745.16
Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) dell’11 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2010)
(OITRV)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso1 e 63 capoverso1 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto di viaggiatori (LTV); visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr); visto l’articolo 26 della legge del 23 giugno 20063 sugli impianti a fune, ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
l’indennità per i costi non coperti dell’offerta di trasporto nel traffico regionale viaggiatori ordinata da Confederazione e Cantoni, nonché la procedura di ordinazione;
l’ordinazione di ulteriori offerte, il miglioramento di quelle esistenti e le agevolazioni tariffali da parte di Confederazione, Cantoni, Comuni o terzi;
la concessione di aiuti finanziari.
Art. 2 Beneficiari delle indennità
Possono beneficiare delle indennità e degli aiuti finanziari di cui agli articoli 28–34 LTV le imprese che trasportano viaggiatori nel servizio di linea oppure con corse in base alla domanda o corse analoghe al servizio di linea in virtù di una concessione secondo l’articolo 6 LTV o di un trattato internazionale.
Gli aiuti finanziari secondo l’articolo 34 LTV possono essere versati anche alle imprese che su base contrattuale adempiono compiti indispensabili per le attività di cui al capoverso1.
RU 2009 6061
Art. 3 Traffico locale
Il traffico locale escluso dalle prestazioni federali conformemente all’articolo 28 capoverso 2 LTV comprende le linee che servono al collegamento capillare di località. Una linea serve al collegamento capillare se prevede brevi distanze tra le fermate e se le fermate non distano di regola più di1,5 km dal punto di raccordo più vicino con il resto della rete dei trasporti pubblici.
Art. 4 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
traffico regionale viaggiatori: il traffico viaggiatori all’interno di una regione, compreso il collegamento di base tra località, nonché il traffico viaggiatori con le regioni vicine, anche estere;
linea: tutte le corse con uno stesso punto iniziale e finale, comprese le corse supplementari nonché le corse al mattino e alla sera su singoli tratti; per punto iniziale e finale si intendono anche i nodi e i punti dove la funzione di collegamento cambia; le linee sulla stessa tratta, ma con funzioni di collegamento diverse, sono considerate ognuna una linea.
Capitolo 2 Indennità per il traffico regionale viaggiatori
Sezione 1 Principi
Art. 5
Le indennità per il traffico regionale viaggiatori vengono versate per le singole linee.
La portata dell’offerta ordinata si determina in primo luogo in funzione della domanda.
Sezione 2 Condizioni
Art. 6
Un’offerta del traffico regionale viaggiatori viene indennizzata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, se:
la linea ha una funzione di collegamento secondo l’articolo5 dell’ordinanza del 4 novembre 20094 sul trasporto di viaggiatori (OTV);
la linea non serve località o parti di località già ben collegate (servizio multiplo), a meno che rappresenti un importante collegamento complementare;
il tratto di linea situato all’estero serve prevalentemente all’offerta del traffico svizzero;
la linea è in servizio tutto l’anno;
la linea garantisce una redditività minima;
le prescrizioni del committente relative alla qualità e alla sicurezza dell’offerta di trasporto e allo statuto degli occupati sono rispettate; e
il trasporto diretto ai sensi dell’articolo 16 LTV viene garantito.
Per quanto concerne l’adempimento della funzione di collegamento, i Cantoni possono prevedere per il loro territorio un numero minimo di abitanti residenti in una località superiore a quanto previsto dall’articolo5 capoverso 2 OTV.
L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) disciplina in direttive le condizioni per la redditività minima delle linee, tenendo conto delle esigenze relative allo sviluppo economico delle regioni svantaggiate e degli indicatori di cui all’articolo 20. Le condizioni vengono esaminate periodicamente e adeguate alle circostanze attuali.
Dopo aver sentito i Cantoni, l’UFT decide se le condizioni per il versamento di un’indennità congiunta per una linea sono soddisfatte. In casi eccezionali giustificati, l’UFT può approvare il versamento congiunto di un’indennità per una linea anche se non sono adempiute tutte le condizioni di cui al capoverso1.
Sezione 3 Offerta nel traffico regionale viaggiatori
Art. 7 Portata dell’offerta ordinata
La Confederazione e i Cantoni ordinano congiuntamente l’offerta in funzione della domanda.
La Confederazione e i Cantoni garantiscono un collegamento minimo di quattro coppie di corse se sul tratto meno frequentato della linea sono trasportate in media almeno 32 persone al giorno.
È offerta una cadenza oraria continua con 18 coppie di corse se sul tratto più frequentato della linea sono trasportate in media più di 500 persone al giorno.
L’offerta può essere intensificata oltre alla cadenza oraria, se:
ciò è necessario per motivi di capacità e se vi è un sufficiente sfruttamento delle capacità;
lo richiedono gli obiettivi della pianificazione del territorio o della protezione dell’ambiente, in particolare se è possibile in tal modo sfruttare ulteriori e importanti potenziali di mercato.
Sono possibili deroghe alla portata dell’offerta di cui ai capoversi 2–4 se le condizioni generali d’esercizio e la situazione dei costi della linea lo giustificano.
Per gli impianti a fune, il trasporto su richiesta, le corse in base alla domanda, le corse collettive o gli impianti automatici, la Confederazione e i Cantoni ordinano l’offerta in funzione degli orari di servizio, nonché tenendo in considerazione le rispettive condizioni di produzione e i costi.
La Confederazione non indennizza le offerte che vanno al di là della portata di cui ai capoversi 2–6.
La Confederazione e i Cantoni possono concordare con un’impresa di trasporto un’indennità fissa se:
occorre creare una nuova linea;
è stata stipulata una convenzione sugli obiettivi;
la linea in questione è stata messa a concorso; oppure
per altri motivi, l’ente pubblico ne trae vantaggio.
Art. 8 Determinazione della domanda
La domanda viene determinata in base al numero medio di passeggeri rilevati per tratto di linea nel periodo di trasporto dal lunedì al venerdì. In casi particolari, l’UFT può autorizzare deroghe.
Il numero medio di passeggeri per tratto di linea è dato dal rapporto tra il numero totale di passeggeri, trasportati sul tratto in entrambe le direzioni nell’arco di un anno nel periodo dal lunedì al venerdì, e la somma annuale dei giorni di trasporto in detto periodo.
Art. 9 Qualità dell’offerta
L’UFT allestisce a livello svizzero un sistema per misurare la qualità di offerte e prestazioni delle imprese di trasporto nel traffico regionale viaggiatori. Coinvolge i Cantoni e le imprese di trasporto.
I committenti possono esigere dalle imprese di trasporto che queste misurino, valutino e documentino la qualità delle loro prestazioni per il traffico regionale viaggiatori, migliorandole, se del caso, nell’ambito della convenzione sull’offerta.
Art. 10 Equilibrio tariffale
La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché i servizi di trasporto equivalenti e oggetto di un’ordinazione siano offerti in tutto il Paese a tariffe comparabili. I costi di produzione più alti in regioni svantaggiate dal punto di vista geografico o per altri motivi non giustificano tariffe notevolmente più elevate.
D’intesa con la Confederazione e i Cantoni, le imprese di trasporto possono continuare a offrire agevolazioni tariffali agli indigeni.
Sezione 4 Procedura di ordinazione
Art. 11 Svolgimento, scadenze
La procedura di ordinazione viene effettuata per un periodo di orario, che di norma dura due anni.
L’UFT comunica ai Cantoni e alle imprese di trasporto le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione. Nel fissare le scadenze tiene in debito conto il tempo necessario per le procedure di decisione cantonali.
L’UFT e i Cantoni coordinano la procedura di allestimento dell’orario con quella d’ordinazione. I Cantoni consultano gli interessati nel corso della procedura di ordinazione e tengono debitamente conto delle proposte formulate.
Art. 12 Coordinamento tra UFT e Cantoni
L’UFT e i Cantoni effettuano congiuntamente la procedura di ordinazione. Coordinano le loro attività.
Per ogni linea i committenti si accordano su un Cantone che assumerà la gestione della procedura di ordinazione. Se i Cantoni non riescono ad accordarsi, decide l’UFT.
I Cantoni gestiscono in particolare la determinazione dell’offerta, l’esame delle offerte inoltrate e le trattative con le imprese di trasporto, nonché la determinazione e l’esame della qualità delle prestazioni.
L’UFT sostiene i Cantoni nell’esame delle offerte inoltrate, in particolare mediante un confronto degli indicatori. Nel rispetto dell’anonimato delle imprese l’UFT provvede agli scambi di informazioni tra i Cantoni, se queste informazioni sono rilevanti per l’esame dell’offerta.
Ai fini dell’ordinazione l’UFT tiene conto delle esigenze di coordinamento generale dei trasporti pubblici.
Art. 13 Collaborazione regionale
La Confederazione, i Cantoni e le imprese di trasporto creano organizzazioni adeguate per coordinare tempestivamente sul piano regionale le offerte, la loro integrazione nel traffico interregionale, nazionale o internazionale e le altre questioni legate alla procedura di ordinazione. Curano, oltre a detta procedura, anche lo scambio costante di dati sull’evoluzione dell’offerta. Vanno tenuti in debita considerazione ulteriori interessati.
Art. 14 Obiettivi finanziari
Il Consiglio federale prevede mezzi finanziari a favore del traffico regionale viaggiatori:
nel progetto del preventivo annuale;
nella pianificazione finanziaria pluriennale.
L’UFT assegna i mezzi finanziari ai Cantoni garantendo almeno le prestazioni federali precedentemente accordate. Al riguardo, può tenere conto anche del fabbisogno effettivo. Se dopo la ripartizione tra i Cantoni sono ancora disponibili mezzi finanziari, l’UFT li impiega per offerte di trasporto in grado di aumentare la quota del trasporto pubblico rispetto al traffico complessivo.
Art. 15 Remunerazione del capitale proprio
La Confederazione e i Cantoni possono accordare congiuntamente alle imprese di trasporto la remunerazione del capitale proprio al fine di aumentare la quota di capitale proprio rispetto al capitale totale. La Confederazione e i Cantoni possono vincolare la remunerazione del capitale proprio a determinati obblighi.
Al più tardi dodici mesi prima dell’inizio del periodo d’orario, l’UFT comunica alle imprese cui è stata accordata la remunerazione del capitale proprio il tasso d’interesse applicabile alle loro offerte. Il tasso d’interesse applicabile all’offerta inoltrata è il tasso a pronti per dieci anni delle obbligazioni della Confederazione Svizzera al momento della comunicazione.
Sezione 5 Offerte
Art. 16 Invito a presentare un’offerta
Dopo aver consultato l’UFT, i Cantoni informano le imprese di trasporto, al più tardi dodici mesi prima dell’inizio di un periodo d’orario, in merito ai mezzi finanziari a disposizione per il traffico regionale viaggiatori, invitandole a presentare un’offerta. Nel contempo i Cantoni comunicano alle imprese come deve essere modificata l’offerta. Per le imprese di trasporto attive sul piano intercantonale i Cantoni coordinano le loro prescrizioni.
Nell’invito a presentare un’offerta si menziona, se occorre, l’intenzione del committente di concludere o di prorogare una convenzione sugli obiettivi. In questo caso le imprese di trasporto presentano le loro offerte sulla base delle convenzioni sugli obiettivi.
Se i committenti intendono modificare un’offerta di trasporto in modo tale che un’impresa di trasporto sia obbligata a rielaborare sostanzialmente il piano d’esercizio, devono informarne l’impresa al più tardi tre anni prima dell’introduzione della nuova offerta di trasporto.
Se le imprese di trasporto invitate a presentare un’offerta non intendono presentarla, devono comunicarlo ai committenti entro un mese.
Prima dell’inoltro dell’offerta i committenti possono richiedere alle imprese di trasporto un’offerta indicativa. Le offerte indicative servono a pianificare l’offerta e non sono vincolanti.
Art. 17 Inoltro delle offerte
L’offerta per il successivo periodo d’orario va inoltrata ai committenti nell’ultimo anno prima del cambiamento d’orario dopo la presentazione del conto dei costi d’esercizio e del conto delle prestazioni (contabilità analitica) dell’anno precedente, ma in ogni caso al più tardi entro la fine di aprile.
L’offerta va suddivisa in linee. Se i committenti lo prescrivono, occorre riunire più linee in un’offerta.
L’offerta deve contenere:
una descrizione qualitativa e quantitativa della strategia dell’offerta;
un conto di previsione vincolante per ogni singolo anno del periodo d’orario;
le motivazioni delle differenze rispetto alle pianificazioni precedenti e all’ultimo conto annuale;
un piano a medio termine;
un piano d’investimento;
5 per le linee ferroviarie, il calcolo dei prezzi delle tracce per linea;
una panoramica dei veicoli impiegati;
i dati di base relativi al calcolo degli indicatori per ogni singolo anno del periodo d’orario;
gli orari del periodo d’orario;
le indicazioni sulla vendita, i punti di vendita e il relativo servizio, nonché sull’offerta nell’ambito del trasporto di bagagli;
le indicazioni relative al sistema tariffale e al livello delle tariffe.
I committenti possono richiedere ulteriori documenti, in particolare le prove relative alla qualità della fornitura di prestazioni, alle condizioni di assunzione del personale e allo stato di attuazione della legge del 13 dicembre 20026 sui disabili.
I documenti possono essere trasmessi in formato elettronico. L’offerta va in ogni caso inoltrata con una firma giuridicamente valida.
Art. 18 Esame delle offerte
Se un’offerta non è soddisfacente, i committenti possono richiedere all’impresa di trasporto di inoltrare varianti.
Se gli indicatori presentano notevoli divergenze con quelli di altre imprese di trasporto che si trovano in condizioni simili e se l’impresa in questione non può giustificare tali divergenze in modo soddisfacente, i Cantoni possono esigere un esame da parte dell’UFT.
In vista dell’esame l’UFT sente i Cantoni e le imprese di trasporto interessati. Tiene conto in particolare dei diversi costi di finanziamento degli investimenti. Se le divergenze tra gli indicatori non possono essere giustificate, l’UFT chiede all’impresa di trasporto interessata di adeguare l’offerta al livello degli indicatori delle imprese che si trovano in condizioni simili.
Art. 19 Investimenti
Le imprese di trasporto possono integrare i costi supplementari degli investimenti nel conto di previsione di un’offerta se i committenti li hanno previamente approvati.
In caso di un trasferimento dei mezzi d’esercizio ai sensi dell’articolo 28 capoverso2, se l’impresa di trasporto inizialmente incaricata non trasferisce il capitale di terzi ripreso per il finanziamento di questi mezzi con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano alla nuova impresa di trasporto, quest’ultima deve rimunerare all’impresa inizialmente incaricata il valore di bilancio. I committenti rimunerano all’impresa inizialmente incaricata i costi di uscita non assicurati dai committenti nei confronti del mutuante.
Art. 20 Sistema di indicatori
L’UFT stabilisce un sistema di indicatori per le singole linee sulla base delle offerte e della contabilità analitica. Gli indicatori e i dati di base sono messi a disposizione dei Cantoni e delle imprese di trasporto in una forma adeguata.
Sezione 6 Convenzioni sull’offerta
Art. 21 Conclusione di convenzioni sull’offerta
Se i committenti accettano un’offerta, concludono un’apposita convenzione con l’impresa di trasporto. Una convenzione sull’offerta è considerata conclusa quando tutti i committenti hanno accettato l’offerta. L’impresa di trasporto comunica ai committenti la conclusione della convenzione entro 14 giorni.
Le imprese di trasporto non possono far valere un diritto a un’ordinazione.
In casi particolari, i committenti possono vincolare la conclusione di una convenzione sull’offerta all’esistenza di una convenzione sugli obiettivi valida.
La convenzione sull’offerta è valida per un periodo d’orario.
Le indennità federali convenute per il secondo anno e, se necessario, per gli anni successivi di un periodo d’orario sottostanno all’approvazione del preventivo da parte delle Camere federali e delle autorità cantonali.
Art. 22 Riserve
In casi giustificati, le convenzioni sull’offerta possono prevedere una riserva circa il calcolo a posteriori dell’effettiva portata delle prestazioni. L’integrazione di una riserva necessita dell’approvazione da parte dell’UFT.
Un eventuale rimborso delle imprese di trasporto viene conteggiato nelle indennità del periodo successivo.
Art. 23 Trattative ulteriori
Se, dopo la conclusione della convenzione sull’offerta ma prima della sua entrata in vigore, intervengono nuovi fatti importanti, occorre procedere a ulteriori trattative in merito alla convenzione.
È possibile adeguare la convenzione sull’offerta dopo la sua entrata in vigore soltanto con l’approvazione di tutti i committenti e di regola soltanto per motivi indipendenti dalla volontà delle imprese di trasporto.
Sezione 7 Convenzioni sugli obiettivi
Art. 24 Principi
La Confederazione e i Cantoni possono concordare con le imprese di trasporto, tramite convenzioni sugli obiettivi pluriennali, obiettivi finanziari e qualitativi a medio o a lungo termine. Le imprese di trasporto devono informare regolarmente i committenti sullo stato di raggiungimento degli obiettivi.
La Confederazione i Cantoni non possono concludere con le imprese di trasporto convenzioni incompatibili con le convenzioni sugli obiettivi.
Le convenzioni sugli obiettivi vengono concluse per almeno due periodi d’orario, ma al massimo fino alla scadenza della concessione delle linee menzionate nella convenzione sugli obiettivi. È possibile concludere più convenzioni sugli obiettivi con le imprese di trasporto le cui concessioni scadono in date diverse.
Art. 25 Contenuto della convenzione sugli obiettivi
La convenzione sugli obiettivi deve disciplinare almeno:
gli obiettivi, in particolare quelli relativi alle indennità, alle offerte, ai costi, ai ricavi e alla qualità;
la durata della convenzione;
i casi in cui è possibile adeguare la convenzione;
le regole concernenti il controlling e il rendiconto;
le misure in caso di non raggiungimento degli obiettivi.
Le convenzioni sugli obiettivi sono valide per l’intera rete dell’impresa di trasporto, salvo se contengono disposizioni contrarie.
Art. 26 Sistema di bonus-malus
La convenzione sugli obiettivi può prevedere un sistema di bonus-malus.
I sistemi di bonus-malus non devono mettere in pericolo l’esistenza delle imprese di trasporto.
L’impresa di trasporto contabilizza i bonus come ricavo straordinario e i malus come onere straordinario.
L’impresa di trasporto può decidere liberamente in merito all’impiego del bonus.
Sezione 8 Bando pubblico, trasferimento del mandato
Art. 27 Bando pubblico
Le ordinazioni per determinate prestazioni di trasporto possono essere oggetto di un bando pubblico tra le imprese di trasporto idonee, se:
sono previste importanti modifiche che concernono più linee;
le offerte inoltrate da una determinata impresa di trasporto non sono soddisfacenti.
In generale, se il Cantone lo prevede, si può organizzare un bando pubblico a determinati intervalli di tempo.
Art. 28 Trasferimento del mandato a un’altra impresa di trasporto
I committenti possono trasferire il mandato dall’impresa a cui è stato conferito inizialmente a un’altra, contro la volontà della prima, solo se possono trarne vantaggi a lungo termine.
La nuova impresa incaricata è tenuta a riprendere al valore di bilancio i mezzi d’esercizio acquisiti appositamente per fornire le prestazioni in questione dall’impresa cui è stato conferito inizialmente il mandato, sempre che quest’ultima lo richieda e l’acquisto sia stato approvato a suo tempo dalla Confederazione e dai Cantoni o sia stato effettuato prima del 1° gennaio 1996. Anche chi ha concesso aiuti finanziari per l’acquisizione dei mezzi d’esercizio può esigere il trasferimento degli stessi. Gli eventuali mutui devono essere estinti.
Nella misura in cui le condizioni d’esercizio lo permettono, la nuova impresa incaricata deve offrire ai dipendenti dell’impresa inizialmente incaricata i posti di lavoro supplementari necessari per la nuova offerta, garantendo condizioni usuali.
Se l’impresa inizialmente incaricata dichiara di voler mantenere l’offerta di prestazioni senza percepire indennità, per la linea in questione non può essere conclusa una nuova convenzione sull’offerta.
Sezione 9 Contabilità
Art. 29
Le imprese di trasporto con prestazioni che danno diritto a un’indennità devono tenere, oltre al conto finanziario, una contabilità analitica per settori almeno per il consuntivo.
I costi e i ricavi del traffico viaggiatori che dà diritto a un’indennità vanno documentati per linea e in maniera verificabile. Oltre al settore traffico regionale viaggiatori, le imprese di trasporto devono presentare le prestazioni di trasporto ordinate dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni e le loro altre attività come settori separati.
L’UFT può esonerare le imprese di trasporto svizzere che gestiscono una sola linea nonché le imprese di trasporto straniere dall’obbligo di tenere una contabilità analitica, se i costi non coperti del traffico regionale viaggiatori possono essere indiscutibilmente documentati.
La contabilità analitica può essere impiegata a titolo di conto di previsione per documentare nell’offerta i previsti costi non coperti per linea.
Al fine di indennizzare la vendita e la distribuzione come offerta autonoma, i committenti possono esigere dalle imprese di trasporto che la vendita e la distribuzione siano contabilizzate separatamente nel conto di previsione e nella contabilità analitica.
Nel caso degli impianti a fune, il traffico regionale viaggiatori, l’infrastruttura e il traffico merci formano un settore comune. L’UFT decide in merito alle deroghe.
I ricavi vanno ripartiti per linea in funzione dei principali tipi di titolo di trasporto.
Le prestazioni di scarsa portata, fornite per terzi con risorse del traffico regionale viaggiatori, sono considerate come ricavi accessori del settore traffico regionale viaggiatori. Queste prestazioni devono coprire almeno i costi marginali.
L’UFT decide per ogni singolo caso l’attribuzione delle prestazioni, dei ricavi e dei ricavi accessori ai settori che danno diritto a un’indennità.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni disciplina i dettagli sulla conduzione della contabilità analitica e del conto di previsione. Esso disciplina in particolare la ripartizione dei costi e dei ricavi comuni tra i settori e la ripartizione dei ricavi in funzione dei principali tipi di titolo di trasporto.
Capitolo 3 Ordinazione e indennità per ulteriori prestazioni, miglioramenti
dell’offerta e agevolazioni tariffali
Art. 30 Coordinamento
In caso di un’ordinazione di prestazioni senza partecipazione della Confederazione, i committenti devono assicurare il coordinamento con l’offerta ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni.
Art. 31 Agevolazioni tariffali
Le agevolazioni tariffali possono essere ordinate e indennizzate se sono atte ad aumentare la quota del trasporto pubblico rispetto al traffico complessivo. I committenti delle agevolazioni tariffali indennizzano le imprese di trasporto per le perdite di entrate.
Art. 32 Comunità tariffarie
Nelle comunità tariffarie, la Confederazione e i Cantoni possono ordinare congiuntamente prestazioni sulle linee del traffico regionale viaggiatori e indennizzarle senza una compensazione separata per le perdite di entrate, se:
sulla base dei viaggiatori-chilometro e del numero di passeggeri, tra le imprese di trasporto è stata concordata una ripartizione delle entrate commisurata alla domanda;
le misure tariffali semplificano l’utilizzazione dell’offerta complessiva dei trasporti pubblici;
investimenti speciali delle comunità tariffarie che interessano diversi settori sono finanziati separatamente.
Art. 33 Estensioni provvisorie dell’offerta
Le estensioni provvisorie dell’offerta volte a far fronte al traffico che oltrepassa il traffico normale ai sensi dell’articolo 12 LTV sono in linea di principio ordinate e finanziate da chi è all’origine di tali estensioni.
Capitolo 4 Aiuti finanziari
Sezione 1 Garanzie federali
Art. 34 Principio
La Confederazione può concedere una garanzia, nei limiti dei crediti approvati, per il finanziamento degli investimenti nel traffico regionale viaggiatori.
Art. 35 Condizioni e obblighi
Le garanzie federali sono concesse per il finanziamento degli investimenti relativi a prestazioni che danno diritto a un’indennità e i cui costi supplementari possono essere integrati nel conto di previsione di un’offerta in virtù dell’articolo 19 capoverso1. L’UFT decide in merito alle deroghe d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
La Confederazione può subordinare la concessione di garanzie all’adozione di misure di accompagnamento nel settore dei trasporti.
Art. 36 Competenza
La garanzia federale viene accordata dall’UFT.
La richiesta va inoltrata almeno tre mesi prima dell’inizio della durata di validità auspicata.
Sezione 2 Conversione di mutui rimborsabili e sospensione di rimborsi
Art. 37 Principio
Per il finanziamento di investimenti sostitutivi e di investimenti di rinnovo nel traffico regionale viaggiatori la Confederazione può convertire i mutui rimborsabili in mutui condizionalmente rimborsabili o sospenderne il rimborso.
La conversione di mutui o la sospensione di rimborsi da parte della Confederazione ai sensi dell’articolo 34 capoverso 3 LTV presuppone una corrispondente conversione o sospensione dei mutui dei Cantoni.
Art. 38 Condizioni e obblighi
Le conversioni di mutui o le sospensioni di rimborsi sono concesse per gli investimenti relativi a prestazioni che danno diritto a un’indennità e i cui costi supplementari possono essere integrati nel conto di previsione di un’offerta in virtù dell’articolo 19 capoverso1. L’UFT decide in merito alle deroghe.
Art. 39 Presentazione della richiesta
La conversione deve essere richiesta all’UFT almeno tre mesi prima.
Art. 40 Convenzione in materia di conversione o di sospensione
L’UFT, i Cantoni interessati e l’impresa di trasporto concludono una convenzione in materia di conversione o di sospensione. In essa stabiliscono le condizioni cui sono subordinate.
In caso di conversione o sospensione dei rimborsi di mutui rimborsabili superiori a
milioni di franchi l’UFT agisce d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
Sezione 3 Contributi e mutui senza interessi
Art. 41 Concessione di contributi e mutui
Per promuovere soluzioni innovative e in altri casi particolari, la Confederazione può concedere contributi e mutui senza interessi nei limiti dei crediti approvati a condizione che i fondi d’ammortamento non siano sufficienti al finanziamento.
Art. 42 Investimenti per gli impianti a fune
Nei limiti dei crediti approvati la Confederazione può concedere contributi e mutui senza interessi ai sensi degli articoli 49–58 Lferr per gli investimenti a favore degli impianti a fune, a condizione che tali investimenti non possano essere finanziati dai fondi d’ammortamento.
Art. 43 Condizioni e obblighi
I contributi agli investimenti sono concessi solo per gli investimenti relativi a prestazioni che danno diritto a un’indennità e i cui costi supplementari possono essere integrati nel conto di previsione di un’offerta in virtù dell’articolo 19 capoverso1. L’UFT decide in merito alle deroghe.
La Confederazione può subordinare le sue prestazioni all’adozione di misure di accompagnamento nel settore dei trasporti.
Art. 44 Forma dei contributi agli investimenti
I contributi agli investimenti sono concessi sotto forma di mutui rimborsabili senza interessi; per i costi di costruzione che non sono iscrivibili all’attivo sono concessi contributi a fondo perso.
La Confederazione può partecipare anche al capitale sociale di un’impresa di trasporto.
L’impresa di trasporto deve tener conto degli ammortamenti nei suoi conti di previsione. Essi vengono computati sull’importo delle indennità.
È fatta salva la costituzione di diritti di pegno.
Art. 45 Convenzione in materia di investimenti nel settore dei trasporti
L’UFT, i Cantoni interessati e l’impresa di trasporto concludono una convenzione in materia di investimenti. In essa stabiliscono la natura e l’importo degli aiuti finanziari nonché gli obblighi cui sono subordinati tali aiuti.
Se le quote dei contributi agli investimenti non sono versate entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento concordato contrattualmente, da tale momento è dovuto un interesse di mora annuo pari al 5 per cento.
Art. 46 Obbligo di rimborso
Oltre al rimborso convenuto, l’UFT esige il rimborso dei mutui nei casi previsti all’articolo 29 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi.
Capitolo 5 Disposizioni finali
Art. 47 Disposizioni transitorie
La procedura di ordinazione per le offerte inoltrate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disciplinata conformemente al diritto vigente al momento in cui l’offerta è stata inoltrata.
La procedura di ordinazione per l’anno d’orario 2011 è disciplinata secondo il diritto previgente.
Le piccole funivie con funzione di collegamento sono equiparate alle imprese di trasporto ai sensi dell’articolo2 capoverso1 fino alla scadenza della loro autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori.
Art. 48 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.