631.31
Ordinanza del DFF sulle competenze penali dell’Amministrazione delle dogane
del 10 dicembre 2002 (Stato 24 dicembre 2002)
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 87 capoverso2 della legge federale del 1° ottobre 19251 sulle dogane; visto l’articolo 36 capoverso2 della legge del 20 giugno 19972 sulle armi; visto l’articolo 88 capoverso2 della legge federale del 2 settembre 19993 concernente l’imposta sul valore aggiunto; visto l’articolo 43 capoverso2 della legge federale del 21 marzo 19694 sull’imposizione del tabacco; visto l’articolo 40 capoverso2 della legge federale del 21 giugno 1996 5 sull’imposizione degli autoveicoli; visto l’articolo 42 capoverso2 della legge del 21 giugno 19966 sull’imposizione degli oli minerali; visto l’articolo 22 capoverso2 della legge federale del 19 dicembre 19977 concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni; visto l’articolo 56 dell’ordinanza del 12 maggio 19998 sull’alcool; visto l’articolo12 dell’ordinanza del 26 ottobre 19949 sul contrassegno stradale; visto l’articolo 61a capoverso3 della legge federale del 7 ottobre 198310 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 50 capoverso2 della legge del 9 ottobre 199211 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 52 capoverso2 della legge del 1° luglio 196612 sulle epizoozie, ordina:
Art. 1 Competenza generale
La Direzione generale delle dogane è competente ad emanare tutte le decisioni dell’amministrazione delle dogane che la presente ordinanza non deleghi a un’altra autorità doganale.
Art. 2 Competenza nella procedura ordinaria
Le direzioni di circondario delle dogane sono competenti a emanare decreti penali e ordini di confisca indipendenti:
a. purché la multa prevista non superi 5000 franchi: in caso di contravvenzioni doganali, di sottrazione o messa in pericolo dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sugli oli minerali, dell’imposta sugli autoveicoli, della tassa d’incentivazione (COV) o della tassa sul traffico pesante sino a un importo sottratto o compromesso di 4000 franchi oppure, in caso di infrazione dei divieti o di distrazione di pegno doganale, sino a un valore all’interno di 4000 franchi; inoltre, nei casi di passaggio del confine fuori delle strade doganali con veicoli non sdoganati e di trasporti interni con tali veicoli oppure di errata consegna di merci non sdoganate trasportate nell’ambito della procedura del transito comune;
in caso di contravvenzioni doganali, di sottrazione o messa in pericolo dell’imposta sul valore aggiunto, commesse per negligenza da dichiaranti e conducenti professionali nel traffico delle merci commerciabili, purché i tributi sottratti o messi in pericolo non superino l’importo di 20 000 franchi, sempre che nel contempo non sia stata commessa un’infrazione dei divieti considerata più grave;
in caso di inosservanza di prescrizioni d’ordine sino ad una multa di 1000 franchi;
in caso di infrazioni alla legge del 21 giugno 193213 sull’alcool, nei limiti dell’articolo 56 dell’ordinanza del 12 maggio 1999 della legge sull’alcool;
in caso di infrazioni all’ordinanza del 26 ottobre 1994 sul contrassegno stradale;
in caso di infrazioni alla legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari se il valore della merce non supera 4000 franchi;
in caso di infrazioni alla legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie commesse all’atto dell’importazione di carne e di preparazioni di carne (pesce incluso) sino a concorrenza di 100 kg, nonché di cani e gatti domestici, purché non abbiano subito delle pratiche vietate a tenore della legge federale del 9 marzo 197814 sulla protezione degli animali.
Competenza nella procedura abbreviata
Nell’ambito delle disposizioni citate nell’ingresso della presente ordinanza, in caso di contravvenzioni gli uffici doganali (principali e secondari) sono competenti a emanare decreti penali nella procedura abbreviata.
La medesima competenza vale per le direzioni di circondario delle dogane se i loro servizi inquirenti accertano contravvenzioni che vanno giudicate nella procedura abbreviata.
Art. 4 Competenza per il trattamento di domande di revisione
Le direzioni di circondario delle dogane sono competenti a trattare domande di revisione concernenti decreti penali emanati dagli uffici doganali.
Art. 5 Disposizioni finali
L’ordinanza del 15 dicembre 199815 sulle competenze penali dell’Amministrazione delle dogane è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.