente all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. Se richiesto, il richiedente è tenuto a presentare alla Segreteria generale del DDPS il conteggio finale della manifestazione.
L’assunzione dei costi per le prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree si fonda sulle disposizioni dell’ordinanza dell’8 novembre 2006 sugli emolumenti del DDPS.
Art. 10 Condono dei costi
In casi eccezionali la Segreteria generale del DDPS può autorizzare un condono dei costi. Nella sua decisione considera segnatamente la situazione finanziaria complessiva del richiedente, l’impiego da esso previsto di un eventuale introito, gli sforzi del richiedente per limitare le spese, l’importanza della manifestazione e le eventuali controprestazioni del richiedente.
Un condono dei costi può essere chiesto solo una volta terminata la manifestazione. La domanda deve essere motivata per scritto e inviata alla Segreteria generale del DDPS, unitamente al conteggio finale.
Art. 11 Diritti sulle opere
Se nel quadro della prestazione di appoggio sono realizzate opere, la consegna, l’utilizzazione, i rapporti di proprietà nonché i relativi oneri devono essere disciplinati contrattualmente in precedenza tra il richiedente, il DDPS ed eventuali terzi coinvolti.
Art. 12 Responsabilità
Con l’inoltro della domanda di appoggio il richiedente si impegna:
affinché la Confederazione non subisca alcun danno in occasione di prestazioni fornite a terzi;
a rinunciare a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti della Confederazione.
Sono fatte salve le pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.
Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito stabilisce se il richiedente deve stipulare una copertura assicurativa speciale prima dell’autorizzazione della prestazione di appoggio.
La truppa comunica tempestivamente al Centro danni del DDPS le prestazioni di appoggio in occasione delle quali potrebbero verificarsi danni alle colture o alla proprietà.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 13 Esecuzione
La Segreteria generale del DDPS emana, d’intesa con la Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno, istruzioni concernenti l’esecuzione dell’articolo 9 capoverso 5.
Per il resto, il capo dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.
Egli può delegare la sua competenza di emanare istruzioni parzialmente o totalmente allo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza dell’8 dicembre 19974 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio è abrogata.
Art. 15 Disposizione transitoria
L’articolo 9 capoverso 5 è applicabile unicamente in caso di prestazioni di appoggio per le quali la domanda è stata inoltrata dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.