531.54
Decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali
del 12 aprile 1957 (Stato 1° gennaio 2016)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 della legge federale del 30 settembre 19552 concernente la preparazione della difesa nazionale economica, decreta:
Capo I Trasferimento temporaneo della sede
Art. 1 Possibilità di trasferimento
Le persone giuridiche secondo il Codice civile svizzero3 (associazioni, art. 60 a 79; fondazioni, art. 80 a 894) e il Codice delle obbligazioni5 (società anonime, art. 620 a 763; società in accomandita per azioni, art. 764 a 771; società a garanzia limitata, art. 772 a 827; società cooperative, art. 828 a 926), denominate qui di seguita persone giuridiche di diritto privato, le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico che si propongono un fine economico, denominate qui di seguito persone giuridiche di diritto pubblico, le società commerciali senza personalità giuridica disciplinate nel Codice delle obbligazioni6 (società in nome collettivo, art. 552 a 593; società in accomandita,
art. 594 a 619), denominate qui di seguito società di persone, e le ditte individuali,
che desiderano proteggere i loro beni, diritti e interessi nel caso di conflitti internazionali, possono deliberare il trasferimento della loro sede:
a un luogo scelto da essi nella Svizzera o all’estero;
al luogo, nella Svizzera o all’estero, nel quale avrà sede il Governo costituzionale svizzero.
Tali due possibilità possono essere combinate.
RU 1957 351
Il presente DCF è applicabile sino all’entrata in vigore di una legislazione speciale sulla protezione degli averi (art. 61 della L dell’8 ott. 1982 sull’approvvigionamento del Paese – RS 531).
[RU 1956 89. RU 1983 949 art. 1, 1986 811 art. 1 cpv. 2]
Art. 2 Deliberazione di trasferimento
ditte individuali possono deliberare il trasferimento della loro sede conformemente all’articolo 1, non ostante qualsiasi disposizione legale, statutaria, regolamentare o contrattuale in contrario.
Il trasferimento della sede può essere deliberato in ogni tempo:
nel caso di persona giuridica di diritto privato oppure pubblico, dall’organo amministrativo supremo (consiglio d’amministrazione, consiglio di banca, gerenti, consiglio di fondazione od organi siffatti), a maggioranza semplice dei membri presenti, ovvero da mandatari speciali designati da tale organo;
se si tratta di una società di persone, dai soci illimitatamente responsabili e incaricati della rappresentanza, a maggioranza semplice dei soci presenti.
Se la deliberazione è presa nella Svizzera, è richiesta per la sua validità l’atto pubblico; se è presa all’estero, è bastevole l’osservanza delle forme legali valevoli in quel luogo. Questa norma si applica parimente per la delegazione dei poteri dell’organo amministrativo supremo a mandatari speciali.
Nel caso di fondazioni nonché di titolari di un’autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20077 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari), non è necessario che la deliberazione sia approvata dall’autorità di vigilanza.8
Art. 3 Mutamento e revoca della deliberazione
Le persone giuridiche di diritto pubblico oppure privato, le società di persone e le ditte individuali il cui organo amministrativo supremo si trovi in territorio non occupato dal nemico, possono sempre deliberare un altro trasferimento della loro sede a un luogo scelto nella Svizzera o all’estero, ancorché la precedente deliberazione fosse divenuta efficace in virtù dell’articolo 10. Alla nuova deliberazione sono applicabili le norme previste per la prima.
La deliberazione di trasferimento della sede può essere revocata in ogni tempo, prima che esso sia divenuto efficace in virtù dell’articolo 10, sempre che siano osservate le disposizioni previste per la prima deliberazione.
Art. 4 Iscrizione nel registro di commercio
La deliberazione di trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera dev’essere notificata senz’indugio, per l’iscrizione, all’Ufficio cantonale del registro di commercio del luogo nel quale si troverà quella sede. Come il trasferimento è divenuto efficace, la persona giuridica di diritto privato oppure pubblico, la società di persone o la ditta individuale è iscritta in detto registro.
Nuovo testo giusta il n. 6 del all. 1 all’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in
La deliberazione di trasferimento della sede a un luogo scelto all’estero dev’essere notificata senz’indugio, per l’iscrizione, all’Ufficio federale del registro di commercio. Esso iscrive la persona giuridica di diritto privato oppure pubblico, la società di persone o la ditta individuale in un registro speciale il quale è pubblico soltanto quando il trasferimento della sede sia divenuto efficace. Una copia di tali iscrizioni è trasmessa alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera competente per il luogo scelto al quale sarà trasferita la sede.
La deliberazione di trasferimento della sede al luogo nel quale avrà sede il Governo costituzionale svizzero dev’essere notificata all’Ufficio federale del registro di commercio il quale farà le iscrizioni in conformità del precedente capoverso.
Le deliberazioni che mutano o revocano una precedente risoluzione di trasferimento della sede devono, ove sia possibile, essere notificate agli uffici del registro di commercio competenti rispetto tanto alla prima come alla nuova deliberazione.
Efficace che sia il trasferimento della sede in virtù dell’articolo 10, il registro speciale diviene parte integrante del registro svizzero di commercio. Le iscrizioni ivi contenute faranno piena fede dei fatti in esse accertati, salvo prova in contrario.
Ove non sia possibile notificare all’Ufficio federale del registro di commercio la deliberazione di trasferimento della sede a un luogo scelto all’estero, quella può essere notificata direttamente alla rappresentanza diplomatica a consolare svizzera competente per il luogo scelto al quale la sede sarà trasferita.
Art. 5 Comunicazione alle autorità fiscali
L’Ufficio federale del registro di commercio indica all’Amministrazione federale delle contribuzioni e alle competenti autorità fiscali cantonali le persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico, le società di persone e le ditte individuali iscritte nel registro speciale conformemente all’articolo 4.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni e le competenti autorità fiscali cantonali possono esigere dalle persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico, dalle società di persone e dalle ditte individuali, iscritte nel registro speciale, la prestazione di garanzie per le imposte dovute, ancorché non siano scadute oppure determinate con decisione passata in giudicato. Se si tratta di società di persone non considerate soggetti di diritto fiscale, l’ordine di prestare garanzie è diretto ai soci assoggettati personalmente alle imposte.
L’ordine di prestare garanzia deve indicare l’importo da garantire; esso è immediatamente esecutorio ed è equiparato a una sentenza giudiziaria conformemente all’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento. ...10
Secondo e terzo per. abrogati dal n. II 43 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1958, in vigore dal15 lug. 1958 (RU 1958 424).
L’ordine di prestare garanzie è equiparato a un decreto di sequestro conformemente all’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento. Il sequestro è operato dall’ufficio competente d’esecuzione, sul fondamento d’un duplicato di detto ordine. Non è ammessa l’azione di revocazione prevista nell’articolo 279 della medesima legge.
Sono riservati altri mezzi di garanzia previsti nel diritto cantonale.
Art. 6 Notificazione della deliberazione all’ufficio del registro di commercio
Per la notificazione della deliberazione di trasferimento della sede, è determinante il diritto comune, con riserva delle disposizioni seguenti:
la notificazione dev’essere fatta per iscritto;
le persone competenti a chiedere l’iscrizione possono darne incarico a terzi, mediante procura scritta;
nel caso di società di persone, la notificazione può essere fatta da due soci illimitatamente responsabili, competenti a rappresentare la società; ove una tale competenza spetti a un unico socio illimitatamente responsabile, è bastevole la firma di esso;
nella notificazione devono essere indicate le persone le quali, dopo il trasferimento della sede, saranno competenti a rappresentare la persona giuridica di diritto privato oppure pubblico, la società di persone o la ditta individuale. Ogni mutamento concernente tali rappresentanti deve essere comunicato al competente ufficio del registro di commercio;
la firma della ditta può essere sostituita con un facsimile. Non occorre che le firme siano autenticate;
ove circostanze speciali giustifichino un’eccezione, l’Ufficio federale del registro di commercio può accettare notificazioni le quali non siano firmate conformemente alle prescrizioni o ancorché non possano essere prodotti tutti i documenti richiesti.
Art. 7 Documenti giustificativi
ditte individuali devono allegare alla notificazione un esemplare della deliberazione di trasferimento della sede, stabilito conformemente al capoverso3 dell’articolo 2.
Le persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico devono inoltre allegare due copie autenticate del loro statuto (ove sia il caso, della legge o dell’atto costitutivo) vigente nel momento della notificazione.
Le persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico, le società di persone e le ditte individuali iscritte nel registro di commercio devono altresì allegare un estratto sul contenuto del registro di commercio dell’ufficio cantonale nel momento della notificazione.
Art. 8 Tasse
Le iscrizioni nel registro di commercio previste nel presente decreto sono assoggettate a tasse le quali sono stabilite dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Art. 9 Modificazioni dell’iscrizione
ditte individuali che hanno fatto uso delle facoltà previste nell’articolo 1 devono notificare, per l’iscrizione, all’ufficio del registro di commercio presso il quale hanno notificato la deliberazione di trasferimento della sede, ogni modificazione dei fatti iscritti e ogni nuovo fatto che secondo il diritto comune devono essere iscritti.
La notificazione concernente modificazioni o complementi deve essere corredata di un estratto del registro di commercio, quando la persona giuridica di diritto privato oppure pubblico, la società di persone o la ditta individuale è già iscritta in tale registro; se si tratta di modificazione dello statuto, alla notificazione devono essere allegate due copie autenticate dello statuto riveduto.
Divenuto efficace il trasferimento della sede, la competenza a eseguire l’iscrizione di modificazioni o di complementi spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare nella cui circoscrizione trovasi la nuova sede. A tale scopo essa tiene un registro speciale di commercio conformemente alle istruzioni date dall’Ufficio federale del registro di commercio e ne potrà rilasciare estratti i quali faranno piena fede dei fatti in esso accertati, salvo prova in contrario.
Art. 10 Efficacia del trasferimento della sede
Il Consiglio federale stabilisce, mediante decreto completivo, la data nella quale il trasferimento della sede diviene efficace.
Ove la condizione delle cose non consentisse al Consiglio federale d’esercitare liberamente i poteri ad esso conferiti dalla Costituzione in vigore, il trasferimento della sede diviene efficace di diritto.
Le persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico, le società di persone e le ditte individuali le quali hanno deliberato di trasferire la sede sia a un luogo scelto da esse sia anche al luogo nel quale avrà sede il Governo costituzionale svizzero, avranno la sede in quest’ultimo. Se il Governo costituzionale svizzero non potesse adunarsi in alcun luogo della Svizzera né all’estero, sarà efficace il trasferimento della sede al luogo scelto da esse.
Art. 11 Effetti rispetto alla sede primitiva
A contare dal momento in cui il trasferimento della sede è divenuto efficace in virtù dell’articolo 10, la sede primitiva è soppressa di diritto.
I poteri e i mandati conferiti ai membri dell’assemblea generale, dell’amministrazione, della direzione, della gestione, dell’amministrazione d’una fondazione, come anche ai procuratori, ai mandatari generali e alle persone aventi un potere qualsiasi di deliberazione o di rappresentanza, sono sospesi di diritto a contare dal trasferimento della sede della persona giuridica di diritto privato oppure pubblico, della società di persone o della ditta individuale, sin tanto che tali persone non possono esercitare nella nuova sede i loro poteri e mandati.
Nondimeno, esse conservano il diritto di esercitare i loro poteri e mandati, in quanto attengano al regolamento di affari locali, se sono intesi massimamente alla conservazione del patrimonio. I loro atti giuridici non hanno, per altro, effetto fuori dei territori occupati dalle forze nemiche o assoggettati al potere del nemico o dei suoi alleati.
Sono annullate tutte le clausole statutarie o contrattuali che dichiarassero competenti i tribunali di territori occupati dalle forze nemiche o assoggettati al potere del nemico o dei suoi alleati, come anche ogni clausola compromissoria la quale stabilisse la sede di tribunali su detti territori.
Le persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico, le società di persone e le ditte individuali la cui sede è trasferita possono chiedere che le loro succursali le quali si trovino in territori occupati dalle forze nemiche o assoggettati al potere del nemico o dei suoi alleati siano cancellate mediante un’iscrizione nel registro di commercio della sede principale oppure nel registro speciale dell’Ufficio federale del registro di commercio.
Art. 12 Effetti rispetto alla nuova sede
a. In generale 1 A contare dalla data stabilita nel decreto completivo previsto nell’articolo 10 o, in mancanza di essa, da quella in cui è efficace di diritto il trasferimento della sede, le persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico, le società di persone e le ditte individuali hanno di diritto la loro sede nel luogo scelto da esse oppure in quello nel quale si trova il Governo costituzionale svizzero.
Ancorché la sede sia trasferita, le persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico, le società di persone e le ditte individuali rimangono assoggettate alle disposizioni del diritto svizzero in vigore al momento in cui è divenuto efficace il trasferimento, segnatamente per quanto concerne la loro costituzione (statuto personale), come anche il loro statuto e contratto di società, eccetto che il presente decreto non stabilisca altrimenti.
Ove il diritto svizzero prescriva una forma speciale, questa s’intende osservata quando l’atto sia conforme alla legge del luogo nel quale è compiuto.
Qualora una società la quale ha trasferito all’estero la sede intenda ridurre il capitale sociale, la relazione di revisione, di cui all’articolo 732 del Codice delle obbligazioni11, può essere allestita da un ufficio di revisione12 designato a unanimità dai tre commissari speciali previsti nel capoverso 4 dell’articolo 14 del presente decreto; gli articoli 733 e 734 di detto Codice non sono applicabili. Le proposte di riduzione del capitale sociale devono essere approvate a unanimità dai tre commissari; essi invigilano sulla esecuzione. È riservato l’articolo15 del presente decreto.
Ora: da un revisore particolarmente qualificato.
Le controversie con le persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico, le società di persone e le ditte individuali sono giudicate dai tribunali del luogo nel quale la sede di esse è trasferita. Sono riservate le proroghe di foro, in quanto non siano invalidate in virtù del capoverso 4 dell’articolo11.
Per quanto concerne l’attività economica delle persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico, delle società di persone e delle ditte individuali, sono riservate le norme di diritto pubblico in vigore nel luogo nel quale la loro sede è trasferita.
Art. 13 b. Amministrazione
Le seguenti disposizioni sono applicabili non ostante qualsiasi disposizione legale, statutaria o contrattuale in contrario.
I poteri e i mandati conferiti ai membri dell’amministrazione, della direzione, della gestione, dell’amministrazione di una fondazione, come anche ai procuratori, ai mandatari generali e alle persone aventi un potere qualsiasi di deliberazione o di rappresentanza, che sono stati eletti prima del trasferimento della sede e possono esercitare i loro poteri e mandati nella nuova sede, rimangono efficaci qualunque sia la durata di tali poteri e mandati stabilita per legge, statuto o contratto, in quanto e fino a quando non siano revocati.13
L’organo amministrativo supremo (consiglio d’amministrazione, consiglio di banca, gerenti, consiglio di fondazione od organi siffatti) può, prima o dopo il trasferimento della sede, designare organi e rappresentanti speciali e conferire ai medesimi i poteri e i mandati che giudica necessari, ancorché non ne abbia avuto facoltà dall’assemblea generale o dalle autorità di vigilanza sulle fondazioni e sui titolari di un’autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.14
Se lo statuto fa dipendere la validità delle deliberazioni dell’organo amministrativo supremo dalla presenza d’un determinato numero di membri, sono computati soltanto i membri i quali possono esercitare i loro poteri e mandati nella nuova sede. Se l’assemblea generale non è in numero conformemente al capoverso 1 dell’articolo 14, l’organo amministrativo supremo può completarsi per aggregazione; i membri in tale modo designati rimangono in carica fin tanto che l’assemblea non possa essere in numero.
Le disposizioni del Codice delle obbligazioni15 concernenti la cittadinanza e il domicilio degli amministratori e gerenti delle persone giuridiche non sono applicabili fin tanto che la sede si trovi all’estero.
Art. 14 c. Assemblea generale
L’Assemblea generale delle società anonime la cui sede è trasferita all’estero è in numero ancorché in essa è rappresentata almeno una metà del capitale sociale. Essa
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1958, in vigore dal15 lug. 1958 (RU 1958 424).
Nuovo testo giusta il n. 6 del all. 1 all’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in può prendere tutte le deliberazioni e procedere a tutte le nomine a maggioranza assoluta dei voti spettanti alle azioni rappresentate, sempre che la legge o lo statuto non prescrivano un’altra maggioranza.
Qualora sia rappresentato meno della metà, ma almeno un terzo del capitale sociale, oppure non possa essere conseguito il numero legale o statutario, l’assemblea generale può validamente approvare, a maggioranza assoluta dei voti spettanti alle azioni rappresentate, il conto dei profitti e delle perdite, il bilancio e la relazione sulla gestione, deliberare sull’impiego degli utili netti e in particolare determinare il dividendo e dare il discarico.
Qualora sia rappresentato meno di un terzo del capitale sociale, l’assemblea generale può validamente deliberare sugli oggetti menzionati nel capoverso 2 la maggioranza assoluta dei voti spettanti alle azioni rappresentate. In tale caso, le deliberazioni debbono nondimeno essere approvate, a maggioranza, da tre commissari speciali.
I commissari speciali sono nominati dall’assemblea generale e durano in carica fintanto che la sede rimane trasferita. La loro nomina è valida ancorché non sia indicata nelle trattande. Essa è fatta sul fondamento di tre liste di cui l’una è stabilita dagli azionisti, l’altra dall’organo amministrativo supremo e la terza dalla rappresentanza diplomatica e consolare svizzera competente nel luogo in cui la sede è trasferita. Ogni lista deve comprendere almeno tre candidati diversi il cui nome non sia già menzionato in alcuna delle altre due liste. La lista presentata dagli azionisti può essere stabilita dall’assemblea generale che nomina i commissari speciali oppure da un’assemblea generale precedente; le liste presentate dall’organo amministrativo supremo e dalla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera competente devono invece essere stabilite prima dell’assemblea generale che nomina i commissari speciali. Per ciascuna lista non può essere eletto che un candidato. Le nomine completive sono fatte in maniera analoga.
L’assemblea generale può ripartire riserve e revocare, ma non nominare, membri di organi, se rappresenta almeno un terzo del capitale sociale e se la deliberazione, presa a maggioranza assoluta dei voti spettanti alle azioni rappresentate, è approvata, a maggioranza, dai commissari speciali nominati in conformità del capoverso 4. È riservato il capoverso 1.
Con riserva delle deliberazioni concernenti il trasferimento della sede, lo statuto delle società anonime la cui sede è trasferita all’estero può essere modificato, per eccezione e circostanze impellenti, soltanto mediante deliberazione presa in un’assemblea generale nella quale sia rappresentato almeno un terzo del capitale sociale e a maggioranza di almeno i tre quarti dei voti spettanti alle azioni rappresentate. Nessuna modificazione statutaria può inoltre essere valida se non sia approvata a unanimità dai tre commissari speciali nominati in conformità del capoverso 4. È riservato il capoverso 1.
I commissari speciali non devono soltanto salvaguardare gli interessi della società, ma tenere parimente conto degli interessi nazionali svizzeri. Essi rispondono dei danni che cagionano tanto intenzionalmente come per negligenza grave. Essi possono essere sempre revocati mediante deliberazione presa in un’assemblea generale nella quale sia rappresentato almeno un terzo del capitale sociale e a maggioranza di almeno i tre quarti dei voti spettanti alle azioni rappresentate. Qualora nell’assemblea fosse rappresentato meno di un terzo del capitale sociale, la deliberazione presa a maggioranza di tre quarti dev’essere approvata dal Governo costituzionale svizzero.
Le pubblicazioni previste nella legge o nello statuto possono essere fatte, qualora sia necessario, in un giornale del luogo al quale è stata trasferita la sede.
Le disposizioni dei capoversi 1 a 8 sono applicabili per analogia alle altre persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico la cui sede è trasferita all’estero.
Art. 15 d. Approvazione da parte del Governo costituzionale svizzero
Nessuna deliberazione dell’assemblea generale di persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico la cui sede è trasferita all’estero, presa in conformità dell’articolo 14, può essere valida se non è approvata dal Governo costituzionale svizzero, quando essa concerne:
lo scioglimento oppure la liquidazione totale o parziale della persona giuridica;
la sua fusione oppure trasformazione, come anche il trasferimento definitivo della sua sede all’estero;
l’alienazione totale e d’una parte notevole del suo patrimonio oppure il rimborso del suo capitale e di quote sociali;
la revoca di commissari speciali mediante deliberazione presa in un’assemblea generale nella quale è rappresentato meno di un terzo del capitale sociale.
Nei casi di cui alle lettere a, b e c, tale approvazione sarà data soltanto qualora siano prestate bastevoli garanzie di pagamento delle imposte dirette e indirette (compresa l’imposta di liquidazione) le quali fossero dovute alla Confederazione oppure al Cantone nel quale era la sede.
Capo II Altre misure16
Art. 16 Delegazione di poteri
La gestione e la rappresentanza delle persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico e delle società di persone possono essere delegate dall’organo amministrativo supremo e, ove sia il caso, dai soci illimitatamente responsabili, in maniera irrevocabile e per un tempo determinato o indeterminato, il quale nondimeno non può eccedere la durata di validità del presente decreto.
La presente disposizione si applica per analogia alle ditte individuali.
La gestione e la rappresentanza di titolari di un’autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari possono essere delegate soltanto con l’approvazione delle
Tit. introdotto dal n. II del DCF del 4 lug. 1958, in vigore dal15 lug. 1958 (RU 1958 424).
autorità di vigilanza, eccetto che una tale approvazione sia impossibile a causa di un’effettiva o imminente occupazione di tutto il territorio svizzero o di una parte di esso da parte di forze nemiche.17
Art. 17 Assoggettamento a curatela
ditte individuali, la cui sede è trasferita in virtù dell’articolo 10 oppure è mantenuta in una parte del territorio svizzero occupato o in pericolo imminente d’essere occupato da forza nemica, le quali non potessero validamente deliberare per mancanza d’amministratori, gerenti o rappresentanti cagionata dagli avvenimenti, sono assoggettate a curatela in applicazione analogica dell’articolo 393 del Codice civile sviz-
L’istanza d’assoggettamento a curatela può essere presentata da qualsiasi persona o autorità che abbia interesse alla conservazione del patrimonio della persona giuridica, della società di persone e della ditta individuale, all’autorità tutoria di vigilanza del Cantone nel quale ha sede il Governo costituzionale svizzero. Ove occorra, l’Ufficio federale di giustizia19 del Dipartimento federale di giustizia e polizia emana le disposizioni opportune.
Capo III Cessione fiduciaria e trust20
Art. 18 Diritto di costituzione
Le persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico e le società di persone hanno facoltà, ancorché essa non fosse prevista in disposizioni speciali dello statuto o del contratto di società, di operare cessioni fiduciarie e costituire trusts o altri organismi analoghi, come anche di sopprimerli, conformemente al diritto svizzero oppure straniero ad esse applicabile. Sono all’uopo competenti ad agire l’organo amministrativo supremo (consiglio d’amministrazione, consiglio di banca, gerenti, consiglio di fondazione od organi siffatti) delle persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico e i membri illimitatamente responsabili di società di persone, incaricati di rappresentare la società.
La presente disposizione è applicabile alle cessioni fiduciarie già eseguite, come anche ai trusts e altri organismi già costituiti.
Introdotto dal n. I del DCF del 6 mar. 1972 (RU 1972 533). Nuovo testo giusta il n. 6 del all. 1 all’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo del tit. giusta il n. II del DCF del 4 lug. 1958, in vigore dal15 lug. 1958 (RU 1958 424).
Art. 19 Diritto di costituzione
Le cessioni fiduciarie e la costituzione di trusts e di altri organismi analoghi possono concernere il patrimonio intero oppure parziale del cedente o del costituente.
Le cessioni fiduciarie, la costituzione di trusts o di altri organismi analoghi le quali concernano una parte notevole del patrimonio di una persona giuridica di diritto privato oppure pubblico o d’una società di persone, devono essere comunicati, il più presto, a un’assemblea generale di azionisti se si tratta di società anonima, a una assemblea di soci o di membri se si tratta di altra persona giuridica di diritto privato oppure pubblico e all’assemblea dei soci se si tratta di una società di persone. Non può nondimeno essere contestata una cessione fiduciaria o la costituzione di un trust o di altro organismo analogo per la quale sia stata omessa una siffatta comunicazione.
La cessione fiduciaria e la costituzione di un trust o d’un altro organismo analogo devono essere sottoposte per approvazione all’autorità di vigilanza giusta l’articolo 84 del Codice civile21 ove trattisi del patrimonio di fondazioni oppure, ove trattisi del patrimonio dei titolari di un’autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari, all’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, eccetto che una tale approvazione sia impossibile a causa di un’effettiva o imminente occupazione di tutto il territorio svizzero o di una parte di esso da parte di forze nemiche.22
Capo IV23 Disposizioni finali
Art. 20
Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1957.
Il Consiglio federale emanerà un’ordinanza d’esecuzione.
L’Ufficio federale della giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia è incaricato dell’esecuzione del presente decreto. Qualora sia necessario, esso ha la facoltà di dichiarare in vigore il decreto completivo.
Nuovo testo giusta il n. 6 del all. 1 all’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in
Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 14 lug. 1958, in vigore dal15 lug. 1958 (RU 1958 424).