742.101
Legge federale sulle ferrovie
(Lferr)
del 20 dicembre 1957 (Stato 1° dicembre 2012)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 23, 24ter, 26, 34 capoverso 2, 36 e 64 della Costituzione federale2 (Cost.);3 visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 19564, decreta:
Capitolo I Disposizioni generali5
Art. 16 Campo d’applicazione7
La presente legge disciplina la costruzione e l’esercizio delle ferrovie da parte delle imprese ferroviarie e i rapporti di queste ultime con le altre imprese di trasporti pubblici, le amministrazioni pubbliche e i terzi.
Sono imprese ferroviarie secondo la presente legge le imprese che costruiscono ed esercitano l’infrastruttura ferroviaria o assicurano il trasporto ferroviario, che, conformemente al loro scopo, possono essere usate da ognuno per trasportare persone e merci e i cui veicoli sono a guida vincolata.
Il Consiglio federale decide dell’applicazione della presente legge agli impianti ferroviari.
RU 1958 347
Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
[CS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 81, 87, 92, 98 cpv. 3 e 122 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Giusta la LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457), in tutta la legge i titoli marginali sono trasformati in rubriche centrali. I numeri e le lettere non sono ripresi.
Art. 28
Art. 39 Espropriazione
Le imprese ferroviarie titolari di una concessione d’infrastruttura secondo l’articolo 5 possono esercitare il diritto di espropriazione conformemente alla legislazione federale se, al momento del rilascio della concessione, è confermato l’interesse pubblico secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a.
La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o mediante ricomposizione particellare.
I diritti sui fondi appartenenti alle ferrovie non possono essere acquisiti per usucapione.
Art. 410
Capitolo 2:11 Imprese ferroviarie12
Sezione 1 Gestori dell’infrastruttura13
Art. 5 Concessione d’infrastruttura14
Chi intende costruire ed esercitare un’infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione d’infrastruttura (concessione).15
L’impresa ferroviaria concessionaria ha il diritto e l’obbligo di costruire ed esercitare l’infrastruttura ferroviaria secondo le prescrizioni della legislazione ferroviaria e della concessione.
L’esercizio dell’infrastruttura comprende l’allestimento e la manutenzione degli impianti, nonché la gestione dei sistemi di alimentazione elettrica, di direzione dell’esercizio e di sicurezza.
Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore
Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
L’impresa ferroviaria concessionaria ha inoltre il diritto, senza autorizzazione conformemente all’articolo 9, di trasportare persone e merci sulla propria infrastruttura. È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale, conferito in virtù degli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 200916 sul trasporto di viaggiatori.17
Art. 618 Rilascio, modifica e rinnovo della concessione
Il Consiglio federale rilascia la concessione se:
sussiste un interesse pubblico alla costruzione e all’esercizio dell’infrastruttura; o
ci si può attendere un esercizio finanziato con mezzi propri.
Per il rilascio della concessione il presupposto è inoltre che:
non vi si oppongano interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione dell’ambiente, protezione della natura e del paesaggio o cooperazione nazionale in materia di sicurezza;
l’esercizio di una ferrovia senza funzione di collegamento adempia le condizioni secondo l’articolo 11 della legge del 20 marzo 200919 sul trasporto di viaggiatori; e
l’impresa sia iscritta nel registro di commercio.
Prima di rilasciare la concessione il Consiglio federale sente i Cantoni interessati.
Per le tranvie deve essere stata concessa o garantita l’autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l’uso della strada pubblica.
La concessione è accordata per 50 anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata.
Art. 720 Trasferimento
Su richiesta del titolare della concessione, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può trasferire la concessione a un’altra impresa. I Cantoni interessati devono essere previamente consultati.
Se sono trasferiti solo taluni diritti o obblighi legali o derivanti dalla concessione, il titolare della concessione sottopone all’Ufficio federale dei trasporti (UFT), per conoscenza, i contratti d’esercizio conclusi a tale scopo. Il titolare della concessione continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell’adempimento degli obblighi legali o derivanti dalla concessione.
Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Art. 8 Revoca ed estinzione
Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, può revocare la concessione qualora:
la costruzione non sia iniziata o ultimata o l’impianto non sia messo in esercizio entro i termini stabiliti nella concessione;
l’impresa ferroviaria violi gravemente gli obblighi ad essa imposti dalla legge e dalla concessione;
interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l’impresa ferroviaria dev’essere indennizzata adeguatamente.
La concessione si estingue:
alla sua scadenza;
mediante riscatto da parte della Confederazione;
in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, l’autorizza;
21 se, nella liquidazione forzata, l’impresa ferroviaria non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.
Sezione 2 Accesso alla rete22
Art. 923 Accesso alla rete. Autorizzazione di utilizzare l’infrastruttura
Chi intende utilizzare l’infrastruttura di un’altra impresa ferroviaria deve disporre di un’autorizzazione dell’UFT.
L’autorizzazione è rilasciata se:
l’impresa richiedente è organizzata in modo tale da garantire un esercizio sicuro e affidabile;
il personale dispone delle qualifiche necessarie per garantire un esercizio sicuro;
il materiale rotabile soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro;
l’impresa è finanziariamente efficiente e dispone di una sufficiente copertura assicurativa;
sono osservate le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e garantite le condizioni di lavoro del settore; e
Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
f. è garantito il rispetto delle disposizioni di sicurezza per le tratte da utilizzare.
L’autorizzazione è rilasciata per10 anni al massimo e può essere rinnovata. Può essere revocata in qualsiasi momento e senza dare luogo a un diritto di indennizzo, qualora le condizioni di cui al capoverso 2 non siano più soddisfatte o in caso di violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali o dell’autorizzazione.
Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura. Può concludere con altri Stati accordi che garantiscono l’accesso alla rete alle imprese estere.
Art. 9a24 Garanzia dell’accesso alla rete
Il gestore dell’infrastruttura accorda alle imprese di trasporto ferroviario l’accesso senza discriminazioni alla rete.25
Nell’accordare l’accesso alla rete, è data priorità al traffico viaggiatori cadenzato. Le coincidenze all’interno di un sistema coordinato di trasporti pubblici devono essere garantite.
Il Consiglio federale può autorizzare deroghe all’ordine di priorità previsto nel capoverso 2, tenuto conto delle esigenze dell’economia nazionale e della pianificazione del territorio.
L’accesso alla rete su un percorso definito nello spazio e nel tempo (traccia) può essere chiesto da ogni impresa interessata a svolgere il trasporto ferroviario. L’impresa deve presentare, almeno un mese prima dell’inizio dell’esercizio, un’autorizzazione di accesso alla rete oppure incaricare un’impresa di trasporto ferroviario di svolgere il trasporto. L’impresa di trasporto ferroviario che effettua il trasporto deve presentare il certificato di sicurezza al più tardi al momento dell’inizio delle corse.26
Le tracce non possono essere né vendute né trasferite a un’altra impresa. L’incarico di cui al capoverso4 non è considerato vendita o trasferimento.27
Il Consiglio federale definisce gli ulteriori principi dell’accesso alla rete e disciplina i particolari. Può concludere con altri Stati accordi che garantiscono l’accesso alla rete alle imprese estere. A tal fine tiene conto del principio di reciprocità. 28
Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Nuovo testo giusta il n. I4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823).
Introdotto dal n. I4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823).
Art. 9b29 Diritto alla rimunerazione
L’impresa ferroviaria concessionaria ha diritto a una rimunerazione per l’utilizzazione della sua infrastruttura.
Le imprese interessate disciplinano in una convenzione le modalità del diritto di accesso e della rimunerazione. Se le parti non trovano un accordo, decide la commissione di arbitrato (art. 40a).
La rimunerazione va stabilita senza discriminazione e deve coprire almeno i costi marginali causati normalmente da una tratta moderna e fissati dall’UFT per quella categoria di tratte. La rimunerazione considera in particolare i diversi costi connessi alla rete e all’impatto ambientale dei veicoli, nonché la domanda. Nel caso del trasporto regolare di viaggiatori, la rimunerazione corrisponde ai costi marginali fissati dall’UFT per la categoria di tratta e alla quota sui proventi del trasporto fissata dall’autorità concedente.
Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo e disciplina la pubblicazione. Nello stabilire questi principi fa in modo che i prezzi di traccia siano uguali sulle tratte comparabili e che le capacità ferroviarie siano sfruttate in modo ottimale.30
Capitolo 3 Vigilanza31
Art. 10 Autorità di vigilanza
La costruzione e l’esercizio delle ferrovie sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale. Esso può adeguatamente limitarla per le ferrovie che servono prevalentemente il traffico locale o che si trovano in condizioni particolarmente semplici e non sono tecnicamente congiunte ad altre ferrovie.32
L’UFT è l’autorità di vigilanza.33
Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti),
Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
Art. 1134
Art. 12 Competenze speciali dell’UFT35
L’UFT può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi dell’impresa ferroviaria che sono contrarie alla presente legge, alla concessione o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.
Art. 1336
Art. 1437
Art. 14a38 Obbligo di notifica in caso di infortuni e incidenti gravi
I gestori dell’infrastruttura devono comunicare immediatamente al DATEC gli infortuni e gli incidenti gravi nell’esercizio delle ferrovie.
Art. 1539 Inchiesta sugli infortuni e gli incidenti gravi
Per ogni infortunio e incidente grave nell’esercizio delle ferrovie è aperta un’inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause.
L’inchiesta serve a impedire infortuni analoghi. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità.
Art. 15a40 Servizio d’inchiesta
Il Consiglio federale istituisce un servizio incaricato di svolgere le inchieste.
Il servizio d’inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative; esso è amministrativamente subordinato al DATEC.
Il Consiglio federale nomina la direzione del servizio d’inchiesta. I membri della direzione devono essere specialisti indipendenti.
La direzione assume gli altri collaboratori del servizio d’inchiesta.
Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Introdotto dall’all. alla LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119
Nuovo testo giusta l’all. alla LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119 4573; FF 2009 4263).
Introdotto dall’all. alla LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119
IlConsiglio federale disciplina l’organizzazione del servizio d’inchiesta. Può raggrupparlo con il servizio d’inchiesta di cui all’articolo 25 della legge federale del 21 dicembre 194841 sulla navigazione aerea.
Art. 15b42 Procedura del servizio d’inchiesta
Il servizio d’inchiesta presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.
Per chiarire i fatti, il servizio d’inchiesta può ordinare:
la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;
perquisizioni;
sequestri;
analisi mediche quali prove del sangue e dell’urina;
autopsie;
l’analisi di apparecchi di registrazione;
perizie.
Se tange diritti od obblighi, il servizio d’inchiesta emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 196843 sulla procedura amministrativa.
Le decisioni emanate nell’ambito dell’inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione al servizio d’inchiesta.
Il servizio d’inchiesta gestisce un sistema di assicurazione della qualità. La direzione provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.
Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.
Art. 15c44 Spese della procedura d’inchiesta
Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato l’infortunio intenzionalmente o per negligenza grave, il servizio d’inchiesta può addossargli una parte delle spese d’inchiesta. Il Consiglio federale ne disciplina il calcolo. Al riguardo considera la gravità della colpa.
Introdotto dall’all. alla LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119
Art. 1645 Trattamento di dati da parte dell’UFT
Nell’ambito della sua attività di vigilanza l’UFT è autorizzato a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a elaborarli.
L’UFT può rilevare dati che servono per allestire una licenza presso le persone interessate e elaborarli.
Ai fini della pianificazione dei trasporti, l’UFT può chiedere alle imprese ferroviarie di rilevare e trasmettergli dati relativi alle tratte. Può divulgarli nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi prefissati e se sussiste un interesse pubblico preponderante.
Dopo aver valutato la proporzionalità del provvedimento, l’UFT può pubblicare dati degni di particolare protezione se essi consentono di trarre conclusioni sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell’impresa ferroviaria. Può in particolare pubblicare informazioni concernenti:
il ritiro o la revoca di concessioni e autorizzazioni;
violazioni delle disposizioni concernenti la protezione del lavoro o le condizioni di lavoro.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la forma della pubblicazione.
Art. 16a46 Trattamento di dati da parte del titolare della concessione
Per le attività che rientrano nella concessione, il titolare della stessa sottostà agli articoli 16–25bis della legge federale del 19 giugno 199247 sulla protezione dei dati (LPD). Se agisce secondo il diritto privato, sottostà invece agli articoli 12–15 LPD.
Il titolare della concessione può trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità se è necessario per la sicurezza dell’infrastruttura, in particolare per la costruzione e l’esercizio della medesima. Questo vale anche per terzi che svolgono compiti per il titolare della concessione. Il titolare della concessione rimane responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.
La vigilanza è retta dall’articolo 27 LPD.
Art. 16b48 Videosorveglianza
A tutela dell’infrastruttura, il titolare della concessione può installare una videosorveglianza.
Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore
Il titolare della concessione può affidare la videosorveglianza a terzi ai quali ha affidato compiti di sicurezza. È responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.
I segnali video possono essere registrati. Di principio devono essere analizzati al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione.
Dopo l’analisi i segnali video devono essere conservati in un luogo a prova di furto. I segnali video conservati devono essere protetti dagli abusi e distrutti al più tardi entro 100 giorni.
Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali le imprese presentano una denuncia o fanno valere pretese legali.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente il modo in cui i segnali video devono essere conservati e protetti dagli abusi.
Capitolo 4 Piani, costruzione ed esercizio 49
Sezione 1 Principi50
Art. 1751 Esigenze del traffico, dell’ambiente e della sicurezza52
Gli impianti ferroviari e i veicoli devono essere costruiti, gestiti, conservati e rinnovati secondo le esigenze del traffico, dell’ambiente e i progressi della tecnica. I bisogni delle persone con mobilità ridotta vanno pure considerati adeguatamente.
Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costruzione e l’esercizio, nonché l’unità tecnica e l’ammissibilità, fermi restando l’interoperabilità e uno standard di sicurezza conforme alla tratta. Il Consiglio federale fa in modo che non si abusi delle prescrizioni tecniche per impedire la libera concorrenza.
L’UFT emana prescrizioni relative al servizio ferroviario.53
Nel quadro delle prescrizioni, le imprese ferroviarie sono responsabili della sicurezza d’esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli. Esse sono tenute a redigere le prescrizioni necessarie per la sicurezza dell’esercizio e a presentarle all’UFT.
Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Art. 17a54 Registro dei veicoli omologati
L’Ufficio federale gestisce un registro pubblico di tutti i veicoli immatricolati in Svizzera e ammessi conformemente alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione. Il Consiglio federale può delegare a terzi la gestione di questo registro.
I proprietari di tali veicoli sono obbligati ad annunciarli all’Ufficio federale per la registrazione.
Il Consiglio federale può designare categorie di veicoli esentate dall’obbligo di registrazione.
Il Consiglio federale può stabilire che i dati necessari alla vigilanza o all’esercizio siano comunicati alle autorità e alle ferrovie estere.
Art. 17b55 Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza
Nella procedura di autorizzazione l’UFT valuta in funzione dei rischi gli aspetti rilevanti per la sicurezza, sulla scorta di perizie o procedendo per saggi.
L’UFT precisa quali perizie il richiedente deve produrre in materia di sicurezza.
Sezione 2 Procedura di approvazione dei piani56
Art. 1857 Principio
Le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’autorità competente.
L’autorità competente per l’approvazione dei piani è:
l’UFT;
il DATEC per i grandi progetti secondo l’allegato.
Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti dell’impresa ferroviaria.
Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti),
Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore
Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
Per l’approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di principio un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 197958 sulla pianificazione del territorio.
Sono considerati impianti ferroviari anche le strutture di raccordo e gli impianti connessi con la costruzione e l’esercizio nonché le ubicazioni per il riciclaggio e il deposito di materiale di scavo o di detriti che sono in uno stretto rapporto spaziale e funzionale con l’impianto progettato.
Art. 18a59 Diritto applicabile
La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale del 20 giugno 193060 sull’espropriazione (LEspr).
Art. 18b61 Introduzione della procedura62
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all’autorità competente per l’approvazione dei piani. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.
Art. 18c63 Atti preparatori
Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa di costruzioni64 deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata.
Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione di profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani.
Agli altri atti preparatori, all’eliminazione delle divergenze o per consolidare le basi decisionali si applica la procedura di cui all’articolo 15 LEspr65. Circa le obiezioni di terzi decide l’autorità competente per l’approvazione dei piani.
Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
Rettifica della Commissione di redazione dell’AF: invece di «impresa di costruzioni» leggasi «impresa ferroviaria».
Art. 18d66 Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani
L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.
La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando d’espropriazione secondo gli articoli 42–44 LEspr67.
Art. 18e68 Avviso personale
Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l’impresa ferroviaria deve inviare agli aventi diritto all’indennità secondo l’articolo 31 LEspr69 un avviso personale sui diritti da espropriare.
Art. 18f70 Opposizione
Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196871 sulla procedura amministrativa o della LEspr72 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39–41 LEspr devono essere inoltrate all’autorità competente per l’approvazione dei piani.
I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
Art. 18g73 Eliminazione delle divergenze74
L’eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199775 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Con l’approvazione dei piani l’autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.
Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.
L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione.
Per gravi motivi, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.
…78
Art. 18i79 Procedura semplificata
La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
impianti ferroviari la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;
Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
c. impianti ferroviari che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità competente per l’approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
Art. 18k80 Procedura di stima; immissione in possesso anticipata
Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr81. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.
L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate.
Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.
Art. 18l82 Partecipazione dei Cantoni
Se la costruzione di impianti ferroviari, in particolare di gallerie, genera considerevoli quantità di materiali di scavo o di detriti che non possono essere riciclati o depositati nei pressi dell’impianto, i Cantoni interessati designano i siti necessari per la loro eliminazione.
Se al momento dell’approvazione dei piani non vi è un’autorizzazione passata in giudicato del Cantone interessato, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può designare un sito per il deposito temporaneo e stabilire le condizioni e gli oneri connessi al suo uso. In tal caso si applicano le disposizioni procedurali relative agli impianti ferroviari. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per l’eliminazione dei materiali.
Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo
Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
Art. 18m83 Impianti accessori
L’edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all’esercizio ferroviario (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. L’edificazione e la modifica possono essere autorizzate unicamente previo consenso dell’impresa ferroviaria se gli impianti accessori:
occupano terreni della ferrovia o confinano con essi;
potrebbero pregiudicare la sicurezza dell’esercizio.
L’autorità cantonale sente l’UFT prima di autorizzare un impianto accessorio:
su proposta di una delle parti, se il committente della costruzione e l’impresa ferroviaria non giungono a un’intesa;
se la costruzione rende impossibile il futuro sviluppo dell’impianto ferroviario o lo complica considerevolmente;
se il terreno edificabile è incluso in una zona riservata o in un allineamento di diritto ferroviario.
L’UFT può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’applicazione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.
Sezione 3 Zone riservate84
1 L’UFT può, di modo proprio o su proposta di un’impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune, determinare zone riservate concernenti regioni esattamente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a costruzioni e impianti ferroviari. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. 2 Le decisioni sulla determinazione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione del termine di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
83 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle 84 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore 85 Originario art. 18b. Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429 1435; FF 1981 I 313). 86 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
1 Nelle zone riservate non può essere eseguita alcuna trasformazione contraria al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore. 2 Nelle zone riservate, fissate o previste, possono aver luogo atti preparatori. L’articolo 15 della LEspr89 è applicabile per analogia.
Art. 18p90 Soppressione
Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.
L’UFT sopprime una zona riservata, d’ufficio o su domanda dell’impresa ferroviaria, del Cantone o del Comune, quando constata che l’impianto ferroviario progettato non sarà eseguito.
Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.
Sezione 4 Allineamenti91
1 L’UFT può determinare allineamenti per assicurare costruzioni ed impianti ferroviari esistenti o futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.
87 Originario art. 18c. Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 88 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la 90 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle 91 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore 92 Originario art. 18e. Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 93 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
2 Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani approvati.
3 Le decisioni sulla determinazione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione del termine di ricorso.
Art. 18r 94 Effetti
Entro gli allineamenti, come anche fra un allineamento e un impianto ferroviario non può essere eseguita alcuna trasformazione o altro intervento contrari allo scopo dell’allineamento. Sono eccettuati i provvedimenti presi per la manutenzione degli immobili o per l’eliminazione di pericoli e di effetti nocivi. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore.
Nell’interno degli allineamenti fissati o previsti possono aver luogo atti preparatori. L’articolo 15 della LEspr95 è applicabile per analogia.
Art. 18s96 Soppressione
L’UFT sopprime d’ufficio o su proposta di un’impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune gli allineamenti divenuti privi d’oggetto.
Le decisioni sulla soppressione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione del termine di ricorso.
I principi dell’indebito arricchimento s’applicano per analogia ai casi in cui è stata versata un’indennità. Se trattasi di alienazione, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di litigio, decide la Commissione di stima. …97
Art. 18t98 Riserva del diritto cantonale
D’intesa con l’UFT, possono essere determinati, oltre a quelli nel senso della presente legge, anche allineamenti secondo il diritto cantonale, se esplicano effetti giuridici più estesi.
Originario art. 18f. Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985
Originario art. 18g. Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985
Per. abrogato dal n. 75 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
Originario art. 18h. Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985
Sezione 5 Indennità per restrizioni della proprietà99
1 Se equivalgono a un’espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18n–18t danno luogo a un’indennità integrale. È fatto salvo l’articolo 21. Per il calcolo dell’indennità sono determinanti le condizioni esistenti all’entrata in vigore della restrizione della proprietà. 2 L’indennità è dovuta dall’impresa ferroviaria oppure, se manca l’impresa, da colui che ha causato la restrizione della proprietà. 3 L’interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all’impresa ferroviaria, entro10 anni dal giorno in cui è entrata in vigore la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, si applica la procedura secondo gli articoli 57–75 LEspr102. 4 Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare autorizzazioni di impianti accessori (art. 18m), zone riservate e allineamenti. 5 L’indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.
Sezione 6 Ricomposizione particellare103
1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev’essere ordinata su domanda dell’autorità competente per l’approvazione dei piani entro un termine da essa fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni. 2 Nella procedura di ricomposizione particellare:
a. possono essere inseriti fondi dell’impresa ferroviaria;
99 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore 100 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle 103 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore 104 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle
b. può essere ridotta la superficie dei fondi inclusa nella procedura; c. possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione ferroviaria; d. l’impresa ferroviaria può essere anticipatamente immessa in possesso; e. possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale. 3 Il terreno ceduto all’impresa ferroviaria per i suoi bisogni mediante riduzioni di superficie è bonificato all’impresa di ricomposizione particellare, al valore venale. 4 Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione ferroviaria. 5 Alla costruzione ferroviaria sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione ferroviaria, l’impresa ferroviaria sopporta integralmente le spese.
Sezione 7 Sicurezza106
Art. 18w107 Autorizzazione d’esercizio
Per gli impianti ferroviari e i veicoli è necessaria un’autorizzazione d’esercizio. L’UFT può prevedere deroghe.
L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e il progetto corrisponde alle prescrizioni determinanti.
L’UFT può procedere ad altre verifiche. L’impresa ferroviaria mette gratuitamente a disposizione il personale e il materiale necessari a tale scopo, nonché i documenti occorrenti; fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie.
Art. 18x108 Omologazione di tipo
L’UFT rilascia un’omologazione di tipo per i veicoli, gli elementi dei veicoli e gli elementi degli impianti ferroviari che devono essere utilizzati allo stesso modo e nella stessa funzione, se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e il progetto corrisponde alle prescrizioni determinanti.
106 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore 107 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). 108 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore
Art. 19 Misure di sicurezza
Conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale e alle condizioni stabilite nell’approvazione dei piani, l’impresa ferroviaria prende tutte le misure per garantire la sicurezza della costruzione e dell’esercizio della ferrovia e per evitare che persone o cose siano esposte a pericolo. Qualora i lavori di costruzione pregiudichino opere pubbliche, come strade e vie, condutture e impianti simili, l’impresa ferroviaria deve provvedere ad assicurarne l’uso, per quanto sia richiesto dall’interesse pubblico.
L’impresa ferroviaria sopperisce alle spese cagionate da queste misure. Le spese derivate da misure rese necessarie da progetti di costruzione o da altre esigenze di terzi sono a carico di questi ultimi.
Art. 20 Obbligo d’indennità
L’obbligo d’indennità, per i danni cagionati dall’impresa ferroviaria con una violazione di diritti di terzi, che non deve essere tollerata conformemente al diritto di vicinato o ad altre prescrizioni legali e che è una conseguenza inevitabile o difficilmente evitabile della costruzione o dell’esercizio della ferrovia, è disciplinato dalla legislazione federale sull’espropriazione.
Art. 21 Limitazioni nell’interesse della sicurezza della ferrovia
I terzi che con lavori, impianti, alberi od opere pregiudicano la sicurezza della ferrovia devono, a domanda dell’impresa ferroviaria, rimediarvi109. Se le parti non si accordano, l’UFT, su proposta dell’impresa ferroviaria e sentite le parti, decide le misure da prendere. Nel frattempo, deve essere tralasciato qualsiasi intervento che pregiudica la sicurezza della ferrovia. Nei casi di grande urgenza, l’impresa ferroviaria può adottare i provvedimenti opportuni alla rimozione del pericolo.110
Se gli impianti e le opere dei terzi esistevano già prima dell’entrata in vigore della presente legge o prima della costruzione degli impianti ferroviari, il diritto dei terzi all’indennità, alla quale è tenuta l’impresa ferroviaria, è disciplinato dalla legislazione federale sulla espropriazione. Per gli impianti o le opere dei terzi eseguiti dopo, il loro titolare deve sopperire alle spese cagionate dalle misure previste nel capoverso 1; inoltre, non ha diritto ad alcuna indennità. I costi per provvedimenti volti alla rimozione di alberi pregiudizievoli alla sicurezza della ferrovia secondo il capoverso
sono a carico dell’impresa ferroviaria ove non comprovi il dolo del terzo responsabile.111
Art. 22 Impianti di segnalazione e di telecomunicazione
Le imprese ferroviarie possono collocare ed esercitare gli impianti e apparecchi elettrici e radioelettrici necessari al loro servizio. Il DATEC designa gli impianti e gli 109 Nuovo testo della frase giusta l’art. 55 n. 2 della LF del 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2521; FF 1988 III 137). 110 Introdotto dall’art. 55 n. 2 della LF 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2521; FF 1988 III 137). 111 Introdotto dall’art. 55 n. 2 della LF 4 ott. 1991 sulle foreste, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2521; FF 1988 III 137).
apparecchi e ne disciplina l’uso. Gli impianti di telecomunicazioni soggiacciono in ogni caso alla procedura d’approvazione dei piani prevista dagli articoli 18–18i.112
Art. 23113 Prescrizioni sull’uso
Per garantire un esercizio regolare, l’impresa ferroviaria può emanare prescrizioni sull’uso dell’area della stazione.
Sezione 8 Incroci tra strade pubbliche e ferrovie114
Art. 24 Approvazione115
La costruzione, la modificazione e lo spostamento di incroci tra ferrovie e strade pubbliche o private soggiacciono all’approvazione dell’UFT. Sono applicabili gli
Gli incroci con strade pubbliche, destinate all’uso comune, devono essere approvati, se, durante e dopo la loro costruzione, il regolare esercizio della ferrovia è garantito da misure appropriate e da impianti di sicurezza e se non pregiudicano una prevista sistemazione degli impianti ferroviari.
Nuovi incroci con strade pubbliche devono essere eseguiti, d’ordinario, mediante sotto o soprappassaggi. Nella procedura d’approvazione dei piani, l’UFT, su proposta delle autorità interessate, deve consultare periti delle costruzioni e della circolazione stradali.
Art. 25 Spese117
Se una nuova linea ferroviaria, destinata al traffico pubblico, incrocia una strada pubblica o se una nuova strada pubblica incrocia una linea ferroviaria, il proprietario della nuova via di comunicazione deve sopperire alle spese cagionate da tutti gli impianti nel luogo d’incrocio.
L’uso del fondo stradale o ferroviario nei luoghi d’incrocio è gratuito.
112 Nuovo testo del per. giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la 113 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 114 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore 115 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 116 Nuovo testo del per. giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la 117 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Art. 26 Modifiche di incroci esistenti118
Se un passaggio a livello deve essere sostituito con un sotto o soprappassaggio, oppure deve essere soppresso a causa dello spostamento della strada, le spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari o stradali sono a carico:
dell’impresa ferroviaria se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico ferroviario;
dei proprietari della strada se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico stradale.119 2 Per tutte le altre modificazioni eseguite a un incrocio, compreso l’adeguamento e il miglioramento degli impianti di sicurezza, l’impresa ferroviaria e il proprietario della strada devono sopperire alle spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari e stradali nella misura in cui le modificazioni sono richieste dallo sviluppo del traffico su l’una o l’altra di queste vie di comunicazione.
È applicabile l’articolo 25 capoverso 2.
Art. 27 Partecipazione in proporzione ai vantaggi
In ogni caso, ciascuna delle parti deve partecipare alle spese nella misura in cui trae vantaggi dalla modificazione delle condizioni.
La parte, che, nell’interesse di uno stabile miglioramento o di una ulteriore sistemazione dei suoi impianti, pone speciali esigenze, deve sopperire da sola alle maggiori spese nel luogo d’incrocio.
Art. 28 Nuove strade private120
L’articolo 25 è applicabile per analogia all’incrocio di una ferrovia con una nuova strada privata. L’impresa ferroviaria può esigere, per le spese, l’anticipazione o la prestazione di garanzie e, per l’uso del fondo della ferrovia, un’equa indennità.
Art. 29 Incrocio con nuove strade private
Gli articoli 25 a 28 sono applicabili per analogia alle spese cagionate dai lavori di manutenzione e di rinnovamento e da tutte le misure temporanee e permanenti prese allo scopo di prevenire infortuni nei luoghi d’incrocio, comprese quelle causate dal servizio degli impianti destinati a tale scopo.
Art. 30 Incroci tra ferrovie
Gli articoli 24 a 27 e 29 sono applicabili per analogia agli incroci tra ferrovie.
118 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 119 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 120 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Art. 31 Incroci con altri impianti
L’articolo 24 è applicabile per analogia agli incroci di una ferrovia con corsi d’acqua pubblici o privati, impianti di trasmissione, teleferiche, condutture e altri simili impianti.
Le spese di costruzione, di manutenzione e di rinnovamento cagionate dall’esecuzione di un nuovo incrocio o dalla modificazione di un incrocio già esistente, come pure da tutte le misure temporanee o permanenti destinate a prevenire danni nei luoghi d’incrocio sono sopportate dal committente. L’impresa ferroviaria può esigere una equa indennità per l’uso della sua proprietà a vantaggio di impianti privati. Gli articoli 25 capoverso 2, e 26 capoverso 3 sono applicabili per analogia agli incroci con impianti pubblici.
È riservata la legislazione federale concernente gli incroci di impianti elettrici.
Art. 32 Convenzioni speciali
Gli articoli 25 a 31 non sono applicabili, qualora le parti abbiano conchiuso o conchiudano convenzioni che disciplinano diversamente la ripartizione delle spese.
Sezione 9 Collaborazione tra le ferrovie121
Art. 33122 Stazioni nodali
Se le infrastrutture di diverse imprese ferroviarie con uguale scartamento e con standard tecnici uguali si incrociano, le imprese ferroviarie concordano chi realizza ed esercita il nodo.
Il confine di proprietà e d’esercizio tra le infrastrutture delle due imprese si situa di regola fuori del nodo vero e proprio. Le imprese interessate lo fissano in modo che sia possibile una chiara delimitazione della responsabilità.
Nella costruzione e nell’esercizio del nodo, il traffico da e verso l’infrastruttura altrui non deve essere svantaggiato rispetto al traffico da e verso la propria infrastruttura.
Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione le prestazioni reciproche nell’esercizio del nodo e delle tratte collegate.
Art. 34123 Raccordo dal profilo tecnico e dell’esercizio
Ogni impresa ferroviaria è tenuta a concedere il raccordo dal profilo tecnico e dal profilo dell’esercizio a un’altra ferrovia in modo che:
121 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore 122 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 123 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
i viaggiatori possano passare senza difficoltà dai treni di una linea ferroviaria a quelli dell’altra linea ferroviaria;
il materiale rotabile di uguale scartamento possa passare senza difficoltà da una linea ferroviaria all’altra;
in caso di scartamento diverso sia possibile il raccordo a impianti di trasbordo o a fosse per carrelli trasportatori.
Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione l’utilizzazione in comune di costruzioni, impianti e installazioni e le prestazioni reciproche, per quanto esse non facciano parte dell’accesso alla rete.
Art. 35124 Raccordo con altre imprese di trasporti pubblici
L’articolo34 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 si applica per analogia al raccordo tra ferrovie e altre imprese di trasporti pubblici.
Art. 36125 Assunzione di compiti preminenti
L’impresa che assume compiti preminenti di esercizio o sviluppo dell’infrastruttura disciplina per scritto con tutte le altre imprese interessate che esercitano un’infrastruttura ferroviaria i compiti, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Se le imprese non giungono a un accordo, decide l’UFT.
Se per i lavori di sviluppo, inclusa la determinazione di standard, è necessario coinvolgere imprese di trasporto ferroviarie, tutte le imprese interessate devono essere coinvolte senza discriminazione.
Art. 37126
Sezione 10 Interruzione dell’esercizio127
Art. 38128 …129
L’impresa ferroviaria che causa o constata un’interruzione dell’esercizio è tenuta a informare immediatamente le altre imprese interessate e a concordare con esse i provvedimenti necessari. Il trasporto regolare di viaggiatori deve essere garantito 124 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 125 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 127 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore 128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 mediante deviazioni del traffico o altri mezzi di trasporto, eccetto in caso di forza maggiore.
Le ferrovie che servono esclusivamente o prevalentemente al trasporto di viaggiatori nel traffico locale o che, secondo la concessione, non sono tenute ad assicurare l’esercizio durante tutto l’anno, non devono organizzare alcun servizio sostitutivo. Lo stesso vale durante l’interruzione dell’esercizio per la revisione obbligatoria degli impianti.
Sezione 11 Servizi accessori130
Art. 39131
L’impresa ferroviaria che esercita l’infrastruttura è autorizzata a istituire nelle aree delle stazioni servizi accessori a scopi commerciali, purché tali servizi corrispondano alle esigenze degli utenti della ferrovia.
L’impresa ferroviaria che effettua il trasporto è autorizzata a istituire sui treni servizi accessori a scopi commerciali.
Ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applicano le prescrizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura. Tali servizi soggiacciono tuttavia alle ulteriori prescrizioni di polizia commerciale, sanitaria ed economica e alle regolamentazioni del rapporto di lavoro dichiarate vincolanti dalle autorità competenti.
Sezione 12 Controversie132
Art. 40133 Competenza dell’UFT 134
Sentiti gli interessati, l’UFT decide sulle controversie concernenti:135
a. 136 esigenze della costruzione e dell’esercizio ferroviari (art. 18 e 18m);
130 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore 131 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 132 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183 2007 2457). 133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 134 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 135 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 136 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la
i provvedimenti per garantire la sicurezza della costruzione e dell’esercizio delle ferrovie e per proteggere le persone e le cose (art.19 cpv. 1, 21 cpv. 1, 24, 30 e 31 cpv. 1);
il collocamento e l’esercizio di impianti elettrici e radioelettrici di segnalazione e di telecomunicazione (art. 22);
137 il rifiuto di prestarsi al raccordo o le pretese eccessive per prestarvisi (art. 33–35);
la necessità d’istituire servizi accessori e il loro orario d’apertura e di chiusura (art. 39).
L’UFT giudica anche le controversie relative all’applicazione delle disposizioni del presente capitolo concernenti le spese e la loro ripartizione nonché le indennità (art.19 cpv. 2, 21 cpv. 2 e 25–35).138
Art. 40a139 Commissione di arbitrato
Il Consiglio federale istituisce una commissione di arbitrato che giudica le controversie relative alla garanzia di accesso alla rete e al calcolo della rimunerazione per l’utilizzazione dell’infrastruttura.
Sezione 13:140 Responsabilità141
Art. 40b
Se i rischi caratteristici legati all’esercizio della ferrovia causano la morte o il ferimento di una persona o un danno materiale, il titolare dell’impresa ferroviaria risponde del danno.
Il titolare dell’impresa ferroviaria risponde dei danni causati:
142 agli oggetti che si trovano sotto la custodia del viaggiatore, esclusivamente in virtù della legge del 20 marzo 2009143 sul trasporto di viaggiatori;
agli oggetti trasportati, esclusivamente in virtù della legge del 19 dicembre 2008144 sul trasporto di merci.
137 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 138 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 139 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809). Nuovo testo giusta il n. 75 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). 140 Introdotta dal n. I 1 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti), 141 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183 2007 2457). 142 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Per quanto la responsabilità nei casi di cui al capoverso 2 non sia disciplinata dalla legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori o dalla legge del 19 dicembre 2008 sul trasporto di merci, si applicano esclusivamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni145 relative ai contratti.146
Art. 40c Esonero
Il titolare è liberato dalla responsabilità se un fatto che non gli è imputabile ha contribuito a produrre il danno in misura tale da dover esserne ritenuto la causa principale.
Sono fatti di tale genere in particolare:
la forza maggiore; o
la colpa grave del danneggiato o di un terzo.
Art. 40d Utilizzazione dell’infrastruttura
Il titolare di un’impresa ferroviaria che utilizza l’infrastruttura di un’altra impresa ferroviaria risponde nei confronti dei danneggiati.
Ha diritto di regresso verso il titolare dell’impresa che esercita l’infrastruttura se questa ha concorso a causare il verificarsi del danno.
Se non è possibile determinare quale impresa ferroviaria abbia causato il danno, risponde il titolare dell’impresa che esercita l’infrastruttura.
Art. 40e Convenzioni
Ogni convenzione che escluda o restringa la responsabilità civile disciplinata dalla presente legge è nulla.
Ogni convenzione che stabilisce un risarcimento manifestamente insufficiente è impugnabile entro un anno dalla sua conclusione.
Art. 40f Applicazione del Codice delle obbligazioni
Salvo disposizione contraria della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni147 sugli atti illeciti.
146 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Capitolo 5 Prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche148
Art. 41 Norma fondamentale
Salvo disposizioni contrarie della presente legge o convenzioni speciali fra le parti, le prestazioni particolari delle imprese ferroviarie a favore della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altre corporazioni di diritto pubblico, come pure dei loro stabilimenti e servizi devono essere risarcite secondo i principi generalmente ammessi nel commercio.
Art. 42 Difesa nazionale149
Ove fosse ordinato dal Consiglio federale, gli impianti ferroviari, i veicoli e il loro parco devono essere costruiti, completati e tenuti pronti al servizio conformemente ai bisogni della difesa nazionale militare ed economica. È applicabile l’articolo 18.
La Confederazione assume le spese cagionate dalle misure richieste a tal fine.150
Art. 43 Trasporti militari
Le imprese ferroviarie, nei limiti della loro capacità, devono eseguire per l’esercito e l’amministrazione militare i trasporti ordinati dai competenti organi militari. Sono riservate le eccezioni e le limitazioni decise dal Consiglio federale.
…151
La Confederazione sopperisce alle spese cagionate da misure speciali di sicurezza che dovessero essere prese per eseguire trasporti militari.
Art. 44 Responsabilità della Confederazione
La Confederazione è responsabile nei confronti delle imprese ferroviarie dei danni cagionati dai trasporti militari, in quanto nessuna colpa possa essere attribuita all’impresa o al personale di questa.
La Confederazione è responsabile nei confronti delle imprese ferroviarie, secondo le norme del diritto civile, dei danni cagionati dalla costruzione, dalla presenza e dall’uso di opere e impianti militari sul fondo della ferrovia o nelle vicinanze di esso.
148 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 149 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 150 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Art. 45152
Art. 46153
Art. 47 Igiene pubblica
La legislazione federale concernente l’igiene degli uomini e degli animali, il traffico delle merci e la lotta contro i parassiti stabilisce le prestazioni delle imprese ferroviarie richieste dalla sua esecuzione. Per tali prestazioni, le imprese ferroviarie hanno diritto a un’equa indennità.
Art. 48154 Controversie
L’UFT decide sulle controversie relative alla presente sezione.
Le decisioni dell’UFT possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Capitolo 6:155 Finanziamento dell’infrastruttura 156
Art. 49 Controversie
Confederazione e Cantoni finanziano congiuntamente l’infrastruttura ferroviaria.157
Le tratte che servono esclusivamente per il traffico locale o per le escursioni sono escluse dalle prestazioni federali.158
La sola Confederazione finanzia le tratte di importanza nazionale.159
I mezzi finanziari destinati all’ammortamento che non possono essere reinvestiti possono essere impiegati per rimborsare i mutui rimborsabili condizionatamente.160 154 Nuovo testo giusta il n. 75 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). 155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 156 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 157 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 158 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 159 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 160 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 4775; FF 2004 4695).
Art. 50161 Condizioni
Hanno diritto all’indennità le imprese:
la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze del capitolo 9;
la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore; e
che gestiscono come settori distinti almeno il trasporto regionale di viaggiatori e l’eventuale infrastruttura ferroviaria.
La Confederazione può accordare agevolazioni alle imprese straniere con poche linee in Svizzera.
Art. 51162 Offerta di prestazioni e procedura di ordinazione
L’offerta di prestazioni e le indennità previste nel settore dell’infrastruttura sono convenute anticipatamente per scritto e in modo vincolante dalla Confederazione, dai Cantoni partecipanti e dalle imprese ferroviarie, sulla scorta dei conti di previsione delle imprese.
Le indennità servono in primo luogo a mantenere l’infrastruttura in buono stato e ad adeguarla alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica. Inoltre si considerano in particolare:
collegamenti basilari adeguati;
gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle regioni sfavorite;
gli imperativi della politica di assetto del territorio;
gli imperativi della protezione dell’ambiente;
le esigenze dei disabili.
La conclusione della convenzione conferisce alle imprese ferroviarie partecipanti un diritto a sé stante all’indennità nei confronti di ogni committente (Confederazione, Cantoni, terzi).
Se le autorità federali, i Cantoni e le imprese ferroviarie non riescono ad accordarsi su una convenzione relativa all’indennità giusta l’articolo 49 capoverso 1 o sulla sua applicazione, l’UFT decide tenendo conto dei principi di cui al capoverso 2.
Le decisioni dell’UFT possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Il ricorrente può far valere:
a. la violazione del diritto federale, compresi l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezzamento;
161 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 162 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
b. l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
Art. 52163 Riduzione dell’indennità
La Confederazione, sentiti i Cantoni interessati, può ridurre l’indennità fatta valere dall’impresa durante la procedura di commessa se la sua gestione non è razionale.
Art. 53164
Art. 54 Computo
L’importo dell’indennità calcolata giusta l’articolo 51 non è computato ai fini della determinazione del valore commerciale di un’impresa di trasporto (art. 77).
Art. 55
Abrogato
Art. 56165 Miglioramenti tecnici
La Confederazione può accordare contributi, nonché accordare o cauzionare prestiti con o senza interesse ove un’impresa intenda costruire o completare installazioni o impianti oppure acquistare veicoli per aumentare sensibilmente la redditività, la capacità o la sicurezza del suo esercizio o prendere provvedimenti in favore dei disabili.
Art. 57166 Ripartizione finanziaria
La quota di partecipazione della Confederazione alle indennità e ai mutui dell’offerta di prestazioni nel settore dell’infrastruttura, ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, ammonta al 55 per cento.
Il Consiglio federale stabilisce almeno ogni quattro anni le quote di partecipazione della Confederazione e dei singoli Cantoni alle indennità e ai mutui dell’offerta di prestazioni nel settore dell’infrastruttura, ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Consulta previamente i Cantoni e tiene conto delle loro condizioni strutturali.
Salvo accordo contrario, se più Cantoni partecipano a una linea le loro quote sono calcolate in funzione del numero delle stazioni e della lunghezza della tratta esercitata sul loro territorio.
163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 165 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 166 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
I Cantoni stabiliscono se i Comuni o altre collettività partecipano alle indennità.
Se la proprietà o l’esercizio di una tratta sono trasferiti a un’altra impresa, le quote di Confederazione e Cantoni rimangono invariate.
Art. 58167
Capitolo 7 Aiuto in caso di gravi danni causati dalle forze della natura168
Art. 59169 Danni causati dalle forze della natura
La Confederazione può concedere alle imprese ferroviarie che hanno subìto gravi danni causati dalle forze della natura aiuti finanziari per il ripristino o la sostituzione di impianti danneggiati o distrutti e per i lavori di sgombero.
Art. 60 e 61170
Capitolo 8 172 Separazione dei trasporti e dell’infrastruttura
Art. 62 Estensione dell’infrastruttura
L’infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e tutte le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell’ambito dell’accesso alla rete, in particolare:
la via di corsa;
gli impianti di alimentazione elettrica, segnatamente le sottostazioni e i raddrizzatori;
168 Originario avanti l'art. 56. Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). 169 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 170 Abrogati dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto 171 Originario art. 60a. Introdotto dal n. 16 dell’all. alla LF del 5 ott. 1990 sui sussidi (RU 1991 857; FF 1987 I 297). Abrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). 172 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
gli impianti di sicurezza;
le installazioni per il pubblico;
gli impianti di carico pubblici;
le stazioni di smistamento, compresi i locomotori di smistamento;
gli edifici di servizio e i locali necessari per la manutenzione e l’esercizio dell’infrastruttura secondo le lettere a–f.
Possono inoltre far parte dell’infrastruttura le costruzioni, gli impianti e le installazioni che sono legati all’esercizio dell’infrastruttura, ma non sono oggetto dell’accesso alla rete. Vi rientrano in particolare:
gli impianti per la manutenzione giornaliera del materiale rotabile;
le centrali elettriche e gli elettrodotti;
le installazioni di vendita;
i locali per servizi accessori;
i locali di servizio per le imprese di trasporto ferroviarie;
gli alloggi di servizio;
i locomotori di smistamento fuori dalle stazioni di smistamento.
Non rientra nell’infrastruttura la fornitura di prestazioni di trasporto nel traffico merci e viaggiatori.
Art. 63 Esercizio dell’infrastruttura
Rientrano nell’infrastruttura anche l’esercizio e la manutenzione delle costruzioni, degli impianti e delle installazioni di cui all’articolo 62.
Art. 64 Organizzazione
L’impresa ferroviaria deve separare a livello organizzativo il settore dell’infrastruttura dagli altri settori aziendali, rendendolo indipendente. L’UFT può dispensare da quest’obbligo le ferrovie a scartamento ridotto e le imprese ferroviarie minori.
L’infrastruttura ai sensi dell’articolo 62 capoverso 2 e le relative prestazioni di servizio possono essere separate dal settore dell’infrastruttura a livello organizzativo. I loro costi devono essere fatturati integralmente ai beneficiari delle prestazioni.
Art. 65 Esenzione fiscale
L’infrastruttura ai sensi dell’articolo 62 capoversi 1 e 2 è esente dalle imposte cantonali e comunali sui beni immobili.
Capitolo 9 Contabilità173
Art. 66174 Principi
La contabilità delle imprese ferroviarie è retta dalla sezione 7 della legge del 20 marzo 2009175 sul trasporto di viaggiatori, fatte salve le disposizioni della presente legge.
Nel bilancio e nel conto investimenti, l’impresa ferroviaria deve separare il settore dell’infrastruttura dagli altri settori.
Nel conto economico l’impresa ferroviaria tiene un conto settoriale per l’infrastruttura.
Art. 67176 Impiego dell’utile e rimunerazione del capitale proprio
Non sono ammesse le ripartizioni dell’utile e la rimunerazione del capitale proprio a carico del conto settoriale dell’infrastruttura. L’utile deve sempre essere attribuito completamente alla riserva speciale per i futuri disavanzi del settore dell’infrastruttura.
Art. 68 e 69177
Art. 70 a 72178
Art. 73179
Art. 74180
173 Originario avanti l'art. 63. Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). 174 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 176 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 177 Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441). 178 Abrogati dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto
Capitolo 10 Diritto di compera degli enti pubblici181
Art. 75182 Diritto di compera nell’interesse del Paese
Se l’interesse del Paese lo esige, la Confederazione può acquistare al valore contabile l’infrastruttura oggetto di una concessione di qualsiasi impresa ferroviaria. I mutui che la Confederazione avesse concesso all’impresa sono computati nel prezzo d’acquisto.
Il diritto di compera di cui al capoverso 1 spetta anche ai Cantoni e ai Comuni cui la concessione conferisce tale facoltà. Se Cantoni o Comuni hanno acquistato un’infrastruttura ferroviaria, la Confederazione può esigere che la stessa le sia ceduta alle condizioni stabilite nella presente legge.
Art. 76 a 78183
Art. 79184 Contestazioni
In caso di contestazione sulla determinazione del prezzo d’acquisto decide l’autorità di sorveglianza.
Capitolo 11:185 Attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario
Art. 80 Esame di capacità
Il Consiglio federale può prescrivere che:
le persone che svolgono un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario debbano sostenere un esame di capacità teorico e pratico; può prevedere la consegna di una licenza se l’esame viene superato;
le persone che intendono seguire una formazione per svolgere un’attività secondo la lettera a necessitano di una tessera d’allievo rilasciata dall’UFT;
le persone che svolgono un’attività secondo la lettera a o che intendono seguire una formazione a tal fine devono soddisfare determinati requisiti personali e tecnici; il Consiglio federale può prevedere anche esami psicologici e medici volti ad accertare i requisiti personali.
181 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 182 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 183 Abrogati dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto 184 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. all’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901). 185 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Art. 81 Inidoneità a prestare servizio
Chi sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti o per altri motivi non dispone della necessaria capacità fisica e mentale è inidoneo a prestare servizio e nel periodo in questione non può svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.
Art. 82 Accertamento dell’inidoneità a prestare servizio
Le persone che svolgono un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario possono essere sottoposte a un’analisi alcolemica dell’alito.
Se palesa indizi di inidoneità a prestare servizio che non vanno o non vanno unicamente ricondotti all’influsso dell’alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, in particolare all’esame dell’urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie.
È ordinata una prova del sangue se:
vi sono indizi di inidoneità a prestare servizio; o
la persona interessata si oppone o si sottrae all’esecuzione dell’analisi alcolemica dell’alito o elude lo scopo di questa misura.
Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio. Sono fatti salvi altri mezzi di prova.
Art. 83 Revoca della licenza
Se una persona che svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario si trova in uno stato che esclude l’esercizio sicuro di tale attività, gliene deve essere vietato l’esercizio fintanto che è necessario; deve inoltre esserle ritirata la licenza.
Le licenze ritirate devono essere trasmesse immediatamente all’autorità che le ha rilasciate; questa decide immediatamente sulla revoca. Fino a tale decisione, il ritiro della licenza ha l’effetto di una revoca.
Art. 84 Competenze
L’ordine e l’esecuzione di misure secondo gli articoli 82 e 83 competono:
alle persone o unità aziendali designate dalle imprese ferroviarie;
alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni; c all’UFT;
alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a–c.
Art. 85 Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale:
fissa il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo81 (stato di ebrietà) e stabilisce quale alcolemia è considerata qualificata;
può fissare, per altre sostanze che diminuiscono l’idoneità a prestare servizio, la concentrazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo81; c emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari (art. 82 cpv. 2), la procedura per l’analisi alcolemica dell’alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l’ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio;
può prescrivere che per l’accertamento di una dipendenza che riduce l’idoneità a prestare servizio siano valutati gli esami effettuati secondo l’articolo 82 capoversi 2 e 3;
stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative concernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l’articolo 84 lettera a.
Il Consiglio federale definisce le attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.
Capitolo 12 Disposizioni penali e misure amministrative186
Art. 86187 Contravvenzioni
Chiunque intenzionalmente entra o attraversa senza permesso le aree connesse con l’esercizio ferroviario o le pregiudica in altro modo oppure viola le prescrizioni sull’utilizzazione dell’area della stazione è punito su querela con la multa fino a
000 franchi.
Art. 86a188 Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all’esercizio
È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente o per negligenza:
186 Originario avanti l'art. 88. Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). 187 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 188 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore
esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l’approvazione dei piani necessaria secondo l’articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;
mette o fa mettere in servizio un impianto senza disporre dell’autorizzazione d’esercizio necessaria secondo l’articolo 18w o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell’autorizzazione d’esercizio;
contravviene a una concessione rilasciata in virtù della presente legge;
contravviene a una decisione fondata sulla presente legge o su una disposizione di esecuzione e notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo;
contravviene a una disposizione di esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale;
registra, conserva, utilizza o comunica segnali video violando l’articolo16;
189 contravviene al suo obbligo, previsto all’articolo 14a, di comunicare immediatamente gli infortuni e gli incidenti gravi nell’esercizio delle ferrovie.
Art. 87190 Svolgimento di un’attività rilevante per la sicurezza in uno stato non idoneo a prestare servizio
Chiunque in stato di ebrietà svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario è punito con la multa. È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra un’alcolemia qualificata.
Chiunque a causa dell’influsso di stupefacenti o di medicamenti o per altri motivi non è idoneo a prestare servizio ai sensi dell’articolo81 e in questo stato svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi dei capoversi 1 o 2 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.
Art. 87a191 Elusione di misure per accertare l’inidoneità a prestare servizio
Chiunque svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi alcolemica dell’alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, misure queste formalmente ordinate o su cui bisognava contare, oppure si oppone o si sottrae a un altro esame medico oppure vanifica lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
189 Introdotta dall’all. alla LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119 190 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 191 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore
Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.
Art. 88192 Perseguimento d’ufficio
I reati previsti dal Codice penale193 sono perseguiti d’ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio:
gli impiegati delle imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l’articolo 5 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009194 sul trasporto di viaggiatori;
le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla lettera a.
Art. 88a195 Competenza
Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolo competono ai Cantoni.
Le sentenze e i decreti di abbandono emessi sono trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione all’attenzione dell’UFT.
Art. 89196 Misure amministrative
L’UFT può ritirare provvisoriamente o definitivamente autorizzazioni, permessi e licenze o limitarne il campo di applicazione se:
si contravviene alla presente legge o alle sue disposizioni di esecuzione;
non ci si attiene alle limitazioni o agli oneri connessi al rilascio.
L’UFT ritira autorizzazioni, permessi e licenze qualora le condizioni legali per il rilascio non siano più adempiute.
Su richiesta dell’UFT, gli impiegati, gli incaricati o i membri degli organi di un’impresa ferroviaria titolare di una concessione secondo l’articolo 5 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009197 sul trasporto di viaggiatori che nell’esercizio delle loro funzioni hanno ripetutamente dato adito a reclami fondati devono essere destituiti da tali funzioni.
192 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 195 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore 196 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,
Le misure di cui ai capoversi 1–3 possono essere prese indipendentemente dall’avvio e dall’esito di un procedimento penale.
Art. 89a198 Obbligo di notifica
Le autorità di polizia e penali notificano all’autorità competente tutte le infrazioni passibili di misure secondo l’articolo89.
Art. 90199
Capitolo 13 Disposizioni finali200
Art. 91 Validità delle vecchie concessioni201
Le disposizioni della concessione contrarie alla presente legge sono abrogate; inoltre, sono abrogate quelle concernenti il sistema di trazione, il numero dei binari e dei treni da far circolare giornalmente, la velocità dei treni, il trasporto dei bagagli a mano e la riduzione o l’aumento delle tasse secondo l’utile netto.
Le disposizioni della concessione concernenti il riscatto rimangono in vigore fino alla scadenza di questa.
Se non stabiliscono altrimenti, le concessioni rilasciate prima del 1999 sono valide fino alla loro scadenza sia come concessioni per la costruzione e l’esercizio dell’infrastruttura sia come concessioni per il trasporto regolare di viaggiatori ai sensi dell’articolo 6 della legge del 20 marzo 2009202 sul trasporto di viaggiatori.203
Per le concessioni dell’infrastruttura rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, l’interesse pubblico secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della presente legge è presunto se per l’infrastruttura sono versati contributi d’indennità.204 198 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore 200 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 201 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 203 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore 204 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore
Art. 92205
Art. 93 Liquidazione forzata e concordato dopo la revoca della concessione
Se la concessione è revocata in virtù dell’articolo8 della presente legge, la liquidazione forzata dell’impresa ferroviaria è disciplinata dalla legge federale dell’11 aprile 1889206 sull’esecuzione e sul fallimento. I beni costituiti in pegno conformemente all’articolo 9 della legge federale del 25 settembre 1917207 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese sono invece realizzati e ripartiti secondo detta legge. Per il rimanente è applicabile il suo articolo 15.208
Lo stesso vale per il concordato. È applicabile l’articolo 52 numeri 1 e 3 a 7 della legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese.
Art. 94209
Art. 95210 Applicazione della legislazione sulle ferrovie ad altre imprese
Se appare opportuno per ottenere basi giuridiche unitarie per diversi tipi di imprese di trasporto, il Consiglio federale è autorizzato a estendere l’applicazione delle disposizioni della presente e di altre leggi sulle ferrovie ai servizi di trasporto esercitati a complemento o in luogo della ferrovia dalla ferrovia stessa o da altre imprese.
Art. 96 Modificazione o abrogazione di disposizioni
Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate, segnatamente:
1. la legge federale del 23 dicembre 1872211 su la costruzione e l’esercizio delle strade ferrate sul territorio della Confederazione Svizzera; 2. la legge federale del 28 giugno 1889212 sulle casse di soccorso delle società di ferrovie e di piroscafi; 3. la legge federale del 28 giugno 1895213 sul diritto di voto degli azionisti delle società ferroviarie e sulla partecipazione dello Stato all’amministrazione di queste;
208 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 210 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, 211 [CS 7 3; RU 1949 I 571 art. 55 lett. b] 212 [CS 8 576] 213 [CS 7 217] 4. la legge federale del 27 marzo 1896214 sulla contabilità delle strade ferrate; 5. la legge federale del 21 dicembre 1899215 concernente la costruzione e l’esercizio delle ferrovie secondarie svizzere, riservato l’articolo 92 della presente legge; 6. la legge federale del 18 giugno 1914216 sulle tasse da pagarsi per le concessioni di imprese di trasporto; 7. l’articolo 111 lettere c a e della legge federale del 16 dicembre 1943217 sulla organizzazione giudiziaria; 8. gli articoli 9 e 11 ultimo periodo della legge federale del 18 febbraio 1878218 su la polizia delle strade ferrate; 9. l’articolo 17 capoverso 1 della legge del 29 marzo 1950219 sulle imprese filoviarie; 10. il decreto federale del 23 dicembre 1904220 che autorizza il Consiglio federale a consentire modificazioni del sistema d’esercizio delle strade ferrate; 11. il decreto federale del 14 dicembre 1921221 concernente il calcolo del prodotto netto delle ferrovie private, riservato l’articolo 92 della presente legge; 12. il decreto federale del 21 giugno 1907222 che applica la legislazione federale in materia di espropriazione per causa di utilità pubblica alle imprese di navigazione concedute.
Riservati i diritti e i crediti che ne derivano alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai privati, sono abrogati: 13. la legge federale del 2 ottobre 1919223 concernente il soccorso finanziario da accordarsi alle imprese private di strade ferrate e di navigazione a vapore allo scopo di promuoverne l’elettrificazione; 14. la legge federale del 6 aprile 1939224 concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione; 15. a legge federale del 21 dicembre 1949225 che completa quella concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione; 16. il decreto federale del 18 giugno 1907226 che accorda al Cantone dei Grigioni una sovvenzione di cinque milioni di franchi per la costruzione di linee ferroviarie da Bevers a Schuls e da Ilanz a Disentis;
214 [CS 7 220] 215 [CS 7 117; RU 1949 563 art. 55 lett. c, 1997 2465 allegato n. 17, 1998 2835 n. II 1] 216 [CS 7 923] 217 [CS 3 499] 220 [CS 7 30] 221 [CS 7 234; RU 1958 347 art. 96 al. 1 n. 11. RU 2003 210 n. I 13] 222 [CS 7 393] 223 [CS 7 241] 224 [CS 7 247; RU 1950 I 359 art. 1 e 2] 225 [RU 1950 I 359] 226 [CS 7 240] 17. il decreto federale del 18 dicembre 1918227 concernente il soccorso finanziario alle imprese di trasporto in condizioni critiche; 18. il decreto federale del 22 ottobre 1937228 concernente il soccorso per mantenere in esercizio le imprese ferroviarie e di navigazione private minacciate dalla crisi.
L’articolo8 della legge federale del 18 febbraio 1878229 su la polizia delle strade ferrate è modificato come segue: ...230
Art. 97 Entrata in vigore ed esecuzione
Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della presente legge ed emana le disposizioni d’esecuzione. Ove la presente legge attribuisca compiti ai Cantoni, essi emaneranno le necessarie disposizioni di esecuzione.231 Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 1958232 Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 1995233 Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 1998234 Disposizioni finali della modifica del 18 giugno 1999235
Il decreto federale del 21 giugno 1991236 concernente la procedura d’approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari è abrogato.
Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto.
Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.
227 [CS 7 244] 228 [CS 7 245] 230 Le modifiche possono esse consultate alla RU 1958 347. 231 Per. introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 232 DCF del 24 giu. 1958 236 [RU 1991 1319] Disposizione transitoria della modifica del 20 marzo 2009237 L’infrastruttura ferroviaria delle FFS già esistente all’entrata in vigore del numero 13 della legge federale del 20 marzo 2009238 sulla Riforma delle ferrovie 2 è considerata concessionaria sino al 31 dicembre 2020. Le modifiche e i rinnovi sono retti dalle disposizioni della presente legge.
237 Introdotta dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore Allegato239 (art. 18 cpv. 2 lett. b) 1. Progetti delle Ferrovie federali svizzere Tronco/Linea Linea parziale/progetto parziale Vauderens–Villars-sur-Glâne tutta la linea Mattstetten–Rothrist tutta la linea Olten–Muttenz tutta la linea Zurigo aeroporto–Winterthur tutta la linea Ginevra–Losanna tracciato ad anello GEAP-Mies Losanna–Yverdon Eclépens–galleria del Mormont Grandson–Boudry Onnens–Vaumarcus Olten–Aarau Däniken–Aarau (escl.) Zurigo stazione centrale–Thalwil tutta la linea Salgesch–Leuk tutta la linea Zurigo stazione centrale–Oerlikon tutta la linea Winterthur–Weinfelden attraversamento della Thur Zurigo–Coira Mühlehorn–Tiefenwinkel 2. Progetti delle imprese di trasporto concessionarie Impresa Tratta Berna–Neuchâtel Bümpliz Nord–Rosshäusern Gürbetal–Berna–Schwarzenburg Fischermätteli–Toffen Sihltal-Zurigo–Uetliberg Giesshubel–Langnau am Albis Ferrovie del Giura Glovelier–Delémont Ferrovie retiche Introduction souterraine du chemin de fer Entrata sotterranea della Ferrovia Coira–Arosa alla stazione di Coira Bremgarten–Dietikon (BD) Entrata sotterranea della BD a Dietikon 3. Progetti messi in consultazione conformemente all’articolo 12 del decreto federale del 4 ottobre 1991240 sul transito alpino 239 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle