721.100
Legge federale
sulla sistemazione dei corsi d’acqua
del 21 giugno 1991 (Stato 1° gennaio 2011)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 24 e 24bis della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19882,
decreta:
Sezione 1 Scopo e campo d’applicazione
Art. 1
La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dall’azione dannosa delle acque, in particolare delle inondazioni, delle erosioni e delle alluvioni (protezione contro le piene).
Essa si applica a tutte le acque di superficie.
Sezione 2 Competenza e provvedimenti
Art. 2 Competenza
La protezione contro le piene spetta ai Cantoni.
Art. 3 Provvedimenti
I Cantoni garantiscono la protezione contro le piene in primo luogo tramite lavori di manutenzione e misure pianificatorie.
Non bastando tali misure, si eseguiranno correzioni, arginature, ripari, bacini di raccolta e di ritenzione, nonché altri lavori atti a prevenire i movimenti del terreno.
Ogni intervento dev’essere valutato globalmente e nel suo interagire con misure simili, dipendenti da altri ambiti.
Art. 4 Esigenze
Le acque, le rive e i ripari contro le piene vanno mantenuti in modo da garantire la protezione ad un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso.
Gli interventi sui corsi d’acqua devono per quanto possibile rispettare o eventualmente ricostituire il tracciato naturale. Le acque e lo spazio riservato alle acque vanno sistemati in modo da:3
offrire un biotopo adeguato a una fauna e una flora variate;
salvaguardare per quanto possibile l’interazione tra acque di superficie e acque sotterranee;
favorire la crescita di una vegetazione ripuaria stanziale.
Nelle zone abitate, l’autorità può autorizzare eccezioni al capoverso 2.
Il capoverso 2 si applica per analogia alla creazione di corsi d’acqua artificiali e alla ricostruzione di argini danneggiati.
Art. 5 Acque intercantonali
I Cantoni si accordano sui necessari provvedimenti e sulla relativa ripartizione delle spese.
Se un’intesa in merito non fosse possibile, la decisione spetta al Consiglio federale.
Sezione 3 Prestazioni finanziarie della Confederazione
Art. 64 Indennità per misure di protezione contro le piene
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione promuove le misure atte a proteggere la vita umana e i beni materiali considerevoli dai pericoli delle acque.
Essa accorda indennità segnatamente per:
l’esecuzione, il ripristino e la sostituzione di opere e installazioni di protezione;
l’allestimento di catasti e di carte dei pericoli, l’approntamento e l’esercizio di stazioni di misurazione, nonché la creazione di sistemi d’allarme per la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione.
Art. 75
Art. 86 Forma dei contributi
La Confederazione accorda le indennità ai Cantoni sotto forma di contributi globali sulla base di accordi di programma.
Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente.
Art. 97 Condizioni per la concessione dei contributi
I contributi sono accordati solo per provvedimenti che si basano su un’adeguata pianificazione, adempiono le condizioni legali e presentano un buon rapporto costi-utilità.
Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni, segnatamente sull’ammontare dei contributi e sulle spese computabili.
Art. 108 Stanziamento dei mezzi
L’Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito quadro quadriennale per i provvedimenti di promozione ordinari.
I mezzi per contributi a provvedimenti straordinari di protezione contro le piene, necessari a causa di fenomeni naturali, sono stanziati mediante decreti specifici.
I crediti d’impegno per grandi progetti che necessitano di ingenti mezzi per un lungo periodo sono sottoposti all’Assemblea federale mediante messaggio separato.
Sezione 4 Esecuzione e vigilanza
Art. 11 Confederazione
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Esso vigila sull’esecuzione cantonale della presente legge.
Esso può vietare provvedimenti che pregiudichino la protezione contro le piene o esigerne lo smantellamento.
Art. 12 Cantoni
I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto non sia competente la Confederazione.
Essi emanano le necessarie disposizioni.
Trattandosi di misure, giusta l’articolo 3 capoverso 2, in fase progettuale e purché non si tratti di misure di secondaria importanza, i Cantoni informano il servizio competente della Confederazione e gli danno la possibilità di esprimere un parere.
Sezione 5 Studi di base
Art. 13 Confederazione
La Confederazione esegue rilevamenti di interesse nazionale concernenti:
la protezione contro le piene;
le condizioni idrologiche.
Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e la relativa interpretazione.
Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione dei rilevamenti e la gestione dei dati raccolti.
I servizi federali emanano le istruzioni tecniche e consigliano i servizi incaricati dei rilievi.
Art. 14 Cantoni
I Cantoni attuano gli altri rilevamenti necessari per l’esecuzione della presente legge e ne comunicano i risultati ai competenti servizi federali.
Art. 15 Ripartizione delle spese
I costi derivanti dai rilevamenti e dalle ricerche effettuate sia nell’interesse nazionale che cantonale o di terzi sono ripartiti in funzione dell’interesse diretto per i singoli enti. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni9 (Dipartimento) decide in caso di disaccordo tra gli interessati.
Sezione 6 Procedura
Art. 1610 Protezione giuridica
La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 17 Espropriazione
Se l’esecuzione della presente legge lo richiede, i Cantoni possono esercitare il diritto d’espropriazione o conferirlo a terzi.
Nelle loro disposizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193011 sull’espropriazione. Essi prevedono che il Governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.12
La legislazione federale sull’espropriazione si applica alle opere eseguite da più Cantoni o situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento decide sulle espropriazioni.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 18 Abrogazione e modificazione del diritto vigente
...13
Art. 1914
Art. 20 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199315