514.31
Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti
(OVCC)
del 23 febbraio 2005 (Stato 1° luglio 2013)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli43 e 47 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 24 della legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità; visti gli articoli 22 capoverso1 e 106 capoverso1 della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale; visto l’articolo 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19954, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
l’immatricolazione, la consegna, la gestione e l’utilizzazione di veicoli della Confederazione nonché l’impiego di veicoli di rappresentanza;
la formazione, l’impiego e gli obblighi degli impiegati federali, personale militare compreso, che guidano veicoli della Confederazione, sempreché la normativa applicabile al personale o le condizioni di assunzione non dispongano altrimenti;
il comportamento in caso di incidente della circolazione e la liquidazione dei sinistri in rapporto con l’impiego di veicoli della Confederazione e di veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio;
l’acquisizione (acquisto, noleggio, leasing), la manutenzione e la messa fuori servizio di veicoli dell’amministrazione.
RU 2005 1167
L’acquisizione e la messa fuori servizio di veicoli militari sono rette dall’ordinanza del 6 dicembre 20075 sul materiale dell’esercito.6
L’utilizzazione per scopi militari e la manutenzione di veicoli militari sono rette dall’ordinanza dell’11 febbraio 20047 sulla circolazione stradale militare (OCSM).8
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica ai servizi seguenti e ai loro impiegati:
unità centrali e decentrate dell’Amministrazione federale ai sensi dell’articolo2 capoversi1 a3 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
Servizi del Parlamento ai sensi dell’articolo 64 della legge del 13 dicembre 20029 sul Parlamento;
commissioni federali di ricorso e d’arbitrato;
tribunali della Confederazione.
La presente ordinanza non si applica:
ai conducenti impiegati in servizio militare o per attività militari fuori del servizio;
al personale militare e agli insegnanti specialisti che nell’ambito della loro attività professionale conducono veicoli militari;
al personale militare cui è assegnato un veicolo di servizio personale;
ai veicoli del Dipartimento federale degli affari esteri immatricolati all’estero e ivi impiegati nonché ai loro conducenti;
nel settore dei Politecnici federali.10
Art. 3 Definizioni
S’intende:
per veicoli della Confederazione, i veicoli dell’amministrazione e i veicoli militari;
per veicoli dell’amministrazione, i veicoli acquisiti per i servizi di cui all’articolo2 capoverso1 e per i loro impiegati o che vengono messi a loro disposizione;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
Introdotto dal n. I dell’O del14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1871).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
11 per veicoli militari, i veicoli che sono acquistati, noleggiati, presi in leasing, prestati o requisiti a favore dell’esercito (art.4 lett. a OCSM12;
per veicoli di rappresentanza, i veicoli della Confederazione impiegati per il trasporto di notabili ai sensi dell’articolo14;
per impiegati federali, le persone legate alla Confederazione da un rapporto di lavoro in virtù di un contratto a tempo determinato o indeterminato.
Art. 4 Abbreviazioni
Le autorità sono designate con le abbreviazioni seguenti:
DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
BLEs Base logistica dell’esercito;
13 ...
UCNEs Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito.
Gli atti normativi sono designati con le abbreviazioni seguenti:
ADR Accordo europeo del 30 settembre 195714 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
OIMC Ordinanza dell’8 dicembre 199715 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio;
LCStr Legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.
Art. 5 Ordine di priorità per i viaggi di servizio e i trasporti
Per i viaggi di servizio e i trasporti, ci si deve basare anzitutto su considerazioni di ecologia ed economia. Pertanto, si applica il seguente ordine di priorità: 1. utilizzazione dei mezzi pubblici di trasporto; 2. utilizzazione di veicoli della Confederazione; 3. ricorso a veicoli in prestito e a noleggio; 4. per distanze fino a 150 chilometri all’incirca, utilizzazione dei veicoli privati degli impiegati, se non dovessero essere disponibili veicoli del servizio interessato.
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Art. 6 Cura del parco veicoli
Ognuno dei servizi di cui all’articolo2 capoverso1 che utilizza veicoli della Confederazione è tenuto a designare una persona responsabile della cura del proprio parco veicoli.
Sezione 2 Consegna e impiego di veicoli della Confederazione
Art. 7 Consegna di veicoli dell’amministrazione
I servizi di cui all’articolo2 capoverso1 sono competenti per la consegna dei veicoli ai propri impiegati.
Essi rendono attenti i conducenti agli obblighi che incombono loro in base alla presente ordinanza ed emanano istruzioni per l’impiego dei loro veicoli.
In casi eccezionali e per giustificati motivi, i veicoli dell’amministrazione possono essere affidati a terzi, a condizione che esista un contratto scritto e che intercorra un nesso oggettivo con l’adempimento di compiti della Confederazione.16
L’attribuzione di veicoli di servizio personali è retta dalla normativa applicabile al personale federale.
Art. 8 Consegna di veicoli militari
La BLEs può consegnare veicoli militari ai servizi di cui all’articolo2 capoverso1 e a terzi, a condizione che i veicoli e le loro installazioni siano conformi alle prescrizioni e alle esigenze tecniche per i veicoli civili. Queste condizioni non si applicano alla consegna alle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e ad armasuisse.17
Se i veicoli militari vengono consegnati a servizi esterni all’Aggruppamento Difesa e ad armasuisse per una durata superiore ai 30 giorni, tali servizi devono munirli di targhe civili.18
La consegna di veicoli da combattimento e di sistemi a contenuto sensibile o classificato dev’essere autorizzata dal capo dell’esercito.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
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Art. 919 Trasporto di merci pericolose
Per trasportare merci pericolose a bordo di veicoli della Confederazione oltre il limite libero secondo il paragrafo1.1.3.6 ADR20 bisogna possedere un certificato di formazione del conducente ADR valido.
Per trasportare merci pericolose a bordo di veicoli della Confederazione sotto tale limite libero è sufficiente un’istruzione secondo il capitolo 1.3 e la sezione 8.2.3 ADR.
Art. 10 Controllo della sicurezza
Il conducente deve controllare o far controllare lo stato del veicolo ad ogni messa in marcia e inoltre almeno una volta al giorno in caso di viaggi prolungati.
Art. 11 Passeggeri
Nei viaggi di servizio effettuati con veicoli della Confederazione è proibito trasportare terze persone, salvo nei casi previsti al capoverso2 della presente disposizione.
È permesso trasportare terze persone se la cosa è direttamente legata allo scopo del viaggio di servizio, e così pure in caso d’urgenza, per prestare soccorso o in occasione di giornate informative. Per trasportare terze persone ad altri fini è necessario il consenso dell’UCNEs.21
Il trasporto di persone è vietato se i veicoli e le loro installazioni non sono conformi alle prescrizioni e alle esigenze tecniche per i veicoli civili.22
Art. 12 Controllo delle corse
Il conducente deve tenere un controllo dei viaggi effettuati e annotare giornalmente il numero di chilometri percorsi.
Al momento della riconsegna del veicolo, i difetti riscontrati durante il viaggio devono essere annunciati alla persona responsabile ai sensi dell’articolo 6.
...23
Art. 13 Carburante
Il carburante per i veicoli della Confederazione è fornito dai distributori figuranti nell’elenco dei distributori di carburante della Confederazione allestito dalla BLEs o
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Introdotto dal n. I dell’O del14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1871).
dai distributori di carburante civili che hanno concluso un contratto con la Confederazione (distributori di carburante convenzionati).24
La fornitura di carburante si effettua utilizzando ogni volta la tessera per il rifornimento di carburante rilasciata dalla Confederazione (BEBECO-CARD).
Se il rifornimento di carburante non può essere effettuato presso un distributore di carburante della Confederazione né presso un distributore di carburante convenzionato, il rimborso delle spese sostenute per il rifornimento presso i distributori di carburante civili può essere chiesto al servizio interessato di cui all’articolo2 capoverso1. L’ammontare del rimborso sarà calcolato sulla base dei prezzi medi determinati dalla BLEs per i distributori della Confederazione.25
Il servizio interessato secondo l’articolo2 capoverso1 rimborsa integralmente le spese sostenute per il rifornimento di carburante all’estero prendendo come base di calcolo il tasso di cambio applicato nel periodo di utilizzazione.
I servizi di cui all’articolo2 capoverso1 sorvegliano il consumo di carburante.26
Sezione 3 Impiego di veicoli di rappresentanza
Art. 14 Consegna e utilizzazione di veicoli di rappresentanza
I veicoli di rappresentanza vengono messi a disposizione:
per il trasporto di ospiti stranieri in visita ufficiale in Svizzera;
per la rappresentanza di un dipartimento o della Confederazione presso rappresentanti di Stati esteri;
per altri compiti di rappresentanza, nei casi in cui l’impiego di un veicolo di rappresentanza è necessario e proporzionato; il comitato di vigilanza emana le relative istruzioni.
Se l’adempimento di compiti di rappresentanza lo richiede, si possono mettere veicoli di rappresentanza con autista a disposizione delle persone seguenti, estranee all’Amministrazione federale:
presidente del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;
segretario generale dell’Assemblea federale;
presidenti dei tribunali della Confederazione;
ex membri del Consiglio federale o membri delle direzioni degli uffici che agiscono su mandato del Consiglio federale;
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e. rappresentanti di Stati stranieri, organi direttivi di organizzazioni internazionali e ufficiali stranieri con rango di generale in visita ufficiale in Svizzera.
I Dipartimenti designano, ciascuno per la propria sfera di competenze, i servizi abilitati a notificare richieste di veicoli all’organo di coordinamento.
Il Dipartimento federale degli affari esteri gestisce, indipendentemente dall’organo di coordinamento di cui all’articolo15, un proprio servizio trasporti incaricato di coordinare l’impiego dei propri veicoli e dei loro conducenti.
Art. 15 Organo di coordinamento
L’organo di coordinamento definisce l’impiego dei veicoli di rappresentanza e dei loro conducenti.
A seconda delle necessità e delle disponibilità, l’organo di coordinamento può impiegare come veicoli di rappresentanza anche veicoli di servizio dei capi dei Dipartimenti e del Cancelliere della Confederazione.
Di regola, i conducenti di veicoli di rappresentanza sono reclutati tra il personale delle unità amministrative della Confederazione. L’organo di coordinamento può anche far capo a conducenti esterni.27
L’organo di coordinamento è responsabile della formazione dei conducenti.
In linea di massima, il personale militare impiegato come conducente di veicoli di rappresentanza esegue i mandati di trasporto portando con sé l’arma di servizio. L’arma può essere utilizzata esclusivamente per legittima difesa o aiuto in caso di legittima difesa altrui. Sono fatte salve le restrizioni stabilite dall’organo di coordinamento.28
Art. 16 Vigilanza
La Cancelleria federale garantisce la vigilanza, in collaborazione con la Conferenza dei segretari generali e i tribunali della Confederazione.
Sezione 4 Formazione dei conducenti
Art. 17 Formazione
Peristruire impiegati federali su veicoli della Confederazione è necessario il consenso del dipartimento o di un altro servizio a tal fine competente.
Per l’istruzione di apprendisti non è necessario alcun consenso; fanno stato gli accordi previsti nel contratto di tirocinio.
Gli impiegati federali possono essere istruiti come conducenti a spese della Confederazione solamente se esiste un’imperiosa necessità di servizio.
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Introdotto dal n. I dell’O del14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1871).
Per gli impiegati che devono guidare veicoli della Confederazione per ragioni di servizio, quest’ultima si assume il pagamento delle tasse cantonali per la partecipazione agli esami e per l’allestimento della licenza nonché le spese per le visite e i controlli medici.
Art. 18 Partecipazione alle spese e rimborso
Gli impiegati federali devono partecipare adeguatamente alle spese sostenute per l’istruzione alla guida di motocicli (categorie A1 e A) e autovetture (categoria B). La partecipazione alle spese dev’essere regolata nei contratti di lavoro. Per quanto riguarda l’istruzione degli apprendisti fanno stato gli accordi previsti nel contratto di tirocinio.
Chi è stato istruito alla guida di veicoli a motore delle categorie C1, C, D1 e D deve rimborsare le spese sostenute per l’istruzione in proporzione al tempo trascorso se il rapporto di lavoro che lo lega alla Confederazione è disdetto prima che siano trascorsi quattro anni dal momento in cui l’istruzione è terminata.
Sezione 5 Incidenti della circolazione
Art. 1929 Intervento della polizia
La polizia dev’essere avvertita, oltre che nei casi previsti all’articolo 51 LCStr, quando in un incidente della circolazione o in un sinistro in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione:
l’ammontare del danno è superiore a 5000 franchi; o
i fatti sono poco chiari oppure sono contestati.
Art. 2030 Notifica d’incidente e avviso di sinistro
Gli incidenti della circolazione e i sinistri devono essere sempre notificati al superiore.
Il superiore inoltra le notifiche concernenti gli incidenti della circolazione e i sinistri causati o subiti da veicoli della Confederazione e da veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio, se:
l’ammontare del danno è stimato a oltre 1000 franchi nel caso di veicoli ruotati o a oltre 2000 franchi nel caso di veicoli cingolati;
si presume negligenza grave o intenzionalità; o
un danno è stato causato da terzi.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
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Il superiore inoltra la notifica entro cinque giorni mediante il modulo «Notifica d’incidente/notifica di danno per autoveicoli della Confederazione»:
al Centro danni DDPS;
al giudice istruttore militare competente se sono coinvolte persone sottoposte al diritto penale militare ed è stata ordinata l’assunzione preliminare delle prove o l’istruzione preparatoria.
In caso di utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio, il conducente deve inoltre informare l’assicurazione dei veicoli a motore privata.
Art. 21 Liquidazione dei sinistri
La liquidazione dei sinistri avviene per il tramite del Centro danni DDPS. Se si tratta di veicoli privati di cui è stato autorizzato l’impiego per ragioni di servizio, la liquidazione del sinistro avviene in primo luogo per il tramite dell’assicurazione dei veicoli a motore privata.31
Il Centro danni DDPS decide in prima sede in merito alle azioni di rivalsa nei confronti di impiegati della Confederazione e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione.32
Ai conducenti di veicoli della Confederazione non è consentito firmare alcun riconoscimento di colpa.
Art. 2233 Riparazione
I veicoli accidentati possono essere riparati soltanto con il benestare del Centro danni DDPS, salvo diversa disposizione degli organi inquirenti o dell’UCNEs.
Sezione 6 Acquisizione, ammissione alla circolazione e manutenzione
dei veicoli della Confederazione
Art. 2334 Acquisizione di veicoli dell’amministrazione
I servizi di cui all’articolo2 capoverso1 ordinano i veicoli dell’amministrazione di cui hanno bisogno presso armasuisse. I costi d’acquisizione vanno a carico dei crediti dei servizi interessati.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
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Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007
Occorre dare la preferenza al noleggio o al leasing, piuttosto che all’acquisto di veicoli, se tali modalità d’acquisizione risultano più convenienti dal profilo economico ed ecologico.
La scelta dei veicoli dev’essere fondata su principi economici ed ecologici, e in particolare sul principio di efficienza energetica. I servizi di cui all’articolo2 capoverso1 devono motivare l’ordinazione di veicoli delle categorie di efficienza energetica C e D. Non è permessa l’acquisizione di veicoli delle categorie di efficienza energetica E, F e G (Appendice3.6 dell’O del 7 dic. 199835 sull’energia). Le Segreterie generali dei servizi di cui all’articolo2 capoverso1 decidono in merito a eccezioni.36
L’acquisizione di veicoli di servizio personali è retta dall’articolo 71 dell’ordinanza del 3 luglio 200137 sul personale federale.
Art. 24 Immatricolazione ed esame dei veicoli dell’amministrazione
I veicoli dell’amministrazione sono immatricolati con targhe di controllo cantonali.
L’UCNEs è competente per la prima messa in circolazione di tutti i veicoli dell’amministrazione. Rileva i dati di base, allestisce i documenti che occorrono per la messa in circolazione e li consegna al servizio di cui all’articolo2 capoverso1, il quale provvede all’immatricolazione dei veicoli presso le competenti autorità del Cantone di stanza.
Dopo la prima messa in circolazione, il servizio di cui all’articolo2 capoverso 1 provvede direttamente a tutte le mutazioni successive presso l’autorità cantonale di immatricolazione.
Le spese per la prima messa in circolazione e per tutte le mutazioni successive effettuate presso le competenti autorità cantonali sono a carico del servizio interessato di cui all’articolo2 capoverso1.38
L’esame singolo preliminare alla prima messa in circolazione nonché gli esami periodici ed eccezionali dei veicoli dell’amministrazione immatricolati nei Cantoni competono al Cantone di stanza.
Art. 25 Manutenzione dei veicoli dell’amministrazione
I servizi di cui all’articolo2 capoverso1 sono responsabili della manutenzione dei veicoli dell’amministrazione che hanno in dotazione. Incaricano i concessionari ufficiali di tutti i lavori di manutenzione. I crediti corrispondenti devono essere iscritti nel preventivo del servizio interessato.39
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
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Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007
In linea di massima, gli esercizi logistici della BLEs non forniscono prestazioni ai servizi civili di cui all’articolo2 capoverso1; tuttavia, possono concedere delle eccezioni in presenza di giustificati motivi oppure per veicoli equipaggiati con strumenti sensibili o classificati.
Art. 2640 Messa fuori servizio di veicoli dell’amministrazione
I servizi di cui all’articolo2 capoverso1 sono responsabili della messa fuori servizio.
Essi realizzano i veicoli messi fuori servizio secondo i criteri e le tariffe usuali di mercato.
Art. 2741 Messa in circolazione di motocicli
L’UCNEs mette in circolazione motocicli provvisti di targhe di controllo della Posta e delle imprese in regìa (targhe PR).
Art. 28 Veicoli militari
L’UCNEs immatricola i veicoli militari nonché i veicoli del Corpo delle guardie di confine, delle autorità inquirenti doganali, del Servizio delle attività informative della Confederazione e di armasuisse con targhe di controllo militari.42
La BLEs provvede al collaudo di veicoli immatricolati con targhe di controllo militari ed emana le relative necessarie istruzioni.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 29 Disposizione transitoria
I veicoli dell’amministrazione devono essere annunciati entro e non oltre il 1° ottobre 2005 all’autorità di immatricolazione del Cantone di stanza mediante presentazione della licenza di circolazione. Finché non saranno immatricolati con targhe cantonali, detti veicoli potranno circolare con le licenze di circolazione e le targhe di controllo attuali.
Art. 30 Abrogazione e modifica del diritto previgente
L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono regolate nell’appendice.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4923).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
Art. 31 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 200543.
Appendice44 (art. 30) Abrogazione e modifica del diritto previgente I Sono abrogati: 1. l’ordinanza del 31 marzo 1971 45 concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti (OACC); 2. l’ordinanza del 5 dicembre 197846 concernente gli autoveicoli del Servizio di sicurezza dell’esercito e i loro conducenti; 3. l’ordinanza del 21 novembre 1990 47 concernente l’impiego di veicoli di noleggio e di rappresentanza da parte di agenti della Confederazione; 4. l’ordinanza del 20 dicembre 197848 concernente la concessione di sussidi per i veicoli a motore utilizzabili dall’esercito; 5. il decreto del Consiglio federale del 29 novembre 194949 che regola la consegna di autoveicoli di servizio; 6. l’ordinanza del Dipartimento militare federale del 16 gennaio 196750 concernente la consegna di autoveicoli di servizio.
II Le ordinanze in appresso sono modificate come segue: ...51
[RU 1971 399, 1983 627 art. 88 n. 2, 1985 907, 1989 937, 1990 1838 art. 8, 1994 2211 art. 63 n. 2, 1998 1796 art. 1 n. 16, 1999 891]
[RU 1978 1982, 1994 1667]
[RU 1990 1838 2002, 1997 2779 n. II7, 2000 198 art. 32 n. 2]
[RU 1979 61, 1985 254, 1988 565, 1990 16]
[RU 1949 1632, 1953 153 184, 1971 359]
[RU 1967 88]
Le mod. possono essere consultate alla RU 2005 1167.