817.026.2
Ordinanza dell’UFSP sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone
del 30 marzo 2011 (Stato 20 novembre 2012)
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), visto l’articolo 68 capoverso1 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. Sono fatti salvi:
le derrate alimentari che sono state raccolte o trasformate prima dell’11 marzo 2011;
le derrate alimentari che hanno lasciato il Giappone prima del 31 marzo 2011;
2 le bevande alcoliche di cui alle voci di tariffa doganale 2203–2208;
3 il tabacco greggio e manufatto;
...4. 5 2 All’importazione di derrate alimentari che sono di origine animale o contengono una parte di derrate alimentari di origine animale, e sono originarie o provengono dal Giappone, si applicano le disposizioni particolari dell’ordinanza del 16 maggio 20076 sui controlli OITE.
RU 2011 1295
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSP del 19 nov. 2012, in vigore dal 20 nov. 2012
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSP del 20 apr. 2012, in vigore dal 24 apr. 2012
Art 1a7 Valori massimi
Le derrate alimentari di cui all’articolo1 non possono superare i valori massimi indicati negli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/20128.9
Se superano i valori massimi, non possono essere immesse sul mercato.
Art. 2 Dichiarazione
Una derrata alimentare di cui all’articolo1 può essere importata in Svizzera soltanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/201210.11
La dichiarazione deve essere redatta in tedesco, francese, italiano o inglese.
Essa deve essere firmata da un rappresentante autorizzato:
dell’autorità giapponese competente; o
da un ente autorizzato dall’autorità giapponese competente, sotto la responsabilità e la supervisione di quest’ultima.12 4 Se alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi secondo l’articolo 3, l’autorità di cui al capoverso 3 lettera a deve confermare che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012.13
Art. 314 Rapporto d’analisi
Per le derrate alimentari di cui all’allegato della presente ordinanza, alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi sul tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137.
Art. 4 Codificazione della partita
Su ogni partita di una derrata alimentare secondo l’articolo1 deve essere apposto un codice di identificazione.
Introdotto dal n. I dell’O dell’UFSP del 13 apr. 2011, in vigore dal 14 apr. 2011 (RU 2011 1569).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ott. 2012, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE)
n. 284/2012; versione secondo GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSP del 19 nov. 2012, in vigore dal 20 nov. 2012
Si veda la nota all’art. 1a cpv.1.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSP del 19 nov. 2012, in vigore dal 20 nov. 2012
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSP del 16 gen. 2012, in vigore dal 18 gen. 2012 (RU 2012 455).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSP del 19 nov. 2012, in vigore dal 20 nov. 2012
Il codice deve essere riportato sulla dichiarazione, se del caso sul rapporto che riassume i risultati del campionamento e dell’analisi, come pure su tutti i documenti che accompagnano la partita.
Art. 515 Notifica agli uffici doganali
Le partite contenenti derrate alimentari secondo l’articolo1 devono essere notificate all’ufficio doganale interessato16.
Art. 6 Attività di controllo nell’ambito dell’importazione
I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:
un esame sistematico dei documenti per ogni partita;
17 un esame della merce e un controllo d’identità, comprese le analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio 134 e cesio 137 su almeno il 5 per cento delle partite di derrate alimentari.18 2 L’autorità di esecuzione libera una partita soltanto se:19
l’azienda del settore alimentare o un suo rappresentante ha presentato la dichiarazione debitamente firmata e vidimata; e
20 dall’esame della merce risulta che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/201221.
L’autoritàdi esecuzione libera la derrata alimentare firmando e vidimando la dichiarazione.
Art. 7 Emolumenti
Gli emolumenti per l’esame della merce sono retti dagli articoli 71–73 ODerr.
Art. 7a22 Disposizione transitoria della modifica del 20 aprile 2012
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSP del 13 apr. 2011, in vigore dal 14 apr. 2011 (RU 2011 1569).
www.ezv.admin.ch/kontakt/
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSP del 19 nov. 2012, in vigore dal 20 nov. 2012
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSP del 20 apr. 2012, in vigore dal 24 apr. 2012
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSP del 16 gen. 2012, in vigore dal 18 gen. 2012 (RU 2012 455).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSP del 19 nov. 2012, in vigore dal 20 nov. 2012
Si veda la nota all’art. 1a cpv.1.
Introdotto dal n. I dell’O dell’UFSP del 20 apr. 2012, in vigore dal 24 apr. 2012
20 aprile 2012; oppure prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 aprile 2012.
Art. 7b23 Disposizione transitoria della modifica del 5 luglio 2012
5 luglio 2012; oppure prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 luglio 2012.
Art. 7c24 Disposizione transitoria della modifica del 19 novembre 2012
19 novembre 2012; oppure prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 novembre 2012
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2011.
Introdotto dal n. I dell’O dell’UFSP del 5 lug. 2012, in vigore dal6 lug. 2012 (RU 2012 3865).
Introdotto dal n. I dell’O dell’UFSP del 19 nov. 2012, in vigore dal 20 nov. 2012 Allegato25 (art. 3) Derrate alimentari per le quali sono richiesti campionamento e analisi per accertare la presenza di cesio 134 e cesio 137 prima dell’esportazione verso la Svizzera
a) Prodotti provenienti dalla prefettura di Fukushima tutti i prodotti tenendo conto delle esenzioni di cui all’articolo1 della presente ordinanza
b) Prodotti provenienti dalla prefettura di Shizuoka 0902.1000/2000/3000/4000 tè ed i relativi prodotti trasformati 2101.2011/2099 2202.9090 0709.5100/5900 funghi ed i relativi prodotti trasformati
c) Prodotti provenienti dalla prefettura di Yamanashi 0709.5100/5900 funghi ed i relativi prodotti trasformati
Introdotto dal n. II dell’O dell’UFSP del 19 nov. 2012, in vigore dal 20 nov. 2012
d) Prodotti provenienti dalle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate Voce di tariffa doganale Designazione della merce 0902.1000/2000/3000/4000 tè ed i relativi prodotti trasformati 2101.2011/2099 2202.9090 0709.5100/5900 funghi ed i relativi prodotti trasformati 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; pesci e prodotti della pesca 0308 1006 riso ed i relativi prodotti trasformati 1102.9051/9059 1103.1931/1939 1104.3039/3091/3092/3099 1901 1904.1010/1090/2000/9010/9020/9090 1201.90 semi di soia ed i relativi prodotti trasformati 1208.1010 1507 2008.1990 0708.20 fagioli azuki ed i relativi prodotti trasformati 0713.32 1106.1090 0810.4000 mirtilli ed i relativi prodotti trasformati 0811.9010 0802.9090 semi di ginkgo biloba ed i relativi prodotti 0811.9090 trasformati 0809.10 albicocco del Giappone ed i relativi prodotti 0811.9090 trasformati 0805 agrumi, scorza di agrumi ed i relativi prodotti 0814.0000 trasformati Voce di tariffa doganale Designazione della merce 0810.7000 kaki ed i relativi prodotti trasformati 0810.9098 melagrane ed i relativi prodotti trasformati 0810.9098 chocolate-vine (Akebia quinata) ed i relativi prodotti 0811.9090 trasformati 0810.9098 pomacee (Chaenomeles) ed i relativi prodotti tra- 0811.9090 sformati 0810.9092 papaie (Asimina triloba) ed i relativi prodotti tra- 0811.9029 sformati 0812.9010 0808.30 pere ed i relativi prodotti trasformati 0813.4011/4019 0802.4100/4200 castagne ed i relativi prodotti trasformati 0802.3120/3190/3220/3290 noci ed i relativi prodotti trasformati 0709.9999 Ashitaba (Angelica keiskei) ed i relativi prodotti 0710.8090
trasformati 0709.9999 farfaraccio maggiore (fuki), steli di farfaraccio 0710.8090 giapponese (Petasites japonica) ed i relativi prodotti 0711.9090 trasformati 0709.9999 zenzero giapponese (Myoga) ed i relativi prodotti 0710.8090 trasformati 2008.9999 Voce di tariffa doganale Designazione della merce 0709.9999 parti commestibili di Aralia sp. ed i relativi prodotti 0710.8090 trasformati 0709.9999 germoglio di bambù (Phyllostacys pubescens) ed i 2004.9018/9049 2005.9110/9190 0709.9999 felce maggiore (Pteridium aquilinum) ed i relativi 0710.8090 prodotti trasformati 0709.9999 parti commestibili di ravanello giapponese o wasbi 0710.8090 (Wasabia japonica) ed i relativi prodotti trasformati 0910.9900 0709.9999 prezzemolo giapponese (Oenanthe javanica) ed i 0910.9900 pepe nero giapponese (Zanthoxylum piperitum) 0709.9999 felce florida giapponese (Osmunda japonica) ed i 0709.9999 koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciado- 0710.8090 phylloides) ed i relativi prodotti trasformati 0709.9999 momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) ed i relativi 0710.8090 prodotti trasformati 0709.9999 felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) ed 0710.8090 i relativi prodotti trasformati 0709.9999 aurea marginata (Hosta Montana) ed i relativi pro- 0710.8090 dotti trasformati Voce di tariffa doganale Designazione della merce 0709.9999 uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) ed 0710.8090 i relativi prodotti trasformati 0703.2000 aglio serpentino (Allium victorialis subsp.
Pla- 0710.8090 typhyllum) ed i relativi prodotti trasformati 0709.9999 cardo giapponese (Cirsium japonicum) ed i relativi 0709.9999 yobusumaso (honma) (Cacalia hastate ssp orientalis) 0710.8090 ed i relativi prodotti trasformati 0709.9999 Synurus pungens (oyamabokuchi) ed i relativi 0709.9999 equiseto dei campi (Equisetum arvense) ed i relativi 0810.9098 Actinidia polygama (vite d’argento) ed i relativi 0811.9090 prodotti trasformati 0714.40 taro (Colocasia esculenta) ed i relativi prodotti trasformati 0709.9999 yacón (Smallanthus sonchifolius) ed i relativi 0714.90
e) Prodotti composti contenenti più del 50 % dei prodotti di cui alle lettere a–d del presente allegato.