631.149.3
Ordinanza del DFF concernente la concessione di agevolazioni doganali sui prodotti agricoli di base nel traffico di perfezionamento attivo
del 19 giugno 1995 (Stato 2 agosto 2005)
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 39 capoversi2, 4 e 5 dell’ordinanza del 10 luglio 19262 della legge sulle dogane (OLD); d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia3, ordina:
Art. 14 Merci equivalenti
Sono reputate merci svizzere della stessa qualità e natura delle merci importate ai sensi dell’articolo 39 capoverso 5 OLD:
gli oli e i grassi vegetali alimentari del capitolo 15;
gli oli e i grassi animali alimentari del capitolo 15;
il saccarosio, eccettuato lo zucchero di canna greggio;
gli altri zuccheri e le melasse delle voci 1702 e 1703 della tariffa doganale (eccettuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, nonché fruttosio e maltosio chimicamente puri);
il frumento (grano) duro;
il burro.
Per le merci di cui al capoverso 1 lettera d la restituzione del dazio viene concessa solo se esse sono esportate sotto forma di derrate alimentari trasformate dei capitoli 15–22 della tariffa doganale.
Le merci svizzere a tenore dell’articolo 39 capoverso 2 OLD sono elencate nell’appendice.
Art. 25 Ammontare della restituzione del dazio
L’ammontare della restituzione del dazio viene calcolato in base all’aliquota di dazio applicata all’importazione al momento dell’ultima esportazione. Se le aliquote di dazio sono state modificate durante il periodo di domanda, la restituzione del RU 1995 3206
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 27 gen. 2005 (RU 2005 1043).
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 27 gen. 2005 (RU 2005 1043).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 27 gen. 2005 (RU 2005 1043).
dazio viene calcolata fondandosi sull’aliquota inferiore. Il periodo di domanda oscilla tra uno e dodici mesi o, nel singolo caso, viene determinato dalla Direzione generale delle dogane in tale lasso di tempo.
Per il burro trasformato è restituito un dazio di franchi 25.60 per 100 kg massa netta di grasso butirrico.
Per gli oli e i grassi alimentari trasformati, ad eccezione dell’olio d’oliva, è restituito un dazio di franchi 159.50 per 100 kg massa netta (base prodotto raffinato).
Per le merci figuranti nel protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio concluso il 22 luglio 19726 tra la Svizzera e la CE fanno stato le disposizioni speciali ivi contenute.
Art. 2a7 Domande di restituzione del dazio
Le domande di restituzione vanno presentate entro2 anni dall’esportazione della merce.
La restituzione del dazio è accordata solo verso presentazione delle quietanze doganali stese durante il periodo di domanda.
Art. 3 Prodotti di base
La restituzione del dazio viene calcolata secondo il peso dei prodotti di base necessari alla fabbricazione dei prodotti esportati. Tali quantità sono stabilite fondandosi sulla loro percentuale secondo la formula di fabbricazione per il prodotto esportato.
Se durante la fabbricazione si verificano delle perdite comprovatamente dovute a evaporazione, la restituzione del dazio viene calcolata secondo la percentuale di prodotti di base contenuti nel prodotto esportato.
La restituzione del dazio non viene concessa per le perdite di fabbricazione non dovute a evaporazione.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.
Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 27 gen. 2005 (RU 2005 1043).
nel traffico di perfezionamento attivo Appendice8 Elenco delle merci svizzere nel senso dell’articolo 39 capoverso 2 OLD Designazione della merce Caffè greggio Carne per l’approvvigionamento delle cucine dei servizi di bordo delle compagnie aeree Coscia di manzo (anca, sottofesa, girello [magatello], noce) per la produzione di carne secca Crema di latte, fresca, per la fabbricazione di gelati Grano tenero Semi e frutti oleosi Uova Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Farina di grano tenero Prosciutto di maiale, fresco, con osso, con cotenna, con codino e con geretto o senza osso, senza cotenna, senza codino e senza geretto, per la fabbricazione di prosciutto di coscia (con osso) Carne di maiale, fresca o congelata, tagliata, proveniente esclusivamente dal prosciutto di coscia (destinata ad essere massaggiata), per la fabbricazione di prodotti a base di prosciutto Pancetta di maiale, fresca o congelata, senza osso, con o senza cotenna, non trattata, per la fabbricazione di pancetta affumicata o piana Prosciutto di maiale, fresco o congelato, con osso, con cotenna, con codino e con geretto o senza osso, con o senza cotenna, senza codino e senza geretto, tagliato, per la fabbricazione di prosciutto crudo Carne in lavorazione di animali delle specie bovina e suina, macinata grossolanamente, congelata in blocchi, per la fabbricazione di insaccati scottati Carne e lardo in lavorazione di animali delle specie bovina e suina, in cubi non eccedenti 1 kg, freschi o congelati in blocchi, per la fabbricazione di insaccati crudi (secchi e/o affumicati)
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 22 set. 2000 (RU 2000 2667). Aggiornato dai
n. I delle O del DFF del 12 mar. 2002 (RU 2002 411), dell’8 dic. 2004 (RU 2004 5049) e del 18 lug. 2005 (RU 2005 3553).