818.102.2
Ordinanza
concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19
(Ordinanza sui certificati COVID-19)
del 4 giugno 2021 (Stato 8 luglio 2021) (Stato 8 luglio 2021)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 6a capoversi 1, 4 e 5 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,
ordina:
Sezione 1 Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
la forma, il contenuto, l’emissione e la revoca dei seguenti certificati COVID-19) attestanti:
l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19 (certificato di vaccinazione COVID-19),
la guarigione da un’infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione COVID-19),
un risultato negativo di un test per il rilevamento del SARS-CoV-2 (certificato di test COVID-19);
le direttive per la verifica di questi certificati;
il riconoscimento di certificati esteri equivalenti;
i sistemi d’informazione gestiti dalla Confederazione inerenti a questi certificati;
le applicazioni offerte dalla Confederazione ai titolari del certificato e alle persone incaricate della verifica;
i compiti dei Cantoni inerenti all’emissione e alla revoca dei certificati.
Sezione 2 Emissione, forma e revoca dei certificati COVID-19
Art. 2 Richiesta
Chi desidera ricevere un certificato COVID-19 deve presentare una richiesta a un emittente di cui all’articolo 6 o 7.
Art. 3 Informazione e identificazione del richiedente
L’emittente informa il richiedente su:
il tipo e la portata del trattamento di dati necessario per la redazione e la firma del certificato COVID-19;
le condizioni per la revoca del certificato emesso.
L’emittente verifica l’identità del richiedente e a tal fine gli chiede, se necessario, di esibire un documento di legittimazione.
Art. 4 Creazione del certificato COVID-19 nel sistema per l’emissione di certificati COVID-19
L’emittente trasmette al sistema per l’emissione di certificati COVID-19 di cui all’articolo 26, gestito dall’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT), le informazioni che devono essere inserite nel certificato COVID-19.
Il sistema genera il certificato. Lo trasmette all’emittente a condizione che questi provveda alla trasmissione o alla consegna al richiedente.
Art. 5 Trasmissione o consegna del certificato COVID-19 al richiedente
L’emittente assicura la trasmissione o la consegna rapida e sicura del certificato COVID-19 al richiedente.
L’emittente è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni sulla protezione dei dati durante la trasmissione o la consegna del certificato. In particolare si deve garantire che terzi non possano venire a conoscenza delle informazioni ivi contenute.
La Confederazione può proporre ai Cantoni di provvedere essa stessa alla stampa su carta dei certificati e alla loro trasmissione al richiedente.
Fattura ai Cantoni i costi per la stampa e la trasmissione dei certificati di vaccinazione COVID-19 delle persone che si fanno vaccinare dal 15 luglio 2021.2
Art. 6 Disposizioni generali sugli emittenti dei certificati COVID-19
I Cantoni e il medico in capo dell’esercito designano gli emittenti per i diversi tipi di certificati COVID-19.
Sono designati emittenti le persone fisiche che:
dispongono delle conoscenze tecniche necessarie a valutare l’esistenza delle condizioni per l’emissione dei certificati;
utilizzano sistemi e prodotti informatici mediante i quali è possibile identificare chiaramente e autenticare in modo certo gli emittenti;
garantiscono l’osservanza del diritto applicabile, segnatamente della presente ordinanza.
I Cantoni e il medico in capo dell’esercito effettuano una comunicazione all’UFIT riguardante gli emittenti designati. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero di telefono dell’emittente;
informazioni sul fornitore di servizi d’identificazione utilizzato e sull’identificativo con il quale quest’ultimo identifica la persona in questione;
indicazione dei certificati che l’emittente può emettere;
data di inizio e di fine del periodo di validità della designazione.
Per l’emissione dei certificati gli emittenti designati hanno la facoltà di ricorrere ad altre persone, alle quali possono impartire istruzioni. Sono responsabili degli atti e delle omissioni di queste persone.
I Cantoni e il medico in capo dell’esercito vigilano affinché gli emittenti emettano e revochino i certificati conformemente alle prescrizioni applicabili della Confederazione e dei Cantoni.
I Cantoni revocano una designazione se elementi inequivocabili indicano che l’emittente non soddisfa più le condizioni. Comunicano la revoca della designazione all’UFIT.
Art. 7 Emittenti con diritti più estesi
I Cantoni provvedono affinché le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di guarigione dalla COVID-19 siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile alcuna cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all’articolo 6.
Per l’elaborazione di tali richieste, designano almeno un emittente.
Art. 8 Procedura automatizzata per l’emissione di certificati di guarigione dalla COVID-19
Per emettere i certificati di guarigione dalla COVID-19 nell’ambito di una procedura automatizzata, i Cantoni possono permettere di consultare le informazioni sulla guarigione del richiedente nel sistema d’informazione di cui all’articolo 60 della legge del 28 settembre 20123 sulle epidemie e di confrontarle con quelle contenute nella richiesta.
A tal fine, i Cantoni possono mettere a disposizione del richiedente un modulo di richiesta elettronico fornito dalla Confederazione.
Se dal confronto con i dati consultati nel sistema d’informazione emerge che le condizioni per l’emissione di un certificato sono soddisfatte, il sistema per l’emissione dei certificati COVID-19 (art. 26) genera il certificato.
Se dal confronto non emerge alcun risultato univoco o emerge un risultato negativo, il servizio cantonale competente contatta il richiedente e verifica manualmente se le condizioni per l’emissione di un certificato sono soddisfatte.
I Cantoni assicurano che il richiedente possa presentare la richiesta anche in formato cartaceo o in un altro modo adeguato.
Art. 9 Forma dei certificati COVID-19
I certificati COVID-19 sono emessi in forma cartacea o elettronica, a scelta del richiedente.
Essi sono verificabili, mediante un sigillo elettronico regolamentato predisposto dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), per quanto attiene all’autenticità e all’integrità delle informazioni.
Il contenuto di entrambe le forme di certificato deve presentarsi sia come testo leggibile senza mezzi ausiliari sia come codice a due dimensioni leggibile da una macchina (codice a barre). Sono tuttavia considerati come un certificato anche il codice a barre e i dati in esso memorizzati in forma elettronica sigillata.
I certificati sono emessi in una delle lingue ufficiali della Confederazione, a scelta del richiedente, e in inglese.
I certificati sono dotati di un identificativo univoco.
Art. 10 Revoca dei certificati COVID-19
Gli emittenti di cui agli articoli 6 e 7 e le autorità cantonali competenti revocano un certificato COVID-19 su richiesta del titolare se questi dimostra in modo verosimile che:
il certificato contiene informazioni errate; o
si sono verificati ripetutamente errori durante la verifica dell’autenticità, della validità o dell’integrità del certificato.
Una richiesta di revoca deve contenere le seguenti indicazioni:
l’identificativo univoco del certificato;
informazioni sull’identità del titolare, se sono necessarie alla valutazione dei motivi di revoca secondo il capoverso 1, e altre informazioni necessarie alla valutazione dei motivi di revoca.
Gli emittenti sono tenuti a revocare immediatamente, anche in assenza di una richiesta, i certificati da loro emessi che non sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza o comprovano fatti che si rivelano inesatti.
L’UFIT e le autorità cantonali competenti revocano i certificati al posto dell’emittente se questi non effettua la revoca entro il termine utile secondo il capoverso 1 o 3.
Gli emittenti, l’UFIT e le autorità cantonali competenti registrano la revoca nel sistema per l’emissione di certificati COVID-19 (art. 26). Il sistema trasmette gli identificativi dei certificati revocati al sistema per la comparazione con i certificati revocati (art. 27).
Art. 11 Gratuità
L’emissione e la revoca di certificati COVID-19 sono gratuite per il richiedente.
I Cantoni possono prevedere la possibilità per gli emittenti di chiedere una partecipazione adeguata ai costi se un certificato deve essere emesso più volte perché è andato perso.
Sezione 3 Contenuto generale di tutti i certificati COVID-19
Art. 12
Tutti i certificati COVID-19 contengono le seguenti informazioni di cui all’allegato 1:
informazioni sull’identità del titolare;
informazioni sull’editore;
indicazione generale sulla rilevanza del certificato se quest’ultimo è leggibile senza mezzi ausiliari.
Sezione 4 Certificati di vaccinazione COVID-19
Art. 13 Condizioni
Un certificato di vaccinazione COVID-19 è emesso soltanto per i vaccini omologati in Svizzera.
Un certificato di vaccinazione COVID-19 è emesso per ogni dose:
al momento della vaccinazione;
in un momento successivo alla vaccinazione, se la cartella clinica o la documentazione primaria riguardante il richiedente a disposizione dell’emittente indica che la vaccinazione è avvenuta e contiene le informazioni di cui all’articolo 14;
in un momento successivo alla vaccinazione, in assenza di una cartella clinica o una documentazione primaria e se uno dei giustificativi seguenti indica in modo affidabile che la vaccinazione è avvenuta e contiene le informazioni di cui all’articolo 14:
certificato internazionale di vaccinazione secondo il modello dell’allegato 6 del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 20054, con l’indicazione del vaccino somministrato e corredato della firma e del timbro del servizio responsabile,
attestazione dell’avvenuta vaccinazione, fornita da un centro di vaccinazione cantonale,
certificato di vaccinazione con l’indicazione del vaccino somministrato e corredato della firma o del timbro del servizio responsabile in Svizzera,
altri documenti svizzeri o esteri equivalenti a uno dei giustificativi menzionati nei numeri 1–3.
I certificati di vaccinazione COVID-19 di cui al capoverso 2 lettera c possono essere emessi soltanto dagli emittenti di cui all’articolo 7.
Art. 145 Contenuto
Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di vaccinazione COVID-19 contengono le informazioni di cui all’allegato 2 relative alla vaccinazione anti-COVID-19 effettuata, segnatamente l’indicazione se la stessa è avvenuta in modo completo.
Art. 15 Validità
L’inizio e la fine della validità dei certificati di vaccinazione COVID-19 sono basati sull’allegato 2.
La validità inizia al più presto il giorno della somministrazione dell’ultima dose a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo secondo i requisiti di cui all’allegato 2.6
Sezione 5 Certificati di guarigione dalla COVID-19
Art. 16 Condizioni
Un certificato di guarigione dalla COVID-19 è emesso se una persona si è infettata con il SARS-CoV-2 ed è considerata guarita. L’attestazione che la persona si è infettata deve basarsi sul risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.
Art. 17 Contenuto
Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di guarigione dalla COVID-19 contengono l’indicazione della malattia contratta e le informazioni sul momento della guarigione di cui all’allegato 3.
Art. 18 Validità
L’inizio e la fine della validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 sono basati sull’allegato 3.
La validità inizia non prima dell’undicesimo giorno successivo a quello in cui l’infezione è stata confermata dal risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.
Sezione 6 Certificati di test COVID-19
Art. 19 Condizioni
Un certificato di test COVID-19 è emesso in caso di risultato negativo di:
un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2;
7un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’articolo 24a dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20208 a condizione che tale test sia stato autorizzato nell’UE ai fini dell’emissione di un certificato digitale COVID dell’UE.
L’UFSP tiene un elenco aggiornato dei test rapidi SARS-CoV-2 secondo il capoverso 1 lettera b e lo pubblica sul proprio sito Internet9.10
Le richieste per l’emissione di certificati di test possono essere presentate al più tardi al momento del prelievo del campione.
Art. 20 Contenuto
Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di test COVID-19 contengono le informazioni sul test eseguito di cui all’allegato 4.
Art. 21 Validità
La validità dei certificati di test COVID-19 inizia nel momento della loro emissione.
La durata di validità è basata sull’allegato 4.
La durata di validità massima è di 72 ore a partire dal prelievo del campione.
Sezione 7 Certificati esteri
Art. 22 Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS
I certificati riconosciuti attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o l’esecuzione di test che sono stati emessi da uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione di libero scambio (AELS) figurano nell’allegato 5.
Previa consultazione del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) aggiorna costantemente l’allegato 5.
Il DFF inserisce nell’allegato i certificati emessi conformemente alle disposizioni applicabili nell’UE e i cui Stati di origine accordano la reciprocità. Può tuttavia rinunciare a inserirvi i certificati per i vaccini che non hanno ottenuto l’autorizzazione nell’UE dall’Agenzia europea per i medicinali conformemente al Regolamento (CE) n. 726/200411.
Art. 23 Riconoscimento di altri certificati esteri
I certificati esteri riconosciuti attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o l’esecuzione di test, che non sono stati emessi da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, figurano nell’allegato 5.
Non appena la Commissione europea riconosce l’equivalenza di uno o più certificati interoperabili di Stati terzi, il DFF aggiorna di conseguenza l’allegato 5.
Il DFF può inserirvi i certificati di altri Stati se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il certificato estero contiene le informazioni di cui all’articolo 12 e all’articolo 14, 17 o 20 in combinato disposto con i pertinenti allegati;
l’autenticità, l’integrità e la validità delle informazioni di cui alla lettera a possono essere verificate elettronicamente;
le condizioni per l’emissione dei relativi certificati sono equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza.
Il DFF cancella dall’elenco i certificati che non soddisfano più le condizioni.
Art. 24 Importanza del riconoscimento
I certificati esteri riconosciuti sono equiparati ai certificati COVID-19 emessi secondo la presente ordinanza. In particolare sono trattati dall’applicazione per la conservazione e dall’applicazione per la verifica (art. 28 e 29) come i certificati emessi secondo la presente ordinanza.
Sezione 8 Sistemi d’informazione della Confederazione e software da essa messi a disposizione
Art. 25 Sistema per l’amministrazione dei certificati di firma
L’UFIT gestisce in un sistema d’informazione i certificati di firma utilizzati per verificare l’autenticità, l’integrità e la validità delle firme elettroniche sui certificati COVID-19, segnatamente al fine di:
condividere i certificati di firma con i sistemi esteri, in particolare nell’ambito del «certificato digitale COVID dell’UE»;
metterli a disposizione delle applicazioni per la verifica e la conservazione dei certificati.
Art. 26 Sistema per l’emissione di certificati COVID-19
L’UFIT gestisce un sistema d’informazione che permette di generare, trasmettere e revocare i certificati COVID-19.
I dati personali del richiedente non possono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per la redazione, la firma e la trasmissione del certificato o per la revoca di quest’ultimo.
Al fine di individuare e prevenire gli abusi nonché di procedere successivamente a un’eventuale revoca dei certificati, il sistema registra quale emittente ha creato quali certificati e quando.
Art. 27 Sistema per la comparazione con i certificati revocati
L’UFIT gestisce un sistema che permette di comparare i certificati con quelli revocati e che a tal fine contiene l’identificativo univoco del certificato.
L’elenco degli identificativi dei certificati revocati è messo a disposizione delle applicazioni per la verifica e la conservazione dei certificati COVID-19.
Art. 28 Applicazione per la conservazione
L’UFIT mette a disposizione un software che i titolari di certificati COVID-19 possono installare sul proprio cellulare o su un dispositivo analogo e utilizzare per trasmettere in modo sicuro e conservare in forma elettronica i certificati.
Per il software si applicano i seguenti principi:
il contenuto dei certificati o le dichiarazioni relative agli stessi possono essere trasmessi a terzi soltanto con il consenso accordato dal titolare nel singolo caso;
il contenuto dei certificati deve essere protetto attraverso misure adeguate da ogni accesso non autorizzato;
l’UFIT pubblica il codice sorgente e le specifiche tecniche dei software che mette a disposizione.
Art. 29 Applicazione per la verifica
L’UFIT mette a disposizione uno o più software che possono essere installati su cellulari o dispositivi analoghi e utilizzati per la verifica elettronica dell’autenticità, dell’integrità e della validità dei certificati COVID-19 e dei relativi certificati esteri.
Per i software si applicano i seguenti principi:
essi verificano l’autenticità, l’integrità e la validità dei certificati senza trasmettere o memorizzare dati personali;
essi verificano i certificati esteri secondo le regole applicabili ai certificati COVID-19;
essi forniscono il risultato della verifica esclusivamente nella forma seguente:
verifica riuscita (sfondo verde) o non riuscita (sfondo rosso) e, se del caso, informazioni sui motivi di una verifica non andata a buon fine,
informazioni secondo l’allegato 1 che permettono di attribuire il certificato COVID-19 al titolare;
essi possono verificare l’autenticità, l’integrità e la validità dei certificati COVID-19 senza una connessione Internet al momento della verifica; la verifica della validità presuppone tuttavia l’aggiornamento dell’elenco nel sistema per la comparazione con i certificati revocati, il quale richiede una connessione Internet;
l’UFIT pubblica il codice sorgente e le specifiche tecniche dei software che mette a disposizione.
Chi riceve un certificato ai fini della verifica non può conservare né il certificato né le informazioni ivi contenute né utilizzarli per uno scopo diverso da quello della verifica.
Art. 30 Accesso ai sistemi per l’emissione di certificati COVID-19 e la comparazione con i certificati COVID-19 revocati
La registrazione nel sistema per l’emissione di certificati COVID-19 avviene mediante il sistema centrale di accesso e autorizzazione dell’Amministrazione federale per le applicazioni di rete. Sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 19 ottobre 201612 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM).
L’UFIT può collegare ai sistemi IAM della Confederazione, oltre a quelli di cui all’articolo 21 OIAM, altri sistemi IAM esterni a condizione che questi ultimi permettano un’identificazione sicura.
L’UFIT può revocare o negare l’accesso, in particolare in caso di dubbi sulla sicurezza TIC.
Art. 31 Organo federale responsabile
L’UFIT è l’organo federale responsabile degli aspetti legali di protezione dei dati nell’ambito:
dell’attuazione delle misure tecniche e organizzative necessarie per i sistemi che esso gestisce;
delle applicazioni che esso mette a disposizione.
Art. 32 Costi
La Confederazione si assume i costi per l’acquisto e la gestione dei sistemi d’informazione nonché per la messa a disposizione delle applicazioni.
Non riscuote nessun emolumento per l’utilizzo dei sistemi e delle applicazioni.
Sezione 9 Disposizioni finali
Art. 33 Aggiornamento degli allegati 1–4
Previa consultazione del DFI e del DFAE, il DFF aggiorna gli allegati 1–4 secondo le norme armonizzate a livello internazionale al fine di ottenere l’interoperabilità con i certificati di un numero possibilmente elevato di Stati e il riconoscimento internazionale dei certificati emessi secondo la presente ordinanza.
Art. 34 Conclusione di trattati internazionali legati allo sviluppo e all’attuazione del «certificato digitale COVID dell’UE»
Il DFI ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati e atti di esecuzione che la Commissione europea adotta ai fini dello sviluppo e dell’attuazione tecnica del «certificato digitale COVID dell’UE».
Art. 35 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 7 giugno 2021 alle ore 00.00 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
Contenuto generale dei certificati COVID-19
(art. 12, 29 cpv. 2 lett. c n. 2 e 33)
1 Dati relativi al titolare
Cognome e nome (in quest’ordine)
Data di nascita
2 Informazioni sul Paese in cui è stato somministrato il vaccino
o eseguito il test e informazioni sull’editore
Paese in cui è stato somministrato il vaccino o eseguito il test
Editore («Ufficio federale della sanità pubblica»)
3 Nota contenuta nei certificati COVID-19 leggibili senza mezzi ausiliari
I certificati COVID-19 in forma leggibile senza mezzi ausiliari devono contenere la seguente nota:
«Il presente certificato non è un documento di viaggio.
I dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 continuano a evolvere, anche alla luce delle nuove varianti del virus che destano preoccupazione.
Prima di mettersi in viaggio, verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione.»
Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19
(art. 14, 15 e 33)
1 Inizio e durata massima della validità
1.1 Inizio della validità:
per una vaccinazione che prevede due dosi di vaccino (Comirnaty®, COVID-19 Vaccine Moderna, AstraZeneca, Sinopharm BIBP, Sinovac, Covishield™): il giorno della somministrazione della seconda dose;
per una vaccinazione che prevede una dose unica di vaccino (Janssen): il 22° giorno dopo la somministrazione di tale dose;
per le persone con una pregressa infezione da SARS-CoV-2 confermata:
il giorno della somministrazione della dose unica di un vaccino secondo la lettera a,
il 22° giorno dopo la somministrazione della dose unica di un vaccino secondo la lettera b.
1.2 Durata di validità di un certificato di vaccinazione COVID-19: 365 giorni calcolati dalla somministrazione dell’ultima dose.
2 Informazioni sul vaccino somministrato
Malattia contro la quale è stato somministrato il vaccino («COVID-19»)
Vaccinazione/profilassi (tipo/funzionamento del vaccino)
Medicamenti immunologici (nome del vaccino/del prodotto)
Titolare dell’omologazione del vaccino o, in assenza di tale indicazione per le dosi di vaccino somministrate all’estero, informazioni sul fabbricante
Quantità di dosi di vaccino somministrate nell’ambito di una serie e quantità complessiva di dosi di vaccino
Data di somministrazione dell’ultima dose
Disposizioni particolari sui certificati di guarigione dalla COVID-19
(art. 17, 18 cpv. 1 e 33)
1 Inizio e durata massima della validità
1.1 Inizio della validità: l’undicesimo giorno successivo a quello del primo risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.
1.2 Durata di validità: 180 giorni calcolati dal giorno del risultato del test di cui al numero 1.1.
2 Informazioni sulla malattia contratta e sul momento della guarigione
Malattia contratta («COVID-19»)
Data del primo risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2
Inizio della validità del certificato
Fine della validità del certificato
Disposizioni particolari sui certificati di test COVID-19
(art. 20, 21 cpv. 2 e 33)
1 ...
2 Durata di validità
La durata è calcolata a partire dal prelievo del campione ed è di:
72 ore per il test PCR;
48 ore per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale.
3 Informazioni sul test eseguito
Malattia per il cui rilevamento è stato eseguito il test («COVID-19»)
Tipo di test («PCR» o «test rapido SARS-CoV-2»)
Nome del test (in caso di test rapido SARS-CoV-2)
Fabbricante del test (in caso di test rapido SARS-CoV-2)
Data e ora del prelievo del campione
Risultato del test («negativo»)
Centro di test o istituzione presso cui è stato eseguito il test
Elenco dei certificati esteri riconosciuti
(art. 22 cpv. 1 e 2, 23 cpv. 1 e 2)
1 Certificati riconosciuti emessi da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS
Stato | Certificati di vaccinazione | Certificati di guarigione | Certificati di test | |
|---|---|---|---|---|
… | ; |
2 Altri certificati esteri riconosciuti
Stato | Certificati di vaccinazione | Certificati di guarigione | Certificati di test | |
|---|---|---|---|---|
… | ; |