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Ordinanza del DFF sulle dogane

631.011 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 apr 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/631-011/it/ordinanza-del-dff-sulle-dogane

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 lug 2014.

Emanato con: Ordinanza del DFF sulle dogane (AS 2007 1617)

Procedure di consultazione: Teilrevision der gesetzlichen Bestimmungen über die Wareneinfuhr im Reiseverkehr (13 giu 2013)

631.011

Ordinanza del DFF sulle dogane
(OD-DFF)

del 4 aprile 2007 (Stato 1° aprile 2013)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 3 capoverso5, 8 capoverso1 lettera b, 73 capoverso2, 74 capoverso 4 e 97 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD); visti gli articoli 66 capoverso 3, 68 capoverso 3, 119 capoverso2, 187, 188 capoverso2, 218 e 221 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD); visti gli articoli 20 capoverso2 e 20a dell’ordinanza dell’11 dicembre 20003 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF), ordina:

Footnotes

  1. [5] RS 641.207.1
  2. [1] RS 631.0
  3. [2] RS 631.01

Sezione 1 Invii regalo

(art. 8 cpv.1 lett. b LD)

Art. 1

Gli invii regalo sino a un valore di 100 franchi spediti da privati domiciliati in territorio doganale estero a privati domiciliati in territorio doganale svizzero sono esenti da dazio.

Il limite di franchigia di cui al capoverso1 non si applica a:

  1. i manufatti di tabacco;

  2. le bevande alcoliche.

Sezione 2 Traffico turistico

Art. 2 Prodotti agricoli

(art. 16 LD; art. 66 cpv. 3 OD) Nell’allegato1 figurano i prodotti agricoli di cui all’articolo 66 capoverso 3 OD nonché i quantitativi massimi entro i quali essi possono essere importati in franchigia di dazio.

RU 2007 1617

[RU 2001 267, 2003 1801 art. 19 2122 3687 all. n. II1, 2007 1409, 2008 2181 n. II 1 5363 all. n. 2. RU 2010 635 art. 28]. Vedi ora l’O del 17 feb. 2010 (RS 172.215.1).

Art. 3 Aliquote forfetarie

(art. 16 LD; art. 68 cpv. 3 OD)

Per le merci del traffico turistico soggette a dazio fanno stato le aliquote forfetarie secondo l’allegato1.

Le aliquote forfetarie comprendono i tributi doganali, le imposte sulla birra, sul tabacco e sugli oli minerali nonché la tassa di monopolio.

Le aliquote forfetarie non comprendono l’imposta sul valore aggiunto nonché tutte le altre imposte e tasse.

Sezione 3 Passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

Art. 4 Definizioni

Nell’ambito del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo s’intendono per:

  1. animali: animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;

  2. animali svizzeri: animali stazionati abitualmente in territorio doganale svizzero;

  3. animali esteri: animali stazionati abitualmente in territorio doganale estero;

  4. pascolo transfrontaliero: permanenza al pascolo per oltre un giorno di animali svizzeri in territorio doganale estero o di animali esteri in territorio doganale svizzero;

  5. paese di provenienza: paese nel quale gli animali sono abitualmente stazionati.

Art. 5 Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è il detentore degli animali.

Art. 6 Competenza

La Direzione generale delle dogane designa gli uffici doganali competenti per l’imposizione del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo.

Art. 7 Annuncio del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

Il detentore degli animali deve annunciare all’ufficio doganale l’arrivo di una mandria con due giorni di anticipo.

L’ufficio doganale decide l’orario e il luogo dell’imposizione.

Art. 8 Condizioni per il passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

Il detentore deve comprovare di disporre dei pascoli o delle provviste di foraggio necessari per la specie e il numero di animali.

Prima di un passaggio transfrontaliero per il pascolo gli animali devono essere rimasti almeno un mese nel loro paese di provenienza.

Art. 9 Elenco degli animali e lista degli attrezzi

Alla dichiarazione doganale vanno allegati un elenco degli animali e una lista degli attrezzi.

L’elenco degli animali deve contenere i seguenti dati:

  1. numero, specie, razza, sesso, età, luogo di provenienza e caratteristiche per l’identificazione degli animali;

  2. numero degli animali gravidi, menzionando la data presumibile del parto;

  3. numero degli animali da reddito, sempreché il latte o i latticini vengano importati in territorio doganale svizzero;

  4. luogo del passaggio transfrontaliero degli animali per il pascolo;

  5. nome e indirizzo del proprietario degli animali.

Nella lista degli attrezzi devono figurare in modo particolareggiato quali beni servano alla gestione e quali appartengano all’economia domestica del detentore degli animali.

Art. 10 Registro del bestiame

Durante il pascolo transfrontaliero il detentore degli animali deve tenere un registro del bestiame. Tutte le variazioni del numero degli animali, segnatamente le nascite, i decessi o le vendite, vanno iscritte indicandone la data.

Al momento del ritorno degli animali nel paese di provenienza il detentore deve presentare il registro all’ufficio doganale.

Art. 11 Animali nati

Gli animali nati in territorio doganale svizzero devono essere esportati nel paese di provenienza al più tardi con la mandria. Essi vanno dichiarati nel regime d’esportazione.

Gli animali nati in territorio doganale estero devono essere dichiarati nel regime di immissione in libera pratica. Essi sono ammessi in franchigia di dazio se sono annotati nel registro del bestiame e se sono importati in territorio doganale svizzero al più tardi con la mandria.

Art. 12 Latte e latticini

Il latte e i latticini degli animali da reddito menzionati nell’elenco degli animali secondo l’articolo 9 capoverso2 sono esenti da dazio.

I latticini di animali svizzeri devono essere importati in territorio doganale svizzero entro un mese dalla reimportazione degli animali.

Il latte e i latticini di animali esteri devono essere notificati all’ufficio doganale solamente se sono esportati dal territorio doganale svizzero.

Art. 13 Animali morti

La carne fresca e le pelli gregge di animali svizzeri periti o abbattuti d’urgenza in territorio doganale estero sono esenti da dazio.

Gli animali esteri periti o abbattuti d’urgenza in territorio doganale svizzero non devono essere esportati se vengono distrutti in detto territorio. Occorre presentare all’ufficio doganale un certificato di distruzione ufficiale.

Art. 14 Controlli

L’Amministrazione delle dogane è abilitata a verificare il registro del bestiame durante il pascolo transfrontaliero.

Sezione 4 Obbligazione doganale

Art. 15 Modalità di pagamento

(art. 73 cpv. 2 LD)

L’obbligazione doganale può essere pagata come segue:

  1. nell’ambito della procedura accentrata di conteggio dell’Amministrazione delle dogane (PCD): non in contanti mediante fattura;

  2. nell’ambito del traffico turistico: in contanti e in franchi svizzeri o mediante carta di addebito o credito accettata dall’Amministrazione delle dogane;

  3. negli altri casi: in contanti e in franchi svizzeri o mediante assegni accettati dall’Amministrazione delle dogane.

In casi eccezionali l’Amministrazione delle dogane può accettare anche valute estere.

Art. 16 Agevolazioni di pagamento

(art. 73 cpv. 2 LD)

Nell’ambito della PCD il termine di pagamento è di 60 giorni al massimo, a condizione che venga effettuato un deposito in contanti.

L’Amministrazione delle dogane può, su richiesta, autorizzare pagamenti rateali se, a causa della situazione del debitore, il pagamento dell’intera obbligazione doganale comporterebbe per esso notevoli difficoltà economiche o sociali.

Art. 174 Interesse di mora e rimunerativo

(art. 74 cpv.2 e 4 LD; art. 187 cpv.1 e 188 cpv. 2 OD) L’importo dell’interesse di mora e di quello rimunerativo nonché la deroga all’obbligo di pagamento dell’interesse sono disciplinati nell’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20095 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio.

Sezione 5 Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli

Art. 186

Art. 19 Avviso d’incanto

L’Amministrazione delle dogane annuncia l’incanto di un pegno doganale con bando pubblico.

Essa informa le seguenti persone per lettera raccomandata in merito alla realizzazione, sempre che esse risultino note all’Amministrazione delle dogane e siano domiciliate o abbiano un recapito in Svizzera:8

  1. il debitore doganale o il fideiussore;

  2. il proprietario del pegno doganale;

  3. le persone che possiedono o custodiscono la merce o la cosa.

Art. 20 Condizioni dell’incanto

Prima di procedere all’incanto, l’Amministrazione delle dogane stabilisce le condizioni dello stesso. Esse comprendono:

  1. il modo di chiamata delle merci all’asta (isolatamente o a lotti);

  2. il prezzo minimo di aggiudicazione;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 25 feb. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011

Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845).

Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal

  1. il modo di pagamento; e

  2. l’indicazione che l’incanto ha luogo senza garanzia (art. 234 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, CO10.

L’Amministrazione delle dogane stabilisce il prezzo minimo di aggiudicazione in modo tale che corrisponda all’importo del credito garantito dal pegno doganale.

Footnotes

  1. [10] RS 220

Art. 21 Modo di procedere

Gli uffici d’esecuzione oppure le autorità o le organizzazioni competenti secondo il diritto cantonale sono responsabili dello svolgimento delle vendite all’incanto.

L’incanto può avvenire al più presto dieci giorni dopo l’avviso.

L’ufficio competente per l’incanto aggiudica la merce o la cosa in vendita al maggior offerente, qualora l’offerta raggiunga il prezzo minimo di aggiudicazione. D’intesa con l’Amministrazione delle dogane, esso può consentire la delibera anche ad un prezzo inferiore se dalle circostanze si può inferire l’improbabilità che un secondo incanto dia miglior risultato.

Dettoufficio deve redigere un verbale dell’incanto e trasmetterne una copia all’Amministrazione delle dogane.

L’incanto può essere impugnato conformemente all’articolo 230 CO12.

Footnotes

  1. [12] RS 220

Art. 22 Pagamento del prezzo della delibera

La persona alla quale è fatta la delibera è vincolata dalla propria offerta (art. 231

La merce o la cosa aggiudicata non è consegnata se non dopo il pagamento o la prestazione d’una garanzia. La conservazione avviene per conto e a rischio del deliberatario.

Se il deliberatario non osserva i propri impegni, l’Amministrazione delle dogane può sia rescindere il contratto di vendita sia esigere il prezzo ricorrendo alla garanzia in sue mani.

Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal

Art. 23 Secondo incanto

Se non vi fu aggiudicazione o se il contratto di vendita fu rescisso, viene ordinato un secondo incanto.

In questo secondo incanto non viene fissato un prezzo minimo di aggiudicazione.

Le disposizioni degli articoli 19–22 si applicano per analogia.

Se il pegno doganale rimane invenduto anche dopo il secondo incanto, si procede a una vendita a trattativa privata.

Art. 24 e 2516

Art. 25 Uso del ricavo

(art. 82 cpv.2 e 87 LD; art. 221 cpv. 3 OD)

L’Amministrazione delle dogane fissa un congruo termine affinché il debitore doganale possa dichiarare quali sono i debiti da estinguere.

L’Amministrazione delle dogane allestisce un conto finale scritto circa l’impiego del ricavo della vendita.

Art. 26 Vendita di titoli

Prima di procedere alla vendita dei titoli depositati, l’Amministrazione delle dogane fissa un termine per il pagamento del debito doganale.

La vendita di titoli è ammessa soltanto se:

  1. vi è una decisione dell’Amministrazione delle dogane passata in giudicato; e

  2. il termine fissato per il pagamento del debito doganale secondo l’articolo 196 OD è scaduto inutilizzato.

La vendita di titoli viene effettuata dalla Banca nazionale svizzera su ordine dell’Amministrazione delle dogane.

Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 25.

Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal

Abrogati dal n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845).

Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal

Sezione 6 Amministrazione delle dogane

Art. 27 Funzioni e gradi nel Corpo delle guardie di confine

Le funzioni dei membri del Corpo delle guardie di confine e i gradi ad esse assegnati figurano nell’allegato2.

Se a una funzione sono assegnati più gradi, il capo del Corpo delle guardie di confine stabilisce il grado nel singolo caso.

In caso di passaggio a una funzione assegnata a un grado inferiore il capo del Corpo delle guardie di confine decide se il grado attuale può essere mantenuto.

Il capo del Corpo delle guardie di confine può assegnare temporaneamente un grado superiore ai membri del Corpo delle guardie di confine che, nell’esercizio della loro funzione, espletano compiti particolarmente impegnativi.19

Art. 28 Accordi concernenti l’adempimento di compiti di polizia nell’area di confine

(art. 97 cpv. 3 LD) La Direzione generale delle dogane è autorizzata a concludere con i Cantoni di confine accordi concernenti l’adempimento dei compiti di polizia nell’area di confine.

Art. 29 Circondari doganali

Il territorio della Confederazione è suddiviso nei seguenti circondari doganali:

  1. primo circondario doganale, con sede a Basilea: comprende i Cantoni di Berna, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia (ad eccezione dei distretti di Baden e Zurzach) e Giura;

  2. secondo circondario doganale, con sede a Sciaffusa: comprende i Cantoni di Zurigo, Uri, Svitto, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni (ad eccezione del distretto di Moesa) e Turgovia nonché i distretti argoviesi di Baden e Zurzach;

  3. terzo circondario doganale, con sede a Ginevra: comprende i Cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Ginevra;

  4. quarto circondario doganale, con sede a Lugano: comprende il Cantone Ticino e il distretto grigionese di Moesa.

Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 25 feb. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1073).

Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 25 feb. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011

Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 25 feb. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1073).

Art. 29a21 Regioni guardie di confine

Il territorio della Confederazione è costituito dalle sette regioni guardie di confine indicate di seguito:

  1. regione guardie di confine I con sede del comando a Basilea: comprende i Cantoni di Berna, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia;

  2. regione guardie di confine II con sede del comando a Sciaffusa: comprende i Cantoni di Zurigo, Uri, Svitto, Zugo, Sciaffusa e Turgovia;

  3. regione guardie di confine III con sede del comando a Coira: comprende i Cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo e Grigioni;

  4. regione guardie di confine IV con sede del comando a Lugano-Paradiso: comprende il Cantone Ticino;

  5. regione guardie di confine V con sede del comando a Losanna: comprende i Cantoni di Friburgo, Vaud e Vallese;

  6. regione guardie di confine VI con sede del comando a Ginevra-Meyrin: comprende il Cantone di Ginevra;

  7. regione guardie di confine VIII con sede del comando a Porrentruy: comprende i Cantoni di Neuchâtel e Giura.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

L’abrogazione del diritto previgente è disciplinata nell’allegato 3.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 25 feb. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 Allegato 122 (art. 2) Tariffa doganale per il traffico turistico Designazione della merce Aliquota forfetaria (franchi)

Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: – sino a 0,5 kg per persona esenti – quantità eccedente 0,5 kg 20.— il kg

Carni e frattaglie commestibili di animali del gruppo tariffale1, salate, secche o affumicate; carni e frattaglie commestibili di pollame di tutti i generi, fresche, refrigerate, congelate, salate, secche o affumicate; salsicce e prodotti simili, di carne, frattaglie commestibili o sangue di animali del gruppo tariffale1 e di pollame; preparazioni e conserve di carne di animali del gruppo tariffale1 e di pollame: – sino a 3,5 kg per persona esenti – quantità eccedente 3,5 kg 13.— il kg

Burro e crema di latte: – sino a1 kg/l per persona esenti

Latte e altri prodotti a base di latte (senza formaggi e quark): – sino a5 kg/l per persona esenti

Uova di volatili, in guscio: – sino a2,5 kg per persona esenti – quantità eccedente2,5 kg 3.70 il kg

Fiori recisi: – sino a 20 kg per persona esenti – quantità eccedente 20 kg 35.— il kg

Aggiornato dal n. III dell’O del DFF del 3 mar. 2008 (RU 2008 693), dal n. II dell’O del DFF del 25 feb. 2011 (RU 2011 1073) e dal n. I dell’O del DFF del 4 mar. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 811).

Designazione della merce Aliquota forfetaria (franchi)

Ortaggi, freschi o congelati: – quantità eccedente 20 kg 3.70 il kg

Mele, pere, cotogne, prugne, prugnole, prugne claudie, prugne mirabelle, albicocche, ciliege, fragole, lamponi, ribes a grappoli, more e cassis, freschi: – quantità eccedente 20 kg 3.50 il kg

Prodotti a base di patate come farina di patate, fiocchi di patate, patatine chips, patate fritte: – sino a2,5 kg per persona esenti – quantità eccedente2,5 kg 7.50 il kg

Cereali, ad eccezione del riso; prodotti della macinazione: – quantità eccedente 20 kg 1.50 il kg

Oli, grassi e margarina per l’alimentazione umana: – sino a 4 kg/l per persona esenti

Succhi di mele, di pere e d’uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole; sidro di mele o di pere: – sino a 3 l per persona esenti – quantità eccedente 3 l –. 90 il l

Vini di uve fresche: – vini spumanti 1.30 il l – vini naturali rossi e bianchi – sino a 20 l per persona –.60 il l – quantità eccedente 20 l 3.— il l

Altre bevande fermentate –.25 il l

Vini dolci e vermut nonché altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche: – sino a 22 % vol. 3.50 il l – di più di 22 % vol. vedi gruppo tariffale 16

Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: – sino a 20 % vol. 6.— il l – di più di 20 % vol. sino a 40 % vol. 12.— il l – di più di 40 % vol. sino a 60 % vol. 18.— il l – di più di 60 % vol. 23.— il l Gruppo Designazione della merce Aliquota forfetaria tariffale (franchi)

Manufatti di tabacco: – sigari 18.— il kg – sigarette 165.— il kg – tabacco trinciato fine (tabacco per sigarette) 77.— il kg – tabacco trinciato (tabacco da pipa) 16.— il kg

Carburanti –.75 il l

Altre merci esenti Allegato 223 (art. 27) Funzioni e gradi nel Corpo delle guardie di confine Funzioni Gradi Capo della divisione principale Brigadiere nel Cgcf Capo del Corpo delle guardie di confine Capodivisione Colonnello nel Cgcf Comandante delle guardie di confine in una regione grande Caposezione Tenente colonnello nel Cgcf Comandante delle guardie di confine o maggiore nel Cgcf in una regione media Comandante delle guardie di confine in una regione piccola Sost. del comandante delle guardie di confine Maggiore nel Cgcf, capitano nel Sost. del caposezione Cgcf o primo tenente nel Cgcf Capogruppo di servizio Capitano nel Cgcf o Ufficiale d’impiego primo tenente nel Cgcf Ufficiale di Stato maggiore Capo del servizio specialistico Specialista Capitano nel Cgcf, primo tenente nel Cgcf, tenente nel Cgcf, aiutante di Stato maggiore Sost. del capogruppo di servizio Aiutante di Stato maggiore Caposervizio Aiutante di Stato maggiore

Aggiornato dal n. II dell’O del DFF del 25 feb. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 Funzioni Gradi Capoposto Aiutante nel Cgcf Capo della centrale d’intervento Capo squadra della Formazione speciale (FS) Sost. del capoposto Sergente maggiore nel Cgcf Sost. del capo della centrale d’intervento Osservatore Capo squadra Capo del traffico turistico Sost. del capo squadra Sergente maggiore nel Cgcf Operatore o sergente nel Cgcf Capo impiego Sergente nel Cgcf Capo del gruppo mobile per la visita dei veicoli (GruMo) Sost. del capo del GruMo Collaboratore specialista con compiti particolari Guardia di confine Caporale nel Cgcf, appuntato Collaboratore specialista nel Cgcf o guardia di confine

Footnotes

  1. [6] Abrogato dal n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845).
  2. [14] RS 220

Diritto previgente: abrogazione

I seguenti atti normativi sono abrogati: 1. Ordinanza del DFF del 5 ottobre 195924 concernente la regione di Samnaun e di Sampuoir esclusa dal territorio doganale svizzero; 2. Ordinanza del 24 agosto 197325 concernente la riduzione del dazio sui veicoli a motore importati come masserizie di trasloco; 3. Ordinanza del DFF del 1° marzo 196826 concernente il deposito in transito nei porti renani; 4. Ordinanza del DFF del 31 dicembre 196427 concernente il deposito in transito di cereali e di simili merci di gran consumo nei porti renani; 5. Ordinanza del 4 aprile 197228 concernente il trattamento doganale del bestiame destinato all’alpeggio e allo svernamento; 6. Ordinanza del DFF del 1° febbraio 200229 concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori; 7. Ordinanza del DFF del 10 dicembre 200230 sulle competenze penali dell’Amministrazione delle dogane; 8. Regolamento del 2 dicembre 197131 concernente l’importazione in franchigia di materiale da guerra della Confederazione.

24 [RU 1959 895] 25 [RU 1973 1389] 26 [RU 1968 379] 27 [RU 1965 40, 1987 2591] 28 [RU 1972 616] 29 [RU 2002 335, 2007 35 37] 30 ]RU 2002 4206] 31 Raccolta del Foglio ufficiale militare (RFM) 88 921