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Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione

520.17 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 feb 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/520-17/it/ordinanza-sullo-stato-maggiore-federale-protezione-della-popolazione

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 gen 2018.

Emanato con: Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (AS 2018 1093),

Procedure di consultazione: Emanazione dell'Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17) (4 ago 2009)

520.17

Ordinanza sull’organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1° febbraio 2015)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 75 capoverso1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visto l’articolo 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19952; visti gli articoli 19 capoversi1 e 3, 20 capoverso2 e 47 capoverso1 della legge del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione; visto l’articolo 38 capoverso1 della legge del 18 dicembre 19704 sulle epidemie; visto l’articolo 53 capoverso1 della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie; visti gli articoli 10 capoverso2 e 29 capoverso1 della legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell’ambiente, ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 520.1
  2. [2] RS 510.10
  3. [3] RS 814.50
  4. [4] RS 818.101
  5. [5] RS 916.40
  6. [6] RS 814.01

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’organizzazione di interventi della Confederazione volti a far fronte a eventi di portata nazionale che possono mettere in pericolo o danneggiare la popolazione, gli animali e l’ambiente in seguito all’aumento della radioattività, a incidenti biologici o chimici oppure a catastrofi naturali (eventi NBCN).

Essa disciplina inoltre il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni.

Art. 2 Organizzazione

Per la collaborazione in caso di eventi NBCN e il coordinamento degli interventi è istituito uno stato maggiore federale (SMF NBCN).

Lo SMF NBCN dispone di un comitato e di un organo di stato maggiore permanente (organo di stato maggiore NBCN).

RU 2010 5395

Art. 3 Collaborazione

La Confederazione, i Cantoni e i gestori di impianti che presentano un potenziale pericolo collaborano nella prevenzione e nella gestione di eventi NBCN.

La collaborazione con i partner privati è disciplinata dai servizi federali competenti.

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina i propri interventi a favore dello SMF NBCN in un’ordinanza.

Per i rapporti con lo SMF NBCN i Cantoni designano un punto di contatto per i preparativi e un organo per la notifica dell'allarme per l’intervento.

Sezione 2 Disposizioni organizzative

Art. 4 Composizione dello Stato maggiore federale

Sono membri dello SMF NBCN:

  1. il direttore dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);

  2. il direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP);

  3. il direttore dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)7;

  4. il direttore dell’Ufficio federale dell’energia (UFE);

  5. il direttore dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM);

  6. il portavoce del Consiglio federale;

  7. il capo dello Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (SM GSic)8;

  8. il direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP);

  9. il direttore dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera);

  10. il direttore dell’Ufficio federale di polizia (fedpol);

  11. il capo dello Stato maggiore di condotta dell’esercito (SMCOEs);

  12. il direttore generale delle dogane (DGD);

  13. il direttore dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);

  14. il delegato all’approvvigionamento economico del Paese (AEP);

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Questo Stato maggiore è stato nel frattempo soppresso.

  1. il presidente dell’organo direttivo del coordinamento dei trasporti in caso di sinistro (CTS);

  2. il direttore dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN);

  3. il direttore dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP);

  4. l’incaricato del Consiglio federale per il servizio sanitario coordinato;

  5. un rappresentante di ciascuna delle conferenze governative competenti.

I membri dello SMF NBCN hanno i compiti seguenti:

  1. designano ciascuno un sostituto;

  2. adottano, nel loro settore di competenza, i preparativi necessari per far fronte a eventi NBCN;

  3. garantiscono la loro reperibilità;

  4. nell’imminenza di un evento NBCN informano tempestivamente l’organo di stato maggiore NBCN e gli comunicano le misure adottate.

In caso di evento è possibile far capo ai segretari generali dei dipartimenti interessati e ai rappresentanti dei Cantoni colpiti.

Art. 5 Compiti e mezzi dello Stato maggiore federale

Lo SMF NBCN ha i compiti seguenti:

  1. mette a disposizione scenari per la pianificazione preventiva;

  2. coordina la pianificazione preventiva per far fronte a eventi NBCN;

  3. coordina l’istruzione in vista della gestione di eventi NBCN e verifica la prontezza operativa mediante esercitazioni regolari.

In caso di evento assume inoltre i compiti seguenti:

  1. valuta la situazione generale;

  2. propone al Consiglio federale le misure per far fronte all’evento NBCN;

  3. coordina le misure di cui alla lettera b e le esegue;

  4. assicura il coordinamento con altri stati maggiori federali, con gli organi cantonali di condotta e con i servizi competenti all’estero;

  5. coordina l’assistenza tecnica fornita ai Cantoni dagli uffici federali competenti;

  6. coordina l’impiego delle ulteriori risorse necessarie.

Per l’adempimento di questi compiti lo SMF NBCN dispone segnatamente dei

a. installazioni di condotta e d’allarme nonché tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

  1. laboratori e servizi specializzati della Confederazione e dei politecnici federali (PF);

  2. elementi d’intervento civili e militari.

Art. 6 Presidenza

Il direttore dell’UFPP presiede lo SMF NBCN e il relativo comitato. Sorveglia i lavori di pianificazione e di coordinamento e, se necessario, fa rapporto al Consiglio federale in merito alle misure di protezione adottate in vista di un evento NBCN.

In caso di evento la presidenza è assunta dal direttore dell’ufficio federale competente. Egli è responsabile del coordinamento. Questa responsabilità può essere delegata al segretario generale del dipartimento interessato.

Se è competente più di un ufficio federale, il comitato decide in merito a chi presiede lo SMF NBCN.

Art. 7 Comitato

Fanno parte del comitato:

  1. il direttore dell’UFSP;

  2. il direttore dell’UFFP;

  3. il direttore dell’USAV;

  4. il direttore dell’UFE;

  5. il direttore dell’UFAM;

  6. il capo dello SMCOEs.

Il comitato ha i compiti seguenti:

  1. se necessario, consulta i direttori di altri uffici e altri responsabili di servizi specializzati;

  2. se necessario, consulta esperti, specialisti e rappresentanti dei Cantoni e dell’economia;

  3. prepara le sedute dello SMF NBCN.

In caso di evento il comitato decide, in base alla situazione del momento e alla sua evoluzione, in merito alla composizione, alla convocazione e al licenziamento dello SMF NBCN.

Se per motivi di tempo il comitato non è in grado di prendere una decisione, in un primo momento decide il direttore dell’UFPP.

Art. 8 Organo di stato maggiore NBCN dello SMF NBCN

L’organo di stato maggiore NBCN viene istituito dalla Centrale nazionale d’allarme (CENAL) dell’UFPP.

Esso ha i compiti seguenti:

  1. funge da punto di contatto permanente per gli organi federali e cantonali competenti in materia di eventi NBCN;

  2. segue e valuta costantemente la situazione in stretta collaborazione con gli uffici interessati;

  3. gestisce un centro di notifica e di situazione i cui servizi sono a disposizione sia della Confederazione sia dei Cantoni;

  4. elabora piani d’intervento per lo SMF NBCN;

  5. assiste la Confederazione e i Cantoni nei preparativi in vista di un eventuale evento NBCN;

  6. fornisce una rappresentazione elettronica della situazione.

In caso di evento ha inoltre i compiti seguenti:

  1. assicura la convocazione dello SMF NBCN;

  2. coordina gli elementi d’intervento civili e militari disponibili fino alla prontezza operativa dello SMF NBCN;

  3. elabora basi per la condotta e fornisce aiuto alla condotta a favore dello SMF NBCN;

  4. rileva le esigenze in relazione alle misure di protezione da eventi NBCN e valuta se devono essere messe a disposizione ulteriori risorse.

Art. 9 Informazione

In caso di evento, la gestione dell’informazione incombe al dipartimento o all’ufficio federale competente.

Le informazioni al Consiglio federale sono coordinate dalla Cancelleria federale. Essa può disporre di specialisti, in particolare degli uffici federali rappresentati in seno allo SMF NBCN.

L’informazione alla popolazione avviene d’intesa e in coordinamento con i Cantoni.

Sezione 2a:9 Presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione

Art. 9a Organo responsabile

L’UFPP gestisce il sistema d’informazione «presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione» (PES per la protezione della popolazione).

Introdotta dal n. 3 dell’all. all’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

Art. 9b Dati registrati nella PES per la protezione della popolazione

Nella PES per la protezione della popolazione sono registrati i dati seguenti:

  1. nome dell’organizzazione partner che partecipa all’analisi coordinata della situazione prioritaria per la protezione della popolazione (analisi coordinata della situazione BREL);

  2. cognome, nome, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero di fax aziendale dell’interlocutore dell’organizzazione partner che partecipa all’analisi coordinata della situazione BREL;

  3. nome e stato dell’azienda che rappresenta un acuto pericolo NBC o tecnico per la popolazione;

  4. stato di un’infrastruttura in caso di evento prioritario per la protezione della popolazione.

Art. 9c Acquisizione dei dati

L’UFPP acquisisce i dati per la PES della protezione della popolazione presso gli organi competenti delle organizzazioni che partecipano all’analisi coordinata della situazione BREL.

Art. 9d Comunicazione dei dati

L’UFPP rende accessibili i dati della PES della protezione della popolazione alle organizzazioni che partecipano all’analisi coordinata della situazione BREL mediante procedura di richiamo.

Art. 9e Conservazione dei dati

I dati personali contenuti nella PES della protezione della popolazione sono conservati per al massimo dieci anni.

Sezione 3 Disposizioni particolari per eventi con aumento della radioattività

Art. 10 Impiego

Lo SMF NBCN è impiegato quando la popolazione, gli animali e l’ambiente sono o potrebbero essere minacciati da un aumento della radioattività.

Art. 11 Compiti

In caso di aumento previsto o effettivo della radioattività, lo SMF NBCN ha il compito di proporre al Consiglio federale, per il tramite del dipartimento competente, le misure necessarie.

In questi casi l’UFPP ha i compiti seguenti:

  1. adotta le misure necessarie fino al momento in cui diventa operativo lo SMF NBCN e in caso di pericolo imminente ordina i provvedimenti immediati volti a proteggere la popolazione. Al riguardo, si basa sulla strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) secondo l’allegato1;

  2. procura i dati e le informazioni necessari per allestire un quadro della situazione radiologica e ne assicura la valutazione;

  3. allerta le autorità federali e cantonali nonché laboratori specializzati scelti;

  4. informa le autorità e la popolazione;

  5. informa le organizzazioni internazionali e gli Stati vicini conformemente agli accordi vigenti.

In caso di evento l’UFSP gestisce una hotline nazionale per la popolazione.

Art. 12 Mezzi

In caso di evento lo SMF NBCN ha segnatamente a disposizione i servizi e i mezzi seguenti:

  1. MeteoSvizzera per i calcoli relativi alla propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni dei venti;

  2. l’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni;

  3. gli elementi d’intervento del DDPS.

Sezione 4 Disposizioni particolari per gli incidenti biologici

Art. 13 Impiego

In caso di evento, su richiesta del Dipartimento federale dell'interno, del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca10 o del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, lo SMF NBCN può assumere il coordinamento.

Art. 14 Compiti

I seguenti uffici federali gestiscono un centro nazionale di assistenza e d’informazione e una hotline nazionale per la popolazione:

  1. l’UFSP, in caso di evento con organismi patogeni per gli esseri umani;

  2. l’USAV, in caso di evento con organismi patogeni per gli animali;

  3. l’UFAG, in caso di evento con organismi nocivi per i vegetali utilizzati nell’agricoltura;

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

d. l’UFAM, in caso di evento con altri organismi.

Art. 15 Mezzi

  1. i laboratori regionali nonché i laboratori e i servizi specializzati della Confederazione e i laboratori di riferimento nazionali designati dalla Confederazione;

  2. gli elementi d’intervento del DDPS.

Sezione 5 Disposizioni particolari per gli incidenti chimici

Art. 16 Impiego

In caso di evento lo SMF NBCN può, d’intesa con i Cantoni interessati, assumere il coordinamento e, eventualmente, la direzione.

Art. 17 Compiti

Lo SMF NBCN assiste i Cantoni in caso di evento con impiego effettivo o presunto di aggressivi chimici.

In questi casi l’UFPP ha i compiti seguenti:

  1. informa le organizzazioni internazionali e gli Stati vicini conformemente agli accordi vigenti;

  2. gestisce una banca dati dei composti rilevanti ai fini degli aggressivi chimici;

  3. informa la popolazione in caso di evento con impiego di aggressivi chimici e gestisce una hotline nazionale.

Art. 18 Mezzi

  1. l’UFPP, in caso di evento con impiego di aggressivi chimici (laboratorio di riferimento);

  2. gli elementi d’intervento del DDPS.

Sezione 6 Disposizioni particolari per le catastrofi naturali

Art. 19 Impiego

In caso di evento lo SMF NBCN può, d’intesa con i Cantoni interessati, assumere il coordinamento e, eventualmente, la direzione.

Art. 20 Compiti

I rappresentanti dell’UFAM, dell’UFPP, dell’FNP, del Servizio sismologico svizzero e di MeteoSvizzera coordinano, nell’ambito di un comitato direttivo, le attività dei servizi specializzati competenti.

In caso di evento l’UFAM gestisce una hotline nazionale per la popolazione.

Art. 21 Mezzi

  1. lo stato maggiore specializzato «pericoli naturali»;

  2. i servizi specializzati della Confederazione (UFAM, MeteoSvizzera, FNP, Servizio sismologico svizzero) per le informazioni di base e i dati necessari per far fronte all’evento;

  3. la piattaforma informativa comune «Pericoli naturali»;

  4. gli elementi d’intervento del DDPS.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 22 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato2.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi

La strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) funge da base all’UFPP per disporre misure di protezione volte a contenere i rischi per la salute della popolazione in caso di evento con aumento della radioattività. Quando subentra un simile evento, in una prima fase sono disposti provvedimenti drastici; essi possono successivamente essere allentati in funzione della situazione. I provvedimenti sono verificati nell’ottica di un controllo dell’efficacia, correlati nel quadro della SPD con i più recenti bilanci dosimetrici e, per quanto necessario e ragionevole, adeguati alle nuove circostanze. La grandezza primaria per disporre misure di protezione è la dose prevedibile a prescindere da tali misure di protezione, ossia la dose individuale efficace oppure la dose tiroidea della popolazione maggiormente esposta. Altri fattori decisionali importanti sono in particolare: – la dose risparmiata e la dose rimanente, – il tempo disponibile, – l’attuabilità delle misure, – gli effetti collaterali dei provvedimenti, – l’ulteriore probabile evoluzione della situazione radiologica, – la situazione generale. Per ognuna delle principali misure di protezione previste è stabilita una dose soglia. Se la dose prevedibile è superiore a tale soglia, occorre disporre, per quanto possibile e ragionevole, la corrispondente misura di protezione, tenendo conto dei fattori decisionali di cui al numero 3.

Le dosi soglia sono le seguenti:

Misura di protezione Dose* Dose soglia Tempo di integrazione

Permanenza in casa per bambini, E 1 mSv 2 giorni ragazzi e gestanti Permanenza protetta E 10 mSv 2 giorni (in casa, in cantina o nel rifugio) Evacuazione preventiva o permanenza E 100 mSv 2 giorni protetta Assunzione di pastiglie allo iodio Htir, inal, I 50 mSv 2 giorni

* E dose efficace per irradiazione esterna e inalazione all’aperto. Htir, inal, I dose tiroidea per inalazione di iodio radioattivo.

Per dose s’intende in tutti i casi la dose per esposizione o incorporazione prevedibile entro due giorni dall’evento indipendentemente dalla misura di protezione prevista.

Per le misure di protezione non espressamente menzionate nella tabella precedente, si applica in generale una dose soglia massima di 100 mSv (dose efficace). Un divieto di raccolto e di pascolo è disposto preventivamente per le zone in cui sono state adottate misure secondo il numero 5 come pure per le zone che si trovano nella direzione del vento fino al confine di Stato o fino alla cresta alpina. Le altre misure si basano sulla legislazione in materia di derrate alimentari. Nella fase acuta l’UFPP è responsabile del calcolo, del bilancio e della verifica delle dosi assorbite dalla popolazione. Per tutti gli altri casi la responsabilità incombe all’UFSP.

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I L’ordinanza del 17 ottobre 200711 concernente l’organizzazione d’intervento in caso di aumento della radioattività è abrogata.

II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

…12

11 [RU 2007 4943, 2008 5747 all. n. 11] 12 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 5395.