641.310
Ordinanza che modifica la tariffa d’imposta per le sigarette
del 24 settembre 2010 (Stato 1° ottobre 2010)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso 2 lettera a della legge del 21 marzo 19691 sull’imposizione del tabacco, ordina:
Art. 1
La tariffa d’imposta di cui all’allegato I della legge del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue: ...2
Art. 2
Fino al 31 dicembre 2010, i fabbricanti e gli importatori di sigarette possono dichiarare le sigarette al vecchio prezzo all’aliquota d’imposta in vigore fino al 30 settembre 2010.
La quantità di sigarette al vecchio prezzo dichiarata per la Svizzera dai fabbricanti e dagli importatori nell’anno civile 2010 non può superare la quantità di sigarette vendute in Svizzera nell’anno civile 2009.
Le sigarette al nuovo prezzo dichiarate fino al 31 dicembre 2010 vengono assoggettate alla nuova aliquota d’imposta..
Fino al 31 dicembre 2010, le sigarette destinate all’esportazione vengono assoggettate all’aliquota d’imposta in vigore fino al 30 settembre 2010.
Art. 3
L’ordinanza del 24 settembre 20043 che modifica le tariffe d’imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette è abrogata.
Art. 4
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2010.
La modifica può essere consultata alla RU 2010 4279.
[RU 2004 4351, 2008 5733]