641.613
Ordinanza
che adegua le aliquote d’imposta sugli oli minerali per la benzina e l’olio diesel
del 1° luglio 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 12e capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali,
ordina:
Art. 1 Aliquote d’imposta
Per le merci della voce di tariffa2 2710.1211 (benzina):
l’imposta sugli oli minerali ammonta a
fr. 453.— per 1000 litri a 15 °C;
il supplemento fiscale ammonta a
fr. 315.20 per 1000 litri a 15 °C.
Per le merci delle voci di tariffa 2710.1912, 2710.1919 e 2710.2010 (olio diesel):
l’imposta sugli oli minerali ammonta a
fr. 481.10 per 1000 litri a 15 °C;
il supplemento fiscale ammonta a
fr. 314.60 per 1000 litri a 15 °C.
Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 30 gennaio 20083 che adegua le aliquote d’imposta sugli oli minerali per la benzina è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.