631.146.31
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
del 20 settembre 1999 (Stato 7 ottobre 2003)
Il Dipartimento federale delle finanze, visto il decreto del Consiglio federale del 21 luglio 19421 che delega al Dipartimento delle finanze e delle dogane il diritto di istituire per certe merci dei dazi differenziati, ordina:
Art. 1 Aliquote di dazio ridotte
Le merci elencate nell’allegato possono essere importate alle aliquote di dazio ridotte sempre che siano destinate all’impiego indicato. L’allegato fissa le aliquote di dazio.
Art. 2 Disposizione transitoria per i foraggi destinati all’ingrasso di volatili
Per i foraggi delle voci2 1001.9040, 1003.0070, 1004.0040, 1005.9030, 2301.1019, 2301.2010, 2302.3021 e 2304.0010 destinati all’ingrasso di polli, tacchini, quaglie, faraone, oche e anatre nonché all’allevamento di pulcini da ingrasso sono restituiti a richiesta:
il 25 per cento dell’aggravio daziario medio, sempre che i volatili da ingrasso siano stati macellati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1999;
il 15 per cento dell’aggravio daziario medio, sempre che i volatili da ingrasso siano stati macellati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2000.3 2 La restituzione è calcolata in base all’aggravio daziario medio, durante il periodo da ingrasso, dei componenti di un miscuglio standardizzato di alimenti per volatili d’ingrasso.
Il consumo di foraggi è determinato come segue:
per i volatili da ingrasso, secondo il peso vivo; per la produzione di un chilogrammo di volatili ci si fonda sui seguenti consumi di alimenti: polli 2,0 kg, tacchini e tutte le altre specie di volatili2,7 kg;
per i riproduttori di volatili da ingrasso, secondo la quantità di volatili da ingrasso macellati; per ogni capo il consumo di alimenti ammesso per i riproduttori è di 600 g.
RU 1999 2474
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 10 dic. 1999 (RU 2000 209).
Hanno diritto a una restituzione gli agricoltori indigeni ingrassatori di volatili che producono annualmente nella propria azienda almeno 500 kg di volatili (peso vivo) nutriti con foraggi importati.
Le domande di restituzione vanno presentate all’Ufficio federale dell’agricoltura.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate:
l’ordinanza del 5 novembre 19874 sulle merci reversali;
l’ordinanza del 17 novembre 19875 sulle merci reversali provenienti dalle Comunità europee.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 1999.
[RU 1987 2621, 1988 1559, 1989 928 1225, 1992 790, 1993 1141 2066 2912, 1994 396 808 1429 1750, 1995 3526 3692 4794 4855, 1996 580 1409 2415 2553 2757, 1997 48 art. 11 n. 2 205 880 958 1631 2235, 1998 103 885 1462 1474 1835 2723, 1999 1063 1381 1448 2201]
[RU 1987 2592, 1989 1226] Allegato6 (art. 1) Agevolazioni doganali Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di 0103. Animali della specie suina, vivi per la ricerca o la 10.—
90 medicina
90 0206. Frattaglie commestibili di animali delle per la fabbricazione di —.10
90 specie bovina, suina e ovina, congelate foraggio per animali
90 diversi da quelli da
99 redditoa
99
90 0206. Cotenna di maiale fresca, refrigerata o per la fabbricazione di —.10
91 congelata gelatina
91 0206. Frattaglie commestibili di animali per la fabbricazione di —.10
91 della specie suina, congelate foraggio per animali
91 diversi da quelli da 0207. Carni e frattaglie commestibili di per la fabbricazione di —.10
99 animali di volatili della voce 0105, foraggio per animali
99 congelate diversi da quelli da
99 redditoa a Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e
Aggiornato dal n. I delle O del DFF del 29 set. 1999 (RU 1999 2706), del 30 nov. 1999 (RU 1999 3550 ), dal n. II dell’O del DFF del 10 dic. 1999 (RU 2000 209), dal n. I delle O del DFF del 19 gen. 2000 (RU 2000 321), del 30 mar. 2000 (RU 2000 1016), del 7 apr. 2000 (RU 2000 1133), del 24 mag. 2000 (RU 2000 1432), del 29 giu. 2000 (RU 2000 1752), del 12 set. 2000 (RU 2000 2483), del 29 set. 2000 (RU 2000 2533), dal n. II dell’O del DFF del 5 dic. 2000 (RU 2001 129), dal n. I delle O del DFF dell’8 gen. 2001 (RU 2001 321), del 29 mar. 2001 (RU 2001 984 1070), del 25 mag. 2001 (RU 2001 1487), del 29 giu. 2001 (RU 2001 1651), del 31 lug. 2001 (RU 2001 1974), del 28 ago. 2001 (RU 2001 2268), del 28 set. 2001 (RU 2001 2448), del 29 ott. 2001 (RU 2001 2556), del 29 nov. 2001 (RU 2001 2980), del 23 nov. 2001 (RU 2001 3077), del 20 dic. 2001 (RU 2002 206), del 28 feb. 2002 (RU 2002 327), del 27 mar. 2002 (RU 2002 568), del 29 mag. 2002 (RU 2002 1472), del 31 mag. 2002 (RU 2002 1473 1475), del 27 giu. 2002 (RU 2002 1768), del 28 giu. 2002 (RU 2002 1927), del 20 ago. 2002 (RU 2002 2711), del 13 set. 2002 (RU 2002 3000), del 30 set. 2002 (RU 2002 3173), del 30 ott. 2002 (RU 2002 3479), del 31 dic. 2002 (RU 2003 135), del 28 feb. 2003 (RU 2003 467), del 9 mag. 2003 (RU 2003 1194), del 30 mag. 2003 (RU 2003 1559) del 5 giu. 2003 (RU 2003 1636), del 30 giu. 2003 (RU 2003 2178), del 29 lug. 2003 (RU 2003 2573) del 31 lug. 2003 (RU 2003 2674), del
ago. 2003 (RU 2003 3241), del 29 ago. 2003 (RU 2003 3367) e del 26 set. 2003 (RU 2003 3529).
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di 0208. Carni e frattaglie commestibili di conigli per la fabbricazione di —.10
00 o di lepri o di selvaggina, congelate foraggio per animali
10 diversi da quelli da 0404. Siero di latte in polvere, demineralizzato per la fabbricazione di 50.—
00 prodotti alimentari o come foraggio di complemento per animali giovani 0405. Burro di capra per la fabbricazione di 20.––
19 prodotti farmaceutici 0407. Uova di volatili, in guscio, fresche come uova di trasforma- 35.—
10 zione destinate all’industria alimentare 0407. Uova di volatili, in guscio, fresche come uova di trasfor- 1.—
10 mazione destinate all’industria alimentare, per l’ottenimento di tuorli liquidi destinati alla fabbricazione di prodotti della voce di 0408. Tuorli liquidi per la fabbricazione di 1.—
10 prodotti della voce di 0511. Merci di questa voce per la fabbricazione di —.10
10 foraggio per animali
19 diversi da quelli da 0804. Fichi, secchi per la fabbricazione di 2.—
20 surrogati del caffè 0805. Arance amare, non involte, per la fabbricazione di 3.—
00 alla rinfusa confettura 0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, per l’ulteriore lavora- 10.— *10 00 congelate, senza aggiunta di zucchero o zione *20 90 di altri dolcificanti, all’ingrosso *90 10 a Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e 0811. Per poter essere ammesse all’aliquota ridotta le frutta devono subire un
00 procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli
90 non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell’ordinanza.
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di 1001. Frumento (grano) duro, non denaturato per usi tecnici 3.—
39 1001 Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 3.— *10 39 condimenti, idrolizzati di proteine, minestre, salse, preparazioni vitaminizzate e enzimi per foraggi 1001 Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 11.—
39 grano soffiato o tostato 1001 Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 20.— *10 39 boulgour o di couscous 1001. Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 3.— *10 39 foraggio per animali diversi da quelli da 1001. Frumento (grano) tenero, non per la fabbricazione 1.60 *90 39 denaturato di amido 1001. Frumento (grano) e frumento per usi tecnici 28.—
39 segalato, non denaturato 1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione di 2. ––
39 succedanei del caffè 1002. Segala da semina per taglio verde esenti
11 1002. Segala per la fabbricazione 2.—
39 di succedanei del caffè per usi tecnici 28.— 1003. Orzo per la fabbricazione di 1.85
69 estratti di malto per alimenti 1005. Granoturco per la fabbricazione —.50
29 di pop–corn a Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e 1001 L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre
39 civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso 1001. 1. L’agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto
39 almeno il 55 % di farina di fabbricazione, poi trasformata in amido. 2. Nella dichiarazione per l’importazione bisogna indicare come: Destinatario: il titolare dell’impegno circa l’uso; Importatore: un mulino contrattuale controllato dall’Ufficio federale dell’agricoltura che trasforma il frumento in farina per ordine del destinatario.
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di 1007. Sorgo a grani per la fabbricazione di 8. —
29 derrate alimentari, con 1008. Grano saraceno per la fabbricazione di —.60
29 derrate alimentari, senza residui per il
29 per la fabbricazione di 6. — 1008. Miglio per la fabbricazione di 1.50
29 derrate alimentari, con 1008. Scagliola per la fabbricazione di 8.—
20 derrate alimentari, con 1008. Triticale per la fabbricazione di 12.—
29 derrate alimentari, con 1008. Altri cereali per la fabbricazione di 12.50
59 derrate alimentari, con 1101. Farina industriale di frumento, per la fabbricazione —.60 *00 29 non denaturata di amido 1101. Farina di frumento per usi tecnici 40.—
29 (grano) o dal frumento segalato 1102. Farine di cereali diversi dal frumento
19 – di segala, non denaturata per usi tecnici 10.—
29 – di segala, non denaturata per usi tecnici 40.—
11 – di granturco, non denaturata per l’alimentazione 20.—
11 – di riso, non denaturata per l’alimentazione 20.—
10 – di triticale, non denaturata per usi tecnici 40.— 1101. L’agevolazione doganale è concessa solo se dalla farina importata non viene
29 estratto nessun altro prodotto.
1102. – di altri cereali, non denaturati per l’alimentazione 20.—
29 umana, senza residui
29 – di altri cereali, non denaturati per usi tecnici 19.50 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali – semole e semolini
19 – – friscello, di grano duro per la fabbricazione 48.— di pasta
19 – – semolino di grano duro per usi tecnici 4.50
99 – – altri per usi tecnici 40.—
90 – – di granoturco per l’alimentazione 4.50
90 – – di granoturco per la produzione di 4.50 alcol o per usi tecnici – di altri cereali
19 – – di segala, di frumento segalato per l’alimentazione 40.— o di triticale umana, senza residui
19 – – di segala, di frumento segalato 40.— o di triticale
29 – – di avena per l’alimentazione 10.—
29 – – di avena per usi tecnici 10.—
39 – – di riso per l’alimentazione 4.50
39 – – di riso per usi tecnici 4.50
99 – – – di altri cereali per l’alimentazione 10.—
99 – – – di altri cereali 10.— – agglomerati in forma di pellets
19 – – di frumento per usi tecnici 40.—
29 – – – di segala, di frumento segalato per usi tecnici 40.— o di triticale
99 – – – di altri cereali per l’alimentazione 10.—
99 – – – di altri cereali per usi tecnici 10.— Cereali altrimenti lavorati (p. es. mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati – cereali schiacciati o in fiocchi
90 – – di avena per l’alimentazione 10.—
29 – – di orzo per l’alimentazione 10.—
99 – – – di altri cereali per l’alimentazione 10.—
99 – – – fiocchi di altri cereali per usi tecnici 10.— – altri cereali lavorati (p. es., mondati, perlati, tagliati o spezzati)
20 – – di avena per l’alimentazione 16.20
20 – – di avena per la fabbricazione di 15.60 residui per il foraggiamento
20 – – avena per farina, mondata, per la fabbricazione di —.60 contenente ancora circa prodotti finiti di avena
per cento di grani non mondati per l’alimentazione umana
90 – – di granoturco per l’alimentazione 10.—
90 – – cosiddetto tritello di granoturco, per la fabbricazione di 4.50 cioè chicchi di granoturco spezzati corn-flakes grossolanamente, degerminati ed imbianchiti
90 – – di granoturco spezzati per usi tecnici 1.—
19 – – – spelta decorticata (perlata) per l’alimentazione 110.— umana
19 – – – di frumento (grano), di segala, per usi tecnici 40.— di frumento segalato o di triticale
22 – – – di miglio per la fabbricazione di 4.—
22 – – – di miglio per l’alimentazione 10.—
32 – – di orzo per la fabbricazione di 15.60
32 – – di orzo per l’alimentazione 10.—
99 – – – di altri cereali per l’alimentazione 10.—
99 – – – di altri cereali per usi tecnici 10.— Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di
89 – Germi di cereali, interi, schiacciati, per l’alimentazione 26.13 in fiocchi o macinati umana, ma non per la sgrassatura parziale
89 – Germi di cereali per la sgrassatura 28.80 parziale, per l’alimentazione umana
89 – Germi di cereali, interi, schiacciati, per usi tecnici 10.— in fiocchi o macinati Malto, anche torrefatto – non torrefatto
12 – – non franto per l’alimentazione 1.50
93 – – altro per l’alimentazione 10.— – torrefatto
12 – – non franto per l’alimentazione 1.50
93 – – altro per l’alimentazione 10.— Malto per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il
12 – non torrefatto 6.10
12 – torrefatto 7.15 1107. 10 12 Malto, anche torrefatto per la fabbricazione 1.85
12 di estratti di malto per alimenti Amidi
90 – amido di frumento per la fabbricazione di 1.— destrina e glucosio
90 – amido di frumento per altri usi tecnici 1.70
90 – amido di granoturco per la fabbricazione di 1.— destrina e glucosio
90 – amido di granoturco per altri usi tecnici 1.50
90 – fecola di patate per usi tecnici 1.—
90 – fecola di manioca per usi tecnici 1.—
99 – altri amidi per usi tecnici 1.— Fave di soia per l’estrazione di oli e —.10
23 la fabbricazione di
24 prodotti della voce di Semi di girasole per l’estrazione di oli e —.10
23 la fabbricazione di
24 prodotti della voce di
53 tariffa 2103.9000
54 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di 1213. Paglia e lolla di cereali, non per usi per lettiera nelle stalle o 3.—
99 tecnici e non lavorata come paglia per la fabbricazione di lettiera 1404. Linters di cotone, imbianchiti per la filatura, 3.—
90 e sgrassati (idrofili) fabbricazione di carta, preparazione di materie esplosive, cotonecollodio, celluloide, acetato di cellulosa e viscosa 1501. Strutto, fuso o pressato per la fabbricazione di 20.—
18 grassi commestibili
19
19 Sugna come mezzo ausiliario 20.— nella fabbricazione del prosciutto 1501.
18 Grasso di maiale (incluso lo strutto) per usi tecnici 1.––
19 e grasso di volatili
28
29 1502. Grassi di animali della specie bovina, per la fabbricazione di 15.—
91 ovina o caprina, greggi o fusi, anche grassi commestibili
99 pressati o estratti mediante solventi
91 per usi tecnici 1.—
99 1503. Stearina solare, olio di strutto, oleostea- per usi tecnici 1.—
91 rina, oleomargarina e olio di sevo, non
99 emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati 1504. Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di per usi tecnici 1.—
98 mammiferi marini, anche raffinati, ma
99 non modificati chimicamente
91
99
99 1504. Olio di fegato per l’alimentazione di 1.—
91 animali 1506. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, per usi tecnici 1.––
91 anche raffinati, ma non modificati
99 chimicamente 1507. Olio di soia e sue frazioni, semiraffinati, per la fabbricazione 139.70
98 ma non modificati chimicamente di grassi o di oli
90 – anche raffinati per usi tecnici 1.–– 1507. Frazioni dell’olio di soia, non modificate per la fabbricazione *90 18 chimicamente, aventi un punto di fusione di grassi o di oli *90 19 più elevato di quello dell’olio di soia commestibili – semiraffinati 142.70 – raffinati 148.— 1507/ Grassi e oli vegetali per la fabbricazione di 1.— 1515 prodotti della voce di 1508. Olio di arachide e sue frazioni, anche per usi tecnici 1.—
90 raffinati, ma non modificati
18 chimicamente
98 – semiraffinati per la fabbricazione 139.70 di grassi o di oli 1508. Frazioni dell’olio di arachide, non per la fabbricazione di *90 18 modificate chimicamente, aventi un grassi o di oli *90 19 punto di fusione più elevato di quello commestibili dell’olio di arachide – semiraffinati 142.70 – raffinati 148.— 1509. Olio di oliva e sue frazioni, anche per usi tecnici 1.—
91 raffinati, ma non modificati
99 chimicamente
91 1510. Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusi- per usi tecnici 1.—
91 vamente dalle olive, anche raffinati, ma
99 non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 1511. Olio di palma e sue frazioni, semiraffi- per la fabbricazione di 139.70
98 nati, ma non modificati chimicamente grassi o di oli 1507. L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un
18 procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre
19 materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta. 1508. L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un
18 procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre
19 materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
1511.
90 – anche raffinati per usi tecnici 1.— *90 18 Frazioni dell’olio di palma, non per la fabbricazione di *90 19 modificate chimicamente, aventi un grassi o di oli punto di fusione più elevato di quello commestibili dell’olio di palma – semiraffinati 142.70 – raffinati 148.— 1512. Oli di girasole, di cartamo o di cotone e per la fabbricazione di 139.70
98 loro frazioni, semiraffinati, ma non grassi o di oli
91 modificati chimicamente commestibili
90 – anche raffinati per usi tecnici 1.—
18
19
98
91 Frazioni dell’olio di girasole o di cartamo, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di girasole o di cartamo *19 18 – semiraffinati 142.70 *19 19 – raffinati 148.— 1513. 11 90 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o per usi tecnici 1.—
18 di babassù e loro frazioni, anche
19 raffinati, ma non modificati
98 chimicamente
18
19
98 1511. L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi-
18 mento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie
19 prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più 1512. 19 18 L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi-
19 mento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di
98 – semiraffinati per la fabbricazione di
98 grassi o di oli *29 18 Frazioni dell’olio di babassù, non per la fabbricazione di 157.70 *29 19 modificate chimicamente, aventi un grassi o di oli punto di fusione più elevato di quello commestibili dell’olio di babassù – semiraffinate 142.70 – raffinate 148.— Oli di colza, di ravizzone o di senape, per usi tecnici 1.—
90 e loro frazioni, anche raffinati, ma non
91 modificati chimicamente
90
91
99
91 – semiraffinati per la fabbricazione di 139.70
91 grassi o di oli Altri grassi e oli vegetali (compreso per usi tecnici 1.—
90 l’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi,
91 anche raffinati, ma non modificati
99 chimicamente
91
99
91
99
19
91
99
13
28
29 Osservazioni L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un proce-
18 dimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie
19 prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di 1515. – semiraffinati per la fabbricazione di 139.70
91 grassi o di oli
91 commestibili
91
91
28 1516. Grassi e oli animali o vegetali e loro per la fabbricazione di *10 91 frazioni, parzialmente o totalmente grassi o di oli *10 99 idrogenati, interesterificati, riesterificati commestibili *20 91 o elaidinizzati, raffinati, ma non *20 99 altrimenti preparati, diversi dagli oli di cocco o di palmisti – semiraffinati 142.70 – raffinati 148.—
91 Grassi e oli animali o vegetali e loro per usi tecnici 1.—
99 frazioni, parzialmente o totalmente
91 idrogenati, interesterificati, riesterificati
99 o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati 1517. Miscele liquide o preparazioni alimen- per usi tecnici 1.—
61/ tari liquide di grassi o di oli animali o
99 vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo 1518. Miscele non alimentari di oli per usi tecnici 1.—
19 vegetali 1701. Zucchero cristallizzato, allo stato per la fabbricazione di 27.58
00 solido, non lavorato, senza aggiunta mannite, sorbite, dei
00 di aromatizzanti o di coloranti loro esteri e di acido
99 gluconico
00 Zuccheri greggi, allo stato solido, per la raffinazione 41.40
00 non lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti 1702. Glucosio, allo stato solido, chimicamente per usi tecnici 7.—
29 puro o no
38 1516. L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un proce-
91 dimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie
99 prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più
91 piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
99 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di 1904. Grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di 6.— *90 90 corn flakes e prodotti simili Cipolle argentate, in recipienti per l’ulteriore lavora- 3.—
10 eccedenti 50 kg zione industriale Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg per l’ulteriore lavora- 3.—
91 zione industriale Peperoncini (capsicum annuum L.), per l’ulteriore lavora- 3.—
99 in recipienti eccedenti 50 kg zione industriale Polpe, puré e concentrati di pomodori, in per l’ulteriore lavora- esenti
10 recipienti di più di 5 kg, il cui tenore in zione e condizionaestratto secco è di 25 % in peso o più, mento in recipienti composti di pomodori e acqua, con o ermeticamente chiusi di senza aggiunta di sale o altre sostanze di 5 kg o meno, nonché conservazione o di condimento fabbricazione industriale di polvere di pomodoro Polpe di pomodori, il cui tenore in per la fabbricazione di esenti
10 estratto secco è di7 a 10 % in peso salse pronte per il consumo Legumi da granella, sgranati, precotti o per la produzione di 4.50
10 evaporati, disseccati, in recipienti di più minestre e salse pronte
10 di 5 kg per la cottura o il
11 consumo Peperoncini (capsicum annuum L.), per l’ulteriore lavora- –.10
11 in recipienti eccedenti 50 kg zione industriale Polpe per la fabbricazione 10.—
00 di confettura, marmel-
10 lata o elementi di frutta
10 per ulteriore lavorazione
90
00 Aloe vera per la fabbricazione di
99 sostanze di base per 10.–– l’ulteriore lavorazione Succhi d’uva, non concentrati, non per la fabbricazione 15.—
11 fermentati, senza aggiunta di alcole, di succhi d’uva analin recipienti di capacità eccedente 3 l colici Osservazioni Merci nel traffico con la Comunità economica europea, con l’Associazione
90 europea di libero scambio e con Paesi che beneficiano di agevolazioni secondo l’ordinanza del 27 giugno 19957 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio: fr. 4.80.
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di 2102. Sospensioni di lievito «Metiozim» per l’estrazione della 1.—
99 composte di colture di lievito, di una materia farmaceutica miscela d’aminoacido e di una soluzione di base «S-adenosil-Lzuccherina metionina (SAMe)» 2103. Salsa di soia per l’ulteriore lavo- 10.—
00 razione 2103. Salse per la fabbricazione di 10.—
00 prodotti della voce di 2106. Idrolizzati di proteine ed autolizzati per l’ulteriore lavo- 20.— *90 30 di lievito razione (preparazione di condimenti per minestrone ecc.) 2204. Vini per la lavorazione industriale, per l’ulteriore 4.—
41 bianchi o rossi lavorazione, diversi
42 dalla fabbricazione di bevande alcoliche 2207. Alcole etilico non denaturato con titolo inviato direttamente 18.—
00 alcolometrico volumico di 80 % vol all’alcosuisse, centro di o più profitti della Regia federale degli alcool, per scorte obbligatorie 2207. Alcole etilico non denaturato con titolo per la denaturazione da —.70
00 alcolometrico volumico di 80 % vol parte dell’alcosuisse, cen- o più tro di profitto della Regia federale degli alcool 2208. Alcole etilico non denaturato con titolo all’alcosuisse, centro di 15.—
10 alcolometrico volumico inferiore a profitti della Regia
% vol federale degli alcool, per scorte obbligatorie 2302. Crusche di frumento per usi dietetici per 70.—
10 l’alimentazione umana
10 Crusche di malto di frumento per usi come prodotto 70.— aromatizzate ausiliario per la preparazione del pane 2106. Merci provenienti dai Paesi della Comunità economica europea fr. 5.–.
30 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di 2309. Preparazioni foraggere senza valore per usi come ausiliare esenti *90 81 nutritivo tecnologico per alimenti *90 82 per animali della specie *90 89 bovina, bovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile 2903. Cloroformio (triclorometano) per usi come solvente, 1.50
00 tecnico per la raffinazione e sintesi 3823. Acido stearico per la fabbricazione di 1.—
90 materie ausiliarie tessili e per spalmare la carta detta «autocopiante» 3824. Preparazioni a base di caolino per l’ulteriore lavo- —.03
98 (slurry) razione 3906. Copolimero aggiunto di acrilonitrile- per la fabbricazione di —.10
90 metacrilato su elastomero di fogli d’imballaggio butadine/acrilonitrile 3920 10 00 Massa fibrosa costituita da fibrille per la fabbricazione di 3.80 di polietilene, sotto forma di lastre fibre-cemento rettangolari inzuppate d’acqua 3920. Altre lastre, altri fogli e pellicole di per la fabbricazione di 10.—
00/ materie plastiche non alveolari, diversi pellicole fotografiche,
90 da quelli di fibra vulcanizzata, non anche con semplice
00/ rinforzati né stratificati, né parimenti spalmatura di uno strato
00 associati a altre materie, senza supporto adesivo per l’emulsione sensibilizzata; per la fabbricazione di film antistatici o con trattamento di superficie, su uno o ambedue i lati 4104. Cuoi umidi sottoposti a preconciatura, per la concia —.30
00/ d’un tenore in acqua superiore al 50 %
00 in peso 4105.
00 2309. Indicare nella dichiarazione per l’importazione il nome del prodotto secondo il
81 permesso della stazione federale di ricerche per la produzione animale.
82
89 4106.
00
00 4703. Paste chimiche di legno, al solfato, per la fabbricazione di diverse da quelle per dissoluzione carte e cartoni, pannolini e simili
00 —.10
00 —.35 4705. Paste chimiche di legno, trattate chimica- per la fabbricazione di —.10
00 mente, termicamente e meccanicamente carte e cartoni, (CTMP = Chemical Thermo– pannolini e simili Mecanical Pulp) 4810. Cartone di cellulosa, in rotoli per la fabbricazione di 6.—
00 di peso eccedente 150 g per m2 ritagli d’imballaggi per sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)»
4810. Carta, liscia non stampata, imbianchita, ricopertura di lastre di 6.—
10 senza fibre approntate meccanicamente, polistirolo spongioso
10 ricoperta su una faccia con caolino, in utilizzate per la fabbri-
00 rotoli o in fogli, di peso eccedente cazione di display o 150 g per m2 come materiale da stand delle fiere 4810. Cartone Kraft, patinato su una faccia per la fabbricazione esente
10 d’imballaggi 5007. Tessuti di seta o di cascami di seta, ricami industriali 150.—
00 greggi, scruditi, imbianchiti o tinti
10
20
20 5007. Tessuti honan e altri tessuti simili per la tingitura e la 200.—
10 dell’Asia orientale, interamente di seta stampatura selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti 5111. Tessuti di lana cardata o di peli fini tessuti di fondo per 25.—
00 cardati ricami chimici
00 5112. Tessuti di lana pettinata o di peli fini tessuti di fondo per 25.—
10 pettinati ricami chimici
90
90
90 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di 5208. Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, ricami industriali 50.—
00/ nansooc, percalle e velo di cotone,
00 greggi, di peso non eccedente 60 g 5208. Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, ricami industriali 10.—
00/ nansooc, percalle e velo di cotone,
00 greggi, di un peso tra 60 e 120 g per m2 5208. Tessuti di cotone, greggi o cremati su ricami industriali 20.—
00/ greggio, di peso eccedente 120 g per m2 5209. 5211. 5402. Filati da multifilamenti, di colore per la fabbricazione di 40.—
00 bianco greggio, aventi un titolo corde, cordoncini, nastri variante da 940 a 1880 decitex e cinghie 5402. Filati di filamenti sintetici (diversi dai per l’avvolgimento a 10.—
00 filati per cucire), di poliammidi, greggi, spirale
00 imbianchiti od appannati in bianco, non
00 testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o meno, non condizionati per la vendita al minuto 5402. Filati da multifilamenti, di colore bianco per la fabbricazione di 8.—
00 greggio o tinti nella massa, aventi un corde, cordoncini, nastri titolo variante da 1100 a 5500 decitex e cinghie 5402. Cordura, filati testurizzati, di poliam- per la torcitura o la 55.—
00 midi, aventi un titolo variante tra 180 e tessitura 370 dtex 5402. Cordura, filati testurizzati, di poli- per la torcitura o la 40.—
00 ammidi, aventi un titolo di 560 dtex tessitura 5402. Filati di filamenti di poliammidi, per la fabbricazione di 70.—
00 testurizzati e a cordoncino tappeti 5402. Filati di filamenti sintetici (fili di per l’avvolgimento a 10.—
00 elastomero), di poliuretano, greggi, spirale
00 imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto 5404. Monofili (fili di elastomero) di per l’avvolgimento a 10.—
00 poliuretano, greggi, imbianchiti od spirale appannati in bianco . . Monofili sintetici, della lunghezza di per la fabbricazione di 30.— 1,5 m al massimo, anche in fasci, spazzole e pennelli, misti con altre fibre scope e spolverini 5407. Tessuti di filati di filamenti sintetici, ricami industriali 100.—
00 greggi, imbianchiti, appannati in bianco
00 o tinti
00
00
10
20
10
20
00
00
00
00
00 5407. Tessuti di filati di filamenti di alcole tessuti di fondo per 30.—
00 polivinilico, greggi o tinti, di peso non ricami chimici
00 eccedente 50 g per m2 (garza per ricami
00 chimici)
00
00 5408. Tessuti di filati di filamenti artificiali, ricami industriali 70.—
00 compresi i tessuti di prodotti della voce
00 5405, greggi, imbianchiti o appannati in bianco 5512. Tessuti di fibre sintetiche discontinue, ricami industriali 50.—
00 greggi, imbianchiti o tinti
10
10 Tessuti di fibre sintetiche discontinue, ricami industriali greggi imbianchiti o tinti, di un peso Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di 5513. – non eccedente 170 g 50.—
00 5514. – eccedente 170 g 50.—
00 5515. Altri tessuti di fibre sintetiche dis- ricami industriali 50.—
10 continue, greggi, imbianchiti o tinti
20
10
20
10
20
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20 5516. Tessuti di fibre artificiali discontinue, ricami industriali 30.—
00 greggi
00
00 5906. Stoffe a maglia di iuta, impregnate per la fabbricazione di 38.—
00 di gomma naturale mediante pro- supporti antisdrucciolecedimento d’immersione, in pezza voli per tappeti 5911. Stoffe per carde, con intercalazione o per la fabbricazione di 5. —
00 spalmatura di gomma o di sostanze guarniture di carde simili 6210 Indumenti in stoffa non tessuta di poli- per utilizzo negli 40.––
00 propilene, utilizzabili una sola volta ospedali e nelle cliniche 6307. Altri manufatti confezionati in stoffa non per utilizzo negli 40.––
99 tessuta di polipropilene, utilizzabili una ospedali e nelle cliniche sola volta 6309. Oggetti da rigattiere, di materie tessili, per la sfilacciatura o per —.03
00 recanti tracce apprezzabili di uso e la fabbricazione di presentati alla rinfusa o in balle, sacchi strofinacci o imballaggi simili 6403. Calzature per la fabbricazione di 48.—
00 pattini da ghiaccio e pattini a rotelle 7019. Sacchi filtranti (tasche) di fliselina di per la fabbricazione di 27.—
90 fibre di poliestere con strati intermedi di filtri fibre di vetro 7204. Autoveicoli, usati, di ferro o di acciaio per la frantumazione esenti
00 (shredder) 7225. Lamiere dette «magnetiche«, di acciaio costruzione di parti —.20
11/ al silicio, in lastre o in nastri, senza elettriche di macchine
90 riguardo alla larghezza ed apparecchi 7226.
11/
90 7601. Alluminio greggio per la pressione, lamina- 10.—
00 zione o trafilatura 7605. Fili di alluminio per la trafilatura e —.60
00 ulteriore lavorazione industriale