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Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni

672.933.62 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 20 set 2019

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/672-933-62/it/decreto-federale-che-approva-un-protocollo-che-modifica-la-convenzione-tra-la-svizzera-e-gli-stati-uniti-d-america-per-evitare-le-doppie-imposizioni

Consultato il 5 set 2026

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  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Emanato con: Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni (AS 2019 3143)

672.933.62

Decreto federale
che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni

del 18 giugno 2010 (Stato 20 settembre 2019)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20092,

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 2010 217

decreta:

Art. 1

Il Protocollo del 23 settembre 20093 che modifica la Convenzione del 2 ottobre 19964 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvato.

Footnotes

  1. [3] RS 0.672.933.61
  2. [4] RS 0.672.933.61

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un disegno di legge che disciplini l’attuazione dell’assistenza amministrativa convenuta nell’ambito dell’Accordo conformemente al modello dell’OCSE. Sino all’entrata in vigore della legge, è autorizzato a disciplinare mediante ordinanza l’attuazione dell’assistenza amministrativa.

Art. 3

Il Consiglio federale dichiara nei confronti del Governo degli Stati Uniti d’America che la Svizzera non concede l’assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda si basa su dati acquisiti illegalmente e che in tal caso chiederà l’assistenza giudiziaria.

Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente da parte del Governo degli Stati Uniti d’America.

Art. 4

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).