531.711
Ordinanza
sull’assicurazione federale dei trasporti
contro i rischi di guerra
(OARG)
del 7 maggio 1986 (Stato 1° agosto 2021)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 39 capoverso 3 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),2
ordina:
Art. 1–253
Disposizione transitoria dell’abrogazione del 4 giugno 20214
È sciolto il finanziamento speciale di cui al punto «Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra» della documentazione complementare del 23 marzo 20205 relativa al consuntivo 2019 (Finanziamenti speciali, fondi speciali e rimanenti mezzi a destinazione vincolata). I mezzi finanziari rimanenti vengono trasmessi alla Cassa federale al 31 dicembre 2021.