672.473.67
Ordinanza concernente la prestazione di un pagamento anticipato al Regno Unito tramite agenti pagatori svizzeri
del 30 novembre 2012 (Stato 20 dicembre 2012)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 26 capoverso3 della legge federale del 15 giugno 20121 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI), ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina il termine per l’impegno di credito irrevocabile della società veicolo e l’esigibilità del pagamento anticipato in esecuzione della Convenzione del 6 ottobre 20112 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale (Convenzione con il Regno Unito).
Art. 2 Termine per l’impegno di credito irrevocabile
La società veicolo deve fornire l’impegno di credito irrevocabile all’Amministrazione federale delle contribuzioni al più tardi il 20 dicembre 2012. Se la presente ordinanza entra in vigore dopo il 20 dicembre 2012, la società veicolo deve fornire l’impegno di credito il giorno dopo la sua entrata in vigore.
Art. 3 Esigibilità del pagamento anticipato
Il pagamento anticipato all’Amministrazione federale delle contribuzioni è esigibile il 7 gennaio 2013.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il giorno dopo la ricezione dell’ultima delle notificazioni di cui all’articolo 44 paragrafo1 della Convenzione con il Regno Unito3. 4
La ricezione dell’ultima delle notificazioni è avvenuta il 19 dicembre 2012.