814.013
Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente
(Ordinanza sulle sostanze, Osost)
del 9 giugno 1986 (Stato 31 luglio 2001)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 26 capoverso3, 29, 30a–30d, 32abis, 38 capoverso3, 39 capoverso1, 41 capoverso3, 41a capoverso 2, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 e 63 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);2 e gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque,4 ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Sezione 1 Scopo e campo d’applicazione
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza si prefigge di:
5 proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo dagli effetti dannosi o molesti derivanti dall’utilizzazione di sostanze pericolose per l’ambiente (sostanze pericolose) e
limitare, a titolo preventivo, il carico inquinante provocato dalle sostanze pericolose.
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza regola:
a. la valutazione della compatibilità delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti con l’ambiente e RU 1986 1254 2 Nuovo testo del comma1 giusta il n. II 9 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).
Nuovo testo del comma 2 giusta il n. 2 dell’all. 5 dell’O del 28 nov. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 814.201).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
b. 6 l’utilizzazione delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti che possono mettere in pericolo l’ambiente o, attraverso esso, l’uomo.
La presente ordinanza vale per le sostanze radioattive solo se causano effetti biologici dovuti alle loro proprietà chimiche e non alle radiazioni emesse.
Per la limitazione delle emissioni provenienti da impianti che inquinano l’aria vale l’ordinanza del 16 dicembre 19857 contro l’inquinamento atmosferico; per le acque di scarico vale l’ordinanza del 28 ottobre 19988 sulla protezione delle acque (OPAc).9
Per il trasporto delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti vale la legislazione sui trasporti per posta, ferrovia, strada, aria, battello e sugli impianti di trasporto in condotta. Per il traffico di rifiuti si applicano inoltre gli articoli 30f e 30g della legge sulla protezione dell’ambiente.10
Art. 311 Deroghe in favore della difesa integrata
Per il materiale destinato alla difesa integrata il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport o il Dipartimento federale dell’economia può, con l’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento), stabilire deroghe alla presente ordinanza.
Sezione 2 Definizioni
Art. 4 Sostanze, prodotti, oggetti, derivati
Sono considerate sostanze:
le sostanze di base (materie prime e altre sostanze naturali non modificate, sostanze chimicamente omogenee) che, in virtù di loro proprietà chimiche, provocano un effetto biologico diretto o indiretto o
le miscele semplici che non sono state confezionate per un impiego determinato e che, in virtù di loro proprietà chimiche, provocano un effetto biologico diretto o indiretto.
Sono considerate materie prime le sostanze naturali estratte dalla natura. Parificati alle materie prime sono i rifiuti che:
sono riciclati e,
in virtù di loro proprietà chimiche, provocano un effetto biologico diretto o indiretto.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell’all. 5 dell’O del 28 nov. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 814.201).
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Sono considerati prodotti:
le sostanze o le miscele che sono state trasformate o composte per un impiego determinato;
le sostanze che sono fornite con un nome di fantasia, vale a dire non con il loro nome chimico o con la loro usuale designazione commerciale.
Sono considerati oggetti quelli d’uso e di consumo finiti, prodotti industrialmente o artigianalmente che sono stati trattati con sostanze o prodotti o ne contengono come componente in modo tale che loro proprietà chimiche possono provocare un effetto biologico diretto o indiretto.
Sono considerate derivati le sostanze che si sviluppano per trasformazione chimica o biochimica nell’ambiente o in caso di deposito.
Art. 5 Sostanze vecchie e nuove
Sono considerate sostanze vecchie quelle che:
figurano nella seconda edizione 1985 della lista dei veleni (classe di tossicità 1) dell’Ufficio federale della sanità pubblica;
figurano nella lista pubblicata dalla Comunità europea sulle sostanze chimiche esistenti sul mercato (EINECS)12, o
durante il periodo compreso fra il 1975 e il 1984 sono state fornite, in modo documentato, in una quantità complessiva superiore a 500 kg.
Tutte le altre sono considerate sostanze nuove.
Art. 6 Fabbricante, importatore, commerciante
È considerato fabbricante chiunque, a titolo professionale o commerciale:13
estrae materie prime;
produce sostanze a partire da materie prime;
produce sostanze con processi chimici o biologici;
mescola sostanze o prodotti o ne modifica in altro modo la composizione, o
fabbrica oggetti.
Gli importatori che importano sostanze, prodotti o oggetti a titolo professionale o commerciale sono equiparati ai fabbricanti.14
È considerato commerciante chiunque a titolo professionale o commerciale si procura presso un fornitore indigeno sostanze, prodotti o oggetti e li fornisce a sua volta senza averli modificati. Se modifica il nome della sostanza, del prodotto o dell’oggetto oppure se li fornisce sotto il proprio nome, il commerciante è considerato fabbricante.15
Fonte di consultazione: Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
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Art. 7 Merci commerciabili
Sono considerati merci commerciabili le sostanze, i prodotti e gli oggetti destinati alla fornitura o all’uso a titolo professionale o commerciale nella propria azienda.16
I divieti d’importazione delle merci commerciabili. di cui agli allegati3 e 4, non valgono, se dette merci sono solo lavorate ulteriormente o imballate altrimenti in Svizzera e riesportate nella loro totalità.
Art. 8 Fornitura, propaganda, offerta
È considerata fornitura la consegna a terzi in Svizzera, in particolare la vendita, lo scambio, la donazione, la locazione, il prestito e la spedizione in visione.
Sono equiparate alla fornitura la propaganda e l’offerta in vista della consegna a terzi in Svizzera.
Capitolo 2 Dovere di osservare un comportamento ecologico
Art. 917 Dovere generale di diligenza
Chi utilizza sostanze, prodotti o oggetti è tenuto a provvedere affinché essi non possano mettere in pericolo l’ambiente o, attraverso esso, l’uomo. Detto dovere di diligenza vale anche in rapporto ai rifiuti che ne derivano.
Egli deve seguire le misure protettive che figurano sull’imballaggio e sulla scheda di dati di sicurezza nonché le istruzioni per l’uso e attenersi alle disposizioni degli allegati3 e 4.
Art. 10 Apporto moderato nell’ambiente
Le sostanze, i prodotti e gli oggetti possono essere introdotti direttamente nell’ambiente solo nella misura indispensabile al raggiungimento dello scopo.
A tal fine occorre:
usare apparecchi che permettano un impiego tecnicamente appropriato e specifico;
prendere misure per evitare che le sostanze arrivino inutilmente nelle zone limitrofe o nelle acque;
prendere misure per evitare che la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi siano inutilmente minacciati.
I prodotti possono essere introdotti direttamente nell’ambiente soltanto in rapporto alle utilizzazioni menzionate dal fabbricante.18
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
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Capitolo 3 Compiti particolari del fabbricante
Sezione 1 Limitazioni e divieti
Art. 11
Il fabbricante è tenuto al rispetto delle limitazioni e dei divieti fissati negli allegati3 e 4.
Sezione 2 Controllo autonomo
Art. 12 Principio
Il fabbricante può fornire una sostanza, un prodotto o un oggetto solo quando:
ne ha valutato la compatibilità con l’ambiente e
19 è arrivato alla conclusione legittima che la loro utilizzazione conforme alle indicazioni che figurano sull’imballaggio, nelle istruzioni per l’uso ed eventualmente nella scheda di dati di sicurezza non può mettere in pericolo né l’ambiente né, attraverso esso, l’uomo.
Il fabbricante non deve eseguire il controllo autonomo se fornisce materie prime ad un altro fabbricante senza averle sostanzialmente modificate. Se le fornisce in altro modo, deve procedere ad una valutazione secondo l’articolo 14.
Art. 13 Valutazione delle sostanze nuove
Il fabbricante deve valutare una sostanza nuova sotto i seguenti aspetti:
come si degrada, si accumula, si trasforma e si diffonde in ambiente vivente e non vivente;
gli effetti sui microorganismi, sulla flora, sulla fauna e su interi ecosistemi e
gli effetti indiretti a lungo termine sull’uomo attraverso l’ambiente.
Egli deve procurare i dati e gli altri documenti necessari alla valutazione della compatibilità con l’ambiente.
Egli deve riassumere la documentazione, in particolare i risultati dei singoli esami. e presentarla insieme alla sua valutazione della sostanza in un rapporto (rapporto della compatibilità con l’ambiente).
Se fra la sostanza esaminata e la sostanza destinata alla fornitura esistono differenze nel grado di purezza o nella composizione, il fabbricante deve assicurarsi che il risultato della sua valutazione sia trasferibile alla sostanza che sarà fornita. Deve consegnare il risultato dei suoi accertamenti nel rapporto della compatibilità con l’ambiente.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Art. 14 Valutazione delle sostanze vecchie
Il fabbricante di una sostanza vecchia deve almeno:
20 procurarsi i dati pertinenti e accessibili sulle proprietà di tale sostanza;
...21
per quanto possibile, valutare detti dati ai sensi dell’articolo 13 capoverso1.
Art. 15 Accertamenti supplementari per sostanze vecchie
Se vi è motivo di ritenere che, nonostante un’utilizzazione conforme alle prescrizioni, una sostanza vecchia, i suoi derivati o i suoi rifiuti possano mettere in pericolo l’ambiente o, attraverso esso, l’uomo, il Dipartimento ordina accertamenti supplementari o una valutazione secondo l’articolo 13.22 Allo scopo accorda al fabbricante un termine congruo.
Il Dipartimento può ordinare accertamenti supplementari e la valutazione secondo l’articolo 13 segnatamente per:
le sostanze prodotte in grandi quantità;
le sostanze o i derivati che non si degradano nell’ambiente o solo difficilmente oppure che si concentrano in una catena alimentare;
le sostanze che già in deboli concentrazioni o dosi possono essere nocive per la flora o la fauna oppure
le sostanze che. insieme ad altre sostanze, aumentano il loro effetto deleterio nei confronti dell’ambiente (sinergismo).
Art. 16 Valutazione dei prodotti e degli oggetti
Nella valutazione, il fabbricante di un prodotto o di un oggetto deve almeno tener conto:23
24 delle indicazioni che figurano sull’imballaggio, nelle istruzioni per l’uso e sulla scheda di dati di sicurezza dei prodotti di partenza nonché delle ulteriori informazioni del fornitore;
dei risultati di eventuali accertamenti sperimentali compiuti sul prodotto o sull’oggetto;
25 dei risultati delle proprie ricerche e delle proprie esperienze.
Se la documentazione esistente non è sufficiente, il fabbricante deve richiedere ulteriori informazioni o procedere egli stesso ad accertamenti.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
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Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Se produce egli stesso la sostanza utilizzata nella fabbricazione di un prodotto o di un oggetto, il fabbricante deve valutare detta sostanza conformemente agli articoli 13, 14 o 15.
Se c’è motivo di ritenere che l’azione combinata di più sostanze sia sensibilmente più deleteria per l’ambiente o, attraverso esso, per l’uomo. il fabbricante deve procedere ai necessari accertamenti.
Art. 17 Fabbricante successivo
Il fabbricante può rinunciare in parte o totalmente alla valutazione, se:
la sostanza, il prodotto o l’oggetto è già stato valutato per il previsto impiego e per il modo di eliminarlo da un altro fabbricante a patto che disponga dei risultati di quest’ultimo, e
può provare che non ci sono differenze di rilievo nel grado di purezza fra la sostanza, il prodotto o l’oggetto da lui fabbricato e quello dell’altro fabbricante e che l’impiego e il modo di eliminazione previsti sono gli stessi.
Art. 18 Nuova valutazione delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti
Il fabbricante deve procedere ad una nuova valutazione delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti o completare quella esistente quando:
sono forniti per un altro impiego;
sono impiegati in altro modo;
sono impiegati in quantità sensibilmente superiori rispetto al passato;
insorgono differenze nella natura e nella quantità delle impurità tali da poter influire negativamente sulla compatibilità con l’ambiente o
la compatibilità con l’ambiente. a causa delle esperienze derivanti dall’impiego pratico o a causa di nuovi dati o in base a nuove conoscenze, deve essere valutata altrimenti.
Sezione 3 Dichiarazione e autorizzazione di messa in commercio
Art. 19 Dichiarazione delle sostanze
Il fabbricante di una sostanza deve comunicare all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio26 (Ufficio federale) il risultato del controllo autonomo delle:
a. sostanze nuove, prima di fornirle come tali o come componenti di prodotti od oggetti;
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
vecchie sostanze, per le quali, su ordine del Dipartimento, ha proceduto ad accertamenti supplementari o alla valutazione secondo l’articolo 13 (art. 15);
sostanze già dichiarate. ma che è tenuto a valutare nuovamente (art. 18).
Il fabbricante deve indicare almeno i dati secondo l’allegato 2.1. Deve pure fornire spontaneamente ulteriori dati nella misura in cui sono necessari per la valutazione della compatibilità con l’ambiente e dei provvedimenti da prendere.
Inoltre, al momento della dichiarazione, deve presentare:
il rapporto della compatibilità con l’ambiente (art. 13 cpv. 3);
27 la scheda di dati di sicurezza, se è prescritta (art. 35 cpv. 2);
i documenti. che comprovano i dati.
L’Ufficio federale può esigere che il fabbricante presenti:
le perizie scientifiche esistenti;
il verbale completo degli esami;
campioni della sostanza;
28 le indicazioni che figurano sull’imballaggio nonché il materiale pubblicitario disponibile.
Per le sostanze nuove o per quelle che devono essere sottoposte a nuova valutazione, che fornisce esclusivamente per l’impiego nella ricerca e nello sviluppo in quantità non superiori a una tonnellata all’anno, il fabbricante deve presentare unicamente le indicazioni che figurano sull’imballaggio.29 In casi giustificati, l’Ufficio federale può chiedere la documentazione completa.
Art. 20 Sostanze non assoggettate all’obbligo di dichiarazione
La dichiarazione non è necessaria per le sostanze nuove o per quelle da sottoporre a nuova valutazione che:
a. 30 di per sé o in quanto componenti di un prodotto o di un oggetto, già sottostanno all’obbligo d’autorizzazione in virtù dell’articolo 22 della presente ordinanza, in virtù dell’ordinanza del 10 gennaio 200131 sui concimi, dell’ordinanza del 26 gennaio 199432 sugli alimenti per animali o dell’ordinanza del 23 giugno 199933 sui prodotti fitosanitari34;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 678).
[RU 1994 708, 1999 303 n. I 18. RU 1999 1780 art. 29]. Vedi ora l’O del 26. mag. 1999 (RS 916.307).
Nuova espressione giusta l’all. 2 n. 3 dell’O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RS 916.161). È stato tenuto conto di detta mod. in tutto il presente testo.
35 vengono aggiunte esclusivamente a derrate alimentari per migliorarne il valore nutritivo oppure come additivi (art. 6 e 8 dell’O sulle derrate alimentari del 1° marzo 199536.
sono impiegate esclusivamente in prodotti farmaceutici;
sono prodotti di polimerizzazione, di policondensazione o di poliaddizione superiore. costituiti per meno del 2 % del peso da un monomero in forma legata considerato come sostanza nuova o composti dai soli elementi carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto;
sono fornite ad un altro fabbricante unicamente come prodotto intermedio in vista dell’ulteriore trasformazione chimica;
sono fornite in piccole quantità e per un periodo limitato ad una cerchia scelta allo scopo di studiarne le proprietà, di esaminarne l’idoneità e di verificarne i processi di produzione.
In casi giustificati, il Dipartimento può esigere la dichiarazione delle sostanze secondo il capoverso1 lettere b–f.
Art. 21 Dichiarazione dei prodotti e degli oggetti
Prima di fornirli, il fabbricante deve dichiarare i seguenti prodotti e oggetti:
Prodotto, oggetto Ufficio di dichiarazione
e b. ...37
38 i seguenti concimi39 nella Ufficio federale dell’agricoltura40 misura in cui non vengono (UFAG) impiegati in agricoltura: 1. composto proveniente da impianti che lavorano annualmente più di 100 t di materiale compostabile; 2. prodotti ottenuti da scarti animali;
Nuovo testo giusta l’art. 440 n. 2 dell’O del 1° mar. 1995 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS 817.02).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1992 (RU 1992 1749).
Nuova espressione giusta il n. 2 dell’all. all’O del 10 gen. 2001 sui concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. 5 dell’O del 28 nov. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 814.201).
Prodotto, oggetto Ufficio di dichiarazione 3. fanghi di depurazione provenienti da impianti centrali di depurazione e impiegati direttamente come fertilizzante o aggiunti al composto (fango di depurazione); 4. concimi minerali; 5. additivi per fertilizzanti; 6. prodotti compostanti; 7. prodotti per rettificare il terreno; 8. prodotti che influiscono sui processi biologici dei terreni.
I prodotti secondo il capoverso1 lettera c che in virtù dell’ordinanza del 10 gennaio 200141 sui concimi non sottostanno all’obbligo di dichiarazione possono essere forniti senza dichiarazione.42
Nella dichiarazione il fabbricante deve indicare:
il nome con il quale intende fornire il prodotto o l’oggetto;
i dati completi sulla composizione come pure l’impiego previsto;
tutti gli altri dati necessari per poter giudicare se le disposizioni degli allegati 3 e 4 sono rispettate.
L’ufficio di dichiarazione può chiedere che il fabbricante presenti:
campioni del prodotto o dell’oggetto;
43 le indicazioni che figurano sull’imballaggio, le istruzioni per l’uso nonché 4 La procedura di dichiarazione dei prodotti ai sensi del capoverso1 lettera c è retta dall’ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi.44
Art. 22 Autorizzazione di messa in commercio
Il fabbricante può fornire i seguenti prodotti e oggetti solo se è titolare di un’autorizzazione di messa in commercio:
Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1992 (RU 1992 1749). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 678).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 678).
Prodotto, oggetto Autorità che rilascia l’autorizzazione
Prodotti per la protezione del legno Ufficio federale
45 Prodotti fitosanitari 46 UFAG
47 Vernici antivegetative Ufficio federale («Antifoulings») 2 Insieme alla domanda d’autorizzazione, il fabbricante deve fornire:48
il nome con il quale intende fornire il prodotto o l’oggetto;
i dati completi sulla composizione e sulle proprietà del prodotto e dell’oggetto, sulle proprietà delle sostanze attive e di altri componenti significanti per l’ambiente come pure sugli impieghi e i modi di eliminazione previsti;
49 la prova che le sostanze contenute sono idonee agli impieghi indicati sull’imballaggio e che, in caso di impiego e modi di eliminazione conformi alle indicazioni, esse non possono mettere in pericolo né l’ambiente né, attraverso esso, l’uomo;
50 le indicazioni che figurano sull’imballaggio, le istruzioni per l’uso nonché
51 le schede di dati di sicurezza delle sostanze contenute, se sono prescritte (art. 35 cpv. 2).
Su richiesta dell’autorità che rilascia l’autorizzazione, il fabbricante è tenuto a presentare:
le perizie scientifiche esistenti;
il verbale completo degli esami;
campioni del prodotto o dell’oggetto;
52 le indicazioni che figurano sull’imballaggio, le istruzioni per l’uso nonché
53 le schede di dati di sicurezza delle sostanze contenute, se sono prescritte (art. 35 cpv. 2).
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 29 gen. 1997, in vigoro dal 1° mar. 1997 (RU 1997 697).
Nouva espressione giusta l’all. 2 n. 3 dell’O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RS 916.161). È stato tenuto conto di detta mod. in tutto il presente testo.
Introdotta dal n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Introdotta dal n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Se i documenti presentati non sono sufficienti, l’autorità che rilascia l’autorizzazione può esigere che il fabbricante proceda ad esperimenti. prove e valutazioni supplementari e gliene comunichi i risultati.
L’Ufficio federale, con l’approvazione della Stazione federale di ricerche d’economia e di genio rurale di Tänikon, accorda l’autorizzazione a mettere in commercio i prodotti per la protezione del legno destinati ad essere impiegati come rivestimento o verniciature nelle stalle, nelle dispense del latte e nei depositi di foraggio.
L’autorità che rilascia l’autorizzazione può, con l’approvazione dell’Ufficio federale, esimere dall’obbligo d’autorizzazione determinati prodotti e oggetti, se sono forniti in quantità irrilevanti o solo per impieghi di minore importanza.
L’autorizzazione di mettere in commercio i prodotti fitosanitari (cpv.1 lett. b) destinati ad uso agricolo è integrata al controllo secondo gli articoli 158, 160, 161 e 164 della legge sull’agricoltura54. La procedura è retta dall’ordinanza sui prodotti fitosanitari del 23 giugno 199955.56 Per la valutazione della compatibilità con l’ambiente, il fabbricante deve fornire i dati secondo i capoversi 2 a 4 del presente articolo.
Art. 23 Domicilio, succursale
Il fabbricante può dichiarare un sostanza, un prodotto o un oggetto o presentare una domanda d’autorizzazione solo se ha il suo domicilio o una succursale in Svizzera.
Art. 24 Successione dei diritti
La dichiarazione e l’autorizzazione di messa in commercio sono personali.
Il successore di un dichiarante deve chiedere la trascrizione presso l’ufficio di dichiarazione, il successore di un titolare di autorizzazione presso l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
Art. 25 Seconda dichiarazione e seconda autorizzazione
Il fabbricante (fabbricante successivo) che intende fornire sostanze, prodotti o oggetti, deve dichiararli di nuovo, anche se sono già stati dichiarati da un altro fabbricante (fabbricante precedente). Se il prodotto o l’oggetto è soggetto ad autorizzazione, il fabbricante successivo ha pure lui bisogno di un’autorizzazione di messa in commercio.
L’ufficio di dichiarazione o l’autorità che rilascia l’autorizzazione può rinunciare ai dati del fabbricante successivo alla condizione che questi provi che:
il fabbricante precedente lo autorizza a far uso dei suoi dati, o
sulla base di altri dati, si tratta della stessa identica sostanza, prodotto o oggetto.
Nuovo testo della prima e seconda frase giusta l’all. 2 n. 3 dell’O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RS 916.161).
L’ufficio di dichiarazione o l’autorità che rilascia l’autorizzazione tiene conto d’ufficio dei fatti generalmente noti circa la sostanza, il prodotto o l’oggetto.
Art. 26 Forma
Il fabbricante è tenuto a presentare all’ufficio di dichiarazione o all’autorità che rilascia l’autorizzazione i documenti principali in una delle lingue ufficiali o in inglese.
Art. 27 Tutela del segreto d’affari
Chi presenta la dichiarazione o la domanda di autorizzazione di messa in commercio. se, per motivi di tutela del segreto, non è a conoscenza di determinati dati, deve far in modo che il suo fornitore li presenti direttamente all’ufficio di dichiarazione o all’autorità che rilascia l’autorizzazione.
Art. 28 Contenuto dell’autorizzazione di messa in commercio
L’autorità rilascia l’autorizzazione di messa in commercio solo per impieghi determinati.
Definisce nell’autorizzazione le indicazioni minime che devono figurare sull’imballaggio e nelle istruzioni per l’uso.57
Può limitare la durata di validità dell’autorizzazione di messa in commercio.
Art. 29 Nuovi dati
Il fabbricante di una sostanza, prodotto o oggetto dichiarato o autorizzato deve informare l’ufficio di dichiarazione o l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione se:
dopo una nuova valutazione (art. 18) constata che i dati che aveva fornito all’autorità non valgono più o non corrispondono più al livello attuale delle conoscenze;
cambia il nome del prodotto o dell’oggetto.
Se modifica la composizione di una sostanza, di un prodotto o di un oggetto dichiarato, a tal punto che la valutazione potrebbe risultarne influenzata, il fabbricante deve dichiarare di nuovo la sostanza, il prodotto o l’oggetto.
Se modifica la composizione di una sostanza, di un prodotto o di un oggetto autorizzato, il fabbricante deve comunicarlo all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione di messa in commercio. Questa decide se una nuova autorizzazione è necessaria.
Art. 30 Modificazione e ritiro dell’autorizzazione di messa in commercio
L’autorità subordina l’autorizzazione di messa in commercio a ulteriori oneri, la vincola a nuove condizioni. la limita nel tempo o la ritira, se:
a. l’aveva accordata sulla base di dati fallaci da parte del fabbricante;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
il titolare dell’autorizzazione non munisce il prodotto o l’oggetto delle diciture prescritte o se, nonostante un avvertimento o una condanna giudiziale, continua a propagare dati fallaci;
le condizioni per l’autorizzazione non sono più adempiute o
esperienze scientifiche o pratiche in Svizzera dimostrano che, tutto considerato, nuove sostanze servono altrettanto bene allo scopo perseguito, pur essendo nettamente meno inquinanti.
Sezione 4 Svolgimento delle indagini
Art. 31 Requisiti per esami e ricerche58
Il fabbricante deve garantire che il programma degli esami, lo svolgimento dei singoli esami e i metodi impiegati come pure la valutazione dei risultati degli esami corrispondono ai livelli attuali della scienza e della tecnica.
Chi, nell’ambito di una procedura di dichiarazione o di autorizzazione di messa in commercio, presenta a un’autorità i risultati di esami che sono stati eseguiti in laboratorio o in condizioni esterne al fine di acquisire dati sulle proprietà o sulla sicurezza di sostanze o prodotti, deve:
allegare ai risultati una dichiarazione scritta, rilasciata dal responsabile della direzione degli esami, secondo la quale gli esami sono stati eseguiti in conformità ai principi delle buone prassi di laboratorio; e
presentare un elenco o un attestato delle autorità competenti, nazionali o estere, dal quale risulti che le installazioni nelle quali sono stati eseguiti gli esami rispettano i principi delle buone prassi di laboratorio.59 3 Il capoverso 2 non si applica:
agli esami di fertilizzanti soggetti a dichiarazione giusta l’articolo21 capoverso1 lettera c;
agli esami dell’efficacia.60
Art. 3261 Requisiti per le installazioni per le prove
Un’azienda in Svizzera che dispone di installazioni nelle quali possono essere eseguiti esami in conformità ai principi delle buone prassi di laboratorio e che desidera essere iscritta con queste sue installazioni nell’elenco nazionale e ottenere un attestato deve farne richiesta all’Ufficio federale. L’iscrizione nell’elenco e la consegna dell’attestato vengono effettuate dopo che l’Ufficio federale ha controllato e confermato che le installazioni per le prove rispettano tali principi.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
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L’azienda deve informare immediatamente l’Ufficio federale se:
le condizioni nelle installazioni per le prove cambiano sostanzialmente; oppure
le installazioni per le prove non vogliono più rispettare i principi delle buone prassi di laboratorio.
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con il Dipartimento e tenendo conto delle prescrizioni armonizzate a livello internazionale, disciplina:
i principi delle buone prassi di laboratorio;
le procedure per controllare il rispetto di tali principi;
l’informazione sugli esiti dei controlli, segnatamente la loro iscrizione in un registro nazionale pubblico, il quale non deve contenere dati confidenziali, nonché la consegna dell’attestato.
L’Ufficio federale coordina la sua attività nel settore delle buone prassi di laboratorio con le rispettive attività dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Informa l’Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti.
Art. 33 Istruzioni dell’Ufficio federale
Se necessario, l’Ufficio federale pubblica istruzioni sul controllo autonomo, sulla valutazione della compatibilità con l’ambiente nonché sulla redazione delle indicazioni che devono figurare sull’imballaggio, delle istruzioni per l’uso e della scheda di dati di sicurezza.62 Sente dapprima la commissione di esperti (art. 66) e le cerchie interessate.
Art. 34 Aggiornamento e conservazione dei documenti
Fintanto che fornisce la sostanza, il prodotto o l’oggetto, il fabbricante è tenuto ad aggiornare i documenti disponibili completandoli con nuovi dati significanti sotto il profilo ecologico.
Il fabbricante deve conservare, per almeno 10 anni dall’ultima fornitura, insieme al risultato, anche i documenti più importanti che hanno servito alla valutazione o provvedere perché siano disponibili. L’obbligo di conservare campioni e reperti dura fintanto che il loro stato ne permette la valutazione.
Sezione 5: Informazione dell’acquirente.
Art. 3563 Principio
Il fabbricante che intende fornire sostanze, prodotti o oggetti deve indicare il nome commerciale e il proprio nome sull’imballaggio o su un’etichetta apposta sull’imballaggio o sull’oggetto. Nel caso di prodotti deve aggiungere l’impiego per il quale
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
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sono destinati e le istruzioni per l’uso (art. 37). Se si tratta di prodotti soggetti ad autorizzazione, deve indicare anche il numero d’iscrizione a registro nonché il tenore e la denominazione delle sostanze attive.
Se si tratta di sostanze pericolose per l’ambiente ai sensi dell’allegato1.1, il fabbricante deve:
etichettarne l’imballaggio (art. 36); e
se necessario, fornire una scheda di dati di sicurezza (art. 38).
Nel caso di prodotti per i quali si prevedono utilizzazioni o modi di eliminazione che possono mettere in pericolo l’ambiente, il fabbricante deve indicare sull’imballaggio o su un’etichetta apposta sull’imballaggio i pericoli per l’ambiente e le misure protettive; tali indicazioni devono essere redatte in almeno due lingue ufficiali ed essere chiare e ben leggibili.
Sull’imballaggio delle sostanze, dei prodotti o degli oggetti, il fabbricante può aggiungere i pittogrammi e le informazioni di cui all’allegato1.2 per segnalare pericoli o misure protettive particolari. Se nell’allegato figura un determinato pittogramma, il fabbricante non può impiegarne altri, a meno che non dimostri che il pittogramma da lui impiegato è in uso a livello internazionale.
Le indicazioni non devono dare adito ad errori o confusione.
Per sostanze, prodotti e oggetti determinati, gli allegati3 e 4 prevedono ulteriori disposizioni sull’informazione dell’acquirente.
Per il trasporto, le prescrizioni della presente ordinanza relative all’etichettatura delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti sono considerate adempite se gli imballaggi interni sono etichettati conformemente alle stesse e quelli esterni (imballaggi per il trasporto) conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 capoverso 4.
Art. 3664 Etichettatura di sostanze pericolose per l’ambiente
Sull’imballaggio delle sostanze pericolose per l’ambiente devono figurare, in modo chiaramente leggibile e duraturo, le seguenti indicazioni:
il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta oppure il nome d’uso corrente;
il nome e l’indirizzo completo, compreso il numero di telefono, del fabbricante;
in almeno due lingue ufficiali, le diciture standard per indicare rischi specifici (frasi R), i consigli di sicurezza per l’utilizzazione (frasi S) e, se necessario, il pittogramma «N pericoloso per l’ambiente» (Allegato1.1).
Le indicazioni devono figurare direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta. Se le indicazioni figurano su un’etichetta, questa deve essere apposta almeno su un lato dell’imballaggio e aderirvi fortemente, in modo che le indicazioni possano essere lette orizzontalmente quando l’imballaggio è posato in modo normale.
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Il capoverso1 non si applica ai cosmetici giusta l’ordinanza del 1° marzo 199565 sugli oggetti d’uso e neppure agli agenti terapeutici.
Art. 37 Istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso devono comportare segnatamente:
le norme per il dosaggio;
indicazioni sull’immagazzinamento, sulla neutralizzazione e sull’eliminazione.
Le norme per il dosaggio devono indicare la quantità necessaria e sufficiente per ottenere l’effetto voluto. Se nell’uso, in casi isolati. il giusto dosaggio dipende da circostanze particolari, le norme per il dosaggio devono menzionarlo e indicare le quantità massime e minime ammesse.
Le indicazioni possono figurare direttamente sull’imballaggio o su un foglio allegato. Devono essere ben leggibili e redatte in almeno due lingue ufficiali.66
Art. 3867 Scheda di dati di sicurezza
Il fabbricante deve fornire a chi utilizza a titolo professionale o commerciale sostanze pericolose per l’ambiente una scheda di dati di sicurezza al più tardi al momento della prima fornitura della sostanza pericolosa e, su desiderio di quest’ultimo, anche in occasione di ulteriori forniture (art.8 cpv. 1). Il DFI, d’intesa con il Dipartimento, può prevedere deroghe per le sostanze pericolose per l’ambiente per le quali, secondo le prescrizioni armonizzate a livello internazionale, non occorre fornire una scheda di dati di sicurezza.
La scheda di dati di sicurezza deve essere fornita gratuitamente nella lingua ufficiale desiderata dal destinatario. Previa intesa, può essere fornita anche in un’altra lingua.
Il DFI, d’intesa con il Dipartimento, regola la fornitura di nuove schede di dati di sicurezza i cui contenuti hanno subito modifiche importanti.
La scheda di dati di sicurezza deve contenere le indicazioni necessarie per la protezione dell’ambiente. Contiene parimenti le indicazioni necessarie per la protezione della vita e della salute ai sensi dell’articolo 48b dell’ordinanza del 19 marzo 198368 sui veleni.
Il DFI, d’intesa con il Dipartimento, definisce le indicazioni necessarie e la forma della scheda di dati di sicurezza. Tiene conto delle prescrizioni armonizzate a livello internazionale.
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Art. 39 Pubblicità
Il fabbricante non ha il diritto né di stampare sull’imballaggio né di usare a scopo pubblicitario indicazioni su una sostanza, un prodotto o un oggetto che potessero trarre in inganno circa la compatibilità con l’ambiente o minimizzare i pericoli o indurre ad impieghi e modi di eliminazione non appropriati. In particolare sono vietate affermazioni non meglio precisate quali «degradabile», «ecologicamente innocuo», «ecologico», «innocuo per le acque».
È vietato fare pubblicità a sostanze classificate pericolose per l’ambiente giusta l’allegato1.1 senza richiamare nel contempo l’attenzione sulla loro classificazione.69
Art. 4070 Informazione dell’acquirente all’estero
Sull’imballaggio o sull’etichetta delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti che vengono esportati devono figurare i seguenti dati:
il nome del fabbricante;
la designazione chimica o commerciale;
se del caso, diciture che indichino i pericoli per l’ambiente e le misure protettive (art. 35 cpv.3 e 36 cpv.1 lett. c).
Art. 41 Disposizioni dell’Ufficio federale
Per le sostanze, i prodotti o gli oggetti non sottoposti ad autorizzazione, l’Ufficio federale può disporre che il fabbricante attiri, con diciture o altre indicazioni, l’attenzione dell’acquirente sul fatto che detta sostanza, prodotto o oggetto, a causa di una sua proprietà, di un suo impiego, di un suo modo di eliminazione o delle quantità usate, può mettere in pericolo l’ambiente o, attraverso esso, l’uomo. Può stabilire la forma e il contenuto delle indicazioni.
Può esigere che le diciture o altre indicazioni non appropriate o fallaci siano tolte.
Prima di prendere la sua decisione sente il fabbricante.
L’Ufficio federale gli fissa un termine congruo.
Capitolo 4 Compiti particolari del commerciante
Art. 42 Principio
Il commerciante può propagandare o offrire sostanze, prodotti o oggetti solo per gli impieghi e i modi di eliminazione indicati dal fabbricante.
Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
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Art. 42a71 Scheda di dati di sicurezza
Il commerciante deve fornire a chi utilizza a titolo professionale o commerciale sostanze pericolose per l’ambiente una scheda di dati di sicurezza al più tardi al momento della prima fornitura della sostanza pericolosa e, su desiderio di quest’ultimo, anche in occasione di ulteriori forniture (art.8 cpv. 1) se tale scheda è necessaria giusta l’articolo 38.
Per la fornitura valgono inoltre le disposizioni dell’articolo 38 capoversi 2 e 3.
Art. 4372 Informazione dell’acquirente
Il commerciante non può modificare le indicazioni del fabbricante sull’imballaggio, nelle istruzioni per l’uso o nella scheda di dati di sicurezza.
Per l’etichettatura durante il trasporto valgono le prescrizioni dell’articolo 35 capoverso7.
Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 35 a41.
Art. 4473
Capitolo 5 Premesse particolari per l’impiego
Art. 45 Autorizzazione speciale
Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone qualificate o sotto la direzione di tali persone:74
impiego di prodotti per la protezione del legno: 1. in aziende che lavorano o trattano il legno; 2. per il risanamento di edifici, o 3. per il legno depositato all’aperto;
75 impiego di prodotti fitosanitari;
76 impiego di prodotti refrigeranti nella fabbricazione, montaggio, manutenzione ed eliminazione di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o l’ottenimento di calore.
...77
Le persone qualificate devono essere titolari di un’autorizzazione speciale. Possono ottenere tale autorizzazione solo persone fisiche. L’autorizzazione viene rilasciata
Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
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Introdotta dal n. I dell’O del 14 ago. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 1981).
dal Cantone di domicilio e vale per tutta la Svizzera. Per le persone domiciliate all’estero, l’autorizzazione è rilasciata dal Cantone che accorda il permesso di lavoro; per il personale della Confederazione, dall’Ufficio federale.78
Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale, deve dimostrare, sottoponendosi ad un esame, di conoscere:
le basi dell’ecologia;
la legislazione in materia di protezione dell’ambiente e delle acque;
la compatibilità con l’ambiente, l’efficacia e le modalità d’impiego delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti di cui si serve;
gli apparecchi che impiega;
le misure per proteggere l’ambiente.
Il Dipartimento designa gli uffici incaricati degli esami e ne regola la procedura. Può riconoscere esami che sono stati eseguiti presso le scuole o nel quadro della formazione professionale.
Per la preparazione dell’esame possono essere organizzati corsi. Il Dipartimento stabilisce l’organizzazione. il programma d’insegnamento e la durata dei corsi; nel farlo tiene conto delle infrastrutture didattiche esistenti.
Art. 46 Autorizzazione d’impiego
Un’autorizzazione d’impiego è necessaria per:
Impiego Autorità che rilascia l’autorizzazione
L’impiego di prodotti per la lotta Cantone; per impieghi su scala regiocontro i roditori nell’agricoltura, nale o più vasta, con l’approvazione salvoché per il proprio fabbisogno dell’Ufficio federale e dell’UFAG privato
Lo spargimento e lo spruzzamento Lo spargimento e lo spruzzamento di di sostanze, prodotti o oggetti sostanze, prodotti o oggetti dall’aria dall’aria
L’autorizzazione d’impiego è accordata quando non c’è da temere che l’impiego previsto metta in pericolo l’ambiente. È di durata limitata e vale per uno spazio geografico determinato.
Solo persone fisiche domiciliate in Svizzera o ditte con la sede in Svizzera possono presentare una domanda d’autorizzazione.
Quando compete ad un’autorità federale rilasciare l’autorizzazione. prima di decidere essa sente l’autorità cantonale interessata e le comunica poi la sua decisione.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ago. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 1981).
Capitolo 6 Compiti delle autorità
Sezione 1 Verifica del controllo autonomo, della dichiarazione e delle
domande d’autorizzazione
Art. 47 Verifica del controllo autonomo
L’Ufficio federale esige che il fabbricante verifichi la sua documentazione e le misure prese e, se necessario, che le completi o le rettifichi o che proceda ad ulteriori indagini, quando c’è motivo di credere che, per sostanze, prodotti o oggetti che saranno forniti:
i principi del controllo autonomo non sono stati applicati (art. 12);
una nuova valutazione necessaria secondo l’articolo 18 non è stata fatta o
le disposizioni sul modo di eseguire le indagini (art.31 e 34) non sono state rispettate.
Allo scopo l’Ufficio federale fissa un termine congruo.
Per i prodotti e gli oggetti sottoposti ad autorizzazione decide l’autorità che rilascia l’autorizzazione.
L’autorità può vietare la fornitura della sostanza, del prodotto o dell’oggetto in questione, se il fabbricante non ottempera alla decisione entro il termine prescritto.
Se verifica le schede di dati di sicurezza, l’Ufficio federale è tenuto a coordinare la sua attività, per quanto necessario, con l’Ufficio federale della sanità pubblica e con i Cantoni.79
Art. 48 Verifica della dichiarazione di una sostanza
L’Ufficio federale verifica, per le sostanze soggette a dichiarazione (art. 19), se:
i dati secondo l’articolo 19 capoversi 2 e 3 sono completi;
non esistono contraddizioni con risultati già noti di sostanze uguali o comparabili;
80 il rapporto sulla compatibilità con l’ambiente corrisponde alla scheda di dati di sicurezza che deve essere eventualmente redatta;
81 le indicazioni che figurano sull’imballaggio e nella scheda di dati di sicurezza corrispondono ai risultati degli esami; e
82 la classificazione e l’etichettatura sono corrette secondo i criteri dell’allegato1.1.
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Art. 49 Verifica della dichiarazione di un prodotto o di un oggetto
L’ufficio di dichiarazione verifica, per i prodotti e gli oggetti sottoposti a dichiarazione (art. 21), se:
i dati secondo l’articolo21 capoverso 2 sono completi e
le disposizioni degli allegati3 e 4 sono rispettate.
Se la verifica dà adito a contestazioni, l’ufficio di dichiarazione comunica il risultato al dichiarante e all’Ufficio federale.
Art. 50 Verifica delle domande d’autorizzazione di messa in commercio di prodotti e di oggetti
L’autorità che rilascia l’autorizzazione verifica. per i prodotti e gli oggetti sottoposti ad autorizzazione di messa in commercio (art. 22), se:
i dati sugli impieghi e i modi di eliminazione previsti sono completi;
le esigenze dell’articolo 22 capoverso 2 sono adempiute e
i provvedimenti indicati dal richiedente sono sufficienti per prevenire conseguenze deleterie per l’ambiente e, attraverso esso, per l’uomo.
L’autorità che rilascia l’autorizzazione segue le istruzioni dell’Ufficio federale (art. 33). La collaborazione dell’Ufficio federale è retta dall’articolo41 capoverso 2 della legge sulla protezione dell’ambiente.83
...84
Art. 51 Verifica dello svolgimento delle indagini
L’Ufficio federale, l’ufficio di dichiarazione e l’autorità che rilascia l’autorizzazione, previa informazione del fabbricante, possono:
ricontrollare sperimentalmente i risultati degli esami;
verificare il procedimento seguito dal fabbricante in Svizzera per l’esame e la valutazione della compatibilità con l’ambiente o chiedere alle autorità estere che effettuino una tale verifica.
In casi motivati, segnatamente quando i dati dell’esame sono di particolare importanza o sussistono dubbi in merito al rispetto dei principi delle buone prassi di laboratorio:
a. l’ufficio di dichiarazione o l’autorità che rilascia l’autorizzazione può esigere dalle autorità competenti, nazionali od estere, l’esecuzione di una verifica dell’esame (auditing) nell’istallazione per le prove;
Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).
b. l’Ufficio federale esegue un auditing di propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti, nazionali o estere.85 2 Su richiesta, il fabbricante e l’azienda presso la quale deve essere effettuato l’auditing devono mettere a disposizione dell’ufficio che procede alla verifica tutti i dati necessari alla valutazione della compatibilità con l’ambiente o del rispetto dei principi delle buone prassi di laboratorio e permettergli l’accesso ai locali nei quali sono effettuati e valutati gli esami.86 3 Le spese possono essere messe a carico del fabbricante e dell’azienda presso la quale ha luogo la verifica, se dalla stessa risultano indicazioni erronee.87
Art. 5288 Competenze particolari
Se una sostanza, un prodotto o un oggetto è sottoposto all’obbligo di dichiarazione o soggetto ad autorizzazione unicamente in base ad altri disposti legali, spetta agli uffici di dichiarazione rispettivamente alle autorità che rilasciano le autorizzazioni designati da detti disposti verificare se le disposizioni degli allegati3 e 4 sono rispettate. La collaborazione dell’Ufficio federale è retta dall’articolo41 capoverso 2 della legge sulla protezione dell’ambiente.
Sezione 2 Sorveglianza all’importazione e all’esportazione
Art. 53
Gli uffici doganali controllano, prelevando campioni o su richiesta dell’Ufficio federale. se le sostanze, i prodotti o gli oggetti rispondono alle disposizioni della presente ordinanza. Se constatano infrazioni possono trattenere la merce o respingerla al confine.
Su richiesta degli uffici doganali le autorità cantonali procedono a controlli.
L’Ufficio federale può chiedere all’Amministrazione federale delle dogane di comunicargli i dati che figurano nella dichiarazione di dogana delle sostanze, dei prodotti o degli oggetti importati o esportati. necessari all’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 3 Sorveglianza del mercato
Art. 54 Principio
Le autorità cantonali controllano, prelevando campioni a caso, le sostanze, i prodotti e gli oggetti che si trovano sul mercato nonché, su richiesta dell’Ufficio fede-
Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
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Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703).
rale, quelli che si trovano presso fabbricanti, commercianti e utilizzatori che li impiegano a titolo professionale o commerciale.89
L’Ufficio federale provvede ai controlli nelle unità amministrative della Confederazione.
Art. 55 Svolgimento dei controlli
Le autorità di controllo verificano se:
la composizione dei prodotti e degli oggetti non viola le disposizioni degli allegati3 e 4;
90 le disposizioni degli allegati3 e 4 relative alle indicazioni che figurano sull’imballaggio, alle istruzioni per l’uso e alla scheda di dati di sicurezza sono rispettate;
le diciture e le altre indicazioni (art. 41) ordinate dall’Ufficio federale sono state apposte;
le ulteriori esigenze degli allegati3 e 4 relative a singoli componenti di prodotti e oggetti sono adempiute.
91 le prescrizioni dell’articolo 39 sulla pubblicità sono rispettate.
Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede disposizioni derogatorie. il prelevamento di campioni è retto dall’ordinanza del 4 giugno 198492 sul prelevamento di campioni di derrate alimentari e di oggetti d’uso e consumo.
Se il controllo dà adito a contestazioni, l’autorità di controllo ne informa l’Ufficio federale e l’autorità incaricata, in virtù dell’articolo 57, della decisione.
L’autorità di controllo informa l’Ufficio federale se, in casi non contemplati dagli allegati3 e 4, constata che mancano indicazioni sull’imballaggio, nelle istruzioni per l’uso o nella scheda di dati di sicurezza o che tali indicazioni non sono conformi allo scopo oppure se il controllo dà altrimenti adito a osservazioni.93
Art. 56 Controlli particolari dell’autorità che rilascia l’autorizzazione
L’autorità che rilascia l’autorizzazione provvede affinché, sulla base di campioni presi a caso, si verifichi che le condizioni fissate nell’autorizzazione di messa in commercio siano adempite. In particolare occorre verificare:94
la composizione dei prodotti e degli oggetti e il loro tenore in componenti significanti sotto il profilo ecologico;
95 le indicazioni che figurano sull’imballaggio, le istruzioni per l’uso e la scheda di dati di sicurezza.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
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Se il controllo dà adito a contestazioni, l’autorità che rilascia l’autorizzazione ne informa l’Ufficio federale e l’autorità competente del Cantone nel quale il fabbricante o il commerciante è domiciliato o ha la sua sede sociale.
Art. 57 Decisioni
L’autorità competente del Cantone nel quale il fabbricante o il commerciante è domiciliato o ha la sua sede sociale decide i provvedimenti del caso, controllo risulta che disposizioni della presente ordinanza concernenti la fornitura sono state violate.
Per i prodotti e gli oggetti sottoposti ad autorizzazione decide l’autorità che rilascia l’autorizzazione.
Art. 58 Materiale per le prove e spese
Il fabbricante deve mettere gratuitamente a disposizione dell’autorità i campioni di sostanze, prodotti o oggetti necessari per le prove di controllo.
Se dal controllo, risulta che disposizioni della presente ordinanza sono state violate, il responsabile ne sopporta le spese. L’autorità di controllo gli addebita direttamente le spese mediante fattura.
L’autorità di controllo sostiene le spese per il controllo dei campioni che non danno adito a contestazioni.
Art. 5996 Sorveglianza secondo la legislazione in materia di agricoltura
I controlli sono eseguiti secondo:
l’ordinanza del 10 gennaio 200197 sui concimi, per quanto riguarda i concimi (art.21 cpv.1 lett. c);
98 l’ordinanza sui prodotti fitosanitari del 23 giugno 199999, per i prodotti fitosanitari (art. 22 cpv.1 lett. b).
Sezione 4 Ulteriori compiti dei Cantoni
Art. 60100 Promovimento e sorveglianza del comportamento ecologico
I Cantoni promuovono il comportamento ecologico (art. 9 e 10). Provvedono affinché sia offerta una consulenza tecnica per l’impiego dei concimi e dei prodotti fitosanitari; assicurano il finanziamento di detta consulenza.
I Cantoni sorvegliano il comportamento ecologico (art. 9 e 10) e provvedono affinché le disposizioni sulle autorizzazioni speciali (art. 45) e sulle autorizzazioni
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 1994 (RU 1994 678).
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 dell’O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RS 916.161). 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1992 (RU 1992 1749).
d’impiego (art. 46) siano osservate, a meno che la competenza non spetti ad un ufficio federale.
I Cantoni possono disporre che i detentori di aziende agricole, forestali o orticole situate in una regione inquinata:
ricorrano alla consulenza tecnica per impiegare in modo ecologico i concimi ed i prodotti fitosanitari;
mettano a disposizione i dati aziendali necessari a detta consulenza.
Se i Cantoni introducono l’obbligo ai sensi del capoverso3, esso vale anche per le aziende private e pubbliche che mantengono superfici verdi nelle regioni in questione.
Art. 61 Sorveglianza delle disposizioni degli allegati3 e 4
Oltre al mercato (art.54 a 59) i Cantoni sorvegliano che le disposizioni degli allegati3 e 4 concernenti la fabbricazione, l’impiego e l’eliminazione siano osservate, a meno che la competenza non spetti a un ufficio federale.
Inoltre i Cantoni eseguono i compiti che gli allegati3 e 4 assegnano loro espressamente.
Sezione 5 Acquisizione, trattamento e comunicazione di dati
Art. 62 Rilevazioni
Il Dipartimento ordina le rilevazioni necessarie per valutare il carico inquinante di una determinata sostanza, prodotto o oggetto (art. 44 cpv.1 e art. 46 cpv. 2 e 3 della legge sulla protezione dell’ambiente).
Il fabbricante e il commerciante che in base al capoverso1 o alle disposizioni degli allegati3 e 4 devono fornire dati possono farli riunire da un ufficio centrale. L’Ufficio federale è autorizzato a prendere visione di ogni singola comunicazione.
Il Dipartimento può rendere pubblici i dati rilevati, se:
non soggiacciono al segreto d’affari o di fabbricazione di un fabbricante o di un commerciante, o
per la pubblicazione, sono presentati in modo tale da escludere illazioni su dati che soggiacciono al segreto d’affari o di fabbricazione di un fabbricante o di un commerciante.
Art. 63 Carattere confidenziale dei dati
L’autorità competente per l’esecuzione della presente ordinanza tratta in modo confidenziale i dati che presentano un interesse degno di essere protetto.
È segnatamente considerato degno di essere protetto l’interesse del fabbricante alla tutela del suo segreto d’affari o di fabbricazione.
Chi invia documenti all’autorità deve indicare quali dati vuole che siano mantenuti segreti.
L’autorità esamina se l’interesse fatto valere è degno di essere protetto. qualora non intenda trattare in modo confidenziale dati per i quali è stato chiesto il segreto. Se la valutazione a cui giunge è in disaccordo con la richiesta presentata da chi ha fornito l’informazione, l’autorità gli comunica mediante decisione per quali dati non riconosce un interesse degno di essere protetto. L’autorità può rendere pubblici i dati in questione solo dopo che la decisione è passata in giudicato.
I dati che figurano sulla scheda di dati di sicurezza non sono in nessun caso confidenziali.101
Art. 64 Raccolta di dati della Confederazione; accesso e coordinazione
Su richiesta, gli uffici federali e le autorità cantonali competenti per l’esecuzione della presente ordinanza comunicano all’Ufficio federale i dati che hanno rilevato in base alla presente ordinanza.
L’Ufficio federale provvede al trattamento dei dati e coordina la sua raccolta di dati con quella del Centro di documentazione tossicologica (art. 18 della L del 21 mar. 1969 sui veleni102.
L’Ufficio federale può chiedere che gli vengano comunicati i seguenti dati su sostanze, prodotti e oggetti, se sono necessari per l’esecuzione della presente ordinanza:
i dati rilevati dall’Ufficio federale della sanità pubblica in virtù della legislazione sui veleni;
103 i dati rilevati dall’Ufficio federale e dalle Stazioni di ricerche agronomiche in virtù dell’ordinanza del 10 gennaio 2001104 sui concimi, dell’ordinanza del 26 gennaio 1994105 sugli alimenti per animali e dell’ordinanza del 23 giugno 1999106 sui prodotti fitosanitari;
i dati sulle sostanze estranee e sui componenti nelle derrate alimentari e sulle sostanze negli oggetti d’uso rilevati dall’Ufficio federale della sanità pubblica e dall’Ufficio federale di veterinaria in virtù dell’ordinanza del 26 mag- 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
103 Nuovo testo giusta il n. II1 dell’O del 29 gen. 1997, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU 1997 697). 105 [RU 1994 708, 1999 303 n. I 18. RU 1999 1780 art. 29]. Vedi ora l’O del 26. mag. 1999 (RS 916.307).
gio 1936107 sulle derrate alimentari e dell’ordinanza federale dell’11 ottobre 1957108 concernente l’ispezione delle carni.
Su richiesta, l’Ufficio federale comunica agli uffici federali e alle autorità cantonali competenti per l’esecuzione della presente ordinanza i dati di cui hanno bisogno nell’adempimento dei loro compiti d’esecuzione nel quadro della presente ordinanza.
Su richiesta, l’Ufficio federale comunica agli organi federali di cui al capoverso3 i dati concernenti sostanze, prodotti e oggetti rilevati in virtù della presente ordinanza, quando detti organi federali ne hanno bisogno nell’adempimento dei loro compiti d’esecuzione.
In casi singoli. l’Ufficio federale può comunicare ad altri organi federali dati concernenti sostanze, prodotti e oggetti, se pensa che, pur avendone bisogno per l’adempimento dei loro compiti d’esecuzione, detti organi non ne sono ancora a conoscenza.
L’Ufficio federale può comunicare ai sensi dei capoversi 5 o 6 dati che permettono illazioni su persone solo dopo aver sentito gli interessati.
Art. 65 Elenco delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti dichiarati e autorizzati
Ogni ufficio di dichiarazione e ogni autorità che rilascia autorizzazioni tiene un elenco delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti che sono stati dichiarati presso di loro rispettivamente ch’essi hanno autorizzato.
L’elenco non deve contenere dati confidenziali. Può essere pubblicato nella sua totalità o in estratti e chiunque ha il diritto di prenderne visione.
Sezione 6 Commissione di esperti in ecotossicologia
Art. 66
Il Dipartimento nomina una commissione di esperti in ecotossicologia della quale fanno parte esperti di uffici federali e cantonali. della scienza e delle cerchie interessate.
La commissione di esperti consiglia l’Ufficio federale su questioni attinenti alla chimica ecologica e all’ecotossicologia come pure su questioni generali riguardanti 107 [CS 4 473; RU 1948 499, 1951 132, 1952 905, 1954 1415, 1957 953 art. 120 cpv. 2 1009, 1960 318, 1963 1198, 1964 941 1476, 1965 411 1316, 1966 525, 1967 1565, 1969 245, 1971 162, 1972 373 art. 91 1977, 1973 II 962, 1975 653 662 1436, 1976 1718, 1978 1585, 1979 1760, 1980 216 1155 1514, 1981 1364 2004, 1982 1966 2304, 1983 254, 1984 427 602 876, 1985 633, 1986 418 1924 n. II1, 1987 530 art. 14 1727, 1988 800 art. 89 n. 2 1345, 1989 2365 2498, 1991 370 allegato n. 71981 n. II 2, 1996 838 art. 37. RU 1995 1491 art. 439 lett. a] . Vedi ora l’O del 1° mar. 1995 sulle derrate alimentari (RS 817.02). 108 [RU 1957 953, 1964 59, 1970 159, 1985 43, 1987 820 n. II 2, 1988 800 art. 89 n. 3, 1991 370 allegato n. 8, 1993 920 art. 29 n. 2 3373, 1995 1666 allegato 3 n. 1. RU 1997 1121 n. III 1] l’acquisizione di dati sulle sostanze, sui prodotti e sugli oggetti nonché sulla loro valutazione.
Dà il suo parere sulle istruzioni dell’Ufficio federale ai sensi dell’articolo33.
Sezione 7 Emolumenti e rimedi giuridici
Art. 67 Emolumenti
La riscossione degli emolumenti da parte dell’Ufficio federale è retta dall’allegato 5.
Per la riscossione degli emolumenti da parte del Laboratorio federale di prova dei materiali ed Istituto sperimentale per l’industria, genio civile, arti e mestieri di Dübendorf e da parte di quello di San Gallo nonché da parte delle stazioni federali di ricerche agronomiche valgono i rispettivi tariffari.
Art. 68 Rimedi giuridici
La procedura di ricorso contro le decisioni di uffici federali, fondate sulla presente ordinanza è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa109 e dalla legge federale sull’organizzazione giudiziaria110.
Contro le decisioni dell’Amministrazione federale delle dogane, giusta l’articolo 53 capoverso1, può essere presentato ricorso al Dipartimento.111
Capitolo 7 Disposizioni finali
Sezione 1 Abrogazione o modificazione del diritto vigente
Art. 69 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 13 giugno 1977112 sui prodotti di lavatura, sciacquatura e pulitura (O sui detersivi) è abrogata.
Art. 70 Modificazione del diritto vigente
1. L’ordinanza del 19 settembre 1983113 sui veleni è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 2
...
111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362). 112 [RU 1977 1138, 1985 872]
Art. 46 cpv. 4
...
Art. 47 cpv.3
Abrogato
Art. 62 cpv. 5
...
Sezione 5: ...
Art. 75a
...
Art. 76 cpv.1 lett. d114
...
2. L’ordinanza del 4 febbraio 1955115 sulle materie ausiliarie dell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 4 lett. e
...
3. Il decreto del Consiglio federale del 16 ottobre 1956116 concernente la protezione delle foreste è modificato come segue:
Titolo ...
Ingresso ...
Art. 4a
...
114 Questo art. ha ora un nuovo testo. 115 [RU 1955 155, 1968 1453, 1972 803, 1985 466, 1986 1254, 1992 1749. RU 1994 685] 116 [RU 1956 1317, 1959 1680, 1977 2325 n. I 19, 1987 2538, 1989 1124 art. 2 n. 2, 1992 1749 n. II 4 2538 art. 67 lett. d. RU 1993 104 art. 42 lett. a]
Art. 4b
...
Art. 4c
...
Sezione 2 Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
Art. 71 Controllo autonomo
Il fabbricante può ancora fornire senza il controllo autonomo fino al 31 dicembre 1987 le sostanze nuove e i prodotti e gli oggetti che ne contengono.
Può ancora fornire senza il controllo autonomo fino al 31 dicembre 1989 le sostanze vecchie e i prodotti e gli oggetti che contengono unicamente sostanze vecchie.
Art. 72 Dichiarazione
Il fabbricante può ancora fornire fino al 31 dicembre 1987 le sostanze nuove che non ha dichiarato.
I fabbricanti, e i commercianti soggetti all’obbligo di dichiarazione in virtù dell’articolo 44, possono ancora fornire senza dichiarazione fino al 31 agosto 1987 i concimi chimici e gli additivi per concimi e suolo per impieghi non agricoli (art. 21 cpv.1 lett. c) che fornivano già prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Il composto di impianti di compostaggio fornito prima del 1° ottobre 1992 potrà essere fornito a terzi senza dichiarazione anche dopo tale data.117
I fanghi di depurazione controllati prima del 1° ottobre 1992 conformemente all’articolo 13 dell’ordinanza dell’8 aprile 1981118 concernente i fanghi di depurazione sono considerati dichiarati.119
Art. 73 Autorizzazione di messa in commercio di prodotti per la protezione del legno e di prodotti fitosanitari120
I fabbricanti, e i commercianti che in virtù dell’articolo 44 devono essere titolari di un’autorizzazione, possono continuare a fornire, per gli impieghi autorizzati, i prodotti fitosanitari e quelli per la protezione del legno autorizzati in virtù dell’ordinanza del 4 febbraio 1955121 sulle materie ausiliarie a patto che detti prodotti soddisfino le disposizioni degli allegati3 e 4.3, rispettivamente 4.4. Se un prodotto non soddi- 117 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1992 (RU 1992 1749). 118 [RU 1981 408. RU 1992 1749 II n. 1] 119 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1992 (RU 1992 1749). 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 1988, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 911). 121 [RU 1955 155, 1968 1453, 1972 803, 1985 466, 1986 1254, 1992 1749. RU 1994 685] sfa dette disposizioni, l’autorità ritira l’autorizzazione di messa in commercio che aveva rilasciato; essa accorda un congruo termine di transizione.
I prodotti fitosanitari per impieghi non agricoli e i prodotti per la protezione del legno che erano già forniti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono ancora essere forniti senza autorizzazione di messa in commercio fino al 31 agosto 1988; detto termine di transizione non vale per il materiale di rivestimento e di verniciatura per le stalle, le dispense e i depositi per il foraggio.
Chi intende fornire i suoi prodotti fitosanitari anche dopo il 31 agosto 1988, deve inoltrare una domanda d’autorizzazione entro il 31 agosto 1987; chi intende fornire prodotti perla protezione del legno anche dopo il 31 agosto 1988, deve inoltrare una domanda d’autorizzazione entro il 28 febbraio 1987.
L’autorità che rilascia l’autorizzazione accorda un’autorizzazione di messa in commercio limitata nel tempo. Stabilisce la durata della validità e gli esami complementari necessari.
Allo scadere dell’autorizzazione di messa in commercio o se questa viene ritirata in base al risultato degli esami, il prodotto fitosanitari, rispettivamente per la protezione del legno, può ancora essere fornito fino alla fine dell’anno civile che segue il pronunciamento della decisione.
Art. 73a122 Autorizzazione di messa in commercio di vernici antivegetative
(«Antifoulings»)
I fabbricanti e i commercianti che devono essere titolari di un’autorizzazione in virtù dell’articolo 44 capoverso 2 devono inoltrare, entro il 31 dicembre 1988, una domanda di messa in commercio delle vernici antivegetative che hanno già fornito prima del 1° luglio 1988.
Se non può decidere su una domanda entro il 30 giugno 1989, l’autorità rilascia al richiedente un’autorizzazione provvisoria di messa in commercio.
Le vernici antivegetative per le quali non è stata presentata alcuna domanda di messa in commercio o per le quali l’autorizzazione di messa in commercio è stata negata possono ancora essere fornite ai commercianti fino al 30 giugno 1989, e agli utilizzatori finali fino al 30 giugno 1990.
Art. 74123 Scheda di dati di sicurezza, imballaggio e pubblicità
Il fabbricante o commerciante può ancora fornire fino al 30 novembre 1999 sostanze, prodotti e oggetti la cui la scheda di dati di sicurezza corrisponde alle prescrizioni del diritto previgente.
Il fabbricante o commerciante può ancora fornire fino al 30 novembre 1999 sostanze, prodotti e oggetti la cui etichetta corrisponde alle prescrizioni del diritto previgente.
122 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mag. 1988, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 911). 123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
Il fabbricante o commerciante può ancora fare pubblicità a sostanze fino al 30 novembre 1999 senza ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 39 capoverso 2.
Art. 74a124 Buone prassi di laboratorio
La prova ai sensi dell’articolo31 capoverso 2 non dev’essere fornita per i risultati degli esami iniziati prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza del DFI sulle buone prassi di laboratorio (art. 32 cpv. 3).
Art. 75125 Autorizzazione speciale
Le attività di cui all’articolo 45 capoverso1 lettere a e b possono essere esercitate senza l’autorizzazione speciale fino al 31 agosto 1991.
Le attività di cui all’articolo 45 capoverso1 lettera c possono essere esercitate senza l’autorizzazione speciale fino al 31 dicembre 1992.
Art. 76 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1986.
124 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362). 125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ago. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 1981 2653).
1126 Pittogrammi e diciture sull’etichetta
1.1 Classificazione, etichettatura e consigli di sicurezza obbligatori 1.2 Etichettatura facoltativa
2127 Dai minimali per la dichiarazione delle sostanze e per la scheda tecnica di sicurezza
3 Ulteriori disposizioni per sostanze speciali 3.1 Composti organici alogenati 3.2 Mercurio 3.3128 Amianto 3.4129 Sostanze che portano al decremento della fascia di ozono
4 Ulteriori disposizioni per gruppi di prodotti e oggetti 4.1 Detersivi per tessili 4.2 Prodotti di pulizia 4.3 Prodotti fitosanitari 4.4 Prodotti per la protezione del legno 4.5130 Fertilizzanti e prodotti ad essi equiparati 4.6 Prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti 4.7 Additivi per combustibili 4.8 Condensatori e trasformatori 4.9 Confezioni spray 4.10131 Pile e accumulatori 4.11 Materie plastiche 4.12 Oggetti trattati contro la corrosione 4.13132 Vernici vegetative («Antifoulings») 4.14133 Solventi 4.15134 Prodotti refrigeranti 4.16135 Prodotti estinguenti 4.17136 Capsule di bottiglie, contenenti piombo
5 Emolumenti per le prestazioni e le decisioni dell’Ufficio federale
126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362). 127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362). 128 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 gen. 1989, in vigore dal 1° mar. 1989 (RU 1989 270). 129 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2420). 130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1992 (RU 1992 1749). 131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2009). 132 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mag. 1988, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 911). 133 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ago. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 1981). 134 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ago. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 1981). 135 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ago. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 1981). 136 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5505).
Allegato 1137 (art. 36 cpv. 3)
Pittogrammi, diciture e criteri di classificazione
Allegato 1.1 (art. 35 cpv. 2, art. 36)
Classificazione e etichettatura obbligatorie e consigli di sicurezza
1 Principio 1 Le sostanze devono essere classificate come pericolose per l’ambiente sulla base di determinate caratteristiche. 2 Le sostanze pericolose per l’ambiente devono essere contrassegnate conformemente alla loro classificazione mediante diciture standard che indicano i rischi specifici (frasi R; cifra 2) nonché i consigli di sicurezza (frasi S; cifra 4) e nella misura del necessario mediante il pittogramma «N pericoloso per l’ambiente» (cifra 3).
2 Classificazione ed etichettatura di sostanze pericolose er l’ambiente
La classificazione e l’etichettatura con indicazione dei rischi (frasi R) vengono effettuate secondo i criteri giusta l’allegato VI cifra 5 in collegamento con l’allegato III della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967138 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione
137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362). 138 GU n. L 196 del 16 agosto 1967, pag. 1 ss. Il testo della direttiva può essere ordinato presso l’EDMZ, 3000 Berna, per contrassegno.
della direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992139 concernente la settima modifica della direttiva 67/548/CEE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose.
3 Pittogramma «N pericoloso per l’ambiente»
Le sostanze pericolose per l’ambiente devono essere contrassegnate con il seguente pittogramma conformemente alla loro classificazione secondo la cifra 2:
Pericoloso per l’ambiente
4 Consigli di sicurezza 1 Le sostanze pericolose per l’ambiente devono eventualmente essere contrassegnate con uno o più consigli di sicurezza S35, S56, S57, S59, S60, S61 giusta l’allegato IV della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967140 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione
139 GU n. L 154 del 5. giugno 1992, pag. 1 modificata dalle direttive: – 2/37/CEE (GU n. L 154 del 5 giugno 1992, pag. 30); – 2/69/CEE (GU n. L 383 del 29 dicembre 1992, pag. 113); – 93/21/CEE (GU n. L 110 del 4 maggio 1993, pag. 20); – 3/72/CEE (GU n. L 258 del 16 ottobre 1993, pag. 1); – 93/101/CEE (GU n. L 13 del 15 gennaio 1994, pag. 1); – 93/105/CEE (GU n. L 294 del 30 novembre 1993, pag. 21); – 94/69/CE (GU n. L 381 del 31.12.1994, pag. 1); – 96/54/CE (GU n. L 248 del 30 settembre 1996, pag. 1); – 96/56/CE (GU n. L 236 del 18 settembre 1996, pag. 35); – 97/69/CE (GU n. L 343 del 31 dicembre 1997, pag. 19). Il testo di queste direttive può essere ordinato presso l’EDMZ, 3003 Berna, per contrassegno. 140 GU n. L 196 del 16 agosto 1967, pagg. 1 ss. Il testo della direttiva può essere ordinato presso l’EDMZ, per contrassegno.
della direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992141 concernente la settima modifica della direttiva 67/548/CEE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. 2 I criteri per l’assegnazione dei consigli di sicurezza sono retti dall’allegato VI cifra 6 della direttiva menzionata nel capoverso 1.
141 GU n. L 154 del 5. giugno 1992, pag. 1 modificata dalle direttive: – 92/37/CEE (GU n. L 154 del 5 giugno 1992, pag. 30); – 92/69/CEE (GU n. L 383 del 29 dicembre 1992, pag. 113); – 93/21/CEE (GU n. L 110 del 4 maggio 1993, pag. 20); – 93/72/CEE (GU n. L 258 del 16 ottobre 1993, pag. 1): – 93/101/CEE (GU n. L 13 del 15 gennaio 1994, pag. 1); – 93/105/CEE (GU n. L 294 del 30 novembre 1993, pag. 21); – 94/69/CE (GU n. L 381 del 31.12.1994, pag. 1); – 96/54/CE (GU n. L 248 del 30 settembre 1996, pag. 1); – 96/56/CE (GU n. L 236 del 18 settembre 1996, pag. 35); – 97/69/CE (GU n. L 343 del 31 dicembre 1997, pag. 19). Il testo di queste direttive può essere ordinato presso l’EDMZ, 3003 Berna, per contrassegno.
Allegato 1.2 (art. 35 cpv. 4)
Etichettatura facoltativa
1 Indicazioni di pericolo per l’ambiente Esempi di diciture
11 Non spruzzare su fiori in boccio o sbocciati Non trattare piante infestate da pidocchi Prudenza se le colture vicine sono in fiore o se sono frammiste a erbacce in fiore Impiegare soltanto in assenza di vento
Tossico per le api
12 Impiego vietato nelle zone di protezione S acque sotterranee Non spandere su maggesi completi o parziali Non impiegare in zone carstiche o su suoli porosi Non impiegare nella manutenzione dei binari Pericoloso per le acque sotterranee Deposito vietato nelle zone di protezione S acque sotterranee
2 Indicazioni di misure protettive
Esempi di diciture
21 Può essere consegnato insieme ai rifiuti urbani al servizio di nettezza urbana
Rifiuti urbani
22 Consegnare come rifiuto speciale alla ditta .... Riconsegnare come rifiuto speciale al punto di vendita Riconsegnare come rifiuto speciale al centro di raccolta dei veleni Consegnare come rifiuto speciale al centro di Rifiuti speciali raccolta degli oli esausti Osservazione: la dicitura deve indicare il modo di eliminazione raccomandato
23 Non versare i residui nelle canalizzazioni o nel WC, ma consegnarli al servizio di nettezza urbana Non versare i residui nelle canalizzazioni o nel WC, ma riconsegnarli al punto di vendita o a un posto di raccolta dei rifiuti Divieto di eliminazione Osservazione: la dicitura deve indicare il attraverso le canalizzazioni modo di eliminazione raccomandato
Allegato 2142 (art. 19)
Indicazioni minime per la dichiarazione di sostanze nuove
Avvertenza Nell’elenco in appresso sono indicati i dati minimali richiesti per la dichiarazione delle sostanze nuove. L’elenco vale anche per le sostanze vecchie, per le quali il Dipartimento ha ordinato una valutazione ai sensi dell’articolo 13. In casi motivati singoli dati riportati sull’elenco in appresso possono essere tralasciati o sostituiti con altri equivalenti o più idonei.
Elenco dei dati minimali richiesti 1 Generalità Dichiarante – Nome e indirizzo – Sede della ditta Fabbricante della sostanza (sintesi chimica) – Nome e indirizzo 2 Identificazione Designazione – Designazione in base ad una nomenclatura riconosciuta sul piano internazionale – Nome con il quale la sostanza viene fornita – Ulteriori designazioni – Formula chimica bruta e di struttura – Codice CAS Composizione – Grado di purezza (indicazione in per cento) – Natura delle impurità, compresi gli isomeri e i sottoprodotti – Percentuale delle impurità significanti – Natura e percentuale di eventuali stabilizzatori, inibitori o altri additivi Metodi di accertamento e di determinazione – Metodo d’analisi o indicazione su chi ne dispone
142 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
3 Fabbricazione e impiego Luogo di fabbricazione (sintesi chimica) Quantità che si prevede di fornire in Svizzera o effettivamente fornita (ordini di grandezza) – Quantità annua totale (per le nuove sostanze quantità nel 1° anno e quantità prevista dopo 3–5 anni) – Quantità annua per settore d’impiego (per le nuove sostanze quantità nel 1° anno e quantità prevista dopo 3–5 anni) Impieghi – Effetti supposti – Impieghi previsti 4 Caratteristiche Caratteristiche fisico-chimiche – Punto di fusione – Punto di ebollizione – Densità – Pressione di vapore – Solubilità nell’acqua – Solubilità in solventi organici – Coefficiente di ripartizione nell’n-ottanolo/acqua – Liposolubilità – Idrolisi – Dati sulle analisi spettrali – Costante di disoccupazione – Tensione superficiale Ecologia – Degradabilità nell’acqua – Tossicità per i pesci143 – Dafnie: galleggiabilità e riproduzione Potere mutageno – Test batteriologico con e senza attivazione del metabolismo – Test non batteriologici144 Tossicità per i mammiferi145 146 Effetti indiretti a lungo termine sull’uomo noti
143 Le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali devono essere rispettate. 144 Le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali devono essere rispettate. 145 Le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali devono essere rispettate. 146 La documentazione a sostegno di detti dati deve essere inviata all’Ufficio federale solo su richiesta.
5 Neutralizzazione ed eliminazione – Possibilità di riutilizzazione – Possibilità di neutralizzazione – Dati sull’eliminazione controllata 6 Valutazione – Breve valutazione riassuntiva sulla compatibilità con l’ambiente, come pure diciture previste e pittogrammi (allegato 1) – Eliminazione raccomandata
Ulteriori disposizioni per sostanze speciali
Allegato 3. 1147
Composti organici alogenati
1 Divieti 11 Sostanze e prodotti
Sono vietati la fabbricazione, la fornitura, l’importazione e l’impiego di: a. sostanze ai sensi della cifra 3; b. prodotti contenenti sostanze ai sensi della cifra 3 tranne che come impurità inevitabili.
12 Oggetti
Gli articoli di tessuto e di cuoio contenenti sostanze ai sensi della cifra 3 non possono essere importati come merce commerciabile.
2 Eccezioni
Il divieto non vale per: a. la manipolazione a scopo di ricerca di composti organici alogenati nelle sostanze e nei prodotti; b. gli oli e i grassi lubrificanti con al massimo 1 ppm di bifenili alogenati, prodotti a partire da oli esausti; c. ... d. l’importazione di rifiuti contenenti composti organici alogenati in vista della loro eliminazione da parte di una ditta titolare di un’autorizzazione ai sensi
147 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5505) e n. 3 dell’all. 5 dell’O del 28 ott. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 814.201).
dell’articolo 32 capoverso 2 lettera b della legge federale sulla protezione dell’ambiente.
3 Elenco dei composti organici alogenati vietati
a. Sistemi monociclici non aromatici – Esaclorocicloesano (HCH, tutti gli isomeri), tranne il gamma-esaclorocicloesano (Lindano) nei prodotti antiparassitari per sementi ad uso agricolo o nei medicamenti. b. Sistemi policiclici non aromatici – Aldrina; – Clordano; – Clordecone (Kepon); – Dieldrina; – Endrina; – Eptacloro e eptacloroepossido; – Isodrina; – Kelevan; – Telodrina; – Strobano e tossafene. c. Esaclorobenzolo d. Bifenili, terfenili, naftaline e diarilalcani alogenati – bifenili alogenati con formula C12HnX10-n; X = alogeno, 0 ≤ n ≤ 9 – terfenili alogenati con formula C18HnX14-n; X = alogeno, 0 ≤ n ≤ 13 – naftaline alogenate con formula C10HnX8-n; X = alogeno, 0 ≤ n ≤ 7 – Monometiltetraclorodifenilmetano (n. CAS 76253-60-6) – Monometildiclorodifenilmetano – Monometildibromodifenilmetano (n. CAS 99688-47-8). e. DDT e composti simili – Diclorodifeniltricloroetano (DDT); – Diclorodifenildicloroetilene (DDE); – Diclorodifenildicloroetano (DDD); – Metossicloro; – Pertano.
f. Acido grassi triclorofenossici e loro derivati – Acido tricloro-2,4,5 fenossiacetico, i suoi sali e i composti tricoloro- 2,4,5 fenossiacetilici; – Acido 2-tricloro 2,4,5 fenossipropionico, i suoi sali e i composti 2-tricloro-2,4,5 fenossipropionici. g. Fenoli policlorati e loro derivati – Pentaclorofenolo (PCP), i suoi sali e i composti pentaclorofenossici; – Tetraclorofenolo (TeCP), i suoi sali e i composti tetraclorofenossici. h. Quintocene
4 Obbligo di dichiarazione per le ditte di smaltimento dei rifiuti
Le ditte di smaltimento dei rifiuti, che accettano rifiuti contenenti bifenili, terfenili o naftaline alogenati, devono indicare all’Ufficio federale, entro il 30 giugno di ogni anno, le quantità annue che: a. hanno accettato (indicando i fornitori); b. hanno fornito per scopi di ricerca; c. hanno eliminato in Svizzera; d. hanno esportato.
5 Disposizioni transitorie 1 I bifenili, i terfenili e le naftaline alogenati (cifra 3 lett. d) e i prodotti che contengono tali sostanze, tranne i bifenili policlorati e i prodotti che ne contengono, possono ancora essere: a. fabbricati, forniti o importati fino al 31 agosto 1987; b. impiegati fino al 31 agosto 1988. 2 Gli acidi grassi triclorofenossici e i loro derivati (cifra 3 lett. f) e i prodotti che ne contengono possono ancora essere: a. fabbricati, forniti o importati fino al 31 agosto 1987; b. impiegati fino al 31 agosto 1988. 3 I fenoli policlorati e i loro derivati (cifra 3 lett. g) e i prodotti che ne contengono possono ancora essere: a. fabbricati, forniti o importati fino al 31 agosto 1988; b. impiegati fino al 31 agosto 1989.
4 Per le sostanze ai sensi dei capoversi 2 e 3 fornite come componenti di prodotti per il trattamento delle piante o di prodotti per la protezione del legno valgono i termini di transizione secondo l’articolo 73. 5 Gli articoli di tessili e di cuoio contenenti sostanze ai sensi della cifra 3 possono ancora essere importati come merce commerciabile fino al 31 agosto 1989.
Allegato 3.2148
Mercurio
1 Definizione
Sono considerati prodotti e oggetti mercuriali quelli che contengono mercurio elementare o composti del mercurio, tranne che come impurità inevitabile.
2 Divieti
Sono vietati: a. la fornitura di prodotti e oggetti mercuriali da parte del fabbricante; b. l’importazione di prodotti e oggetti mercuriali come merce commerciabile; c. l’impiego di mercurio elementare, di composti del mercurio e di prodotti mercuriali.
3 Eccezioni 31 Fornitura e importazione 1 Il divieto non vale per la fornitura da parte del fabbricante e per l’importazione come merce commerciabile di: a. medicamenti; b. prodotti antiparassitari per sementi ad uso agricolo; c. prodotti vulnerari per gli alberi; d. antichità; e. prodotti cosmetici che, secondo l’ordinanza del 26 giugno 1995149 sui prodotti cosmetici, possono contenere mercurio. 2 Se la tecnica non conosce un surrogato senza mercurio e se non si impiega più mercurio di quanto sia necessario per l’impiego previsto, il divieto non vale per la fornitura da parte del fabbricante e per l’importazione come merce commerciabile di: a. apparecchi per misurare e regolare; b. apparecchi da laboratorio;
148 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5505) e del 1° lug. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2009).
c. corpi luminosi; d. colori per restauri; e. prodotti per l’otturazione di denti; f. sostanze ausiliarie per processi di fabbricazione. 3 Per la fornitura e l’importazione di pile e accumulatori contenenti mercurio vale l’allegato 4.10.
32 Impiego 1 Il divieto non vale per l’impiego di:
a. mercurio da parte del fabbricante di prodotti e oggetti mercuriali che possono essere forniti e importati in virtù della cifra 31; b. prodotti mercuriali che possono essere forniti e importati in virtù della cifra 31; c. mercurio nei laboratori. 2 Se la tecnica non conosce un surrogato senza mercurio e se non si impiega più mercurio di quanto sia necessario, esso può essere impiegato: a. per l’otturazione di denti; b. come sostanza ausiliaria in processi di fabbricazione, a condizione che non pervenga nel prodotto finale.
33 Ulteriori eccezioni
L’Ufficio federale, su domanda motivata, può permettere ulteriori eccezioni, se: a. la tecnica non conosce un surrogato senza mercurio, e b. non si impiega più mercurio di quanto sia necessario per lo scopo perseguito.
4 Disposizioni transitorie 1 I prodotti e gli oggetti mercuriali, di cui sono vietate in base al presente allegato la fornitura e l’importazione, possono ancora essere forniti o importati fino al 31 agosto 1987. 2 Il mercurio elementare, i composti del mercurio e i prodotti mercuriali, il cui impiego è vietato in base al presente allegato, possono ancora essere impiegati fino al 31 agosto 1989.
Allegato 3.3150
Amianto
1 Definizione 1 Sono considerate amianto le fibre minerali naturali di:
a. crisolito (amianto bianco); b. crocidolite (amianto azzurro); c. amosite (amianto bruno); d. actinolite; e. antofillite; f. tremolite. 2 Sono considerati contenenti amianto:
a. i prodotti e gli oggetti che contengono amianto in altra forma che quella di impurità inevitabile; b. i prodotti e gli oggetti come veicoli, macchine, apparecchi, strumenti e dispositivi, che comportano parti contenenti amianto.
2 Impiego dell’amianto
L’amianto non può più essere impiegato, salvo che per la fabbricazione dei prodotti e degli oggetti che possono essere forniti o importati come merce commerciabile secondo le cifre 31 e 32.
3 Fornitura e importazione 31 Prodotti e oggetti 1 A partire dalla data indicata, i seguenti prodotti e oggetti contenenti amianto non possono più essere né forniti né importati come merce commerciabile:
150 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 gen. 1989 (RU 1989 270). Aggiornato giusta il n. 14 dell’all. 1 all’O del 19 giu. 1995 conc. le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RS 741.41).
Prodotti, oggetti Data
a. Lastre d’amianto piane o ondulate, di grande formato 1° gennaio 1991 b. Tubi per il drenaggio dell’acqua nelle case 1° gennaio 1991 c. Condotte di pressione e canalizzazioni 1° gennaio 1995 d. Guarnizioni d’attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali 1° gennaio 1992 e. Guarnizioni d’attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche 1° gennaio 1995 f. Guarnizioni della testata per motori di vecchio tipo 1° gennaio 1995 g. Giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni 1° gennaio 1995 h. Filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande 1° gennaio 1991 i. Filtri ultrafini e per sterilizzazione per la produzione di bevande e di medicinali 1° gennaio 1995 k. Diaframmi per processi di elettrolisi 1° gennaio 1995
2 Dal 1° marzo 1990 tutti gli altri prodotti e oggetti contenenti amianto non possono più essere né forniti né importati come merce commerciabile.
32 Eccezioni 1 Su domanda motivata del fabbricante o del commerciante, l’Ufficio federale può permettere che determinati prodotti o oggetti vengano forniti o importati come merce commerciale anche dopo le date indicate alla cifra 31, se: a. la tecnica non conosce un surrogato dell’amianto e non si usa più amianto di quanto sia necessario per l’impiego al quale il prodotto o l’oggetto è destinato, oppure b. a causa delle particolari caratteristiche tecniche si possono impiegare soltanto pezzi di ricambio contenenti amianto. 2 Prodotti e oggetti possono anche essere forniti o importati come merce commerciale anche dopo le date indicate alla cifra 31, nella misura in cui le disposizioni della direttiva n. 76/769 del Consiglio, del 27 settembre 1976151, concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell’immissione nel mercato e dell’impiego di de-
151 GUCE n. L 262 del 27.9.1976, pag. 201 (per quanto concerne l’amianto, cfr. le modificazioni 83/478 , 85/610 (GUCE n. L 375 del 31.12.1985, pag. 1] e 91/659 ).
terminate sostanze e preparazioni pericolose che permettono l’impiego di crisotile per i veicoli stradali.
33 Etichetta 1 Il fabbricante può fornire fusti o imballaggi per amianto o per prodotti o oggetti contenenti amianto come pure prodotti o oggetti non imballati contenenti amianto soltanto se sono muniti di un’etichetta recante le indicazioni seguenti: a. il nome del fabbricante; b. una dicitura che indichi i pericoli per l’ambiente e le misure protettive, redatta nelle tre lingue ufficiali e conforme al modello seguente: Testa H = almeno 5 cm B = almeno 2,5 cm Colonna Testa: «a» bianco su fondo nero Colonna: testo nero o bianco su fondo rosso
2 Se la dicitura è stampata direttamente sul prodotto o sull’oggetto, per la testa e la colonna è sufficiente un solo colore, purché si stacchi nettamente dallo sfondo. Le colonne con il testo possono anche essere disposte, sotto un’unica testa, una accanto all’altra o una sotto l’altra. 3 Se il prodotto o l’oggetto comporta parti contenenti amianto, è sufficiente che tali parti siano munite dell’etichetta. Se una tale operazione di etichettatura appare impropria allo scopo, l’etichetta deve essere messa su un posto centrale del prodotto o dell’oggetto, in modo che sia ben visibile. 4 Se, per motivi validi, non è possibile etichettare il prodotto o l’oggetto secondo le disposizioni del presente allegato, l’Ufficio federale, su domanda motivata, accorda una deroga temporanea; esige però che le necessarie indicazioni vengano trasmesse al destinatario in un’altra forma altrettanto chiara.
34 Istruzioni per l’uso
Se il prodotto o l’oggetto contenente amianto è sottoposto, nell’ambito del suo impiego previsto, ad una lavorazione che può liberare polvere fine, il fabbricante può fornirlo soltanto se le istruzioni per l’uso contengono, nelle tre lingue ufficiali:
a. l’avviso che un impiego non conforme comporta il pericolo di malattie polmonari e un maggior rischio cancerogeno; b. raccomandazioni sulle misure protettive.
4 Eliminazione
I rifiuti contenenti fibre di amianto libere o suscettibili di divenire tali possono essere consegnate soltanto ai titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 dell’ordinanza del 12 novembre 1986152 sul traffico dei rifiuti speciali.
5 Disposizione transitoria
Il fabbricante può ancora fornire fusti o imballaggi per amianto o per prodotti o oggetti contenenti amianto come pure prodotti o oggetti non imballati contenenti amianto, che non siano conformi alle cifre 33 e 34, fino al 28 febbraio 1990.
Allegato 3.4153
Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
1 Definizioni 1 Sono considerati sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:
a. tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati (CFC), con fino a tre atomi di carbonio, come: 1. il triclorofluorometano (CFC 11), 2. il diclorofluorometano (CFC 12), 3. il tetraclorodifluoroetano (CFC 112), 4. il triclorotrifluoroetano (CFC 113), 5. il diclorotetrafluoroetano (CFC 114) e 6. il cloropentafluoroetano (CFC 115); b. tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati (HCFC), con fino a tre atomi di carbonio, come: 1. il clorodifluorometano (HCFC 22), 2. il diclorotrifluoroetano (HCFC 123), 3. il diclorofluoroetano (HCFC 141) e 4. il clorodifluoroetano (HCFC 142); c. tutti i clorofluorocarburi bromati completamente alogenati (aloni), con fino a tre atomi di carbonio, come: 1. il bromoclorodifluorometano (alone 1211), 2. il bromotrifluorometano (alone 1301) e 3. il dibromotetrafluoroetano (alone 2402); cbis. tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati, con fino a tre atomi di carbonio (HBFC); d. il 1, 1, 1-tricoloroetano; e. il tetracloruro di carbonio; f. il bromometano. 2 Sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:
a. le miscele semplici con sostanze secondo il capoverso 1;
153 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 1989 (RU 1989 2420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ago. 1991 (RU 1991 1981). Aggiornato giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5505).
b. i prodotti con sostanze secondo il capoverso 1, nella misura in cui si trovano in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o all’immagazzinamento di tali sostanze.
2 Divieti 21 Impiego 1 Le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono non possono essere impiegate,
a. per la fabbricazione di prodotti od oggetti che in base alle disposizioni della cifra 22 e degli allegati 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.16 possono essere forniti o importati; b. come prodotto intermedio in vista dell’ulteriore trasformazione chimica; c. a scopo di ricerca. d. per la lotta contro i parassiti, previa autorizzazione secondo l’articolo 35 dell’ordinanza del 19 settembre 1983154 sui veleni. 2 L’Ufficio federale può autorizzare deroghe di durata limitata per altri impieghi, se:
a. la tecnica non conosce sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o prodotti e oggetti alternativi a quelli fabbricati mediante l’apporto di tali sostanze e b. la quantità impiegata di tali sostanze non è superiore a quella necessaria per ottenere lo scopo ricercato.
22 Fabbricazione, importazione ed esportazione
a. fabbricare sostanze ai sensi della cifra 1 capoverso 1, che impoveriscono lo strato di ozono; è esclusa dal divieto la fabbricazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono mediante il ricupero di sostanze usate che impoveriscono lo strato di ozono, se queste ultime non vengono modificate chimicamente dal processo di fabbricazione; b. importare ed esportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono; il divieto non vale per le importazioni provenienti dagli Stati e per le esportazioni destinate agli Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera nell’ambito del Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987155 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (Protocollo);
23 Elenchi
L’Ufficio federale tiene degli elenchi di detti Stati, sostanze, prodotti e oggetti nonché degli impieghi consentiti. Gli elenchi sono pubblici e possono essere consultati liberamente.
3 Obbligo di dichiarare per gli importatori e gli esportatori 1 Ogni anno entro il 31 marzo, gli importatori e gli esportatori devono dichiarare all’Ufficio federale: a. le quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono importate o esportate come materia di base (cifra 1 cpv. 1), specificando i dati per ogni singola sostanza; b. le quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono importate o esportate come miscele semplici (cifra 1 cpv. 2, lett. a), indicando le percentuali in peso delle singole sostanze; c. le quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono importate o esportate nei prodotti, che si trovano in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o all’immagazzinamento di detti prodotti (cifra 1 cpv. 2, lett. b), indicando le percentuali in peso delle singole sostanze. 2 I dati devono riferirsi all’anno precedente e specificare l’impiego previsto.
4 Disposizioni transitorie 1 Il divieto ai sensi della cifra 21 e della cifra 22 lettera c entra in vigore il 1° gennaio 1992. 2 Il divieto ai sensi della cifra 22 lettera d entra in vigore un anno dopo l’entrata in vigore del relativo allegato del Protocollo. 3 Gli importatori devono effettuare la prima dichiarazione ai sensi della cifra 3 per l’anno 1991. Nella misura in cui sono disponibili, devono comunicare anche i dati relativi agli anni 1989 e 1990.
Ulteriori disposizioni per gruppi di prodotti e oggetti
Allegato 4.1156
Detersivi per tessili
1 Sono considerati detersivi per tessili i prodotti di lavatura e i prodotti ausiliari di lavatura per tessili che vengono eliminati insieme alle acque di scarico. Ne fanno segnatamente parte: a. i detersivi per il prelavaggio e i detersivi combinati; b. i detersivi speciali e per capi fini; c. gli addolcitivi d’acqua; d. i prodotti per il pretrattamento; e. gli sbiancanti e i decoloranti; f. gli ammorbidenti. 2 I prodotti usati in processi speciali di lavatura e pulizia nella fabbricazione e lavorazione dei tessili non sono considerati detersivi per tessili.
21 Principio
I detersivi per tessili possono essere forniti a scopo commerciale, fabbricati per l’uso privato e importati come merce commerciabile solo se soddisfano le esigenze di cui alle cifre 22 a 24.
156 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5505) e il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
22 Composizione 1 I detersivi per tessili non devono contenere:
a. ottilfenoloetossilati o nonilfenoloetossilati; b. composti organici alogenati liquidi come il cloruro di metilene, il tricloroetilene e il percloroetilene; c. acidi etilendiamminotetracetici (EDTA), acidi propilendiamminotetracetici (PDTA) o i loro sali o composti derivati in quantità superiori allo 0,5 per cento della massa (in totale); d. ... e. fosfati; f. fosforo in quantità superiore allo 0,5 per cento della massa. 2 Il Dipartimento stabilisce quali esigenze in materia di degradabilità i tensioattivi organici devono soddisfare per poter essere contenuti nei detersivi per tessili.
23 Etichettatura 1 Per i detersivi per tessili devono essere indicati i seguenti componenti, se sono contenuti in misura superiore allo 0,2 per cento della massa: a. i fosfonati; b. i tensioattivi anionici; c. i tensioattivi non ionici; d. i tensioattivi cationici; e. i tensioattivi anfoteri; f. gli sbiancanti a base di ossigeno; g. gli sbiancanti a base di cloro; h. gli idrocarburi aromatici; i. gli idrocarburi alifatici; j. l’EDTA; k. l’NTA; l. i saponi; m. gli zeoliti; n. i policarbossilati. 2 In tal caso il tenore dei componenti deve essere indicato secondo le seguenti classi di percentuali: – inferiore al 5 %, – dal 5 % a meno del 15 %,
– dal 15 % a meno del 30 %, – superiore al 30 %. 3 Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro tenore devono sempre essere dichiarati come tali: a. gli enzimi, b. i conservanti/disinfettanti. 4 Le indicazioni devono figurare direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta fissata all’imballaggio. Se il detersivo per tessili è fornito a un utilizzatore professionale o commerciale, le indicazioni possono essere comunicate in un’altra forma appropriata (p.es. scheda tecnica di dati, scheda di dati di sicurezza).
24 Istruzioni per l’uso 1 Nelle istruzioni per l’uso dei detersivi per tessili il dosaggio deve essere indicato in unità SI (millilitri o grammi). Un dosaggio dipendente dalla durezza dell’acqua deve essere commisurato alle seguenti estensioni di durezza (durezza totale): – inferiore a 15° df. – da 15° a 25° df, – superiore a 25° df. 2 Il capoverso 1 non si applica se il detersivo per tessili è fornito a un utilizzatore professionale o commerciale.
3 Disposizione transitoria
I detersivi per tessili che soddisfano le prescrizioni delle cifre 23 e 24 secondo il diritto previgente possono essere ancora forniti fino al 30 novembre 1999.
Allegato 4.2157
Prodotti di pulizia
1 Sono considerati prodotti di pulizia quelli usati per le pulizie ed eliminati con le acque di scarico. Ne fanno segnatamente parte: a. i prodotti per lavastoviglie; b. i prodotti per lavare a mano le stoviglie; c. i detersivi universali; d. i brillantanti; e. gli abrasivi; f. i detersivi per WC; g. i prodotti per lavare le automobili; h. i prodotti per pulire i metalli; i. i prodotti per pulire i motori; k. i prodotti di pulizia per l’industria alimentare e i prodotti per pulire le bottiglie e i recipienti; l. i prodotti per gli impianti di lavaggio per automobili; m. i prodotti per lavare i tappeti; n. i prodotti sgrassanti; o. i prodotti per togliere la ruggine. 2 Per i detersivi per i tessili vale l’allegato 4. 1.
21 Principio
I prodotti di pulizia possono essere forniti a scopo commerciale, fabbricati per l’uso privato e importati come merce commerciabile solo se soddisfano le esigenze di cui alle cifre 22 a 24.
157 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5505) e il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
22 Composizione 1 I prodotti di pulizia non devono contenere:
a. composti organici alogenati liquidi come il cloruro di metilene, il tricloroetilene e il percloroetilene; b. acidi etilendiamminotetracetici (EDTA), acidi propilendiamminotetracetici (PDTA) o i loro sali o composti derivati in quantità superiori all’1 per cento della massa (in totale). 2 ...
3 Il Dipartimento stabilisce quali esigenze in materia di degradabilità i tensioattivi organici devono soddisfare per poter essere contenuti nei prodotti di pulizia. 4 Il Dipartimento può accordare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 lettera a, se:
a. la tecnica non conosce un surrogato, e b. non si impiegano più composti organici alogenati liquidi di quanto sia necessario per lo scopo perseguito.
23 Etichettatura 1 Per i prodotti di pulizia devono essere indicati i seguenti componenti, se sono contenuti in misura superiore allo 0,2 per cento della massa: a. i fosfati; b. i fosfonati; c. i tensioattivi anionici; d. i tensioattivi non ionici; e. i tensioattivi cationici; f. i tensioattivi anfoteri; g. i saponi; h. gli sbiancanti a base di ossigeno; i. gli sbiancanti a base di cloro; j. l’NTA; k. l’EDTA; l. gli zeoliti; m. gli idrocarburi aromatici; n. gli idrocarburi alifatici; o. i policarbossilati; p. i fenoli e i fenoli alogenati; q. il paradiclorobenzene.
2 In tal caso il tenore dei componenti deve essere indicato secondo le seguenti classi di percentuali: – inferiore al 5 %, – dal 5 % a meno del 15 %, – dal 15 % a meno del 30 %, – superiore al 30 %. 3 Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro tenore devono sempre essere dichiarati come tali: a. gli enzimi; b. i conservanti/disinfettanti. 4 Le indicazioni devono figurare direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta fissata all’imballaggio. Se il prodotto di pulizia è fornito a un utilizzatore professionale o commerciale, le indicazioni possono essere comunicate in un’altra forma appropriata (p.es. scheda tecnica di dati, scheda di dati di sicurezza).
24 Istruzioni per l’uso
Nelle istruzioni per l’uso dei prodotti per lavastoviglie, usate nelle economie domestiche, il dosaggio deve essere indicato in modo tale che, rispettando le istruzioni, non si impieghi più di 2,5 g di fosforo per ciclo di lavaggio.
3 Disposizione transitoria
I prodotti di pulizia che soddisfano le prescrizioni della cifra 23 secondo il diritto previgente possono essere ancora forniti fino al 30 novembre 1999.
Allegato 4.3158
Prodotti fitosanitari
1 Sono considerati prodotti fitosanitari:
a. i prodotti e gli oggetti che proteggono le piante e il loro materiale di moltiplicazione da malattie, organismi nocivi, ecc.; b. i diserbanti; c. i regolatori per lo sviluppo delle piante. 2 Ad essi equiparati sono i prodotti impiegati nelle foreste sul legno abbattuto.
3 I diserbanti sono prodotti e oggetti che servono all’eliminazione delle piante indesiderate. 4 I regolatori per lo sviluppo delle piante sono prodotti e oggetti che influiscono sullo sviluppo delle piante ma non servono alla loro nutrizione. 5 I prodotti per la conservazione delle scorte non sono considerati prodotti fitosanitari.
2 Fornitura ed importazione 1 Salvo se destinati alla ricerca, i prodotti fitosanitari non possono essere forniti:
a. se contengono sostanze attive con diversi campi d’azione come insetticidi, funghicidi o erbicidi; b. se contengono arsenico o composti dell’arsenico. 2 L’autorità che concede l’autorizzazione può tollerare eccezioni al divieto di cui al capoverso 1 lettera a: a. come mezzo per la mordenzatura delle sementi; b. nelle foreste sul legno abbattuto. 3 I prodotti fitosanitari possono essere importati solo se conformi alle prescrizioni svizzere in materia di fornitura. Ciò non concerne: a. i prodotti fitosanitari che dopo l’importazione vengono modificati o reimballati in modo da corrispondere alle prescrizioni in materia di fornitura o di esportazione;
158 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 dell’O del 23 giu. 1999, in vigore dal 1° ago. 1999 (RS 916.161).
b. i prodotti fitosanitari per l’agricoltura figuranti nella lista valida dell’UFAG secondo l’articolo 160 capoverso 7 della legge sull’agricoltura159 e nella lista valida dell’Ufficio federale della sanità pubblica secondo l’articolo 3a capoverso 1 della legge sui veleni del 21 marzo 1969160; c. i prodotti fitosanitari per l’agricoltura omologati secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari del 23 giugno 1999161. 4 Per l’importazione e la fornitura dei prodotti fitosanitari per l’agricoltura di cui al capoverso 3 lettere b e c è applicabile l’ordinanza sui prodotti fitosanitari. 5 Il materiale vegetale di moltiplicazione e la terra che vi aderisce non possono essere importati come merce commerciabile, se contengono sostanze che in Svizzera non sono autorizzate in un prodotto fitosanitario previsto per un impiego corrispondente oppure non figurante nelle liste di cui al capoverso 3 lettera b. L’autorità che rilascia l’autorizzazione può tollerare eccezioni. 6 Nella documentazione pubblicitaria scritta e sull’etichetta o sulle istruzioni per l’uso gli impieghi ammessi devono essere indicati in modo preciso ed esaustivo.
3 Impiego ed eliminazione 1 Fatti salvi i capoversi 4 e 5 i prodotti fitosanitari non possono essere impiegati:
a. in regioni che in virtù di una legislazione federale o cantonale sono classificate riserve naturali, sempre che le relative prescrizioni non dispongano altrimenti; b. nei cariceti e nelle paludi; c. nelle siepi e nei boschetti e in una fascia larga tre metri lungo le siepi e i boschetti; sono eccettuati i trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che queste non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come uno sfalcio regolare; d. nelle acque superficiali e in una fascia larga tre metri intorno alle acque superficiali; e. nella zona di protezione delle acque sotterranee S1 (art. 29 cpv. 2 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998162 sulla protezione delle acque; OPAc); f. nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 (art. 29 cpv. 2 OPAc), se l’autorità che rilascia l’autorizzazione per i prodotti fitosanitari che in virtù della loro mobilità e biodegradabilità possano raggiungere un punto di captazione dell’acqua potabile abbia posto un onere corrispondente.
2 Inoltre i diserbanti e i regolatori per lo sviluppo delle piante non possono essere impiegati: a. sui tetti e sulle terrazze; b. sugli spiazzi adibiti a deposito; c. sulle o ai bordi di strade, sentieri e spiazzi; sono eccettuati i trattamenti pianta per pianta su piante problematiche presso strade nazionali o cantonali, sempre che dette piante non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come uno sfalcio regolare; d. sulle scarpate e strisce verdi lungo strade e impianti ferroviari; sono eccettuati i trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che queste non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come uno sfalcio regolare. 3 Per l’impiego di prodotti fitosanitari nei settori d’alimentazione Zu e Zo (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OPAc) i Cantoni definiscono restrizioni oltre quanto sancito dai capoversi 1 e 2, sempre che necessario per la protezione delle acque. In particolare limitano l’impiego di un prodotto fitosanitario nel settore d’alimentazione Zu se questo è situato in un punto di captazione d’acqua potabile. Sono salvi i capoversi 4 e 5. 4 Per l’impiego di prodotti fitosanitari nelle foreste è applicabile l’ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992163. 5 L’impiego di prodotti fitosanitari su e ai bordi di impianti ferroviari nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 è proibito. Per l’impiego di prodotti fitosanitari su e ai bordi di impianti ferroviari fuori dalle zone S1 e S2 di zone di protezione delle acque sotterranee l’Ufficio federale dei trasporti d’intesa con l’Ufficio federale stabilisce le limitazioni e i divieti necessari per la protezione dell’ambiente. Tiene conto della situazione locale e prima della decisione sente i Cantoni interessati. 6 I fabbricanti e i commercianti sono tenuti a riprendere i prodotti fitosanitari che avevano fornito e che non sono più impiegati dal consumatore e ad eliminarli in modo adeguato; i prodotti fitosanitari venduti al dettaglio devono essere ripresi gratuitamente.
4 Disposizioni transitorie 1 Fino al 31 dicembre 2000 l’autorità d’autorizzazione non può disporre oneri ai sensi del numero 3 capoverso 1 lettera f. 2 Per l’impiego di diserbanti e regolatori per lo sviluppo delle piante è applicabile fino al 31 dicembre 2000 il numero 3 capoverso 2 lettera c nella versione del 30 novembre 1992; è salvo il numero 3 capoverso 4. 3 I commercianti possono fornire i prodotti fitosanitari le cui etichette o istruzioni per l’uso non sono stati ancora adeguati alle esigenze per l’impiego nella zona di
protezione delle acque sotterranee S2 (n. 3 cpv. 1 lett. f) al massimo per 3 mesi dopo che l’autorità d’autorizzazione ha posto un onere corrispondente. Detta autorità informa adeguatamente i commercianti in merito ai nuovi oneri di cui al numero 3 capoverso 1 lettera f concernenti prodotti fitosanitari già autorizzati. 4 I prodotti fitosanitari le cui etichette o istruzioni per l’uso non sono stati ancora adeguati alle esigenze per l’impiego nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 (n. 3 cpv. 1 lett. f) possono continuare ad essere utilizzati in questa zona.
Allegato 4.4164
Prodotti per la protezione del legno
1 Sono considerati prodotti per la protezione del legno i prodotti e gli oggetti impiegati per conservare il legno e che a tale fine contengono sia sostanze che combattono gli organismi che attaccano il legno o che ne alterano il colore, sia sostanze che lo preservano dal fuoco o da qualsiasi altro danno. 2 Sono esclusi i colori, le vernici e i mordenti che contengono sostanze attive unicamente per la propria conservazione. 3 I prodotti per il trattamento degli alberi contro i parassiti e le malattie e i prodotti impiegati nelle foreste sul legno abbattuto sono considerati prodotti fitosanitari (allegato 4.3).
1 Salvo che siano destinati alla ricerca, i prodotti per la protezione del legno possono essere forniti soltanto se: a. non contengono arsenico o composti dell’arsenico; b. contengono un tenore di fenoli solubili o di benzo(a)pirene tanto basso quanto è dato dalle possibilità consentite dallo stato della tecnica, tuttavia al massimo: 1. 30 grammi di fenoli solubili per chilogrammo; 2. 50 milligrammi di benzo(a)pirene per chilogrammo. 2 I prodotti per la protezione del legno possono essere importati in Svizzera solo se sono conformi alle prescrizioni svizzere in materia di fornitura; sono esclusi i prodotti per la protezione del legno che vengono modificati o reimballati in vista della loro fornitura o esportazione. 2bis Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione non può essere fornito se tali prodotti non adempiono alle esigenze di cui al capoverso 1 lettera b; fanno eccezione le traversine che un’impresa ferroviaria fornisce a un’altra impresa ferroviaria per l’utilizzazione nei binari ferroviari. 2ter Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione, contenenti benzo(a)pirene (in particolare olio di catrame), che non adempiono alle esigenze di cui al capoverso 1 lettera b può essere fornito soltanto se è utilizzato per:
164 Aggiornato giusta il n. 3 dell’all. 5 dell’O del 28 ott. 1998 sulla protezione delle acque (RS 814.201) e il n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 1758).
a. i binari ferroviari; b. le opere di consolidamento del terreno e di premunizione valangaria fuori dalle zone abitate; c. le pareti antirumore fuori dalle zone abitate; d. le opere di consolidamento di strade e sentieri fuori dalle zone abitate; e. le basi dei tralicci; f. altri impianti che hanno uno scopo analogo e che vengono costruiti fuori dai centri abitati; l’Ufficio federale emana direttive dopo aver consultato gli Uffici federali interessati. 3 Il legno non può essere importato come merce commerciabile, se contiene sostanze che in Svizzera non sono autorizzate in un prodotto per la protezione del legno previsto per un analogo impiego. L’autorità che concede l’autorizzazione può tollerare eccezioni.
3 Impiego ed eliminazione 1 Nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2:
a. non possono essere impiegati prodotti per la protezione del legno; b. non può essere depositato legname trattato con prodotti per la protezione del legno. 2 Chi intende impiegare prodotti per la protezione del legno o depositare legname trattato con tali prodotti in una zona di protezione delle acque sotterranee S3 o in vicinanza delle acque, deve adottare misure di costruzione per impedire la loro infiltrazione e il dilavamento dei prodotti. 3 I fabbricanti e i commercianti sono tenuti a riprendere i prodotti per la protezione del legno che avevano fornito e che non sono più impiegati dal consumatore, e a eliminarli in modo adeguato; i prodotti per la protezione del legno venduti al dettaglio devono essere ripresi gratuitamente.
4 Disposizione transitoria 1 Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione che non adempiono alle esigenze di cui alla cifra 2 capoverso 1 lettera b può essere fornito per le utilizzazioni menzionate alla cifra 2 capoverso 2ter sino al 1° luglio 2005. 2 Il legno trattato con prodotti destinati alla sua protezione, contenenti benzo(a)pirene (soprattutto olio di catrame), che adempiono alle esigenze di cui alla cifra 2 capoverso 1 lettera b può essere fornito per altre utilizzazioni rispetto a quelle menzionate alla cifra 2 capoverso 2ter sino al 1° gennaio 2002.
Allegato 4.5165
Concimi
1 I fertilizzanti servono al nutrimento delle piante.
2 Sono considerati fertilizzanti ai sensi della presente ordinanza:
a. concimi aziendali: colaticcio, letame, liquame proveniente dai mucchi di letame, prodotti della separazione dei liquami, liquame di silo e deiezioni simili provenienti da aziende di allevamento di animali, trattati o meno; b. concimi a base di rifiuti di origine vegetale, animale, microbica o minerale o ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come: 1. il composto (materiale d’origine vegetale o animale ottenuto grazie a un apposito procedimento di decomposizione mediante apporto di aria e utilizzato come fertilizzante, rettificatore del terreno, substrato, protezione contro l’erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali); 2. materiale vegetale non decomposto, come resti e rifiuti di verdure, residui di distillazione o di ammostatura oppure di processi d’estrazione; 3. prodotti ottenuti da scarti animali, come la farina di carne, la polvere di ossa, di sangue, di corna, di unghie, di zoccoli o di cuoio; 4. i fanghi di depurazione (fanghi, trattati o meno, ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico e utilizzati direttamente come fertilizzante o aggiunti al composto); c. i concimi minerali (prodotti ottenuti a partire da sostanze naturali o fabbricati chimicamente e sostanze come la cianammide e l’urea); d. additivi per concimi (prodotti che migliorano le proprietà o l’efficacia dei concimi o ne facilitano l’utilizzazione); e. agenti compostanti (prodotti che accelerano la decomposizione dei rifiuti organici); f. ammendanti (prodotti che migliorano le proprietà del terreno); g. prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno (prodotti che, mediante microrganismi presenti nel terreno, modificano i processi di sintesi degli elementi nutritivi o la loro liberazione).
165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1992 (RU 1992 1749). Aggiornato giusta l’art. 68 n. 4 dell’O del 30 nov. 1992 sulle foreste (RS 921.01), il n. IV 3 dell’O del 27 ott. 1993 (RU 1993 3022), il n. 3 dell’all. 5 dell’O del 28 ott. 1998 sulla protezione delle acque (RS 814.201) e il n. 2 dell’all. all’O del 10 gen. 2001 sui concimi, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 916.171).
3 I fanghi di depurazione liquidi sono considerati igienizzati, se, nel momento in cui lasciano l’impianto di depurazione, non contengono né enterobatteriacee in quantità superiore a 100 unità per grammo né uova di vermi suscettibili di provocare infezioni. 4 I fanghi di depurazione trattati (compostati, decalcificati, disidratati, ecc.) sono considerati igienizzati, se: a. nel momento in cui lasciano l’impianto di depurazione, non contengono né enterobatteriacee in quantità superiore a 100 unità per grammo né uova di vermi suscettibili di provocare infezioni oppure b. sono stati preparati a partire da fanghi di depurazione liquidi igienizzati. 5 Per superfici foraggere si intendono sia i prati sia le superfici di terreno seminate il cui raccolto è impiegato totalmente o parzialmente come foraggio. Fanno eccezione le superfici di terreno dalle quali si raccolgono soltanto i grani o le pannocchie.
2 Fornitura 21 Principio
I concimi possono essere forniti soltanto se: a. le loro caratteristiche sono tali per cui, in caso di impiego corretto, essi non possono mettere in pericolo né l’ambiente naturale né, indirettamente, l’uomo e b. soddisfano le esigenze di cui ai numeri 22 a 24.
22 Esigenze di qualità 221 Composto e fanghi di depurazione 1 Il tenore di sostanze nocive nel composto e nei fanghi di depurazione non deve superare i seguenti valori limite, a meno che non sia stata accordata un’autorizzazione eccezionale ai sensi del numero 25 capoversi 2 e 3:
Sostanza nociva Valore limite in grammi per tonnellata di materia secca
Composto Fanghi di depurazione
Cadmio (Cd) 1 5 Cobalto (Co) — 60 Cromo (Cr) 100 500 Mercurio (HG) 1 5 Molibdeno (Mo) — 20 Nichel (Ni) 30 80 Piombo (Pb) 120 500 Rame (Cu) 100 600
Sostanza nociva Valore limite in grammi per tonnellata di materia secca
Composto Fanghi di depurazione
Zinco (Zn) 400 2000 Composti organici alogenati assorbibili (AOX) — 500 (valore indicativo)
2 Il composto al quale sono stati aggiunti fanghi di depurazione è da considerare come fango di depurazione, se il suo tenore di sostanze nocive supera i valori limite per il composto figuranti al capoverso 1. 3 I fanghi di depurazione destinati a fertilizzare i campi coltivati a foraggio o a ortaggi devono essere igienizzati. 4 Per poter essere trattati o aggiunti ad altri fertilizzanti, i fanghi di depurazione devono soddisfare le esigenze di cui al capoverso 1. Inoltre, se il trattamento non produce un effetto igienizzante sufficiente, devono essere sottoposti a igienizzazione. 5 Al composto o ai fanghi di depurazione è vietato aggiungere prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici dei terreni.
222 Concimi minerali e prodotti ottenuti da scarti animali 1 Il tenore di sostanze nocive nei concimi minerali e nei prodotti ottenuti da scarti animali non deve superare i seguenti valori limite:
Sostanza nociva Valore limite in grammi per tonnellata
Materia secca Fosforo
Cadmio (Cd) nei fertilizzanti a base di fosforo con un tenore di fosforo superiore all’1 per cento 50 Cromo (Cr) 2000 Vanadio (V) 4000
2 Ai concimi minerali o ai prodotti ottenuti da scarti animali è vietato aggiungere prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici dei terreni.
223 Prodotti per rettificare il terreno
Ai prodotti per rettificare il terreno è vietato aggiungere prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici dei terreni.
23 Istruzioni per l’uso 1 Nelle istruzioni per l’uso del composto, dei prodotti ottenuti da scarti animali, dei fanghi di depurazione, dei concimi minerali, dei prodotti per rettificare il terreno e dei prodotti che influiscono sui processi biologici dei terreni, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 37, devono figurare: a. l’avvertenza che il prodotto può, se non è impiegato in modo corretto, compromettere la fertilità del suolo, pregiudicare la qualità delle acque e dell’aria o nuocere alla qualità delle piante; b. gli impieghi vietati (n. 33). 2 Per quanto riguarda il composto o i fanghi di depurazione, il bollettino di consegna (n. 241) o le diciture sui sacchi valgono come istruzioni per l’uso, se contengono anche le indicazioni di cui al capoverso 1. 3 Nel caso di forniture di concimi aziendali, le raccomandazioni per la concimazione pubblicate dalle stazioni federali di ricerche agrarie valgono come istruzioni per l’uso. 4 Se i concimi aziendali sono forniti in sacchi, su questi ultimi deve figurare una dicitura in guisa di istruzioni per l’uso, sulla quale figurano almeno: a. tutte le indicazioni secondo il capoverso 1; b. la specie di animale da reddito, da cui proviene il concime aziendale; c. il peso; d. il tenore di materia secca e di materia organica; e. il tenore di azoto totale, di fosforo e di potassio.
24 Compiti degli esercenti e dei gestori di impianti di compostaggio e di impianti centrali di depurazione delle acque 241 Bollettino di consegna 1 I gestori degli impianti di compostaggio nei quali annualmente si lavorano più di 100 t di materiale compostabile e i gestori degli impianti centrali di depurazione delle acque, al momento della fornitura di composto o di fanghi di depurazione, devono consegnare all’acquirente un bollettino di consegna con le indicazioni seguenti: a. la quantità fornita; b. il tenore di materia secca e di sostanze organiche; c. il tenore di azoto totale; per i fanghi di depurazione anche il tenore di azoto ammoniacale; d. il tenore di fosforo, calcio e magnesio; per il composto anche il tenore di potassio e la conduttività elettrica (indicata in millisiemens per centimetro);
e. il tenore di sostanze nocive (valutazione globale); per i fanghi di depurazione anche le caratteristiche sotto il profilo igienico (valutazione globale); f. il dosaggio autorizzato per un fabbisogno medio. 2 Se il composto e i fanghi di depurazione sono forniti in sacchi, il peso e le altre indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b–f devono figurare sui sacchi stessi: in tal caso l’iscrizione sul sacco funge da bollettino di consegna.
242 Registro 1 I gestori degli impianti ai sensi del numero 241 capoverso 1 devono tenere un registro degli acquirenti di composto e fanghi di depurazione. Per quanto concerne gli acquirenti di composto, essi devono essere iscritti nel registro soltanto se annualmente ritirano più di 10 t di composto (materia secca). 2 Nel registro devono figurare almeno le seguenti indicazioni:
a. la data della fornitura; b. il nome dell’acquirente; c. la quantità fornita; d. le altre indicazioni del bollettino di consegna. 3 I gestori degli impianti devono conservare i registri per almeno 30 anni. Su domanda, li mettono a disposizione dell’UFAG, dell’autorità cantonale o di terzi designati dall’UFAG.
243 Prove nel caso di fornitura di composto e di fanghi di depurazione 1 I gestori di impianti ai sensi della cifra 241 capoverso 1 sono autorizzati a fornire composto o fanghi di depurazione per il proprio fabbisogno soltanto se l’acquirente prova che può impiegare detti fertilizzanti conformemente alle prescrizioni (prova del bisogno). Gli acquirenti di composto sono tenuti a presentare la prova del bisogno soltanto se prendono in consegna più di 10 t di composto (materia secca) all’anno. 2 I gestori di impianti ai sensi della cifra 241 capoverso 1 sono autorizzati a fornire composto o fanghi di depurazione ad acquirenti che non li impiegano sui propri campi o su campi in affitto soltanto se possono dimostrare di possedere le conoscenze tecniche necessarie al loro impiego.
244 Analisi 1 Gli esercenti degli impianti ai sensi del numero 241 capoverso 1, conformemente alle istruzioni dell’UFAG, devono fare eseguire le analisi necessarie per accertare che le esigenze di cui al numero 221 siano adempite. 2 Provvedono affinché i risultati delle analisi vengano trasmessi, senza indugi, all’UFAG e all’autorità cantonale.
25 Compiti e competenze dell’UFAG 1 I compiti e le competenze dell’UFAG sono i seguenti:
a. decidere la classificazione e la definizione dei concimi (n.1 cpv. 2 e 3); b. elaborare e pubblicare i metodi per il prelievo, la preparazione e l’analisi dei campioni nonché per il calcolo e la valutazione dei risultati; c. riconoscere i laboratori chiamati a effettuare le analisi dei concimi ed offrire loro la consulenza tecnica; d. fissare la frequenza delle analisi dei concimi e pubblicare una ricapitolazione dei risultati valutati; e. mettere a disposizione degli uffici di consulenza tecnica (art. 60 cpv. 1) la documentazione sull’impiego dei concimi; f. provvedere affinché i prodotti che non soddisfano le esigenze di cui alle cifre 21-24 non vengano forniti come concimi; g. riscuotere gli emolumenti previsti dall’ordinanza del 18 ottobre 2000166 concernente le tasse dell’UFAG. 2 Per un periodo limitato, l’UFAG può autorizzare la fornitura di composto e fanghi di depurazione con un carico inquinante superiore ai valori limite fissati nella cifra 221 capoverso 1: a. a condizione che, in via del tutto eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi, il tenore delle sostanze nocive non superi di oltre il 100 per cento i valori limite; b. oppure, su domanda delle autorità cantonali, a condizione che il tenore delle sostanze nocive non superi di oltre il 100 per cento i valori limite e che le stesse autorità cantonali abbiano già ordinato le necessarie misure di risanamento nel bacino imbrifero dell’impianto in questione. 3 Se l’UFAG accorda un’autorizzazione ai sensi del capoverso 2, riduce la quantità di composto o di fanghi di depurazione che può essere fornita in modo che il carico in sostanze nocive del composto o dei fanghi di depurazione non sia superiore per ettaro a quello risultante se i valori limite di cui alla cifra 221 capoverso 1 fossero rispettati.
4 Se il valore indicativo degli AOX di cui alla cifra 221 capoverso 1 è superato, l’UFAG informa l’autorità cantonale ed esige che ne chiarisca il motivo. Provvede affinché i fanghi di depurazione in questione non vengano forniti come fertilizzanti, se ciò può arrecare pregiudizio al suolo o alle coltivazioni. 5 L’UFAG e i laboratori di analisi riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera c possono in ogni momento prelevare campioni presso i produttori di concimi, segnatamente negli impianti di compostaggio e negli impianti di depurazione nonché sul luogo del loro impiego come fertilizzanti.
3 Impiego 31 Principio 1 Chi impiega concimi deve tener conto:
a. delle sostanze nutritive presenti nel suolo e del fabbisogno delle piante in sostanze nutritive (Direttive sui fertilizzanti); b. del luogo (vegetazione, topografia e natura del suolo); c. delle condizioni meteorologiche; d. delle limitazioni imposte o concordate in base alle legislazioni concernenti la protezione delle acque, la protezione della natura e del paesaggio e la protezione dell’ambiente. 2 Chi dispone di concimi aziendali può impiegare fertilizzanti a base di rifiuti e concimi minerali soltanto se il concime aziendale non è sufficiente o non è adatto a coprire il fabbisogno in nutrimento delle piante.
32 Limitazioni 321 Concimi contenenti azoto e concimi liquidi 1 I concimi contenenti azoto possono essere spanti soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare l’azoto. Tuttavia, se esigenze particolari della coltivazione richiedono una concimazione fuori di tali periodi, detti concimi possono essere spanti, soltanto se non pregiudicano la qualità delle acque. 2 I concimi liquidi possono essere spanti soltanto quando il suolo è in grado di riceverli e di assorbirli; di conseguenza non possono essere spanti quando il suolo è saturo d’acqua, gelato, ricoperto di neve o troppo secco.
322 Composto e fanghi di depurazione 1 Per ettaro di superficie e su un arco di 3 anni, la quantità spanta, espressa in materia secca, può essere di 25 t al massimo per il composto oppure di 5 t al massimo per i fanghi di depurazione, purché il loro tenore di azoto e di fosforo lo permetta (n. 31
cpv. 1 lett. a e b). Se si tratta di fanghi trattati, la presente limitazione si applica senza tenere conto delle sostanze aggiunte quali segatura, cortecce, paglia o calce. 2 La limitazione di cui al capoverso 1 non vale per il composto utilizzato come rettificatore del terreno, substrato, protezione contro l’erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali. 3 Sui campi coltivati a foraggio o a ortaggi è permesso spandere fanghi di depurazione o composto al quale sono stati aggiunti fanghi di depurazione soltanto se i fanghi sono igienizzati. Sui campi coltivati a ortaggi detti fertilizzanti devono essere stati fatti penetrare nel suolo prima della semina o della piantagione. 4 Nelle fosse per il colaticcio è permesso depositare soltanto fanghi di depurazione igienizzati.
323 Residui provenienti dai pozzi neri senza scarico 1 I residui provenienti dai pozzi neri non agricoli senza scarico non possono né essere depositati nelle fosse per il colaticcio né essere spanti sui campi coltivati a foraggio o a ortaggi. Nelle regioni con infrastrutture viarie carenti l’autorità cantonale, sentiti i competenti servizi di controllo e di consulenza dell’economia lattiera, può accordare eccezioni per lo spandimento sui campi coltivati a foraggio. 2 Sulle superfici di terreno che non sono considerate campi coltivati a foraggio o a ortaggi, i residui ai sensi del capoverso 1 possono essere spanti a condizione che vengano fatti penetrare nel suolo prima della semina.
33 Divieti 1 I concimi non possono essere impiegati:
a. nelle regioni protette in virtù del diritto federale o cantonale sulla protezione della natura, a meno che prescrizioni o accordi relativi non stabiliscano altrimenti; b. nelle praterie a carice e nelle paludi, non comprese sotto la lettera a; c. nelle siepi e nei boschetti nonché in una striscia di 3 metri di larghezza lungo gli stessi; d. nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse; e. nella zona S1 delle zone di protezione delle acque sotterranee (zona di captazione); fa eccezione l’erba falciata non raccolta. 2 I fanghi di depurazione e i concimi aziendali liquidi non possono essere impiegati nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2. Se il tipo di sfruttamento del suolo è tale da garantire che nessun germe patogeno possa pervenire nella captazione o nell’impianto di ravvenamento, i Cantoni possono autorizzare fino a tre concimazioni, ognuna di 20 m3 al massimo, per ettaro e per periodo vegetativo e a intervalli di tempo adeguati. 3 Per l’impiego di concimi nei settori di alimentazione Zu e Zo (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OPAc), i Cantoni fissano le limitazioni e i divieti che vanno oltre le esigenze dei capoversi 1 e 2 se ciò è necessario alla protezione delle acque. 4 Per l’impiego in foresta di concimi vale l’ordinanza del 30 novembre 1992167 sulle foreste.
34 ...
3a Esportazione di concimi a base di rifiuti
L’esportazione di concimi a base di rifiuti di origine vegetale e animale o ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico sottostà alle convenzioni e decisioni determinanti del diritto internazionale nonché alle prescrizioni nazionali concernenti il traffico transfrontaliero dei rifiuti.
1 I concimi minerali nei quali il tenore di cadmio supera il valore limite secondo il numero 222 capoverso 1 possono essere ancora forniti fino al 31 dicembre 1992. 2 I concimi minerali di cui al capoverso 1, che sono stati immagazzinati a titolo di scorte obbligatorie prima dell’entrata in vigore della presente modificazione, possono essere forniti anche dopo il 31 dicembre 1992. 3 Il composto nel quale il tenore delle sostanze nocive non supera i valori limite fissati dal diritto precedente possono essere ancora forniti fino al 30 settembre 1995. 4 I fanghi di depurazione non igienizzati provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque che producono annualmente meno di 100 t di fanghi di depurazione (materia secca), possono essere ancora forniti fino al 30 settembre 1997 per concimare campi coltivati a foraggio; non possono però essere depositati nelle fosse per il colaticcio. L’autorità cantonale ordina termini più brevi soprattutto nelle regioni in cui viene prodotto formaggio a partire dal latte crudo.
Allegato 4.6168
Prodotti per la manutenzione m inverno delle infrastrutture per i trasporti
Sono considerati prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti le sostanze e i prodotti che contengono più del 10 per cento della massa di sostanze attive destinate a lottare contro la formazione di ghiaccio e di neve ghiacciata.
2 Fornitura
Possono essere forniti solo i prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti che contengono, come sostanze attive, unicamente: a. cloruro di sodio, di calcio o di magnesio; b. urea; c. alcol degradabile con basso peso molecolare. d. formiato di sodio o di potassio; e. acetato di sodio o di potassio.
3 Impiego 31 Limitazioni 1 Possono essere impiegati solo i prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti conformi alla cifra 2. 2 I prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti contenenti urea possono essere impiegati solo sugli aeroporti e sui tratti di strada con pericolo di corrosione. 3 I prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti contenenti formiato di sodio o di potassio oppure acetato di sodio o di potassio possono essere impiegati solo sugli aeroporti. 4 L’Ufficio federale può autorizzare singoli utilizzatori ad impiegare prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti non conformi alla cifra 2,
168 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
per effettuare prove di idoneità. Una tale autorizzazione è valida per tre mesi al massimo e può eccezionalmente essere prorogata di tre mesi al massimo.
32 Impiego per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici 1 Per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici i prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti possono solo essere: a. impiegati quando gli altri mezzi, quali ghiaietta o sabbia, non sono adatti per lottare contro il ghiaccio o la neve ghiacciata; b. impiegati se la neve è prima stata tolta meccanicamente; c. sparsi a mano sui marciapiedi, sulle scalinate, sui salvagente o su altri posti di difficile accesso; d. impiegati a titolo preventivo se le condizioni meteorologiche lo giustificano. 2 I Cantoni vegliano a far redigere un inventario delle pubbliche strade, vie e piazze, dal quale risulti dove si possano impiegare i prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti e come debbano essere sparsi.
33 Spargitori per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici 1 Gli spargitori di prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti possono essere impiegati per la manutenzione invernale delle strade, vie e piazze solo se la quantità che spandono per unità di superficie resta costante per tutta la superficie da trattare. 2 Chi impiega tali macchinari deve controllare ad intervalli regolari che la quantità di prodotto consumata corrisponda al dosaggio scelto.
4 Disposizione transitoria
Gli spargitori per prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti che non soddisfano le disposizioni di cui alla cifra 33 capoverso 1 possono essere ancora impiegati fino al 31 dicembre 1995.
Allegato 4.7
Additivi per combustibili
1 Definizione
Gli additivi per combustibili sono aggiunti ai combustibili segnatamente per migliorarne la combustione o per migliorarne la conservazione durante il deposito.
2 Fornitura
Chi fornisce additivi per combustibili deve indicare sull’etichetta che gli additivi non possono essere impiegati per l’olio da riscaldamento extra leggero, se contengono: a. composti alogenati o composti di metalli pesanti (tranne i composti del ferro), o b. sostanze come i composti del magnesio che falsano il risultato della misurazione dell’indice di fuliggine nei controlli degli impianti a combustione alimentati ad olio.
3 Combustibili e carburanti
Per i combustibili e i carburanti valgono le esigenze secondo l’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 1985169 contro l’inquinamento atmosferico.
4 Disposizione transitoria
Gli additivi per combustibili contenenti composti alogenati, del magnesio o di metalli pesanti (tranne i composti del ferro) possono ancora essere forniti, senza la menzione di cui alla cifra 2 sull’etichetta, fino al 31 agosto 1987.
Allegato 4.8
Condensatori e trasformatori
1 Definizioni 1 I condensatori e i trasformatori sono considerati contenenti sostanze nocive quando contengono: a. composti aromatici alogenati, quali i bifenili policlorati (PCB), i diarilalcani alogenati o i benzeni alogenati, oppure b. sostanze o prodotti che contengono a loro volta, come impurità, più di 500 ppm di sostanze aromatiche monoalogenate o più di 50 ppm di sostanze aromatiche polialogenate. 2 I condensatori costruiti nel 1982 o prima sono considerati contenere sostanze nocive, salvo che il proprietario si sia accertato del contrario.
2 Fornitura e importazione 1 La fornitura e l’importazione di condensatori e di trasformatori contenenti sostanze nocive sono vietate. 2 Fanno eccezione la fornitura o l’importazione a scopo di eliminazione ai sensi della cifra 4.
3 Apparecchi attualmente in servizio 31 Avvertimento 1 I proprietari di trasformatori contenenti sostanze nocive devono provvedere affinché sugli apparecchi figuri una scritta di avvertimento. 2 Sulla scritta di avvertimento devono figurare:
a. l’indicazione di pericolo (p. es. «Attenzione! Contiene PCB pericoloso per l’ambiente»); b. l’esortazione ad avvisare l’autorità cantonale in caso di perdita per fuga o di surriscaldamento come pure in caso di messa fuori servizio.
32 Informazione generale all’autorità cantonale
I proprietari di condensatori di peso totale superiore a 1 kg e contenenti sostanze nocive, come pure i proprietari di trasformatori contenenti sostanze nocive, devono annunciare all’autorità cantonale entro il 31 agosto 1987: a. l’ubicazione degli apparecchi; b. il tipo e il numero degli apparecchi; c. la natura e la quantità del contenuto e d. il momento previsto per la messa fuori servizio e per l’eliminazione.
33 Controllo e procedura in caso di incidente 1 I proprietari di trasformatori contenenti sostanze nocive devono controllare almeno una volta all’anno la tenuta stagna degli apparecchi. 2 Se costata una perdita per fuga o un surriscaldamento, il proprietario deve annunciarlo all’autorità cantonale.
4 Messa fuori servizio ed eliminazione di apparecchi 1 I proprietari di condensatori di peso totale superiore a 1 kg e contenenti sostanze nocive, come pure i proprietari di trasformatori contenenti sostanze nocive, devono provvedere affinché gli apparecchi siano messi fuori servizio e consegnati per l’eliminazione entro il 31 agosto 1998. Nell’ambito di detto termine, l’autorità cantonale può fissare per singoli proprietari date precise al fine di evitare accumuli al momento dell’eliminazione. 2 I proprietari degli apparecchi devono annunciare all’autorità cantonale la data dell’avvenuta messa fuori servizio e il modo in cui sono stati eliminati gli apparecchi. 3 I condensatori e i trasformatori contenenti sostanze nocive come pure i liquidi provenienti da detti apparecchi devono essere eliminati conformemente alle prescrizioni sui rifiuti pericolosi (art. 30 cpv. 4 della L sulla protezione dell’ambiente). I condensatori di peso totale inferiore a 1 kg possono anche essere, in piccole quantità, consegnati a un posto di raccolta dei veleni. 4 Il capoverso 3 non vale per i piccoli condensatori degli apparecchi radio e televisivi, dei tubi fluorescenti, degli elettrodomestici e di altri apparecchi simili.
5 Compiti particolari dei Cantoni
I Cantoni vegliano che le cifre 3 e 4 siano applicate.
Allegato 4.9170
Confezioni spray
Sono considerate fabbricanti ai sensi del presente allegato le aziende che riempiono o fanno riempire le confezioni spray. Sono parificati ai fabbricanti gli importatori che importano a titolo professionale confezioni spray piene.
È vietato sia fabbricare che importare le confezioni spray contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4).
1 Il divieto non vale per i medicamenti, se la tecnica non conosce un prodotto alternativo esente da sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e se la quantità impiegata di tali sostanze non supera quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica. 2 Su domanda debitamente motivata l’Ufficio federale può accordare al fabbricante o all’importatore una deroga limitata nel tempo per altri impieghi delle confezioni spray contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, se: a. la tecnica non conosce un prodotto alternativo esente da sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e se la quantità impiegata di tali sostanze non supera quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica; oppure. b. il carico che ne risulta per l’ambiente, considerato nella sua globalità, è sensibilmente inferiore. 3 Il divieto non vale per l’importazione di confezioni spray per uso personale.
170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ago. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 1981).
23 Etichetta
La quantità dei clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 3.4), espressa in per cento del volume, deve figurare sull’etichetta delle confezioni spray che contengono tali sostanze.
3 Obbligo di dichiarare 1 Entro il 30 giugno di ogni anno, i fabbricanti che riempiono essi stessi le confezioni spray con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e gli importatori di tali confezioni spray devono dichiarare all’Ufficio federale le quantità impiegate (peso e volume) dei singoli gruppi di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono; le indicazioni vanno suddivise secondo importazione, consumo in Svizzera ed esportazione. 2 Le dichiarazioni devono riferirsi all’anno precedente ed essere suddivise come segue: a. medicamenti; b. prodotti per gli impieghi ai sensi della cifra 22, capoverso 2.
1 Le confezioni spray di medicamenti che non soddisfano le esigenze secondo la cifra 22 capoverso 1 possono ancora essere fabbricate o importate fino al 31 dicembre 1992. 2 Salvo restando le disposizioni della cifra 22, le confezioni spray che contengono clorofluorocarburi parzialmente alogenati o tricloroetano (allegato 3.4) possono ancora essere fabbricate o importate fino al 31 dicembre 1992. 3 I fabbricanti che riempiono essi stessi le confezioni spray e gli importatori di confezioni spray devono dichiarare all’Ufficio federale, una volta all’anno, fino al 30 giugno 1993: a. le quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono impiegate (peso e volume); le indicazioni vanno suddivise secondo importazione, consumo in Svizzera ed esportazione; b. la quantità totale degli altri propellenti (peso e volume) impiegata in Svizzera; c. il numero delle confezioni spray fornite. 4 Le dichiarazioni devono riferirsi all’anno precedente ed essere suddivise come segue: a. medicamenti; b. cosmetici;
c. economie domestiche; d. industria e artigianato; e. altri impieghi. 5 I fabbricanti che riempiono essi stessi le confezioni spray con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e gli importatori di tali confezioni spray devono effettuare la prima dichiarazione ai sensi della cifra 3 per l’anno 1993.
Allegato 4.10171
Pile e accumulatori
1 Definizioni 1 Sono considerate pile le fonti di corrente che trasformano direttamente l’energia chimica in energia elettrica e sono composte di una o più cellule non ricaricabili. 2 Sono considerate accumulatori le fonti di energia che trasformano direttamente l’energia chimica in energia elettrica e sono composte di una o più cellule ricaricabili. 3 Sono considerati piccoli accumulatori gli accumulatori che hanno un peso inferiore a 1 kg. 4 Sono considerati oggetti con pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva gli oggetti dai quali l’utilizzatore può difficilmente estrarre le pile o gli accumulatori che essi contengono.
2 Importazione e fornitura 21 Pile e accumulatori 1 I seguenti tipi di pile e accumulatori possono essere importati come merce commerciabile o forniti da un fabbricante soltanto se non contengono più mercurio e cadmio di quanto sia necessario secondo lo stato della tecnica, al massimo però:
Tipo Valore massimo in per cento del peso
Mercurio Cadmio
Pile al carbonio-zinco 0,01 0,015 Pile e accumulatori alcalini al manganese 0,025 –
2 Per le pile e gli accumulatori alcalini al manganese che vengono forniti per un impiego prolungato in condizioni estreme come temperature inferiori a 0°C o superiori a 50°C oppure esposizione a forti vibrazioni, vale un valore massimo di mercurio dello 0,05 in per cento del peso. 3 I valori massimi secondo i capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle pile alcaline al manganese del tipo a bottone.
171 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2009). Aggiornato giusta l’art. 22 cpv. 2 dell’O del 5 lug. 2000 sugli imballaggi per bevande, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 814.621).
22 Oggetti con pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva
Gli oggetti con pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva possono essere importati come merce commerciabile o forniti da un fabbricante soltanto se: a. la pila o l’accumulatore contiene in totale meno dello 0,001 per cento del peso di mercurio e cadmio e meno dello 0,1 per cento del peso di piombo; b. è usuale o prevista una sostituzione ad opera del commercio specializzato; oppure c. la protezione dell’utilizzatore o un interesse preminente al buon funzionamento dell’oggetto esigono pile e accumulatori incorporati in maniera definitiva e questi contengono, per quanto possibile, poco mercurio, cadmio e piombo. L’Ufficio federale emana direttive172 su tali deroghe, tenendo conto delle disposizioni dell’allegato 2 della Direttiva n. 91/157 del Consiglio delle Comunità europee del 18 marzo 1991173 relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
3 Informazione 31 Etichetta e istruzioni per l’uso 1 Le pile e gli accumulatori devono recare il nome del fabbricante o il marchio registrato giusta la legge del 28 agosto 1992174 sulla protezione dei marchi o l’accordo di Madrid del 14 luglio 1967175 sulla registrazione internazionale dei marchi. 2 Le pile e gli accumulatori che contengono più dello 0,025 per cento del peso di cadmio o più dello 0,4 per cento del peso di piombo o più di 25 milligrammi di mercurio per cellula devono essere muniti di indicazioni supplementari sul tenore di metalli pesanti e sullo smaltimento. In merito a tali indicazioni valgono le disposizioni della Direttiva n. 93/86 della Commissione delle Comunità europee del 4 ottobre 1993176 sull’adeguamento al progresso tecnico della Direttiva n. 91/157 del Consiglio delle Comunità europee del 18 marzo 1991177 relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. 3 Le indicazioni richieste dai capoversi 1 e 2 non devono essere necessariamente applicate sulle pile e gli accumulatori del tipo a bottone forniti senza imballaggio. Se le
pile e gli accumulatori del tipo a bottone vengono forniti in imballaggio, dette indicazioni devono essere applicate sull’imballaggio. 4 Per le pile e gli accumulatori forniti in imballaggio, le indicazioni dei capoversi 1 e 2 devono essere applicate anche sull’imballaggio; sono eccettuati gli imballaggi trasparenti attraverso i quali le indicazioni apposte sulle pile o sugli accumulatori sono perfettamente visibili e leggibili. 5 Per gli oggetti con pile e accumulatori incorporati in maniera definitiva, indicazioni analoghe a quelle richieste dal capoverso 2 devono essere contenute nelle istruzioni per l’uso. 6 Per le pile e gli accumulatori forniti per l’impiego esclusivo da parte dell’esercito o della protezione civile, le indicazioni richieste dai capoversi 1 e 2 non devono essere necessariamente applicate né sulle pile e sugli accumulatori né sull’imballaggio.
32 Punti di vendita e pubblicità 1 Nei punti di vendita nei quali vengono forniti pile e accumulatori deve essere indicato chiaramente in un posto ben visibile che: a. le pile e gli accumulatori usati devono essere consegnati a un punto di vendita o a un centro di raccolta per pile e accumulatori usati o in occasione delle azioni di raccolta di pile e accumulatori; b. il punto di vendita riprende le pile e gli accumulatori usati; c. le pile e gli accumulatori sono gravati di una tassa che serve a finanziarne lo smaltimento. 2 La pubblicità sulle pile e sugli accumulatori deve attirare l’attenzione del consumatore sull’obbligo della riconsegna delle pile e degli accumulatori usati.
4 Obbligo di riconsegna e di ripresa 41 Obbligo di riconsegna
I consumatori devono riconsegnare le pile e gli accumulatori usati a chi è tenuto a riprenderle o a un centro di raccolta per le pile e gli accumulatori usati o in occasione delle azioni di raccolta di pile e accumulatori.
42 Obbligo di ripresa 1 I commercianti che forniscono pile o accumulatori con un peso fino a un peso di 5 kg devono riprendere gratuitamente tutte le pile e gli accumulatori di questo tipo consegnate dai consumatori. La ripresa degli accumulatori al piombo è regolata dal capoverso 2.
2 I commercianti che forniscono accumulatori al piombo oppure pile e accumulatori con un peso superiore a 5 kg devono riprendere le pile e gli accumulatori del tipo di quelli che figurano nel loro assortimento. 3 Per i fabbricanti valgono nei confronti dei commercianti e dei consumatori gli obblighi fissati nei capoversi 1 e 2.
43 Pile e accumulatori nell’esercito e nella protezione civile 1 L’esercito deve raccogliere le pile e gli accumulatori usati e provvedere al loro smaltimento. 2 La protezione civile deve raccogliere le pile e gli accumulatori usati secondo la cifra 31 capoverso 6 e provvedere al loro smaltimento.
5 Prescrizioni particolari per i piccoli accumulatori al nichel-cadmio 51 Determinazione di un obiettivo per la quantità di cadmionei rifiuti urbani 1 La quantità di cadmio dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio nei rifiuti urbani a partire dal 2004 non dovrà superare i 3000 chilogrammi all’anno. 2 La quantità di cadmio secondo il capoverso 1 per un anno di riferimento si calcola basandosi sulla quantità media dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio forniti nell’anno di riferimento e nei due anni precedenti – previa detrazione della quantità di piccoli accumulatori al nichel-cadmio riciclati, esportati e depositati temporaneamente – moltiplicata per il fattore 0.16 (misura per il contenuto medio di cadmio dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio). Per questo calcolo sono determinanti le notifiche secondo la cifra 7 capoversi 1 e 2. 3 A partire dal 2001 l’Ufficio federale valuta ogni anno se è possibile raggiungere l’obiettivo previsto dalla cifra 51 capoverso 1.
52 Emanazione di prescrizioni sulla riscossione di un deposito 1 Se risulta evidente che è impossibile raggiungere l’obiettivo previsto dalla cifra 51 capoverso 1, a partire dal 2002 il Dipartimento può ordinare ai fabbricanti e ai commercianti di riscuotere un deposito al momento della fornitura di piccoli accumulatori al nichel-cadmio. 2 Nell’ordinare la riscossione di un deposito il Dipartimento prescrive che:
a. l’ammontare del deposito si basa sul peso dei piccoli accumulatori al nichelcadmio:
1. 3 franchi fino a un peso di 50 g, 2. 5 franchi fino a un peso di 100 g, 3. 10 franchi fino a un peso di 250 g, 4. 20 franchi fino a un peso di 1 kg; b. i piccoli accumulatori al nichel-cadmio forniti per l’impiego esclusivo da parte dell’esercito non sono gravati di deposito; c. l’Ufficio federale può esentare per un certo periodo dall’obbligo di riscuotere un deposito i fabbricanti e commercianti che assicurano con altri provvedimenti un tasso di ripresa pari ad almeno l’80 per cento del peso; è eccettuato il settore del consumo; d. il deposito richiesto deve essere indicato sullo stesso piccolo accumulatore al nichel-cadmio o in un’altra forma adeguata; e. i fabbricanti e i commercianti che forniscono piccoli accumulatori al nichelcadmio gravati di deposito devono, al momento in cui li riprendono, restituire il deposito in tutti i punti di vendita nei quali forniscono tali accumulatori; se sospendono la fornitura di piccoli accumulatori al nichel-cadmio gravati di deposito, l’obbligo di restituzione sussiste ancora per cinque anni. ordina la riscossione di un deposito, il Dipartimento può prescrivere che l’Ufficio federale incarichi un’organizzazione privata adeguata di tenere una cassa di compensazione dei depositi (cassa) sottoposta alla sua vigilanza. In tal caso prescrive
a. i fabbricanti devono consegnare alla cassa le eventuali eccedenze risultanti dalla riscossione dei depositi; b. la cassa deve utilizzare le eccedenze soprattutto per coprire le perdite dei fabbricanti e dei commercianti derivanti dalla restituzione dei depositi e per promuovere la riconsegna dei piccoli accumulatori al nichel-cadmio chiusi; c. i fabbricanti devono trasmettere alla cassa tutti i dati necessari alla compensazione dei depositi; d. la cassa deve fornire all’Ufficio federale tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.
6 Tassa di smaltimento anticipata 61 Obbligo della tassa 1 I fabbricanti che forniscono pile, accumulatori o oggetti con pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva devono versare per queste pile o accumulatori (pile e accumulatori assoggettati a tassa) una tassa di smaltimento anticipata (tassa) a un’organizzazione privata (organizzazione) incaricata e sorvegliata dall’Ufficio fede-
2 Sono esentati dalla tassa:
a. le pile e gli accumulatori con un peso superiore a 5 kg; b. gli accumulatori al piombo; c. le pile e gli accumulatori impiegati esclusivamente dall’esercito. 3 Gli assoggettati alla tassa devono annunciarsi presso l’organizzazione.
62 Ammontare della tassa
La tassa varia da un minimo di 2 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile o accumulatori assoggettati a tassa. Il Dipartimento fissa l’ammontare della tassa sulla base dei presumibili costi per le attività secondo la cifra 64.
63 Obbligo di notifica e scadenza 1 Gli assoggettati alla tassa devono comunicare all’organizzazione, secondo le prescrizioni da essa emanate, la quantità di pile e di accumulatori assoggettati a tassa forniti per ogni mese civile, suddivisi secondo i criteri determinanti per stabilire l’ammontare della tassa. 2 Il termine di pagamento della tassa relativa alle pile e agli accumulatori assoggettati a tassa forniti nel corso di un mese civile scade alla fine dei due mesi seguenti. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora.
64 Impiego della tassa 1 L’organizzazione deve impiegare la tassa per le seguenti attività, nella misura in cui queste corrispondano al programma approvato dall’Ufficio federale (cifra 65 cpv. 4): a. la raccolta e il trasporto delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa; b. il riciclaggio delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa secondo il livello della tecnica, se esiste una prova sicura del riciclaggio; c. l’informazione, in particolare mirata a promuovere la consegna delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa; d. le sue proprie attività nell’ambito del mandato dell’Ufficio federale. 2 Per le attività indicate nel capoverso 1 lettere a e c l’organizzazione può di regola impiegare in totale il 25 per cento al massimo dell’introito annuo della tassa. 3 Chi rivendica il diritto a prestazioni da parte dell’organizzazione per attività secondo il capoverso 1 deve presentare una domanda motivata. L’organizzazione può stabilire le indicazioni che devono figurare nella domanda. 4 ...
65 Organizzazione 1 L’Ufficio federale incarica della riscossione, dell’amministrazione e dell’impiego della tassa un’organizzazione privata idonea. Detta organizzazione non deve avere interessi economici in relazione con la fabbricazione, l’importazione e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa. 2 L’Ufficio federale stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un contratto con l’organizzazione. Il contratto regola in particolare gli importi che l’organizzazione può utilizzare per il disbrigo delle proprie attività nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto. 3 L’organizzazione deve affidare la revisione a terze persone indipendenti. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti. 4 Deve sottoporre annualmente all’Ufficio federale, per approvazione, un programma che stabilisca come le attività indicate al paragrafo 64 capoverso 1 possano essere svolte in maniera ragionevole, economica e valida per tutto il territorio. 5 Deve verificare che le attività per le quali elargisce finanziamenti siano eseguite correttamente. A tale scopo può effettuare chiarimenti in particolare presso gli impianti di riciclaggio. 6 Le dichiarazioni che le vengono fornite dagli assoggettati alla tassa sottostanno al segreto d’affari.
66 Vigilanza sull’organizzazione 1 L’Ufficio federale vigila sull’organizzazione e approva il programma giusta la cifra 65 capoverso 4. Può impartire direttive all’organizzazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego delle tasse. 2 L’organizzazione deve fornire all’Ufficio federale tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti. 3 Deve fornire ogni anno entro il 31 marzo all’Ufficio federale un rapporto sulle proprie attività nell’anno precedente. In questo rapporto devono figurare in particolare: a. il resoconto annuale; b. il rapporto delle terze persone indipendenti incaricate della revisione; c. le quantità delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa forniti nell’anno precedente, suddivisi secondo i criteri determinanti per l’ammontare della tassa; d. le quantità delle pile e degli accumulatori assoggettati a tassa riciclati nell’anno precedente nonché la quota di recupero di pile e accumulatori assoggettati a tassa. 4 L’Ufficio federale pubblica il rapporto, se questo soddisfa le premesse secondo l’articolo 62 capoverso 3.
66a Procedura e rimedi giuridici 1 Sulle domande concernenti prestazioni a terzi giusta la cifra 64, l’organizzazione statuisce mediante decisione formale. 2 Contro le decisioni dell’organizzazione può essere presentato ricorso al Dipartimento.
7 Obbligo di notifica 1 Entro il 30 aprile di ogni anno i fabbricanti devono notificare all’Ufficio federale le quantità di pile e di accumulatori assoggettati a tassa forniti per il consumo nazionale nell’anno precedente (cifra 61 cpv. 1). Le notifiche devono essere strutturate secondo le direttive dell’Ufficio federale, in particolare secondo i tipi di pile, di accumulatori e di sostanze nocive. Quest’obbligo di notifica vale per analogia anche per le pile e gli accumulatori destinati all’impiego esclusivo da parte dell’esercito. 2 I destinatari in possesso dell’autorizzazione all’accettazione di pile e accumulatori giusta l’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 novembre 1986178 sul traffico dei rifiuti speciali devono notificare ogni anno entro il 30 aprile: a. all’Ufficio federale, le quantità di piccoli accumulatori al nichel-cadmio usati, da loro riciclate e esportate nell’anno precedente e da loro ancora custodite in deposito intermedio al 31 dicembre; b. all’organizzazione, le quantità di pile e accumulatori assoggettati a tassa, da loro riciclate e esportate nell’anno precedente e da loro ancora custodite in deposito intermedio al 31 dicembre.
8 Compiti particolari dei Cantoni
I Cantoni provvedono affinché le prescrizioni della cifra 32 siano osservate.
9 Disposizioni transitorie 1 Le pile o gli accumulatori che non soddisfano le esigenze di cui alla cifra 31 capoversi 1-4 possono essere ancora importati come merce commerciabile o forniti da un fabbricante sino al 31 dicembre 1999. 2 Gli oggetti contenenti pile o accumulatori incorporati in maniera definitiva che non soddisfano le esigenze di cui alle cifre 22 e 31 capoverso 5 possono essere ancora importati come merce commerciabile o forniti da un fabbricante fino al 31 dicembre 1999.
3 Le disposizioni sulla tassa di smaltimento anticipata (cifra 6) entrano in vigore contemporaneamente all’ordinanza del Dipartimento sull’ammontare della tassa secondo la cifra 62. 4 Al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni sulla tassa di smaltimento (cifra 6) i gestori degli impianti di riciclaggio devono notificare immediatamente le quantità di pile e di accumulatori depositati temporaneamente in quel momento nonché la quota per cui il riciclaggio è già stato rimborsato. Questa notifica deve essere aggiornata al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno finché tutte le pile e gli accumulatori siano stati riciclati.
Allegato 4.11179 (art. 9, 11 35 e 61)
Materie plastiche
1 Divieti 1 Gli oggetti costituiti interamente o in parte da materie plastiche contenenti cadmio non possono né essere importati come merce commerciabile né essere forniti da un fabbricante. 2 Le materie plastiche espanse che richiedono, per la loro fabbricazione, l’impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4) nonché gli oggetti contenenti tali materie plastiche espanse non possono essere né fabbricati né importati. 3 Per la fabbricazione e l’importazione di confezioni spray destinate alla fabbricazione di materie plastiche espanse vale l’allegato 4.9.
2 Eccezioni 1 Su domanda debitamente motivata l’Ufficio federale può accordare al fabbricante o all’importatore una deroga limitata nel tempo al divieto secondo la cifra 1 capoverso 1, se: a. la tecnica non conosce alternativa alla materia plastica contenente cadmio e il tenore in cadmio nella materia plastica non è superiore a quanto sia necessario per l’impiego al quale è destinato l’oggetto; oppure b. l’utilizzo di materie plastiche usate contenenti cadmio grava in modo inferiore l’ambiente rispetto alla loro eliminazione e alla produzione ex novo. 2 Il divieto secondo la cifra 1, capoverso 2, non vale:
a. ... b. per l’importazione di apparecchi frigoriferi, scaldacqua e boiler con materie plastiche espanse contenenti clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 3.4), se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 1994; bbis. per l’importazione di apparecchi frigoriferi, scaldacqua e boiler con materie plastiche espanse contenenti clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4), se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2000; c. per l’importazione sia di veicoli a motore contenenti materie plastiche espanse che sono state fabbricate con l’ausilio di clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 3.4), sia dei relativi pezzi di ricambio e accessori
179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ago. 1991 (RU 1991 1981). Aggiornato giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5505) e il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362).
contenenti tali materie plastiche espanse, se sono stati fabbricati prima del 1° ottobre 1994; d. con riserva della lettera e, per la fabbricazione e l’importazione di materie plastiche espanse integrali che sono state fabbricate con l’ausilio di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4), e che servono alla sicurezza, se sono state fabbricate prima del 1° gennaio 2000; e. per la fabbricazione e l’importazione di materie plastiche espanse integrali che sono destinate ad essere impiegate in veicoli a motore e che sono state fabbricate con l’ausilio di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4) e che servono alla sicurezza. 3 Su domanda debitamente motivata l’Ufficio federale può accordare al fabbricante o all’importatore una deroga limitata nel tempo al divieto secondo la cifra 1 capoverso 2, se la tecnica non conosce alternativa e se la quantità impiegata di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono non supera quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica.
3 Informazione degli acquirenti 1 La dicitura «Eliminazione non pericolosa per l’ambiente negli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani» o, per mancanza di spazio, la sua forma abbreviata «Eliminazione non pericolosa per l’ambiente negli IIRU» può figurare sui prodotti e sugli oggetti che contengono materie plastiche soltanto se: a. il tenore in sostanze nocive non supera i valori massimi della tabella qui appresso; b. non contengono altre sostanze che al momento dell’eliminazione liberano o producono quantità considerevoli di sostanze nocive;
Sostanza nociva valore massimo
Bromo 20 mg/kg Cadmio 10 mg/kg Cloro 1000 mg/kg Fluoro 20 mg/kg Piombo 20 mg/kg
2 I fabbricanti e i commercianti di apparecchi frigoriferi, scaldacqua e boiler con
materie plastiche espanse contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4) devono informare gli acquirenti, indicando sull’etichetta o in altro modo equivalente, che la materia plastica espansa che si trova nell’apparecchio contiene tali sostanze.
4 Disposizioni transitorie 1 Gli oggetti costituiti interamente o in parte da materie plastiche contenenti cadmio possono ancora essere importati come merce commerciabile o forniti da un fabbricante fino al 31 dicembre 1991, se: a. la tecnica non conosce alternativa alla materia plastica contenente cadmio e b. il tenore in cadmio nella materia plastica non è più alto di quanto sia necessario per l’impiego al quale è destinato l’oggetto. 2 ...
3 Gli apparecchi frigoriferi, gli scaldacqua e i boiler con materie plastiche espanse contenenti clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 3.4), possono ancora essere fabbricati o importati fino al 31 dicembre 1993. 3bis Gli apparecchi frigoriferi, gli scaldacqua e i boiler con materie plastiche espanse contenenti clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4) possono ancora essere fabbricati o importati fino al 31 dicembre 1999. 4 ...
5 Le materie plastiche espanse, che sono state fabbricate con l’ausilio di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4), ma non contengono tali sostanze, e gli oggetti contenenti tali materie plastiche espanse possono ancora essere fabbricati o importati fino al 31 dicembre 1992. 5bis Le materie plastiche espanse contenenti clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4) nonché gli oggetti contenenti tali materie plastiche espanse possono ancora essere fabbricati o importati fino al 31 dicembre 1999. 6 Gli apparecchi frigoriferi, gli scaldacqua e i boiler che non soddisfano le esigenze secondo la cifra 3 capoverso 2, possono ancora essere forniti fino al 31 dicembre 1991. 7 Le materie plastiche espanse integrali che sono state fabbricate con l’ausilio di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4), e che servono alla sicurezza, possono ancora essere fabbricate o importate fino al 31 dicembre 1999, a meno che non vengano impiegate nei veicoli a motore. 8 La dicitura «Eliminazione non pericolosa per l’ambiente», corrispondente al vecchio tenore della cifra 3 capoverso 1, può ancora figurare sui prodotti e sugli oggetti che contengono materie plastiche fino al 30 novembre 1999.
Allegato 4.12
Oggetti trattati contro la corrosione
1 Oggetti cadmiati 11 Definizione
Sono considerati oggetti cadmiati: a. gli oggetti trattati con cadmio per proteggerli contro la corrosione; b. gli oggetti che comprendono parti trattate con cadmio per proteggerle contro la corrosione.
12 Divieto
Gli oggetti cadmiati non possono né essere importati come merce commerciabile né essere forniti da un fabbricante.
13 Eccezioni 1 Il divieto non vale per le antichità.
2 Se la tecnica non conosce un surrogato non cadmiato e se non si usa più cadmio di quanto sia necessario per l’impiego al quale l’oggetto è destinato, il divieto non vale per: a. gli aeromobili, le armi teleguidate, i veicoli, i motori per battelli e le loro parti; b. gli oggetti che devono essere contemporaneamente protetti contro la corrosione e presentare particolari proprietà antifrizione; c. i pezzi di ricambio di oggetti cadmiati. 3 Su domanda motivata, l’Ufficio federale può ammettere eccezioni per altri oggetti, se:
a. sono destinati ad un impiego per il quale già prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si ricorreva ad oggetti cadmiati; b. la tecnica non conosce un surrogato non cadmiato e c. non si usa più cadmio di quanto sia necessario per l’impiego al quale l’oggetto è destinato.
2 Oggetti zincati 1 I fabbricanti che procedono alla zincatura di oggetti devono vegliare che il tenore in cadmio dello zinco applicato non superi i valori massimi seguenti:
Valevole Valevole Valevole dall’1.7.1987 dall’1.1.1989 dall’1.1.1991
Valore massimo in mg di cadmio per ogni kg di zinco 1000 500 250
2 I valori massimi sono considerati rispettati se il tenore in cadmio della soluzione o della massa in fusione utilizzata per la zincatura non supera i rispettivi valori massimi. 3 Gli oggetti zincati possono essere importati come merce commerciabile solo se il tenore in cadmio della zincatura non supera i valori massimi di cui al capoverso 1.
3 Disposizioni transitorie 1 In deroga alle disposizioni del presente allegato gli oggetti cadmiati possono ancora essere importati o forniti fino al 31 agosto 1988. 2 In deroga alle disposizioni del presente allegato gli oggetti comportanti parti cadmiate possono ancora essere importati o forniti fino al 31 agosto 1990. Su domanda il Dipartimento può accordare al fabbricante un termine più lungo, se questi dimostra che l’adattamento della produzione entro detto termine non è sopportabile sotto il profilo economico.
Allegato 4.13180
Vernici antivegetative («Antifoulings»)
1 Definizione
Le vernici antivegetative sono vernici volte ad impedire agli organismi animali e vegetali di fissarsi sulla superficie sommersa di barche, boe, pontili e simili.
2 Fornitura e importazione 1 Salvo che siano destinate alla ricerca, le vernici antivegetative non possono essere fornite se contengono composti trialchilici o triarilici dello stagno. 2 In casi motivati, l’autorità che concede l’autorizzazione può tollerare eccezioni al divieto di cui al capoverso 1, se nella vernice asciutta il tenore dello stagno non supera l’1,5 per cento della massa. 3 L’importazione di vernici antivegetative per il proprio uso privato è vietata.
4 Chi intende importare vernici antivegetative per uso professionale nella propria azienda deve essere titolare dell’autorizzazione di messa in commercio.
3 Disposizioni transitorie 1 Per la fornitura valgono i termini secondo l’articolo 73a.
2 Fino al 30 giugno 1989 si possono ancora importare vernici antivegetative per uso professionale nella propria azienda, senza l’autorizzazione di messa in commercio.
180 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mag. 1988, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 911).
Allegato 4.14181
Solventi
1 Sono considerati solventi le sostanze e i prodotti che vengono impiegati nei processi di pulitura oppure per dissolvere, mettere in emulsione o in sospensione sostanze senza modificarle chimicamente. 2 Sono considerati solventi alogenati i solventi che contengono in totale più dell’1 per cento del peso delle seguenti sostanze: a. Diclorometano; b. Dicloroetano; c. Cloroformio; d. Tricloroetilene; e. Percloroetilene.
2 Divieti
È vietato: a. fabbricare, fornire, importare e impiegare solventi contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4); b. fabbricare, fornire, importare e impiegare prodotti od oggetti con solventi contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4).
3 Eccezioni
L’Ufficio federale può accordare deroghe limitate nel tempo al divieto di cui alla cifra 2, se la tecnica non conosce alternative e se sono stati presi gli accorgimenti disponibili, tenendo conto dello stato della tecnica, per ridurre le emissioni.
3a Etichetta dei solventi alogenati
Sull’etichetta dei contenitori che contengono più di 2,5 litri di solventi alogenati devono figurare i seguenti dati:
181 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ago. 1991 (RU 1991 1981). Aggiornato giusta il n. I
a. l’indicazione che il contenitore contiene solventi alogenati; b. la denominazione chimica, il punto di ebollizione e il tenore (per cento del peso) di tutte le sostanze secondo la cifra 1 capoverso 2, presenti in quantità superiore al 10 per cento del peso.
3b Ripresa ed eliminazione dei solventi alogenati 3b1 Divieto di mescolare 1 Chi impiega a titolo professionale solventi alogenati non può mescolare i resti di tali solventi: a. né con solventi non alogenati o con loro resti: b. né con altri tipi di solventi alogenati o con loro resti, se ciò rende il loro ricupero sensibilmente più difficile; e. né con altri rifiuti, sostanze, prodotti o oggetti. 2 Il divieto secondo il capoverso 1 lettera b, non vale per chi non impiega all’anno più di 20 litri di una sostanza secondo la cifra 1 capoverso 2. 3 Il divieto secondo il capoverso 1 non vale per chi ricupera o brucia correttamente per proprio conto i resti di solventi alogenati.
3b2 Obbligo di ripresa
Chi fornisce a un consumatore solventi alogenati in contenitori di una capacità superiore a 20 litri è tenuto a riprendere detti solventi, compresi le impurità o gli additivi derivanti dal procedimento di utilizzazione, oppure a garantirne la ripresa da parte di terzi, qualora il consumatore lo esiga.
3b3 Ricupero
Il Cantone può esigere dal detentore di resti di solventi alogenati e dalle ditte che accettano tali rifiuti per eliminarli che: a. accertino se esistono possibilità di ricupero o se è possibile crearle, e b. informino il Cantone sui risultati dei loro accertamenti; c. provvedano al ricupero di tali rifiuti, se ciò è tecnicamente possibile e sopportabile sotto il profilo economico e non causa un consumo di energia sproporzionato.
4 Disposizioni transitorie 1 Salvi restando i capoversi 2-4, il divieto secondo la cifra 2 entra in vigore il 1° gennaio 1993. 2 Per pulire pezzi di precisione e le superfici metalliche che devono poi essere rivestite o incollate, i solventi contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono possono ancora essere impiegati fino al 31 dicembre 1994 e a tale scopo essere fabbricati, forniti e importati, se: a. la tecnica non conosce né sostanze né procedimenti alternativi e b. sono stati presi gli accorgimenti disponibili, tenendo conto dello stato della tecnica, per ridurre le emissioni. 3 I solventi che contengono 1,1,1-tricloroetano possono ancora essere impiegati, tranne che per la pulitura a secco dei tessili (cpv. 4), fino al 31 dicembre 1995 e come tali essere fabbricati, forniti e importati, se: a. l’impianto nel quale vengono impiegati è stato munito, entro il 31 dicembre 1991, degli accorgimenti disponibili, tenendo conto dello stato della tecnica, per ridurre le emissioni; oppure b. la tecnica non conosce alternativa e sono stati presi gli accorgimenti disponibili, tenendo conto dello stato della tecnica, per ridurre le emissioni. 4 Per la pulitura a secco di tessili i solventi contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono possono ancora essere impiegati fino al 31 dicembre 1995 e a tale scopo essere fabbricati, forniti e importati, se: a. la tecnica non conosce né sostanze né procedimenti alternativi e, b. entro il 31 dicembre 1991, sono stati presi gli accorgimenti disponibili, tenendo conto dello stato della tecnica, per ridurre le emissioni. 5 I solventi che, per quanto concerne l’etichetta, non soddisfano le esigenze secondo la cifra 3a possono ancora essere importati o forniti da un fabbricante come merce commerciabile fino al 30 giugno 1996. 6 Le disposizioni secondo la cifra 3b entrano in vigore il 1° luglio 1996.
Allegato 4.15182
Prodotti refrigeranti
Sono considerati prodotti refrigeranti le sostanze e i prodotti che, negli apparecchi e negli impianti, trasportano il calore da una temperatura bassa a una temperatura più elevata.
2 Fabbricazione, fornitura e importazione
Gli apparecchi o gli impianti che contengono prodotti refrigeranti contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4) non possono essere né fabbricati, né importati, né forniti da un fabbricante.
1 Il divieto non vale per l’importazione e la fornitura di:
a. apparecchi o impianti che contengono un prodotto refrigerante a base di clorofluorocarburi completamente alogenati o di aloni (allegato 3.4), se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 1994; b. apparecchi o impianti che contengono un prodotto refrigerante a base di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4), se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2002; c. impianti di climatizzazione per veicoli a motore che contengono un prodotto refrigerante a base di clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 3.4), se sono stati fabbricati prima del 1° ottobre 1994; d. impianti di climatizzazione per veicoli a motore che contengono un prodotto refrigerante a base di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4), se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 1996; e. apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico che contengono un prodotto refrigerante a base di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4), se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 1996.
182 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ago. 1991 (RU 1991 1981). Aggiornato giusta il n. I
2 Su domanda debitamente motivata l’Ufficio federale può accordare una deroga limitata nel tempo al divieto, se la tecnica non conosce alternativa e se la quantità impiegata di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono non supera quella necessaria tenendo conto dello stato della tecnica.
23 Informazione degli acquirenti
I fabbricanti e i commercianti di apparecchi frigoriferi devono informare gli acquirenti, indicando sull’etichetta o in altro modo equivalente, il prodotto refrigerante che si trova nell’apparecchio.
3 Impiego e eliminazione 1 Chiunque impiega prodotti refrigeranti contenenti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 3.4) o utilizza impianti con tali prodotti, deve provvedere affinché gli stessi non fuoriescano nell’ambiente. 2 Chiunque prende in consegna per la demolizione impianti contenenti prodotti refrigeranti contenenti a loro volta sostanze che impoveriscono lo strato di ozono deve provvedere al loro svuotamento; i prodotti devono essere trattati conformemente all’ordinanza del 12 novembre 1986183 sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) e all’ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990184 sui rifiuti (OTR). L’Ufficio federale emana le direttive185 sul trattamento e l’eliminazione dei prodotti refrigeranti.
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, il divieto secondo la cifra 21 entra in vigore il 1° gennaio 2002 per gli apparecchi e impianti che contengono un prodotto refrigerante a base di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4). 2 Per quanto concerne gli impianti di climatizzazione per veicoli a motore che contengono un prodotto refrigerante a base di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4), il divieto secondo la cifra 21 entra in vigore il 1° gennaio 1996. 3 Per quanto concerne gli apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico che contengono un prodotto refrigerante a base di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 3.4), il divieto secondo la cifra 21 entra in vigore il 1° gennaio 1996.
185 Possono essere ordinate presso l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio.
Allegato 4.16186
Prodotti estinguenti
1 Sono considerati prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono i prodotti estinguenti che contengono sostanze che impoveriscono la fascia di ozono (allegato 3.4). 2 Sono considerati prodotti estinguenti stabili nell’aria i prodotti estinguenti che contengono sostanze il cui tempo di dimezzamento nell’atmosfera è superiore a cinque anni, fatta eccezione per l’anidride carbonica, l’azoto e i gas nobili. 3 È considerata come fornitura di un impianto stazionario anche la trasformazione di un impianto stazionario esistente.
2 Fornitura, importazione ed esportazione
La fornitura e l’importazione di prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell’aria nonché di apparecchi e impianti stazionari contenenti tali prodotti estinguenti sono vietate.
Il divieto secondo la cifra 21 non vale: a. per la fornitura e l’importazione a scopo di neutralizzazione; b. per la fornitura a scopo di ricupero; c. per l’importazione di estintori a mano destinati all’uso personale nella propria autovettura; d. per la reimportazione di prodotti estinguenti per i quali è provato che erano stati esportati a scopo di ricupero; e. quando la sicurezza delle persone negli aeroplani, nei veicoli a motore speciali dell’esercito o negli impianti nucleari, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di
186 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ago. 1991 (RU 1991 1981). Nuovo testo giusta il n. I
ozono o che sono stabili nell’aria; in casi analoghi l’Ufficio federale può accordare ai detentori di singoli oggetti deroghe limitate nel tempo.
23 Esportazione
I prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono possono essere esportati soltanto se il destinatario conferma all’esportatore che impiegherà detti prodotti estinguenti esclusivamente per scopi per i quali la tecnica non conosce alternativa nello Stato destinatario. Nella conferma devono figurare indicazioni sull’ubicazione, sul tipo e sullo scopo dell’impianto nel quale i prodotti estinguenti saranno impiegati.
3 Impiego ed eliminazione 1 Tranne che in caso di lotta contro un incendio, è vietato far pervenire nell’ambiente naturale i prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell’aria. Il divieto vale specialmente per esercitazioni e prove. 2 I detentori che non intendono più utilizzare i prodotti estinguenti usati che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell’aria (resti di prodotti estinguenti) devono farli eliminare conformemente alle prescrizioni dell’ordinanza del 12 novembre 1986187 sul traffico dei rifiuti speciali e dell’ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990188 sui rifiuti. I resti di prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono possono essere esportati soltanto se sono destinati a essere neutralizzati o eliminati oppure se, dopo il trattamento, vengono reimportati.
4 Direttive
L’Ufficio federale pubblica Direttive189 sull’esportazione e l’eliminazione corretta dei prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono.
5 Apparecchi e impianti in funzione contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell’aria 51 Obbligo d’informare l’Ufficio federale 1 Entro il 31 dicembre 1991, i detentori di apparecchi che contengono più di 8 kg di prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o di impianti stazionari che contengono tali prodotti devono comunicare all’Ufficio federale: a. il tipo dell’apparecchio o dell’impianto, nonché l’ubicazione; b. la natura e la quantità dei prodotti estinguenti; c. il genere degli oggetti protetti; d. la data dell’acquisto o dell’installazione dell’apparecchio o dell’impianto.
52 Manutenzione 1 Ogni tre anni, i detentori di apparecchi contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell’aria devono sottoporli a una manutenzione accurata. 2 Ogni anno, i detentori di impianti stazionari contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell’aria devono sottoporli a una manutenzione accurata.
53 Messa fuori servizio
Se li mettono fuori servizio, i detentori di apparecchi che contengono più di 8 kg di prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell’aria o di impianti stazionari che contengono tali prodotti devono comunicare all’Ufficio federale il destinatario del prodotto estinguente e la data della messa fuori servizio.
6 Obbligo di notificare 1 Entro il 31 marzo di ogni anno, chi fornisce, prende in consegna o esporta prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell’aria oppure apparecchi o impianti che contengono tali prodotti deve notificare all’Ufficio federale: a. il tipo e il numero degli apparecchi o impianti forniti; b. la quantità dei prodotti estinguenti fornita negli apparecchi; c. la quantità dei prodotti estinguenti fornita per essere impiegata negli apparecchi o negli impianti;
d. la quantità dei prodotti estinguenti presa in consegna in seguito alla messa fuori servizio degli apparecchi o degli impianti da parte del detentore; e. la quantità dei prodotti estinguenti non più utilizzati sottoposta a trattamento; f. la quantità dei prodotti estinguenti reimportati dopo essere stata esportata a scopo di ricupero (cifra 22 lett. d). 2 I dati devono riferirsi all’anno precedente ed essere suddivisi secondo:
a. gli apparecchi e gli impianti nuovi ed esistenti; b. la natura dei prodotti estinguenti; c. il tipo di trattamento. 3 Chi esporta prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono deve notificare all’Ufficio federale, al più tardi al momento dell’esportazione, le quantità esportate e la conferma ai sensi della cifra 23.
7 Disposizioni transitorie 1 Il divieto di cui alla cifra 21 concernente i prodotti estinguenti stabili nell’aria entra in vigore il 1° gennaio 1996. 2 Contrariamente alle disposizioni del presente allegato, i prodotti estinguenti che impoveriscono la fascia di ozono o che sono stabili nell’aria possono ancora essere forniti fino al 31 dicembre 2002 per il riempimento e la manutenzione di impianti stazionari esistenti. 3 La prima notifica ai sensi della cifra 6 capoverso 1 lettera f deve riguardare l’anno 1995, nella misura in cui i relativi documenti siano disponibili. 4 La prima notifica ai sensi della cifra 6 concernente i prodotti estinguenti stabili nell’aria o gli apparecchi e impianti che contengono tali prodotti estinguenti deve riguardare l’anno 1995, nella misura in cui i relativi documenti siano disponibili.
Allegato 4.17190
Capsule di bottiglie, contenenti piombo
1 Definizione
Sono considerate capsule di bottiglie contenenti piombo le capsule di bottiglie che contengono più di 150 mg di piombo per chilogrammo.
2 Divieto
Le bottiglie di vino munite di una capsula contenente piombo non possono essere né importate come merce commerciabile né fornite da un fabbricante.
3 Eccezioni 1 Il divieto non vale per le bottiglie che contengono vino di un’annata precedente al 1996. 2 Su domanda debitamente motivata, l’Ufficio federale può accordare a un importatore una deroga di durata limitata al divieto d’impiegare capsule di bottiglie contenenti piombo, qualora si tratti di piccole quantità provenienti da Paesi extraeuropei nei quali l’impiego di capsule senza piombo non è ancora usuale.
190 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5505).
Allegato 5191 (art. 67)
Emolumenti per le prestazioni e le decisioni dell’Ufficio federale
1 Soggezione agli emolumenti 1 Chi richiede una prestazione o una decisione dell’Ufficio federale deve versare un emolumento. Gli sborsi sono calcolati a parte. 2 Se l’emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste rispondono solidalmente.
2 Calcolo degli emolumenti 1 Gli emolumenti per le prestazioni sono di solito calcolati in base a un tariffario.
2 Per le prestazioni che non figurano nel tariffario, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.
3 Sborsi
Sono considerati sborsi le spese che si aggiungono alle singole prestazioni, segnatamente: a. gli onorari ai sensi dell’ordinanza del 1° ottobre 1973192 sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati; b. le spese per l’accertamento delle prove, per le indagini scientifiche, per esami speciali o per la ricerca di documenti; c. le spese di porto, telefono, telegrafo o telex nel traffico internazionale; d. le spese di trasferta e di trasporto; e. le spese dei lavori che l’Ufficio federale affida a terzi.
4 Decisione sugli emolumenti e rimedi giuridici 1 Di regola l’Ufficio federale prende la decisione sugli emolumenti non appena la prestazione è stata fornita.
191 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1995 5505) e il n. I dell’O del 4 nov. 1998 (RU 1999 39 1362). 192 [RU 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 n. 2. RU 1996 1651 art. 21 lett. b]. ]. Vedi ora l’O del DFF del 22 dic. 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari (RS 172.311).
2 Può chiedere il versamento degli emolumenti prima di comunicare il risultato delle sue prestazioni. 3 La decisione sugli emolumenti può essere impugnata, entro 30 giorni, davanti al Dipartimento federale dell’interno. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.
5 Scadenza 1 L’emolumento scade:
a. 30 giorni dopo la fatturazione all’assoggettato; b. se la decisione è stata impugnata, quando la decisione di ricorso ha acquistato forza esecutiva. 2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla scadenza.
6 Prescrizione 1 Il credito per emolumenti si prescrive in 5 anni a partire dalla scadenza.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.
7 Tariffario 1 Il Dipartimento definisce il tariffario per le seguenti prestazioni:
a. dichiarazione di una sostanza; b. autorizzazione di messa in commercio di un prodotto per la protezione del legno; c. controlli relativi all’osservanza delle buone prassi di laboratorio; preparazione, esecuzione e stesura del rapporto, per giorno e persona; d. autorizzazione di messa in commercio di una vernice antivegetativa. 2 Stabilisce:
a. la tariffa oraria per le prestazioni che non figurano nel tariffario; b. la tariffa per pagina per i lavori di dattilografia. 3 Per l’esame di domande di riesame possono essere riscossi emolumenti che ammontano al massimo al 50 per cento di quelli fissati dal Dipartimento.