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Ordinanza sulla costruzione e sull’esercizio di funivie e funicolari con concessione federale

743.12 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 15 nov 2000

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/743-12/it/ordinanza-sulla-costruzione-e-sull-esercizio-di-funivie-e-funicolari-con-concessione-federale

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 dic 2005.

Abrogato da: Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (AS 2007 39)

Procedure di consultazione: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune (6 giu 2006)

743.12

Ordinanza sulla costruzione e sull’esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune)

del 10 marzo 1986 (Stato 5 dicembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo21 della legge federale del 18 giugno 19931 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada;2 visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie, ordina:

Footnotes

  1. [21] RS 742.161
  2. [1] RS 744.10
  3. [3] RS 742.101

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente ordinanza disciplina la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di trasporto a fune con concessione federale.

Suo scopo, in particolare, è di garantirne la sicurezza.

Art. 2 Impianti di trasporto a fune

Sono considerati impianti di trasporto a fune le funivie, le funicolari, le slittovie, gli ascensori e analoghi impianti di trasporto con complesso motore o via di corsa funicolare.

Si distinguono i seguenti tipi di funivie: a va e vieni, a movimento continuo con morse accoppiabili, a movimento continuo con morse fisse (seggiovie), a movimento continuo periodicamente in esercizio come sciovie.

Art. 3 Regole tecniche e diligenza

Le prescrizioni della presente ordinanza e delle sue disposizioni esecutive devono essere applicate congiuntamente con le regole riconosciute della tecnica.

Pianificazione, calcolo, fabbricazione e montaggio degli impianti devono essere diretti da specialisti.

RU 1986 632

Nuovo testo giusta il n. II26 dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 704).

Gli elementi utilizzati per le costruzioni, le installazioni e i veicoli devono essere idonei alla sicurezza dell’esercizio e costruiti in modo da poterne assicurare la manutenzione.

Per le parti essenziali dal profilo della sicurezza, devono poter essere comprovate le caratteristiche funzionali e lo stato ineccepibile dei materiali impiegati.

Footnotes

  1. [26] RS 742.101

Art. 4 Considerazione di altri interessi

Già all’atto della pianificazione e della progettazione dev’essere tenuto conto degli interessi della pianificazione del territorio, della protezione dell’ambiente e della protezione della natura e del paesaggio.

I bisogni degli andicappati devono essere considerati adeguatamente.

Art. 5 Prescrizioni complementari

La costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle parti elettriche degli impianti sono retti dalla pertinente legislazione, segnatamente da:

  1. 4 l’ordinanza del26 giu. 19915 sulla procedura d’approvazione dei progetti d’impianti a corrente forte;

  2. 6 l'ordinanza del 30 marzo 19947 sulla corrente debole;

  3. 8 l'ordinanza del 30 marzo 19949 sulla corrente forte;

  4. 10 l'ordinanza del 9 aprile 199711 sulla compatibilità elettromagnetica.

Ai parallelismi e agli incroci con le linee elettriche si applica l'ordinanza del 30 marzo 199412 sulle linee elettriche (OLE).13

Per le funi, si applicano le corrispondenti disposizioni del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento).14

Nuovo testo giusta l’art. 34 n. 4 dell’O del26 giu. 1991 sulla procedura d’approvazione dei progetti d'impianti a corrente forte, in vigore dal 1° ago. 1991 (RS 734.25).

[RU 1991 1476, 1992 638 2499 art. 15 n. 2, 1997 1016 all. n. 4, 1998 54 all. n. 3, 1999 704 n. II 19 754 all. n. 2]. Vedi ora l'O del 2 feb. 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (RS 734.25).

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 9 apr. 1997 sulla compatibilità elettromagnetica (RS 734.5).

Nuovo testo giusta l'art. 145 dell'O del 30 mar. 1994 sulle linee elettriche, in vigore dal 1° giu. 1994 (RS 734.31).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Gli emolumenti sono disciplinati dall’ordinanza del 25 novembre 199815 sugli emolumenti dell’UFT.16

Footnotes

  1. [7] RS 734.1
  2. [9] RS 734.2
  3. [11] RS 734.5
  4. [12] RS 734.31
  5. [15] RS 742.102

Art. 617 Deroghe

L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) può, in singoli casi, autorizzare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza, qualora sia dimostrato che si ottiene almeno lo stesso livello di sicurezza.

Art. 718 Vigilanza

L’Ufficio federale sorveglia il rispetto delle esigenze di sicurezza nella costruzione e l’esercizio di funivie e funicolari nel quadro dell’approvazione dei piani, dell’autorizzazione d’esercizio, del riconoscimento della direzione tecnica, del controllo delle funi nonché dell’annuncio all’autorità di vigilanza. Agisce in base al principio della proporzionalità.

L’Ufficio federale può eseguire controlli d’esercizio e ordinare che sia ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni, qualora la sicurezza sia compromessa.

In caso di incidenti o di disfunzioni straordinarie dell’esercizio, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 28 giugno 200019 concernente le inchieste sugli infortuni.

Le imprese di trasporto a fune forniscono in ogni tempo ai rappresentanti dell’Ufficio federale ogni informazione utile, accordano loro libero accesso a tutte le parti degli impianti e li assistono gratuitamente nell’attività di vigilanza e di controllo.

Footnotes

  1. [19] RS 742.161

Art. 8 Responsabilità delle imprese di trasporto a fune

Le imprese di trasporto a fune provvedono affinché l’impianto sia costruito conformemente alle prescrizioni e sono responsabili della manutenzione e di un esercizio sicuro.20

I terzi incaricati dalle imprese di trattare con l’Ufficio federale devono possedere una procura scritta.

Art. 9 Comunicazioni all’autorità di vigilanza

Le imprese di trasporto a fune informano l’Ufficio federale sullo stato delle loro costruzioni, delle loro installazioni e dei loro veicoli. Il Dipartimento determina quali comunicazioni debbono essere trasmesse periodicamente all’Ufficio federale.

Introdotto dall'art. 52 lett. f dell'O del 1° lug. 1987 sugli emolumenti dell'UFT [RU 1987 1052]. Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. dell'O del 25 nov. 1998 sugli emolumenti dell'UFT, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 742.102).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Per il rimanente si applica l’ordinanza del 28 giugno 200021 concernente le inchieste sugli infortuni.22

Sezione 2 Prescrizioni di costruzione

Art. 10 Scelta del tipo d’impianto

Il tipo d’impianto dev’essere scelto in funzione delle caratteristiche del terreno, dell’altezza massima dal suolo, della lunghezza della linea e della durata del percorso, delle possibilità di ricupero e di evacuazione dei viaggiatori in linea e delle condizioni climatiche.

Art. 11 Tracciato e lunghezza della linea

Il tracciato e la lunghezza della linea devono essere scelti in modo da agevolare la sicurezza e l’esercizio dell’impianto.

Le zone minacciate da valanghe, cadute di sassi, scoscendimenti o particolarmente esposte al vento, al gelo o agli incendi devono essere evitate. L’Ufficio federale può ordinare la costruzione di opere di protezione.

Le funivie non devono di regola passare sopra boschi e edifici. L’Ufficio federale può autorizzare eccezioni; esso prescrive i necessari provvedimenti protettivi.

Art. 12 Distanze laterali

Per le funicolari, sull’intera linea dev’essere tenuto un profilo di spazio libero che lasci, almeno su un lato, sufficienti spazi di sicurezza.

Per le funivie il libero passaggio dei veicoli dev’essere garantito anche con le maggiori oscillazioni longitudinali e trasversali che possono prodursi durante l’esercizio.

Il profilo di spazio libero non dev’essere successivamente ridotto da costruzioni, alberi o cespugli.

Art. 13 Parallelismi e incroci

I parallelismi e gli incroci inevitabili con altri impianti di trasporto, con strade o con elettrodotti devono essere eseguiti in modo da escludere ogni intralcio o pericolo reciproco durante l’esercizio e la manutenzione dell’impianto, nonché durante il ricupero dei viaggiatori in linea.

Art. 14 Velocità di marcia e distanza tra i veicoli

La velocità di marcia ammissibile deve essere commisurata al tracciato e al profilo della linea, al tipo d’impianto e allo stato della tecnica.

Nuovo testo giusta il n. II3 dell’all. all’O del 28 giu. 2000 concernente le inchieste sugli infortuni, in vigore dal 1° ott. 2000 (RS 742.161).

Per gli impianti a movimento continuo, la distanza fra i veicoli dev’essere ognora tale da garantire l’arrivo e la partenza sicuri dei veicoli, nonché l’imbarco e lo sbarco sicuri dei passeggeri.

Art. 15 Distanza dal suolo

Per le funivie, la distanza minima dal suolo deve essere tale che i veicoli e le funi non possano toccare il terreno, la coltre di neve o ostacoli non appartenenti all’impianto, nemmeno nei casi di estremo allentamento delle funi durante l’esercizio.

La distanza massima dei veicoli funiviari dal suolo dipende dal tipo dei medesimi e dai mezzi di ricupero dei viaggiatori in linea.

Art. 16 Mezzi di ricupero dei viaggiatori in linea

Le funivie e gli ascensori devono essere dotati di mezzi di ricupero mediante i quali i viaggiatori in linea possano essere portati al sicuro, di regola senza il loro aiuto, in termine utile.

Possono essere impiegati soltanto congegni di ricupero ammessi dall’Ufficio federale o da un organo da lui riconosciuto.

Art. 17 Carichi potenziali

Nel calcolo e nel dimensionamento delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli dev’essere tenuto conto di tutte le combinazioni di carico determinanti.

Nelle singole ipotesi di carico, occorre tener conto delle situazioni in servizio e fuori servizio, nonché degli influssi straordinari. 23

Gli elementi di costruzione e i componenti meccanici importanti per la sicurezza devono presentare una sicurezza sufficiente contro la fatica. 24

Art. 18 Funi

Il modo di fabbricazione delle funi deve corrispondere allo scopo dell’utilizzazione. Le funi devono offrire una sicurezza sufficiente alla trazione.

Le funi delle funivie devono di regola essere tese mediante contrappesi. I dispositivi di tensione devono consentire le variazioni di lunghezza necessarie.

Art. 19 Guida della fune e dispositivi di guida per i veicoli

I dispositivi meccanici per la guida delle funi devono essere dimensionati e costruiti in modo da impedire lo scarrucolamento e da risparmiare quanto possibile le funi.

Se necessario, i sostegni e i punti d’arrivo nelle stazioni delle funivie devono essere provvisti di dispositivi di guida per impedire l’oscillazione trasversale dei veicoli.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Art. 20 Complesso motore e freni

Per il complesso motore devono di regola essere disponibili due fonti di energia indipendenti e motori corrispondenti. Per il complesso motore principale deve di regola essere previsto un motore elettrico e per quello di riserva o di emergenza, di regola, un motore a combustione.

Il complesso motore di un impianto di trasporto a fune deve garantire una corsa senza pericoli con ogni carico possibile durante l’esercizio.

La velocità di marcia deve essere regolabile di continuo su tutta la scala delle velocità.

Il complesso motore principale deve essere dotato di due freni automatici indipendenti.

Nelle condizioni di carico più sfavorevoli, ogni freno dev’essere in grado di arrestare da solo l’impianto con una decelerazione conveniente.

Art. 21 Elementi elettrici e parti elettriche dell’impianto

Gli elementi elettrici devono essere concepiti e montati in modo da essere affidabili e sicuri in qualsiasi condizione d’impiego presumibile.

L’impianto di trasporto a fune deve poter essere comandato e sorvegliato da un posto di comando. È ammesso anche il telecomando.

Le parti elettriche dell’impianto non devono perturbarne i dispositivi tecnici. Gli influssi dovuti alla rete d’alimentazione, alle condizioni atmosferiche o ad effetti induttivi o capacitivi propri o estranei non devono pregiudicare la sicurezza.

Devono essere prese sufficienti misure protettive contro le sovratensioni di origine atmosferica.

Le funivie devono essere dotate di un anemometro, salvo in casi motivati.

Art. 22 Dispositivi di sicurezza

L’impianto di trasporto a fune non deve poter mettersi in moto inopinatamente.

Dev’essere munito di dispositivi che l’arrestino automaticamente in caso di pericolo per i viaggiatori o di perturbazione dell’esercizio.

I dispositivi di sicurezza, i circuiti di sicurezza e i circuiti di sorveglianza devono agire sul comando nell’interesse della sicurezza.

Ad eccezione delle funi portanti-traenti, di quelle portanti e di quelle traenti ad appoggio basso, tutte le funi passanti sui sostegni, i conduttori eccetera devono essere sorvegliati da circuiti di sorveglianza affinché non provochino interruzioni, contatti reciproci o dispersioni a terra.

Art. 23 Dispositivi di telecomunicazione

Le stazioni, comprese le fermate intermedie, e di regola anche i veicoli devono essere collegati da un telefono di servizio. Di regola, almeno una stazione deve essere collegata alla rete telefonica pubblica.

Le imprese funiviarie devono tenere a disposizione ricetrasmettitori portatili.

Art. 24 Veicoli

I veicoli devono essere dimensionati, costruiti e equipaggiati in modo da garantire il trasporto sicuro dei viaggiatori. La capacità dei veicoli dipende dal tipo e dallo stato tecnico dell’impianto, nonché dalle possibilità di ricupero in linea.

La fissazione dei veicoli alla fune traente o portante-traente deve poter essere controllata periodicamente. Le oscillazioni della fune traente devono essere tenute lontane dai punti di fissazione.

Le morse devono essere dimensionate in modo da risparmiare la fune e da evitare ogni scorrimento anche sui tratti di massima pendenza, con fune lubrificata o diminuita di diametro.

Le morse accoppiabili devono avere forma e dimensioni tali che il loro profilo riveli in modo inequivocabile e facilmente riscontrabile quando il collegamento alla fune non è corretto.

I veicoli delle funicolari e delle funivie bifuni a va e vieni devono essere muniti di freni sui carrelli o di dispositivi equivalenti.

Art. 25 Stazioni

Le stazioni devono essere strutturate ed equipaggiate in modo da garantire un esercizio sicuro e la manutenzione. Devono offrire protezione sufficiente ai viaggiatori, al personale e ai veicoli.

Le parti di edifici che sostengono dispositivi meccanici od assorbono o deviano gli sforzi delle funi devono essere di materiale appropriato.

Art. 26 Sostegni

L’ubicazione e l’altezza dei sostegni delle funivie devono essere scelte in modo da garantire il sicuro appoggio delle funi anche in pessime condizioni d’esercizio. I sostegni devono essere accessibili dal suolo.

I sostegni devono essere sufficientemente rigidi e, anche in caso di carichi di servizio, essere soggetti solo a minime deformazioni. Le fondamenta devono offrire sufficiente sicurezza contro il sollevamento, lo scorrimento e il rovesciamento.

I sostegni devono essere di materiale resistente alle intemperie e consentire una manutenzione e controlli adeguati.

Sezione 3 Approvazione dei piani

Art. 2725 Principio

La costruzione e la trasformazione di un impianto richiedono l’approvazione dei piani da parte dell’Ufficio federale. I lavori di costruzione non possono iniziare prima che l’approvazione dei piani sia esecutiva.

Con l’approvazione dei piani, l’Ufficio federale accerta che i piani approvati permettono di costruire un impianto di trasporto a fune sul terreno reale conformemente alle prescrizioni.

Prima di eseguire eventuali modifiche dei piani approvati, occorre l’autorizzazione dell’Ufficio federale.

Per veicoli ed elementi di costruzione che vengono riutilizzati esattamente nello stesso modo e per la stessa funzione, l’Ufficio federale può accordare l’omologazione del tipo.

L’ufficio federale procede unicamente alle verifiche previste nell’allegato 2.

Rimangono salve le licenze di costruzione necessarie secondo il diritto cantonale o comunale.

L’approvazione dei piani per le installazioni fisse di funicolari è retta dall’articolo

della legge federale del 20 dicembre 195726 sulle ferrovie e dall’ordinanza del 2 febbraio 200027 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari.

Footnotes

  1. [27] RS 742.142.1

Art. 28 Procedura d’approvazione

All’atto dell’apertura della procedura d’approvazione dei piani devono essere acquisiti o assicurati i diritti necessari alla costruzione e all’esercizio dell’impianto. Per effettuare la procedura di approvazione dei piani, occorre presentare all’Ufficio federale i documenti di cui all’allegato1. 28

Prima di approvare i piani delle costruzioni e delle installazioni fisse, l’Ufficio federale consulta le autorità federali e cantonali interessate. Spetta ai Cantoni di consultare i Comuni. La procedura di consultazione dev’essere scadenzata.

L’Ufficio federale tiene conto delle proposte fondate sulla legislazione cantonale, segnatamente edilizia, antincendio, forestale e sanitaria, in quanto compatibili con le disposizioni federali sugli impianti di trasporto a fune e con le esigenze inerenti alla costruzione e alla sicurezza dell’esercizio dei medesimi.

Art. 29 a 3129

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Abrogati dal n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Sezione 4 Autorizzazione di esercizio e attestato di sicurezza 30

Art. 3231 Principio

Un impianto di trasporto a fune può entrare in servizio solo previa autorizzazione dell’Ufficio federale.

L’esercizio dell’installazione deve essere sospeso spontaneamente dopo la scadenza dell’autorizzazione d’esercizio.

L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata se:

  1. l’attestato di sicurezza e le installazioni sono verificate conformemente all’art. 34;

  2. le condizioni importanti formulate nella concessione e nell’approvazione die piani che subordinano l’apertura dell’esercizio sono soddisfatte;

  3. l’organizzazione dell’esercizio, della manutenzione e di recupero in linea sono pronti, e il personale é istruito;

  4. L’attestato di un’assicurazione di responsabilità civile é presentato.

Art. 3332 Attestato di sicurezza

L’impresa di trasporto a fune deve presentare all’Ufficio federale un attestato di sicurezza conformemente all’allegato3.

L’attestato di sicurezza deve essere allestito e firmato da specialisti.

Gli elementi descritti alla cifra 4 dell’allegato3 devono essere verificati da periti. I rapporti di perizia devono essere allegati all’attestato di sicurezza.

Art. 3433 Verifiche da parte dell’Ufficio federale

L’Ufficio federale verifica se l’attestato di sicurezza è completo.

Sulla scorta dell’attestato di sicurezza, esso verifica inoltre se sono state applicate le misure indicate nel rapporto di perizia.

Esso può verificare singole parti dell’attestato di sicurezza, segnatamente la prova d’idoneità conformemente ala cifra 3 lettera j, dell’allegato3 procedendo alle constatazioni del caso sull’installazione.

Art. 3534 Durata di validità e proroga dell’autorizzazione di esercizio

L’autorizzazione di esercizio è rilasciata per la durata della concessione, ma al massimo per 20 anni.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

La domanda di proroga dell’autorizzazione di esercizio deve essere corredata da un attestato di sicurezza attualizzato.

L’autorizzazione è prorogata di altri 20 anni se l’attestato di sicurezza presentato con la domanda attesta che l’installazione è sicura e che corrisponde allo stato della tecnica. È rilasciata una proroga per un periodo più breve se la concessione scade prima o se l’installazione deve essere previamente adeguata allo stato della tecnica.

Art. 36 Messa in servizio

Prima del rilascio dell’autorizzazione di esercizio, la data della messa in servizio di impianti di trasporto a fune nuovi o trasformati può essere annunciata al pubblico soltanto con l’avvertenza che l’autorizzazione non è ancora stata accordata. L’annuncio non vincola l’Ufficio federale.

Prima del rilascio dell’autorizzazione di esercizio possono essere trasportati soltanto gli addetti ai lavori di costruzione o di prova.

Art. 37 Sospensione dell’esercizio

L’autorizzazione di esercizio è revocata senza risarcimento se la sicurezza dell’esercizio non può essere garantita.

L’Ufficio federale può sospendere provvisoriamente l’esercizio.

Art. 3835 Trasformazione e modifiche degli impianti

Le trasformazioni e le modifiche apportate a un impianto di trasporto a fune che comportano una modifica dei documenti approvati o delle prove inoltrate richiedono un adeguamento dell’autorizzazione di esercizio.

Per le parti nuove o rinnovate di importanza essenziale per la sicurezza, occorre presentare un attestato di sicurezza conformemente all’articolo 32.

Sezione 5 Organizzazione dell’esercizio

Art. 39 Esigenze generali

L’organizzazione inerente all’esercizio e alla manutenzione (organizzazione dell’esercizio) deve essere adeguata alla grandezza, alle caratteristiche tecniche e ai rischi connessi all’ubicazione dell’impianto e garantire un adempimento ineccepibile dei compiti.

Art. 40 Prescrizioni di esercizio

Le imprese di trasporto a fune emanano le prescrizioni di esercizio necessarie per il servizio e la manutenzione e le sottopongono all’Ufficio federale.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

La descrizione delle funzioni e le indicazioni concernenti il servizio e la manutenzione dell’impianto e delle sue parti devono costituire istruzioni d’esercizio appropriate.

L’Ufficio federale provvede alla necessaria uniformità delle prescrizioni di esercizio.

Art. 41 Condizioni di sicurezza

L’impianto può essere messo in marcia soltanto se il direttore tecnico o il suo sostituto è raggiungibile in ogni momento, il personale addetto al servizio delle installazioni e dei veicoli e all’assistenza dei viaggiatori è in funzione e le condizioni meteorologiche lo consentono.

Quando la sicurezza dell’esercizio non può più essere garantita quanto occorre, il servizio dev’essere sospeso.

I viaggiatori il cui stato o comportamento può costituire pericolo per la sicurezza dell’esercizio, per loro stessi o per altri viaggiatori non possono essere trasportati.

Art. 42 Organizzazione del ricupero in linea

Le imprese di trasporto a fune devono comprovare con esercitazioni periodiche che l’organizzazione del ricupero in linea soddisfa alle esigenze.

Sezione 6 Personale d’esercizio

Art. 43 Personale

L’esercizio e la manutenzione possono essere affidati soltanto a personale istruito a tal fine, riconosciuto idoneo in base a un esame e familiarizzato con l’impianto e il suo servizio. Le imprese di trasporto a fune verificano periodicamente, ma almeno ogni biennio, la conoscenza del servizio e lo stato di salute del personale. Vietano il consumo di bevande alcoliche prima dell’entrata in servizio e durante il tempo di lavoro.

L’effettivo del personale dev’essere tale da garantire la sicurezza dell’esercizio e una manutenzione conforme alle prescrizioni.

Art. 44 Direzione tecnica36

Ogni impresa di trasporto a fune designa un direttore tecnico e un sostituto che possiedano le conoscenze e l’esperienza necessarie in materia di servizio e manutenzione delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.

L’impresa delega al direttore tecnico la responsabilità per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto sotto il profilo della sicurezza e conferisce espressamente a lui e

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

al suo sostituto le pertinenti competenze. In caso di perturbazioni o di incidenti, il direttore tecnico prende le disposizioni necessarie.

Art. 45 Riconoscimento riguardo alla direzione tecnica37

Il direttore tecnico e il suo sostituto devono avere il riconoscimento dell’Ufficio federale. 38

Il Dipartimento emana, dopo aver consultato l’Associazione svizzera delle imprese di trasporto a fune, prescrizioni sull’istruzione del direttore tecnico e del suo sostituto.

Le funzioni di direttore tecnico e di capo esercizio possono essere svolte dalla medesima persona.

Sezione 7 Manutenzione

Art. 46 Principi

La manutenzione e il rinnovo devono far sì che le costruzioni, le installazioni e i veicoli siano in uno stato tale da garantire la sicurezza dell’esercizio.

La manutenzione dev’essere organizzata in modo che:

  1. siano osservate le prescrizioni legali e dell’impresa;

  2. i responsabili abbiano ognora sotto controllo lo stato delle costruzioni, delle installazioni e dei veicoli.

La manutenzione dev’essere pianificata e regolata da procedimenti e istruzioni di lavoro.

Art. 47 Controlli da parte delle imprese

Le imprese di trasporto a fune provvedono affinché i controlli prescritti nelle disposizioni di esecuzione e nelle prescrizioni di esercizio siano eseguiti in tempo utile e da specialisti.

Esse registrano il risultato dei lavori di manutenzione, i difetti e i guasti accertati, gli eventi insoliti nell’esercizio e i provvedimenti presi. A richiesta, le registrazioni devono essere presentate all’Ufficio federale.

Art. 48 Ricorso a terzi

Le imprese di trasporto a fune possono affidare a terzi qualificati singoli lavori di manutenzione, segnatamente controlli che esigono conoscenze e apparecchiature speciali.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Se la sorveglianza interna della manutenzione non è sufficiente, l’Ufficio federale può ordinare che si faccia ricorso a terzi.

L’Ufficio federale può ordinare controlli non distruttivi della fune. Tali controlli sono affidati a un apposito organo di controllo riconosciuto dall’Ufficio federale.39

Il Dipartimento emana disposizioni in merito al riconoscimento degli organi addetti al controllo della fune.40

Sezione 8 Controversie e infrazioni

Art. 49 Ricorsi

Le decisioni dell’Ufficio federale possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sulla giurisdizione amministrativa federale.

Art. 50 Disposizioni penali e provvedimenti amministrativi

In caso di infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza, alle sue disposizioni di esecuzione e alle decisioni e istruzioni dell’Ufficio federale s’applicano gli articoli

e 89 della legge del 20 dicembre 195741 sulle ferrovie.

Footnotes

  1. [41] RS 742.101

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 51 Disposizioni di esecuzione

Il Dipartimento emana le disposizioni di esecuzione. Vi definisce in particolare le esigenze tecniche in materia di sicurezza cui devono soddisfare i singoli tipi di impianti di trasporto a fune.

L’Ufficio federale emana direttive sul ricorso a periti.42

Art. 52 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 23 settembre 196343 sulla costruzione e sull’esercizio di funivie e funicolari con concessione federale è abrogata.

Art. 53 Disposizione transitoria

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza, l’Ufficio federale stabilisce, per tutti gli impianti di trasporto a fune esistenti, quando dovrà essere presentata la domanda di proroga dell’autorizzazione di esercizio. Il termine più breve

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

[RU 1963 827] sarà di due anni, il più lungo di 20. Per le nuove autorizzazioni di esercizio si applica l’articolo 35.

Le domande di approvazione dei piani e di autorizzazione di esercizio possono essere presentate e valutate fino al 1° luglio 2001 secondo il diritto previgente. 44

Art. 54 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1986.

Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Allegato 145 (art. 28 cpv. 2) Per l’approvazione dei piani, le imprese di trasporto a fune presentano all’Ufficio federale i seguenti documenti: 1. la situazione e la concezione globale dell’impianto, con le seguenti indicazioni:

  1. l’ubicazione, il tracciato, le dimensioni, la costruzione e l’organizzazione tecnica delle installazioni;

  2. il profilo longitudinale e i profili trasversali determinanti;

  3. i profili di spazio libero;

  4. gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e trasversali sulla linea e nelle stazioni;

  5. i parallelismi e gli incroci con altri impianti di trasporto, strade e linee elettriche;

2. il concetto per il piano di utilizzazione dell’installazione, compreso il concetto d’esercizio; 3. il rapporto tecnico, che comprende l’organizzazione, la disposizione, la destinazione e le omologazioni già disponibili dei principali elementi del sistema (segnatamente le stazioni, i sostegni, la via di corsa, il sistema di tensione, i veicoli, il complesso motore e i freni); 4. il concetto e lo schema elettrico globale dei dispositivi tecnici, segnatamente dei sistemi dei dispositivi di sicurezza elettrici e le omologazioni già disponibili; 5. la presentazione dei fattori ambientali, in particolare le caratteristiche del suolo, del vento e della neve e la situazione delle valanghe; 6. le prove delle tensioni minime e massime delle funi, il rispetto del prescritto coefficiente di sicurezza delle funi, il coefficiente di attrito alla puleggia motrice e le forze di appoggio minime delle funi sui sostegni e sui rulli; 7. il concetto per il ricupero in linea dei passeggeri; 8. il rapporto di sicurezza che mostra i rischi per le persone e l’ambiente risultanti dalla costruzione e dall’esercizio dell’impianto e che descrive le misure da adottare contro i rischi inaccettabili; 9. l’organizzazione della costruzione e le responsabilità durante i lavori di costruzione, segnatamente per i costruttori delle parti meccaniche ed elettriche dell‘installazione, gli ingegneri civili nonché gli organi addetti alla verifica e alla valutazione della conformità; 10. la lista dei documenti e delle prove.

Introdotto dal n. II dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Allegato 246 (art.27 cpv. 5) Nell’ambito della procedura di approvazione dei piani, l’Ufficio federale procede ai seguenti controlli: 1. Sulla base dei documenti presentati, l’Ufficio federale verifica la disposizione dei seguenti elementi, tenuto conto degli imperativi di sicurezza:

  1. il tracciato nel terreno;

  2. le strutture portanti di sostegni e stazioni;

  3. i veicoli e relativi componenti meccanici;

  4. i sistemi dei dispositivi elettrici di sicurezza;

  5. i posti di comando;

  6. la sala macchine;

  7. gli spazi riservati ai passeggeri;

  8. la protezione contro le intemperie.

2. L’Ufficio federale verifica inoltre:

  1. il rispetto delle distanze prescritte in caso di parallelismi e di incroci con altri impianti di trasporto o strade e linee elettriche, delle distanze prescritte al di sopra del suolo e rispetto agli oggetti fissi non appartenenti all’impianto, nonché il rispetto degli spazi liberi prescritti per le oscillazioni longitudinali e trasversali dei veicoli sulla linea e nelle stazioni;

  2. se i sistemi dei dispositivi di sicurezza sono già in uso in altri impianti e se si dispone di esperienze in merito alla loro utilizzazione;

  3. la presa in considerazione dei rapporti relativi agli influssi ambientali, particolarmente le condizioni geologiche, del vento e della neve, il rischi di gelo, la situazione delle valanghe e i pericoli d’incendio;

  4. il rispetto delle prescrizioni per quanto concerne la prova delle tensioni minime e massime, il rispetto del prescritto coefficiente di sicurezza delle funi, il coefficiente di attrito alla puleggia motrice e delle forze di appoggio minime delle funi sui sostegni e sui rulli e il rispetto del tempo massimo previsto nel concetto di ricupero in linea dei passeggeri;

  5. l’importanza delle condizioni risultanti dalla licenza di costruzione secondo il diritto cantonale per la sicurezza dell’impianto.

Introdotto dal n. II dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

Allegato 347 (art. 33 cpv. 1) L’attestato di sicurezza 1. La prova di sicurezza si riferisce alla costruzione e all’esercizio. Deve dimostrare in modo chiaro che tutte le parti dell’installazione la cui esecuzione è disciplinata da prescrizioni sono conformi a queste ultime e che le esigenze di sicurezza sono soddisfatte. Deve inoltre provare che le misure presentate nel rapporto di sicurezza (allegato1 n. 8) sono state applicate. 2. Il rapporto di sicurezza deve segnalare le deroghe alle disposizioni e i rischi che sono apparsi inevitabili soltanto al momento del montaggio dell’installazione. Esso deve inoltre rilevare che, seppur con tali deroghe o rischi, si ottiene lo stesso grado di sicurezza come se l’installazione fosse costruita conformemente alle prescrizioni. 3. Il rapporto di sicurezza comprende i seguenti elementi:

  1. l’analisi di sicurezza aggiornata;

  2. le prove richieste concernenti l’esecuzione delle varie parti conformemente alle prescrizioni;

  3. il concetto d’esercizio e il piano d’utilizzazione delle installazioni;

  4. le istruzioni d’esercizio complete e comprensibili per l’esercizio dell’impianto;

  5. il concetto di ricupero dei passeggeri con la prova che il tempo massimo prescritto è rispettato;

  6. la prova che il personale addetto all’impianto è stato sufficientemente istruito dai costruttori;

  7. il certificato di conformità degli elementi di costruzione con l’omologazione del tipo;

  8. l’attestato di riconoscimento di un organo di controllo, rilasciato dall’autorità competente, quando si utilizzano certificati di conformità di organi di controllo stranieri;

  9. la valutazione e l’attestato di conformità delle parti dell’impianto, che sulla base dell’approvazione dei piani devono provenire da esperti indipendenti;

  10. la valutazione di conformità e di idoneità dell’impianto e l’attestato, rilasciati sulla base dei controlli effettuati sull’impianto da coloro che hanno partecipato alla costruzione.

Introdotto dal n. II dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

4. La verifica da parte dei periti comprende almeno:

  1. il piano di utilizzazione e di sicurezza;

  2. le prove della solidità e della resistenza alla fatica per gli elementi di costruzione il cui guasto potrebbe costituire un pericolo immediato per la vita è l’incolumità fisica;

  3. i nuovi sistemi dei dispositivi di sicurezza.