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Ordinanza sul sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

823.114 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 1 gen 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/823-114/it/ordinanza-sul-sistema-d-informazione-in-materia-di-servizio-di-collocamento-e-di-statistica-del-mercato-del-lavoro

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questo testo non è più in vigore dal 1 lug 2021.

Abrogato da: RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante Ordinanza sui sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (AS 2021 337),

Emanato con: Ordinanza sul sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (AS 2006 4547)

823.114

Ordinanza
sul sistema d’informazione in materia di servizio
di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
(Ordinanza COLSTA, O-COLSTA)

del 1° novembre 2006 (Stato 4 febbraio 2020)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 96c capoverso 3 e 109 della legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI);
visto l’articolo 35 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento (LC),3

Footnotes

  1. [1] RS 837.0
  2. [2] RS 823.11
  3. [3] Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 177).

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) nonché dei suoi sottosistemi.

Art. 2 Struttura del sistema d’informazione

Il sistema d’informazione si compone dei sottosistemi seguenti:

  1. la banca dati centrale «COLSTA», nella quale sono trattati dati e informazioni concernenti le persone in cerca d’impiego, le offerte d’impiego, le imprese nonché i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

  2. l’applicazione «ODS-COLSTA», per la valutazione sotto il profilo amministrativo e statistico dei dati raccolti in COLSTA;

  3. l’applicazione «DMS-COLSTA», per il trattamento dei fascicoli delle persone in cerca d’impiego e delle imprese;

  4. l’applicazione «eGovernment-COLSTA», per la pubblicazione dei dati COLSTA non personali e per l’iscrizione delle offerte d’impiego e delle persone in cerca d’impiego.

Art. 3 Scopo del sistema d’informazione

Il sistema d’informazione ha lo scopo di assicurare:

  1. l’attuazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento nonché la sorveglianza e il controllo di tale attuazione;

  2. la collaborazione tra gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione, del servizio pubblico di collocamento e dell’orientamento professionale;

  3. la collaborazione tra gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con le agenzie di collocamento private e i datori di lavoro;

  4. 4la collaborazione tra gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DC) per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 25 LC;

  5. il coordinamento e la collaborazione interistituzionale tra gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con le assicurazioni sociali;

  6. l’osservazione del mercato del lavoro e la statistica del mercato del lavoro.

Footnotes

  1. [4] Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 177).

Sezione 2 Servizi autorizzati

Art. 4

I servizi seguenti possono trattare dati nel sistema d’informazione:

  1. gli uffici cantonali del lavoro;

  2. gli uffici regionali di collocamento;

  3. i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Footnotes

  1. [5] Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 177).

La DC può accedere a COLSTA mediante procedura di richiamo per gestire i bandi di concorso nell’ambito del suo servizio di consulenza.

I servizi seguenti possono accedere su richiesta al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo:

  1. gli organi dell’assistenza sociale per informazioni che servono al reinserimento professionale di disoccupati che beneficiano dell’assistenza sociale;

  2. gli organi dell’assicurazione per l’invalidità per coordinare le loro attività con gli organi del servizio pubblico di collocamento per la consulenza e il collocamento di persone disabili.

Le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione possono accedere al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali.7

Footnotes

  1. [6] RS 142.20
  2. [7] Introdotto dall’all. dell’O del 26 feb. 2020 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti (OPCA), in vigore dal 1° gen. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 815).

L’Ufficio di compensazione verifica il rispetto delle condizioni quadro legali nel momento in cui i servizi di cui al capoverso 3 ottengono l’accesso al sistema d’informazione.

Sezione 3 Contenuto del sistema d’informazione e trattamento dei dati

Art. 5 Contenuto del sistema d’informazione

I dati che possono essere trattati nel sistema d’informazione sono menzionati nell’allegato alla presente ordinanza.

I servizi autorizzati possono trattare unicamente i dati di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Questi dati sono indicati per ogni singolo servizio nell’allegato alla presente ordinanza.8

Footnotes

  1. [8] Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 177).

Art. 69 Scambi di dati con altri sistemi dell’assicurazione contro la disoccupazione

I dati menzionati nell’allegato alla presente ordinanza possono essere scambiati con il sistema d’informazione per il pagamento di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (SIPAD).

Footnotes

  1. [9] Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 177).

I dati menzionati nell’allegato alla presente ordinanza possono essere trasmessi al sistema d’informazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (LAMDA).

Art. 6a10 Notifica di dati all’Ufficio federale di statistica

Il sistema d’informazione può notificare all’Ufficio federale di statistica nuove imprese e mutazioni per il registro IDI.

Footnotes

  1. [10] Introdotto dall’all. n. 7 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

Art. 6b11 Scambio di dati con altri servizi

I dati del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) possono essere scambiati con l’Ufficio federale di statistica.

Footnotes

  1. [11] Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 177).

I dati menzionati nell’allegato alla presente ordinanza possono essere ripresi dal sistema dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC).

Art. 6c12 Trasmissione di dati agli Uffici cantonali della migrazione

Conformemente all’articolo 82 capoversi 6 e 7 dell’ordinanza del 24 ottobre 200713 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, l’Ufficio di compensazione può trasmettere agli Uffici cantonali della migrazione dati personali estratti da COLSTA.

Footnotes

  1. [12] Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 177).
  2. [13] RS 142.201

Art. 7 Conservazione e distruzione di dati

Gli atti possono essere trasferiti su supporti di dati digitali. Devono poter essere riprodotti in modo fedele all’originale.

Gli atti e i dati sono conservati per tre anni dopo la chiusura del caso. In seguito, se contengono dati personali, sono distrutti. È fatto salvo l’articolo 8.

Art. 8 Archiviazione di dati

La fornitura all’Archivio federale di dati desunti dal sistema d’informazione è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 199814 sull’archiviazione.

Footnotes

  1. [14] RS 152.1

Sezione 4 Protezione e sicurezza dei dati

Art. 9 Responsabilità in materia di protezione dei dati

Per quanto concerne i dati da loro trattati, i servizi collegati al sistema d’informazione sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati.

L’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione concede i diritti di accesso a COLSTA, i diritti di trattamento dei dati e vigila sull’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati.15

Footnotes

  1. [15] Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 177).

L’accesso al sistema d’informazione è protetto da profili utente e parole chiave individuali.

Art. 1016 Sicurezza dei dati

I servizi autorizzati adottano le misure di sicurezza necessarie per impedire l’accesso ai dati alle persone non autorizzate.

Footnotes

  1. [16] Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 177).

L’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione adotta le misure necessarie per consentire il ripristino dei dati e dei programmi del sistema d’informazione in caso di sottrazione, perdita o distruzione involontaria.

L’Ufficio di compensazione emana un regolamento per il trattamento che disciplina la sua organizzazione interna, le procedure di trattamento dei dati e di controllo nonché le singole misure di sicurezza.

Art. 11 Diritti della persona interessata

I diritti della persona interessata, in particolare il diritto di chiedere informazioni, il diritto di rettifica e di distruzione dei dati sono disciplinati dalla legge federale del 19 giugno 199217 sulla protezione dei dati.

Footnotes

  1. [17] RS 235.1

Quando la persona interessata fa valere i suoi diritti deve presentare un documento d’identità e una richiesta scritta al servizio che ha trattato i dati. Essa può parimenti presentare la sua richiesta all’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione o alla SECO.

Se il servizio al quale è stata presentata la richiesta la respinge integralmente o parzialmente, esso lo comunica alla persona interessata mediante una decisione impugnabile.

La rettifica, il completamento e la distruzione di dati sono comunicati ai servizi che hanno accesso a questi ultimi nonché, se la persona interessata lo desidera, anche ad altri servizi.

Sezione 5 Gestione e finanziamento18

Art. 1219 Gestione del sistema d’informazione

L’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione è responsabile dello sviluppo e della gestione del sistema d’informazione.

Footnotes

  1. [18] Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 177).
  2. [19] Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 177).

Art. 13 Finanziamento

Lo sviluppo e la gestione del sistema d’informazione sono finanziati dalla Confederazione e dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Le installazioni e le reti per il trattamento dei dati necessarie agli organi cantonali d’esecuzione per l’attuazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento sono finanziate dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione conformemente all’articolo 92 capoverso 7 LADI.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 14 Diritto vigente: abrogazione

L’ordinanza del 14 dicembre 199220 sul sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro è abrogata.

Footnotes

  1. [20] [RU 1993 242, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 14 1227 all. n. II 15]

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

(art. 5, 6 e 6b)

Abbreviazioni:

SC Servizi cantonali

T Totalità

URC Uffici regionali di collocamento

C Casi di propria competenza

LPML Servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

DC Direzione consolare del DFAE

AS Assistenza sociale

AI Assicurazione invalidità

AC Autorità incaricate dai Cantoni di controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti

Accesso in base ai diritti di trattamento

Accesso su richiesta mediante procedura di richiamo

SC

URC

LPML

DC

AS

AI

Persone in cerca d’impiego

Cognome, nome, indirizzo(i), numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, data di nascita, sesso, stato civile, cittadinanza, numero AVS/numero di assicurazione sociale, numero personale, statuto e permesso di dimora

T

T

T

T

C

C

Data e luogo dell’iscrizione, fine delle assegnazioni, statuto e situazione professionali, riscossione delle prestazioni/assistenza cantonale ai disoccupati, autorità e persone competenti

T

T

T

T

C

C

Qualifiche professionali, capacità ed esperienze, curriculum vitae, conoscenze linguistiche

T

T

T

T

C

C

Genere ed entità dell’attività desiderata (disponibilità), mobilità, licenza di condurre, regione di lavoro, ultimo datore di lavoro e settore economico

T

T

T

T

C

C

Autorizzazione a trasmettere i dati

T

T

T

T

C

C

Diritto alle prestazioni dell’assicurazione (inizio, durata e ammontare), termine quadro, gradi di occupazione, disoccupazione di lunga durata, CAD/Ufficio di pagamento e collaboratore responsabile, periodo di controllo

C

C

C

C

–

–

Date dei colloqui di controllo e di consulenza (data, ora e luogo), verbali dei colloqui di consulenza

C

C

C

C

C

Collocabilità, fabbisogno di qualificazione, dati SIPAD necessari per il reinserimento, obiettivi di reinserimento, azioni di reinserimento

C

C

C

C

C

C

Consulenze tecniche assegnate

C

C

C

C

C

C

Assegnazioni a offerte d’impiego, persona di contatto, risultato dell’assegnazione

T

T

T

T

C

C

Risultati del matching

T

T

T

T

–

C

Genere, durata e ammontare del guadagno intermedio, coordinate del datore di lavoro

C

C

C

C

–

C

Genere, durata, luogo di svolgimento e costi di un provvedimento inerente al mercato del lavoro (denominazione del provvedimento, organizzatore, inizio e fine, obbligo di presenza, responsabile LPML, destinatari, presupposti minimi, luogo di svolgimento, persona responsabile), dati della persona in cerca d’impiego necessari per i PML, dati SIPAD necessari per i PML

C

C

C

C

C

C

Esportazioni delle prestazioni

C

C

C-

–

C-

C

Ricerche di lavoro (periodo di controllo, consulente), esenzione dall’obbligo di comprovare le ricerche di lavoro

C

C

C

–

C

C

Motivo, inizio e durata delle sanzioni, collocabilità

C

C

C

–

C

Data e motivo del ritiro, inizio del lavoro, nuovo datore di lavoro, nuovo Cantone di lavoro, settore e professione trovata

C

C

C

C

C

C

Accesso in base ai diritti di trattamento

Accesso mediante procedura di richiamo

SC

URC

LPML

DC

AS

AI

AC

Imprese

Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, sito Internet, settore, stato dell’impresa, numero di rimando

T

T

T

T

C

T

T

Dati RIS (numero RIS, indirizzo, telefono, forma giuridica, dimensione dell’impresa, situazione economica, lingua di lavoro), dati del registro di commercio

T

T

T

T

C

T

–

Persone di contatto (funzione, posizione, lingua, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail)

T

T

T

T

C

T

T

Accordo di collaborazione, attività, raggiungibilità

T

T

T

T

C

T

–

Categorie professionali impiegate

T

T

T

T

C

T

T

Andamento degli affari (periodo di tempo, posti, posti occupati dall’URC, indennità per lavoro ridotto, indennità per intemperie, numero di persone in cerca d’impiego occupate, assegnazioni)

T

T

T

T

C

T

–

Posti a concorso, assegnazioni, offerte d’impiego, ritiro delle offerte (motivo, data), descrizione dei posti, condizioni di lavoro (data di assunzione, durata, grado di occupazione, salario, luogo), attività, requisiti (qualifiche, esperienza, livello formativo, titolo di studio), conoscenze linguistiche richieste, persona di contatto, assegnazioni

T

T

T

T

C

T

T

Risultati del matching

T

T

T

T

–

T

–

Diritto alle prestazioni dell’assicurazione (inizio, durata e ammontare), autorità e persone competenti, settore d’esercizio, numero di lavoratori interessati

T

T

T

–

–

–

–

Comunicazione automatica dei dati ad altri sistemi

Sistema di pagamento dell’assicurazione contro la disoccupazione (SIPAD)

Dati personali: cognome; nome; indirizzo(i); numero di telefono; numero di fax; indirizzo e-mail; data di nascita; sesso; stato civile; numero personale; cittadinanza; numero AVS/numero di assicurazione sociale; statuto e permesso di dimora; data e luogo dell’iscrizione; statuto e situazione professionali; autorità e persone competenti; qualifiche professionali, capacità ed esperienze; genere ed entità dell’attività desiderata (disponibilità); diritto alle indennità giornaliere (inizio, durata e ammontare delle prestazioni); conoscenze linguistiche; date dei colloqui di controllo e di consulenza; genere, durata e ammontare del guadagno intermedio; coordinate del datore di lavoro; genere, durata, luogo di svolgimento e costi di un provvedimento inerente al mercato del lavoro; motivo, inizio e durata delle sanzioni; data e motivo del ritiro

Dati dell’impresa: nome; indirizzo; sito Internet; persone di contatto (funzione, posizione, lingua, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail); numero RIS; diritto alle prestazioni dell’assicurazione (inizio, durata e ammontare); autorità e persone competenti; numero di lavoratori interessati; settore d’esercizio

Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)

Dati dell’impresa: numero RIS, forma giuridica, dimensione dell’impresa, situazione economica

Ufficio centrale di compensazione (UCC)

Dati personali: cognome, nome, indirizzo(i), data di nascita, sesso, stato civile, cittadinanza, numero AVS/numero di assicurazione sociale