742.194
Legge federale sul risanamento della Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM)
del 23 giugno 2000 (Stato 23 gennaio 2001)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 87 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 19992, decreta:
Art. 1
LaConfederazione partecipa al risanamento finanziario della Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM), concedendo un contributo a fondo perso.
Il Cantone di Friburgo ha già prestato il suo contributo al risanamento delle GFM.
Art. 2
L’Assemblea federale fissa mediante decreto federale semplice l’ammontare del contributo concesso alle GFM.
Art. 3
La presente legge vige sino al versamento del contributo federale a fondo perso.
Art. 4
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: il 1° gennaio 20013 RU 2001 132