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Legge sulla tariffa delle dogane

632.10 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 gen 2006

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/632-10/it/legge-sulla-tariffa-delle-dogane

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 apr 2006.

Procedure di consultazione: Abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali (7 dic 2018),

632.10

Legge sulla tariffa delle dogane
(LTD)

del 9 ottobre 1986 (Stato 13 dicembre 2005)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 28 e 29 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 19852, decreta:

Footnotes

  1. [2] FF 1985 III 327

Sezione 1 Principi

Art. 1 Obbligo doganale generale

Tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.3

Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.

Art. 2 Computo dei dazi

Le merci sono sdoganate secondo il peso lordo, se non è prescritta un’altra modalità di misura per il loro sdoganamento.

IlConsiglio federale emana prescrizioni intese ad assicurare lo sdoganamento secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa modalità di computo dei dazi.

Il peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l’aliquota è stabilita per 100 chilogrammi.

Sezione 2 Tariffe doganali

Art. 3 Tariffa generale

Il Consiglio federale può, di sua iniziativa, aumentare singole aliquote della tariffa generale quando sia indispensabile ai fini perseguiti con l’aumento.

RU 1987 1871

[CS 1 3]

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995

Art. 4 Tariffa d’uso

Se gli interessi dell’economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi relativi a dazi e mettere temporaneamente in vigore le aliquote di dazio che ne conseguono. Parimenti esso può mettere provvisoriamente in vigore le aliquote di dazio conseguenti da accordi ch’esso può applicare provvisoriamente in virtù dell’articolo2 della legge federale del 25 giugno 19824 sulle misure economiche esterne.

Il Consiglio federale può ridurre le aliquote di dazio che risultino troppo elevate rispetto a quelle diminuite da trattati internazionali.

Se gli interessi dell’economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale e dopo essersi consultato con la Commissione di periti doganali:

  1. diminuire adeguatamente le aliquote;

  2. ordinare di non riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano determinate merci;

  3. 5 determinare i contingenti doganali.6

Footnotes

  1. [4] RS 946.201

Art. 5 Tariffa d’esportazione

Le merci non menzionate nella tariffa d’esportazione sono esenti dai dazi d’uscita.

Se, per effetto di condizioni straordinarie all’estero, si riscontrasse che le aliquote della tariffa d’esportazione non siano sufficienti a impedire l’esportazione delle merci in essa menzionate, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano, aumentare tali aliquote e gravare di dazi le merci, menzionate nella tariffa, per le quali non sia stabilita un’aliquota.

Il Consiglio federale diminuirà o revocherà le aliquote della tariffa d’esportazione non più giustificate dallo stato dell’approvvigionamento del Paese.

Il Consiglio federale può far dipendere da certe condizioni o oneri l’esportazione in franchigia delle merci menzionate nella tariffa d’esportazione.

Sezione 3 Misure straordinarie

Art. 6 Stato di necessità

In circostanze straordinarie, segnatamente nel caso di cataclismi, di carestia o di rincaro delle derrate alimentari e delle merci indispensabili, il Consiglio federale può accordare agevolazioni doganali temporanee o, eccezionalmente, anche la franchigia doganale.

Introdotta dal n. 3 dell’all. della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 910.1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 217, FF 1991 I 892).

Art. 7 Condizioni straordinarie nelle relazioni con l’estero

Se, per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie all’estero, le relazioni commerciali con l’estero fossero influenzate a tal punto da pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le condizioni lo esigano, mutare le relative aliquote, gravare di diritti doganali le merci esenti e prendere qualunque altra misura opportuna.

Sezione 4 Statistica del commercio esterno7

Art. 88 9

Sull’importazione, l’esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera è allestita una statistica (statistica del commercio esterno).

Sezione 5 Modifiche della tariffa generale delle dogane decise dal Consiglio

federale sulla base di convenzioni internazionali10

Art. 911 Modifiche nell’ambito del Sistema armonizzato12

Il Consiglio federale è autorizzato a accettare gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale in virtù dell’articolo 16 della Convenzione internazionale del 14 giugno 198313 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e ad adattare la tariffa generale.

Esso può, giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera c di questa Convenzione, designare delle linee tariffarie della tariffa generale quali linee statistiche nella tariffa d’uso, sempre che ciò non implichi una modificazione dell’aggravio daziario.

Originaria sez. 5. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826 1828; FF 1994 IV 923).

Originario art. 10.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997

Originario art. 11.

Introdotto dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997

Footnotes

  1. [13] RS 0.632.11

Art. 9a14 Modifiche convenute nell’ambito dell’OMC

Il Consiglio federale è abilitato a modificare temporaneamente la tariffa generale delle dogane quando una modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein15 si applica provvisoriamente.

Sezione 6:16 Applicazione di accordi internazionali nel settore agricolo

Art. 10 Modificazione delle aliquote di dazio

Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull’agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell’ambito della tariffa generale, tenendo conto degli altri rami economici.

Le autorità incaricate dell’esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio.

Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare questa competenza al Dipartimento federale dell’economia.17

Fatto salvo l’articolo13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 20–22 della legge sull’agricoltura18 sono disciplinati i seguenti principi e competenze:

  1. la determinazione di prezzi soglia;

  2. la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell’allegato2;

  3. la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all’articolo4 capoverso 3 lettera c.19

Footnotes

  1. [18] RS 910.1

Art. 11 Clausole di salvaguardia

Secondo le clausole di salvaguardia menzionate negli accordi internazionali relativi al settore agricolo, il Consiglio federale può aumentare temporaneamente le aliquote della tariffa generale concernenti i prodotti agricoli.

Introdotto dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997

La lista di concessioni OMC non è stata pubblicata nella Raccolta ufficiale. Un estratto in lingua francese (1° gen. 1996) può essere richiesto o consultato presso l’Amministrazione federale delle dogane (Direzione generale delle dogane, Divisione principale Tariffa doganale, 3003 Berna, Telefax: 031/322 78 72).

Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995

Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 910.1).

In casi urgenti, la decisione è presa dal Dipartimento federale dell’economia20.

Il Dipartimento federale dell’economia può istituire una commissione consultiva incaricata di applicare le clausole di salvaguardia in materia di prezzi e quantitativi.

Sezione 721 Rapporto, approvazione e modificazione della tariffa delle dogane

Art. 1222 Modificazione della tariffa generale

Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della tariffa generale conformemente all’articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge.23

Le relative ordinanze sono valevoli non oltre l’entrata in vigore della modificazione di legge che le sostituisce oppure sino al momento in cui la modificazione proposta fosse respinta dall’Assemblea federale o dal popolo.

Art. 1324 25 Applicazione temporanea di accordi e altri provvedimenti

Il Consiglio federale riferisce due volte all’anno all’Assemblea federale, se:

  1. applica accordi a titolo provvisorio (art.4 cpv. 1);

  2. 26 sono adottati provvedimenti in base agli articoli 4–7 e 9a o in base alla sezione 6;

  3. vengono fissati nuovi prezzi soglia;

  4. sono stabiliti nuovi quantitativi di contingenti doganali o nuove ripartizioni temporali.

L’Assemblea federale approva gli accordi e decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione dei provvedimenti, sempre che non siano già stati abrogati.

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Originaria sez.4.

Originario art. 8.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995

Originario art. 9.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997

Sezione 827 Disposizioni finali

Art. 14 Modificazione della tariffa generale

Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della tariffa generale conformemente all’articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge.

Art. 15 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Esso emana le disposizioni transitorie.

L’Amministrazione delle dogane pubblica la tariffa d’uso.

Art. 16 Modificazione e abrogazione del diritto federale vigente

Il Consiglio federale adatta alla tariffa generale della presente legge le disposizioni della legislazione federale che recano voci tariffali e le mette in vigore simultaneamente alla presente legge.

La legge federale del 19 giugno 195928 su la tariffa delle dogane svizzere è abrogata.

Art. 17 Referendum e entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 198829 Disposizione finale30 Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare la tariffa generale in seguito alla soppressione della denaturazione dei cereali panificabili nell’ambito dell’abrogazione della legge sui cereali.

Originaria sez. 7. Gli originari art. 12 a 15 diventano art. 14 a 17.

[RU 1959 1397]

Art. 1 dell’O del 4 nov. 1987 (RS 632.101).

N. IV della LF del 24 mar. 2000 concernente l’abrogazione della legge sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173).

Allegati 1 e 2 Tariffa Doganale31

La tariffa non è più pubblicata nella RS (art. 15 cpv. 1 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali – RS 170.512.1). Per lo stato attuale, vedi RU 1987 1876 2311, 1988 1067, 1989 139 art. 1 1124 art. 1 2389 art. 1, 1991 1599 art. 1, 1992 1232 art. 1, 1993 955 all. 2004 art. 1, 1994 1430 art. 1 1634 n. I 9 2785 art. 1, 1995 1829 art. 1 4932

art. 1 e 2 5366 art. 1, 1996 3310 art. 1, 1997 2236 2632 art. 1 2633 art. 1 2831 art. 1,

1998 1592 art. 1, 1999 314 art. 1 1514 art. 1 1709 art. 1 1727 art. 1, 2001 2091 art. 1 2409

art. 1 cpv.2, 2002 3643, 2003 529 art. 1, 2005 503 5447 art. 1; RS 641.51 all. n. 1,

641.61 all.2 n. 3. Il testo di queste modifiche può essere consultato presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna. Inoltre queste modifiche sono riprese nella tariffa generale pubblicata su Internet sotto www.dogana.admin.ch. Le modifiche saranno parimenti inserite nella tariffa d’uso delle dogane (documento D 3) pubblicata in virtù dell’art. 15 cpv.2 del presente testo. La nuova tariffa d’uso verrà pubblicata dalla Direzione generale delle dogane, 3003 Berna, dove potrà essere pure consultata e ordinata.