672.201.1
Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d’imposta
del 6 dicembre 1967 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, visti gli articoli 9, 10, 11 e 24 dell’ordinanza del 22 agosto 19672 concernente il computo globale d’imposta (detta qui di seguito «ordinanza del Consiglio federale»),3 ordina:
Art. 1 a 34
Art. 45
Fanno pure parte delle spese (art. 11 cpv. 1 dell’O del Consiglio federale) le spese di gestione, le spese generali d’amministrazione nonché le imposte relative ai redditi che possono essere dedotte dal reddito netto giusta il diritto applicabile.
Per il calcolo dell’ammontare massimo in relazione a dividendi ricevuti da società di capitali e cooperative, la deduzione delle spese è stabilita al 5 per cento dei dividendi allibrati.6 Rimane riservata la possibilità di provare che la quota delle spese e di altre deduzioni è essenzialmente superiore o inferiore.
Per il calcolo dell’ammontare massimo in relazione a diritti di licenza, la deduzione degli interessi passivi e delle spese (art. 11 cpv. 1 dell’O del Consiglio federale) è stabilita alla metà dell’ammontare lordo di tali redditi.7 Rimane riservata la possibilità di provare che la quota degli interessi passivi, delle spese e di altre deduzioni è essenzialmente superiore o inferiore.
Qualora le deduzioni menzionate all’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del Consiglio federale siano considerate ai fini del calcolo dell’ammontare massimo, gli ammortamenti e le perdite di capitale possono essere compensati con le rivalutazioni e i profitti di capitale corrispondenti.
RU 1967 1753
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 14 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1999).
Abrogati dal n. I dell’O del DFF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 14 dic. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1999). La presente mod. si applica ai redditi scaduti dopo il 31 dic. 1980.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065). La presente mod. si applica ai redditi maturati dopo il 31 dic. 2000.
Art. 58
La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali può, secondo il bisogno, aggiornare la distinta degli Stati contraenti figurante nel numero II dell’allegato alla presente ordinanza.
Art. 6 Stati contraenti data della convenzione Azerbaigian 23.2.06 Belgio 28.8.78 Bielorussia 26.4.99 Bulgaria 28.10.91 Canada 5.5.97 Cile2.4.08 Cina 6.7.90 Corea (Sud) 12.2.80 Costa d’Avorio 23.11.87 Croazia 12.3.99 Danimarca 23.11.73 Stati contraenti data della convenzione India2.11.94 Indonesia 29.8.88 Iran 27.10.02 Islanda 3.6.88 Israele2.7.03 Italia 9.3.76/28.4.78 Kazakistan 21.10.99 Kirghizistan 26.1.01 Lettonia 31.1.02 Stati contraenti data della convenzione Slovenia 12.6.96 Spagna 26.4.66 Sri Lanka 11.1.83 Stati Uniti2.10.96 Sudafrica 8.5.07 Svezia 7.5.65/10.3.92 Taipei cinese (Taiwan) 8.10.07 [48] Thailandia 12.2.96 Trinidad e Tobago 1.2.73 Tunisia 12.2.94
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1968.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 30 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5983).
I.9 Tariffa del computo per i Cantoni con imposizione
praenumerando biennale Per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita
Reddito determinante ai fini Aliquota d’imposta determinante per l’ammontare massimo dell’imposta federale diretta Fr. %
inferiore a 10 000 3*) da 10 000 a 12 499 5 da 12 500 a 14 999 6 da 15 000 a 17 499 7 da 17 500 a 19 999 8 da 20 000 a 22 999 9 da 23 000 a 25 99.9 10 da 26 000 a 28 999 11 da 29 000 a 31 999 12 da 32 000 a 35 999 13 da 36 000 a 39 999 14 da 40 000 a 43 999 15 da 44 000 a 49 999 16 da 50 000 a 56 999 17 da 57 000 a 63 999 18 da 64 000 a 70 999 19 da 71 000 a 78 999 20 da 79 000 a 87 999 21 da 88 000 a 96 999 22 da 97 000 a 106 999 23 da 107 000 a 116 999 24 da 117 000 a 127 999 25 da 128 000 a 138 999 26 da 139 000 a 151 999 27 da 152 000 a 165 999 28 da 166 000 a 182 999 29 da 183 000 a 204 999 30 da 205 000 a 229 999 31 da 230 000 a 254 999 32 da 255 000 a 286 999 33 da 287 000 a 331 999 34 da 332 000 e più 35 *) Solo a carico dei Cantoni.
9 Nuovo testo giusta il n. I delle O del DFF del 10 mar. 1988 (RU 1988 604), la nuova tariffa si applica ai proventi esigibili a partire dal 31 dic. 1986 (RU 1988 604 n. II cpv. 1). Aggiornato dall’O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065).
II.10 Distinta degli Stati contraenti (Stato il 1° aprile 2012; valevole per i redditi maturati nel 2011)11
Il computo globale d’imposta deve essere operato attualmente in base alle convenzioni intese a evitare la doppia imposizione menzionate nella presente distinta; esso è concesso per i redditi e le imposte indicati per ogni Stato contraente12.
Stati contraenti Redditi [1]13 Imposta non data della convenzione recuperabile dagli
Albania Dividendi 12.11.99 – di filiali (dal 25 %) 5 – altri 10 Interessi 5 Algeria Dividendi 3.6.06 – di filiali (dal 20 %) 5 Interessi 10 [3] Argentina Dividendi 23.4.97 – di filiali (dal 25 %) 10 [40] – altri 15 [40] Interessi 12 [3] [40] Armenia Dividendi 12.6.06 – di filiali (dal 25 %) 5 – altri 10 Interessi 10 [3] Australia Dividendi [19] 28.2.80 Interessi 10 Austria Dividendi 30.1.74 – di filiali (dal 20 %) 0
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFC del 26 lug. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5813). 11 Per i redditi maturati nel 2010, vedi RU 2011 2547. 12 Questa distinta presenta gli sgravi d’imposta sulla base delle convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera. A determinate condizioni, l’art. 15 dell’Acc. del 26 ott. 2004 tra la Svizzera e la CE sulla fiscalità del risparmio (RS 0.641.926.81) prevede una tassazione esclusiva nello Stato di residenza delle persone che ricevono dividendi, interessi o canoni di licenza pagati tra imprese associate. È ovvio che una società svizzera che riceve dividendi, interessi o canoni di licenza esenti dall’imposta alla fonte sulla base dell’art. 15 dell’acc. in questione non può fare valere il computo globale d’imposta per questi redditi. 13 Le note si trovano alla fine della distinta.
Redditi [1] Imposta non
– di filiali (dal 20 %) 5 Interessi 10 [34] [42] Canoni 10 [4] – di filiali (dal 25 %) 10 – di filiali (dal 25 %) 5 – altri 12 Interessi 8 [3] [34] Canoni – per brevetti e know-how 3 – per leasing 5 – di filiali (dal 25 %) 5 – altri 5 – di filiali (dal 10 %) 5 Canoni 10 Dividendi 15 [49] Interessi 5 [50] Interessi 15 Canoni – per leasing 5 Dividendi 10 Interessi 10 [3] [18] Canoni 10 [18] [27] – di filiali (dal 25 %) 10 Interessi 10 [3] [13] Canoni 10 [13] Dividendi 15 [26] Interessi 15 [3] [11] Canoni 10 Interessi 5
– di filiali (dal 10 %) 0 – pagati a istituti di previdenza 0
Stati contraenti Redditi [1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli
Ecuador Interessi 10 [3] 28.11.94 Canoni 10 Egitto Interessi 15 [3] [18] 20.5.87 Canoni 9,75 Estonia Dividendi 11.6.02 – di filiali (dal 20 %) 5 Canoni 10 [46] Filippine Dividendi 24.6.1998 – di filiali (dal 10 %) 10 Interessi 10 Canoni 15 [23] Finlandia Dividendi 16.12.91 – di filiali (dal 10 %) 0 – altri 10 Francia Dividendi 9.9.66/3.12.69 – di filiali (dal 10 %) 0 [5] – altri 15 [6] Interessi 0 Canoni 5 Germania Dividendi 11.8.71/17.10.89 – di impianti idroelettrici di confine 5 – di filiali (dal 20 %) 0 – Redditi provenienti da diritti di godimento, 26,375 [16] obbligazioni con partecipazione agli utili, partecipazioni occulte e prestiti parziari Ghana Dividendi 23.7.08 – di filiali (dal 10 %) 5 Interessi 10 [3] Canoni 8 Remunerazioni per prestazioni di servizi 8 [9] Giamaica Dividendi 6.12.94 – di filiali (dal 10 %) 10 Interessi 10 [18] Canoni 10 [18]
[27] Compensi per prestazioni di servizi 10 [18] Giappone Dividendi 19.1.71 – di filiali (dal 25 %) 10 [10] – altri 15 [10] Interessi 10 [3] Canoni 10 Grecia Interessi 10 [18] [41] 16.6.83 Canoni 5
Redditi [1] Imposta non
Dividendi 10 [29] Interessi 10 [3] [30] Canoni (leasing incluso) 10 Canoni e compensi per prestazioni di servizi 10 tecniche – di filiali (dal 25 %) 10 Interessi 10 Canoni 10 Remunerazioni per servizi resi 5 – di filiali (dal 15 %) 5 Interessi 10 [3] – di filiali (dal 25 %) 15 [24] – di filiali (dal 10 %) 5 – di filiali (dal 10 %), qualora non vi sia 10 un’imposizione ordinaria della società israeliana che distribuisce i dividendi Interessi [3] – regola 10 – prestiti bancari 5 Dividendi 15 Interessi 12,5 – di filiali (dal 10 %) 5 [43] Interessi 10 [3] Canoni 10 [28] – di filiali (dal 25 %) 5 – altri 10 Interessi 5 – di filiali (dal 20 %) 5 – altri 10 Interessi 10 [3] [45] Canoni 10 [46]
Stati contraenti Redditi [1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli
Lituania Dividendi 27.5.02 – di filiali (dal 20 %) 5 Interessi 10 [3] [45] Canoni 10 [46] Lussemburgo Dividendi 21.1.93 – di filiali (dal 10 %) 0 [22] Macedonia Dividendi 14.4.00 – di filiali (dal 25 %) 5 Malaysia Dividendi 10 [14] 30.12.74 Interessi 10 [15] Canoni 10 [15] Marocco Dividendi 31.3.93 – di filiali (dal 25 %) 7 Interessi 10 [18] Canoni 10 Messico Dividendi [33] 3.8.93 Interessi [2] [3] [7] – banche, assicurazioni, riassicurazioni, obbli- 5 gazioni negoziate in un mercato borsistico Canoni 10 Moldova Dividendi 13.1.99 – di filiali (dal 25 %) 5 Mongolia Dividendi 20.9.99 – di filiali (dal 25 %) 5 Montenegro Dividendi 13.4.05 – di filiali (dal 20 %) 5 – altri 9 Interessi 9 Norvegia Dividendi 7.9.87 – di filiali (dal 10 %) 0 – altri 15 [21] Nuova Dividendi 15 Zelanda 6.6.80 Interessi 10 [25] Canoni 10
Stati contraenti Redditi [1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli
Paesi Bassi Dividendi 12.11.51/22.6.66 – di filiali (dal 25 %) 0 Redditi di obbligazioni con partecipazione 5 agli utili Pakistan Dividendi 19.7.05 – di filiali (dal 20 %) 10 – altri 20 Interessi 10 [30] Canoni e compensi per prestazioni di servizi 10 tecniche Polonia Dividendi 2.9.91 – di filiali (dal 25 %) 5 Interessi 10 Portogallo Dividendi 26.9.74 – di filiali (dal 25 %) 10 Interessi 10 [18] Qatar Dividendi 24.9.09 – di filiali (dal 10 %) 5 – pagati a persone fisiche (dal 10 %) 10 Repubblica Ceca Dividendi 4.12.95 – di filiali (dal 25 %) 5 Canoni 5 [31] Repubblica Slovacca Interessi 10 [3] 14.2.97 Canoni 5 Romania Dividendi 10 25.10.93 Interessi 10 [3] Russia Dividendi 15.11.95 – di filiali (dal 20 % e investimenti stranieri di almeno 200 000 fr.) 5 Interessi 10 [3] [34] Serbia Dividendi 13.4.05 – di filiali (dal 20 %) 5 Interessi 10 Singapore Dividendi [14] 25.11.75 Interessi 10 [15]
Canoni 5 [17]
Redditi [1] Imposta non
– di filiali (dal 25 %) 5 Interessi 5 Canoni 5 – di filiali (dal 25 %) 10 [32] Interessi 10 [3] [18] [32] Canoni 5 – di filiali (dal 25 %) 10 – pagati a banche 5 – altri 10 Canoni 10 Compensi per servizi 5 – di filiali (dal 10 %) 5 [35] – altri 15 [35] [44] – altri 15 [8] – di filiali (dal 25 %) 0 – di filiali (dal 20 %) 10 Interessi 10 [3] Canoni 10 – di filiali (dal 10 %) 5 [38] – altri 15 [38] Interessi 15 [3] [11] [36] [38] Canoni 10 [31] [37] [38] – di filiali (dal 10 %) 10 – altri 20 [20] Interessi 10 [18] Tasse di licenza 10 Rimunerazione della gestione aziendale 5 Interessi 10 [18] Canoni 10 [18]
Stati contraenti Redditi [1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli
Ucraina Dividendi 30.10.00 – di filiali (dal 20 %) 5 – altri dividendi pagati a persone giuridiche 15 – altri dividendi pagati a persone fisiche 5 – pagati a persone giuridiche 10 [3] – altri 5 Canoni 10 [47] Ungheria Dividendi 9.4.81 – pagati a persone giuridiche 0 – pagati a persone fisiche 10 – pagati a persone giuridiche 0 Uzbekistan Dividendi 3.4.02 – di filiali (dal 20 %) 5 Interessi 5 [3] Canoni 5 Venezuela Interessi 5 [3] 20.12.96 Canoni 5 Vietnam Dividendi 6.5.96 – di filiali (dal 50 %) 7 [39] – di filiali (dal 25 %) 10 [39] – altri 15 [39] Interessi 10 [3] [39] Canoni 10 [39]
Note [1] Per i dividendi di filiali la partecipazione minima è indicata tra parentesi. [2] Le aliquote d’imposta si applicano per i casi normali. In alcuni casi le imposte effettivamente prelevate sono inferiori. Alcune legislazioni prevedono per determinati redditi riduzioni d’imposta o esenzioni da imposta; in questi casi il computo globale d’imposta è concesso soltanto per l’imposta effettivamente prelevata. Fanno eccezione la Cina, la Corea, l’Egitto, la Giamaica, la Grecia, l’India, la Malaysia, il Marocco, il Messico, il Portogallo, Singapore, la Spagna, la Thailandia, Trinidad e Tobago, la Tunisia e il Vietnam (vedi note [13] [14] [15] [17] [18] [30] [33] [38] [39]). [3] Nessun computo globale d’imposta viene concesso per gli interessi che la convenzione esonera dall’imposta dello Stato della fonte. [4] 5 % per i pagamenti riguardanti brevetti, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, così come il «know-how». [5] Eventualmente del 15 % in caso di interesse straniero preponderante nella società svizzera da parte di persone non residenti nell’UE (art. 11 par. 2 lett. b (ii)). Vedi anche nota 3 all’inizio della distinta. [6] La legislazione francese delle finanze del 2011 ha eliminato il credito d’imposta a partire dall’imposizione dei dividendi ricevuti nel 2010. [7] L’imposta alla fonte messicana su interessi bancari è del 4,9 %.
[8] Per le persone fisiche, la «secondary tax on companies» dà diritto a un’imputazione corrispondente all'ammontare meno elevato tra l’imposta secondaria effettivamente prelevata e il 15 % dell'ammontare lordo dei dividendi. [9] Remunerazioni per prestazioni di servizi pagate a una persona fisica (diversa da un salariato del debitore della remunerazione) a titolo di gestione aziendale, servizi tecnici o consulenza. [10] 7 % per i dividendi di società giapponesi quotate in borsa pagati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2011 a persone giuridiche e a persone fisiche che detengono una partecipazione inferiore al 5 %. [11] Computo globale d’imposta del 10 % sul 95 % dell’ammontare lordo degli interessi. [12] 5 % sugli interessi in relazione con vendite a credito tra imprese non collegate. [13] Per gli interessi e i canoni esenti dall’imposta coreana a motivo della «Foreign Capital Inducement Law» o dell’articolo 69 capoverso 2 della «Tax Exemption and Reduction Control Law» la Svizzera accorda il computo globale d’imposta; vanno dichiarati come reddito lordo i 10/9 dell’importo netto ricevuto. [14] Singapore non preleva alcuna imposta alla fonte sul versamento di dividendi; nessun computo globale d’imposta. [15] Si applica parimente agli interessi e ai canoni (pagati in base a un contratto approvato) esonerati giusta la convenzione. [16] Vale soltanto se queste somme sono deducibili per la determinazione del reddito imponibile del debitore (incluso il contributo di solidarietà). [17] Computo pari al 10 % se i canoni sono esonerati dall’imposta di Singapore giusta la convenzione. [18] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta se la convenzione prevede un computo fittizio dell’imposta; il reddito lordo corrisponde ai 10/9 del reddito netto. [19] In certi casi («unfranked dividend») è prelevata un’imposta alla fonte del 15 % per la quale viene accordato il computo globale d’imposta. [20] Per i dividendi distribuiti a persone fisiche esentati da imposta a Trinidad e Tobago: 10 %. [21] Sgravio integrale per i pagamenti di dividendi alla Banca Nazionale Svizzera. [22] Se la partecipazione, a titolo della quale vengono pagati i dividendi, non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di due anni prima del pagamento dei
dividendi, l’imposta non recuperabile è del 5 % per le partecipazioni del 10 % del capitale della società che paga i dividendi e del 15 % in tutti gli altri casi. [23] Viene dichiarato soltanto il 95 % dell’ammontare lordo. Il computo globale d’imposta corrisponde al 10 % dell’ammontare lordo. [24] L’imposta non recuperabile è soltanto del 5 % se i dividendi non possono essere dedotti dall’utile imponibile dell’impresa distributrice. [25] Nessun computo globale d’imposta se in luogo dell’imposta alla fonte è prelevata una «approved issuers levy» del 2 %. [26] La Svizzera non concede il computo globale per l’imposta ivoriana alla fonte del 18 % ritenuta su dividendi provenienti da utili non assoggettati all’imposta sulle società. [27] Imposta alla fonte ritenuta soltanto sul 60 % dell’ammontare lordo dei redditi provenienti da leasing. [28] Nel caso di pagamenti per leasing, possibilità di optare per un’imposizione del reddito netto. In questo caso, nessun computo globale d’imposta. [29] Attualmente, l’India non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi; nessun computo globale d’imposta. [30] Per prestiti approvati: computo fittizio dell’imposta del 10 %. [31] In caso di leasing finanziario l’imposta alla fonte è dell’1 %.
[32] Nessun computo globale d’imposta per i dividendi di partecipazioni a partire dal 25 % e per gli interessi dal 1° giugno 2007 che beneficiano del tasso zero secondo la convenzione. [33] Dal 1° gennaio 2002 il Messico non preleva più l’imposta alla fonte sui dividendi. [34] 5 % per i prestiti bancari. [35] Nessun computo globale d’imposta per i redditi provenienti dagli Stati Uniti che soggiacciono all’imposta americana alla fonte a un’aliquota del 30 % conformemente agli articoli 10 paragrafo 2, 11 paragrafo 6 o 22 della convenzione. [36] 10 % per gli interessi su prestiti accordati da istituti finanziari o da società di assicurazioni. [37] 5 % per i canoni di opere letterarie, artistiche o scientifiche. [38] Il computo globale d’imposta è del 10 % per i dividendi, gli interessi e i canoni esentati dall’imposta thailandese o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione in applicazione dell’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), del «Revenue Code» (B.E. 2481) o di altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica. [39] Il computo globale d’imposta viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per i dividendi, gli interessi e i canoni che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica. [40] Applicabile provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 2001. Attualmente l’Argentina non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi. [41] Gli interessi dei prestiti di Stato (a partire dal 1° gennaio 1999) e gli interessi delle obbligazioni emesse da società (a partire dal 1° gennaio 2000) non sottostanno all’imposta alla fonte greca.
In questi casi, nessun computo globale d’imposta. [42] 5 % per gli interessi in relazione con vendite a credito. [43] Nessuna imposta alla fonte per i dividendi da partecipazioni a partire dal 50 % e per un valore minimo di 1 milione di dollari americani, se l’investimento è stato approvato dal Governo del Kazakistan ed è interamente garantito o assicurato dalla Svizzera. [44] Sgravio integrale per i dividendi pagati a istituti di previdenza riconosciuti che sono esonerati dalle imposte. [45] Sgravio integrale nello Stato della fonte per gli interessi in relazione con vendite a credito tra imprese non collegate. [46] 5 % per rimunerazioni di leasing. [47] Sgravio integrale nello Stato della fonte sui canoni per diritti d’autore su opere scientifiche, brevetti, marchi di fabbrica, modelli, formule segrete o per la comunicazione di esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. [48] Tra la Svizzera e il Taipei cinese non esiste nessuna convenzione per evitare le doppie imposizioni. Esiste unicamente una convenzione privata per evitare le doppie imposizioni che il Consiglio federale ha riconosciuto il 9 dicembre 2011. Le relative disposizioni sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2011. [49] Computo, a condizione che il credito cileno dell’imposta di prima categoria sia accordato sull’imposta addizionale cilena. [50] 5 % per gli interessi su prestiti accordati da banche o società di assicurazioni, per le obbligazioni negoziate in un mercato borsistico e per le vendite a credito di macchinari e impianti.
III.14 Articolo 9 dell’ordinanza del Consiglio federale nel tenore del 6 dicembre 1967
Art. 9 1 Riservato l’articolo 10, l’ammontare massimo è calcolato in base alla aliquota d’imposta corrispondente all’onere che le imposte svizzere sul reddito dovute per l’anno della scadenza costituiscono per il beneficiario dei redditi. 2 L’aliquota d’imposta determinante in virtù del capoverso 1 è accertata nel modo seguente: a. per le società anonime, in accomandita, a garanzia limitata, le cooperative, le associazioni e le fondazioni: addizionando le aliquote delle imposte sul reddito della Confederazione, del Cantone e del Comune dovute per l’anno della scadenza nel Comune ove si trova la sede della società; b. per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita: in base a una tariffa uniforme stabilita dal Dipartimento federale delle finanze, tenendo conto dell’onere fiscale medio in Svizzera; per i Cantoni e i Comuni, il cui onere fiscale si scosta notevolmente dalla media, il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con i Cantoni interessati, può prevedere coefficienti correttivi. 3 Qualora l’obbligo fiscale sussista soltanto per una parte dell’anno di scadenza, l’ammontare massimo dev’essere ridotto pro rata temporis. 4 L’ammontare massimo calcolato in via semplificata non può eccedere la somma delle imposte svizzere sul reddito, dovute per l’anno della scadenza.
14 Introdotto dall’O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065).