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Ordinanza sul trattamento dei dati personali nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

631.061 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 gen 2019

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/631-061/it/ordinanza-sul-trattamento-dei-dati-personali-nell-ufficio-federale-della-dogana-e-della-sicurezza-dei-confini

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 gen 2021.

Abrogato da: Ordinanza sul trattamento dei dati personali nell’Amministrazione federale delle dogane (AS 2017 4891)

Emanato con: Ordinanza sul trattamento dei dati personali nell’Amministrazione federale delle dogane (AS 2017 4891),

631.061

Ordinanza sul trattamento dei dati personali nell’Amministrazione federale delle dogane
(Ordinanza sul trattamento dei dati nell’AFD, OTDD)

del 23 agosto 2017 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli2 capoverso2, 110 capoverso3 e 112 capoverso5 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD); visto l’articolo 57h capoverso3 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 27 capoverso2 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale; visto l’articolo 19 della legge del 20 giugno 19334 sul controllo dei metalli preziosi; in esecuzione della Convenzione del 20 maggio 19875 relativa ad un regime comune di transito, ordina:

Footnotes

  1. [2] RS 172.010
  2. [3] RS 172.220.1
  3. [5] RS 0.631.242.04
  4. [1] RS 631.0
  5. [4] RS 941.31

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e diritto applicabile

La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali nell’Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Il sistema d’informazione in materia penale (art. 110a LD) è disciplinato nell’ordinanza del 20 settembre 20136 sul sistema d’informazione in materia penale dell’Amministrazione federale delle dogane.

Il sistema d’informazione per telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza (art. 110f LD) è disciplinato nell’ordinanza del 4 aprile 20077 sull’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Amministrazione federale delle dogane.

Footnotes

  1. [6] RS 313.041
  2. [7] RS 631.053

Art. 2 Allegati

Per quanto riguarda i sistemi d’informazione dell’AFD, gli allegati disciplinano:

RU 2017 4891

  1. lo scopo;

  2. il contenuto;

  3. le autorizzazioni per il trattamento dei dati, la comunicazione dei dati e la durata di conservazione dei dati, se le disposizioni derogano a quelle degli articoli4, 6 e 8;

  4. se del caso, lo scambio di dati con altri sistemi d’informazione e la pubblicazione dei dati.

Laddove negli allegati si parla di dati personali, si devono intendere, per quanto necessario:

  1. in caso di persone fisiche: cognome, nome(i), numero del documento d’identità, nome da celibe/nubile, pseudonimo, cognome e nome(i) del padre e della madre, data e luogo di nascita, luogo d’origine, sesso, stato civile, professione, lingua, via, luogo di domicilio, numeri di telefono, cellulare e fax, indirizzo e-mail, riferimento bancario, indicazione necessaria per il rappresentante legale;

  2. in caso di persone giuridiche e di associazioni di persone: nome, impresa, numero d’identificazione delle imprese (IDI), forma giuridica, via, sede, persona o organo che agisce in suo nome, numeri di telefono, cellulare e fax, indirizzo e-mail, riferimento bancario, indicazione necessaria per il rappresentante legale.

Art. 3 Competenza e responsabilità

L’AFD è competente per i sistemi d’informazione disciplinati nella presente ordinanza.

Essa si assume la responsabilità per i dati trattati e per il loro contenuto.

Art. 4 Organizzazione

Per incarico dell’AFD, i sistemi d’informazione basati sul trattamento elettronico dei dati sono gestiti come applicazioni autonome oppure sulla piattaforma burotica da parte dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). Quest’ultimo è responsabile del funzionamento di tali sistemi.

Se gli stessi dati sono trattati da diversi uffici dell’AFD, i rispettivi sistemi d’informazione possono essere interconnessi, sempre che ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.

Sezione 2 Trattamento dei dati

Art. 5 Principio

I dati personali possono essere trattati solo nell’ambito dello scopo secondo il rispettivo allegato.

La raccolta di dati personali deve essere riconoscibile dalle persone interessate.

I collaboratori dell’AFD dispongono delle autorizzazioni relative al trattamento dei dati necessarie per l’adempimento dei propri compiti, a meno che il rispettivo allegato preveda un disciplinamento diverso.

Art. 6 Piattaforme centrali per la valutazione dei dati

L’AFD può allestire e gestire piattaforme sulle quali vengono valutati i dati desunti dai sistemi d’informazione di cui alla presente ordinanza.

Le valutazioni possono essere effettuate solo per fini statistici, per analisi dei rischi e per l’aiuto alla condotta e alla gestione dell’AFD.

Art. 7 Comunicazione dei dati

L’AFD comunica in casi particolari i dati desunti dai sistemi d’informazione ad altre autorità svizzere nonché a terzi se la legge prevede un siffatto obbligo di informare.

Nella procedura di richiamo, i dati possono essere comunicati solo se ciò è espressamente previsto nel rispettivo allegato.

Art. 8 Diritti delle persone interessate

I diritti delle persone interessate, in particolare i diritti d’accesso, di rettifica e di distruzione, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati e sulle sue disposizioni d’esecuzione.

Footnotes

  1. [8] RS 235.1

Art. 9 Obblighi dell’AFD

I dati inesatti nonché quelli non conformi alla presente ordinanza devono essere rettificati d’ufficio o distrutti.

Art. 10 Conservazione e distruzione dei dati

I dati contenuti nei sistemi d’informazione sono conservati durante un massimo di cinque anni dal rilevamento, sempre che il rispettivo allegato non preveda un altro termine.

Essi sono distrutti alla scadenza del termine di conservazione, sempre che non vengano archiviati.

I dati desunti dai sistemi d’informazione che non sono più operativi sono conservati ancora durante un massimo di cinque anni dal rilevamento. In seguito sono distrutti, a meno che vengano archiviati.

Art. 11 Archiviazione dei dati

I dati non più necessari nonché i dati il cui termine di conservazione è scaduto sono offerti all’Archivio federale. L’offerta, la valutazione e il versamento sono retti dalla legge del 26 giugno 19989 sull’archiviazione.

Footnotes

  1. [9] RS 152.1

Art. 12 Sicurezza dei dati

Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 20 e 21 dell’ordinanza del 14 giugno 199310 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché gli articoli 14 e 15 dell’ordinanza del 9 dicembre 201111 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

I dati, i programmi e la rispettiva documentazione devono essere protetti contro qualsiasi trattamento non autorizzato nonché contro la distruzione e il furto. Essi devono poter essere ripristinati.

D’intesa con l’UFIT, l’ufficio competente dell’AFD stabilisce per ogni utente l’accesso ai singoli sistemi d’informazione mediante profili, password e log-in individuali, di modo che la persona interessata possa utilizzare i sistemi d’informazione solo nell’ambito delle proprie competenze. Password comuni e log-in collettivi sono ammessi solo in via eccezionale.

D’intesa con l’UFIT, l’AFD emana prescrizioni sui provvedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati e provvede affinché il trattamento dei dati sia verbalizzato automaticamente.

Footnotes

  1. [10] RS 235.11
  2. [11] RS 172.010.58

Art. 13 Statistica

I dati personali possono essere utilizzati per la stesura di rapporti e statistiche solo se ciò è previsto nel rispettivo allegato.

I dati personali possono essere utilizzati solo per i controlli e la pianificazione interni degli affati.

I dati necessari o pubblicati a fini statistici non devono permettere di risalire alle persone interessate.

Il termine per la conservazione e la distruzione dei risultati del trattamento si fonda sull’articolo10.

Art. 14 Valutazione dell’offerta Intranet e Internet dell’AFD

Per la valutazione della propria offerta Intranet e Internet, l’AFD può trattare i dati di persone che fanno uso di tale offerta (logfile).

I dati personali possono essere trattati solo per tale valutazione e per la durata assolutamente necessaria. Dopo la valutazione devono essere distrutti o resi anonimi.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 4 aprile 200712 sul trattamento dei dati nell’AFD è abrogata.

Art. 16 Modifica di un altro atto normativo

...13

Art. 17 Disposizioni transitorie

I dati desunti dai seguenti sistemi d’informazione ai sensi dell’ordinanza del 4 aprile 200714 sul trattamento dei dati nell’AFD che, all’entrata in vigore della presente ordinanza, non sono più operativi vengono distrutti, sempre che non vengano archiviati, non appena non sono più necessari o al più tardi cinque anni dopo il rilevamento:

  1. prove dell’imposizione doganale per l’ammissione di aeromobili; modulo 15.15 (allegato A 14);

  2. controllo dell’imposizione doganale di aeromobili svizzeri ed esteri (allegato A 15);

  3. imprese concessionarie che operano nel traffico di linea con autobus (allegato A 17);

  4. persone che chiedono la restituzione della tassa forfetaria sul traffico pesante (TFTP) per le corse all’estero, le corse nel TCNA e i trasporti di legname (allegato A 18);

  5. prova dell’imposizione doganale per la normale ammissione di natanti; modulo 15.10 (allegato A 19);

  6. inchieste preliminari e analisi speciale dell’AFD (allegato A 35);

  7. impegni circa l’uso relativi all’imposta sugli oli minerali (allegato A 40);

  8. controllo del tenore di zolfo nell’olio da riscaldamento extra leggero, nella benzina e nell’olio diesel (allegato A 43);

  9. elenco delle inchieste penali condotte dalle Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario (allegato B 7);

  10. importazione di prodotti delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex (allegato B 8);

  11. reporting, analisi dei rischi e statistica a livello di ufficio doganale (allegato C 1);

[RU 2007 1715, 2008 583 n. III2, 2009 709 art. 10 5577 art. 44 n. 1 6233 III, 2012 3477 all. n. 3, 2013 3111 all. n. II 2 3835, 2015 4917 all. n. 1, 2016 2667 all. n. 2 4525 n. I 4]

Le mod. possono essere consultate alla RU 2017 4891.

[RU 2007 1715, 2008 583 n. III2, 2009 709 art. 10 5577 art. 44 n. 1 6233 III, 2012 3477 all. n. 3, 2013 3111 all. n. II 2 3835, 2015 4917 all. n. 1, 2016 2667 all. n. 2 4525 n. I 4]

  1. sistemi informatici degli impianti a raggi X (allegato C 2);

  2. dichiarazioni doganali presso gli aerodromi (allegato C 4);

  3. valutazione dei piani di volo presso gli aerodromi (allegato C 5);

  4. autorizzazione per varcare il confine fuori dei posti autorizzati oppure fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali (allegato C 7);

  5. protezione delle specie (allegato C 10).

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2017.

Sistema d’informazione «Argos» per la gestione dei risultati

di controlli doganali

1. Scopo 1.1 Il sistema d’informazione «Argos» serve per: a. il rilevamento dei risultati dei controlli effettuati dall’AFD nel traffico transfrontaliero delle merci; b. l’analisi dei controlli effettuati dall’AFD; c. il controllo a posteriori delle imposizioni e dei processi doganali; d. l’acquisizione dei dati necessari per la stesura di rapporti sull’adempimento dei compiti dell’AFD. 1.2 I dati personali possono essere impiegati a scopi statistici.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche controllate; 2.2 dati personali delle persone giuridiche e delle associazioni di persone controllate; 2.3 dati relativi ai controlli doganali: data, ora, luogo, quantità e valore delle merci, motivo del controllo, risultato del controllo, misure di diritto penale e amministrativo, altre conseguenze del controllo; 2.4 nome dell’ufficio doganale che ha effettuato il controllo.

3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione dell’AFD La ripresa di dati dai sistemi d’informazione relativi all’imposizione doganale (allegati 23, 24 e 25) è ammessa.

4. Autorizzazioni Possono trattare i dati: 4.1 i collaboratori dei servizi operativi dell’AFD che effettuano i controlli doganali; 4.2 i collaboratori dei servizi amministrativi dell’AFD che controllano i servizi operativi dell’AFD; 4.3 i collaboratori dell’AFD che trattano procedure penali.

5. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.

Sistema d’informazione per l’elaborazione di analisi dei rischi

1. Scopo 1.1 Il sistema d’informazione serve per l’elaborazione di analisi che consentono di: a. determinare i rischi derivanti da merci, persone, statuto e regime; b. sorvegliare il traffico delle persone e delle merci; c. organizzare i controlli doganali in maniera mirata; d. analizzare le informazioni risultanti dalla vigilanza doganale, dal controllo doganale e dai regimi doganali. 1.2 I dati personali possono essere impiegati a scopi statistici.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali, compresi il ramo e il numero IVA, delle imprese che operano nel traffico delle persone e delle merci; 2.2 dati personali, compresi il ramo e il numero IVA, delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione, degli spedizionieri, degli speditori e dei destinatari delle merci; 2.3 per ogni impresa: indicazioni relative a imposizioni doganali, visite, rettifiche, riscossioni posticipate, procedure penali, compresi il genere di infrazione e l’importo della multa, nonché avvertimenti; 2.4 indicazioni relative all’importazione, all’esportazione e al transito di merci classificate come a rischio da parte dell’AFD; 2.5 indicazioni relative alle analisi dei rischi effettuate e agli eventuali provvedimenti adottati.

3. Autorizzazioni e pubblicazione 3.1 Possono trattare i dati: a. i collaboratori che effettuano analisi dei rischi per conto dell’AFD; b. i collaboratori dei servizi operativi dell’AFD che, per l’adempimento dei propri compiti, necessitano di dati del sistema d’informazione; c. i collaboratori dei servizi amministrativi dell’AFD che controllano i servizi operativi dell’AFD; d. i collaboratori che trattano procedure penali.

3.2 I seguenti risultati delle analisi dei rischi possono essere pubblicati sul sito Intranet dell’AFD: a. nomi di persone; b. merci; c. rischi; d. informazioni per i controlli.

Sistema d’informazione «ELS & Ortung» per il sostegno

alla conduzione

1. Scopo Il sistema d’informazione «ELS & Ortung» serve per: 1.1 la raccolta e l’elaborazione di tutte le informazioni necessarie per la gestione operativa e strategica degli impieghi dell’AFD e per la loro direzione; 1.2 l’impiego tempestivo ed efficiente delle risorse per i controlli doganali pianificati e gli eventi imprevisti in relazione con una competenza dell’AFD; 1.3 la presentazione della situazione in caso di tali eventi.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche controllate, comprese le indicazioni relative alle ubicazioni; 2.2 in caso di eventi trattati dalle centrali d’intervento: luogo, data e ora di avvenimenti e fermi, generi di merci, oggetti e valori patrimoniali trasportati, mezzi di trasporto e targhe di controllo impiegati, nascondigli di merci nonché eventuali provvedimenti adottati; 2.3 cognome, nome, numero personale, luogo, data e ora dell’impiego della persona che ha effettuato il controllo nonché veicoli, apparecchi di radiocomunicazione e altri mezzi d’impiego tecnici utilizzati per il controllo; 2.4 registrazioni audio delle conversazioni telefoniche e via radio in arrivo alle centrali d’intervento.

3. Autorizzazioni Possono trattare i dati: 3.1 i collaboratori che pianificano, gestiscono e dirigono gli impieghi dell’AFD; 3.2 i collaboratori dei servizi operativi dell’AFD che, per l’adempimento dei propri compiti, necessitano di dati del sistema d’informazione; 3.3 i collaboratori dei servizi amministrativi dell’AFD che controllano i servizi operativi dell’AFD; 3.4 i collaboratori che trattano procedure penali.

Sistema d’informazione «Rumaca» per la documentazione

delle attività del Corpo delle guardie di confine

1. Scopo In relazione con le attività del Corpo delle guardie di confine (Cgcf), il sistema d’informazione «Rumaca» serve per: la tenuta degli atti; il controlling; l’elaborazione di analisi dei rischi; l’informazione di superiori, autorità di polizia e uffici federali committenti.

Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: in caso di constatazioni ed eventi al confine: dati personali delle persone coinvolte, immagini del viso, descrizione delle persone, registrazioni audio e video delle persone interrogate, indicazioni in merito a veicoli e merci nonché ora, luogo e genere di traffico del controllo, ufficio di servizio, genere d’impiego e ambito giuridico interessato; in caso di notifiche relative a fermi al confine: dati personali delle persone coinvolte, immagini del viso, descrizione delle persone, indicazioni in merito a veicoli e merci nonché ora, luogo e genere di traffico del controllo, ufficio di servizio, genere d’impiego e ambito giuridico interessato; i seguenti dati, notificati secondo l’articolo 6 dell’ordinanza dell’11 febbraio 200915 concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità: a. dati personali delle persone tenute a dare informazioni, b. importo delle liquidità, c. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d’impiego previsto, d. dati personali degli aventi economicamente diritto, e. informazioni sul sequestro provvisorio, f. indicazione in merito al fatto che le persone tenute a dare informazioni hanno rifiutato di fornire l’informazione o hanno fornito un’informazione errata, g. indicazioni su veicoli e merci nonché ora, luogo e genere di traffico del controllo, ufficio di servizio, genere d’impiego e ambito giuridico interessato.

3. Autorizzazioni Per i dati di cui ai numeri 2.1 e 2.2 valgono le seguenti autorizzazioni: a. i collaboratori competenti del Cgcf e degli uffici doganali possono trattare i dati; b. i collaboratori competenti dell’AFD che si occupano di cause penali o dell’elaborazione di analisi dei rischi possono trattare i dati; c. gli specialisti nel campo degli stupefacenti dell’AFD possono trattare i dati relativi agli stupefacenti; d. i collaboratori competenti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) e della Segreteria di Stato della migrazione hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo; e. i collaboratori competenti delle autorità di polizia cantonali hanno accesso ai dati, mediante procedura di richiamo, nel quadro degli accordi di cui all’articolo 97 LD. Il trattamento dei dati di cui al numero 2.3 è autorizzato come segue: a. i collaboratori competenti del Cgcf e gli specialisti degli uffici doganali competenti per le notifiche possono trattare i dati; b. i collaboratori competenti dell’AFD che si occupano di cause penali o dell’elaborazione di analisi dei rischi come pure le persone competenti per lo svolgimento di analisi ai sensi dell’articolo 9 dell’ordinanza dell’11 febbraio 2009 concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità possono trattare i dati; c. i collaboratori di fedpol competenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo.

Footnotes

  1. [15] RS 631.052

Sistemi d’informazione per le finanze e la contabilità

(moduli SAP)

1. Scopo I sistemi d’informazione per le finanze e la contabilità servono per: a. la riscossione dei tributi; b. la gestione dei debitori e dei creditori; c. la gestione delle garanzie prestate; d. la gestione dei provvedimenti d’incasso secondo la legge federale dell’11 aprile 188916 sulla esecuzione e sul fallimento. I dati personali possono essere utilizzati per la stesura di rapporti e statistiche nonché per la pianificazione di controlli nel settore delle finanze e della contabilità.

I sistemi d’informazione possono contenere i seguenti dati: dati personali delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni di persone assoggettate ai tributi che ricorrono alla procedura accentrata di conteggio dell’Amministrazione delle dogane (PCD); dati personali dei debitori e dei creditori dell’AFD nonché delle persone assoggettate ai tributi nel regime comune di transito; dati relativi a movimenti finanziari in relazione con la riscossione e la gestione delle entrate, delle uscite e delle garanzie prestate.

3. Termine di conservazione I dati sono distrutti dieci anni dopo il rilevamento.

Footnotes

  1. [16] RS 281.1

Sistema d’informazione per la gestione degli immobili dell’AFD

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per la gestione degli immobili e degli alloggi di servizio di proprietà dell’Amministrazione.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei locatari; 2.2 indirizzo, luogo e dimensioni degli oggetti locati nonché costi di pigione e spese accessorie.

Allegato 717

Sistema d’informazione «Perizoll»

1. Scopo Il sistema d’informazione «Perizoll» serve per: 1.1 il rilevamento degli assegni e delle indennità specifici all’AFD che non possono essere conteggiati con il programma «SAP PT»; 1.2 la notifica dei dati relativi al conteggio all’Ufficio federale del personale (UFPER) e al Centro Prestazioni di servizi Personale del Dipartimento federale delle finanze (CPS Pers DFF) ai fini dell’ulteriore elaborazione e del versamento degli assegni e delle indennità insieme allo stipendio mensile.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei collaboratori dell’AFD; 2.2 durata e numero dei turni di servizio continuati; 2.3 numero di impieghi in base ai piani di servizio fissi; 2.4 durata del lavoro notturno prestato; 2.5 durata del lavoro domenicale prestato; 2.6 durata del servizio di picchetto prestato; 2.7 numero dei giorni di lavoro a squadre.

3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione e comunicazione dei dati 3.1 La ripresa dal sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP) di dati relativi a gestione dell’organizzazione, amministrazione del personale, contabilità del personale, rilevazione presenze del personale e gestione delle indennità è ammessa. 3.2 I dati relativi al conteggio degli assegni e delle indennità dei collaboratori dell’AFD possono essere comunicati all’UFPER e al CPS Pers DFF ai fini del versamento mensile degli assegni e delle indennità.

17 Aggiornato dal n. II 6 dell’all. 8 all’O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

Sistema d’informazione «Rumaca PIP» per la pianificazione

dell’impiego del personale del Corpo delle guardie di confine

1. Scopo Il sistema d’informazione «Rumaca PIP» serve per: 1.1 la pianificazione dell’impiego del personale del Cgcf; 1.2 il controllo della durata del lavoro e del riposo, delle vacanze e di altre assenze del personale del Cgcf; 1.3 il conteggio degli assegni e delle indennità specifici all’AFD con il modulo 66.34.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei collaboratori dell’AFD; 2.2 durata del lavoro pianificato e prestato; 2.3 assenze come vacanze, congedi pagati, malattia, infortunio, corsi di perfezionamento e tempo libero; 2.4 dati relativi ad assegni e indennità che possono essere conteggiati.

Sistema d’informazione «Fewo/Fewolight» per la locazione

delle abitazioni di vacanza della Cassa di previdenza dell’AFD

1. Scopo Il sistema d’informazione «Fewo/Fewolight» serve per la locazione delle abitazioni di vacanza al personale attivo e in pensione dell’AFD.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei collaboratori attivi e in pensione dell’AFD; 2.2 indicazioni sulle abitazioni in affitto; 2.3 domande e assegnazione delle abitazioni in affitto; 2.4 conteggi relativi alla locazione.

3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione dell’AFD La ripresa di dati dal sistema «Perizoll» (allegato 7) è ammessa.

Sistema d’informazione relativo al negozio online

per l’abbigliamento

1. Scopo Il sistema d’informazione relativo al negozio online per l’abbigliamento serve per dotare i collaboratori dell’AFD degli indumenti di lavoro necessari.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei collaboratori del Cgcf con il rispettivo grado di servizio, la loro taglia, l’unità organizzativa assegnata e il recapito privato; 2.2 indicazioni su articoli, quantità, ordinazione e consegna.

3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione dell’AFD La ripresa di dati dal sistema «Perizoll» (allegato 7) è ammessa.

Sistema d’informazione «e-quota» per la gestione dei contingenti

1. Scopo Il sistema d’informazione «e-quota» serve per la gestione dei contingenti doganali e permette di amministrare separatamente ogni carico di merce contingentato.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei titolari di quote di contingente doganale o di permessi generali d’importazione (PGI); 2.2 genere e quantità delle merci importate nel quadro di un contingente doganale, numero d’imposizione e-dec o web-dec, voce di tariffa, numero convenzionale, numero del PGI, fase e attribuzione.

3. Autorizzazioni Possono trattare i dati: 3.1 i collaboratori dell’AFD competenti per la gestione dei contingenti; 3.2 i collaboratori dell’Ufficio federale dell’agricoltura competenti per la gestione dei contingenti.

Sistema d’informazione «TADOC II» per la documentazione

tariffale

1. Scopo Il sistema d’informazione «TADOC II» serve per la registrazione e il trattamento di affari relativi alla documentazione tariffale all’interno dell’AFD.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati di registrazione degli affari; 2.2 dati personali delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni di persone che hanno presentato una richiesta di classificazione tariffale; 2.3 marche, designazioni supplementari, denominazioni, descrizioni delle merci e indicazioni supplementari utili, come osservazioni e atti preliminari; 2.4 termini di ricerca, voci di tariffa, numeri convenzionali di statistica; 2.5 indicazioni sui traffici di perfezionamento autorizzati come generi e Paesi di perfezionamento, numeri di autorizzazione, merci e quantità, osservazioni relative alle autorizzazioni; 2.6 composizioni chimiche e ricette delle merci; 2.7 mandati e rapporti d’analisi; 2.8 indicazioni relative alle prove dell’origine; 2.9 risultati dei controlli a posteriori.

3. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi venti anni dopo il rilevamento.

Sistema d’informazione per la verifica di prove dell’origine

e per la sorveglianza degli esportatori autorizzati

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 la verifica di prove dell’origine; 1.2 la sorveglianza degli esportatori autorizzati ai fini dell’adempimento degli obblighi di sorveglianza.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche presso le quali sono state effettuate verifiche di prove dell’origine o che sono titolari di un’autorizzazione quale esportatore autorizzato; 2.2 nomi e indirizzi delle autorità estere; 2.3 indicazioni relative al campo d’attività e alla situazione di rischio delle persone; 2.4 numeri di autorizzazione, di registrazione e d’incarto; 2.5 indicazioni relative ai motivi e al risultato dei controlli a posteriori di prove dell’origine; 2.6 indicazioni relative allo scambio di dati con la Cina secondo l’allegato 14; 2.7 annotazioni relative al disbrigo.

3. Pubblicazione e comunicazione I dati personali e i numeri d’autorizzazione degli esportatori autorizzati possono essere pubblicati in Internet. Questi dati possono essere comunicati alle autorità dei partner di libero scambio.

Sistema d’informazione per lo scambio di dati con la Cina

relativo alle dichiarazioni d’origine rilasciate da esportatori autorizzati

1. Scopo Il sistema d’informazione serve come strumento di lavoro al fine di adempiere l’obbligo di sorveglianza secondo l’ordinanza del 23 maggio 201218 sul rilascio di prove dell’origine.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche o giuridiche che si sono registrate per lo scambio di dati con la Cina nonché il numero di autorizzazione quale esportatore autorizzato; 2.2 numero di serie e data di caricamento delle dichiarazioni d’origine caricate dall’esportatore autorizzato, descrizione relativa alla dichiarazione d’origine fornita volontariamente dall’esportatore autorizzato, dati relativi allo stato di trasmissione nonché documento caricato dall’esportatore autorizzato con la dichiarazione d’origine.

Footnotes

  1. [18] RS 946.32

Sistema d’informazione relativo ai richiedenti di contributi

all’esportazione e al traffico di perfezionamento

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per il controllo e la gestione del traffico di perfezionamento e il conteggio dei contributi all’esportazione.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone che presentano una domanda di conteggio dei contributi all’esportazione e delle restituzioni nel traffico di perfezionamento; 2.2 data del conteggio, data dell’esportazione, prodotti di base, quantità, Paesi di destinazione e aliquote; 2.3 valutazioni dei rischi specifiche delle ditte.

Sistema d’informazione relativo agli impegni d’impiego

per agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per il controllo e la gestione delle merci che beneficiano di un’agevolazione doganale in base allo scopo d’impiego.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle aziende svizzere che importano merci beneficianti di un’agevolazione doganale; 2.2 elenco delle merci; 2.3 elenco degli impieghi per ogni azienda; 2.4 genere del controllo, motivo, data e risultato dei controlli aziendali per ogni impresa; 2.5 indicazioni relative all’ulteriore campo di applicazione locale dell’impegno, comprese le valutazioni dei rischi specifiche delle ditte.

3. Pubblicazione I seguenti dati possono essere pubblicati in Internet: 3.1 numero del titolare dell’impegno d’impiego; 3.2 nome e indirizzo dei titolari di impegni d’impiego; 3.3 genere dell’impegno d’impiego; 3.4 elenco delle merci.

Sistema d’informazione relativo agli operatori economici

autorizzati

1. Scopo Il sistema per gli operatori economici autorizzati («Authorized Economic Operator», AEO) serve per controllare se a una persona è stata concessa o meno la qualifica di AEO.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 IDI dell’AEO; 2.2 dati personali dell’AEO; 2.3 numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di AEO; 2.4 indicazione se la qualifica di AEO è vigente, sospesa o revocata; 2.5 in caso di modifica della qualifica: data della modifica; 2.6 data della decisione relativa alla concessione della qualifica e data della notifica della decisione; 2.7 data in cui sorgono i diritti e gli obblighi derivanti dalla qualifica di AEO; 2.8 ufficio di servizio che ha emanato la decisione; 2.9 dati secondo i numeri 2.1–2.5 e 2.7 per gli AEO autorizzati in Stati con i quali la Svizzera ha concluso un accordo per il riconoscimento reciproco della qualifica di AEO; 2.10 dati forniti all’AFD dal richiedente ai fini dell’esame della domanda; 2.11 dati necessari all’AFD ai fini dell’analisi dei rischi e della gestione della qualifica di AEO.

3. Pubblicazione I seguenti dati possono essere pubblicati in Internet: 3.1 IDI dell’AEO (n. 2.1); 3.2 dati personali dell’AEO (n. 2.2); 3.3 data in cui sorgono i diritti e gli obblighi derivanti dalla qualifica di AEO (n. 2.7); 3.4 nome dell’ufficio di servizio che ha emanato la decisione (n. 2.8).

Sistema d’informazione relativo alle scorte di prodotti agricoli

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per il controllo e la sorveglianza delle nuove dichiarazioni doganali di scorte di prodotti agricoli importate da persone soggette all’obbligo di dichiarazione, e titolari di quote di contingente doganale, nel periodo non amministrato.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione e delle persone responsabili; 2.2 designazione della merce, ubicazione delle scorte di merci, voce di tariffa, massa propria, peso lordo, eventuale quota di contingente doganale disponibile.

Sistema d’informazione relativo agli esportatori registrati

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 il rilevamento degli esportatori registrati; 1.2 l’assegnazione del numero di registrazione; 1.3 l’adempimento degli obblighi di sorveglianza e di notifica.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche che sono registrate quale esportatore registrato; 2.2 IDI e numero di registrazione; 2.3 indicazioni relative allo stato e alla validità della registrazione.

3. Pubblicazione I dati personali e i numeri di registrazione degli esportatori registrati possono essere pubblicati in Internet.

4. Scambio di dati con i sistemi d’informazione dell’UE, della Norvegia e della Turchia relativi agli esportatori registrati I dati possono essere scambiati con l’UE, la Norvegia e la Turchia, ai sensi dell’articolo 113 LD, se l’esportatore registrato ha dichiarato il proprio consenso allo scambio dei dati.

Sistema d’informazione relativo ai beneficiari di una franchigia

doganale (modulo 11.32)

1. Scopo Il sistema d’informazione serve alla gestione della franchigia doganale ai sensi dell’articolo 8 LD.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone che presentano una domanda per la concessione della franchigia doganale; 2.2 data della domanda; 2.3 indicazioni relative all’adempimento delle condizioni per la concessione della franchigia doganale ai sensi degli articoli19, 20 e 21 dell’ordinanza del 1° novembre 200619 sulle dogane; 2.4 numero d’incarto.

Footnotes

  1. [19] RS 631.01

Sistema d’informazione per l’imposizione di beni importati

per esposizioni e congressi nel regime doganale di ammissione temporanea

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per l’imposizione di beni importati per esposizioni e congressi nel regime doganale di ammissione temporanea.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali degli importatori; 2.2 designazione dei beni importati temporaneamente; 2.3 importo dell’imposta dovuto; 2.4 numero della decisione d’imposizione o numero del libretto ATA; 2.5 nome della manifestazione; 2.6 data e designazione della corrispondenza tenuta.

Sistema d’informazione relativo alle richieste di certificati

di circolazione delle merci

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 l’archiviazione elettronica delle richieste di certificati di circolazione delle merci vidimati dagli uffici doganali; 1.2 il salvataggio dei dati per il rilascio di duplicati dei certificati di circolazione delle merci.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche o delle associazioni di persone per le quali sono stati rilasciati certificati di circolazione delle merci; 2.2 numero del certificato di circolazione delle merci; 2.3 richiesta del certificato di circolazione delle merci.

Sistema d’informazione «e-dec» per l’imposizione doganale

all’atto dell’importazione e dell’esportazione

1. Scopo 1.1 Il sistema d’informazione «e-dec» serve per: a. la riscossione dei tributi; b. la gestione delle visite effettuate in occasione dell’importazione e dell’esportazione nel traffico delle merci; c. l’informazione in merito ai sistemi di imposizione doganale applicati dagli operatori doganali. 1.2 I dati personali possono essere utilizzati per la stesura di rapporti e statistiche nonché per la pianificazione dei controlli.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali degli esportatori, degli importatori e degli spedizionieri che applicano un sistema particolare per l’imposizione doganale delle merci; 2.2 numero e genere dell’autorizzazione nonché numero di riferimento; 2.3 data, numero della dichiarazione doganale, casa di spedizione, dati personali della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, designazione della merce, voce di tariffa e valore della merce nonché indicazione se ha avuto luogo la visita; 2.4 genere di imposizione doganale e indicazioni in merito a procedure particolari; 2.5 eventuali contestazioni; 2.6 osservazioni e indicazioni relative al genere di disbrigo.

3. Scambio di dati con altri sistemi d’informazione dell’AFD 3.1 Lo scambio di dati relativi all’incasso dei tributi con i sistemi d’informazione per le finanze e la contabilità (allegato 5) è ammesso. 3.2 La ripresa di dati dal sistema d’informazione per la gestione dei clienti della dogana per i sistemi relativi alle merci (allegato 26) è ammessa. 3.3 La trasmissione di dati ai sistemi d’informazione per l’elaborazione della statistica del commercio estero (allegati 46 e 47) è ammessa.

4. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.

Sistemi d’informazione «NCTS» e «NCTS Esportazione»

per l’imposizione doganale nel traffico di transito stradale

1. Scopo 1.1 I sistemi d’informazione «NCTS» e «NCTS Esportazione» servono per: a. l’imposizione all’esportazione e la riscossione dei tributi; b. il disbrigo dei transiti internazionali secondo la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito; c. l’analisi dei rischi e la gestione delle visite effettuate in occasione del transito nel traffico merci; d. l’informazione in merito ai sistemi di imposizione doganale applicati dagli operatori doganali. 1.2 I dati personali possono essere utilizzati per la stesura di rapporti e statistiche nonché per la pianificazione dei controlli.

2. Contenuto I sistemi d’informazione possono contenere i seguenti dati relativi all’imposizione doganale: 2.1 dati personali degli esportatori, dei destinatari, degli importatori e degli spedizionieri che nel traffico di transito stradale applicano un sistema particolare per l’imposizione doganale delle merci; 2.2 numero e genere dell’autorizzazione nonché numero di riferimento; 2.3 visita con data, numero della dichiarazione doganale, casa di spedizione, dati personali della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, designazione della merce, voce di tariffa e valore delle merci; 2.4 genere di imposizione doganale e indicazioni in merito a procedure particolari; 2.5 eventuali contestazioni; 2.6 osservazioni e indicazioni sul genere di disbrigo.

3. Scambio di dati con altri sistemi d’informazione dell’AFD 3.1 La ripresa di dati dal sistema d’informazione per la gestione dei clienti della dogana per i sistemi relativi alle merci (allegato 26) è ammessa. 3.2 La trasmissione di dati ai sistemi per l’elaborazione della statistica del commercio estero (allegati 46 e 47) è ammessa.

4. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.

Sistema d’informazione «Railcontrol» per l’imposizione

doganale nel traffico di transito ferroviario

1. Scopo 1.1 Il sistema d’informazione «Railcontrol» serve per la gestione delle merci imposte, in particolare per: a. la dichiarazione sommaria da parte delle imprese di trasporto ferroviario che trasportano merci; b. il disbrigo dei transiti nazionali e internazionali nel traffico ferroviario secondo la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito; c. l’analisi dei rischi e la gestione delle visite effettuate in occasione del transito nel traffico merci ferroviario; d. l’informazione in merito ai sistemi di imposizione doganale applicati dagli operatori doganali nel traffico di transito ferroviario. 1.2 I dati personali possono essere utilizzati per la stesura di rapporti e statistiche nonché per la pianificazione dei controlli.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati relativi all’imposizione doganale: 2.1 dati personali degli esportatori, degli importatori, degli spedizionieri e delle imprese di trasporto ferroviario che applicano un sistema particolare per l’imposizione doganale delle merci; 2.2 numero e genere dell’autorizzazione nonché numero di riferimento; 2.3 visita con data, numero della dichiarazione doganale, casa di spedizione, dati personali della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, designazione della merce, peso, voce di tariffa, numero del vagone, stazione ferroviaria di partenza e di destinazione, Paese d’origine e di destinazione nonché irregolarità durante il trasporto; 2.4 genere di imposizione doganale e indicazioni in merito a procedure particolari; 2.5 eventuali contestazioni; 2.6 osservazioni e indicazioni sul genere di disbrigo.

3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione dell’AFD La ripresa di dati dal sistema d’informazione per la gestione dei clienti della dogana per i sistemi relativi alle merci (allegato 26) è ammessa.

4. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.

Sistema d’informazione per la gestione dei clienti della dogana

per i sistemi relativi alle merci

1. Scopo 1.1 Il sistema d’informazione serve per registrare, gestire e controllare centralmente i dati dei clienti nei sistemi d’informazione di cui agli allegati 23–25, in particolare per: a. la gestione dei certificati digitali (Admin Public Key Infrastructure) che consentono di accedere a tali sistemi; b. la gestione degli IDI; c. l’assegnazione dei ruoli nei diversi regimi doganali. 1.2 I dati personali possono essere utilizzati per la stesura di rapporti e statistiche nonché per la pianificazione dei controlli.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone menzionate negli allegati 23–25; 2.2 ufficio doganale che ha effettuato il controllo; 2.3 luogo autorizzato; 2.4 indicazioni relative ad autorizzazioni, qualifica di AEO, destinatari e speditori autorizzati, obbligati principali e fideiussori.

3. Autorizzazioni e comunicazione 3.1 Per il sistema d’informazione valgono le seguenti autorizzazioni: a. i collaboratori dell’AFD responsabili dei compiti possono trattare i dati nell’ambito delle rispettive competenze; b. gli utenti esterni della gestione dei clienti della dogana possono trattare i dati di base relativi al proprio IDI. 3.2 L’AFD comunica periodicamente all’Ufficio federale di statistica le variazioni d’indirizzo dei titolari di IDI.

4. Termine di conservazione I dati sono conservati conformemente al termine di conservazione previsto per i sistemi d’informazione di cui agli allegati 23–25.

Sistema d’informazione per il coordinamento dei controlli

aziendali

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 la pianificazione dei controlli aziendali; 1.2 la valutazione dei controlli aziendali; 1.3 il controllo dei risultati.

2. Contenuto Per ogni controllo aziendale, il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali degli importatori, dei destinatari, dei titolari di depositi autorizzati, dei commercianti e dei consumatori di prodotti a base di oli minerali; 2.2 indicazione relativa al motivo del controllo aziendale: a. richiesta di restituzione dell’imposta sugli oli minerali e della tassa sul b. regime del traffico di perfezionamento, c. quantità e valore dei prodotti a base di carne per la produzione dei quali sono stati impiegati ormoni come stimolatori della crescita, d. agevolazioni doganali, e. scorte di merci ai sensi dell’articolo 15 LD, f. imposte sul tabacco e sulla birra; 2.3 informazioni che consentono una valutazione dei rischi derivanti dalle persone menzionate al numero 2.1 in relazione con il versamento del tributo in questione; 2.4 numero del mandato di controllo e dati che consentono una gestione degli incarti; 2.5 risultato del controllo e atti che documentano il risultato del controllo a posteriori.

Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni straordinarie

per voli transfrontalieri senza utilizzazione di un aerodromo doganale

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 ottenere una visione d’insieme delle autorizzazioni straordinarie per i voli transfrontalieri senza utilizzazione di un aerodromo doganale; 1.2 controllare l’osservanza delle disposizioni contenute nell’autorizzazione.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei titolari di autorizzazioni; 2.2 data di rilascio e data di scadenza dell’autorizzazione; 2.3 nome dell’aerodromo utilizzato; 2.4 nome dell’ufficio doganale che ha effettuato il controllo.

Sistema d’informazione relativo agli interventi dell’AFD

nell’ambito della proprietà intellettuale

1. Scopo Il sistema d’informazione serve da sistema di consultazione centrale in caso di accertamento di invii sospetti da parte degli uffici doganali.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 marchi e design registrati nonché indicazioni relative a opere protette dal diritto d’autore; 2.2 dati personali dei titolari e dei loro rappresentanti legali; 2.3 elenco delle merci per le quali è rivendicato un marchio o un design; 2.4 elenco delle opere protette dal diritto d’autore; 2.5 indizi di falsificazione e imitazione; 2.6 criteri d’identificazione dei marchi e dei design registrati nonché delle opere protette dal diritto d’autore; 2.7 osservazioni; 2.8 durata di validità della richiesta d’intervento dell’AFD.

Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni doganali

per l’impiego e l’ammissione temporanei in esenzione da tributi di veicoli stradali (moduli 15.30 e 15.40)

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per il controllo dell’imposizione doganale e dell’ammissione di veicoli stradali non imposti.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei titolari di un’autorizzazione doganale rilasciata mediante modulo 15.30 o modulo 15.40; 2.2 marca, tipo, numero di telaio e targa di controllo del veicolo; 2.3 data della prima entrata nel territorio doganale da parte del detentore del veicolo; 2.4 data della prima entrata nel territorio doganale, con il veicolo, da parte del detentore del veicolo; 2.5 data di scadenza dell’autorizzazione; 2.6 nome dell’ufficio di servizio che ha rilasciato l’autorizzazione.

Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni doganali

per l’impiego e l’ammissione temporanei in esenzione da tributi di natanti (modulo 15.32)

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per il controllo dell’imposizione doganale e dell’ammissione di natanti non imposti.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei titolari di un’autorizzazione doganale rilasciata mediante modulo 15.32; 2.2 genere, marca, tipo, numero di scafo e immatricolazione del natante; 2.3 marca e numero del motore; 2.4 luogo di stazionamento del natante e indirizzo di contatto in Svizzera; 2.5 data della prima entrata nel territorio doganale da parte del detentore del natante; 2.6 data della prima entrata nel territorio doganale, con il natante, da parte del detentore del natante; 2.7 data di scadenza dell’autorizzazione; 2.8 nome dell’ufficio di servizio che ha rilasciato l’autorizzazione.

Sistema d’informazione relativo al traffico rurale di confine

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 il rilevamento dei titolari di un permesso per il traffico rurale di confine; 1.2 il controllo dei certificati di reddito e delle superfici coltivate all’estero.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei gestori, dei proprietari, degli affittuari e degli usufruttuari; 2.2 elenco dei fondi gestiti con indicazione della superficie; 2.3 genere di merce e quantità dei raccolti dei fondi gestiti.

Sistema d’informazione relativo ai medicamenti

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 il rilevamento degli invii che contengono medicamenti e prodotti dopanti illeciti; 1.2 la registrazione dei provvedimenti necessari; 1.3 l’allestimento delle notifiche alle autorità competenti; 1.4 la sorveglianza e l’analisi statistica degli invii controllati di medicamenti e prodotti dopanti; 1.5 il disbrigo dell’intera procedura relativa alle notifiche e ai provvedimenti.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei destinatari, degli speditori e dei fabbricanti di medicamenti e prodotti dopanti sospetti; 2.2 indicazioni relative a genere, contenuto e ampiezza dell’invio; 2.3 indicazioni sulle notifiche allestite per il servizio competente; 2.4 nome dell’ufficio doganale che ha effettuato il controllo.

Sistema d’informazione per la sorveglianza della tratta fra

l’entrata nel territorio doganale e l’ufficio doganale

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 il rilevamento dell’entrata nel territorio doganale di tutti i veicoli il cui conducente ha dichiarato le merci trasportate quali merci commerciali (veicoli nel traffico delle merci commerciali); 1.2 la sorveglianza della tratta fra l’entrata nel territorio doganale e l’ufficio doganale; 1.3 il rilevamento dell’arrivo all’ufficio doganale di tutti i veicoli nel traffico delle merci commerciali.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 targa di controllo dei veicoli rilevati; 2.2 dati personali dei detentori di veicoli; 2.3 indicazioni relative al genere e all’ampiezza del carico; 2.4 data e ora dell’entrata nel territorio doganale e dell’arrivo all’ufficio doganale.

Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni per varcare

il confine fuori dei punti di passaggio autorizzati oppure fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per il controllo delle autorizzazioni che sono state rilasciate: 1.1 per varcare il confine con veicoli fuori dei punti di passaggio autorizzati; oppure 1.2 per varcare il confine con veicoli fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 numero di registrazione; 2.2 dati personali dei titolari di autorizzazioni o dei conducenti di veicoli; 2.3 motivo del rilascio dell’autorizzazione; 2.4 targa di controllo dei veicoli registrati; 2.5 indicazioni relative alle strade doganali designate nell’autorizzazione; 2.6 ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione; 2.7 data del rilascio e durata di validità dell’autorizzazione; 2.8 nome della persona che ha rilasciato l’autorizzazione.

Sistema d’informazione per l’imposizione doganale di veicoli

di diplomatici

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 il controllo dell’impiego dei veicoli di diplomatici; 1.2 la gestione delle carte carburante.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei detentori di veicoli; 2.2 marca, tipo, numero di telaio e targa di controllo dei veicoli di diplomatici; 2.3 numero della dichiarazione doganale e della decisione d’imposizione; 2.4 data d’emissione e durata di validità delle carte carburante.

Sistema d’informazione relativo al traffico di confine

e di transito

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 il rilevamento dei titolari di autorizzazioni per il traffico di confine o di transito; 1.2 il controllo del traffico di confine e di transito.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei titolari di un’autorizzazione per il traffico di confine o di transito; 2.2 genere delle merci interessate e controllate; 2.3 marca, tipo, numero di telaio e targa di controllo dei veicoli impiegati per il traffico di confine o di transito; 2.4 data del rilascio e durata di validità delle autorizzazioni; 2.5 nome dell’ufficio doganale che ha effettuato il controllo.

Sistema d’informazione relativo ai certificati d’ammissione

per il trasporto di merci con libretti TIR

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 la gestione dei certificati d’ammissione per il trasporto di merci con libretti TIR; 1.2 il controllo dei sigilli doganali.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei detentori di veicoli che dispongono di un certificato d’ammissione per il trasporto di merci con libretti TIR; 2.2 marca, tipo, numero di telaio e targa di controllo dei veicoli; 2.3 numeri dei certificati d’ammissione; 2.4 numero progressivo; 2.5 nuova accettazione; 2.6 durata di validità dei certificati d’ammissione.

Sistema d’informazione relativo agli aeromobili stazionati presso

aerodromi svizzeri

1. Scopo In relazione con gli aeromobili stazionati presso aerodromi svizzeri, il sistema d’informazione serve per: 1.1 l’accertamento di irregolarità e infrazioni alla legislazione doganale; 1.2 l’accertamento della messa in pericolo dei tributi dovuti all’importazione; 1.3 la pianificazione di controlli in funzione dei rischi.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 indicazioni relative al fabbricante dell’aeromobile nonché tipo, numero di serie, anno di costruzione e numero d’immatricolazione dell’aeromobile e dei suoi motori; 2.2 registrazioni dei controlli effettuati e indicazioni relative ai provvedimenti adottati.

Sistema d’informazione relativo alle masserizie di trasloco

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per la sorveglianza delle masserizie di trasloco.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone che si trasferiscono; 2.2 numero della dichiarazione doganale; 2.3 contenuto e ampiezza delle masserizie di trasloco.

Sistema d’informazione relativo alle perquisizioni personali

nel traffico aereo

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per il rilevamento delle perquisizioni personali effettuate presso l’ufficio doganale dell’aeroporto di Zurigo.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 data e ora della perquisizione personale nonché destinazione del viaggio; 2.2 dati personali delle persone perquisite; 2.3 indicazioni per l’identificazione del volo con cui la persona interessata è arrivata in Svizzera; 2.4 risultato della perquisizione personale: genere e quantità delle merci constatate; 2.5 nome della persona che ha effettuato il controllo.

3. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi due anni dopo il rilevamento.

Sistema d’informazione dell’Ufficio centrale di controllo dei

metalli preziosi e degli uffici di controllo dei metalli preziosi

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 la registrazione delle marchiature ufficiali, delle analisi e delle attività di sorveglianza del mercato effettuate; 1.2 il rilevamento e la registrazione dei dati necessari per la stesura di rapporti d’esame e di analisi nonché per la fatturazione; 1.3 il rilevamento e la registrazione degli invii controllati ai fini dell’analisi dei rischi per le attività di sorveglianza del mercato.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche assoggettate alla legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi; 2.2 marchi d’artefice, marchi di fusione, numero delle patenti di fonditore e dei permessi per saggiatori del commercio; 2.3 informazioni relative alle marchiature, alle analisi e ai controlli effettuati dall’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi.

3. Autorizzazioni I collaboratori dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi e degli uffici di controllo dei metalli preziosi possono trattare i dati.

Sistema d’informazione relativo ai marchi d’artefice,

alle patenti di fonditore, ai permessi per saggiatori del commercio e ai marchi di fusione

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 la registrazione delle patenti di fonditore e dei permessi per saggiatori del commercio rilasciati dall’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi; 1.2 la registrazione dei marchi d’artefice e dei marchi di fusione rilasciati dall’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche che dispongono di marchi d’artefice, patenti di fonditore, permessi per saggiatori del commercio e marchi di fusione; 2.2 marchi d’artefice e marchi di fusione; 2.3 numero delle patenti di fonditore e dei permessi per saggiatori del commercio; 2.4 data della registrazione, della modifica e della cancellazione.

3. Autorizzazioni e pubblicazione 3.1 Possono trattare i dati: a. i collaboratori dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi e degli uffici di controllo dei metalli preziosi; b. i collaboratori dell’AFD competenti per le procedure penali che, per l’adempimento dei propri compiti, necessitano di dati del sistema d’informazione. 3.2 I seguenti dati relativi ai marchi d’artefice sono pubblicati in Internet: a. cognome e nome o ditta nonché domicilio o sede commerciale del titolare del marchio; b. genere di commercio; c. numero di controllo; d. riproduzione del marchio; e. data in cui è stata presentata la domanda per una patente di fonditore, un permesso per saggiatori del commercio, un marchio d’artefice o un marchio di fusione;

f. data in cui è stata rilasciata la patente di fonditore, il permesso per saggiatori del commercio, il marchio d’artefice o il marchio di fusione; g. modifiche e cancellazioni.

Sistema d’informazione relativo alle infrazioni alla legge

sul controllo dei metalli preziosi

1. Scopo Il sistema d’informazione serve all’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi per informare gli uffici di controllo dei metalli preziosi in merito alle infrazioni alla legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche assoggettate alla legge sul controllo dei metalli preziosi; 2.2 informazioni sulle infrazioni alla legge sul controllo dei metalli preziosi.

3. Autorizzazioni I collaboratori competenti dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi e degli uffici di controllo dei metalli preziosi possono trattare i dati.

Sistema d’informazione «TabakBier»

1. Scopo 1.1 Il sistema d’informazione «TabakBier» serve per: a. la riscossione dell’imposta sul tabacco; b. la riscossione dell’imposta sulla birra. 1.2 I dati personali possono essere impiegati a scopi statistici.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone soggette all’obbligo di pagare i tributi, compresa indicazione sul campo d’attività; 2.2 numero dell’impegno di garanzia (revers) e di registro nonché IDI; 2.3 indicazioni su dilazioni; 2.4 indicazioni relative alla produzione, al deposito, al commercio e all’imposizione delle merci.

3. Pubblicazione Il registro dei fabbricanti professionali di birra è pubblico.

Sistema d’informazione relativo alla banca dati dettagliata

per l’elaborazione della statistica del commercio estero

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per il controllo, l’elaborazione e il trattamento dei dati ripresi dai sistemi d’informazione per l’imposizione doganale dell’AFD (allegati 23 e 24) e utilizzati nel sistema d’informazione relativo alla banca dati dei risultati per l’elaborazione della statistica del commercio estero.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali degli esportatori e degli importatori; 2.2 data, numero della dichiarazione doganale, designazione della merce, voce di tariffa, valore della merce, Paese e indicazione se ha avuto luogo una visita; 2.3 genere di imposizione doganale e indicazioni in merito a procedure particolari.

3. Scambio di dati con altri sistemi d’informazione 3.1 La ripresa di dati dal sistema d’informazione «e-dec» per l’imposizione doganale all’atto dell’importazione e dell’esportazione (allegato 23) e dai sistemi d’informazione «NCTS» e «NCTS Esportazione» per l’imposizione doganale nel traffico di transito stradale (allegato 24) è ammessa. 3.2 La trasmissione di dati al sistema d’informazione relativo alla banca dati dei risultati per l’elaborazione della statistica del commercio estero (allegato 47) è ammessa.

Sistema d’informazione relativo alla banca dati dei risultati

per l’elaborazione della statistica del commercio estero

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 l’aggregazione dei dati ripresi dal sistema d’informazione relativo alla banca dati dettagliata per l’elaborazione della statistica del commercio estero (allegato 46) secondo i requisiti e le disposizioni della statistica del commercio estero; 1.2 l’elaborazione della statistica del commercio estero.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali degli esportatori e degli importatori; 2.2 data, numero della dichiarazione doganale, designazione della merce, voce di tariffa, valore della merce, Paese e indicazione se ha avuto luogo una visita; 2.3 genere di imposizione doganale e indicazioni in merito a procedure particolari.

Sistema d’informazione per la procedura di riporto

1. Scopo Il sistema d’informazione serve a controllare se gli importatori registrati come contribuenti in Svizzera hanno ottenuto dall’Amministrazione federale delle contribuzioni un’autorizzazione per il riporto del pagamento dell’imposta sull’importazione secondo l’articolo 63 della legge del 12 giugno 200920 sull’IVA.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei titolari di autorizzazioni; 2.2 numero dell’autorizzazione; 2.3 numero di registrazione quali contribuenti IVA in Svizzera dei titolari di autorizzazioni; 2.4 data del rilascio e durata di validità dell’autorizzazione.

Footnotes

  1. [20] RS 641.20

Sistema d’informazione relativo alle dichiarazioni d’adesione

di intermediari svizzeri

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per il controllo degli intermediari svizzeri che, nell’ambito delle imposizioni doganali relative ad operazioni triangolari e a catena, dispongono di un’autorizzazione per allestire volontariamente il rendiconto per l’Amministrazione federale delle contribuzioni.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei titolari di autorizzazioni; 2.2 numero dell’autorizzazione; 2.3 numero di registrazione quali contribuenti IVA in Svizzera dei titolari di autorizzazioni; 2.4 data del rilascio e durata di validità dell’autorizzazione.

Sistema d’informazione relativo alle dichiarazioni d’adesione

di fornitori esteri

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per il controllo dei fornitori esteri che dispongono di un’autorizzazione per allestire volontariamente il rendiconto per l’Amministrazione federale delle contribuzioni relativo alle forniture sul territorio doganale svizzero.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei titolari di autorizzazioni; 2.2 numero dell’autorizzazione; 2.3 numero di registrazione quali contribuenti IVA in Svizzera dei titolari di autorizzazioni; 2.4 data del rilascio e durata di validità dell’autorizzazione.

Sistema d’informazione relativo alle dichiarazioni d’adesione

di forniture sul territorio svizzero esenti da IVA e poste sotto vigilanza doganale

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per il controllo dei fornitori che dispongono di un’autorizzazione per assoggettare volontariamente all’imposta, presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni, le proprie forniture sul territorio svizzero esenti da IVA di beni posti sotto vigilanza doganale.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei titolari di autorizzazioni; 2.2 numero dell’autorizzazione; 2.3 numero di registrazione quali contribuenti IVA in Svizzera dei titolari di autorizzazioni; 2.4 data del rilascio e durata di validità dell’autorizzazione.

Sistema d’informazione relativo alle importazioni in esenzione

da imposta di aeromobili e parti di aeromobili

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 il rilascio di autorizzazioni per l’importazione in esenzione da imposta di aeromobili e parti di aeromobili; 1.2 il controllo dell’importazione di aeromobili e parti di aeromobili.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei titolari di autorizzazioni; 2.2 numero dell’autorizzazione; 2.3 numero di registrazione quali contribuenti IVA in Svizzera dei titolari di autorizzazioni; 2.4 data del rilascio e durata di validità dell’autorizzazione.

Sistema d’informazione per la verifica del valore in occasione

dell’imposizione doganale di aeromobili

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per la verifica del valore in occasione dell’immissione in libera pratica di aeromobili.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei destinatari di aeromobili; 2.2 indicazioni relative al fabbricante dell’aeromobile nonché tipo, numero di serie e anno di costruzione dell’aeromobile e dei suoi motori; 2.3 equipaggiamento dell’aeromobile; 2.4 numero d’immatricolazione; 2.5 data dell’imposizione; 2.6 valore verificato dell’aeromobile.

Sistema d’informazione relativo ai valori medi delle importazioni

di software

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per controllare se gli importatori registrati come contribuenti in Svizzera hanno concluso con l’AFD un accordo relativo ai valori medi delle importazioni di software.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali degli importatori di software; 2.2 numero di registrazione quali contribuenti IVA in Svizzera delle persone; 2.3 indicazioni relative ai software importati, compreso il valore medio concordato; 2.4 inizio e fine dell’accordo.

Sistema d’informazione relativo ai beni imposti nel regime

di ammissione temporanea

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per la riscossione dell’imposta per l’impiego di beni importati e imposti nel regime di ammissione temporanea.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali degli importatori; 2.2 designazione dei beni importati temporaneamente; 2.3 importo dell’imposta dovuto; 2.4 numero della decisione d’imposizione per i beni imposti nel regime di ammissione temporanea o numero del libretto ATA; 2.5 ufficio doganale; 2.6 data dell’importazione.

Sistema d’informazione relativo alle imprese estere con cifra

d’affari imponibile in Svizzera

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 l’identificazione delle imprese estere che realizzano in Svizzera una cifra d’affari superiore a 100 000 franchi svizzeri; 1.2 la prestazione dell’assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 75a della legge del 12 giugno 200921 sull’IVA.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle imprese estere che realizzano cifre d’affari imponibili in Svizzera o dati personali delle loro rappresentanze; 2.2 genere e ampiezza dell’attività; 2.3 ammontare della cifra d’affari realizzata; 2.4 ufficio doganale che ha effettuato la notifica e data della notifica.

Footnotes

  1. [21] RS 641.20

Sistema d’informazione relativo alla banca dati concernente

l’imposta sugli oli minerali e la tassa sul CO2

1. Scopo 1.1 Il sistema d’informazione serve per: a. la sorveglianza del commercio di merci che soggiacciono all’imposta sugli oli minerali e, se del caso, anche alla tassa sul CO2; b. la riscossione dell’imposta sugli oli minerali; c. la riscossione della tassa sul CO2. 1.2 I dati personali possono essere impiegati a scopi statistici.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone assoggettate all’imposta sugli oli minerali; 2.2 indicazioni relative a depositi autorizzati e merci assoggettate all’imposta sugli oli minerali; 2.3 indicazioni relative al deposito, al commercio e all’imposizione delle merci che soggiacciono alla legge del 21 giugno 199622 sull’imposizione degli oli minerali e alla legge del 23 dicembre 201123 sul CO2; 2.4 indicazioni in relazione con i solleciti e gli interessi relativi ai crediti d’imposta non pagati entro i termini.

3. Pubblicazione I seguenti dati sono pubblicati in Internet: 3.1 nome, indirizzo e numero dei titolari di depositi autorizzati e dei depositari di scorte obbligatorie; 3.2 designazione del deposito; 3.3 prodotti a base di oli minerali autorizzati nel rispettivo deposito.

4. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.

Footnotes

  1. [22] RS 641.61
  2. [23] RS 641.71

Sistema d’informazione relativo agli impegni circa l’uso secondo

la legislazione concernente l’imposta sugli oli minerali

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 la gestione degli impegni particolari ai sensi della legislazione relativa all’imposta sugli oli minerali; 1.2 la gestione degli impegni circa l’uso ai sensi della legislazione relativa all’imposta sugli oli minerali.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni di persone che hanno depositato un impegno particolare o un impegno circa l’uso; 2.2 numero dell’impegno circa l’uso e voce di tariffa; 2.3 designazione e impiego della merce; 2.4 data del deposito dell’impegno; 2.5 numero e data dell’ultimo controllo.

3. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.

Sistema d’informazione relativo ai controlli aziendali ai sensi

della legislazione relativa all’imposta sugli oli minerali

1. Scopo In relazione con l’imposta sugli oli minerali, il sistema d’informazione serve per: 1.1 la pianificazione dei controlli aziendali; 1.2 la valutazione dei controlli aziendali; 1.3 la verifica dei risultati dei controlli aziendali.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali degli importatori, dei titolari di depositi autorizzati, dei depositi autorizzati, dei commercianti e dei consumatori di prodotti a base di oli minerali; 2.2 dati che consentono una valutazione dei rischi derivanti da importatori, titolari di depositi autorizzati, depositi autorizzati, commercianti e consumatori di prodotti a base di oli minerali; 2.3 numero del mandato per il controllo aziendale; 2.4 data in cui è stato effettuato il controllo aziendale; 2.5 data del rapporto sul controllo aziendale; 2.6 risultato del controllo aziendale, osservazioni, rinvio a un controllo a posteriori e atti che documentano il risultato del controllo a posteriori.

3. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.

Sistema d’informazione relativo al controllo della colorazione e

della marcatura dell’olio da riscaldamento extra leggero

1. Scopo 1.1 Il sistema d’informazione serve per: a. la sorveglianza della colorazione e della marcatura dell’olio da riscaldamento extra leggero prescritte dalla legge; b. la stesura del rapporto sull’attività di controllo; c. la pianificazione dei controlli dell’anno successivo. 1.2 I dati personali possono essere impiegati a scopi statistici.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali degli importatori, dei titolari di depositi autorizzati, dei depositi autorizzati, dei commercianti e dei consumatori di olio da riscaldamento extra leggero; 2.2 luogo in cui è stato prelevato l’olio da riscaldamento extra leggero; 2.3 tenore di coloranti e sostanze per la marcatura in percentuale.

3. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.

Sistema d’informazione relativo ai controlli dell’olio diesel

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 la pianificazione dei controlli dell’olio diesel; 1.2 la valutazione dei controlli dell’olio diesel; 1.3 la verifica dei risultati dei controlli dell’olio diesel.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei consumatori di olio diesel presso i quali il carburante è stato sottoposto a controllo e ramo in cui operano; 2.2 genere del veicolo controllato o della macchina controllata; 2.3 indicazione se all’atto del controllo è stato constatato un uso illecito nonché rinvio a un controllo a posteriori.

3. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.

Sistema d’informazione relativo alle restituzioni dell’imposta

sui carburanti, della tassa sul CO2 e della tassa d’incentivazione sui COV

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 l’esecuzione della restituzione, a persone, aziende e imprese che ne hanno diritto, dell’imposta sugli oli minerali riscossa sui carburanti, della tassa sul CO2 riscossa sui combustibili e della tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV); 1.2 la gestione degli indirizzi postali e delle indicazioni per il pagamento relativi agli aventi diritto alla restituzione.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali degli aventi diritto alla restituzione; 2.2 in caso di restituzioni dell’imposta sui carburanti ad aziende agricole e forestali: dati strutturali dell’azienda; 2.3 in caso di restituzioni dell’imposta sui carburanti a imprese di trasporto concessionarie, gestori di veicoli adibiti alla preparazione di piste, imprese che si occupano dell’estrazione della pietra da taglio naturale e pescatori professionali nonché in caso di restituzioni per determinate utilizzazioni stazionarie: quantità di carburante impiegate per scopi fruenti di agevolazioni fiscali; 2.4 in caso di restituzioni della tassa sul CO2: quantità di combustibile che dà diritto alla restituzione; 2.5 in caso di restituzioni della tassa d’incentivazione sui COV: quantità di COV che dà diritto alla restituzione; 2.6 indicazione se all’atto del controllo è stato constatato un uso illecito e rinvio a un controllo a posteriori; 2.7 informazioni che consentono una valutazione dei rischi derivanti dalle persone menzionate al numero 2.1 in relazione con il versamento del tributo in questione.

3. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.

Sistema d’informazione relativo ai biocarburanti

1. Scopo In relazione con la concessione di agevolazioni fiscali, il sistema d’informazione serve per: 1.1 la gestione delle prove dell’adempimento delle esigenze ecologiche poste ai biocarburanti; 1.2 la gestione dei documenti con i quali viene provata la plausibilità dell’adempimento delle esigenze sociali poste ai biocarburanti.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni di persone cui è stata concessa l’agevolazione fiscale; 2.2 numero della prova; 2.3 designazione della merce, voce di tariffa e numero convenzionale di statistica; 2.4 indicazioni sulla provenienza delle materie prime e sulla fabbricazione delle merci, come pure sui fabbricanti o sui fornitori delle merci; 2.5 data della comunicazione del numero della prova secondo l’articolo 19g capoverso 4 dell’ordinanza del 20 novembre 199624 sull’imposizione degli oli minerali; 2.6 durata dell’agevolazione fiscale concessa; 2.7 numero e data dell’ultimo controllo; 2.8 risultato del controllo e rinvio a un controllo a posteriori.

3. Comunicazione dei dati L’AFD comunica regolarmente i dati all’Ufficio federale dell’ambiente.

4. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.

Footnotes

  1. [24] RS 641.611

Sistema d’informazione relativo ai biocarburanti

per la produzione di energia elettrica

1. Scopo In relazione con la concessione di agevolazioni fiscali, il sistema d’informazione serve per la vigilanza delle aziende svizzere che fabbricano biocarburanti con i quali producono energia elettrica.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni di persone che fabbricano biocarburanti con i quali producono energia elettrica; 2.2 designazione della merce, voce di tariffa e numero convenzionale di statistica; 2.3 indicazioni sulla provenienza delle materie prime e sulla fabbricazione delle merci, come pure sui fabbricanti o sui fornitori delle merci; 2.4 informazioni sulla procedura di fabbricazione e sull’azienda; 2.5 in caso di agevolazione fiscale ai sensi dell’articolo 19b dell’ordinanza del 20 novembre 199625 sull’imposizione degli oli minerali: a. numero della prova, b. data della comunicazione del numero della prova secondo l’articolo 19g capoverso 4 dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali, c. durata dell’agevolazione fiscale concessa; 2.6 numero e data dell’ultimo controllo; 2.7 risultato del controllo e rinvio a un controllo a posteriori.

3. Comunicazione dei dati L’AFD comunica regolarmente i dati all’Ufficio federale dell’energia.

4. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il rilevamento.

Footnotes

  1. [25] RS 641.611

Sistema d’informazione relativo ai fabbricanti svizzeri

di autoveicoli

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 la registrazione dei fabbricanti svizzeri di autoveicoli; 1.2 la designazione dell’ufficio doganale competente per la riscossione dell’imposta.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei fabbricanti svizzeri di autoveicoli; 2.2 numero di registrazione e ufficio competente assegnati ai fabbricanti; 2.3 data della registrazione come fabbricante svizzero di autoveicoli.

Sistemi d’informazione relativi all’esecuzione delle disposizioni

concernenti COV temporaneamente non gravati dalla tassa

1. Scopo I sistemi d’informazione servono per: 1.1 la registrazione e il controllo delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1bis dell’ordinanza del 12 novembre 199726 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV); 1.2 la registrazione e il controllo delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 OCOV; 1.3 la registrazione delle persone che fabbricano COV in Svizzera.

2. Contenuto I sistemi d’informazione possono contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei titolari di autorizzazioni; 2.2 numero dell’autorizzazione; 2.3 data del rilascio e durata di validità dell’autorizzazione nonché osservazioni relative all’autorizzazione.

Allegato 6727

Sistema d’informazione relativo alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e alla tassa forfettaria sul traffico pesante

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP); 1.2 la riscossione posticipata della TFTP per i veicoli che operano nel traffico di linea nell’ambito di una concessione; 1.3 la restituzione della TTPCP per i trasporti di legname e per i trasporti nel traffico combinato non accompagnato; 1.4 la concessione delle autorizzazioni e il controllo delle officine che si occupano del montaggio e della manutenzione degli apparecchi di rilevazione TTPCP (officine di montaggio TTPCP); 1.5 la gestione degli apparecchi di rilevazione TTPCP consegnati; 1.6 in caso di informazioni fornite ai sensi dell’articolo 36a dell’ordinanza del 6 marzo 200028 sul traffico pesante (OTTP): la registrazione, la gestione e il controllo dei dati personali delle persone solidalmente responsabili; 1.7 la registrazione, la gestione e il controllo dei provvedimenti adottati in relazione con le persone di cui al numero 1.6.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali dei detentori di veicoli assoggettati al pagamento della tassa sul traffico pesante e delle officine di montaggio TTPCP; 2.2 dati personali degli impiegati delle officine di montaggio TTPCP; 2.3 dati relativi all’immatricolazione, targhe di controllo e numeri di matricola dei veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante; 2.4 dati relativi alla prestazione chilometrica, peso a vuoto e peso totale, peso totale del convoglio e codice di emissione dei veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante; 2.5 numeri degli apparecchi di rilevazione TTPCP;

27 Aggiornato dal n. II 6 dell’all. 4 all’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

2.6 imposizioni e fatture relative al veicolo; 2.7 dati personali della parte contraente nel quadro di richieste relative alla responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 36a OTTP.

3. Scambio di dati con altri sistemi d’informazione 3.1 La ripresa di dati dai sistemi d’informazione per le finanze e la contabilità (allegato 5) è ammessa. 3.2 La ripresa dei dati necessari per la riscossione della TTPCP dal sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione è ammessa. 3.3 La trasmissione dei dati relativi all’incasso della TTPCP ai sistemi d’informazione per le finanze e la contabilità (allegato 5) è ammessa.

Footnotes

  1. [26] RS 814.018
  2. [28] RS 641.811

Sistema d’informazione relativo alla centrale di esecuzione

(enforcement) TTPCP

1. Scopo Il sistema d’informazione relativo alla centrale di esecuzione TTPCP serve per l’applicazione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 marca, tipo, numero di telaio e targa di controllo dei veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante; 2.2 dati relativi ai passaggi presso gli impianti di controllo.

Sistema d’informazione relativo all’elenco degli indirizzi TTPCP

degli uffici doganali

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per la registrazione, la gestione e il controllo dei dati personali delle persone di contatto delle imprese presso le quali sono impiegati i detentori di veicoli assoggettati al pagamento della tassa.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone di contatto; 2.2 dati personali dei detentori di veicoli assoggettati al pagamento della tassa.

Sistema d’informazione relativo al trattamento dei dati

segnaletici da parte del Corpo delle guardie di confine

1. Scopo 1.1 Il sistema d’informazione serve per: a. il rilevamento delle persone oggetto di trattamento dei dati segnaletici da parte del Corpo delle guardie di confine (Cgcf); b. il controllo se una persona è già inserita nella banca dati nazionale dei dati segnaletici; c. la gestione dei rilevamenti segnaletici e dei risultati di ricerche ai sensi delle lettere a e b. 1.2 I dati personali possono essere impiegati a scopi statistici.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone oggetto di un rilevamento o di un esame minuzioso da parte del Cgcf; 2.2 data del trattamento dei dati segnaletici; 2.3 statura, corporatura, forma del viso, colore dei capelli, colore degli occhi, segni particolari del corpo come cicatrici, tatuaggi e piercing nonché lingue delle persone segnalate; 2.4 numero di controllo del processo relativo alle ricerche ai sensi del numero 1.1 lettera b; 2.5 fotografie delle persone oggetto di trattamento dei dati segnaletici; 2.6 riscontri su risultati delle ricerche ai sensi del numero 1.1 lettera b.

Sistema d’informazione per le ricerca

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per il rilevamento delle ricerche in corso e degli avvisi di ricerca diffusi all’interno del Corpo delle guardie di confine.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 indicazioni sulla pericolosità della persona segnalata per la ricerca; 2.2 ufficio che ha diffuso l’avviso di ricerca; 2.3 motivo della ricerca; 2.4 marca, tipo, numero di telaio e targa di controllo del veicolo; 2.5 dati personali della persona segnalata per la ricerca; 2.6 numero dell’avviso di ricerca; 2.7 durata di validità dell’avviso di ricerca; 2.8 data della diffusione; 2.9 distribuzione; 2.10 data della revoca.

3. Termine di conservazione I dati sono distrutti al più tardi due anni dopo il rilevamento.

Sistema d’informazione per i centri di situazione e informazione

1. Scopo Il sistema d’informazione serve per: 1.1 la registrazione, la gestione e il controllo di tutte le informazioni in arrivo presso i centri di situazione e informazione che non sono trattate nei sistemi d’informazione «ELS & Ortung» e «Rumaca» (allegati 3 e 4); 1.2 l’elaborazione e la concentrazione di queste informazioni; 1.3 l’elaborazione di analisi e quadri della situazione.

2. Contenuto Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 2.1 dati personali delle persone fisiche oggetto di controlli delle persone nell’ambito dell’esecuzione di disposti federali di natura non doganale e della lotta alla criminalità; 2.2 avvisi relativi a persone, veicoli e fatti in relazione con reati per i quali non sussistono sufficienti indizi di reità per l’avvio di un’inchiesta penale.

Collezioni ausiliarie di dati

1. Scopo Le unità organizzative dell’AFD possono gestire le collezioni ausiliarie di dati necessarie per pianificare e controllare i propri compiti nonché stendere rapporti su tali compiti.

2. Contenuto Le collezioni ausiliarie di dati possono contenere esclusivamente i dati che si trovano nei sistemi d’informazione previsti per il compito in questione ai sensi degli allegati 1–72.

3. Autorizzazioni e comunicazione 3.1 Le autorizzazioni sono disciplinate dall’articolo 5 capoverso 3 e da eventuali disposizioni negli allegati di pertinenza. 3.2 La comunicazione di dati desunti dalle collezioni ausiliarie di dati ad autorità e persone esterne all’AFD non è ammessa.

4. Conservazione dei dati I dati contenuti nelle collezioni ausiliarie di dati non possono essere conservati più a lungo di quanto previsto per i rispettivi dati negli allegati 1–72.