672.951.4
Ordinanza del DFF
concernente la compensazione secondo la Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni
del 26 settembre 2017 (Stato 1° gennaio 2022)
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l’articolo 35 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 20211 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale,2
ordina:
Art. 1
La ripartizione dei costi della compensazione da versare al Principato del Liechtenstein secondo il numero 53 del Protocollo della Convenzione del 10 luglio 20154 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione) è calcolata in rapporto alle persone residenti nei Cantoni interessati che esercitano un’attività dipendente lucrativa nel Liechtenstein e sulla base della statistica dell’impiego del Principato del Liechtenstein per il 2015.
La partecipazione dei Cantoni indicati corrisponde alle quote seguenti:
Cantone | Quota | Importo in franchi |
|---|---|---|
San Gallo | 82,663 % | 371 985 |
Grigioni | 8,891 % | 40 008 |
Zurigo | 3,904 % | 17 569 |
Svitto | 1,691 % | 7 610 |
Turgovia | 1,343 % | 6 045 |
Appenzello Esterno | 1,063 % | 4 783 |
Appenzello Interno | 0,445 % | 2 000 |
Totale | 100 % | 450 000 |
La ripartizione dei costi può essere ridefinita per la prima volta per il pagamento afferente all’anno 2022 su richiesta di un Cantone interessato qualora, in base ai suoi residenti che esercitano un’attività dipendente lucrativa nel Liechtenstein, dovesse risultare una modifica della sua partecipazione ai costi pari ad almeno il 20 per cento e tale modifica dovesse superare un importo assoluto di 5000 franchi.
Art. 2
L’Amministrazione federale delle contribuzioni addebita gli importi sui conti correnti dei Cantoni interessati detenuti presso l’Amministrazione federale delle finanze al termine dell’anno per cui è effettuata la compensazione.
Essa versa la compensazione all’ufficio designato dal Principato del Liechtenstein nella fattura di cui al numero 55 del Protocollo della Convenzione.
Art. 3
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.