514.541
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(Ordinanza sulle armi, OArm)
del 21 settembre 1998 (Stato 17 aprile 2001)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32 e 40 della legge federale del 20 giugno 19971 sulle armi (LArm, legge), ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Sezione 1 Campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Delimitazione rispetto alla legge del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico e alla legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego
(art.2 cpv. 3 LArm) Non è necessaria un’ulteriore autorizzazione ai sensi della legge:
per l’esportazione o il transito nonché per l’importazione a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni che sono considerati materiale bellico;
se è stata rilasciata una relativa autorizzazione ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego.
Art. 2 Armi antiche
(art.2 cpv.2 lett. a LArm) Per armi antiche s’intendono:
le armi da fuoco portatili fabbricate prima del 1890;
le armi da taglio, da punta e altre armi, fabbricate prima del 1900.
RU 1998 2549
Art. 34 Spray
(art. 4 cpv.1 lett. b LArm) Sono considerati armi gli spray destinati all’autodifesa, contenenti sostanze delle classi di tossicità1 e 2 secondo la legge del 21 marzo 19695 sui veleni.
Art. 46 Dispositivi che producono un elettrochoc
(art. 4 cpv.1 lett. e LArm) I dispositivi che producono un elettrochoc sono considerati armi, se non sono conformi alle disposizioni dell’ordinanza del 9 aprile 19977 sui prodotti elettrici a bassa tensione. In caso di dubbio decide l’Ufficio centrale Armi.
Art. 5 Parti essenziali di armi
(art. 4 cpv. 3 LArm) Sono considerate parti essenziali di armi:
nelle pistole: 1. l’impugnatura, 2. la culatta, 3. la canna;
8 nelle rivoltelle: 1. il telaio, 2. la canna;
nelle armi da fuoco portatili: 1. il castello di culatta, 2. la culatta, 3. la canna.
...9
Art. 610 Coltelli e pugnali
(art. 4 cpv.1 lett. c LArm)
I coltelli sono considerati armi se:
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
Tit. abrogato dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
hanno una lama girevole, a serramanico, a scatto, a molla o con altri meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano; e
la lunghezza totale del coltello aperto è superiore a 12 cm; e
la lama ha una lunghezza superiore a5 cm.
I pugnali sono considerati armi se hanno una lama fissa, appuntita e di lunghezza inferiore a30 cm, che:
è simmetrica; o
è asimmetrica e presenta un dorso a sega oppure munito di uncini o denti.
Sezione 2:11 Restrizioni e divieti
Art. 7 Divieti concernenti coltelli e pugnali
(art.5 cpv.1 lett. b LArm)
Sono vietati l’acquisto, il porto, la mediazione nonché l’importazione di:
pugnali giusta l’articolo 6 capoverso2 lettera a;
coltelli la cui lama si apre grazie a un meccanismo automatico azionabile con una sola mano, segnatamente mediante molla, pressione di gas o elastico;
coltelli a farfalla.
Benché, a titolo non professionale, ne siano consentiti senza permesso l’acquisto, la mediazione e l’importazione, l’esportazione o il transito, è vietato il porto di:
pugnali giusta l’articolo 6 capoverso2 lettera b;
pugnali e baionette d’ordinanza svizzeri;
coltelli che possono essere resi pronti all’uso grazie a un meccanismo non automatico azionabile con una sola mano.
Art. 8
Abrogato
Art. 9 Divieto per i cittadini di determinati Stati
(art.7 cpv. 1 LArm)
L’acquisto di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni nonché il porto di armi sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati:
Repubblica Federale di Jugoslavia;
Croazia;
Bosnia-Erzegovina;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
Macedonia;
Turchia;
Sri Lanka;
Algeria;
Albania.
L’Ufficio centrale Armi può eccezionalmente rilasciare un’autorizzazione d’acquisto e di porto, in particolare a persone che partecipano a manifestazioni di caccia o sportive oppure che svolgono compiti di protezione di persone o oggetti. L’autorizzazione va limitata nel tempo e può essere vincolata a oneri. È fatto salvo l’articolo30.
Le persone che chiedono un’autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 2 devono compilare l’apposito modulo e inviarlo all’Ufficio centrale Armi con i seguenti allegati:
estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo;
copia di un documento ufficiale di legittimazione;
motivazione scritta della domanda.
L’Ufficio centrale Armi può chiedere alle autorità cantonali ulteriori informazioni.
Capitolo 2 Acquisto di armi
Sezione 1 Acquisto con permesso d’acquisto di armi
Art. 10 Domanda per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi
(art. 8 LArm)
Chiunque intende ottenere un permesso d’acquisto di armi o di parti essenziali di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:12
estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;
copia di un documento ufficiale di legittimazione.
L’autorità controlla che le condizioni per l’acquisto di armi siano adempite.13
I cittadini stranieri senza permesso di domicilio devono allegare alla domanda un’attestazione secondo l’articolo 12 capoverso3 della legge.
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Art. 1114 Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi con un solo permesso d’acquisto
(art. 8 cpv. 4 LArm)
L’autorità competente può rilasciare un permesso che autorizza ad acquistare fino a tre armi o tre parti essenziali di armi a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.
L’acquirente deve confermare con la firma sul permesso d’acquisto la ricezione di ogni arma o di ogni parte essenziale di arma.
Art. 12 Rinvio del permesso d’acquisto di armi
(art. 8 LArm) Al più tardi un mese dopo l’alienazione, l’alienante deve inviare all’autorità competente una copia del permesso d’acquisto di armi.
Sezione 2 Acquisto senza permesso d’acquisto di armi
Art. 1315 Obbligo di diligenza
(art. 9, 10 e 15 LArm)
Se per l’acquisto di un’arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d’acquisto di armi oppure se sono alienate munizioni o elementi di munizioni, l’alienante deve badare che, per l’alienazione, non esista alcun motivo d’impedimento giusta l’articolo 8 capoverso2 della legge.
Se non vi sono indizi contrari, l’alienante è autorizzato a presupporre l’assenza di un motivo d’impedimento quando l’acquirente:
è un membro della comunione domestica o un congiunto ai sensi dell’articolo 110 numeri2 e 3 del Codice penale16; oppure
presenta un permesso d’acquisto per un’arma che gli è stato rilasciato da meno di due anni.
Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l’alienazione dell’arma siano adempite, l’alienante deve esigere un estratto del casellario giudiziale centrale dall’acquirente o chiedere, con il consenso di questi, le necessarie informazioni presso le autorità o persone competenti.
L’estratto del casellario giudiziale centrale deve essere conservato insieme al contratto scritto.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
Art. 14 Fucili a ripetizione
(art. 10 cpv.1 lett. b LArm)
I seguenti fucili a ripetizione possono essere acquistati senza permesso d’acquisto di armi:
fucili a ripetizione d’ordinanza (moschetto 11, fucile 11 e moschetto 31);
fucili da sport per la munizione di calibro militare usuale in Svizzera e per la munizione di calibro sportivo, quali fucili standard con sistema di culatta a ripetizione;
17 armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale sulla caccia;
fucili da sport ammessi per concorsi nazionali e internazionali di tiro di caccia sportiva.
Chiunque intende acquistare in commercio un fucile con sistema di ripetizione a pompa o con leva guardamano necessita di un permesso d’acquisto di armi.
Art. 15 Eccezione all’obbligo di ottenere un permesso d’acquisto
(art. 8 cpv. 4 LArm)
Chiunque fa riparare la propria arma da un negoziante di armi, per la durata della riparazione non necessita del permesso d’acquisto per un’arma sostitutiva dello stesso tipo.
Non è necessario un permesso d’acquisto per la sostituzione di una parte essenziale dell’arma qualora la parte sostituita rimanga presso l’alienante.
Il titolare di un’autorizzazione d’importazione di armi o di una parte essenziale di armi non necessita di un permesso d’acquisto per siffatti oggetti.
Capitolo 3 Armi da fuoco per il tiro a raffica e munizioni vietate
Art. 16 Omologazione per determinare le armi da fuoco per il tiro a raffica e le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco portatili semiautomatiche
(art.5 cpv.1 lett. a LArm)
Qualora non sia chiaro se un’arma è un’arma vietata giusta l’articolo5 capoverso 1 lettera a della legge, si deve chiedere all’Ufficio centrale Armi la relativa omologazione.18
L’Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d’arma; l’importazione, l’acquisto o il commercio di armi di tale tipo sono consentiti soltanto dopo che l’esame abbia dimostrato che non si tratta di un’arma per il tiro a raffica vietata.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
I risultati dell’esame sono notificati mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l’omologazione e resi noti alle autorità esecutive interessate.
L’Ufficio centrale Armi può ordinare che un’arma omologata sia depositata a scopo di confronto, fintanto che ne dura il commercio.
Art. 17 Munizioni vietate
(art. 6 LArm)
Sono vietati l’acquisto, l’importazione e la fabbricazione dei seguenti tipi di munizione:
munizioni con proiettili a nucleo duro (acciaio, tungsteno, porcellana ecc.);
munizioni con proiettili contenenti una carica esplosiva o incendiaria;
munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare veleni delle classi di tossicità1 e 2.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide a quali altre munizioni speciali debba inoltre applicarsi il divieto.
L’Ufficio centrale Armi può autorizzare deroghe al divieto segnatamente per scopi industriali o per collezioni. L’autorizzazione va limitata nel tempo e può essere vincolata a oneri.19
Capitolo 4 Commercio di armi
Art. 18 Domanda per il rilascio di una patente di commercio di armi
(art. 17 LArm)
Chiunque chiede una patente di commercio di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:20
copia di un documento ufficiale di legittimazione;
estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;
estratto del registro di commercio;
prova del superamento degli esami per la patente di commercio di armi;
21 piani dei locali commerciali e relative indicazioni.
L’autorità controlla che le condizioni per il rilascio della patente siano adempite.22
L’esame pratico non è richiesto per chi:
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
non fa commercio di armi da fuoco portatili;
è titolare di un certificato federale di capacità di armaiolo.
Il titolare di una patente di commercio di armi valida all’estero che intende partecipare a mercati pubblici di armi in Svizzera, non necessita, per la durata della manifestazione, di una patente di commercio di armi svizzera.23
Art. 19 Persone giuridiche
(art. 17 cpv. 3 LArm)
Il membro di direzione delle persone giuridiche responsabile di tutte le questioni previste dalla legge dev’essere titolare di una patente di commercio di armi.
Il membro responsabile di direzione deve garantire in ogni momento il rispetto delle prescrizioni legali.
Art. 20 Contabilità
(art. 21 LArm)
Il titolare della patente di commercio di armi deve conservare in modo ordinato i permessi d’acquisto di armi.
Deve tenere un registro progressivo relativo a fabbricazione, acquisto, alienazione o a ogni altro commercio di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nel quale indicano:
quantità, tipo, designazione e numero delle armi, parti essenziali di armi, accessori di armi fabbricati, acquistati e alienati nonché data d’acquisto, fabbricazione o alienazione;
quantità, tipo e designazione delle munizioni ed elementi di munizioni fabbricati, acquistati e alienati nonché data d’acquisto, fabbricazione o alienazione;
generalità del fornitore o dell’acquirente;
scorte di magazzino.
Deve permettere in ogni momento la consultazione degli atti pertinenti all’autorità competente. Va negata la consultazione ai terzi.
Capitolo 5 Importazione, esportazione e transito
Sezione 1 Importazione, esportazione e transito a titolo professionale
Art. 21 Traffico di deposito doganale
(art. 24 LArm) Il traffico di deposito doganale è equiparato all’importazione.
Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).
Art. 22 Autorizzazione d’importazione, d’esportazione e di transito
(art. 24 LArm)
Chiunque, a titolo professionale, intende ottenere un’autorizzazione d’importazione, d’esportazione o di transito di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l’apposito modulo e inviarlo, insieme a una copia della patente di commercio di armi, all’Ufficio centrale Armi.24
L’Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite.25
L’autorizzazione vale per un anno.
Art. 23 Autorizzazione di transito rilasciata a imprese di trasporto
(art. 24 cpv. 4 LArm)
Chiunque, a titolo professionale, intende ottenere un’autorizzazione di transito di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l’apposito modulo e inviarlo all’Ufficio centrale Armi.26
L’Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite.27
L’autorizzazione è rilasciata soltanto a imprese di trasporto. Vale per il singolo caso e ha una durata massima di sei mesi.
Sezione 2 28
Importazione, esportazione e transito a titolo non professionale
Art. 24 Autorizzazione d’importazione
(art. 25 cpv. 1 LArm)
Chiunque, a titolo non professionale, intende ottenere un’autorizzazione d’importazione di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo;
copia di un documento ufficiale di legittimazione.
I cittadini stranieri senza permesso di domicilio devono allegare alla domanda un’attestazione giusta l’articolo 12 capoverso3 della legge.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
L’autorità controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite.
L’autorizzazione consente l’importazione simultanea di al massimo tre armi o parti essenziali di armi. È valida per sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.
Art. 25 Autorizzazione d’esportazione e di transito
(art. 25 cpv. 2 LArm)
Chiunque, a titolo non professionale, intende ottenere un’autorizzazione d’esportazione o di transito di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l’apposito modulo e inviarlo, insieme a una copia di un documento ufficiale di legittimazione, all’autorità competente.
L’autorità controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite.
L’autorizzazione è valida per sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.
Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sul materiale bellico e di quella sul controllo dei beni a duplice impiego.
Art. 25a Autorizzazione d’importazione, d’esportazione e di transito per agenti di scorta
Chiunque, nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende importare e riesportare armi da fuoco portatili con la relativa munizione, necessita unicamente di un’autorizzazione d’importazione.
L’autorizzazione d’importazione dà diritto all’importazione e alla riesportazione ripetute di un’unica arma con la relativa munizione. L’autorizzazione è valida per un anno.
L’esportazione e la reimportazione nonché il transito di armi da fuoco portatili con la relativa munizione sono rette dalle disposizioni della legislazione sul materiale bellico e di quella sul controllo dei beni a duplice impiego.
Art. 26 Eccezioni all’obbligo di autorizzazione
(art. 25 cpv. 4 LArm) L’autorizzazione d’importazione o d’esportazione non è necessaria per:
i membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali;
gli agenti di scorta incaricati dallo Stato in occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati;
le persone che comprovano di impiegare la loro arma e la relativa munizione per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all’estero e la reimportano;
d. le persone che comprovano di impiegare la loro arma e la relativa munizione per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e la riesportano.
Eccezioni all’obbligo di denunzia al momento dell’importazione o dell’esportazione (art. 23 LArm) Sono esentati dall’obbligo di denunzia secondo l’articolo 6 della legge del 1° ottobre
i membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali, se le armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono effetti personali ai sensi della Convenzione del 26 giugno 199030 relativa all’ammissione temporanea;
gli agenti di scorta incaricati dallo Stato in occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati, se importano o riesportano la loro arma con la relativa munizione;
le persone che comprovano di impiegare la loro arma, con la relativa munizione, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all’estero, se la reimportano e se non si tratta di materiale bellico;
le persone che comprovano di impiegare la loro arma, con la relativa munizione, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera, se la riesportano e se non si tratta di materiale bellico.
Capitolo 6 Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni
(art. 26 LArm) 1 La culatta di armi da fuoco per il tiro a raffica modificate o no in armi semiautomatiche dev’essere custodita sotto chiave separatamente dal resto dell’arma. 2 Rimangono salve le prescrizioni particolari della legislazione militare.
Sezione 2 31 Porto di armi
Art. 29 Permesso di porto di armi
(art. 27 LArm)
Chiunque intende ottenere un permesso di porto di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo all’autorità competente con i seguenti allegati:
copia di un documento ufficiale di legittimazione;
estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo;
due fotografie recenti formato passaporto.
L’autorità controlla che le condizioni, in particolare la prova della necessità, siano adempite. Se tali condizioni sono date, i candidati sono ammessi agli esami.
La parte pratica dell’esame è obbligatoria soltanto per le armi da fuoco portatili.
Per il rinnovo del permesso di porto di armi, l’esame pratico va sostenuto soltanto se tale permesso è stato rilasciato da più di tre anni. Alle medesime condizioni si può rinunciare all’esame teorico, se le prescrizioni legali non hanno subito modifiche significative e non vi sono dubbi che il titolare dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni legali per l’uso dell’arma.
Art. 30 Permessi di porto di armi rilasciati a diplomatici, agenti di scorta incaricati dallo Stato e al personale di compagnie di navigazione aerea estere
(art. 27 cpv. 5 LArm)
L’Ufficio federale di polizia rilascia il permesso di porto di armi ai membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali. Prima di rilasciare il permesso, consulta il Dipartimento federale degli affari esteri.
In occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati, l’Ufficio federale di polizia rilascia il permesso di porto di armi agli agenti di scorta incaricati dallo Stato.
L’Ufficio centrale Armi può rilasciare a compagnie di navigazione aerea estere permessi quadro per l’esercizio di mansioni di sicurezza. Il permesso quadro disciplina i luoghi d’impiego, il tipo di armi, la collaborazione con le autorità locali e la portata delle mansioni di sicurezza, in particolare:
l’esercizio di mansioni di sicurezza negli aeroporti;
la protezione degli equipaggi sul percorso verso e dai loro alloggi;
la protezione degli equipaggi nei loro alloggi;
la protezione delle succursali.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
Sulla base di un permesso quadro giusta il capoverso3, l’Ufficio centrale Armi rilascia a dipendenti di tali compagnie di navigazione aerea permessi di porto di armi. Prima del rilascio, può richiedere le informazioni necessarie.
Sezione 3 Trasporto di armi
Art. 31
(art. 28 LArm)
Un’arma può essere portata con sé soltanto per un tempo adeguato in relazione all’attività che ne giustifica l’uso.
Durante il trasporto di armi da fuoco portatili, nessuna munizione deve trovarsi nel caricatore.
Capitolo 7 Autorizzazioni, controllo e sanzioni amministrative
Art. 32 Condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni; moduli
(art. 40 cpv. 2 LArm)
Le autorizzazioni ai sensi della legge sono rilasciate se il richiedente soddisfa in particolare le seguenti condizioni:
prova la sua identità;
ha l’esercizio dei diritti civili;
gode di uno stato di salute fisico e mentale che non comporta alcun rischio elevato in relazione al maneggio delle armi;
gode di una buona reputazione;
fornisce gli attestati di capacità previsti dalla legge.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande e le autorizzazioni (art. 10 cpv.1, 18 cpv.1, 22 cpv.1, 23 cpv.1, 24 cpv.1, 25 cpv.1, 25a cpv.1, 29 cpv.1 e 47 cpv. 4). I moduli possono essere richiesti alle autorità cantonali competenti o all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.32
I moduli presentati o rispediti alle competenti autorità devono essere distrutti dopo quindici anni.
Art. 33 Controllo
(art. 29 LArm)
L’autorità cantonale competente esercita la sorveglianza sulla fabbricazione, l’acquisto, il commercio e la mediazione nonché sull’importazione, l’esportazione e il
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 transito, a titolo non professionale, di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.
In particolare controlla che i negozianti di armi svolgano la loro attività conformemente alle disposizioni della legge, della presente ordinanza e delle esigenze minime in materia di locali di commercio stabilite dal Dipartimento federale di giustizia e polizia nonché alle condizioni e agli oneri relativi all’autorizzazione.
L’Ufficio centrale Armi esercita la sorveglianza sull’importazione, l’esportazione e il transito, a titolo professionale, di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni.
Art. 34 Procedura dopo il sequestro nel caso in cui non vi è confisca e la restituzione è impossibile
(art. 31 cpv. 4 LArm)
Nel caso in cui l’acquisto di un oggetto sequestrato giusta l’articolo 31 della legge non sia vietato, l’autorità competente può disporne liberamente.
Nel caso in cui l’acquisto sia vietato, l’autorità competente può custodire l’oggetto, distruggerlo oppure consegnarlo a un servizio scientifico della polizia criminale o a un museo che appartiene a un ente di diritto pubblico.
Nel caso in cui l’oggetto sequestrato sia stato acquistato legalmente, il legittimo proprietario dev’essere indennizzato, se l’oggetto non gli può essere restituito, in particolare perché:
il proprietario non adempie le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere b-d della legge; oppure
Con l’entrata in vigore della legge l’acquisto dell’oggetto in questione è vietato.
Se l’oggetto è alienato, l’indennizzo corrisponde al ricavato. Negli altri casi l’indennizzo corrisponde al valore effettivo dell’oggetto. Le spese di custodia e di alienazione sono dedotte dall’indennizzo.
Se la procedura d’indennizzo non può aver luogo, in particolare perché il legittimo proprietario è sconosciuto o irreperibile, il ricavato è devoluto allo Stato.
Capitolo 8 Emolumenti
Sezione 1 Tariffe
Art. 35
Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate sono riscossi i seguenti emolumenti:33
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 Fr.
a. 34 permesso d’acquisto di armi: 1. armi a gas e scacciacani con dispositivo di lancio per pezzi pirotecnici 20.– 2. spray per l’autodifesa e armi tipo Flobert (cal. 22 corto) 20.– 3. armi da fuoco portatili 50.– 4. altre armi 50.– 5. parti essenziali di armi 20.–
35 proroga dell’autorizzazione d’importazione, esportazione o transito o del permesso d’acquisto di armi 10.–
autorizzazione eccezionale per acquisto, porto, mediazione e importazione di:
1.36 pugnali e coltelli ai sensi dell’articolo7 della presente ordinanza 20.– 2. armi ai sensi dell’articolo 4 capoverso1 lettera d della legge 20.– 3. armi ai sensi dell’articolo 4 capoverso1 lettera e della legge 50.– 4. armi ai sensi dell’articolo5 capoverso1 lettera a della legge 150.– 5. armi ai sensi dell’articolo5 capoverso1 lettera d della legge 120.– 6. accessori di armi 100.–
autorizzazione eccezionale per il tiro a raffica (art.5 cpv. 3 LArm) 100.–
autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e modifica a titolo non professionale (art. 19 LArm) 50.–
autorizzazione eccezionale per trasformazioni vietate (art. 20 LArm) 50.– 37 g. attestazione dell’Ufficio centrale Armi (art. 12 cpv. 4 LArm) 50.–
patente di commercio di armi 1. esame pratico 150.– 2. esame teorico 150.– 3. rilascio 350.–
permesso di porto di armi 1. esame pratico 70.– 2. esame teorico 70.– 3. rilascio 50.–
sequestro e custodia di armi 100.–
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 Fr.
autorizzazione d’importazione, esportazione o transito, a titolo professionale, di armi o munizioni rilasciata al titolare di una patente di commercio di armi 150.–
38 autorizzazione d’importazione, esportazione o transito, a titolo professionale, di armi o munizioni al titolare di una patente di commercio di armi 150.–
39 autorizzazione di transito, a titolo professionale, di armi o munizioni a un’impresa di trasporti 50.–
40 autorizzazione d’importazione, esportazione o transito, a titolo non professionale, di armi o munizioni 50.–
41 autorizzazione d’importazione di armi e munizioni ad 100.– agenti di scorta (art. 25a OArm) 42 p. esame di omologazione (senza i costi effettivi secondo 200.– fatturazione dell’organo abilitato a eseguire l’esame)
43 autorizzazione per munizione vietata (art. 17 cpv. 3 OArm) 50.– 44 r. autorizzazione dell’Ufficio centrale Armi a cittadini 50.– di determinati Stati (art. 9 cpv. 2 OArm)
45 permesso quadro a compagnie di navigazione aerea estere 500.– (art.30 cpv. 3 OArm)
46 permesso di porto di armi al personale di compagnie 50.– di navigazione aerea estere (art.30 cpv. 4 OArm)
Sezione 2 Procedura per la riscossione degli emolumenti da parte delle autorità
federali
Art. 36 Decisione
L’autorità competente stabilisce l’emolumento non appena la prestazione è stata fornita.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001
Introdotta dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).
Art. 37 Scadenza
L’emolumento scade:
al momento della notificazione all’assoggettato;
in caso di impugnazione, quando la decisione è passata in giudicato.
Il termine di pagamento è di30 giorni a decorrere dalla fatturazione.
Art. 38 Riscossione
Gli emolumenti fino a 200 franchi possono essere riscossi in anticipo o per contrassegno.
Art. 39 Prescrizione
Il diritto all’emolumento si prescrive in cinque anni dalla sua scadenza.
La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo volto a far valere la pretesa nei confronti del debitore.
Capitolo 9 Ufficio centrale Armi
Art. 4047 Compiti
(art. 39 LArm)
L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i seguenti compiti:
gestisce una banca dati automatizzata sull’acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA, art. 14 LArm);
gestisce una banca dati sulla revoca di autorizzazioni e il sequestro di armi (DEBBWA, art. 30 e 31 LArm);
gestisce una banca dati automatizzata sulle caratteristiche di armi e munizioni;
verifica l’autenticità di attestazioni estere (art. 12 cpv. 4 LArm);
rilascia attestazioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4 della legge;
rilascia e rinnova le autorizzazioni d’importazione, esportazione e transito, a titolo professionale, di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni (art. 24 cpv. 5 LArm);
rilascia le autorizzazioni ai sensi dell’articolo30 capoversi3 e 4 della presente ordinanza;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA, menzionate alla lettera b, valgono fino al 31 dic. 2003 (n. II cpv.2 della detta modificazione).
effettua comunicazioni a Stati esteri (art. 14 cpv. 2 LArm);
presta consulenza ai cittadini e all’amministrazione (art. 39 cpv. 2 LArm);
esegue omologazioni e controlli di armi;
effettua controlli ai sensi dell’articolo 33 capoverso3 della presente ordinanza;
coordina le attività delle autorità cantonali d’esecuzione, in particolare riceve informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni;
emana direttive ed elabora documenti d’esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi;
mette a disposizione delle autorità cantonali competenti e dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, in forma informatizzata, tutti i moduli legalmente previsti.
L’Ufficio centrale Armi può delegare compiti previsti nel capoverso1 lettere c, d e
j. Può far capo a periti e stipulare contratti con i rispettivi servizi tecnici.
Art. 4148 Diritto d’accesso ai dati della DEWA e della DEBBWA
Soltanto l’Ufficio centrale Armi ha il diritto d’accesso ai dati della DEWA e della DEBBWA.
Art. 4249 Contenuto della DEWA e della DEBBWA
La DEWA contiene i dati seguenti:
cognome, nome, cognome alla nascita, data di nascita, indirizzo, cittadinanza e numero di registro dell’acquirente;
tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell’arma nonché data dell’alienazione;
data della registrazione nella banca dati.
Oltre ai dati menzionati nel capoverso1, la DEBBWA contiene i dati seguenti:
circostanze che hanno portato alla revoca dell’autorizzazione;
circostanze che hanno giustificato il sequestro;
altre decisioni in merito alle armi sequestrate.
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Art. 43 Comunicazione dei dati della DEWA e della DEBBWA50
I dati della DEWA e della DEBBWA possono essere comunicati alle seguenti autorità per l’adempimento dei loro compiti legali:51
alle autorità competenti dello Stato di domicilio o d’origine;
ai posti di confine;
ai Servizi esteri dell’Interpol;
ad altre autorità giudiziarie e amministrative, polizia compresa.
Art. 44 Diritti degli interessati
I diritti degli interessati sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199252 sulla protezione dei dati.
Art. 45 Durata della conservazione dei dati
Sono cancellati dalla DEWA e dalla DEBBWA i dati riguardanti persone:53
il cui decesso è annunciato da un’autorità;
che hanno compiuto 90 anni.
Capitolo 10 Disposizioni finali
Art. 46 Esecuzione da parte delle autorità doganali
(art. 40 cpv. 4 LArm)
Lo sdoganamento all’importazione, esportazione e transito è retto dalle disposizioni della legislazione doganale.
Le autorità doganali comunicano alle autorità che rilasciano autorizzazioni lo scarico completo delle autorizzazioni d’importazione, esportazione o transito. Su richiesta, forniscono all’Ufficio centrale Armi informazioni sull’importazione, esportazione o transito di armi.54
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Se nel corso di controlli constatano infrazioni secondo l’articolo 33 della legge, le autorità doganali negano il proseguimento del viaggio e si rivolgono alla competente polizia cantonale.55
Se l’intervento della polizia cantonale non è opportuno o possibile, le autorità doganali, d’intesa con essa, stendono il verbale di accertamento e lo trasmettono, insieme agli oggetti sequestrati, al competente giudice istruttore per l’apertura di un procedimento penale.56
Art. 47 Comunicazioni all’Ufficio centrale Armi
Le disposizioni cantonali d’esecuzione vanno comunicate all’Ufficio centrale Armi.
La revoca di autorizzazioni cantonali e il sequestro di armi vanno comunicati immediatamente all’Ufficio centrale Armi.57
Il rilascio e la revoca di una patente di commercio di armi vanno comunicati immediatamente all’Ufficio centrale Armi. Quest’ultimo informa le autorità federali preposte all’esecuzione della legislazione sul materiale bellico.58
Il modulo ufficiale è obbligatorio per le comunicazioni secondo l’articolo 13 della legge.59
Art. 48 Permessi eccezionali cantonali
I permessi cantonali eccezionali (art.5 cpv.3, 19 cpv.2 e 20 cpv. 2 LArm) possono essere rilasciati soltanto in singoli casi motivati, per una determinata persona e di norma per una sola arma, una sola parte essenziale di arma o un solo accessorio di un determinato tipo di arma. Tali permessi devono essere limitati nel tempo e possono essere vincolati a oneri.60
In particolare i Cantoni rilasciano permessi eccezionali per:
armi da sport utilizzate da membri di scuole o società sportive;
coltelli vietati utilizzati da invalidi o determinate categorie professionali.
Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata un’autorizzazione per l’importazione o la mediazione di più di un’arma, di più di una parte essenziale di arma o di più di un accessorio di arma a condizione che:
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dette persone possano comprovare che tali armi, parti essenziali o accessori di armi sono necessarie per coprire il fabbisogno di autorità ai sensi dell’articolo2 capoverso1 della legge e di ditte addette alla sicurezza; oppure
dette persone possano comprovare che coloro che hanno fatto l’ordinazione sono in possesso di un’autorizzazione eccezionale per le armi, parti essenziali o accessori di armi in questione.61
Art. 49 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate:
l’ordinanza del 30 giugno 199362 concernente l’acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini turchi;
l’ordinanza del 18 dicembre 199163 concernente l’acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini jugoslavi;
l’ordinanza del 3 giugno 199664 concernente l’acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini dello Sri Lanka;
l’ordinanza del 3 marzo 199765 concernente l’acquisto e il porto di armi da fuoco e di munizioni da parte di cittadini algerini.
Art. 50 Modifica del diritto vigente
1. L’ordinanza del 23 dicembre 197166 sul divieto di sostanze tossiche è modificata come segue:
Art. 13
Abrogato 2. L’ordinanza del 25 febbraio 199867 sul materiale bellico è modificata come segue:
Art. 13 cpv.1
...
Art. 13 cpv. 2bis
...
Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).
[RU 1993 2045 2410, 1996 3117]
[RU 1992 23, 1994 2996, 1996 3118]
[RU 1996 1861 2432]
[RU 1997 808]
Art. 21
...
3.68 L’ordinanza del 25 febbraio 199869 concernente il materiale bellico è modificata come segue:
Art. 9a
...
Art. 9b
...
Art. 51 Disposizione transitoria
Chiunque, ai sensi del diritto vigente, detiene un’autorizzazione di principio per la fabbricazione o la mediazione di materiale bellico, deve presentare, entro il termine di due anni a partire dall’entrata in vigore della legge, una domanda per ottenere la patente di commercio di armi.
I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda.
Art. 52 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).