811.114
Regolamento per il Comitato di perfezionamento per le professioni mediche
del 26 marzo 2002 (Stato 22 dicembre 2003)
Approvato dal DFI il 24 settembre 2002
Il Comitato di perfezionamento per le professioni mediche, visto l’articolo 16 capoverso3 della legge federale del 19 dicembre 18771 sulla libera circolazione del personale medico (LCPM), ordina:
Sezione 1 Organizzazione
Art. 1 Compiti del Comitato di perfezionamento
Conformemente all’articolo 17 LCPM, il Comitato di perfezionamento per le professioni mediche (Comitato) svolge i seguenti compiti:
decide in merito al riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento (inclusa la padronanza di una lingua nazionale di cui all’art. 10 cpv. 1 LCPM) e ai periodi di perfezionamento di persone titolari di un diploma estero riconosciuto;
consiglia il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) in questioni relative al perfezionamento su propria iniziativa o su richiesta del Dipartimento;
esprime un parere destinato al Dipartimento su domande di accreditamento;
rende conto annualmente delle sue attività al Dipartimento e in questa occasione può segnalare problemi e indicare soluzioni di miglioramento concernenti il perfezionamento;
propone a organizzazioni responsabili di un programma di perfezionamento accreditato misure volte ad aumentare la qualità del perfezionamento tenendo conto in modo particolare dell’obbligo di aggiornamento (art. 18 LCPM).
Art. 2 Composizione
Il Comitato si compone di undici membri, incluso il presidente, che svolgono il loro mandato a titolo accessorio.
Il presidente del Comitato è nominato dal Consiglio federale.
Il Comitato si compone, oltre che del presidente, delle persone seguenti:
un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS);
2 due rappresentanti della Confederazione, di cui uno proveniente dal settore delle professioni mediche universitarie e l’altro da quello dell’assicurazione malattie e infortuni (Ufficio federale della sanità pubblica, UFSP);
un delegato della Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva);
cinque medici attivi come liberi professionisti, in un ospedale o in un istituto d’insegnamento e aventi a che fare con il perfezionamento;
due dentisti attivi come liberi professionisti o in un istituto d’insegnamento e aventi a che fare con il perfezionamento.
Art. 3 Suddivisione del lavoro
Il presidente distribuisce gli incarti.
2I membri rendono conto al Comitato e presentano una proposta per quanto concerne gli incarti loro assegnati.
Art. 4 Organo di gestione
L’organo di gestione del Comitato ha sede presso l’UFSP e lavora in stretta collaborazione con l’organo di gestione della Giunta direttiva.
In particolare è incaricato di:
eseguire la procedura di istruzione;
redigere le decisioni incidentali e quelle finali;
emettere pareri destinati a istanze superiori;
mettere in atto le decisioni del Comitato;
eseguire i compiti assegnati dal presidente;
fornire consulenza e informazioni;
preparare le elezioni suppletive e quelle per il rinnovo integrale;
preparare le sedute e stendere il verbale;
tenere i registri e occuparsi della documentazione;
tenere la contabilità.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Comitato del 25 nov. 2003, approvata dal DFI il 27 nov. 2003 ed in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4791).
Art. 5 Preparazione delle sedute
L’organo di gestione prepara la convocazione alle sedute, l’ordine del giorno e la documentazione.
La convocazione, l’ordine del giorno e la documentazione devono essere fatti pervenire ai membri di regola quattordici giorni prima della seduta.
Art. 6 Sottocommissioni
Il Comitato può istituire sottocommissioni per questioni specifiche, stabilire i compiti e designarne i presidenti e i membri nella decisione costitutiva.
Possono essere chiamati a far parte delle sottocommissioni anche periti con funzione consultiva che non sono membri del Comitato.
Art. 7 Segreto d’ufficio
I membri del Comitato nonché delle sottocommissioni e il personale dell’organo di gestione sottostanno al segreto d’ufficio.
Sezione 2 Deliberazioni in seno al Comitato (assemblea plenaria e
sottocommissioni)
Art. 8 Procedura
La procedura cui è soggetto il Comitato è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.
Art. 9 Tipi di deliberazione
Il presidente può da solo decidere in merito al riconoscimento di titoli di perfezionamento secondo le pertinenti direttive CE. Il presidente può inoltre prendere decisioni che non possono essere rinviate sotto forma di decisioni presidenziali.
Le decisioni sul riconoscimento di periodi di perfezionamento frequentati all’estero nonché sul riconoscimento di titoli di perfezionamento non contemplati dalle direttive CE di regola sono prese dalle sottocommissioni.
Le rimanenti decisioni sono prese dall’assemblea plenaria.
Le sottocommissioni o l’assemblea plenaria possono decidere per circolazione degli atti.
Art. 10 Decisioni
Nel Comitato decide la maggioranza dei voti espressi; il presidente partecipa alle decisioni e il suo voto è decisivo in caso di parità.
Il Comitato puó decidere validamente soltanto se è presente almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Comitato non sono né accessibili alle parti né pubbliche.
In caso di decisioni per circolazione degli atti un membro può esigere dal presidente una deliberazione orale in seno al Comitato.
Art. 11 Notifica delle decisioni
Il Comitato notifica le sue decisioni alle parti per scritto in una delle lingue ufficiali.
Le sue decisioni devono essere sottoscritte dal presidente del Comitato o dalla pertinente sottocommissione.
Sezione 3 Entrata in vigore
Art. 12
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell’approvazione da parte del DFI.