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Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

817.042 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 dic 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/817-042/it/ordinanza-sull-esecuzione-della-legislazione-sulle-derrate-alimentari

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 mag 2017.

Abrogato da: Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (AS 2020 2465),

Emanato con: Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (AS 2020 2465),

Procedure di consultazione: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari (30 set 2022)

817.042

Ordinanza concernente la formazione e l’esame delle persone preposte all’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
(OFEDerr)

del 9 novembre 2011 (Stato 1° dicembre 2015)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso1 e 41a capoversi1 e 3 della legge federale del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari, ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 817.0

Capitolo primo Oggetto e principio

Art. 1 Principio

La presente ordinanza disciplina la formazione e l’esame delle persone preposte all’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 2 Condizione per l’esercizio di un’attività ufficiale

Chi intende esercitare una delle seguenti attività deve possedere il diploma corrispondente:

  1. chimico cantonale;

  2. ispettore delle derrate alimentari;

  3. controllore delle derrate alimentari.

Capitolo 2 Diploma federale di chimico delle derrate alimentari

Art. 3 Principi

Il diploma federale di chimico delle derrate alimentari (DChDerr) è la condizione per essere nominati o assunti come chimico cantonale.

Chi intende ottenere il DChDerr deve:

  1. comprovare la formazione preliminare teorica; e

  2. aver assolto la formazione necessaria.

RU 2011 5273

Art. 4 Formazione preliminare teorica

La comprova della formazione preliminare teorica può essere prodotta con:

  1. un diploma di master filosofico-scientifico in chimica, biochimica, scienze alimentari o scienze naturali generali con chimica o biochimica quale materia d’esame; oppure

  2. un diploma ai sensi della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche.

Il diploma di cui al capoverso1 lettera a deve essere stato rilasciato da una scuola universitaria ai sensi dell’articolo 3 capoverso1 della legge dell’8 ottobre 19993 sull’aiuto alle università o da una scuola universitaria straniera riconosciuta o accreditata dallo Stato.

In casi eccezionali, la comprova della formazione preliminare teorica può essere prodotta anche con altri attestati di fine studi. Sul riconoscimento decide la Commissione d’esame per il diploma di chimico delle derrate alimentari (CE-DChDerr).

Footnotes

  1. [2] RS 811.11

Art. 5 Formazione

Il candidato al DChDerr deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l’articolo 4 capoverso2 nelle seguenti materie:

  1. tecnologia delle derrate alimentari;

  2. microbiologia delle derrate alimentari;

  3. chimica delle derrate alimentari, nonché merceologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;

  4. analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;

  5. igiene delle derrate alimentari e sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point);

  6. tossicologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;

  7. fondamenti dell’alimentazione;

  8. diritto applicabile in Svizzera e a livello internazionale in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso, nonché fondamenti di diritto pubblico e amministrativo.

Il candidato deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l’articolo 4 capoverso2 o da un’altra istituzione nelle seguenti materie:

  1. approvvigionamento di acqua potabile;

  2. analisi del rischio;

[RU 2000 948, 2003 187 all. n. II 3, 2004 2013, 2007 5779 n. II5, 2008 307 3437 n. II 18, 2012 3655 n. I10, 2011 5871. RU 2014 4103 all. n. I 1]. Vedi ora: LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20).

  1. organizzazione e procedure di controllo delle derrate alimentari in Svizzera;

  2. epidemiologia;

  3. economia aziendale;

  4. gestione della qualità;

  5. comunicazione.

Il candidato deve comprovare la partecipazione:

  1. a complessivamente almeno 375 lezioni;

  2. ad almeno 20 lezioni per ogni materia.

Il candidato deve comprovare almeno due anni di esperienza professionale in un’impresa di produzione di derrate alimentari, analisi di derrate alimentari o esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

In casi eccezionali, la comprova della necessaria esperienza professionale può anche essere prodotta in altro modo. Sul riconoscimento decide la CE-DChDerr.

Footnotes

  1. [5] RS 817.02
  2. [10] RS 817.02

Art. 6 Diploma

Per ottenere il DChDerr, il candidato deve dimostrare di soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4 e 5.

Il candidato deve presentare tutti i documenti rilevanti all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)4. del diploma sono disciplinati nell’allegato1 lettera C numero1 dell’ordinanza del 23 novembre 20055 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).

Art. 7 Commissione d’esame per il diploma di chimico delle derrate

La CE-DChDerr esegue le disposizioni della sezione 1.

Ha inoltre i compiti e le competenze seguenti:

  1. assicura le possibilità di formazione di cui all’articolo5;

  2. valuta, in base ai documenti presentati, se il candidato soddisfa le condizioni di cui agli articoli 4 e 5;

  3. decide sull’adempimento delle condizioni e rilascia i diplomi.

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 8 Indennità

L’indennità per i membri della CE-DChDerr è disciplinata secondo il capitolo 2

sezione 1d (art. 8l–8t) dell’ordinanza del 25 novembre 19986 sull’organizzazione del

Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).

Art. 9 Segretariato

L’USAV assicura il segretariato per la CE-DChDerr.

Footnotes

  1. [6] RS 172.010.1

Capitolo 3 Diploma federale di ispettore delle derrate alimentari

Art. 10 Principio

Il diploma federale di ispettore delle derrate alimentari (DIDerr) è la condizione per essere nominati o assunti come ispettore delle derrate alimentari.

Chi intende ottenere il DIDerr deve:

  1. comprovare la formazione preliminare;

  2. aver assolto la formazione teorica e pratica;

  3. superare l’esame di diploma.

Art. 11 Formazione preliminare

La comprova della formazione preliminare può essere prodotta con:

  1. un diploma di bachelor in una delle discipline di cui all’articolo 4 capoversi1 e 2; oppure

  2. un tirocinio completo e cinque anni di esperienza professionale: 1. in un’impresa di produzione di derrate alimentari, analisi di derrate alimentari o esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, oppure 2. nell’ambito di uno dei diplomi di cui all’articolo 4.

In casi eccezionali, la comprova della formazione preliminare può essere prodotta anche in altro modo.

Art. 12 Formazione teorica

Il candidato al DIDerr deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l’articolo 4 capoverso2 nelle seguenti materie:

  1. tecnologia delle derrate alimentari;

  2. microbiologia delle derrate alimentari;

  1. merceologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;

  2. igiene delle derrate alimentari e sistema HACCP;

  3. tossicologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;

  4. 7 …

  5. diritto applicabile in Svizzera in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso;

  6. sicurezza nella catena alimentare.

Il candidato deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l’articolo 4 capoverso2 o da un’altra istituzione nelle seguenti materie:

  1. approvvigionamento di acqua potabile;

  2. assicurazione della qualità.

Il candidato deve comprovare la partecipazione:

  1. a complessivamente almeno 250 lezioni;

  2. ad almeno 20 lezioni per ogni materia.

Art. 13 Formazione pratica

La formazione pratica dura un anno. Essa si svolge sotto la direzione:

  1. del chimico cantonale; o

  2. di un’autorità federale incaricata di eseguire la legislazione sulle derrate alimentari.

Essa consiste in:

  1. un corso sui metodi di analisi in generale;

  2. un corso sui principali metodi di analisi dell’autorità formatrice;

  3. un’introduzione a semplici analisi di laboratorio;

  4. un’istruzione per il servizio esterno.

La formazione pratica sui compiti dell’ispettore delle derrate alimentari comprende le seguenti materie:

  1. esame organolettico;

  2. ispezioni delle aziende con i relativi atti ufficiali;

  3. rapporti e verbali d’ispezione;

  4. valutazione della caratterizzazione e della pubblicità relative a derrate alimentari e oggetti d’uso;

  5. valutazione dei progetti di costruzione delle aziende alimentari.

Per l’istruzione per il servizio esterno devono essere previsti almeno 40 giorni, di cui cinque giorni fuori dal proprio Cantone.

Art. 14 Esame di diploma

L’esame di diploma consiste in esami pratici nelle seguenti materie:

  1. valutazione di derrate alimentari e oggetti d’uso in base a esempi pratici;

  2. valutazione di pubblicità e caratterizzazioni;

  3. attività ispettiva.

L’esame dura:

  1. per la materia di cui al capoverso1 lettera a: mezz’ora;

  2. per la materia di cui al capoverso1 lettera b: un’ora;

  3. per la materia di cui al capoverso1 lettera c: da un’ora e mezza a quattro ore.

I costi per l’esame di diploma sono disciplinati nell’allegato1 lettera C numero 2 ODerr8.

Footnotes

  1. [8] RS 817.02

Art. 15 Iscrizione e ammissione all’esame di diploma

Il candidato all’esame di diploma presenta una domanda scritta all’USAV.

All’iscrizione vanno allegati:

  1. un curriculum vitae con descrizione della formazione e dell’esperienza professionale;

  2. la comprova della formazione preliminare nonché della formazione teorica e pratica di cui agli articoli11 e 12 e una conferma del responsabile della formazione pratica di cui all’articolo13.

LaCommissione d’esame per il diploma di ispettore delle derrate alimentari (CE-DIDerr) decide sull’ammissione all’esame di diploma.

L’emolumento per l’esame secondo l’allegato 1 ODerr9 deve essere versato prima dell’esame.

Footnotes

  1. [11] RS 172.010.1
  2. [13] RS 817.02
  3. [9] RS 817.02

Art. 16 Valutazione delle prestazioni

Le prestazioni sono valutate secondo la seguente scala dei voti:

= molto bene

= sufficiente

= insufficiente

= molto male

Sono ammessi i mezzi voti.

Art. 17 Risultato dell’esame di diploma

Per ogni esame pratico è assegnato un voto.

In base ai voti ottenuti nelle singole materie è calcolata una media.

L’esame di diploma è superato se:

  1. la media dei voti è almeno 4,0; e

  2. non è assegnato più di un voto inferiore a 4;

  3. non è assegnato nessun voto inferiore a 3.

La CE-DIDerr comunica il risultato al candidato per scritto sotto forma di decisione.

Art. 18 Comportamento sleale

Se un candidato è ammesso all’esame di diploma sulla base di indicazioni false o incomplete oppure si è avvalso nell’esame di diploma di mezzi non ammessi, la CE- DIDerr può dichiarare non superato l’esame di diploma.

Art. 19 Ripetizione

Chi non ha superato l’esame di diploma può ripeterlo una volta.

In caso di ripetizione, l’emolumento per l’esame deve essere versato nuovamente.

Art. 20 Diploma

Se l’esame di diploma è superato, la CE-DIDerr rilascia il diploma.

Il documento è firmato dal presidente della CE-DIDerr.

I costi per il rilascio del diploma sono disciplinati nell’allegato1 lettera C numero 2 ODerr10.

Art. 21 Commissione d’esame per il diploma di ispettore delle derrate

La CE-DIDerr esegue le disposizioni di cui alla sezione 1.

Ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:

  1. prepara gli esami e stabilisce i compiti d’esame;

  2. conduce gli esami;

  1. valuta, in base ai documenti presentati, se il candidato soddisfa le condizioni di cui agli articoli 11-13;

  2. decide in merito al riconoscimento delle formazioni equivalenti svolte in Svizzera o all’estero.

Art. 22 Indennità

L’indennità per i membri della CE-DIDerr è disciplinata nel capitolo 2 sezione 1d

Art. 23 Segretariato

L’USAV assicura il segretariato per la CE-DIDerr.

Capitolo 4 Diploma federale di controllore delle derrate alimentari

Art. 24 Principio

Chi intende ottenere il diploma federale di controllore delle derrate alimentari (DCoDerr) deve:

  1. comprovare la formazione preliminare;

  2. aver assolto la formazione;

  3. superare l’esame di diploma.

Art. 25 Formazione preliminare

La formazione preliminare consiste in una formazione professionale completa nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di derrate alimentari o oggetti d’uso e almeno tre anni di esperienza professionale corrispondente o in un diploma di master.

La formazione preliminare è considerata sufficiente se sono soddisfatte le condizioni per l’ammissione alla formazione di ispettore delle derrate alimentari.

La Commissione d’esame per il diploma di controllore delle derrate alimentari (CE-DCoDerr) decide sul riconoscimento di altri cicli di studio e attività pratiche.

Art. 26 Formazione

La formazione di controllore delle derrate alimentari dura almeno tre mesi e si svolge sotto la direzione del chimico cantonale competente.

Essa comprende le seguenti materie:

  1. diritto applicabile in Svizzera in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso;

  2. merceologia e tecnologia delle derrate alimentari;

  3. microbiologia delle derrate alimentari;

  4. igiene delle derrate alimentari e delle aziende;

  5. valutazione della caratterizzazione e della pubblicità relative a derrate alimentari e oggetti d’uso;

  6. valutazione dell’autocontrollo, compresi la buona prassi di procedura e produzione (GHP), nonché i sistemi HACCP secondo il Codex Alimentarius;

  7. ispezioni delle aziende con i relativi atti ufficiali;

  8. rapporti e verbali d’ispezione;

  9. prelievo di campioni ufficiali;

  10. conoscenza dei principali metodi di analisi dell’autorità formatrice.

Art. 27 Parte teorica dell’esame di diploma

La parte teorica dell’esame di diploma è svolta dalla CE-DCoDerr.

Essa si estende alle materie di cui all’articolo 26 capoverso2 lettere a–f.

Essa si svolge per scritto.

I costi per l’esame di diploma sono disciplinati nell’allegato1 lettera C numero 3 ODerr12.

Footnotes

  1. [12] RS 817.02

Art. 28 Parte pratica dell’esame di diploma

La parte pratica dell’esame di diploma si estende alle materie di cui all’articolo 26 capoverso2 lettere f–i e dura almeno due ore.

Essa consiste nell’ispezione di un’azienda alimentare e in prelievi di campioni ufficiali.

Essa è svolta dal chimico cantonale responsabile della formazione del candidato, nel rispetto di eventuali istruzioni della CE-DCoDerr. Un membro della CE- DCoDerr può seguire l’esame.

Art. 29 Iscrizione e ammissione all’esame di diploma

Il candidato presenta una domanda scritta all’USAV.

All’iscrizione vanno allegati:

a. un curriculum vitae con descrizione della formazione e dell’esperienza professionale;

b. la comprova della formazione preliminare e della formazione di cui agli articoli 25 e 26.

La CE-DCoDerr decide sull’ammissione all’esame di diploma.

L’emolumento per l’esame secondo l’allegato 1 ODerr13 deve essere versato prima dell’esame.

Art. 30 Risultato dell’esame di diploma

Per ogni materia d’esame di cui agli articoli 27 e 28 è assegnato un voto.

In base ai voti ottenuti nelle singole materie è calcolata una media nella parte teorica e nella parte pratica.

Si applica la scala dei voti di cui all’articolo 16.

Il chimico cantonale che svolge la parte pratica dell’esame comunica immediatamente i singoli voti di materia alla CE-DCoDerr.

L’esame di diploma è superato se:

  1. la media dei voti nella parte teorica e nella parte pratica è almeno 4,0; e

  2. non è assegnato nessun voto inferiore a 3.

La CE-DCoDerr comunica il risultato al candidato per scritto sotto forma di decisione.

Art. 31 Comportamento sleale

Se un candidato è ammesso all’esame di diploma sulla base di indicazioni false o incomplete oppure si è avvalso nell’esame di diploma di mezzi non ammessi, la CE-DCoDerr può dichiarare non superato l’esame di diploma.

Art. 32 Ripetizione

Chi non ha superato la parte teorica o pratica dell’esame di diploma può ripeterla una volta.

In caso di ripetizione, l’emolumento per l’esame deve essere versato nuovamente.

Art. 33 Diploma

Se l’esame di diploma è superato, la CE-DCoDerr rilascia il diploma.

Il documento è firmato dal presidente della CE-DCoDerr.

I costi per il rilascio del diploma sono disciplinati nell’allegato1 lettera C numero 3 ODerr14.

Footnotes

  1. [14] RS 817.02

Art. 34 Commissione d’esame per il diploma di controllore delle derrate

La CE-DCoDerr esegue le disposizioni di cui alla sezione 1.

Ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:

  1. stabilisce gli obiettivi e i contenuti didattici delle materie secondo l’articolo 26 capoverso2 lettere a–i;

  2. prepara gli esami ed emana le istruzioni relative al loro svolgimento;

  3. stabilisce i compiti d’esame;

  4. conduce gli esami teorici;

  5. esercita la vigilanza sugli esami pratici e provvede a uno svolgimento uniforme;

  6. valuta, in base ai documenti presentati, se il candidato soddisfa le condizioni di cui agli articoli 25 e 26;

  7. decide in merito al riconoscimento delle formazioni equivalenti svolte in Svizzera o all’estero.

Art. 35 Indennità

L’indennità per i membri della CE-DCoDerr è disciplinata nel capitolo 2 sezione 1d

Art. 36 Segretariato

L’USAV assicura il segretariato per la CE-DCoDerr.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 37 Modifica del diritto vigente

…16

Art. 38 Formazioni secondo il diritto anteriore

Chi ha iniziato la formazione quale chimico delle derrate alimentari prima del 1° maggio 2002 può proseguirla secondo il diritto in vigore fino alla modifica del

La mod. può essere consultata alla RU 2011 5273.

27 marzo 200217 dell’ordinanza del 17 aprile 199118 sul diploma federale di chimico delle derrate alimentari.

I Cantoni possono riconoscere come controllori delle derrate alimentari gli esperti locali che sono stati formati secondo il diritto anteriore, prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza del 1° marzo 199519 sui requisiti minimi dei controlli delle derrate alimentari, se gli stessi hanno acquisito le conoscenze sulla nuova legislazione sulle derrate alimentari e superato l’esame corrispondente.

I contenuti degli esami dei candidati che si sono iscritti prima del 1° novembre 2010 a esami complementari o all’esame di diploma di chimico delle derrate alimentari o all’esame di diploma di ispettore delle derrate alimentari si basano sul diritto vigente fino a tale data. Gli esami devono essere sostenuti al più tardi entro il 31 dicembre 2014.

I diplomi rilasciati secondo il diritto previgente sono equiparati ai diplomi rilasciati secondo il nuovo diritto.

Il diploma cantonale di controllore delle derrate alimentari può essere convertito in un diploma federale al più tardi entro il 31 dicembre 2014.

Footnotes

  1. [17] RU 2002 681
  2. [18] RU 1991 1096, 1995 1765
  3. [19] RU 1995 1756

Art. 39 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Footnotes

  1. [7] Abrogata dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4249).
  2. [15] RS 172.010.1