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Legge federale concernente il progetto FERROVIA 2000

742.100 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 gen 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/742-100/it/legge-federale-concernente-il-progetto-ferrovia-2000

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 set 2009.

742.100

Legge federale concernente il progetto FERROVIA 20001

del 19 dicembre 1986 (Stato 25 ottobre 2005)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 23, 26 e 36 della Costituzione federale2;3 visto il rapporto sul progetto Ferrovia 2000; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 19854, decreta:

Footnotes

  1. [4] FF 1986 I 169

Art. 1

La Confederazione attua il progetto Ferrovia 2000 al fine di promuovere i trasporti pubblici in Svizzera.

Art. 2

A tal fine, la rete delle ferrovie federali è completata con le nuove linee seguenti.

  1. Vauderens–Villars-sur-Glâne;

  2. Mattstetten–Rothrist;

  3. Olten–Muttenz;

  4. Zurigo aeroporto–Winterthur.

Art. 3

Il Consiglio federale approva le fasi dei lavori e determina lo scadenzario.

Nel rapporto di gestione, informa l’Assemblea federale sullo stato d’attuazione del progetto.

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale, nel corso del 2007, una visione d’assieme sull’ulteriore sviluppo dei grandi progetti ferroviari, precisando le fasi ulteriori e il loro finanziamento.5 RU 1988 364

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 81, 87 e 92 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005

Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005

La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari sotto forma di mutui rimborsabili condizionatamente, soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile, oppure sotto forma di contributi a fondo perso.7

Il finanziamento è retto dall’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 19988 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari.9

I mutui soggetti a interessi di mercato possono essere concessi al massimo fino al

per cento dei costi del progetto (compresi i costi del capitale). Detti mutui sono contabilizzati nel bilancio. I loro interessi sono capitalizzati e remunerati fino all’entrata in servizio delle tratte.

Il Consiglio federale e le ferrovie disciplinano nel quadro di un accordo i dettagli della concessione dei mutui.

Footnotes

  1. [8] RS 742.140

Art. 410

Il presente decreto11, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

Esso12 entra in vigore trascorso inutilizzato il termine di referendum o al momento dell’accettazione in votazione popolare.

Esso13 ha effetto sino all’attuazione del progetto FERROVIA 2000.

Data dell’entrata in vigore: 6 dicembre 198714

Introdotto dal n. II del DF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 774; FF 1996 IV 551).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005

Introdotto dal n. II del DF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 774; FF 1996 IV 551).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005

Oggi: LF (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).

Oggi: LF (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).

Oggi: LF (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).

DCF del 28 gen. 1988 (RU 1988 365).