812.212.27
Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario
(Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)
del 18 agosto 2004 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli5 capoverso2 lettera b, 42 capoverso 3, 44 e 82 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LATer); visto l’articolo9 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari (LDerr), ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza si prefigge di:
garantire un’utilizzazione corretta dei medicamenti per uso veterinario (medicamenti veterinari);
proteggere i consumatori dalla presenza di residui indesiderati di medicamenti veterinari nelle derrate alimentari di origine animale;
garantire un adeguato approvvigionamento con medicamenti veterinari di alta qualità, sicuri ed efficaci allo scopo di proteggere la salute degli animali.
Art. 2 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
i requisiti in materia di prescrizione, dispensazione e utilizzazione di medicamenti veterinari;
le condizioni per la fabbricazione di foraggi medicinali da parte di detentori di animali per i propri effettivi;
i particolari obblighi di diligenza dei detentori di animali da reddito;
l’utilizzazione di medicamenti non omologati;
le esigenze relative all’obbligo di tenere una documentazione e un registro;
l’unificazione e il coordinamento dell’esecuzione;
i requisiti in materia di trattamento di dati sul consumo di medicamenti veterinari.
RU 2004 4057
Art. 3 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
3 animali da reddito: animali delle specie che possono essere utilizzate per produrre derrate alimentari secondo la legislazione sulle derrate alimentari, come pure le api;
animali domestici: animali di specie non ammesse per la produzione di derrate alimentari, come pure le seguenti specie, sempre che non servano alla produzione di derrate alimentari e siano tenuti o destinati a essere tenuti nell’ambiente domestico nell’interesse dell’animale o per compagnia: volatili domestici, conigli domestici, selvaggina tenuta in cattività, rane, rettili d’allevamento, pesci, crostacei, molluschi ed echinodermi.
Sono inoltre applicabili le definizioni di cui all’articolo2 dell’ordinanza del 17 ottobre 20014 sull’autorizzazione dei medicamenti.
Capitolo 2 Prescrizione, dispensazione e utilizzazione di medicamenti veterinari
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 4 Etichetta supplementare
Chi dispensa medicamenti veterinari per i quali vige l’obbligo di tenere un registro (art. 26) deve apporre su ogni imballaggio del medicamento veterinario dispensato, oltre all’etichetta originale, un’etichetta supplementare contenente almeno le seguenti indicazioni:
nome e indirizzo della persona, dello studio o della farmacia che dispensa il medicamento veterinario;
data della dispensazione;
nome del detentore di animali.
Art. 5 Istruzione per l’uso
Il veterinario deve redigere per ogni medicamento veterinario di cui all’articolo 26 da lui prescritto o dispensato un’istruzione per l’uso conformemente. Quest’ultima comprende:
la designazione dell’animale o del gruppo di animali da trattare;
l’indicazione;
l’applicazione;
il dosaggio e la durata dell’utilizzazione;
Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all.2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e
i termini d’attesa;
altre informazioni come prescrizioni di deposito, sempre che queste ultime non figurino sul contenitore (imballaggio primario).
Per medicamenti dispensati per la scorta, nonché per medicamenti che non sono impiegati durante il periodo di utilizzazione per l’indicazione data, l’istruzione per l’uso dev’essere consegnata per scritto. Quest’ultima va riportata sull’etichetta supplementare o consegnata separatamente. Se viene consegnata separatamente, deve poter essere attribuita inequivocabilmente al medicamento veterinario.
Per trattamenti di lunga durata, l’istruzione per l’uso dev’essere sempre consegnata per scritto.
Art. 6 Cambiamento di destinazione di medicamenti omologati
Se, per il trattamento di una malattia, non è stato omologato alcun medicamento veterinario, il veterinario può prescrivere o dispensare un medicamento veterinario, omologato per la stessa specie animale di destinazione ma per un’altra indicazione, nello stesso dosaggio previsto per l’indicazione ammessa.
Se un simile medicamento veterinario non è disponibile, il veterinario può prescrivere o dispensare nella successione seguente:
un medicamento veterinario omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) per un’altra specie animale di destinazione;
un medicamento per uso umano omologato dall’Istituto;
un medicamento fabbricato secondo la formula magistralis.
I medicamenti omeopatici, antroposofici e fitoterapeutici omologati possono essere utilizzati anche per una diversa destinazione, se un medicamento è omologato per l’indicazione o la specie animale da trattare.
Medicamenti, che contengono organismi geneticamente modificati, non possono essere destinati a uno scopo diverso.
È fatto salvo l’articolo 12.
Art. 7 Importazione di medicamenti veterinari da parte di operatori sanitari
Un operatore sanitario può importare medicamenti per animali pronti per l’uso, che non sono omologati in Svizzera, solo con l’autorizzazione dell’Istituto. Questa autorizzazione è rilasciata solo per la quantità necessaria al trattamento di un determinato animale o effettivo di animali.
Un operatore sanitario che dispone di un’autorizzazione per il commercio al dettaglio rilasciata dal Cantone competente può importare senza autorizzazione medicamenti in piccole quantità, per il trattamento di un animale domestico o di un gruppo di animali domestici, purché questi medicamenti siano omologati in un Paese con un controllo equivalente dei medicamenti e in Svizzera non sia omologato un medicamento alternativo. L’operatore sanitario responsabile dell’importazione tiene un registro a questo riguardo.
L’importazione di medicamenti immunologici necessita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV).
L’importazione di medicamenti non omologati che contengono organismi geneticamente modificati è vietata.
Un operatore sanitario, attivo in Svizzera in virtù di un disciplinamento internazionale, può utilizzare o dispensare medicamenti solo nel rispetto della presente ordinanza. Se è autorizzato da un trattato internazionale5, detto operatore può utilizzare o dispensare solo medicamenti omologati nel suo Paese d’origine o in Svizzera e solo nell’ambito di una visita dell’effettivo (art. 10 cpv. 1).
Art. 8 Restrizioni nella dispensazione
Per le vaccinazioni che devono essere confermate da un certificato veterinario, i vaccini possono essere somministrati esclusivamente in presenza del veterinario.
I medicamenti veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all’articolo32 capoverso2 dell’ordinanza del 23 aprile 20086 sulla protezione degli animali.7
I medicamenti considerati sostanze stupefacenti non possono essere dispensati per animali da reddito.8 Sono fatti salvi medicamenti veterinari, omologati specificatamente dall’Istituto per le indicazioni menzionate nel capoverso2.
Art. 9 Dispensazione di medicamenti in commerci zoologici e di apicoltura
Chi può tenere e vendere animali vivi in un commercio zoologico, può dispensare, in virtù dell’autorizzazione cantonale concessa secondo l’articolo30 della legge del 15 dicembre 20009 sugli agenti terapeutici, medicamenti per pesci ornamentali, uccelli canori e ornamentali, piccioni viaggiatori, rettili, anfibi e piccoli mammiferi, se possiede una formazione approvata dall’UFV.10
Chi intende dispensare medicamenti per api ad apicoltori, necessita di un’autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio. Quest’ultima può essere rilasciata se il richiedente ha frequentato un corso approvato dall’UFV e segue regolarmente corsi di perfezionamento. L’autorizzazione consente anche al titolare di inviare ad apicoltori medicamenti antiparassitari per le api senza ricetta.
Gli ispettorati cantonali degli apiari sono autorizzati anche a dispensare medicamenti.
Nuovo testo giusta il n. II5 dell’all.6 all’O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RS 455.1).
Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all.2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e
l’Istituto stabilisce i medicamenti che possono essere dispensati. Esso può anche designare medicamenti secondo l’articolo25 dell’ordinanza del 17 ottobre 200111 sui medicamenti.
Sezione 2 Prescrizione e dispensazione di medicamenti veterinari per animali
da reddito
Art. 10 Esame dello stato di salute, convenzione Mvet
Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art. 26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell’animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell’effettivo).
I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all’azienda e al corretto impiego di medicamenti veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicamenti veterinari anche senza una visita preliminare dell’effettivo.
Per diverse specie animali possono essere stipulate convenzioni Mvet distinte.
I criteri di valutazione, la frequenza delle visite e il contenuto della convenzione Mvet sono disciplinati nell’allegato1.
Art. 10a12 Sostanze e preparati vietati
È vietato somministrare ad animali da reddito le sostanze e i preparati di cui all’allegato4.
Art. 11 Quantità di medicamenti veterinari prescritti o dispensati
In occasione di una visita dell’effettivo può essere prescritta o dispensata solo la quantità di medicamenti veterinari necessaria per il trattamento e il seguito del trattamento degli animali interessati dall’indicazione data.
Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione medicamenti veterinari in funzione delle dimensioni dell’effettivo, anche per la scorta:
a scopo di profilassi: il fabbisogno per quattro mesi al massimo;
per il trattamento di un singolo animale o di un piccolo gruppo: il fabbisogno per tre mesi al massimo;
Introdotto dal n. II1 dell’all.2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 817.02).
a scopo di anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o in caso di castrazione precoce: il fabbisogno per tre mesi al massimo;
per trattamenti antiparassitari: il fabbisogno per dodici mesi al massimo.
Chi sostituisce la persona o rappresenta lo studio che ha concluso la convenzione Mvet può prescrivere o dispensare medicamenti veterinari solo per l’indicazione data, il trattamento scelto e il seguito del trattamento nonché il numero degli animali da trattare.
Art. 1213 Cambiamento di destinazione di medicamenti omologati
Nel caso di animali da reddito, possono essere utilizzati per una diversa destinazione solo medicamenti,
che contengono esclusivamente sostanze attive per le quali la legislazione sulle derrate alimentari prevede concentrazioni massime;
che figurano nelle liste a e b dell’allegato2, oppure
le cui sostanze attive, nel caso di medicamenti omeopatici e antroposofici, presentano un potenziamento D6 o più.
Le sostanze e i preparati vietati (art. 10a) non possono essere utilizzati diversamente dalla loro destinazione.
Per gli animali addomesticati delle famiglie zoologiche delle Equidae, Camelidae e per la selvaggina tenuta in cattività ammessa per la produzione di derrate alimentari possono anche essere prescritti o dispensati medicamenti con sostanze attive che non soddisfano i requisiti del capoverso1. Sono esclusi i medicamenti con sostanze attive secondo l’articolo 10a.
Art. 13 Termini d’attesa per medicamenti utilizzati per una diversa destinazione
Ai medicamenti veterinari, omologati per la stessa specie animale ma per un’altra indicazione, si applicano, in presenza dello stesso dosaggio e della stessa utilizzazione, gli stessi termini d’attesa previsti per l’indicazione ammessa.
I medicamenti veterinari omologati per un’altra specie animale nonché i medicamenti per uso umano possono essere utilizzati solo conformemente all’omologazione. Per questi medicamenti sono applicabili i seguenti termini d’attesa:
se le sostanze attive contenute nel medicamento figurano nella lista a dell’allegato2, non è necessario alcun termine d’attesa;
se le sostanze attive contenute nel medicamento figurano nella lista b dell’allegato2 e il medicamento è somministrato a un animale della stessa classe zoologica dell’animale per il quale è stato omologato, si applica il termine d’attesa più lungo valido per questa classe;
Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all.2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e
c. se, per le sostanze attive di un medicamento, la legislazione sulle derrate alimentari prevede concentrazioni massime o il medicamento è somministrato ad animali di una classe zoologica per la quale non è stato omologato, per ogni singola derrata alimentare ottenuta dall’animale occorre rispettare almeno i seguenti termini d’attesa: 1. 7 giorni per il latte e le uova; 2. 28 giorni per tessuti commestibili e 3. 500 giorni diviso per la temperatura media dell’acqua in °C per i pesci.
Se esistono indizi secondo cui le concentrazioni massime non possono essere rispettate mediante i termini d’attesa minimi, il veterinario prescrittore deve prorogare il termine.
Per medicamenti utilizzati per una diversa destinazione conformemente all’articolo
capoverso 3, il termine d’attesa è di6 mesi.
Per medicamenti omeopatici, antroposofici e fitoterapeutici omologati si può rinunciare ai termini d’attesa, se le sostanze attive contenute nel medicamento:
figurano nella lista a dell’allegato2; o
presentano un potenziamento D6 o più.
Art. 1414 Formula magistralis
Per fabbricare un medicamento veterinario secondo la formula magistralis (art. 9 cpv.2 lett. a LATer) possono essere prescritte unicamente sostanze attive che figurano nella lista a dell’allegato2 oppure che presentano un potenziamento D6 o più. È fatto salvo l’articolo 12 capoverso 3.
Art. 15 Disposizioni speciali per cavalli e asini
Un animale della famiglia zoologica degli Equidi è considerato, in vita, un animale domestico se per questo animale esiste un passaporto equino dove è iscritto che l’animale non è destinato alla produzione di derrate alimentari. Il passaporto equino dev’essere conservato con l’animale.
Sezione 3 Fabbricazione di foraggi medicinali nonché dispensazione e
somministrazione di foraggi medicinali e premiscele di medicamenti
Art. 16 Prescrizione e istruzione per l’uso
Il veterinario, che prescrive una premiscela di medicamenti o un foraggio medicinale per una terapia di gruppo per via orale, deve avvalersi del modulo ufficiale della ricetta dell’Istituto e fornire le seguenti indicazioni:
Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all.2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e
nome e indirizzo del detentore;
specie e numero degli animali da trattare;
indicazione e, se richiesta, data del controllo successivo;
designazione e numero di omologazione della premiscela per foraggi medicinali;
istruzioni generali e specifiche dell’azienda per la fabbricazione e la somministrazione, segnatamente dosaggio, durata del trattamento e termine d’attesa;
nome e indirizzo del veterinario prescrittore o dello studio;
data della prescrizione.
L’istruzione per l’uso riguardante la terapia di gruppo per via orale comprende le indicazioni di cui al capoverso1. Essa deve essere iscritta sullo stesso modulo ufficiale della prescrizione.
L’originale della prescrizione è destinato all’azienda di fabbricazione. Il detentore di animali, il veterinario e il veterinario cantonale ne ricevono ciascuno una copia. Il veterinario conserva la copia nella cartella medica.
L’Istituto può mettere a disposizione il modulo in formato elettronico.
Art. 17 Ricetta
Le aziende di fabbricazione possono dispensare foraggi medicinali solo dietro presentazione di una ricetta allestita su modulo ufficiale. È vietato allestire una ricetta a posteriori.
Le ricette possono essere eseguite solo una volta.
Art. 18 Aggiunta di medicamenti veterinari in impianti propri all’azienda
Chi, negli impianti tecnici della propria azienda agricola, aggiunge medicamenti ai foraggi, necessita di un’autorizzazione di fabbricazione dell’Istituto.
Non necessita di un’autorizzazione di fabbricazione chi, per il proprio effettivo:
fabbrica al massimo una razione giornaliera per gli animali da trattare;
aggiunge manualmente nella mangiatoia medicamenti veterinari alla razione.
Art. 19 Requisiti posti all’azienda per l’aggiunta e la somministrazione di medicamenti
Un’azienda agricola, nei cui impianti tecnici sono aggiunti medicamenti ai foraggi o nella quale sono somministrati foraggi medicinali, deve soddisfare i seguenti requisiti:
deve aver stipulato un contratto scritto con un responsabile tecnico;
deve disporre di impianti adeguati;
deve utilizzare solo una premiscela di medicamenti che, secondo l’informazione sui medicamenti veterinari, sia adatta quale aggiunta nel processo di lavorazione previsto;
deve registrare in un sistema di documentazione le istruzioni di lavoro, le descrizioni dei procedimenti e i protocolli relativi ai principali processi.
Art. 20 Responsabile tecnico
Il responsabile tecnico esercita una sorveglianza tecnica diretta sull’azienda e assicura in particolare il corretto impiego dei medicamenti. Egli è responsabile della qualità e della corretta somministrazione dei foraggi medicinali fabbricati nell’azienda. Egli è autorizzato a impartire istruzioni nel suo settore d’attività.
Egli deve disporre delle necessarie conoscenze specifiche e soddisfare in particolare le seguenti esigenze dal profilo professionale:
avere una formazione universitaria in medicina veterinaria o farmaceutica;
aver seguito una formazione supplementare di tre giorni, completata da un corso di perfezionamento di un giorno ogni cinque anni.
In un’azienda, che ha concluso una convenzione Mvet con un veterinario, quest’ultimo funge da responsabile tecnico, sempre che abbia assolto la formazione supplementare.
L’Istituto definisce il contenuto della formazione supplementare e del perfezionamento.
Art. 21 Requisiti posti agli impianti per l’aggiunta e la somministrazione di medicamenti
L’impianto utilizzato in un’azienda agricola per l’aggiunta di medicamenti ai foraggi o per la macinazione, la distribuzione o la somministrazione di foraggi medicinali deve essere concepito in modo tale che:
il processo di miscelazione assicuri una miscela di medicamenti e foraggi omogenea;
il foraggio medicinale possa essere somministrato agli animali conformemente alla prescrizione; e
sia facile da pulire.
Il produttore, il suo rappresentante domiciliato in Svizzera o l’importatore collauda l’impianto prima della messa in esercizio e istruisce il detentore di animali da reddito circa la corretta utilizzazione.
Sono salve le condizioni per la messa in circolazione secondo le disposizioni della legge federale del 19 marzo 197615 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici.
Capitolo 3 Obbligo di diligenza e di comunicazione dei detentori di animali
da reddito
Art. 22 Obbligo di diligenza
Chi detiene animali da reddito è obbligato a conservare i medicamenti veterinari a disposizione nell’azienda in maniera ordinata e in condizioni igienicamente irreprensibili e sicure secondo le prescrizioni per la conservazione e il deposito contenute nell’informazione sul medicamento veterinario e nell’istruzione per l’uso. Le istruzioni per l’uso scritte vanno conservate fintanto che il medicamento veterinario si trova nell’azienda.
Art. 23 Obbligo di comunicazione in caso di cambiamento di detentore
I detentori di animali da reddito, che trasferiscono in un’altra azienda un animale addomesticato delle famiglie zoologiche dei Bovidi, Suidi, Camelidi, Cervidi ed Equidi o selvaggina tenuta in cattività ammessa per la produzione di derrate alimentari, devono confermare per scritto che:
l’animale non è stato malato né si è ferito o infortunato negli ultimi dieci giorni;
tutti i termini d’attesa dopo un trattamento con medicamenti veterinari sono scaduti.
Se tale conferma non può essere rilasciata, occorre consegnare una copia del giornale dei trattamenti e indicarvi per scritto il tipo di malattia o ferita.
Queste indicazioni devono figurare, nel caso di animali ad unghia fessa, nel certificato d’accompagnamento di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 27 giugno 199516 sulle epizoozie e, nel caso di cavalli considerati animali da reddito, nel passaporto equino, se esiste. Negli altri casi, i terzi devono poter identificare chiaramente l’animale.
Art. 24 Particolari obblighi di diligenza nella produzione di derrate alimentari
La carne, il latte, le uova e il miele, nonché i prodotti che ne derivano non possono essere utilizzati quali derrate alimentari, fintanto che per gli animali interessati non è scaduto il termine d’attesa per il medicamento veterinario utilizzato. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso2 dell’ordinanza del 23 novembre 200517 concernente la macellazione e il controllo delle carni.18
Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all.2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e
Il latte raccolto prima della scadenza del termine d’attesa può essere utilizzato quale foraggio per animali da reddito. Per gli animali abbeverati, ogni utilizzazione di questo latte va documentata quale impiego di medicamenti. I termini d’attesa validi per il medicamento corrispondente vanno rispettati.
Capitolo 4 Obbligo di tenere un registro e obbligo di registrazione
Art. 25 Persone soggette all’obbligo del registro
Ha l’obbligo di tenere un registro chi è autorizzato a dispensare medicamenti ad animali da reddito secondo l’articolo 24 LATer (persone autorizzate a dispensare medicamenti) e chi detiene animali da reddito.
Art. 26 Oggetto del registro
Vanno iscritti a registro:
i medicamenti veterinari soggetti a prescrizione;
i medicamenti veterinari per i quali occorre rispettare un termine d’attesa;
19 i medicamenti utilizzati secondo gli articoli6 e 12, eccettuati quelli di cui all’articolo 13 capoverso5;
i medicamenti veterinari non soggetti a omologazione (art.9 cpv. 2 LATer),
i medicamenti importati secondo l’articolo 7.
Art. 27 Persone autorizzate a dispensare medicamenti
Le persone autorizzate a dispensare medicamenti devono indicare per ogni dispensazione di medicamenti per animali da reddito:
la designazione del medicamento (denominazione commerciale);
la quantità in unità di confezioni o la dose;
la data della dispensazione o dell’utilizzazione;
il nome e l’indirizzo del detentore degli animali.
Le persone autorizzate a dispensare e a prescrivere medicamenti veterinari devono iscrivere queste indicazioni nella cartella medica dell’animale o del gruppo di animali di un effettivo o memorizzarle su un supporto comparabile accessibile in ogni momento. Se dispensano medicamenti sia per animali da reddito sia per animali domestici, la documentazione deve indicare in modo sufficientemente chiaro le quantità rispettive di medicamenti somministrati.
Le persone autorizzate a dispensare ma non a prescrivere medicamenti veterinari devono inoltre allegare la prescrizione veterinaria o, nel caso non sia necessaria una prescrizione, indicare il nome e l’indirizzo del destinatario.
Nuovo testo giusta il n. II1 dell’all.2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e
Chi dispensa medicamenti secondo l’articolo26 deve conservare in ordine cronologico i bollettini di consegna di tutti i medicamenti acquistati nonché i documenti relativi a ogni restituzione o distruzione di medicamenti. Deve anche allegare le corrispondenti istruzioni per l’uso.
Art. 28 Detentori di animali da reddito
I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti:
la data della prima e dell’ultima utilizzazione;
l’identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari;
l’indicazione;
la denominazione commerciale del medicamento veterinario;
la quantità;
i termini d’attesa;
le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall’animale da reddito;
il nome della persona autorizzata a dispensare medicamenti che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario.
Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicamenti secondo l’articolo26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni:
la data;
la denominazione commerciale;
la quantità in unità di confezioni;
la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento.
Art. 29 Durata di conservazione
I documenti di cui agli articoli 26–28 come pure l’originale e le copie della prescrizione di foraggi medicinali e premiscele di medicamenti vanno conservati durante tre anni, ma almeno sino alla conclusione di una procedura in corso.
Sono fatti salvi termini di conservazione più lunghi secondo altri testi legislativi.
Capitolo 5 Esecuzione
Sezione 1 Controllo
Art. 30 Competenza e facoltà
I veterinari cantonali sono responsabili per i controlli e le ispezioni, come pure per l’esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici in:
farmacie veterinarie private;
altre aziende di commercio al dettaglio il cui assortimento di medicamenti è costituito prevalentemente da medicamenti veterinari;
20 aziende registrate secondo l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 200521 sulla produzione primaria.
Essi possono in particolare:
accedere nelle ore di apertura abituali, senza preavviso, a tutti i locali nonché ispezionare i veicoli nei quali sono conservati, lavorati o utilizzati medicamenti veterinari o foraggi;
consultare e mettere al sicuro tutti i registri e documenti, che devono essere allestiti o conservati conformemente alla presente ordinanza, come pure la contabilità;
prescrivere, in casi singoli, visite all’azienda supplementari a quelle previste nella convenzione Mvet, se nel quadro di controlli o ispezioni vengono constatati difetti che mettono in pericolo la sicurezza alimentare o la salute degli animali;
prelevare campioni da animali vivi o macellati, nonché da medicamenti e foraggi;
mettere al sicuro, sequestrare, custodire ufficialmente all’indirizzo dell’autorità competente o distruggere medicamenti veterinari nocivi per la salute, vietati, non conformi alle prescrizioni della legislazione sugli agenti terapeutici o acquisiti illecitamente;
controllare aziende e persone che riforniscono i detentori di animali da reddito di prodotti per il trattamento e la cura di animali.
I titolari di autorizzazioni per la fabbricazione e il commercio all’ingrosso forniscono ai veterinari cantonali, su richiesta, le indicazioni relative alle quantità di medicamenti veterinari consegnati ai singoli acquirenti nel loro settore di controllo.
D’intesa con l’UFV, l’UFAG, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) e gli organi di controllo, l’Istituto fissa in una direttiva tecnica forma e contenuto dei controlli. Con gli uffici federali competenti provvede a far sì che i controlli effettuati in virtù della presente ordinanza siano coordinati con i controlli nel settore di competenza di questi uffici.
Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. all’O del 14 nov. 2007 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 910.15).
Art. 3122 Frequenza e delega dei controlli
Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che tengono medicamenti per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni, mentre gli studi per soli animali domestici almeno ogni dieci anni.
Controlli supplementari sono effettuati in funzione dei rischi.
La frequenza dei controlli delle aziende di produzione primaria è stabilita in base all’ordinanza del 14 novembre 200723 sul coordinamento dei controlli.
Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 1702024 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l’ordinanza del 17 giugno 199625 sull’accreditamento e sulla designazione.
Art. 32 Obbligo di collaborazione
I titolari di farmacie veterinarie private o di altre aziende di commercio al dettaglio, nonché i detentori di animali da reddito hanno l’obbligo di collaborare in occasione dei controlli. In particolare occorre garantire agli organi di controllo:
l’accesso;
il rilascio delle informazioni necessarie;
la consultazione della documentazione necessaria;
la collaborazione nel prelievo di campioni.
La collaborazione durante i controlli non è indennizzata.
Art. 33 Rapporto periodico all’Istituto
Gli organi di controllo fanno periodicamente rapporto all’Istituto:
sul numero delle aziende controllate;
sul numero e sul tipo di contestazioni;
sulle misure amministrative ordinate;
sulle denunce penali depositate.
L’Istituto valuta i rapporti e li pubblica in forma adeguata.
Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. all’O del 14 nov. 2007 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 910.15).
Il testo di questa norma può essere chiesto all’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, indirizzo di posta elettronica: verkauf@snv.ch.
Gli organi di controllo possono inoltrare i rapporti all’Ufficio cantonale di veterinaria ai fini della registrazione nel sistema d’informazione centrale di cui all’articolo 65a dell’ordinanza del 27 giugno 199526 sulle epizoozie.27
Art. 34 Requisiti posti agli organi di controllo
Gli organi di controllo incaricati di eseguire controlli e ispezioni in virtù della presente ordinanza devono disporre di un sistema di gestione della qualità secondo norme internazionali riconosciute ed essere accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199628 sull’accreditamento e sulla designazione.
Gli ispettori devono disporre, nel loro settore specifico, di una qualifica sufficiente e di esperienza; devono inoltre perfezionarsi costantemente.
Gli ispettori devono essere indipendenti dalle aziende che ispezionano. Nei casi di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196829 sulla procedura amministrativa devono ricusarsi.
Sezione 2 Requisiti in materia di trattamento di dati sul consumo di medicamenti
veterinari
Art. 35 Obbligo di comunicazione
Su richiesta dell’Istituto:
le persone soggette all’obbligo di tenere un registro dei medicamenti conformemente all’articolo 43 LATer devono mettere a disposizione i dati rilevati nell’ambito di questo obbligo;
le persone che prescrivono foraggi medicinali o premiscele di medicamenti devono mettere a disposizione i dati rilevati su modulo ufficiale;
le competenti autorità e organizzazioni devono mettere a disposizione i dati necessari all’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 36 Collezione di dati
L’Istituto tratta i dati personali che gli sono messi a disposizione conformemente agli articoli 33 e 35. Esso allestisce in particolare una statistica del consumo di medicamenti veterinari allo scopo di sorvegliare la situazione relativa alla resistenza agli antibiotici.
Gli organi di controllo competenti secondo la presente ordinanza possono trattare autonomamente dati personali.
Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2006 5217, 2008 5587 cpv.1 lett. b).
L’Istituto può mettere a disposizione dell’UFSP, dell’UFV e dell’UFAG i dati rilevati.
I dati possono essere pubblicati in forma anonima.
Tutti i trattamenti sottostanno alla legge federale del 19 giugno 199230 sulla protezione dei dati.
Capitolo 6 Disposizioni finali
Art. 37 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 38 Modifica dell’allegato2
Il Dipartimento dell’interno adegua regolarmente l’allegato2 allo stato attuale della tecnica e della scienza.
Art. 39 Disposizione transitoria
…31
Gli organi di controllo devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 34 al più tardi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
…32
Le premiscele di medicamenti, la cui informazione sul medicamento non contiene indicazioni sull’idoneità della miscela nel processo di lavorazione previsto (art. 19 lett. c), possono essere utilizzate sino al 1° gennaio 2007.
I medicamenti conservati dopo il 1° gennaio 2005 da una persona non autorizzata a dispensare medicamenti, devono essere muniti di etichetta e di istruzioni per l’uso conformemente agli articoli4 e 5.
Art. 40 Entrata in vigore
Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2004.
Gli articoli16 capoverso1 e 25–29 entrano in vigore il 1° gennaio 2005.
Gli articoli9 e 18–21 entrano in vigore il 1° luglio 2005.
Gli articoli 8 capoverso2 e 11 capoverso2 lettera c entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
Condizioni per la dispensazione di medicamenti veterinari
nell’ambito di una convenzione Mvet
1 Criteri di valutazione In occasione della visita all’azienda, il veterinario che ha stipulato una convenzione Mvet, deve esaminare e documentare per scritto per ogni specie animale: a. lo stato di salute attuale dell’effettivo; b. i problemi di salute constatati dall’ultima visita, nonché i trattamenti e i controlli successivi effettuati; c. le indicazioni date per misure di profilassi e terapie dopo l’ultima visita; d. le registrazioni relative all’utilizzazione di medicamenti veterinari e al deposito di medicamenti veterinari nella stalla.
2 Frequenze minime di visita per ispezioni d’azienda 1 Ogni azienda dev’essere visitata almeno due volte all’anno.
2 Le aziende d’estivazione devono essere visitate almeno una volta durante il periodo d’estivazione. 3 Le ispezioni d’azienda vanno ripartite adeguatamente sull’arco dell’anno. Se possibile devono essere svolte nel corso di una visita dell’effettivo necessaria per motivi d’ordine medico. Nelle aziende dedite all’ingrasso che praticano l’ingrassamento di un lotto omogeneo, le visite devono essere ripartite sui diversi gruppi di animali da ingrasso.
3 Contenuto e durata della convenzione 1 La convenzione Mvet dev’essere conclusa per una durata di almeno un anno.
2 Il veterinario si adopera per garantire un servizio d’emergenza permanente; egli per principio deve avere la propria sede nella regione del detentore di animali.
4 Obbligo di conservazione 1 Il detentore di animali da reddito deve conservare i documenti allestiti dal veterinario per almeno tre anni. 2 Il veterinario deve conservare le copie di questi documenti nella documentazione di cui all’articolo 27 capoverso 2. Vanno pure iscritte ulteriori visite dell’azienda.
Elenco delle sostanze attive e dei modi d’uso ammessi
conformemente agli articoli 12–14 rispettando gli scopi d’utilizzazione e le modalità di somministrazione indicati
1 Abbreviazioni Am = Antimicotici Co = Coccidiostatici D = Medicamenti diversi
2 Lista a Sostanza attiva Scopo Modalità di Osservazioni
Acido ascorbico (vitamina C) V orale, parenterale Acido ialuronico Ag orale, parenterale Acido di mela D topico Acido pantotenico V orale, parenterale Acido propionico D orale Aghi di abete rosso (estratti e preparati D orale Alcol isopropilico Ai topico Alginato come alginato di sodio D orale Allantoina Ai topico Aloè (estratti e preparati standardizzati) D orale Anaerobi del rumine D orale Bacche di ginepro (estratti e preparati D orale
Sostanza attiva Scopo Modalità di Osservazioni
Biotina (vitamina H) V orale, parenterale Butafosfano D parenterale Calcio come V orale, parenterale – cloruro – gluconato – fosfato idrogenato – fosfato Canfora Ag topico Caolina (argilla bianca, bolus alba) D orale, topico Carbone attivo D orale Carruba (estratti e preparati D orale Centaurea minore (estratti e preparati D orale Cianocobalamina (vitamina B12) V orale, parenterale Clorexidina Ai topico Cloridrato di betaina D orale Cloruro di ammonio Ex orale Cloruro di benzetonio Ai topico Colecalciferolo (vitamina D) V orale, parenterale Corteccia di China (estratti e D orale Corteccia di tiglio D orale Estratto di artemisia (estratti e D orale Estratto di fiori di arnica (estratti e Ag topico Estratto di pepe di Cayenna arnica Ag topico (estratti e preparati standardizzati) Fenolo liquido (acido carbolico) Ai topico Fiori di camomilla (estratti e preparati D orale, topico Fiori di Hamamelis (estratti e preparati Ag topico Fitomenadione (vitamina K1) e V parenterale Menadione (vitamina K3) Foglie di melissa (estratti e preparati D orale Foglie di rosmarino (estratti e preparati Ag topico Fosfato come V parenterale – aminoetil fosfato Fruttosio D orale, parenterale
Sostanza attiva Scopo Modalità di Osservazioni
Glicerina D topico Glicina D Orale Glucosio D orale, parenterale Iodio come Ai intrauterino, topico – iodpovidone – ioduro di potassio Iodio come Ai topico Per la profilassi – nonossinolo della mastite nelle vacche Lattosio D orale, parenterale Magnesio come V orale, parenterale – idrossido – ipofosfato Mentolo D orale, topico Metilsalicilato Ag topico Metionina come D parenterale – acetilmetionina Nicotinamide (vitamina PP) V orale, parenterale Nonivamide Ag topico Olio di alloro Ai topico Olio di cipresso Ag topico Olio di eucaliptus Ag topico Olio di lavanda Ai topico Olio di lino Ai topico Pepsina D orale Piridossina (vitamina B6) V orale, parenterale Potassio come D orale, parenterale – diidrogeno fosfato – gluconato Propilenglicolo D orale Radice di genziana (estratti e preparati D orale Radice di zenzero (estratti e preparati D orale Riboflavina (vitamina B2) V orale, parenterale Semi di cumino (estratti e preparati D orale Semi di finocchio (estratti e preparati D orale Semi di trigonella D orale Simeticone (Dimeticone) D orale
Sostanza attiva Scopo Modalità di Osservazioni dell’impiego somministrazione
Sodio come V orale, parenterale – acetato – carbonato d’idrogeno Solfossido di dimetile D topico Sorbitolo D orale, parenterale Tannino D orale, topico Tiamina (vitamina B1) V orale, parenterale Timolo Ai topico Anche per il trattamento della varroasi nelle arnie Tocoferolo (vitamina E) come V orale, parenterale – alfa-tocoferolo – tocoferol acetato Toldimfos D parenterale
3 Lista b Sostanza attiva Scopo Modalità di Osservazioni dell’impiego somministrazione
Acido acetilsalicico Ag orale Non indicato per vacche in lattazione e galline ovaiole Acido formico Ap Per il trattamento della varroasi nelle arnie Acido salicilico e sodio Ag topico, orale Non indicato per vacche in salicilato lattazione e galline ovaiole Adrenalina Ho parenterale Combinato con anestesia locale e come terapia in casi d’urgenza nell’anestesia Atropina D orale, parenterale Somministrazione orale combinata con rimedi antitussivi e parenterale come parasimpatolitico Bismuto come D intramammario, Per applicazione intramam- – subcarbonato orale e topico maria; termine d’attesa – subnitrato conformemente – alluminato all’omologazione di Bronopolo Ai Disinfettante per pesci; Brotizolam D parenterale Come stimolante dell’appetito a scopi terapeutici nei bovini
Sostanza attiva Scopo Modalità di Osservazioni
Buserelina Ho parenterale Butossidi di piperonile Ap topico Carbetocina Ho parenterale Come tonico uterino post partum per bovini e suini Catrame di betulla Ai topico Catrame di conifera Ai topico Malattie dello zoccolo nei ruminanti e suini Chetanserina D topico Per la cura delle ferite negli equini Cloramina Ai topico Disinfettante per mammelle Clorfenamina Aa orale Cobalto come V orale Colofonio D topico Condroitinsolfato D intraarticolare, Malattie articolari degli parenterale equini Dembrexina cloridrato Ex orale Secretolitico per equini; Enilconazolo Ai topico Ergometrina (maleato) D parenterale Come tonico uterino post partum Estratto di piretro Ap topico Ferro come V orale, parenterale – sali – oxiddextran (Gleptoferron) – composti Furosemide D parenterale Tempo d’attesa conformemente all’omologazione di Gonadorelina e D-Phe 6 Ho parenterale Gonadorelina Gonadotropina Ho parenterale Guaiacolo Ai topico Idrocortisone Ag topico Idrossietilamilopectina D parenterale Come espansore del plasma (HAES) Ioduro di potassio D orale Isoflurane Tr inalativo Anestetico; termine di attesa conformemente all’omologazione di Swissmedic Isossuprina D parenterale Rilassante uterino
Sostanza attiva Scopo Modalità di Osservazioni
Lidocaina cloridrato Tr parenterale Anestetico locale; termine d’attesa conformemente Manganese come V orale Medrossiprogesterone acetato Ho orale, parenterale Menbutone D parenterale Metadone Cloridrato Tr parenterale Antidolorifico e anestetico per equini; termine d’attesa conformemente all’omologazione di Swissmedic Natamicina Am topico Antimicotico per bovini ed equini Neostigmina come D parenterale – bromido – metilsolfato Olio di fegato di merluzzo D orale, topico Olio di trementina, medico Ag topico Ossitocina Ho parenterale Paracetamolo Ag orale Termine d’attesa conformemente all’omologazione di Pentobarbital Tr parenterale Anestetico; termine d’attesa conformemente Policresulene Ai intrauterino, topico Polimixina B solfato Ai intraoculare Per applicazione all’occhio Praziquantel Ap orale Pretcamide An orale Come stimolante respiratorio (cropropamide e crotetamide) in ostetricia Procaina cloridrato D parenterale Solo combinato con antibiotici alla penicillina Prostaglandina F2 alfa e Ho parenterale Luteolisi; termine d’attesa analoghe: conformemente Dinoprost, Cloprostenolo, all’omologazione di Etiproston, Luprostiol, Swissmedic Tiaprost Pyrantel come Ap orale Antelmintico per equini; – embonato
termine d’attesa conforme- – idrogenotartrato mente all’omologazione di Rame come Ai orale, topico Retinolo (vitamina A) V orale, parenterale, topico
Sostanza attiva Scopo Modalità di Osservazioni
Romifidina Tr parenterale Sedativo e preanestetico per equini; termine d’attesa conformemente Salicilato di alluminio Ag orale, topico Esclusa la somministrazione orale per vacche in lattazione Selenio come V orale, parenterale – sodio seleniuro Tetracainidrocloride D topico Anestetico locale; Tiamilale Tr parenterale Termine d’attesa conformemente all’omologazione di Trementina di larice Ag topico Zinco come D orale, topico – ossido Zinco-bacitracina Ai topico
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 17 ottobre 200133 sui medicamenti
Art. 29 cpv. 3 …
2. Ordinanza del 1° marzo 199534 sull’igiene delle carni
Ingresso …
Art. 13
Art. 18 …
Art. 18a
Art. 20 …
Art. 47 cpv. 2
34 [RU 1995 1666, 1998 1575 all. n. 1, 1999 1523 all. n.1, 2003 4955 art. 5, 2004 3079 art. 43 cpv. 2 n.1. RU 2005 5493 all. n. 1]
3. Ordinanza del 27 giugno 199535 sulle epizoozie
Art. 302 cpv. 3 lett. c Abrogata
Allegato 436
Sostanze e preparati che non possono essere somministrati ad animali da reddito
Le sostanze e i preparati seguenti non possono essere somministrati ad animali da reddito: a. stilbeni, loro derivati, sali ed esteri, nonché tireostatici; b. sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché beta-agoniste che favoriscono l’ingrassamento, nella misura in cui non siano accordate eccezioni nell’omologazione di medicamenti ad uso veterinario; c. sostanze che rendono la carne tenera («tenderizer»); d. aristolochia spp. e i suoi preparati, cloranfenicolo, cloroformio, cloropromazina, colchicina, dapsone, dimetridazolo, metronidazolo, nitrofurani (incluso il furazolidone), ronidazolo.
36 Introdotto dal n. II 1 dell’all. 2 dell’O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 817.02).