744.10
Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada
(Legge sul trasporto viaggiatori, LTV)
del 18 giugno 1993 (Stato 19 dicembre 2000)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 34ter capoverso 1 lettera g e 36 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19934, decreta:
Sezione 1 Campo di applicazione
Art. 1
La presente legge disciplina il trasporto regolare e professionale di viaggiatori su strada e l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada.
La seconda, quarta e quinta sezione della presente legge sono applicabili anche alle ferrovie, teleferiche, sciovie, slittovie, ascensori e altre installazioni simili mosse o trainate da cavi, come pure a tutti gli altri mezzi di trasporto, in quanto non sottostiano ad altri atti normativi.5 RU 1993 3128
Introdotto dal n. I della LF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2859 2860; FF 1997 I 809).
[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 63 cpv. 1, 92 e 95 cpv. 1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU
Sezione 2 Privativa del trasporto di viaggiatori
Art. 26 Principio
Fatti salvi gli articoli 3 e 6, la Confederazione detiene l’esclusiva sul trasporto regolare di viaggiatori, in quanto questo diritto non sia limitato da altri atti normativi.
Art. 2a7 Incarico della Posta svizzera
La Posta svizzera assicura il trasporto regolare di viaggiatori conformemente alla legislazione sui trasporti pubblici.
La Posta svizzera riceve un indennizzo per le spese non coperte del trasporto dei viaggiatori secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19578 sulle ferrovie e della legge federale del 4 ottobre 19859 sul trasporto pubblico.
Art. 2b10 Servizi liberi
La Posta svizzera può assicurare il trasporto di viaggiatori a scopi turistici e fornire prestazioni complementari.
Art. 2c11 Collaborazione con terzi
Per garantire la fornitura dei suoi servizi la Posta svizzera può costituire società proprie, acquisire partecipazioni in altre società o collaborare in un altro modo con terzi.
Art. 312 Deroghe
La privativa non si applica al trasporto regolare di persone svolto a titolo non professionale.
Il Consiglio federale può autorizzare altre deroghe alla privativa.
Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.0).
Introdotto dal n. 6 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle poste, in vigore dal 1° gen. 1998
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU
Art. 413 Concessioni
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può, sentiti i Cantoni interessati, accordare concessioni per il trasporto regolare professionale di viaggiatori.
L’impresa richiedente deve disporre delle concessioni e delle autorizzazioni necessarie all’utilizzazione delle vie di comunicazione, e dimostrare che:
la prestazione di trasporto da fornire sulla base della concessione può essere resa in modo adeguato ed economico; e
non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose per l’economia nazionale rispetto all’offerta esistente di altre imprese di trasporto pubblico oppure offre un nuovo importante collegamento.
L’impresa concessionaria è tenuta a esercitare il diritto di trasportare viaggiatori conformemente alle prescrizioni legali e della concessione. Per gravi motivi, segnatamente in situazioni d’emergenza, l’autorità che rilascia la concessione può accordare agevolazioni all’impresa, in deroga alle prescrizioni legali e della concessione.
Il Dipartimento può revocare la concessione qualora:
l’impresa violi gravemente gli obblighi ad essa imposti dalla legge e dalla concessione;
interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l’impresa deve essere indennizzata adeguatamente.
La concessione è accordata per 25 anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata.
Art. 4a14 Norme di circolazione
Il Consiglio federale può emanare norme atte a garantire la sicurezza dell’esercizio delle corse della Posta Svizzera e di quelle delle imprese concessionarie sulle strade di montagna.
Art. 5 Responsabilità civile
La Posta svizzera, come pure le imprese concessionarie, sottostanno alla legge federale del 28 marzo 190515 sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera.16
Le autovetture sottostanno alle disposizioni della legge del 19 dicembre 195817 sulla circolazione stradale relative alla responsabilità civile.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU
Introdotto dal n. I della LF del 20 marzo 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2859 2860; FF 1997 I 809).
Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.0).
Art. 6 Trasporto internazionale di viaggiatori
Nell’ambito dell’esecuzione di accordi internazionali, il Consiglio federale può, per il trasporto internazionale di viaggiatori, emanare disposizioni che derogano alla presente legge.
Sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali, il Consiglio federale può subordinare l’emanazione di tali disposizioni, per i titolari di autorizzazioni estere, alla condizione che gli Stati esteri concedano reciprocità ai titolari di un’autorizzazione svizzera.
A tal fine, il Consiglio federale può concludere accordi con Stati esteri.
Sezione 3 Accesso alle professioni di trasportatore su strada
Art. 7 Definizioni
Ai sensi della presente legge si intende:
per «professione di trasportatore di viaggiatori su strada», l’attività di qualsiasi impresa, i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di utenti, che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più di nove persone, compreso l’autista. Il trasporto di viaggiatori con autoveicoli esclusivamente per fini non professionali e il trasporto di propri operai ed impiegati da parte di un’impresa non occupata nel settore dei trasporti non rappresentano un’attività ai sensi della presente definizione;
per «professione di trasportatore di merci su strada», l’attività di qualsiasi impresa che trasporta merci a titolo professionale per mezzo di autocarri o autoarticolati;
per «autoveicolo», ogni veicolo ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 195818 sulla circolazione stradale .
Art. 8 Autorizzazione
L’esercizio delle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada sottostanno ad autorizzazione.
L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio).
Art. 9 Condizioni
Per ottenere l’autorizzazione, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:
onorabilità (art. 10);
capacità finanziaria (art. 11);
capacità professionale (art. 12).
Se il richiedente non è una persona fisica, le condizioni di onorabilità e idoneità professionale devono essere soddisfatte da una persona che esercita una funzione direttiva nell’impresa o è determinante per la fornitura delle prestazioni di trasporto.
Art. 10 Onorabilità
Si ritiene onorabile una persona che, negli ultimi dieci anni:
non è stata condannata per aver commesso un crimine;
non ha commesso infrazioni gravi e ripetute: 1. alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di attività e di riposo degli autisti, 2. alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale, 3. alle disposizioni sulla costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli, in particolare circa il loro peso e dimensioni.
Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua onorabilità possa essere messa in dubbio.
Art. 11 Capacità finanziaria
La capacità finanziaria di un’impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo importo è determinante il numero dei veicoli. 19
Il Consiglio federale determina gli importi di base.
Art. 12 Capacità professionale
Per soddisfare al requisito della capacità professionale, il richiedente deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per la pratica della professione. Chi supera l’esame ottiene un attestato di capacità.
Il Consiglio federale designa l’autorità incaricata dell’organizzazione dell’esame e ne stabilisce le materie. Esso può affidare l’organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell’ufficio federale responsabile della formazione professionale. 20
Le associazioni incaricate di organizzare l’esame devono elaborare un regolamento e sottoporlo per approvazione all’autorità federale competente. Esso disciplina in particolare la composizione della commissione d’esame, la procedura d’iscrizione, il
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Accordo fra la
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l’assegnazione delle note e le condizioni per il superamento dell’esame. 21
L’ufficio federale responsabile della formazione professionale determina i certificati di capacità e i diplomi che dispensano i titolari dall’esame per determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dal certificato di capacità o dal diploma.
5 Le persone che dimostrano di possedere un’esperienza di almeno cinque anni a livello direzionale in un’impresa di trasporto su strada possono sostenere un esame semplificato. 23
Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore sono dispensate dall’esame. 24
Art. 1325 Revoca dell’autorizzazione
L’Ufficio federale esamina regolarmente, almeno ogni cinque anni, se le imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell’autorizzazione.
Revoca l’autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempita.
Art. 14 Prosecuzione dell’attività in caso di morte o di incapacità
Nel caso in cui la persona fisica che soddisfa le condizioni di onorabilità e capacità professionale muoia o diventi incapace di agire, l’impresa può continuare ad esercitare la sua attività per un anno. In casi motivati l’Ufficio federale può prolungare questo termine al massimo di sei mesi. 26
La direzione effettiva e permanente dell’impresa deve essere assicurata da una persona che soddisfi la condizione di onorabilità e che abbia partecipato per almeno diciotto mesi alla gestione dell’impresa.
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Accordo fra la
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la
Introdotto dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la Confederazione ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la
Art. 15 Procedura di ricorso
La procedura di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa28 e dalla legge federale del 16 dicembre 194329 sull’organizzazione giudiziaria.
Sezione 4 Disposizioni penali
Art. 16 Infrazioni alla privativa del trasporto di viaggiatori
Chiunque trasporti persone senza essere al beneficio di una concessione, di un’autorizzazione o in contrasto con le stesse, è punito con l’arresto o la multa fino a
000 franchi.
In caso di infrazione colposa, la pena è della multa fino a 5000 franchi.
Art. 17 Esercizio della professione senza autorizzazione
Chiunque eserciti la professione di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada senza disporre dell’autorizzazione necessaria, è punito con l’arresto o la multa.
Art. 18 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
Chiunque non si adegui ad una disposizione della presente legge o della sua ordinanza di esecuzione oppure ad una decisione ufficiale fondata su una tale disposizione, pur essendo stato avvertito con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con una multa disciplinare fino a 1000 franchi.
Nei casi di lieve gravità, l’inosservanza di una prescrizione d’ordine è punibile con un ammonimento, le cui spese possono essere addebitate a colui che commette l’infrazione.
È salvo il rinvio a giudizio in caso di infrazione agli articoli 285 o 286 del Codice penale svizzero30.
Art. 19 Procedura e competenza
Il perseguimento e il giudizio spettano al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Esso può, per determinate infrazioni, delegare il perseguimento, il giudizio e l’esecuzione delle pene a servizi subordinati.
Art. 20 Diritto penale amministrativo
È applicabile la legge federale del 22 marzo 197431 sul diritto penale amministrativo.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 21 Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge ed emana le relative disposizioni.
Art. 22 Diritto previgente: abrogazione
Gli articoli 1 capoverso 1 lettera a, 2 capoverso 1 lettera a, 3 e 61 della legge del 2 ottobre 192432 sul servizio delle poste sono abrogati.
Art. 23 Disposizioni transitorie
Le imprese di trasporto su strada esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono richiedere un’autorizzazione entro tre anni dall’entrata in vigore.
Dall’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 199933 fra la Confederazione ferrovia, il trasporto transfrontaliero di viaggiatori e merci è subordinato a tale autorizzazione. 34
Art. 24 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore ad eccezione della sezione 3 (accesso alle professioni di trasportatore su strada), la cui entrata in vigore potrà essere stabilita dopo aver stipulato un accordo sul traffico stradale con la CE.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199435, Articoli 7 a15, 17 e 23: 1° gennaio 200136
[CS 7 698; RU 1949 851, 1967 1527, 1969 1139, 1972 2500, 1974 1857 all. n. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170, 1986 1974, 1995 5489. RU 1997 2452 all. n. 1].
Introdotto dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Accordo fra la Confederazione ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).
DCF del 30 nov. 1993 (RU 1993 3128).
O del 1° nov. 2000 (RU 2000 2889).