810.113
Ordinanza
sulla Commissione nazionale d’etica in materia
di medicina umana
(OCNE)
del 4 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2012)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 28 della legge del 18 dicembre 19981 concernente la procreazione con assistenza medica (LMP),
ordina:
Sezione 1 Compiti e statuto
Art. 1 Compiti
La Commissione nazionale d’etica (Commissione) segue l’evoluzione delle scienze concernenti la salute e le malattie dell’essere umano e le loro applicazioni. Essa funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali.
La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:
informa l’opinione pubblica su questioni importanti e promuove la discussione su questioni etiche che si pongono alla società;
elabora raccomandazioni per la prassi medica;
segnala le lacune ed eventualmente le difficoltà d’esecuzione delle legislazioni federale e cantonali;
su richiesta, fornisce il proprio parere all’Assemblea federale, al Consiglio federale e ai Cantoni;
su mandato del Consiglio federale, allestisce perizie su questioni particolari.
Può organizzare manifestazioni pubbliche e audizioni.
Art. 2 Collaborazione
La Commissione collabora, secondo necessità, con altre commissioni d’etica, con servizi pubblici, con organizzazioni o con privati.
In particolare collabora strettamente con:
la Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica;
la Commissione federale d’etica per l’ingegneria genetica nel settore non umano;
la Commissione federale delle questioni fondamentali dell’assicurazione malattie;
2la Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano.
Art. 3 Rapporto d’attività
La Commissione fa annualmente rapporto al Consiglio federale sulla sua attività.
Art. 4 Statuto
Nell’esecuzione dei propri compiti la Commissione è indipendente.
I membri della Commissione esercitano la propria funzione a titolo personale e in modo indipendente.
Sul piano amministrativo la Commissione è incorporata nell’Ufficio federale della sanità pubblica.
Sezione 2 Qualità di membro
Art. 53 Numero dei membri
La Commissione è composta di 15 membri al massimo.
Art. 6 Composizione
La Commissione si compone di:
esperti nel campo dell’etica e non esperti ma con una particolare comprensione per le questioni etiche;
esperti nel campo della salute pubblica e rappresentanti degli interessi dei pazienti;
esperti in altri campi (ad es. nelle scienze naturali, sociali, economiche e nel diritto).
In seno alla Commissione sono rappresentate diverse concezioni etiche.
Nella Commissione sono equamente rappresentati i due sessi, le lingue e i gruppi di età.
Art. 7 Nomina e durata della carica
Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della Commissione per un periodo di quattro anni.
La durata della carica è limitata a un totale di 12 anni.
Sezione 3 Organizzazione
Art. 8 Costituzione e modalità di lavoro
La Commissione si costituisce essa stessa dopo la sua nomina.
Stabilisce in un regolamento gli aspetti organizzativi e le modalità di lavoro.
Può, servendosi del credito che le è attribuito, chiedere a terzi l’allestimento di perizie.
Art. 9 Rapporti con terzi
La Commissione può trattare direttamente con servizi svizzeri o esteri.
Art. 10 Confidenzialità
Le deliberazioni della Commissione sono per principio confidenziali; la Commissione può renderle pubbliche.
I membri della Commissione e tutte le persone che la Commissione chiama a consulto per l’esecuzione dei suoi compiti, sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio, sempre che il Dipartimento federale dell’interno non li sciolga esplicitamente da tale vincolo per un caso specifico.
Art. 11 Pubblicazioni
La Commissione può pubblicare in modo autonomo i suoi risultati, sempre che questi ultimi non siano stati acquisiti nell’ambito di un mandato.
Se i membri della Commissione non raggiungono l’unanimità di parere su questioni importanti, la Commissione può pubblicare le diverse opinioni unitamente alle motivazioni e indicare la proporzione dei voti.
Art. 12 Diritto d’autore
Se l’interesse dell’autorità lo esige, il Consiglio federale e i servizi subordinati sono autorizzati a utilizzare i lavori, protetti dal diritto d’autore, che sono stati prodotti dai membri della Commissione nell’esercizio della loro attività commissionale.
Il diritto d’utilizzazione comprende segnatamente la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione, la registrazione su supporto informatico e l’allestimento di microfilm.
Il detentore del diritto d’autore di un’opera ha diritto a un’indennità supplementare unicamente se l’opera è utilizzata a fini commerciali.
Sezione 4 Segreteria
Art. 13
Per quanto concerne l’attività, la Segreteria opera su istruzione del presidente della Commissione; dal punto di vista amministrativo, dipende dall’Ufficio federale della sanità pubblica.
Essa coadiuva la Commissione nell’espletamento dei suoi compiti, si occupa dei contatti con servizi e organizzazioni svizzeri e esteri e funge da ufficio stampa e d’informazione per il pubblico.
Essa si occupa del disbrigo del lavoro amministrativo e coadiuva la Commissione in particolare nell’organizzazione di manifestazioni pubbliche e nell’informazione del pubblico.
Sezione 5 Indennità
Art. 14
Il finanziamento delle attività della Commissione è garantito dal Dipartimento federale dell’interno.
I membri della Commissione sono indennizzati conformemente all’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.5
Sezione 6 Entrata in vigore
Art. 15
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.