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Legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua

721.100 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 gen 2021

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/721-100/it/legge-federale-sulla-sistemazione-dei-corsi-d-acqua

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 gen 2022.

Procedure di consultazione: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 (29 gen 2025),

721.100

Legge federale
sulla sistemazione dei corsi d’acqua

del 21 giugno 1991 (Stato 1° gennaio 2011)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 24 e 24bis della Costituzione federale1;

Footnotes

  1. [1] [CS 1 3; RU 1976 715]. A queste disposizione corrisponde ora l’art. 76 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19882,

Footnotes

  1. [2] FF 1988 1149

decreta:

Sezione 1 Scopo e campo d’applicazione

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dall’azione dannosa delle acque, in particolare delle inondazioni, delle erosioni e delle alluvioni (protezione contro le piene).

Essa si applica a tutte le acque di superficie.

Sezione 2 Competenza e provvedimenti

Art. 2 Competenza

La protezione contro le piene spetta ai Cantoni.

Art. 3 Provvedimenti

I Cantoni garantiscono la protezione contro le piene in primo luogo tramite lavori di manutenzione e misure pianificatorie.

Non bastando tali misure, si eseguiranno correzioni, arginature, ripari, bacini di raccolta e di ritenzione, nonché altri lavori atti a prevenire i movimenti del terreno.

Ogni intervento dev’essere valutato globalmente e nel suo interagire con misure simili, dipendenti da altri ambiti.

Art. 4 Esigenze

Le acque, le rive e i ripari contro le piene vanno mantenuti in modo da garantire la protezione ad un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso.

Gli interventi sui corsi d’acqua devono per quanto possibile rispettare o eventualmente ricostituire il tracciato naturale. Le acque e lo spazio riservato alle acque vanno sistemati in modo da:3

  1. offrire un biotopo adeguato a una fauna e una flora variate;

  2. salvaguardare per quanto possibile l’interazione tra acque di superficie e acque sotterranee;

  3. favorire la crescita di una vegetazione ripuaria stanziale.

Footnotes

  1. [3] Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

Nelle zone abitate, l’autorità può autorizzare eccezioni al capoverso 2.

Il capoverso 2 si applica per analogia alla creazione di corsi d’acqua artificiali e alla ricostruzione di argini danneggiati.

Art. 5 Acque intercantonali

I Cantoni si accordano sui necessari provvedimenti e sulla relativa ripartizione delle spese.

Se un’intesa in merito non fosse possibile, la decisione spetta al Consiglio federale.

Sezione 3 Prestazioni finanziarie della Confederazione

Art. 64 Indennità per misure di protezione contro le piene

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione promuove le misure atte a proteggere la vita umana e i beni materiali considerevoli dai pericoli delle acque.

Footnotes

  1. [4] Nuovo testo giusta il n. II 14 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Essa accorda indennità segnatamente per:

  1. l’esecuzione, il ripristino e la sostituzione di opere e installazioni di protezione;

  2. l’allestimento di catasti e di carte dei pericoli, l’approntamento e l’esercizio di stazioni di misurazione, nonché la creazione di sistemi d’allarme per la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione.

Art. 75

Footnotes

  1. [5] Abrogato dal n. II 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Rinaturazione), con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069

Art. 86 Forma dei contributi

La Confederazione accorda le indennità ai Cantoni sotto forma di contributi globali sulla base di accordi di programma.

Footnotes

  1. [6] Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069

Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente.

Art. 97 Condizioni per la concessione dei contributi

I contributi sono accordati solo per provvedimenti che si basano su un’adeguata pianificazione, adempiono le condizioni legali e presentano un buon rapporto costi-utilità.

Footnotes

  1. [7] Nuovo testo giusta il n. II 14 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni, segnatamente sull’ammontare dei contributi e sulle spese computabili.

Art. 108 Stanziamento dei mezzi

L’Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito quadro quadriennale per i provvedimenti di promozione ordinari.

Footnotes

  1. [8] Nuovo testo giusta il n. II 14 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

I mezzi per contributi a provvedimenti straordinari di protezione contro le piene, necessari a causa di fenomeni naturali, sono stanziati mediante decreti specifici.

I crediti d’impegno per grandi progetti che necessitano di ingenti mezzi per un lungo periodo sono sottoposti all’Assemblea federale mediante messaggio separato.

Sezione 4 Esecuzione e vigilanza

Art. 11 Confederazione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Esso vigila sull’esecuzione cantonale della presente legge.

Esso può vietare provvedimenti che pregiudichino la protezione contro le piene o esigerne lo smantellamento.

Art. 12 Cantoni

I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto non sia competente la Confederazione.

Essi emanano le necessarie disposizioni.

Trattandosi di misure, giusta l’articolo 3 capoverso 2, in fase progettuale e purché non si tratti di misure di secondaria importanza, i Cantoni informano il servizio competente della Confederazione e gli danno la possibilità di esprimere un parere.

Sezione 5 Studi di base

Art. 13 Confederazione

La Confederazione esegue rilevamenti di interesse nazionale concernenti:

  1. la protezione contro le piene;

  2. le condizioni idrologiche.

Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e la relativa interpretazione.

Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione dei rilevamenti e la gestione dei dati raccolti.

I servizi federali emanano le istruzioni tecniche e consigliano i servizi incaricati dei rilievi.

Art. 14 Cantoni

I Cantoni attuano gli altri rilevamenti necessari per l’esecuzione della presente legge e ne comunicano i risultati ai competenti servizi federali.

Art. 15 Ripartizione delle spese

I costi derivanti dai rilevamenti e dalle ricerche effettuate sia nell’interesse nazionale che cantonale o di terzi sono ripartiti in funzione dell’interesse diretto per i singoli enti. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni9 (Dipartimento) decide in caso di disaccordo tra gli interessati.

Footnotes

  1. [9] La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

Sezione 6 Procedura

Art. 1610 Protezione giuridica

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Footnotes

  1. [10] Nuovo testo giusta l’all. n. 66 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 17 Espropriazione

Se l’esecuzione della presente legge lo richiede, i Cantoni possono esercitare il diritto d’espropriazione o conferirlo a terzi.

Nelle loro disposizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193011 sull’espropriazione. Essi prevedono che il Governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.12

Footnotes

  1. [11] RS 711
  2. [12] Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

La legislazione federale sull’espropriazione si applica alle opere eseguite da più Cantoni o situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento decide sulle espropriazioni.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione e modificazione del diritto vigente

...13

Footnotes

  1. [13] Le mod. possono essere consultate alla RU 1993 234.

Art. 1914

Footnotes

  1. [14] Abgrogato dal n. II 29 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199315

Footnotes

  1. [15] DCF del 13 gen. 1993.