641.721
Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali a ciclo combinato
del 21 dicembre 2007 (Stato 15 gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 182 capoverso2 della Costituzione federale1; visto l’articolo1 capoverso2 del decreto federale del 23 marzo 20072 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato, ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la quota estera delle compensazioni delle emissioni di CO2 e i compiti delle autorità nell’ambito dell’esecuzione del decreto federale del 23 marzo 2007 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato.
Art. 2 Quota estera
Le centrali a ciclo combinato possono compensare al massimo il 30 per cento delle loro emissioni di CO2 con riduzioni delle emissioni all’estero.
Il Consiglio federale aumenta la quota estera fino al 50 per cento se constata che il mancato sfruttamento delle centrali a ciclo combinato mette in pericolo l’approvvigionamento elettrico a livello nazionale; in tal caso tiene conto delle norme e delle raccomandazioni internazionali.
Art. 3 Periodo di compensazione
Le centrali a ciclo combinato devono compensare le loro emissioni di CO2 degli anni 2008–2012. La compensazione deve essere completata entro la fine del 2012.
Art. 4 Autorizzazione obbligatoria
Le centrali a ciclo combinato possono essere autorizzate soltanto se dispongono di un contratto legalmente valido sulla compensazione delle emissioni di CO2 (contratto di compensazione).
Art. 5 Contratto di compensazione
Chiunque richieda un’autorizzazione per una centrale a ciclo combinato deve stipulare un contratto di compensazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
Nel contratto di compensazione sono disciplinate in particolare:
la rendicontazione sull’andamento delle emissioni di CO2;
la rendicontazione sulle misure adottate dal richiedente per la compensazione delle emissioni di CO2 a livello nazionale e all’estero;
l’approvazione, da parte dell’UFAM, delle misure adottate computabili per la compensazione delle emissioni di CO2;
la determinazione di una pena convenzionale sotto forma di una prestazione in denaro che deve essere fornita nel caso in cui le emissioni di CO2 non vengano compensate conformemente al contratto.
Le trattative con i richiedenti sono condotte congiuntamente dall’Ufficio federale dell’energia e dall’UFAM.
Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2008 e la sua durata di validità corrisponde a quella del decreto federale del 23 marzo 2007 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato.