817.022.109
Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati
del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2014)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 4 capoverso 2, 25 capoversi 2 e 5 e 27 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:
Capitolo 1 Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requisiti e ne disciplina la particolare caratterizzazione:
cereali, leguminose, prodotti di macinazione;
2 articoli di panetteria (pane, articoli di panetteria fine e di biscotteria);
paste alimentari;
3 tofu, tempeh e altri prodotti a base di proteine vegetali;
budini e creme;
4 semi oleosi.
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Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007
Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010
Capitolo 2 Cereali, grani amidacei, leguminose e prodotti di macinazione5
Sezione 1 Definizioni
Art. 26 Cereali e grani amidacei
Si distinguono:
cereali: le cariossidi di graminacee (Graminae) come frumento (tenero, duro), spelta, segale, mais, riso, orzo, avena, sorgo, miglio, triticale, farro e piccola spelta;
grani amidacei (pseudocereali) come grano saraceno, amaranto e quinoa.
Art. 3 Leguminose
Le leguminose sono i semi maturi e secchi di determinate papilionacee, in particolare piselli, lenticchie, fagioli, arachidi e fagioli di soia, che sono adatti alla fabbricazione di prodotti di macinazione.
Art. 4 Prodotti di macinazione
I prodotti di macinazione sono ottenuti da cereali, grani amidacei, leguminose o semi oleosi mediante triturazione meccanica. Essi possono essere trattati ulteriormente.7
Secondo il procedimento di produzione si distinguono:
perlati e mondati («Graupen», «perlé et mondé»): i grani interi o loro parti, rotondi, decorticati e lucidati;
tritello («Grütze», «gruau»): i grani interi o loro parti, decorticati, di rottura grossolana;
8 fiocchi: prodotto di macinazione ottenuto mediante trattamento con vapore e successiva essiccazione da cereali e grani amidacei interi decorticati, grani nudi, tritello o grani mondati;
faricello («Schrot», «égrugé»): prodotto di macinazione ottenuto con la grossolana triturazione di grani interi (con il germe);
semola («Griess», «semoule»): particelle di endosperma decorticate, ottenute con la triturazione o la macinazione;
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friscello («Dunst», «fin finot»): semola fine ulteriormente triturata e depurata;
9 farina: grani e parti di grani finemente macinati con una grandezza delle particelle perlopiù inferiore a 180 µm;
germe: l’embrione contenente grasso e proteine, con o senza scutello (cotiledone); può essere stabilizzato mediante trattamento termico;
10 crusca: prodotto di macinazione che comprende gli strati esterni del grano, contenenti le fibre alimentari, e parti dello strato aleurone sottostante;
11 glutine (glutine di frumento): frazione proteica del frumento e di tutte le specie di Triticum, della segale, dell’orzo, dell’avena o dei loro incroci e derivati insolubile in acqua e soluzione di cloruro di sodio di 0,5 mol/l;
farina rigonfiante («Quellmehl», «farine de gonflement»): farina il cui amido è stato pregelatinizzato.
Art. 5 Farina normale
La farina normale (farina) è il prodotto ottenuto dal frumento.
Si distinguono le seguenti sorte:
farina bianca: la farina ottenuta prevalentemente dalla parte interna del grano di cereali;
farina semibianca: farina quasi interamente priva di tegumenti;
farina bigia: farina che contiene ancora una parte di tegumenti esterni;
farina integrale: farina ottenuta dalla macinazione dell’intero chicco di grano, con o senza strati superficiali dell’involucro; la resa totale dev’essere di almeno il 98 per cento dell’intero grano di cereale.
Art. 6 Farina speciale
La farina speciale è una farina che si differenzia dalla farina normale per la sua composizione oppure per la sua destinazione (p. es. farina di farro, farina di segale, farina di orzo, farina di cinque cereali, farina con aggiunta di germi di frumento, farina per torte, farina per biscotti).
La farina integrale speciale è una farina ottenuta dalla macinazione di chicchi di cereali o di grani amidacei interi; è escluso il frumento.12
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Art. 713 Amido
L’amido è un polisaccaride vegetale di riserva.
Art. 8 Maltodestrina
La maltodestrina è un carboidrato idrosolubile ottenuto mediante parziale demolizione dell’amido e che ha la proprietà di essere destrosio-equivalente di 3–20 per cento in massa.
Art. 9 Pane grattugiato
Il pane grattugiato è una derrata alimentare ottenuta da pane essiccato o da prodotto di panetteria espressamente preparato a tale scopo, mediante tostatura, triturazione e setacciatura oppure con il procedimento di estrusione.
Art. 10 Malto, farina di malto, estratto di malto
Il malto, la farina di malto e l’estratto di malto vengono ottenuti da cereali germinati e seccati.
L’estratto di malto può essere ottenuto anche da una mescolanza di malto e orzo con aggiunta di enzimi naturalmente presenti nel malto.14
Sezione 2 Requisiti
Art. 11
Il tenore di acqua dei prodotti di macinazione non deve essere superiore al 15,5 per cento in massa. È fatto salvo il capoverso 5 lettera a.15
Le farine normali devono presentare i seguenti tenori di sostanze minerali (tenore di ceneri) (riferiti alla sostanza secca):
farina bianca al massimo 0,63 per cento in massa;
farina semibianca 0,64–0,90 per cento in massa;
farina bigia 0,91–1,69 per cento in massa;
farina integrale almeno1,70 per cento in massa.
Per migliorare l’idoneità alla cottura al forno, alla farina normale possono essere incorporati, fino a complessivamente il 5 per cento in massa, farro, segale, farine di rigonfiamento, glutine di frumento, germi di frumento, farina di malto enzimatica-
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Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 mente attivo come pure acerola in polvere o altre derrate alimentari adeguate che abbiano un elevato tenore naturale di acido ascorbico.16
L’acerola in polvere può contenere ingredienti che fungono da supporto quali amido o maltodestrina fino al 70 per cento in massa.17
Le fecole (amidi) devono soddisfare i seguenti requisiti:
tenore di acqua: al massimo 15 per cento in massa; per la fecola di patate al massimo 21 per cento in massa;
18 tenore di sali minerali (tenore di ceneri): al massimo1 per cento in massa (riferito alla sostanza secca).
Sezione 3 Procedimenti di trattamento
Art. 12
Il trattamento di cereali (p. es. riso od orzo) con zucchero o amido, oli o grassi commestibili è ammesso fino allo 0,8 per cento in massa.
Sono vietati l’imbianchimento di farine e il trattamento di prodotti di macinazione con gas nitrosi, composti alogenati contenenti ossigeno, persolfati e altre sostanze che sviluppano ossigeno, cloro o sostanze che sviluppano cloro oppure con composti aventi azione analoga.
Sezione 4 Caratterizzazione
Art. 13
Per il malto, la farina di malto e l’estratto di malto nonché per la farina integrale speciale deve essere deve essere indicato il genere di cereale (p. es. malto d’orzo, farina integrale di segale).19
Aggiunte secondo l’articolo 11 capoverso 3, comprese le sostanze fonti naturali di acido ascorbico, devono figurare nell’elenco degli ingredienti.
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Capitolo 3 Prodotti di panetteria (pane, prodotti di panetteria fine e di
biscotteria)20 Sezione 1:21 Disposizione generale
Art. 13a
Gli articoli di panetteria sono derrate alimentari ottenute mediante cottura al forno o procedimenti simili (p. es. estrusione) da prodotti di macinazione e altri ingredienti come cereali, leguminose, amido, sorte di zuccheri, grassi, uova o componenti delle uova.
Essi si suddividono nei seguenti sottogruppi:
pane;
articoli di panetteria fine e di biscotteria.
Sezione 2:22 Pane
Art. 14 Definizioni
Il pane normale (pane) è la pasta cotta al forno, fabbricata esclusivamente con farina normale, acqua, sale commestibile nonché lievito da panificazione o pasta acida.
Il pane speciale è:
il pane normale con ingredienti come latte, grasso, frutti o fibre alimentari;
la pasta cotta al forno, da farina speciale con o senza ingredienti come latte, grasso, frutti o fibre alimentari.23
Art. 1524
Art. 16 Denominazione specifica
Solo il pane normale può essere designato come «pane bianco», «pane semibianco», «pane bigio» o «pane integrale».
I pani speciali devono essere designati in modo corrispondente (p. es. come pane di segale, pane di farro, pane Graham, pane di cinque cereali, pane al latte, treccia al
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Originaria Sez.1.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 burro, pane per toast oppure pane ai frutti). Per tali pani valgono le seguenti esigenze:
se il pane speciale è denominato secondo un genere di cereale, la quota dello stesso sulla quantità totale di cereali dev’essere: 25 1. superiore al 50 per cento in massa nel caso di farina di frumento, farro e segale, 2. superiore al 25 per cento in massa nel caso di mais, riso, orzo, avena, sorgo, miglio e triticale;
se il pane speciale viene designato come «pane al latte», per la sua fabbricazione dev’essere stato impiegato almeno tanto latte quanta acqua (rispettivamente una corrispondente quantità di polvere di latte intero);
se il pane speciale viene designato come «pane al latte magro», per la sua fabbricazione dev’essere stato impiegato almeno tanto latte quanta acqua (rispettivamente la corrispondente quantità di polvere di latte magro);
nella denominazione specifica si può accennare a un contenuto di burro (p. es. treccia al burro), se il prodotto presenta un contenuto di grasso di burro nella sostanza secca di almeno 70 g per chilogrammo. L’aggiunta di grassi o oli commestibili, nonché di margarina o minarina, è in questo caso vietata.
Art. 17 Ulteriore caratterizzazione
Se il pane normale è prodotto da farina normale alla quale sono stati aggiunti ingredienti secondo l’articolo 11 capoverso 3, questi, comprese le sostanze fonti naturali di acido ascorbico, devono figurare nell’elenco degli ingredienti.
Sezione 3 Articoli di panetteria fine e di biscotteria26
Art. 1827 Definizioni
Gli articoli di panetteria fine sono ottenuti mediante cottura al forno, tostatura, essiccazione o procedimenti simili (p. es. estrusione) da paste o composti con l’impiego di cereali, grani amidacei o prodotti di macinazione, amidi, grassi e sorte di zuccheri. Quali ulteriori ingredienti possono venir impiegati segnatamente latte e prodotti di latte, cacao, cioccolato, copertura, masse per glassare, miele, spezie, noci e preparazioni di frutta.
Gli articoli di biscotteria sono articoli di panetteria fine che, se conservati correttamente, si conservano almeno un mese.
Originaria Sez. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4639).
Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010
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Art. 19 Denominazione specifica
Se nella denominazione specifica si fa menzione di uno degli ingredienti figuranti qui appresso, valgono le esigenze seguenti:
per il latte:1 kg di prodotto deve contenere almeno 100 g di latte oppure la quantità corrispondente di polvere di latte intero;
28 per il burro:1 kg della parte biscotto deve contenere almeno 82 g di grasso di latte (grasso di burro). L’aggiunta di grassi o oli commestibili, margarina o minarina non è permessa, salvo nel tradizionale petit-beurre. Il petit-beurre deve avere un tenore di burro pari ad almeno 25 g per kg di prodotto finito e il grasso di burro deve rappresentare almeno il 20 per cento in massa della materia grassa totale;
per le uova:1 kg di prodotto deve contenere almeno 100 g di contenuto di uova oppure la quantità corrispondente di uovo intero in polvere;
per il miele: la parte di prodotto di panetteria deve contenere almeno la stessa quantità di miele e di sorte di zucchero;
29 per il grano integrale: la parte di farina deve contenere almeno 70 per cento in massa di prodotto di macinazione di grano integrale o grano integrale speciale.
Art. 2030 Ulteriore caratterizzazione
Se i prodotti di panetteria fine o di biscotteria sono ottenuti da farina normale alla quale sono stati aggiunti ingredienti di cui all’articolo 11 capoverso 3, questi devono figurare nell’elenco degli ingredienti, comprese le sostanze fonti naturali di acido ascorbico.
Capitolo 4 Paste alimentari
Art. 21 Definizioni
Le paste alimentari sono derrate alimentari fabbricate con prodotti di macinazione. Esse possono contenere ingredienti come uova, latte od ortaggi.
Le paste alimentari fresche sono paste alimentari che durante la fabbricazione non sono seccate o lo sono soltanto leggermente. Sono ammessi il trattamento con acqua bollente o con vapore acqueo come pure la pastorizzazione, la refrigerazione o la surgelazione.
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Le paste alimentari sterilizzate sono paste alimentari fresche, che però sono sterilizzate prima di essere messe in commercio.
Art. 22 Requisiti
Il tenore di acqua di paste alimentari secche di ogni specie non deve superare
per cento in massa.
L’acidità titolabile delle paste alimentari secche non deve superare 10 ml di NaOH (1 mol/l) per 100 g; sono eccettuate le paste alimentari all’uovo.
L’aggiunta di proteine di uova e di proteine di glutine, di grasso commestibile e di olio commestibile nonché di sale commestibile è permessa.
Art. 23 Denominazione specifica
I prodotti designati come «paste alimentari» possono essere fabbricati unicamente con prodotti di macinazione del frumento.
Se le paste alimentari vengono fabbricate con altri prodotti di macinazione (p. es. farina di segale, orzo, avena, farro o soia), ciò dev’essere indicato nella denominazione specifica.
L’aggiunta di ortaggi o di altri ingredienti deve venir indicata nella denominazione specifica. Sono eccettuati
gli ingredienti secondo l’articolo 22 capoverso 3;
le uova;
il latte.
Nella denominazione specifica si può accennare alle uova («paste alimentari all’uovo», «tagliatelle all’uovo») quando il prodotto contiene almeno 135 g di uova in guscio o congelate oppure 36 g di polvere di uovo intero per kg di prodotti di macinazione. Se vengono impiegate conserve di uova, il rapporto tra albume e tuorlo deve corrispondere a quello dell’uovo intero.
Nella denominazione specifica si può accennare al latte («paste alimentari al latte»), quando il prodotto contiene almeno 20 g di sostanza secca del latte per kg di prodotto di macinazione.
Se le paste all’uovo contengono uova che non provengono dalla gallina, la specie delle uova aggiunte dev’essere indicata nella denominazione specifica.
Capitolo 5 Tofu, tempeh e altri prodotti a base di proteine vegetali31
Art. 24 Tofu e tempeh32
Il tofu è un prodotto ottenuto da fagioli di soia e acqua con l’aggiunta di una sostanza coagulante con o senza sottrazione di liquidi.
Per la coagulazione possono essere usate le sostanze che figurano nell’allegato.
...33
Il tempeh è un prodotto di fagioli di soia fermentato con colture adatte (p. es. Rhizopus Oligosporus). Lo si può ottenere anche da cereali.
Art. 25 Altri prodotti a base di proteine vegetali
Gli altri prodotti a base di proteine vegetali sono prodotti ottenuti da proteine di cereali o di legumi e da altri ingredienti puramente vegetali, ma che non rientrano tra i prodotti di cui all’articolo24.
La denominazione specifica è disciplinata nell’articolo 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200534 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari. I prodotti surrogati della carne possono essere definiti, inoltre, come «fettina vegetale», «scaloppina vegetale», «ragù vegetale» ecc.
Capitolo 6 Budini e creme
Art. 2635 Budini e creme
I budini e le creme sono preparazioni dolci semisolide o dense ottenute da prodotti di macinazione, amido, latte e prodotti di latte, grasso, uova, sorte di zuccheri, acqua o altri ingredienti.
Essi possono contenere ingredienti che conferiscono sapore, come frutta, succo di frutta, cacao, farina di mandorle, noci macinate, frutta secca o costituenti di frutta e spezie.
Art. 27 Polveri per budini o per creme
Le polveri per budini o creme devono dare, se preparate secondo le istruzioni d’uso, derrate alimentari secondo l’articolo 26.
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Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 Capitolo 6a:36 Semi oleosi
Art. 27a Definizione
Per semi oleosi s’intendono semi vegetali sotto forma di piccoli granulati come i semi di colza, girasole, lino, papavero o sesamo, utilizzati prevalentemente nella produzione di oli vegetali oppure, macinati o interi, quali ingredienti di altre derrate alimentari.
I semi di chia (Salvia hispanica) e i semi di chia macinati possono essere impiegati fino al 10 per cento del prodotto finale in:
articoli di panetteria;
cereali per prima colazione;
miscele di frutta, noci e semi.
I semi di chia in quanto tali possono essere venduti ai consumatori solamente preconfezionati.
I semi preconfezionati di chia necessitano di una caratterizzazione aggiuntiva che informi i consumatori del fatto che la dose giornaliera non deve superare i 15 g.
I semi di chia devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato I della decisione di esecuzione 2013/50/UE38.
Capitolo 7 Adeguamento dell’allegato
Art. 2839
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua regolarmente l’allegato della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
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Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4975).
Decisione di esecuzione 2013/50/UE della Commissione, del 22 gennaio 2013, che autorizza un ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 21 del24.1.2013, pag.34.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4975).
Capitolo 8 Entrata in vigore
Art. 29
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Disposizione transitoria della modifica del 13 ottobre 201040 Le derrate alimentari che non corrispondono alla modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011 (un anno dopo l’entrata in vigore). Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
Sostanze coagulanti ammesse per la produzione di tofu
Possono essere usati come sostanze coagulanti per la produzione di tofu: 1. nigari (cloruro di magnesio e solfato di magnesio), 2. solfato di calcio, cloruro di calcio, 3. cloruro di magnesio, 4. delta-lattone dell’acido gluconico, 5. acidi alimentari, 6. colture di batteri acidolattici ineccepibili dal punto di vista della salute.