822.111.1
Ordinanza n. 1 del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca concernente la legge sul lavoro (Organizzazioni internazionali)
del 3 marzo 1967 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,1 visto l’articolo 5 capoverso2 dell’ordinanza I del 14 gennaio 19662 per l’esecuzione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Ordinanza generale); d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri3, decreta:
Art. 1
Le organizzazioni internazionali del diritto delle genti, il cui personale esula dall’ambito applicativo della legge del 13 marzo 19644 sul lavoro, giusta il suo articolo 3 lettera b, e l’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c dell’ordinanza generale, sono le seguenti: l’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l’Organizzazione internazionale del lavoro, l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT), l’Organizzazione meteorologica mondiale, l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale, l’Ufficio internazionale d’educazione, il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), l’Associazione europea di libero scambio (AELS), con sede a Ginevra, l’Ufficio internazionale dell’Unione postale universale, l’Ufficio centrale dei trasporti ferroviari internazionali, con sede a Berna, la Banca dei regolamenti internazionali, con sede a Basilea.
RU 1967 280
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
Art. 2
La presente ordinanza entra in vigore a contare dal 1° marzo 1967.