641.91
Legge federale relativa all’Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio
(Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR)
del 17 dicembre 2004 (Stato 1° febbraio 2013)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 173 capoverso2 della Costituzione federale1; in esecuzione dell’Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Accordo); visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20043, decreta:4
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
In vista dell’attuazione dell’Accordo, la presente legge disciplina:
la ritenuta di imposta sui pagamenti di interessi, la divulgazione volontaria di pagamenti di interessi e le pene per le infrazioni a queste disposizioni;
l’assistenza amministrativa tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea in caso di frode fiscale ai sensi dell’articolo10 paragrafo1 dell’Accordo.
Le disposizioni dell’Accordo sono direttamente applicabili agli agenti pagatori svizzeri.
Art. 2 Definizioni
La presente legge utilizza come segue le definizioni qui appresso:
agente pagatore, ai sensi dell’articolo6 dell’Accordo;
pagamento di interessi, ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo;
beneficiario effettivo, ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo.
RU 2005 2558
Adottata dall’art.2 del DF del 17 dic. 2004 (RU 2005 2557).
Capitolo 2 Ritenuta di imposta e divulgazione volontaria
Sezione 1 Obblighi degli agenti pagatori
Art. 3 Annuncio come agente pagatore
Gli agenti pagatori devono annunciarsi spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Nell’annuncio l’agente pagatore deve indicare:
il suo nome (la sua ditta) e la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all’estero o di una ditta individuale con domicilio all’estero: il nome (la ditta) e il luogo della sede centrale e l’indirizzo della direzione nazionale;
il genere di attività;
la data di inizio dell’attività.
La banche ai sensi dell’articolo1 della legge dell’8 novembre 19345 sulle banche e i commercianti di valori mobiliari ai sensi dell’articolo10 della legge del 24 marzo 19956 sulle borse sono considerati annunciati se hanno iniziato l’attività prima del 1° luglio 2005.
Art. 4 Ritenuta di imposta
Gli agenti pagatori effettuano una ritenuta di imposta sui pagamenti di interessi conformemente agli articoli1, 3–5, 7 e 16 dell’Accordo.
L’agente pagatore può correggere entro cinque anni una ritenuta di imposta prelevata ingiustamente purché sia certo che nessun computo e nessun rimborso siano stati o non siano ancora stati richiesti nello Stato di residenza del beneficiario del pagamento degli interessi.
Art. 5 Trasferimento della ritenuta di imposta
Al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo ai pagamenti di interessi, gli agenti pagatori trasferiscono all’Amministrazione federale delle contribuzioni gli importi di ritenuta di imposta; è fatto salvo l’articolo6 capoverso1.
Gli agenti pagatori indicano all’atto del trasferimento le modalità di assegnazione degli importi agli Stati membri dell’Unione europea.
La ritenuta di imposta è calcolata e dedotta in franchi svizzeri. Se il pagamento di interessi è effettuato in valuta estera, l’agente pagatore procede alla conversione al corso del giorno di conteggio con il cliente.
Sugli importi di ritenuta di imposta trasferiti dopo il 31 marzo dell’anno successivo ai pagamenti di interesse è dovuto senza diffida un interesse di mora a contare dal 1° aprile sino alla data di incasso. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il saggio di interesse.
Art. 6 Divulgazione volontaria
Conformemente all’articolo2 dell’Accordo, in presenza di un’autorizzazione espressa del beneficiario effettivo, l’agente pagatore comunica il pagamento di interessi all’Amministrazione federale delle contribuzioni. La comunicazione subentra alla ritenuta di imposta.
Una volta rilasciata, l’autorizzazione è valida finché l’agente pagatore riceve una revoca espressa da parte del beneficiario effettivo o dei suoi successori legali. La revoca è valida soltanto se il beneficiario effettivo o i suoi successori legali garantiscono nei confronti dell’agente pagatore l’importo della ritenuta di imposta dovuto al posto della comunicazione.
Gli agenti pagatori effettuano ogni anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo al pagamento, le comunicazioni relative ai pagamenti di interessi.
L’agente pagatore può revocare una comunicazione relativa a un pagamento di interessi entro il 31 maggio dell’anno in cui tale comunicazione è stata effettuata. Qualora si debba procedere alla ritenuta di imposta, l’agente pagatore deve trasferirla immediatamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Art. 7 Prescrizione
Il credito di consegna della ritenuta di imposta o di presentazione della comunicazione di interessi si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile nel corso del quale doveva essere versata la ritenuta o presentata la dichiarazione.
La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere il credito di ritenuta di imposta o la dichiarazione degli interessi, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore. Ad ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.
Il termine assoluto di prescrizione è di 15 anni.
Sezione 2 Organizzazione e procedura
Art. 8 Compiti e competenze dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
L’Amministrazione federale delle contribuzioni provvede alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di ritenuta di imposta e di divulgazione volontaria previste dall’Accordo e dalla presente legge.
Essa emana le decisioni necessarie all’applicazione delle disposizioni.
Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli cartacei o in forma elettronica ed emanare istruzioni.
Per chiarire la fattispecie essa può:
verificare in loco i libri di commercio, i giustificativi e altri documenti dell’agente pagatore;
raccogliere informazioni scritte e orali;
convocare a interrogatori rappresentanti dell’agente pagatore.
Se constata che gli agenti pagatori non hanno adempito i loro obblighi o li hanno adempiti in modo lacunoso, essa offre loro la possibilità di esprimersi sulle lacune accertate.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni emana una decisione se non è raggiunta un’intesa tra di essa e l’agente pagatore.
Su richiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana a titolo cautelare una decisione di accertamento della qualità di agente pagatore, delle basi di calcolo della ritenuta di imposta o del contenuto della dichiarazione di interessi.
Art. 9 Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione.
L’opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione.
Se l’opposizione è fatta validamente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la decisione senza essere vincolata alle conclusioni.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni motiva la propria decisione su opposizione e indica i rimedi giuridici.
Le decisioni su opposizione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.7
e 7 ...8
Art. 10 Obbligo del segreto
Chiunque è incaricato dell’esecuzione delle disposizioni in materia di ritenuta di imposta e di divulgazione volontaria previste dall’Accordo e dalla presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto sulle constatazioni fatte nell’esercizio di questa attività e negare la consultazione degli atti ufficiali.
Nuovo testo giusta il n. 61 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Abrogati dal n. 61 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Non è dato obbligo del segreto:
nel caso di comunicazioni relative agli interessi effettuate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni a Stati membri dell’Unione europea conformemente all’articolo2 dell’Accordo;
nei confronti di organi di amministrazione della giustizia e dell’amministrazione nel caso di procedure ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge;
in caso di constatazioni concernenti infrazioni alle leggi amministrative federali o cantonali oppure al Codice penale (CP)9, qualora il Dipartimento federale delle finanze autorizzi a sporgere denuncia.
Le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo di un agente pagatore conformemente all’articolo 8 capoverso 4, possono unicamente essere utilizzate ai fini della ritenuta di imposta e della divulgazione volontaria.
Sono da preservare il segreto bancario e gli altri segreti professionali tutelati per legge.
Art. 11 Prodotto della ritenuta di imposta
1I Cantoni partecipano in ragione del dieci per cento alla quota di ritenuta di imposta UE spettante alla Svizzera.
La ripartizione tra i Cantoni è effettuata il 30 giugno di ogni anno secondo una chiave stabilita dal Dipartimento federale delle finanze in collaborazione con i Cantoni.
Sezione 3 Disposizioni penali
Art. 12 Sottrazione, violazione dell’obbligo di comunicazione
È punito con la multa sino a 250 000 franchi, sempre che non si applichino le disposizioni penali degli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque, intenzionalmente e per procurare un profitto a sé stesso o a terzi:
commette una sottrazione 1. contravvenendo all’obbligo di effettuare la ritenuta di imposta ai sensi dell’articolo 4; 2. omettendo di trasferire una ritenuta di imposta all’Amministrazione federale delle contribuzioni conformemente all’articolo5 capoverso1;
viola l’obbligo di comunicazione dei pagamenti di interessi ai sensi dell’articolo6 capoverso1.
Se ha agito per negligenza, il colpevole è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
Art. 13 Messa in pericolo della ritenuta di imposta e della divulgazione volontaria
È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in pericolo l’esecuzione dell’Accordo e della presente legge:
contravvenendo all’obbligo di presentare distinte e conteggi, di fornire informazioni e di esibire giustificativi nella procedura di riscossione della ritenuta di imposta o di rilascio di comunicazioni sui pagamenti di interessi;
allestendo un conteggio inesatto o fornendo informazioni errate in quanto persona tenuta a effettuare la ritenuta di imposta o a rilasciare comunicazioni sui pagamenti di interessi;
contravvenendo all’obbligo di corretta gestione e conservazione dei libri di commercio e dei giustificativi; è fatto salvo il perseguimento penale in virtù dell’articolo 166 CP11;
complicando, ostacolando o impossibilitando l’esecuzione conforme di una verifica contabile o di un altro controllo ufficiale; è fatto salvo il perseguimento penale in virtù degli articoli 285 e 286 CP;
contravvenendo alle esigenze in materia di trasferimento della ritenuta di imposta o di rilascio di comunicazioni sui pagamenti di interessi.
Art. 14 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
È punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
viola l’Accordo, la presente legge, un’ordinanza di esecuzione o le istruzioni generali;
contravviene a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.
Art. 15 Procedura
L’Amministrazione federale delle contribuzioni comunica per scritto all’interessato l’apertura di una procedura penale. All’interessato è offerta la possibilità di esprimersi sulle accuse che gli sono mosse.
Al termine dell’istruzione l’Amministrazione federale delle contribuzioni pronuncia una condanna o l’archiviazione e notifica per scritto la decisione all’interessato.
La decisione di condanna o di archiviazione può essere impugnata con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.12
Nuovo testo giusta il n. 61 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Se l’individuazione delle persone fisiche punibili dovesse necessitare misure istruttorie sproporzionate rispetto alla pena, è possibile rinunciare al perseguimento di queste persone e condannare in loro vece al pagamento della multa l’agente pagatore.
Capitolo 3 Assistenza amministrativa in caso di frode fiscale ai sensi
dell’articolo10 dell’Accordo
Art. 1613
L’assistenza amministrativa ai sensi dell’Accordo è retta dalla legge del 28 settembre 201214 sull’assistenza amministrativa fiscale.
Art. 17 a 2415
Capitolo 4 Disposizioni finali
Art. 25 Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale può emanare disposizioni di esecuzione dell’Accordo e della presente legge.
Art. 26 Sospensione o cessazione dell’applicazione dell’Accordo
Se l’applicazione dell’Accordo è sospesa conformemente al suo articolo 18 paragrafi 4 o 5, il Consiglio federale sospende simultaneamente l’applicazione della presente legge.
Se l’Accordo cessa di essere in vigore conformemente al suo articolo 17 paragrafo 4, il Consiglio federale abroga simultaneamente la presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 200516
Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
Abrogati dal n. 4 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, con effetto dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
DCF dell’11 mag. 2005.