531.211.37
Ordinanza del DEFR
concernente la liberazione di scorte
obbligatorie di oppioidi
del 14 febbraio 2022 (Stato 15 marzo 2022)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l’articolo 21 dell’ordinanza del 10 maggio 20171 sull’approvvigionamento economico del Paese,
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica agli oppioidi seguenti:
Codice ATC2 | Designazione della merce | Osservazioni |
N02AA01 | morfina | per via orale |
N02AA03 | idromorfone | per via orale |
N02AA05 | ossicodone | per via orale |
N02AA55 | ossicodone, combinazioni | per via orale |
Art. 2 Quantità massima
La quantità massima che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.
Art. 3 Liberazione di scorte
Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio sufficienti e si trova nell’impossibilità di reperire la quantità mancante può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore specializzato Agenti terapeutici. La domanda deve essere motivata.
Il settore specializzato Agenti terapeutici determina la quantità liberata e la durata della liberazione. Esso emana una decisione.
Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie
La merce è prelevata dalla scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).
Art. 5 Obbligo di fornitura
Un proprietario autorizzato a liberare scorte obbligatorie è tenuto a fornire la merce ai clienti svizzeri.
Il proprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti soltanto le quantità necessarie per coprire il loro fabbisogno effettivo.
Il settore specializzato Agenti terapeutici può revocare una liberazione già autorizzata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatore non adempie agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2.
Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolvibili.
Art. 6 Obbligo di tenere la contabilità e di fare rapporto
I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte e le variazioni di queste ultime e a presentare un rapporto settimanale al settore specializzato Agenti terapeutici.
Art. 7 Opposizioni alle decisioni
Fondandosi sull’articolo 45 della legge del 17 giugno 20163 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), il proprietario di scorte obbligatorie può impugnare mediante opposizione le decisioni del settore specializzato Agenti terapeutici entro cinque giorni dalla notifica della decisione.
Art. 8 Disposizioni penali
Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 49 LAP4.
Art. 9 Esecuzione
L’UFAE e il settore specializzato Agenti terapeutici sono responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2022.