672.913.6
Decreto federale
che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza
del 17 giugno 2011 (Stato 21 dicembre 2011)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.);
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20102,
decreta:
Art. 1
Il Protocollo del 27 ottobre 20103 che modifica la Convenzione dell’11 agosto 19714 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza è approvato.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e la Germania:
identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3.
Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.
Art. 2
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).