742.100
Legge federale concernente il progetto FERROVIA 20001
del 19 dicembre 1986 (Stato 25 ottobre 2005)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 23, 26 e 36 della Costituzione federale2;3 visto il rapporto sul progetto Ferrovia 2000; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 19854, decreta:
Art. 1
La Confederazione attua il progetto Ferrovia 2000 al fine di promuovere i trasporti pubblici in Svizzera.
Art. 2
A tal fine, la rete delle ferrovie federali è completata con le nuove linee seguenti.
Vauderens–Villars-sur-Glâne;
Mattstetten–Rothrist;
Olten–Muttenz;
Zurigo aeroporto–Winterthur.
Art. 3
Il Consiglio federale approva le fasi dei lavori e determina lo scadenzario.
Nel rapporto di gestione, informa l’Assemblea federale sullo stato d’attuazione del progetto.
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale, nel corso del 2007, una visione d’assieme sull’ulteriore sviluppo dei grandi progetti ferroviari, precisando le fasi ulteriori e il loro finanziamento.5 RU 1988 364
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005
Queste disposizioni corrispondono agli articoli 81, 87 e 92 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005
Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005
La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari sotto forma di mutui rimborsabili condizionatamente, soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile, oppure sotto forma di contributi a fondo perso.7
Il finanziamento è retto dall’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 19988 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari.9
I mutui soggetti a interessi di mercato possono essere concessi al massimo fino al
per cento dei costi del progetto (compresi i costi del capitale). Detti mutui sono contabilizzati nel bilancio. I loro interessi sono capitalizzati e remunerati fino all’entrata in servizio delle tratte.
Il Consiglio federale e le ferrovie disciplinano nel quadro di un accordo i dettagli della concessione dei mutui.
Art. 410
Il presente decreto11, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.
Esso12 entra in vigore trascorso inutilizzato il termine di referendum o al momento dell’accettazione in votazione popolare.
Esso13 ha effetto sino all’attuazione del progetto FERROVIA 2000.
Data dell’entrata in vigore: 6 dicembre 198714
Introdotto dal n. II del DF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 774; FF 1996 IV 551).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005
Introdotto dal n. II del DF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769 774; FF 1996 IV 551).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005
Oggi: LF (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).
Oggi: LF (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).
Oggi: LF (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).
DCF del 28 gen. 1988 (RU 1988 365).