784.401.11
Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° giugno 2013)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 73 capoverso2 della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV); visti gli articoli2 capoverso 4, 9, 27 capoverso6, 39 capoverso2, 45 capoverso2, 46 capoverso 3, 49 capoverso2, 50 capoversi2 e 3, 55, 56 capoverso2 e 74 capoverso 3 dell’ordinanza del 9 marzo 20072 sulla radiotelevisione (ORTV),3 ordina:
Capitolo 1 Modifica della fattispecie sottoposta all’obbligo di notificazione
(art.2 cpv. 4 ORTV)
Art. 1
Le emittenti sottoposte all’obbligo di notificazione devono comunicare all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) le modifiche riguardanti:
il nome del programma;
il nome del responsabile redazionale;
il domicilio o la sede dell’emittente;
le indicazioni che permettono di prendere contatto con l’emittente; e la zona della diffusione tecnica;
la conclusione dell’emittenza del programma.
Le emittenti cui l’UFCOM ha imposto di diffondere un programma su linea ai sensi dell’articolo 60 LRTV devono inoltre informare l’UFCOM delle modifiche del contenuto dei programmi, sempreché esso sia stato definito nella decisione di attivazione.
La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla modifica.
Le emittenti di programmi della durata di 30 giorni al massimo sono esonerate dalle disposizioni di questo articolo.
RU 2007 4705
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 297).
Capitolo 1a:4 Obblighi di diffusione (art.9 cpv.1 lett. b ORTV)
Art. 1a Oggetto
Il presente capitolo disciplina gli obblighi delle emittenti di cui all’articolo9 capoverso 1 ORTV in relazione ai comunicati e alle revoche d’allerta soggetti all’obbligo di diffusione secondo l’organo specializzato competente di cui all’articolo9 capoverso1 dell’ordinanza del 18 agosto 20105 sull’allarme (OAll).
Art. 1b Definizioni
Nel presente capitolo si intende per:
allerta soggetta all’obbligo di diffusione secondo l’organo specializzato competente di cui all’articolo9 capoverso 1 OAll6: 1. allerta di livello 4 e 5 conformemente all’articolo2 capoverso 2 OAll in combinato disposto con l’articolo10 capoverso 1 OAll, 2. notifiche di terremoto conformemente all’articolo2 capoverso 2 OAll in combinato disposto con l’articolo10 capoverso 3 OAll;
revoca dell’allerta: informazioni relative alla revoca dell’allerta soggette all’obbligo di diffusione;
ordine di diffusione: ordine contenente tutte le informazioni necessarie per la diffusione o la revoca dell’allerta. In particolare: 1. in caso di allerta – da diffondere alla prossima occasione: la versione standard del testo dell’allerta – da diffondere il più presto possibile: anche la versione breve del testo dell’allerta, 2. in caso di revoca dell’allerta: il testo della revoca dell’allerta.
Art. 1c Prontezza
Le emittenti assicurano la prontezza necessaria per la diffusione o la revoca dell’allerta. In particolare:
definiscono le relative procedure interne;
definiscono e aggiornano le coordinate di contatto per l’inoltro degli ordini di diffusione e le trasmettono all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP);
provvedono alla formazione dei collaboratori incaricati.
Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 7 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 297).
Art. 1d Accettazione dell’ordine di diffusione
Le emittenti accettano l’ordine di diffusione nella misura in cui e non appena le loro redazioni siano operative.
Esse verificano l’autenticità dell’ordine di diffusione.
Esse confermano senza indugio all’UFPP il ricevimento dell’ordine di diffusione.
Art. 1e Momento della diffusione
Le emittenti diffondono i comunicati di allerta di norma in prossimità di una trasmissione d’informazione.
I comunicati di allerta da diffondere alla prossima occasione sono trasmessi come segue:
una prima diffusione di norma entro due ore dal ricevimento dell’ordine di diffusione;
due repliche di norma entro le due ore successive alla prima diffusione.
I comunicati di allerta da diffondere il più presto possibile sono trasmessi come segue:
una prima diffusione di norma entro 30 minuti dal ricevimento dell’ordine di diffusione;
due repliche di norma entro l’ora successiva alla prima diffusione. Nel caso di notifiche di terremoto non sono trasmesse repliche.
La revoca dell’allerta è diffusa alla prossima occasione conformemente al capoverso2 lettera a.
Art. 1f Modalità di diffusione
In caso di comunicato di allerta da diffondere alla prossima occasione, le emittenti radiofoniche danno lettura della versione standard invariata del testo dell’allerta.
In caso di comunicato di allerta da diffondere il più presto possibile, danno lettura della versione standard del testo dell’allerta rielaborata dalla redazione qualora l’inserimento in una trasmissione in corso lo giustifichi.
In caso di revoca dell’allerta danno lettura del testo invariato della revoca dell’allerta.
In caso di comunicato di allerta da diffondere alla prossima occasione, le emittenti televisive trasmettono una schermata con il testo standard dell’allerta e ne danno contemporaneamente lettura.
In caso di comunicato di allerta da diffondere il più presto possibile, trasmettono la versione breve del testo dell’allerta sotto forma di testo scorrevole sullo schermo oppure danno lettura della versione standard del testo dell’allerta rielaborata dalla redazione qualora l’inserimento in una trasmissione in corso lo giustifichi.
In caso di revoca dell’allerta trasmettono una schermata con il testo della revoca dell’allerta e ne danno contemporaneamente lettura.
Art. 1g Lingua
In linea di massima le emittenti diffondono il testo dell’allerta nella lingua principale delle loro trasmissioni.
La SSR traduce il testo dell’allerta qualora esso sia trasmesso sul suo canale romancio. Non è responsabile di eventuali errori di traduzione.
Art. 1h Separazione dal programma redazionale
Un comunicato di allerta deve essere separato dal programma redazionale attraverso un segnale acustico e/o ottico uniforme.
LʼUfficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sceglie il segnale acustico ed ottico d’intesa con le emittenti.
Il capoverso1 non si applica nel caso di comunicati di allerta da diffondere il più presto possibile.
Art. 1i Regioni di diffusione
LʼUFCOM definisce le regioni di diffusione d’intesa con l’UFPP e gli organi specializzati.
Le emittenti trasmettono il comunicato di allerta solo se hanno ricevuto il relativo ordine di diffusione.
La SSR diffonde i comunicati di allerta nei seguenti programmi:
nel primo e terzo programma radiofonico7 di ciascuna regione linguistica e nel programma radiofonico di lingua romancia8;
nel primo e secondo programma televisivo di ciascuna regione linguistica e nel programma d’informazione della Svizzera tedesca.
Art. 1j Mediazione
L’UFCOM funge da mediatore nelle controversie tra le emittenti e l’UFPP nonché nelle controversie tra le emittenti e gli organi specializzati competenti.
Art. 4 cpv.1 della concessione SSR SRG idée suisse del 28 nov. 2007 (concessione SSR; FF 2007 7709).
Art. 4 cpv. 3 della concessione SSR.
Capitolo 2 Presentazione dei conti e contabilità di emittenti concessionarie ad
eccezione della SSR
Sezione 1 Prescrizioni generali
Art. 2 Requisiti per l’allestimento del conto annuale
L’allestimento del conto annuale di emittenti concessionarie è retto per analogia dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni9 sulla contabilità commerciale delle società anonime. L’UFCOM può emanare istruzioni complementari, in particolare per garantire la completezza dei dati e per valutare il patrimonio e le transazioni commerciali.
Per la presentazione del conto annuale, l’UFCOM stabilisce un piano contabile vincolante. Esso tiene conto delle specificità del settore.
Art. 3 Requisiti per la contabilizzazione di prestazioni
(art. 27 cpv.6 e 34 cpv. 1 ORTV)
L’emittente deve contabilizzare i proventi effettivamente incassati. Qualora non sia in grado di attestare i proventi effettivamente incassati, essi sono calcolati in base alle condizioni usuali del mercato.
Un’operazione di scambio deve essere contabilizzata allo stesso valore di una vendita in contanti a un terzo indipendente.
L’emittente o un terzo da essa designato ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 lettere a–c LRTV deve poter attestare, in base ai conti d’esercizio, i proventi derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni che ha diffuso e fatturato. Per ogni cliente e per ogni mandato vanno indicati il tempo di pubblicità effettivamente diffuso nel programma concessionato, i diritti di sponsorizzazione conferiti nonché la retribuzione corrispondente.
Se un’emittente o un terzo da essa designato ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 lettere a–c LRTV propone a un prezzo forfetario pubblicità o sponsorizzazioni associate ad altre prestazioni, la quota dei proventi sottoposta alla tassa di concessione ai sensi dell’articolo 22 LRTV dev’essere calcolata e contabilizzata separatamente.
Art. 4 Rapporto dell’ufficio di revisione
La revisione del conto annuale deve soddisfare i requisiti del Codice delle obbligazioni10.
Sezione 2 Prescrizioni supplementari per emittenti con partecipazione al canone
Art. 5 Costi d’esercizio
(art. 39 cpv. 1 ORTV)
Sono riconosciute come costi d’esercizio di un’emittente unicamente le spese effettive, economicamente giustificate, sostenute alle condizioni usuali del mercato e necessarie all’adempimento del mandato di prestazioni. I costi delle prestazioni contabilizzate devono corrispondere a quelli praticati da terzi per prestazioni analoghe.
Non sono considerate costi d’esercizio le imposte comunali e cantonali, l’imposta federale diretta e la tassa di concessione.
I requisiti di cui ai capoversi1 e 2 sono applicabili anche per le spese sostenute su mandato dell’emittente da persone secondo l’articolo 17 capoverso2 lettere b e c LRTV.
Lo scambio di prestazioni tra l’emittente e le persone secondo l’articolo 17 capoverso2 lettere a–c LRTV dev’essere concordato per scritto se il valore delle prestazioni supera i 10 000 franchi all’anno. L’accordo deve precisare la natura delle prestazioni fornite e ottenute nonché il modo in cui esse sono valutate.
Art. 6 Contabilità
Un’emittente concessionaria con partecipazione al canone deve contabilizzare separatamente dalle altre attività il patrimonio, il conto economico e l’impiego degli utili concernenti l’attività commerciale prevista nella concessione. Il rapporto di revisione deve comprendere tutte le attività dell’emittente, ma menzionare separatamente l’attività prevista nella concessione.
L’emittente provvede affinché i requisiti di cui al capoverso1 siano soddisfatti anche dalle imprese che controlla economicamente e che svolgono attività in relazione con il suo programma.
Capitolo 3 Diffusione di programmi con diritto d’accesso e di servizi abbinati
Sezione 1 Condizioni di diffusione
Art. 7 Qualità soddisfacente
(art. 45 ORTV)
Il fornitore di servizi di telecomunicazione può ritardare la diffusione di un programma con diritto d’accesso soltanto se è tecnicamente inevitabile.
Nel diffondere un programma con diritto d’accesso, i fornitori di servizi di telecomunicazione non possono modificarne né il contenuto, né la forma, né i tempi previsti dall’emittente. Fa eccezione la diffusione di comunicazioni necessarie per l’attività e di comunicati ordinati dalle autorità ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LRTV.
Il risultato della valutazione soggettiva della qualità delle immagini e dell’audio di un programma con diritti d’accesso effettuata conformemente alle raccomandazioni UIT-R-BT.500-13 (qualità immagini) e UIT-R-BS.1116-1 (qualità audio) dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni11 deve corrispondere almeno a 3,6. Fanno eccezione i programmi televisivi destinati alla ricezione mobile.12
Se sospetta che i requisiti di qualità di cui al capoverso 3 non siano soddisfatti, l’UFCOM può pretendere che il fornitore di servizi di telecomunicazione misuri la qualità del segnale e presenti i risultati di tale misurazione. L’UFCOM può accordare al fornitore di servizi di telecomunicazione l’uso di un metodo di misurazione della qualità diverso da quello menzionato al capoverso 3 e prescrivere un termine per la presentazione dei risultati.
Il fornitore di servizi di telecomunicazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni del presente articolo soltanto nella misura in cui abbia un reale influsso sugli aspetti tecnici della trasmissione.
Art. 8 Servizi abbinati
(art. 46 cpv. 3 ORTV)
Il fornitore di servizi di telecomunicazione deve garantire la totale funzionalità dei servizi abbinati fino al punto di accesso al servizio.
Non vi è alcun obbligo di diffusione di servizi abbinati:
nella trasmissione di programmi televisivi destinata alla ricezione su apparecchi mobili;
nella trasmissione analogica su linea di programmi radiofonici diffusi originariamente in digitale.
Su domanda, l’UFCOM può esonerare un fornitore di servizi di telecomunicazione dall’obbligo di diffondere servizi abbinati, nella misura in cui, per motivi tecnici, la diffusione richiede una spesa sproporzionata. Il fornitore di servizi di telecomunicazione esonerato da tale obbligo informa annualmente l’UFCOM sullo stato della tecnica.13
Il fornitore di servizi di telecomunicazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni del presente articolo soltanto nella misura in cui abbia un reale influsso sugli aspetti tecnici della trasmissione.
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Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6095).
Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 12 apr. 2010, in vigore dal 1° mag. 2010
Art. 8a14 Obbligo di diffusione
I fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi in tecnica digitale su linea devono offrire in digitale tutti i programmi televisivi conformemente agli articoli 59 e 60 LRTV.
La diffusione analogica dei programmi televisivi su linea non comporta per loro alcun obbligo di diffusione.
Art. 9 Attribuzione dei canali per la diffusione analogica su linea
(art. 55 ORTV) Qualora, nell’ambito della diffusione analogica, un fornitore di servizi di telecomunicazione determini l’attribuzione dei canali negli apparecchi di ricezione, deve diffondere sui primi canali:
i programmi della SSR destinati alle regioni linguistiche ai sensi dell’articolo 59 capoverso1 lettera a LRTV, nella regione linguistica alla quale sono destinati;
i programmi che dispongono di una concessione con mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 59 capoverso1 lettera b LRTV, all’interno della rispettiva zona di copertura.
Sezione 2 Contributi alla diffusione di programmi radiofonici
Art. 10
(art. 49 cpv. 2 ORTV)
Ha diritto a un contributo secondo l’articolo 57 capoverso 1 LRTV l’emittente le cui spese d’esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d’emissione superano 0.57 franchi per utente.15
Queste spese d’esercizio comprendono i costi sostenuti dall’emittente per:
il trasporto del segnale d’emissione dallo studio agli impianti di trasmissione;
l’esercizio e la manutenzione degli impianti di trasmissione;
l’affitto e l’ammortamento degli impianti di trasmissione.
Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 13 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1347). Vedi anche la disp. di detta mod. alla fine del presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4737).
Sezione 3 Contributi agli investimenti per nuove tecnologie di diffusione
Art. 1116 Tecnologia di diffusione degna di promozione
(art. 50 cpv. 2 ORTV) Le emittenti concessionarie possono ricevere contributi agli investimenti secondo l’articolo 58 LRTV per il «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)».
Art. 1217 Investimenti computabili
(art. 51 cpv. 2 ORTV) Sono computate come investimenti le spese concernenti:
gli impianti per la diffusione, la preparazione e la conduzione del segnale d’emissione;
la pianificazione e la realizzazione di reti di diffusione.
Art. 12a18 Partecipazione agli investimenti di terzi
La partecipazione, da parte di un’emittente, agli investimenti in una rete di trasmettitori realizzata da terzi (art. 51 cpv.1 lett. b ORTV) deve avvenire sotto forma di prestito.
Art. 12b19 Utilizzo dei contribuiti agli investimenti conforme allo scopo previsto
Le emittenti devono dimostrare all’UFCOM che i contributi agli investimenti sono stati utilizzati in modo conforme allo scopo previsto.
Art. 13 Procedura
(art. 51 ORTV)
L’UFCOM fissa ogni anno un termine entro il quale le emittenti aventi diritto possono presentare domanda per l’ottenimento di contributi agli investimenti.
L’UFCOM rende noto tale termine con sei mesi di preavviso, specificando quali documenti vanno allegati alla domanda. Può abbreviare il periodo di preavviso, qualora l’evoluzione di una tecnologia di diffusione lo richieda.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6095). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 12 apr. 2010, in vigore dal 1° mag. 2010 (RU 2010 1505).
Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 12 apr. 2010, in vigore dal 1° mag. 2010
Art. 14 Periodo di promozione
(art. 50 cpv. 3 e 4 ORTV)
Una tecnologia di diffusione è ritenuta finanziabile ai sensi dell’articolo 50 capoverso 3 ORTV quando tra il20 e il 35 per cento del pubblico potenziale dispone di un apparecchio di ricezione adeguato.
Nella decisione di assegnazione del contributo, l’UFCOM stabilisce il valore limite a partire dal quale la tecnologia di diffusione è da considerarsi finanziabile e il diritto dell’emittente al contributo decade. Il valore limite è espresso in numero di persone che dispongono di un apparecchio di ricezione adeguato nella zona di copertura.
Il contributo viene versato per l’ultima volta nell’anno in cui è raggiunto il valore limite fissato nella decisione di assegnazione del contributo.
Il numero di persone che dispongono di un apparecchio di ricezione adeguato è determinato in base ai risultati della rilevazione della Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva.
Ilperiodo di dieci anni durante il quale può essere accordato il sostegno a un’emittente (art. 50 cpv. 4 ORTV) decorre dall’anno del primo ammortamento degli investimenti da parte dell’emittente o dal primo versamento di un indennizzo da parte dell’emittente a terzi. È determinante l’evento verificatosi per primo.
Capitolo 4 Pubblicazione dei risultati delle ricerche sull’utenza radiotelevisiva
Art. 15 Dati sulla ricezione
(art. 74 cpv.2 lett. a ORTV)
La Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva deve pubblicare il numero di persone che, in Svizzera, dispongono di apparecchi adatti alla ricezione di programmi radiotelevisivi.
I dati pubblicati devono essere classificati per modalità di trasmissione e tecnologia di diffusione, per l’intera Svizzera e per ognuna delle regioni delle tre lingue ufficiali.
Art. 16 Dati sul consumo di programmi
(art. 74 cpv.2 lett. b ORTV)
La Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva deve pubblicare i dati relativi al consumo di programmi radiotelevisivi per ognuna delle regioni delle tre lingue ufficiali.
I dati pubblicati devono essere espressi in penetrazione, assoluta e relativa, durata di utilizzazione e quota di mercato e ripartiti secondo caratteristiche sociodemografiche quali il sesso, l’età e la formazione.
Per i programmi radiotelevisivi locali e regionali che dispongono di una concessione devono inoltre essere presentati i dati della penetrazione, assoluta e relativa, della durata di utilizzazione e della quota di mercato ripartiti per zona di copertura, ma non per caratteristiche sociodemografiche.
L’allegato1 stabilisce le combinazioni di unità di misura e caratteristiche per le quali devono essere pubblicati i valori di determinati programmi.
Nel limite del possibile dev’essere indicato anche il consumo differito di programmi radiotelevisivi.
Capitolo 5 Avvenimenti di grande importanza sociale
Art. 17
(art. 73 cpv. 2 LRTV)
L’elenco degli avvenimenti di grande importanza sociale è riportato nell’allegato2.
L’UFCOM provvede a notificare l’elenco e le relative modifiche al Comitato permanente del Consiglio d’Europa.
Capitolo 6 Entrata in vigore
Art. 18
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2007.
Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 200920 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 7 novembre 201221 Conformemente all’articolo 58 LRTV, chi in base alla normativa vigente fino al momento dell’entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2012 aveva ricevuto contributi agli investimenti per il «Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T)» ottiene un sussidio per i costi di ampliamento della rete di trasmettitori insorti entro il 30 giugno 2013.
Disposizione transitoria della modifica del 13 maggio 201322
In deroga all’articolo 8a capoverso2, un fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde programmi in tecnica analogica su linea deve offrire in analogico tutti i programmi televisivi conformemente agli articoli 59 capoverso1 e 60 capoverso 1 LRTV entro il 31 dicembre 2014.
Nei singoli casi in cui, conformemente al diritto vigente, l’obbligo di diffusione è stato stabilito per un determinato periodo, ciò è preminente rispetto alla presente ordinanza.
L’obbligo sancito nel capoverso1 decade non appena il fornitore di servizi di telecomunicazione:
a. eroga un servizio equivalente in tecnica digitale senza costi supplementari; e b consegna senza alcun onere un apparecchio che consente la decodifica del segnale digitale per visualizzare i programmi su apparecchi televisivi non attrezzati a tale scopo.
Dati da pubblicare sul consumo dei programmi
La Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva pubblica i valori, sotto forma di tabelle secondo il modello qui appresso, per regione linguistica e, se specificato, anche per zona di copertura. Nelle unità di misura indicate ad inizio riga vanno inseriti i valori in base alla caratteristica 1 e ad ogni caratteristica 2 menzionata. Salvo indicazioni diverse, i valori si riferiscono a un giorno medio della settimana. Nell’intestazione delle tabelle pubblicate devono essere riportati la regione geografica, il periodo di rilevazione, l’unità di misura, l’universo di base e il campione.
1. Decorso della giornata (sondaggio)
Unità di misura Caratteristica 1 Caratteristica 2
Penetrazione in % Intervalli di un Attività in casa (singole e totali)/ quarto d’ora attività fuori casa (singole e totali)/ TV totale/radio totale/lettura totale
2. Televisione (misura)
Unità di misura Caratteristica 1 Caratteristica 2
Penetrazione Anno civile TV totale/programmi SSR (singoli e totali)/ giornaliera (dal 1985) svizzeri privati (singoli e totali)/esteri in migliaia (singoli principali raggruppati per pro- Penetrazione grammi pubblici e privati, totale)/svizzeri giornaliera in % privati con concessione (singoli per zona di copertura)
Rating in migliaia Intervalli di un TV totale/programmi SSR (singoli e totali)/ Rating in % quarto d’ora svizzeri privati (totale)/esteri (singoli principali raggruppati per programmi Consumo in minuti pubblici e privati, totale)
Penetrazione Singoli giorni Totale persone/sesso/età/ giornaliera in % della settimana/ (5 gruppi)/formazione conclusa Consumo in minuti lu–ve/sa–do/ (4 gruppi)/totale economie domestiche lu–do
3. Radio (misura)
Unità di misura Caratteristica 1 Caratteristica 2
Penetrazione Anno civile Radio totale/programmi SSR (singoli e giornaliera (dal 2001) totali)/svizzeri privati (singoli commerciali, in migliaia totale)/esteri (singoli principali Penetrazione raggruppati per programmi pubblici e giornaliera in % privati, totale)/svizzeri privati con concessione (singoli per zona di copertura)
Penetrazione in Intervalli di un Radio totale/programmi SSR (singoli e migliaia quarto d’ora totali)/svizzeri privati (singoli commerciali, Penetrazione in % totale)/esteri (singoli principali raggruppati per programmi pubblici e privati, totale)
Penetrazione Singoli giorni Totale persone/sesso/età/ giornaliera in % della settimana/ (5 gruppi)/formazione conclusa Consumo in minuti lu–ve/sa–do/ (4 gruppi)/totale economie domestiche lu–do
Avvenimenti di grande importanza sociale
1. Olimpiadi estive e invernali
2. Calcio – Campionati mondiali (semifinali e finali nonché tutte le partite della squadra nazionale svizzera) – Campionati europei (semifinali e finali nonché tutte le partite della squadra nazionale svizzera) – Partite di qualificazione della squadra nazionale svizzera per i campionati mondiali e i campionati europei di calcio – Finale della coppa svizzera di calcio – Finali dei tornei europei di calcio per squadre di club (Champions League, Coppa Uefa23), in caso di partecipazione di una squadra svizzera
3. Hockey su ghiaccio – Campionati mondiali (tutte le partite della squadra nazionale svizzera) – Finali dei play-off del campionato svizzero, a partire dalla quarta partita
4. Atletica leggera – Athletissima Losanna – Meeting LCZ di Zurigo – Campionati mondiali e campionati europei
5. Tennis – Coppa Davis (semifinali e finali, in caso di partecipazione della Svizzera) – Fed Cup (finale, in caso di partecipazione della Svizzera)
6. Sci alpino – Gare di coppa del mondo in Svizzera – Campionati mondiali di sci alpino
7. Ciclismo – Tour de Suisse
8. Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri
23 Ora: Europa League