784.106.11
Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
del 22 dicembre 1997 (Stato 25 aprile 2000)
L’Ufficio federale delle comunicazioni, visto l’articolo 29 dell’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST); visto l’articolo 46 dell’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 19972 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni, ordina:
Art. 1 Consultazione degli accordi e delle decisioni in materia di interconnessione
Per la consultazione degli accordi e delle decisioni in materia di interconnessione viene riscossa una tassa amministrativa compresa tra 100 e 500 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 75 franchi.
Art. 1a3 Consultazione degli accordi e delle decisioni in materia di diritto di coutenza
Per la consultazione degli accordi e delle decisioni in materia di diritto di coutenza è riscossa una tassa amministrativa compresa tra 100 e 500 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 75 franchi.
Art. 1b4 Consultazione di fascicoli relativi a bandi di pubblica gara
(concorsi fondati su criteri e aste pubbliche) Per la consultazione di fascicoli relativi a bandi di pubblica gara (concorsi fondati su criteri, aste pubbliche) è riscossa una tassa amministrat iva compresa tra 200 e 2000 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 200 franchi.
RU 1998 514
Introdotto dal n. I dell'O dell'UFCOM del 15 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999
Art. 2 Interferenze nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione
I costi derivanti da controlli tecnici effettuati su incarico di terzi possono essere imputati al mandante se, secondo l’articolo 16 dell’ordinanza del 6 ottobre 19975 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione, non devono essere messi in conto a qualcun altro.
Art. 3 Indicazioni mancanti del concessionario
Se le tasse vengono fissate in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 OTST poiché le indicazioni necessarie sono state inviate troppo tardi o non sono state inviate del tutto, il concessionario è tenuto a pagare una tassa per i costi provocati, secondo le tariffe in vigore fissate dall’Ufficio federale del personale.
Art. 4 Tassa forfettaria unica per le concessioni per radioamatori
In virtù dell’articolo 22 capoverso 2 OTST e dell’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 19976 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni, la tassa forfettaria unica per le concessioni di radioamatori, limitate al massimo a tre mesi, ammonta a 50 franchi.
Art. 5 Esame per l’ottenimento del certificato di radiotelefonista del servizio radiotelefonico mobile marittimo
(valido a bordo di panfili) La tassa di base ammonta a 30 franchi e la tassa per materia a 40 franchi.
Art. 6 Esame per l’ottenimento del certificato limitato per operatori delle radiocomunicazioni (Restricted Operators Certificate)
Le tasse ammontano a:
tassa di base: 90 franchi;
7 esame pratico: 75 franchi;
materia teorica «Regolamenti e disposizioni»: 40 franchi;
materia teorica «Procedure SMDMS, stabilimento della comunicazione, svolgimento della comunicazione»: 35 franchi;
materia teorica «Trasmissione e registrazione di messaggi SMDSM»: 35 franchi.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 17 apr. 2000 (RU 2000 1099).
Art. 7 Esame per l’ottenimento del certificato generale per operatori delle radiocomunicazioni (General Operators Certificate)
Le tasse per l’esame completo ammontano a:
tassa di base: 110 franchi;
8 esame pratico: 90 franchi;
materia teorica «Regolamenti e disposizioni»: 40 franchi;
materia teorica «Procedure SMDSM, stabilimento della comunicazione»: 40 franchi;
materia teorica «Svolgimento del traffico, trasmissione e registrazione di messaggi SMDSM»: 35 franchi.
Le tasse per l’esame complementare ammontano a:
tassa di base: 30 franchi;
esame pratico: 100 franchi.
Art. 8 Esame per l’ottenimento del certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna
La tassa globale ammonta a 50 franchi.
Art. 99 Esame per l’ottenimento del certificato di radiotelefonista e del certificato di radiotelegrafista per radioamatori
La tassa base ammonta a 75 franchi e la tassa per materia a 20 franchi.
Art. 10 Copia del certificato
Una tassa di 40 franchi è percepita per allestire la copia di un certificato di capacità ai sensi dell’articolo 12 capoverso1 lettere a-f dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 199710 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.
Art. 11 Rilascio di documenti stampati
La tassa amministrativa percepita copre i costi di produzione e di distribuzione dei documenti stampati che non possono essere ordinati presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 17 apr. 2000 (RU 2000 1099).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFCOM del 15 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999