831.101
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)
del 31 ottobre 1947 (Stato 11 luglio 2000)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 154 capoverso2 della legge federale del 20 dicembre 19462 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS3), ordina:
Capo primo Persone assicurate
A. Esenzioni dall’assicurazione obbligatoria
Art. 14 Stranieri con privilegi diplomatici
Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell’articolo
capoverso2 lettera a LAVS:
i membri del personale delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, delle missioni speciali e degli uffici d’osservatori, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;
i membri del personale di carriera dei posti consolari, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;
i funzionari internazionali di organizzazioni internazionali con i quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;
5 il personale di IATA e SITA, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa.
CS 8 493
Nuovo tit. giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disposizione i tit. marg. sono stati accentrati.
Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 giu. 2000 (RU 2000 1765).
Art. 26 Adempimento delle condizioni per un periodo di tempo relativamente breve
Adempiono le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 1 LAVS per un periodo di tempo relativamente breve le persone che:
soggiornano in Svizzera a scopo di visita, cura, vacanza o studi, sempreché non vi esercitino un'attività lucrativa e non vi stabiliscano il domicilio;
esercitano un'attività lucrativa in Svizzera durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile e sono retribuiti da un datore di lavoro all'estero;
esercitano un'attività lucrativa indipendente in Svizzera durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile.
I richiedenti l'asilo senza attività lucrativa non sono assicurati per i primi sei mesi successivi alla presentazione della domanda d'asilo. I richiedenti l'asilo riconosciuti in quanto rifugiati sono assicurati a titolo retroattivo alla data di presentazione della domanda.
Art. 3 Persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti
Le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l'assoggettamento all'assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall'assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente.
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Art. 48 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti di organizzazioni internazionali
Gli istituti d'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti delle organizzazioni internazionali indicate nell'articolo 1 lettera c sono parificati alle assicurazioni statali estere per la vecchiaia e per i superstiti ai sensi dell'articolo 1 capoverso2 lettera b LAVS.
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
B. Adesione all’assicurazione9 I.10 Persone occupate all’estero da un datore di lavoro in Svizzera
Art. 5 Diritto di continuare l’assicurazione
Le persone che lavorano all’estero per un datore di lavoro in Svizzera possono continuare l’assicurazione se esse sono state assicurate almeno durante cinque anni consecutivi immediatamente prima:
dell’inizio dell'attività all'estero; o
del termine del periodo di attività all'estero ammesso da una convenzione internazionale.
Art. 5a Richiesta
Per continuare l'assicurazione, il lavoratore e il datore di lavoro devono presentare per scritto alla cassa di compensazione competente una richiesta congiunta.
Art. 5b Inizio dell'assicurazione
L'assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro un termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le condizioni dell'articolo 5 sono soddisfatte.
Dopo la scadenza del termine non è più possibile continuare l'assicurazione.
Art. 5c Fine dell'assicurazione
Lavoratori e datori di lavoro possono, con reciproca intesa e rispettando un termine di 30 giorni, recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile.
Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro, l'assicurazione finisce. Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro in Svizzera, l'assicurazione continua, se il lavoratore e il suo datore di lavoro depositano congiuntamente una richiesta scritta, entro un termine di sei mesi a contare dall'inizio del lavoro.
II.11 Cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera che non sono assicurati in base a una convenzione internazionale
Art. 5d Condizioni d'adesione
I cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera che non sono assicurati in base a una convenzione internazionale possono aderire all'assicurazione. L'adesione deve essere dichiarata presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Art. 5e Inizio dell’assicurazione
Se la dichiarazione di adesione è depositata entro un termine di sei mesi, l'assicurazione comincia il giorno in cui la convenzione internazionale ha effetto.
Se la dichiarazione d'adesione è depositata più tardi, l'assicurazione comincia il primo giorno del mese che segue quello del deposito della dichiarazione.
Art. 5f Fine dell'assicurazione
Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per la fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.
Gli assicurati che non adempiono i loro obblighi sono esclusi, previa scadenza del termine inutilizzato dell'articolo 37 capoverso 1 e previa minaccia d'esclusione.
Capo secondo: Contributi12 A. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa
Art. 6 Nozioni del reddito da un'attività lucrativa
Con riserva delle eccezioni indicate espressamente nelle disposizioni che seguono, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.
Non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa:
13 il soldo militare, l'indennità di funzione nella protezione civile e le indennità analoghe al soldo nei servizi pubblici antincendio, nei corsi per monitori di giovani tiratori e nei corsi di monitore di «Gioventù e Sport»;
14 le prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l'articolo 25ter LAI15;
le prestazioni d'istituzioni assistenziali e di soccorso;
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Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» (n. II cpv. 1 della LF del 19 giu. 1959 che modifica la LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1 gen. 1960 – RU 1959 872 875).
Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 27 ott. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1397).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1082).
18 gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l’economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell’ambito degli usi locali o professionali;
le borse e prestazioni analoghe per frequentare scuole e corsi, per favorire la formazione e il perfezionamento professionali, per promuovere o premiare le attività artistiche, le indagini scientifiche o altri lavori importanti, sempre che non implichino un rapporto di servizio del beneficiario e il donatore non possa disporre del risultato del lavoro;
le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza indipendenti, nonchè le prestazioni di previdenza previste da un contratto stipulato con il salariato, se il beneficiario può pretenderle personalmente dall'istituzione o dal datore di lavoro all'insorgenza dell'evento assicurato o allo scioglimento dell'istituzione di previdenza;
le indennità di buonuscita fino a concorrenza dell'ultimo salario annuo, come pure le indennità più elevate assegnate in virtù di un contratto collettivo di lavoro, per quanto prestazioni equivalenti non siano già accordate secondo la lettera h;
le prestazioni di previdenza assegnate facoltativamente giusta l'articolo 6bis.
Art. 6bis 19 Prestazioni di previdenza assegnate facoltativamente
Non sono considerate reddito proveniente da un'attività lucrativa le prestazioni di previdenza assegnate facoltativamente dal datore di lavoro o da una istituzione di previdenza indipendente alla cessazione del rapporto di lavoro nella misura in cui, aggiunte alle prestazioni ai sensi delle lettere h e i dell'articolo 6 capoverso2, non superano, in un anno, le percentuali seguenti dell'ultimo salario annuo:
Ultimo salario annuo in franchi Percentuale fino a 120 000 65 per ulteriori 120 000 50 per la parte eccedente 240 000 40
Se la prestazione di previdenza è assegnata prima dell'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia, l'importo determinato secondo il capoverso 1 è aumentato dell'ammontare massimo della rendita ordinaria semplice di vecchiaia dell'AVS sino al momento in cui il beneficiario ha raggiunto questa età.
Se il beneficiario non ha ancora compiuto i 60 anni, l'importo determinato giusta i capoversi
e 2 è ridotto del 5 per cento per ogni anno mancante, ma al massimo del 75 per cento.
Se il beneficiario ha meno di15 anni di servizio presso il datore di lavoro che accorda questa prestazione, l'importo determinato secondo i capoversi 1 a 3 è ridotto di un quindicesimo per ogni anno di servizio mancante.
Nuovo testo giusta l’art. 143 dell’O del 20 dic. 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni, in
Introdotto dal n. I dell'O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).
Se il rapporto di lavoro è sciolto a causa di una invalidità conferente il diritto a una rendita ai sensi dell'articolo 28 LAI20, l'importo determinato secondo i capoversi 1 e
non è ridotto.
I versamenti in capitale sono convertiti in rendite. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) allestisce a tale scopo tavole di conversione vincolanti21.22
La franchigia prevista all'articolo 6quater non è applicabile.23
Art. 6ter 24 Reddito lucrativo realizzato all'estero
Sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d'attività lucrativa che pervengono a una persona domiciliata nella Svizzera
come proprietario o come socio di aziende o di stabilimenti situati all'estero,
come organo di una persona morale con sede all'estero, o
25 che paga l'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 della legge federale del 14 dicembre 199026 sull'imposta federale diretta (LIFD).
Art. 6quater 27 Contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo il 62° rispettivamente il
65° anno di età
I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente dopo il compimento dei 62 anni, se di sesso femminile, o dei65 anni, se di sesso maschile, sono riscossi dal datore di lavoro soltanto sulla parte del reddito eccedente 1400 franchi mensili o 16 800 franchi l'anno.
I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che hanno compiuto i 62 anni, se di sesso femminile, o i65 anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16 800 franchi l'anno.
I. Contributi previsti sui reddito proveniente da un'attività dipendente
Art. 7 Salario determinante. Elementi
Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare, per quanto non costituiscano rimborsi di spese:
Nuovo testo del per. due giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480).
Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).
Originario art. 6bis. Introdotto dal n. I2 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1972 2338).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
Originario art. 6ter. Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il
n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376)..
il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le indennità per le ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le supplenze;
28 le indennità di residenza e di rincaro;
29 le gratificazioni, i premi di fedeltà e di produzione, come pure il valore di azioni dei salariati, nella misura in cui esso superi il prezzo d'acquisto ed il lavoratore ne possa disporre; per quanto riguarda le azioni vincolate dei salariati, il valore e il momento della realizzazione del reddito sono stabiliti secondo le disposizioni dell'imposta federale diretta.
30 i redditi degli accomandanti derivanti da un rapporto di servizio con la società in accomandita; le partecipazioni dei salariati31 agli utili, nella misura in cui tali proventi eccedono l'interesse di un capitale eventualmente investito;
le mance, qualora esse costituiscano un elemento importante della retribuzione del lavoro;
le prestazioni in natura regolari;
le provvigioni e le commissioni;
32 i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell’amministrazione e degli organi direttivi delle persone giuridiche;
il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali;
le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico; sono riservate le disposizioni cantonali contrarie;
le rimunerazioni dei liberi docenti e degli altri insegnanti retribuiti in modo analogo;
33 le prestazioni dei datori di lavoro per la perdita di salario subita a causa d'infortunio o di malattia;
le prestazioni eseguite dai datori di lavoro per compensare la perdita di salario subìta a causa di servizio militare;
le indennità di vacanza o per i giorni festivi;
34 le prestazioni del datore di lavoro risultanti dall'assunzione del pagamento del contributo dovuto dal salariato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e all'assicurazione contro la disoccupazione come pure del pagamento delle imposte. Sono eccettuati i contributi dovuti dal salariato sulle prestazioni
Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1974 1594).
Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).
Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).
speciali uniche che non superano un salario mensile lordo per anno civile, nonché quelli dovuti sui redditi in natura e sui salari globali;
q. 35 le indennità di buonuscita e le prestazioni di previdenza assegnate facoltativamente dal datore di lavoro, per quanto non si tratti di prestazioni escluse dal reddito dell'attività lucrativa conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettere i e k. I contributi relativi a queste indennità sono dovuti al termine del rapporto di lavoro. Le rendite sono convertite in capitale secondo le tavole di conversione36 allestite dall'Ufficio federale (art. 6bis cpv. 6).37
Art. 838 Salario determinante. Eccezioni
Non sono compresi nel salario determinante:
i contributi regolamentari versati dal datore di lavoro a istituti di previdenza che adempiono le condizioni per l'esenzione fiscale conformemente alla
i contributi versati dal datore lavoro agli assicuratori malattia e infortuni dei loro salariati e alle casse di compensazione per la gestione degli assegni familiari, nella misura in cui tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento;
le sovvenzioni del datore di lavoro in caso di morte di parenti dei salariati, quelle per i superstiti di questi ultimi, i regali per giubilei dell'azienda, fidanzamento, matrimonio e superamento di esami professionali;
le prestazioni del datore di lavoro per le spese mediche, farmaceutiche, di ospedale e di cura, nella misura in cui non siano coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 25-31 LAMal40 e tutti i salariati fruiscano dello stesso trattamento.
Art. 8bis 41 Rimunerazioni di poco momento provenienti da attività accessorie
Le rimunerazioni versate dal datore di lavoro rappresentanti il reddito di attività accessorie che non superano42 2000 franchi per anno civile possono essere escluse dal reddito soggetto a contribuzione.
Introdotta dal n. I dell'O del 27 mag. 1981, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 538).
Ottenibili presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).
Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
Nuovo termine giusta il n. I dell'O del17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913 2233).
Art. 943 Spese generali
Sono spese generali quelle cui il datore di lavoro deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.
Le spese generali possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscono almeno il 10 per cento del salario versato. Le spese generali indennizzate separatamente dal salario possono essere dedotte in ogni caso.
Art. 1044
Art. 1145 Vitto e alloggio46
Il vitto e l'alloggio dei lavoratori occupati nell'azienda e del personale domestico sono valutati 27 franchi il giorno. È fatto salvo l'articolo 14.47
Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è ripartito come segue: Fr. colazione 4.— pranzo 8.— cena 6.— alloggio 9.—
Art. 1248
Art. 1349 Reddito in natura di altra specie
Le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.
Art. 14 Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui
Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l'articolo 5 capoverso 3 LAVS.
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517).
Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13.50
Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l’esercente non raggiungono gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente:51
52 1680 franchi per i membri della famiglia che non sono coniugati;
2490 franchi per i familiari coniugati; se ambedue i coniugi lavorano integralmente nell’azienda, l’importo fissato alla lettera a fa stato per ognuno di essi.53 4 ...54
Art. 1555 Mance
e 2 ...56
Le mance versate ai salariati d’imprese di trasporto vanno calcolate nel salario determinante soltanto nella misura in cui sono assoggettate ai contributi dovuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Art. 1657 Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi
Se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a 48 300 franchi l'anno, i contributi del lavoratore sono calcolati conformemente all'articolo21.58
Se il datore di lavoro consente alla riscossione dei contributi conformemente all'articolo 14 capoverso 1 LAVS, la tavola scalare dell'articolo21 non è applicabile.59
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
Abrogati dal n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2681).
Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
II. Contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività indipendente
1. In generale
Art. 1760 Nozione di reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente
Sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'articolo 18 capoverso
LIFD61 e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'articolo 18 capoverso 4 LIFD.
Art. 18 Deduzioni dal reddito lordo
Per distinguere e determinare le deduzioni dal reddito lordo ammesse in conformità dell'articolo 9 capoverso2 lettere a–e LAVS, sono applicabili, attualmente, le disposizioni in materia di imposta federale diretta.62
L’interesse del capitale proprio investito nell’azienda, che può essere dedotto dal reddito lordo conformemente all’articolo 9 capoverso2 lettera f LAVS, è del 3,5 per cento.63 Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.64
...65
Art. 1966 Reddito di poco momento proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio
Se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera67 2000 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.
Art. 20 Persone tenute a pagare i contributi
I contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente conseguito in un'azienda devono essere pagati dal proprietario e, in caso di affitto o di usufrutto, dall'affittuario o dall'usufruttuario. In caso di dubbio, deve versare i
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2681).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).
Nuovo termine giusta il n. I dell'O del17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913 2233).
contributi chi è tenuto a pagare le imposte sul reddito entrante in linea di conto o, se quest'ultimo non è soggetto all'imposta, chi conduce l'azienda per conto proprio.
...68
I membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività.69
Art. 2170 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente
Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 7800 franchi annui, ma è inferiore a 48 300 franchi, i contributi sono calcolati come segue: Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno fr. ma inferiore a fr.
800 14 300 4,2
300 18 300 4,3
300 20 300 4,4
300 22 300 4,5
300 24 300 4,6
300 26 300 4,7
300 28 300 4,9
300 30 300 5,1
300 32 300 5,3
300 34 300 5,5
300 36 300 5,7
300 38 300 5,9
300 40 300 6,2
300 42 300 6,5
300 44 300 6,8
300 46 300 7,1
300 48 300 7,4 71
Se il reddito computabile ai sensi dell’articolo 6quater è inferiore a 7800 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2681).
2. Fissazione dei contributi nella procedura ordinaria
Art. 2272 Periodo di contribuzione e di computo
Il contributo annuo sul reddito netto dell'attività lucrativa indipendente è stabilito in una decisione di fissazione dei contributi per un biennio che comincia con un millesimo pari.73
Il contributo annuo è calcolato, di regola, sul reddito netto medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione costituiscono il periodo di computo.74
Il contributo annuo sul reddito netto di un'attività indipendente accessoria, occasionalmente esercitata, è fissato per l'anno civile in cui il reddito è stato conseguito.
Art. 2375 Determinazione del reddito e del capitale proprio
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.76
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono tolti o dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito o sul prodotto del lavoro, passata in giudicato, se essa è stata eseguita secondo criteri identici o analoghi a quelli applicabili all'imposta federale diretta, o altrimenti dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta.
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di
Art. 23bis 77 Contributo speciale sugli utili in capitale78
Un contributo speciale è riscosso sugli utili in capitale giusta l’articolo17 se sono sottoposti a un’imposta annuale conformemente all’articolo 47 o all’articolo 218 capoverso 2 LIFD79.80
Il contributo speciale è dovuto per l'anno per il quale l'utile in capitale è stato tassato dall'imposta federale diretta.81
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).
Vedi anche la disp. derogatoria alla fine del presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1998 3022).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
Non è dedotto l'interesse di cui all'articolo 9 capoverso2 lettera e82 LAVS.
Art. 23bisa83 Contributo speciale sugli utili in capitale in caso di periodo fiscale annuo
In caso di tassazione dell'imposta federale diretta secondo l'articolo 41 LIFD84,è riscosso un contributo speciale sugli utili in capitale giusta l'articolo17 che non possono essere rilevati né nella procedura ordinaria né in quella straordinaria.
In caso di cessazione dell'attività aziendale, gli utili in capitale sono determinati d'ufficio dalle autorità fiscali cantonali, negli altri casi su domanda delle casse di
Se gli utili in capitale non possono essere desunti da una tassazione dell'imposta cantonale passata in giudicato, le autorità fiscali devono separare gli utili dai redditi ordinari. La procedura della LIFD si applica per analogia.
L'articolo 23bis capoversi2 e 3 si applica per analogia.
Art. 23ter 85 Utili in capitale parificati a prestazioni di previdenza86
L'articolo 6bis è applicabile per analogia al calcolo del contributo speciale sugli utili in capitale conseguiti al momento della cessazione totale dell'attività aziendale se:
un assicurato ha compiuto i cinquant'anni in tale momento; oppure
l'utile risulta da un'invalidità che dà diritto a una rendita ai sensi dell'articolo 2 Si considera che:
l'ultimo salario annuo (cpv. 1) è il reddito annuo medio dell'attività lucrativa indipendente determinante per il calcolo dei contributi degli ultimi cinque anni interi;
il numero degli anni di servizio (cpv. 4) è quello degli anni durante i quali è stata esercitata l'attività lucrativa;
lo scioglimento del rapporto di lavoro (cpv. 5) è la cessazione dell'attività lucrativa indipendente.
...89
Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
3. Fissazione dei contributi nella procedura straordinaria
Art. 2490 In difetto della comunicazione fiscale
La cassa di compensazione deve valutare il reddito netto determinante per stabilire il contributo annuo, se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito.91
La cassa di compensazione designa il reddito annuo su cui è calcolato il contributo annuo.
Art. 2592 Per inizio di un'attività lucrativa indipendente o modificazione delle basi di reddito
Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subìto, dopo il periodo di computo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dal cominciamento della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione.
Le donne al compimento dei 62 anni e gli uomini dei65, in grado di provare o rendere verosimile una riduzione notevole e durevole dell'attività lucrativa, e se ciò ha influito sensibilmente sul reddito, possono esigere che la cassa di compensazione proceda alla valutazione del reddito netto determinante, a contare dall'anno civile seguente e fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione, e nuovamente al calcolo dei contributi.
I contributi sono fissati separatamente per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.
Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione, i contributi sono stabiliti fondandosi sul reddito netto determinante per questo periodo.
Se il reddito netto del primo esercizio commerciale si scosta in modo particolarmente sensibile da quello dei due anni seguenti, i contributi vengono calcolati soltanto a contare dall'anno precedente il secondo periodo ordinario di contribuzione, basandosi sul reddito netto che serve da base per il calcolo dei contributi di questo periodo. Ciò avviene soltanto se il primo esercizio commerciale:
inizia il 1° gennaio di un anno pari; o
comincia in un anno dispari e termina in un anno pari.93 5 Se, più tardi, dalla comunicazione dell'autorità fiscale cantonale risulta un reddito netto superiore od inferiore, la cassa di compensazione esigerà o restituirà la differenza di contributi.
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
Art. 2694 Valutazione
La cassa di compensazione valuta il reddito netto fondandosi su tutti gli atti di cui dispone.
L’assicurato deve riempire il modulo di dichiarazione del reddito entro il termine fissatogli dalla cassa di compensazione, dare indicazioni veritiere e, se richiesto, presentare i giustificativi necessari.
Se, nonostante diffida, l’assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione fissa, mediante decisione, i contributi in base al reddito valutato secondo il suo apprezzamento.
4. Comunicazione delle autorità fiscali
Art. 2795
Per tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alla competente autorità fiscale cantonale le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Queste indicazioni sono stabilite dall'Ufficio federale.96
Le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni alle casse di
Se l'autorità fiscale cantonale non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente agli articoli 23 e seguenti, essa comunica spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione, la quale provvede, ove occorra, a trasmetterli alla cassa di compensazione competente.97
Per ogni comunicazione fatta conformemente ai capoversi2 e 3, le autorità fiscali ricevono una adeguata indennità. Questa è fissata dall'Ufficio federale dopo aver sentito i Cantoni.
B. Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa98
Art. 2899 Calcolo dei contributi
Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 324 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).
Nuovo testo del per. due giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
Tit. che precedeva l'art. 27 e posposto giusta il n. II cpv.2 del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).
determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendite. Le prestazioni versate dall’assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:
Sostanza o reddito annuo conseguito Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza in forma di rendita moltiplicata per 20 o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicata per 20 Fr. Fr. Fr.
meno di 250 000 324 — 250 000 336 84
750 000 2856 126
000 000 e oltre 8400 — .100
Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per20 va addizionato alla sostanza.101
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l’importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per20 devono essere arrotondati ai 50 000 franchi inferiori.102
Se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.103
I coniugi senza attività lucrativa, i cui contributi non sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 LAVS), devono annunciarsi presso la cassa di compensazione competente.104
Art. 28bis 105 Persone la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a
tempo pieno
Le persone la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa se, nel corso di un anno civile, i contributi pagati a titolo di un'attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore di lavoro, non raggiungono almeno la metà del contributo dovuto giusta l'articolo 28. I loro contributi pagati sul reddito di106 una attività lucrativa devono in tutti i casi raggiungere il contributo minimo secondo l'articolo 28.
Se l'assicurato è assoggettato come persona senza attività lucrativa, è applicabile l'articolo 30.
100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758 2000 701). 103 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668 2000 701). 104 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 105 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913).
Art. 29107 Periodo di contribuzione e di calcolo, basi di calcolo
Di regola, il contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per un periodo di contribuzione di due anni.108
Per principio, il contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio dell'anno precedente il periodo di contribuzione.
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di ripartizione intercantonali.109
Gli articoli 22 a 27 sono applicabili per analogia alla fissazione dei contributi secondo i capoversi 1 a 3.
La determinazione del reddito acquisito sotto forma di rendita incombe alla cassa di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione delle autorità fiscali del Cantone di domicilio.
L'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'articolo 14 LIFD110 deve essere parificato al reddito acquisito sotto forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione.111
Art. 29bis 112 Notifica degli studenti da parte degli istituti scolastici
L'istituto scolastico notifica alla cassa di compensazione competente, secondo l'articolo 118 capoverso 3, il nome, la data di nascita, l'indirizzo, lo stato civile, il numero di assicurato e la cittadinanza degli studenti che hanno compiuto20 anni nel corso dell'anno civile precedente.
L'istituto scolastico ricerca i dati menzionati nel capoverso 1 presso gli studenti e li trasmette alla cassa di compensazione allegando eventualmente documenti attestanti che lo studente ha esercitato un'attività lucrativa. L'istituto informa gli studenti della trasmissione delle informazioni ottenute.
Se la formazione dura meno di un anno, la notifica deve essere effettuata al più tardi due mesi dopo l'inizio della formazione. Quando la formazione si estende su parecchi anni, la notifica è effettuata una volta all'anno, ma al più tardi al termine dell'anno civile corrispondente.
Se per frequentare l'istituto è necessario che lo studente debba esercitare un'attività lucrativa, l'obbligo di notifica decade.
107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903). 108 Vedi anche la disp. derogatoria alla fine del presente testo. 109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758). 111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162). 112 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Art. 29ter 113 Riscossione dei contributi da parte degli istituti scolastici
La riscossione dei contributi può essere affidata a un istituto scolastico se esso conclude con la cassa di compensazione un accordo scritto mediante il quale s'impegna:
ad agire in nome della cassa di compensazione e secondo le disposizioni legali;
a rispettare la divisione del lavoro convenuta tra la cassa di compensazione e l'istituto scolastico;
ad autorizzare la cassa di compensazione a consultare i documenti determinanti in caso di disaccordo.
Se l'istituto scolastico non può garantire la riscossione dei contributi, la cassa di compensazione scioglie l'accordo.
Art. 30114 Imputazione, dei contributi versati, al reddito di un'attività lucrativa
Gli assicurati, considerati per un anno civile come persone senza attività lucrativa, possono chiedere che i contributi pagati per l'anno in questione vengano imputati a quelli che pagano in qualità di persone senza attività lucrativa.
Gli assicurati, senza attività lucrativa, che chiedono l'imputazione, devono comprovare il versamento di contributi sul reddito di un'attività lucrativa alla cassa di compensazione cui sono affiliati come persone senza attività lucrativa.
...115 C. Riduzione e condono dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa116
Art. 31 Riduzione dei contributi117
Chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intiero.118 113 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 116 Tit. che precedeva l'art. 30 e posposto giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 117 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392). 118 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie.119
Art. 32 Condono dei contributi
Le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.
La cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo.
Una copia della decisione di condono dev'essere notificata al Cantone di domicilio;
questo può impugnare la decisione in conformità dell'articolo 84 LAVS.
...120 D. Contributi dei datori di lavoro
Art. 33121 Eccezioni all'obbligo di pagare i contributi
Non sono tenuti a pagare i contributi in qualità di datori di lavoro:
le missioni diplomatiche, le rappresentanze permanenti, le missioni speciali, gli uffici di osservatore, nonché i posti consolari;
le organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
le amministrazioni pubbliche e le imprese di trasporto degli Stati esteri.
E. Disposizioni diverse
Art. 34122 Pagamento dei contributi
Devono pagare i contributi alla cassa di compensazione:
i datori di lavoro, ogni mese o, se essi occupano soltanto pochi lavoratori, ogni trimestre;
i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze personale domestico, di regola ogni semestre;
119 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517). Un per.2 è stato abrogato dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338). 121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 122 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).
c. le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa come pure i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre.
Per le persone tenute a pagare contributi di esiguo importo, come pure in certi casi particolari, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori ad un anno.
La cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, in vece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.
I contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigibili dalla sua scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni.
... 123
Art. 35124 Conteggio
Il conteggio del datore di lavoro comprende le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.
La cassa di compensazione stabilisce il periodo di conteggio. Quest'ultimo può comprendere uno o più periodi di pagamento, ma deve estendersi al massimo per un anno civile.
Il datore di lavoro deve fornire le indicazioni richieste entro un mese dal termine del periodo di conteggio.
Art. 36 Riscossione dei contributi di intermediari appartenenti a determinati rami professionali125
Le persone salariate che fanno da intermediarie tra datore di lavoro e lavoratore, quali i vignaioli o altri lavoratori a cottimo, i lavoratori a domicilio nonchè gli imprenditori privati di automobili postali devono pagare direttamente alla cassa di compensazione competente i contributi dei salariati e quelli del datore di lavoro.126 I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare loro i contributi di datore di lavoro sul totale dei salari pagati.
124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1230). 126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1230).
Art. 37127 Intimazione per il pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti
Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere diffidate per iscritto dalla cassa di compensazione, impartendo loro un termine supplementare da 10 a20 giorni.
Con l’intimazione è addossata all'interessato una tassa da 10 a 200 franchi ed è richiamata la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza dell'intimazione.128
L'intimazione deve essere recapitata in modo tale che il termine supplementare impartito scada al più tardi due mesi dopo la scadenza del periodo di pagamento o di conteggio.129
Art. 38130 Tassazione d'ufficio
Se, alla scadenza del termine fissato in conformità dell'articolo 37 capoverso 1131 non sono pagati i contributi di datore di lavoro o i contributi dei salariati oppure non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti, ove occorra, mediante tassazione d'ufficio.
La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel corso dell'anno, basarsi su somme forfettarie di salari e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno.132
Le spese causate dalla tassazione d'ufficio possono essere messe a carico dell'inadempiente.
Art. 38bis 133 Dilazione di pagamento
Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si obbliga a versare regolarmente degli acconti ed eseguisce immediatamente il primo pagamento, la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente.
La cassa di compensazione fissa per iscritto le condizioni di pagamento, segnatamente l'importo degli acconti e i termini di pagamento, tenendo conto della particolare situazione del debitore.
127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1082). 129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1082). 130 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951 in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392). 131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913). 132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1082). 133 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
La dilazione concessa cade automaticamente se non sono osservate le condizioni di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale come intimazione nel senso dell'articolo 37, se quest'ultima non è stata ancora emessa.
Art. 39 Pagamento di contributi arretrati
Se una cassa di compensazione ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato contributi inferiori a quelli dovuti, essa deve ordinare il pagamento dei contributi arretrati. È riservato l'articolo16 capoverso 1 LAVS.
Art. 40 Condono del debito
Alle persone che potevano ritenere in buona fede di non dovere i contributi loro reclamati può essere condonato tutto il debito o parte di esso, quando il pagamento dei contributi costituisca per esse un onere troppo grave avuto riguardo alle loro condizioni economiche.
Il condono è accordato dalla cassa di compensazione a domanda scritta della persona tenuta a pagare i contributi arretrati. La domanda dev'essere motivata e presentata alla cassa di compensazione entro20 giorni dalla notificazione dell'ordine di pagamento. È riservato il capoverso 3.
Se le condizioni indicate nel capoverso 1 sono adempite in modo evidente, la cassa di compensazione può accordare il condono anche di moto proprio.
Le decisioni di condono devono essere notificate al richiedente.134
Art. 41135 Ricupero di contributi non dovuti
Chi ha pagato contributi non dovuti può esigerne la restituzione dalla cassa di compensazione. È riservata la prescrizione prevista dall'articolo16 capoverso 3 LAVS.
Art. 41bis 136 Interessi di mora
Gli interessi di mora devono essere pagati allorquando il debitore viene escusso o fa fallimento. Negli altri casi gli interessi di mora sono dovuti se i contributi sollecitati giusta il diritto federale raggiungono almeno 3000 franchi e non sono pagati entro due mesi a contare dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere.
Gli interessi di mora iniziano a decorrere:
di regola, a contare dalla fine del periodo di pagamento;
in caso di reclamo di contributi arretrati, dal termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
134 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). 135 Nuovo testo giusta il n. I 1 del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110). 136 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1082).
per i contributi personali non versati nei limiti della procedura straordinaria e per i contributi speciali giusta l’articolo 23bis, dall’inizio del mese civile che segue la decisione;
per i contributi in base a un conteggio annuo giusta l’articolo 34 capoverso 3, dall’inizio del mese civile che segue la fatturazione della cassa di compensazione.
Gli interessi cessano di decorrere:
in caso di reclamo di contributi arretrati, alla fine del mese civile che precede la decisione ad essi relativa se i contributi dovuti sono pagati prima della fine del secondo mese che segue la decisione;
in caso di esecuzione, con il pagamento dei contributi;
negli altri casi alla fine del mese civile che precede il pagamento o l’ultimo pagamento parziale.
Il tasso d'interesse è dello 0,5 per cento al mese o, in caso di esecuzione, del 6 per cento all'anno.
Art. 41ter 137 Interessi compensativi
Viene accordato un interesse compensativo dello 0,5 per cento il mese civile in caso di pagamento di contributi non dovuti per un importo di al minimo 3000 franchi restituiti dalla cassa di compensazione.
Gli interessi compensativi cominciano a decorrere alla fine dell'anno civile nel corso del quale i contributi sono stati versati in più.
Se il datore di lavoro versa i contributi giusta l'articolo 34 capoverso 3, quelli versati in più non danno diritto a interessi compensativi.138
Art. 42139 Contributi irrecuperabili
Se l'esecuzione promossa contro un debitore di contributi è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili i contributi dovuti. Se più tardi il debitore diventa solvente, deve essere richiesto il pagamento dei contributi dichiarati irrecuperabili.
Se è dichiarata irrecuperabile solo una parte del credito, l'importo riscosso sarà imputato, dedotte le eventuali spese di esecuzione, anzitutto ai contributi dei salariati e successivamente, in misura proporzionale, agli altri crediti.140
...141 137 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1082). 138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913). 139 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392). 140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).
Art. 43 Garanzia degli eredi
Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile svizzero142.
Capo terzo: Rendite e assegno per grandi invalidi143 A. Diritto alla rendita
Art. 44 e 45144
Art. 46145 Diritto alla rendita per vedove e per vedovi
La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla vedova con figli ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LAVS, sempreché il figlio nasca vivo. Se il figlio nasce entro 300 giorni dalla morte del marito, si presume che quest'ultimo sia il padre del figlio.
Sono considerati affiliati secondo l'articolo 23 capoverso2 lettera b LAVS i figli ai quali, alla morte della madre affiliante o del padre affiliante, spetterebbe una rendita per orfani secondo l'articolo 49.
Il diritto ad una rendita per vedove o per vedovi, estinto col nuovo matrimonio della vedova o del vedovo, rinasce il primo giorno del mese successivo allo scioglimento del matrimonio, se quest'ultimo è dichiarato sciolto o nullo entro 10 anni dalla sua conclusione.
Art. 47146 Rendite d'orfani per figli postumi
Il figlio nato dopo la morte del padre ha diritto a una rendita per orfani a contare dal primo giorno del mese seguente a quello della nascita.
Art. 48147
Art. 49148 Rendite per affiliati
Gli affiliati hanno diritto alla rendita per orfani alla morte dei genitori affilianti in virtù dell'articolo 25 LAVS, se questi si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione.
143 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 144 Abrogati dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). 145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Tale diritto sorge però solo se l'affiliato alla morte dei genitori affilianti è già al beneficio di una rendita ordinaria per orfani conformemente all'articolo 25 LAVS.
Il diritto si estingue se l'affiliato ritorna presso uno dei suoi genitori o se uno di essi provvede al suo mantenimento.
B. Rendite ordinarie
Art. 50149 Concetto dell'anno intero di contribuzione
Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1 o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso2 lettere b e c LAVS.
Art. 50a150 151 Determinazione della durata di contribuzione degli anni 1948-
1968
La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all'estero secondo il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d'attività non possono essere ricostituiti esattamente.
L'Ufficio federale elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribuzione degli anni 1948-1968.
Art. 50b152 Ripartizione dei redditi
a. Disposizioni generali 1 I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno durante il quale i due coniugi erano assicurati presso l'AVS. Le lacune di contribuzione che possono essere colmate conformemente agli articoli 52b–52d sono considerate periodi di assicurazione. Il conteggio degli anni di contribuzione mancanti secondo l'articolo 52d si effettua in base al numero di anni di contribuzione al momento del divorzio o dell'insorgere del secondo caso d'assicurazione.
Anche se nel corso di un anno civile i due coniugi non erano assicurati durante gli stessi mesi, sono ripartiti i redditi dell'anno civile intero. I periodi di contributo non sono tuttavia trasferiti.
I redditi realizzati durante l'anno del matrimonio nonché durante l'anno dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione.
149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 150 Introdotto dal n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162). 151 Originario art. 50bis. 152 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Art. 50c153 b. Domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio
In caso di scioglimento di un matrimonio mediante divorzio o annullamento, i coniugi possono chiedere congiuntamente o separatamente la ripartizione dei redditi. È fatto salvo l'articolo 50g.
La domanda di ripartizione dei redditi può essere presentata presso ogni cassa di compensazione che tiene un conto individuale per uno dei coniugi.
Art. 50d154 c. Compiti delle casse di compensazione committenti
La cassa di compensazione che riceve la domanda relativa alla ripartizione dei redditi (cassa committente) incarica tutte le casse di compensazione che tengono i conti individuali dei coniugi (casse coinvolte) di ripartire i redditi realizzati durante il matrimonio. Essa comunica alle casse coinvolte quali sono gli anni sottoposti alla ripartizione.
Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna ad ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali, nonché un nuovo certificato d'assicurazione.
Art. 50e155 d. Compiti delle casse di compensazione interessate
Se le condizioni per una ripartizione dei redditi sono soddisfatte, le casse di compensazione interessate devono svolgere i compiti seguenti:
aprire un nuovo conto individuale per il coniuge del loro assicurato, nella misura in cui non sia già disponibile;
procedere alla divisione a metà dei redditi dell'assicurato durante gli anni civili del matrimonio;
iscrivere la metà del reddito dell'assicurato nel conto individuale del suo coniuge;
trasmettere alla cassa committente un compendio dei conti individuali di ogni coniuge, contenente informazioni relative alla ripartizione dei redditi.
Art. 50f156 e. Procedura in caso di deposito della domanda di ripartizione
dei redditi da parte di uno dei coniugi
Quando la domanda di ripartizione dei redditi è depositata da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione committente informa l'altro coniuge del deposito della domanda. Essa invita quest'ultimo a partecipare alla procedura e richiama la sua attenzione sulle conseguenze del suo rifiuto.
Se l'altro coniuge rifiuta di partecipare alla procedura, se la comunicazione non gli può essere trasmessa o se il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha 153 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 154 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 155 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 156 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un nuovo certificato d’assicurazione nonché un compendio dei suoi conti individuali.
Art. 50g157 f. Procedura in caso di riscossione di una rendita
Se uno dei coniugi è già al beneficio di una rendita, la procedura di ripartizione dei redditi deve essere effettuata d'ufficio dalla cassa di compensazione che versa la rendita.
Art. 50h158 g. Effetto della ripartizione dei redditi
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa iscritto nel conto individuale in ragione della ripartizione dei redditi è considerato come reddito proprio all'atto del calcolo delle rendite che sorgono successivamente.
Art. 51159 Calcolo del reddito annuo medio
...160
Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimente tener conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all'articolo 52bis, come pure dei periodi contributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell'articolo 52ter.161
Non è tenuto conto, nel calcolo del reddito annuo medio, di una rendita di vecchiaia o per i superstiti che non succede immediatamente a una rendita d'invalidità, degli anni civili durante i quali è stata assegnata una rendita d'invalidità, né del pertinente reddito dell'attività lucrativa, qualora ciò risultasse più favorevole all'avente diritto.162
All'atto del calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge riscuote o ha riscosso una rendita d'invalidità viene preso in considerazione, per gli anni durante i quali la rendita è stata versata, soltanto il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità in quanto reddito del coniuge proveniente da un'attività lucrativa secondo l'articolo 29quinquies LAVS.163
Se il coniuge ha diritto soltanto a una mezza rendita o a un quarto di rendita, la metà del reddito annuo determinante è aggiunta al reddito del coniuge invalido.164
I capoversi 4 e 5 sono applicabili per analogia per la ripartizione dei redditi in caso di scioglimento del matrimonio.165 157 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 158 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 159 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 163 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 164 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 165 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Art. 51bis 166 Fattori di rivalutazione
L’Ufficio federale stabilisce ogni anno i fattori di rivalutazione dell’ammontare dei redditi dell'attività lucrativa secondo l'articolo 30 capoverso 1 LAVS.167
Per determinare i fattori di rivalutazione si divide l'indice delle rendite, secondo l'articolo 33ter capoverso 2 LAVS, per la media, ponderata con il fattore 1,1, degli indici dei salari di tutti gli anni civili registrati dalla prima iscrizione nel conto individuale dell'assicurato fino all'anno precedente l'evento assicurativo.168
Art. 51ter 169 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei salari e dei prezzi
L'Ufficio federale informa la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dell'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo dell'Ufficio federale di statistica nonché dell'indice dei salari dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro. La Commissione sottopone al Consiglio federale proposte circa la fissazione dell'indice delle rendite al 1° gennaio seguente se:
l'indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di giugno è aumentato di più del 4 per cento negli ultimi dodici mesi; o
le rendite non sono state aumentate il 1° gennaio precedente.170 1bis La base (valore 100 punti) dell'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter capoverso 2 LAVS è costituita:
dal livello di 104,1 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice svizzero dei prezzi al consumo;
dal livello di 1004 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro.171 2 L'Ufficio federale esamina periodicamente la situazione finanziaria dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Sottopone per esame i risultati delle indagini alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Questa Commissione propone, se necessario, modificazioni del rapporto tra i due indici menzionati all'articolo 33ter capoverso 2 LAVS, tenendo conto dell'articolo 212 OAVS.
Art. 51quater 172 Comunicazione dell'importo della rendita adeguata
L'importo della rendita adeguata all'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter capoverso 1 LAVS è notificato all'avente diritto sotto forma di decisione soltanto su domanda scritta.
166 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219). 169 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1288). 171 Introdotto dall'art. 11 dell'O82 del 24 giu. 1981 su gli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI, in vigore dal 1° gen. 1982 [RU 1981 1014]. 172 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
Art. 52173 Scala delle rendite parziali
Le rendite parziali corrispondono alle seguenti percentuali della rendita completa:
Rapporto tra il numero di anni interi Rendita parziale Numero di contribuzione dell’assicurato e quello in per cento della scala degli assicurati della sua classe d'età, in per cento della rendita completa delle rendite di almeno ma inferiore a 2,28 2,27 1 2,28 4,55 4,55 2 4,55 6,82 6,82 3 6,82 9,10 9,09 4 9,10 11,37 11,36 5 11,37 13,64 13,64 6 13,64 15,91 15,91 7 15,91 18,19 18,18 8 18,19 20,46 20,45 9 20,46 22,73 22,73 10 22,73 25,01 25,00 11 25,01 27,28 27,27 12 27,28 29,55 29,55 13 29,55 31,82 31,82 14 31,82 34,10 34,09 15 34,10 36,37 36,36 16 36,37 38,64 38,64 17 38,64 40,91 40,91 18 40,91 43,19 43,18 19 43,19 45,46 45,45 20 45,46 47,73 47,73 21 47,73 50,01 50,00 22 50,01 52,28 52,27 23 52,28 54,55 54,55 24 54,55 56,82
56,82 25 56,82 59,10 59,09 26 59,10 61,37 61,36 27 61,37 63,64 63,64 28 63,64 65,91 65,91 29 65,91 68,19 68,18 30 68,19 70,46 70,45 31 70,46 72,73 72,73 32 72,73 75,01 75,00 33 75,01 77,28 77,27 34 77,28 79,55 79,55 35 79,55 81,82 81,82 36 81,82 84,10 84,09 37 Rapporto tra il numero di anni interi Rendita parziale Numero di contribuzione dell’assicurato e quello in per cento della scala degli assicurati della sua classe d'età, in per cento della rendita completa delle rendite di almeno ma inferiore a 84,10 86,37 86,36 38 86,37 88,64 88,64 39 88,64 90,91 90,91 40 90,91 93,19 93,18 41 93,19 95,46 95,45 42 95,46 97,73 97,73 43 97,73 100,00 100,00 44
L’Ufficio federale emana tavole relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione del diritto alla rendita.174
Viene assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età comporti almeno il 97,73 per cento.
Se il rapporto tra il tasso medio di contribuzione calcolato sugli anni durante i quali l'assicurato ha pagato i contributi e il tasso medio di contribuzione della sua classe d'età è inferiore a un anno, la rendita parziale viene ridotta moltiplicandola per detto rapporto.
Per determinare i tassi medi di contribuzione secondo il capoverso 3, si applica un tasso del 4 per cento per gli anni antecedenti al 1973, e un tasso del7,8 per cento per gli anni seguenti.
Art. 52a175 Insorgere dell'evento assicurato prima di compiere21 anni
Se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno intero, tra il 1° gennaio che segue il compimento dei20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall'età di17 anni compiuti fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato contributi.
Art. 52b176 Conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima dei20 anni
Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'articolo 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei
anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.
174 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579). 175 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 176 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Art. 52c177 Periodi di contribuzione nell’anno in cui sorge il diritto alla rendita
I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.
Art. 52d178 Conteggio degli anni di contribuzione mancanti
Per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l'interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1 o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella seguente:
Anni interi di contribuzione dell’assicurato Anni interi di contribuzione computati completivamente fino a da a
26 1
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Art. 52e179 Diritto all'attribuzione di accrediti per compiti educativi
Gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti anche per gli anni durante i quali i genitori avevano la custodia dei figli senza avere l'autorità parentale.
Art. 52f180 Computo di accrediti per compiti educativi
Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile.
Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue. È fatto salvo il capoverso 5.
L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello scioglimento del matrimonio o all'anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale o al genitore superstite.
I genitori divorziati o non coniugati che esercitano congiuntamente l’autorità parentale possono, fatto salvo il capoverso 4, designare per scritto il genitore al quale devono essere attribuiti tutti gli accrediti per compiti educativi. In mancanza di tale designazione, gli accrediti sono attribuiti per metà a ciascuno di essi. L’articolo 29sexies capoverso 3 secondo periodo LAVS è applicabile per analogia.181 177 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 178 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 179 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 180 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 181 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2681).
Se il figlio muore durante l’anno civile della sua nascita, vengono computati accrediti per compiti educativi durante un anno. Questi accrediti sono ripartiti tra i coniugi, anche quando cadono nell'anno civile del matrimonio. È fatto salvo il capoverso 5.
Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l'accredito intero per compiti educativi.
Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi.
Art. 52g182 Accrediti per compiti assistenziali
Condizione dell'economia domestica comune La condizione dell'economia domestica comune con la persona alla quale sono prodigate cure è adempiuta quando quest'ultima vive:
nel medesimo appartamento;
in un altro appartamento ma nello stesso edificio;
in un appartamento situato in un altro edificio sullo stesso terreno o su un terreno vicino.
Art. 52h183 b. Minori che richiedono cure
Per quanto concerne il diritto agli accrediti per compiti assistenziali, il sussidio d'assistenza per una grande invalidità di grado medio secondo l'articolo 13 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961184 sull'assicurazione per l'invalidità è parificato all'assegno per grandi invalidi.
Art. 52i185 c. Condizioni soddisfatte contemporaneamente da parecchie persone
Quando parecchie persone soddisfano contemporaneamente le condizioni per il computo di accrediti per compiti assistenziali, l'accredito è suddiviso in parti uguali fra tutte le persone che ne hanno diritto.
Art. 52k186 d. Computo di accrediti per compiti assistenziali
Per la determinazione dell'importo degli accrediti per compiti assistenziali, l'articolo 52f è applicabile per analogia.
182 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 183 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 185 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 186 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Art. 52l187 e. Domanda
Il diritto al computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere notificato alla cassa di compensazione cantonale del domicilio della persona assistita. La domanda deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o dal suo rappresentante legale.
Se parecchie persone fanno valere il diritto all’accredito per compiti assistenziali, devono indirizzare la loro domanda congiuntamente.
Art. 53188 Tavole delle rendite
L’Ufficio federale stabilisce tavole delle rendite d’uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell’importo minimo della stessa.189
Le rendite mensili vengono arrotondate al franco superiore qualora l’importo considerato comprenda una frazione uguale o superiore a 50 centesimi e al franco inferiore se detta frazione non raggiunge i 50 centesimi.
Art. 53bis 190 Somma delle rendite spettanti ai coniugi con durata
di contribuzione incompleta Se uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre.
Art. 54191 Calcolo delle rendite per superstiti
Quando la persona deceduta ha compiuto l'età indicata qui sotto, l'aumento del reddito medio proveniente da un'attività lucrativa, secondo l'articolo 33 capoverso 3 LAVS, ammonta a: meno di 23 100 per cento
90
80
70
60
50 28-29 40 30-31 30 187 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830). 190 Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 32-34 20 35-38 10 39-45 5 più di 45 0
Art. 54bis 192 Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani
Le rendite per figli e le rendite per orfani sono ridotte conformemente all'articolo
capoverso 1 LAVS nella misura in cui, aggiunte alla rendita del padre o a quella della madre, il loro importo supererebbe quello del reddito annuo medio determinante per il calcolo di questa rendita, aumentato dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).
Esse non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma del 150 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).
La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.
Nei casi di rendita parziale, l'importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l'articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2.
C. Rendite straordinarie193 194
Art. 55195 Riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani
La riduzione delle rendite straordinarie per figli e per orfani (art. 43 cpv. 3 LAVS) si effettua conformemente all'articolo 54bis capoversi2 e 3. Gli importi mensili delle rendite ridotte sono arrotondati al franco superiore o inferiore conformemente all'articolo 53 capoverso2.
192 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 193 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 194 Originario tit. avanti l'art. 56. 195 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
D. Età flessibile per il godimento della rendita196 I. Rinvio della rendita197
Art. 55bis 198 Esclusione del rinvio delle rendite199
Sono escluse dal rinvio previsto all’articolo 39 LAVS200 :
...201
202 le rendite di vecchiaia che succedono a una rendita d'invalidità;
le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grande invalido;
a f. ...203
Art. 55ter 204 Supplemento per il rinvio della rendita
In caso di rinvio, il supplemento percentuale della rendita è il seguente:
Anni e 0-2 mesi e 3-5 mesi e 6-8 mesi e 9-11 mesi
5,2 6,6 8,0 9,4
10,8 12,3 13,9 15,5
17,1 18,8 20,5 22,2
24,0 25,8 27,7 29,6
31,5
Il supplemento è determinato dividendo la somma delle quote mensili rinviate per il numero di mesi corrispondenti. Questa somma è moltiplicata per il tasso d'aumento corrispondente in virtù del capoverso 1.
Quando rendite di superstite succedono a una rendita di vecchiaia rinviata, l'importo del supplemento ammonta:
per le rendite di vedove e di vedovi, all'80 per cento del supplemento versato sino ad allora;
per le rendite di orfani, al 40 per cento del supplemento versato sino ad allora.
La somma di tutti i supplementi non deve superare l'importo del supplemento della rendita di vecchiaia.
L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.
196 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 197 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 198 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 199 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 200 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 203 Abrogate dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). 204 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
Art. 55quater 205 Dichiarazione di rinvio e revoca
Per gli uomini, il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il compimento dei65 anni; per le donne, quello dei 62 anni. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.
La revoca va fatta per iscritto.
Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite.
Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio.206
...207 II. Anticipazione della rendita208
Art. 56209 Importo della riduzione
La rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita anticipata.
Fino all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della rendita anticipata.210
Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.
L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.
Art. 57211 Riduzione delle rendite per superstiti
Quando una rendita per superstiti succede a una rendita di vecchiaia anticipata, la rendita è ridotta soltanto di una percentuale dell'importo della riduzione determinata in virtù dell'articolo 56. Questa percentuale ammonta:
all'80 per cento per le rendite per vedove e per vedovi;
al 40 per cento per le rendite per orfani.
La somma delle riduzioni delle rendite per vedove, per vedovi o per orfani non deve superare l'importo della riduzione secondo l'articolo 56. Quando il numero d'aventi diritto cambia, l'importo della riduzione deve essere adeguato.
205 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 208 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 209 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 210 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 29 nov. 1995 alla fine del presente testo (n. II RU 1996 668). 211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Art. 58 a 66212
E. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari213
Art. 66bis 214 Assegno per grandi invalidi215
L’articolo 36 OAI216 è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.
L'articolo 41 LAI217 e gli articoli 86 a 88bis OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell'assegno per grandi invalidi.
Art. 66ter 218 Mezzi ausiliari
Il Dipartimento stabilisce le condizioni del diritto alla consegna di mezzi ausiliari ai beneficiari di rendite di vecchiaia, prescrive il genere dei mezzi ausiliari da consegnare e regola la procedura di consegna.
F. Rapporto con l’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni219
Art. 66quater 220
Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS e può pretendere in seguito un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione versa l'assegno per grandi invalidi dell'AVS all'assicuratore contro gli infortuni tenuto a prestazioni.
Se l'assicurato ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni e il suo ammontare è in seguito maggiorato per cause estranee a infortunio, la cassa di compensazione versa all'assicuratore contro gli infortuni, tenuto a prestazioni, l'importo dell'assegno per grandi invalidi che l'AVS avrebbe dovuto pagare all'assicurato se non si fosse infortunato.
212 Abrogati dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). 213 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 214 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. II2 dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650). 215 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 218 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 219 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 220 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.202).
G. Disposizioni varie221 I. Esercizio del diritto
Art. 67
Il diritto alla rendita o all’assegno per grandi invalidi deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che a norma dell'articolo 76 capoverso 1 possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.222
Soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.223
L'articolo 66 OAI224 è applicabile all'esercizio del diritto ad assegni per grandi invalidi e a mezzi ausiliari.225 226
Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta.227 II. Determinazione delle rendite
Art. 68 Rendite ordinarie
Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita. Al modulo vanno allegati i certificati di assicurazione dell'avente diritto, del coniuge e dei familiari in possesso di un certificato di assicurazione e che possono pretendere prestazioni in ragione del medesimo evento assicurato.228
Sulla base di queste indicazioni, la cassa di compensazione determina se l'avente diritto ha o aveva il domicilio in Svizzera, fa riunire dall'Ufficio centrale di compensazione i conti individuali, quindi esamina il diritto alla rendita e la stabilisce.229
La decisione di assegnazione della rendita dev'essere notificata:
a. all'avente diritto, personalmente, o al suo rappresentante legale;
221 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 222 Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in 223 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 225 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 903). 226 Originario cpv. 1bis. 227 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019). 228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 229 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
alla terza persona o all'autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita conformemente all'articolo 67 capoverso 1 o alla quale è versata la rendita in conformità dell'articolo 76 capoverso 1;
230 all'assicuratore contro gli infortuni competente, se questi versa prestazioni all'assicurato;
...231
Art. 69232
III. Determinazione dell’assegno per grandi invalidi
Art. 69bis 233 Richiesta
Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del diritto all'assegno per grande invalido.
La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione ad assumere ulteriori informazioni.234
La cassa di compensazione deve apporre la data di ricezione del modulo e trasmetterlo all'ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (detto qui di seguito: «ufficio AI»).235
Art. 69ter 236 Accertamento della grande invalidità
Gli articoli 69 e 73bis OAI237 sono applicabili per analogia.
Art. 69quater 238 Deliberazione
Ultimata l'istruttoria, di regola solo l'ufficio AI delibera sul diritto. Esso redige immediatamente la deliberazione e la trasmette alla cassa di compensazione competente ai sensi dell'articolo 125bis.
Gli articoli 74ter capoverso 1 lettera f e 74quater OAI239 sono applicabili per analogia.
233 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 234 Nuovo testo giusta il n. II2 dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2650). 235 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 236 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480). 238 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del
giu. 1992 (RU 1992 1251).
Art. 69quinquies 240 Decisione
La decisione concernente l'assegno per grandi invalidi è notificata ai destinatari di cui all'articolo68 capoverso 3 e all'ufficio AI competente.
IV. Disposizioni procedurali comuni
Art. 70241 Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle rendite
Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all'Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla tenuta del registro centrale delle rendite. va tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa.
Art. 70bis 242 Avviso obbligatorio
L'avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il caso, la terza persona o l'autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità.243
Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all'ufficio AI.244 V. Pagamento della rendita e dell’assegno per grandi invalidi
Art. 71245 Modo di pagamento
...246
Se un avente diritto deve regolare contemporaneamente, in qualità di persona tenuta a pagare i contributi, i conti con la cassa di compensazione, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere compensati con i contributi dovuti.
240 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 241 Nuovo testo giusta l'art.61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1), 242 Introdotto dal n. I del DCF del 10 mag. 1957 (RU 1957 422). Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 243 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 244 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 245 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
Art. 71bis 247 Versamenti all’estero
Le rendite parziali il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa sono versate una volta all’anno posticipatamente nel mese di dicembre. L'avente diritto può esigere il pagamento mensile.
Art. 72248 Termini
Le casse di compensazione impartiscono per tempo alla posta o alla banca gli ordini di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese.
Art. 73249 Prova del pagamento
La prova del pagamento delle rendite o dell’assegno per grandi invalidi è fornita dalle liste di pagamenti interni delle casse e dagli avvisi di addebitamento della Posta Svizzera o delle banche.
Art. 74 Misure di garanzia
...250
Le casse di compensazione procedono a verificare se l'avente diritto è ancora vivente, in modo corrente o fondandosi sui documenti che sono a loro disposizione, sugli avvisi che pervengono loro e sugli annunci dei casi di morte spediti periodicamente dall'Ufficio centrale di compensazione. Se è necessario, le casse di compensazione si procurano un certificato di vita.251
In caso di rendite e di assegni per grandi invalidi pagati a persone residenti all'estero, la Cassa svizzera di compensazione si procura periodicamente un certificato di vita.252
Art. 75253 Cumulo con altri pagamenti di rendite
Le casse di compensazione possono versare, contemporaneamente alla rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, anche le prestazioni periodiche di previdenza, che esse devono pagare all'avente diritto in esecuzione di un altro compito loro affidato dal Cantone o dall'associazione fondatrice.
247 Introdotto dal n. I dell’O del7 lug. 1982 (RU 1982 1279). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 248 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 249 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). 251 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). 252 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
Art. 76 Garanzia dell’uso conformemente allo scopo delle rendite
Se l’avente diritto non impiega la rendita per il suo sostentamento e quello delle persone a suo carico, o è provato che non è in grado di impiegare la rendita a questo scopo, e a causa di ciò egli o le persone a suo carico cadono interamente o in parte a carico dell'assistenza pubblica o privata, la cassa di compensazione può fare tutto il pagamento o parte di esso nelle mani di una terza persona qualificata o di un'autorità che ha in confronto dell'avente diritto un obbligo legale o morale di mantenimento o di assistenza o che lo assiste continuamente.254
Se l'avente diritto è sottoposto a tutela, la rendita è versata al tutore o a una persona da esso designata.
Le rendite pagate a una terza persona o a un'autorità non possono essere compensate con crediti verso l'avente diritto. Esse devono servire esclusivamente al sostentamento dell'avente diritto e delle persone a suo carico.
A richiesta, la terza persona o l'autorità che riceve la rendita deve fare rapporto alla cassa di compensazione sull'impiego delle rendite.
Art. 76bis 255 Uso conforme allo scopo degli assegni per grandi invalidi
L'articolo 76 è analogicamente applicabile per la garanzia dell'uso conforme allo scopo degli assegni per grandi invalidi.
VI. Ricupero e restituzione
Art. 77 Ricupero delle rendite non ricevute
Chi non ha ricevuto una rendita alla quale aveva diritto o ha ricevuto una rendita inferiore a quella che poteva pretendere, può esigere dalla cassa di compensazione il pagamento dell'importo dovutogli. Se una cassa di compensazione viene a conoscenza che un avente diritto ha ricevuto nessuna rendita o una rendita troppo bassa, essa deve versare l'importo non pagato. È riservata la prescrizione conformemente all'articolo 46 LAVS.
Art. 78 Restituzione delle rendite indebitamente ricevute
Se una cassa viene a conoscenza che una persona, o per essa il suo rappresentante legale, ha ricevuto una rendita alla quale non aveva diritto oppure una rendita troppo elevata, essa deve ordinare la restituzione dell'importo indebitamente ricevuto. Se la rendita è stata versata nelle mani di una terza persona o di un'autorità a norma dell'articolo 76 capoverso 1, quella è tenuta alla restituzione. È riservata la prescrizione conformemente all'articolo 47 capoverso 2 LAVS.
254 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 29 nov. 1995 alla fine del presente testo (n. II RU 1996 668). 255 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
Art. 79 Portata e condono della restituzione256
La restituzione dell’importo indebitamente ricevuto dev’essere condonata intieramente o in parte se l’avente diritto o il suo rappresentante legale poteva ammettere in buona fede di pretendere giustamente la rendita e se la restituzione gli imporrebbe un onere troppo grave, avuto riguardo alle sue condizioni economiche. Autorità, cui sono state versate le rendite in conformità dell'articolo 76 capoverso 1 non possono invocare l'onere troppo grave.
Si ammette che vi è un caso di rigore ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1 LAVS se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo 1965257 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC. Nel caso di persone parzialmente invalide, è preso in considerazione solo il reddito proveniente da un’attività lucrativa effettivamente realizzato.258
Vengono applicate le relative aliquote massime federali.259
In caso di buona fede, il condono deve essere concesso indipendentemente dall’esistenza di un caso di rigore, quando il debito non supera l’importo della mezza rendita annua minima.260
Il condono è pronunciato dalla cassa di compensazione, a domanda scritta della persona tenuta a restituire. La domanda dev'essere motivata e presentata alla cassa di compensazione entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordine di restituzione emanato dalla cassa di compensazione. È riservato il capoverso 3.
Se le condizioni indicate al capoverso 1 sono adempite in modo evidente, la cassa di compensazione può accordare il condono di spontanea volontà.261
...262
Le decisioni di condono devono essere notificate al richiedente.263
Art. 79bis 264 Crediti per restituzione di rendite irrecuperabili
Se l'esecuzione promossa contro una persona tenuta a restituire delle rendite è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili le rendite di cui ha chiesto la restituzione. Se più tardi il debitore diventa solvente, dev'essere richiesto il pagamento degli importi dichiarati irrecuperabili.
256 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). 258 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2950). 259 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2950). 260 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579). 261 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). 263 Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). 264 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
...265
Art. 79ter 266 Ricupero e restituzione degli assegni per grandi invalidi
Gli articoli 77, 78, 79 e 79bis sono applicabili per analogia al ricupero ed alla restituzione degli assegni per grandi invalidi.
VII. Esercizio del regresso contro terzi responsabili267
Art. 79quater 268
Il regresso contro terzi responsabili previsto agli articoli 48ter a 48quinquies LAVS è esercitato dall'Ufficio federale con la collaborazione delle casse di compensazione e degli uffici AI. Il suo esercizio incombe all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o all'assicurazione militare, allorché quest'ultimi fanno valere il loro diritto di regresso.269
L'Ufficio federale regola le modalità dell'esercizio del regresso e prende, a questo scopo, le disposizioni necessarie di comune accordo con l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, gli altri assicuratori giusta l'articolo68 della legge federale del 20 marzo 1981270 sull'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare.271 Può conferire alle casse cantonali di compensazione, alla Cassa svizzera di compensazione o agli uffici AI l'esercizio del regresso e stipulare convenzioni destinate a semplificare la regolazione dei sinistri con gli assicurati e altri interessati.272
Qualora diversi rami di assicurazione partecipino allo stesso regresso, essi costituiscono una comunità di creditori e devono procedere fra di loro alla ripartizione degli importi ricuperati proporzionalmente alle prestazioni dovute da ciascuno di essi.
266 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 267 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 268 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 269 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 271 Nuovo testo giusta l'art. 143 dell'O del 20 dic. 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, in 272 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
Capo quarto: Organizzazione A. Datori di lavoro
Art. 80273
Art. 81 Procedura per il risarcimento dei danni
La cassa di compensazione decide in merito al risarcimento dei danni causati dal datore di lavoro; nella decisione, notificata mediante lettera raccomandata, devono essere indicati espressamente i rimedi legali previsti nel capoverso2.
Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla notificazione, può fare opposizione, presso la cassa di compensazione, alla decisione di risarcimento dei danni.
Se la cassa di compensazione conferma la sua decisione di risarcimento dei danni, essa deve promuovere, con istanza scritta, sotto pena di perenzione, un'azione davanti all'autorità di ricorso del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato, entro
giorni da che ha avuto conoscenza dell'opposizione. I Cantoni regolano la procedura nei limiti delle disposizioni ch'essi devono emanare in conformità dell'articolo 85 LAVS.
La decisione dell'autorità cantonale di ricorso può essere impugnata, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti al Tribunale federale delle assicurazioni, il quale decide inappellabilmente.
Art. 82 Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni
Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dei danni e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui si sono avverati i danni.
Se il diritto al risarcimento deriva da atto punibile, sono applicabili i termini di prescrizione del Codice penale svizzero274, sempreché questi siano più lunghi.
B. Casse di compensazione professionali I. In generale
Art. 83 Associazioni autorizzate a costituire casse di compensazione
Sono considerate come associazioni di datori di lavoro e di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, nel senso dell'articolo 53 LAVS, quelle costituite nella forma giuridica di associazioni conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero275 o in quella di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni276.
Sono considerate come associazioni professionali svizzere le associazioni che, secondo i loro statuti, comprendono datori di lavoro o persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente nell'intero territorio della Svizzera o almeno di una regione linguistica della Svizzera, che hanno i medesimi interessi d'ordine professionale o le stesse funzioni economiche.
Sono considerate come associazioni interprofessionali le associazioni che, secondo i loro statuti, e in realtà, comprendono datori di lavoro e persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente di più professioni e che si estendono almeno su tutto il territorio di un Cantone, o su un'intera regione linguistica di un Cantone.
Art. 84 Costituzione di casse di compensazione in comune
Conformemente all'articolo 53 LAVS, una cassa di compensazione in comune può essere costituita soltanto da più associazioni professionali svizzere o da più associazioni interprofessionali svizzere.
Art. 85277 Condizioni per la costituzione di una cassa di compensazione professionale
La prova che la costituenda cassa di compensazione adempie le condizioni dell'articolo 53 capoverso 1 lettera a LAVS deve essere fornita in modo appropriato all'Ufficio federale fino al 1° aprile278 dell'anno precedente la costituzione, mediante l'elenco aggiornato dei datori di lavoro e delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che saranno affiliati alla cassa di compensazione.
Art. 86 Applicazione regolare dell'assicurazione
Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono provare che hanno preso in tempo utile tutte le misure necessarie per garantire sin dall'inizio l'applicazione regolare dell'assicurazione.
Art. 87 Costituzione provvisoria delle casse
Un'associazione la cui decisione di costituire una cassa è contestata mediante azione giudiziaria; può essere autorizzata a costituire provvisoriamente una cassa di compensazione. L'autorizzazione è revocata se la decisione di costituzione è stata revocata per sentenza giudiziaria e se entro i 6 mesi dalla sentenza passata in giudicato non è stata presa una nuova decisione di costituzione.
277 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 278 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480).
II. Casse di compensazione professionali paritetiche
Art. 88 Nozione delle associazioni di salariati
Sono considerate come associazioni di salariati nel senso dell’articolo 54 LAVS le associazioni che hanno la forma giuridica di un’associazione conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero279 o di una società cooperativa conformemente agli articoli 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni280.
Le organizzazioni generali svizzere di associazioni indipendenti di salariati non possono domandare la partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa.
Art. 89 Partecipazione delle organizzazioni della minoranza
Se è costituita una cassa di compensazione paritetica, alle associazioni di salariati cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di compensazione deve esser reso possibile di partecipare, a loro richiesta scritta, all'amministrazione della cassa, sempreché esse approvino il regolamento della cassa e assumano la parte degli obblighi che ne derivano loro.
Art. 90 Condizioni della partecipazione paritetica
Le associazioni di salariati interessate devono provare all'Ufficio federale che adempiono le condizioni indicate nell'articolo54 capoverso 1 LAVS e nell'articolo89 della presente ordinanza. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati o dell'Ufficio federale i documenti necessari per la prova.
Si può rinunciare, con il consenso delle associazioni di datori di lavoro, alla prova che le condizioni sono adempite, se le associazioni interessate di datori di lavoro e di salariati si accordano sulla costituzione di una cassa di compensazione paritetica.
Se le associazioni di datori di lavoro interessate contestano l'esattezza delle prove addotte dalle associazioni di salariati, il Dipartimento decide se le condizioni della partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa sono o no adempite.
Art. 91 Spese di amministrazione
Se le associazioni interessate dei datori di lavoro e dei salariati non possono accordarsi sulla copertura delle spese di amministrazione di una cassa di compensazione paritetica, le associazioni dei salariati devono assumere la metà di tali spese.
La cassa di compensazione non può prelevare dai singoli salariati l'aliquota delle spese di amministrazione dovuta dalle associazioni dei salariati.
III. Prestazione della garanzia
Art. 92281 Disposizioni applicabili
In quanto la presente ordinanza non contenga prescrizioni derogative, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 4 gennaio 1938282 relativa alla costituzione di garanzie a favore della Confederazione.
Art. 93 Pegno di cartevalori
Di regola, le cartevalori devono essere depositate presso la Banca nazionale svizzera a Berna. Esse possono essere depositate anche presso banche svizzere, se queste sono soggette alla legge federale dell’8 novembre 1934283 sulle banche e casse di risparmio.
...284
Art. 94 Liberazione285
Le cauzioni reali sono liberate nelle mani di chi le ha prestate. Esse sono liberate nelle mani di una terza persona soltanto se questa prova di avere il diritto di riceverle.
Se cessano di esistere le condizioni per cui era richiesta la prestazione di garanzia, le cauzioni reali devono essere liberate decorsi 5 anni dal momento in cui più non si avverano le condizioni. Lo stesso vale quando le cauzioni reali sono sostituite da fideiussioni e il fideiussore non assume garanzia per danni anteriori alla prestazione della fideiussione.
...286
Art. 95 Fideiussioni
Il fideiussore deve obbligarsi in confronto della Confederazione a garantire in solido il soddisfacimento degli obblighi giusta l'articolo 70 LAVS.
Sono accettate come fideiussori le banche soggette alla legge federale dell'8 novembre 1934287 su le banche e casse di risparmio, nonché le società di assicurazione concessionarie nella Svizzera, che esercitano l'assicurazione sulle cauzioni.
Sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni288 relative alla fideiussione e in particolare alle fideiussioni verso la Confederazione.
281 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422). 282 [CS 6 31. RU 1957 527 art. 22 cpv. 2]. Ora: l'art. 43 dell'O dell'11 giu. 1990 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01). 285 Nuovo testo giusta il n. II del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422).
Art. 96 Forma e durata delle fideiussioni
La fideiussione dev’essere stipulata su modulo ufficiale.
La fideiussione dev’essere stipulata per un tempo indeterminato e deve prevedere la disdetta scritta, in ogni tempo, con termine di 6 mesi.
Art. 97289 Importo della garanzia
Per la fissazione dell'importo della garanzia è determinante, anno per anno, la somma dei contributi dell'anno civile precedente. Se l'importo della garanzia non è più conforme alle prescrizioni legali, l'ufficio federale assegna all'associazione fondatrice un termine massimo di 3 mesi per coprire la differenza.
IV. Costituzione della cassa
Art. 98290 Domanda
La domanda di costituire una cassa di compensazione professionale deve essere presentata dalle associazioni fondatrici all'Ufficio federale; alla stessa vanno allegate due copie della decisione di costituzione documentata con atto pubblico e degli statuti dell'associazione.
Art. 99291 Costituzione di nuove casse di compensazione e trasformazione di casse di compensazione esistenti
Le associazioni che non hanno costituito una cassa di compensazione al 1° gennaio 1948 possono, per la prima volta, tre anni dopo l'entrata in vigore della LAVS e, in seguito, soltanto ogni cinque anni, costituire una nuova cassa di compensazione oppure partecipare, come nuova associazione fondatrice, all'amministrazione di una cassa di compensazione già esistente.
La fusione di casse di compensazione è attuabile in qualsiasi momento, nella misura in cui i membri affiliati alla nuova cassa di compensazione nata dalla fusione sono approssimativamente gli stessi di quelli delle casse che fusionano.
Le associazioni fondatrici la cui cassa di compensazione è sciolta, possono, con il consenso dell'Ufficio federale, partecipare in qualsiasi momento all'amministrazione di una cassa di compensazione già esistente, sempre che ciò appaia indicato dalle circostanze particolari.
Lo stato delle associazioni fondatrici di una cassa di compensazione può essere modificato in ogni tempo, con il consenso dell'Ufficio federale, a patto che i mutamenti non tocchino per nulla i membri finora affiliati alla cassa di compensazione.
La trasformazione di una cassa di compensazione non paritetica in una cassa di compensazione paritetica o viceversa, nonché la partecipazione di altre associazioni 289 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042). 290 Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968 (RU 1969 81). 291 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
di salariati all’amministrazione di una cassa di compensazione o le dimissioni di associazioni di salariati dall’amministrazione di una cassa di compensazione sono ammesse soltanto alla scadenza del periodo di tre e di cinque anni indicato nel capoverso 1.
L’Ufficio federale assegna il termine entro il quale devono essere prese le misure necessarie per la costituzione di nuove casse di compensazione o per la trasformazione di casse di compensazione esistenti.
V. Regolamento della cassa
Art. 100292 Approvazione
Il regolamento della cassa deve essere presentato all’Ufficio federale il quale ha la competenza di approvarlo.
Art. 101 Contenuto
Il regolamento della cassa deve contenere disposizioni sul diritto di voto dei membri del comitato direttivo della cassa e degli eventuali supplenti, nonché per stabilire la validità delle deliberazioni e delle decisioni.
Il regolamento delle casse di compensazione paritetiche deve contenere, oltre a quelle citate nell'articolo 57 capoverso 2 LAVS, e nel capoverso 1 del presente articolo, disposizioni su:
la partecipazione alle spese di amministrazione, nonché all'obbligo di fare versamenti supplementari conformemente all'articolo 97 ...293;
la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato direttivo della cassa, e la durata della loro carica;
la ripartizione dell'eventuale attivo o la copertura di un eventuale disavanzo delle spese di amministrazione nel caso di liquidazione.
VI. Comitato direttivo della cassa
Art. 102 In generale
Il comitato direttivo della cassa stabilisce il proprio regolamento interno.
Un membro del comitato direttivo della cassa può essere revocato dalla sua carica soltanto dall'associazione che lo ha nominato.
Il gerente della cassa non può essere membro del comitato direttivo della cassa.
292 Nuovo testo giusta il n. II lett. B n. 4 del DCF del 23 dic. 1968 (RU 1969 81). 293 Parole cancellate dal n. I dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 903).
Art. 103 Sedute
Il comitato direttivo della cassa deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta l’anno. Altre sedute possono essere ordinate in ogni tempo dal presidente del comitato direttivo della cassa. Il presidente deve convocare una seduta se almeno un terzo dei membri del comitato lo domanda.
La convocazione del comitato direttivo della cassa dev’essere fatta per iscritto, con indicazione delle trattande all’ordine del giorno e, di regola, almeno 10 giorni prima della seduta, altrimenti le decisioni non possono essere prese che all'unanimità di tutti i membri del comitato.
Art. 104 Compiti e competenze
Il comitato direttivo della cassa vigila sulla gestione della cassa. Esso designa l'organo incaricato delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro; conferisce, a questo scopo, i mandati necessari.294
I membri del comitato direttivo possono, con il consenso dell'intero comitato direttivo, esigere dal gerente della cassa informazioni sugli affari concernenti la cassa di compensazione e sul trattamento dei singoli casi, nonché esaminare determinati atti.
Art. 105 Rappresentanza delle associazioni di salariati
Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito soltanto ad associazioni di salariati che adempiono le condizioni indicate nell'articolo 88.
Le associazioni di salariati devono disporre insieme di almeno due seggi.
Per la prova relativa alla determinazione del numero dei salariati e dell'appartenenza degli stessi all'associazione, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 90 capoverso 1.
Il Tribunale arbitrale decide delle controversie relative al diritto di rappresentanza delle associazioni di salariati giusta l'articolo54 capoverso 3 LAVS. Sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa295.296 VII. Gerente della cassa
Art. 106
Il gerente della cassa deve essere cittadino svizzero. Egli non deve essere in rapporto di dipendenza con un datore di lavoro, con una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o con una persona che non esercita attività lucrativa ed è af- 294 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 296 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042).
filiata alla cassa, e deve occuparsi della gestione della cassa a titolo di attività principale; ove le circostanze lo giustificano, l'Ufficio federale può consentire eccezioni.
I poteri di rappresentanza del gerente della cassa devono essere delimitati nel regolamento della cassa. Questo non può tuttavia escludere né la competenza del gerente della cassa a prendere decisioni nei casi particolari, né i rapporti diretti tra il gerente della cassa e gli uffici federali e tra il gerente della cassa e i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa di compensazione.
Il rapporto di servizio tra la cassa di compensazione e il gerente deve essere regolato mediante contratto. È vietato affidare la gerenza della cassa a una persona giuridica o a una corporazione.
VIII. Scioglimento della cassa di compensazione
Art. 107297
L'Ufficio federale determina il momento dello scioglimento della cassa di compensazione. Ne ordina i provvedimenti necessari e stabilisce, con il consenso delle associazioni fondatrici, l'assegnazione dell'eventuale sostanza restante.
La cassa di compensazione che non adempie più durante tre anni consecutivi le condizioni indicate nell'articolo 53 capoverso 1 lettera a o nell'articolo 60 capoverso
secondo e terzo periodo LAVS è sciolta. L'Ufficio federale può autorizzare la continuazione della gestione della cassa per tre anni al massimo, se è reso verosimile che entro questo tempo le condizioni saranno nuovamente adempiute.298 C. Casse di compensazione cantonali
Art. 108299
Art. 109 Rappresentanza esterna
La cassa di compensazione cantonale è rappresentata, di fronte ai terzi, dal gerente della cassa. Questi cura i rapporti diretti con gli uffici federali, nonché con i datori di lavoro e gli assicurati affiliati alla cassa.
297 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 298 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
D. Casse di compensazione della Confederazione I. Cassa di compensazione federale
Art. 110 Costituzione e organizzazione
Per il personale della Confederazione e delle aziende federali è istituita, nell'ambito dell'Amministrazione federale, una cassa di compensazione speciale chiamata Cassa di compensazione federale.
La Cassa di compensazione federale dipende dal Dipartimento federale delle finanze300. Questo è autorizzato a emanare, d'accordo con il Dipartimento dell'interno le prescrizioni necessarie concernenti l'organizzazione, l'affiliazione alla Cassa, la revisione della Cassa, nonché il controllo dei datori di lavoro.
Art. 111 Affiliazione alla Cassa
Sono affiliate alla Cassa di compensazione federale l'Amministrazione federale, i tribunali e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa. L'articolo 118 capoverso2 è applicabile per analogia.301
Art. 112 Contenzioso
Le controversie relative all'obbligo di pagare i contributi e al diritto alla rendita delle persone affiliate alla Cassa di compensazione federale sono giudicate, in prima istanza, dalle autorità di ricorso cantonali. Sono applicabili gli articoli84 e 86 ...302 LAVS.
II. Cassa svizzera di compensazione
Art. 113303
Nell'ambito dell'Ufficio centrale di compensazione è costituita una speciale cassa di compensazione, chiamata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incombono segnatamente l'applicazione dell'assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all'estero e i compiti a essa assegnati dalle convenzioni internazionali.
Il Dipartimento federale delle finanze emana, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento dell'interno, il regolamento della cassa.
300 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 301 Ultimo per. introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2920). 302 Termine abrogato dal n. I dell'O del 29 giu. 1988 (RU 1988 1480). 303 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
E. Agenzie delle casse di compensazione
Art. 114 Agenzie delle casse di compensazione professionali
Se nonostante la richiesta di un numero importante di datori di lavoro o di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, una cassa di compensazione non istituisce agenzie in singole regioni linguistiche oppure in determinati Cantoni, l'Ufficio federale, ordina, a richiesta degli interessati, l'istituzione di agenzie.
L'istituzione di un'agenzia comune da parte di più casse di compensazione professionali può essere autorizzata dall'Ufficio federale, per quanto sia garantita la separazione delle contabilità e degli atti.
L'istituzione di agenzie per singole professioni rappresentate in una cassa di compensazione non è permessa.
Art. 115 Agenzie delle casse di compensazione cantonali
I Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi rispondono dei danni nel senso dell'articolo 70 capoverso 1 LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa di compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie.
L'istituzione di agenzie per singole professioni non è permessa.
Art. 116 Compiti delle agenzie
Alle agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali incombono in ogni caso i compiti seguenti:
dare informazioni;
ricevere e trasmettere la corrispondenza;
distribuire i moduli e i testi legali;
collaborare al regolamento dei conti;
collaborare all'assunzione dei documenti necessari per la fissazione delle rendite straordinarie304;
collaborare all'accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa;
collaborare all'assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei contributi. Alle agenzie comunali possono essere affidati altri compiti.
304 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU
Alle agenzie delle casse di compensazione professionali incombono in ogni caso i compiti enumerati nel capoverso 1 lettere a a d. Il regolamento della cassa può prevedere altri compiti.
Se a un'agenzia è data la competenza di emanare decisioni in nome della cassa, questa può esigere una copia di ogni decisione, verificare le decisioni e, all'occorrenza, rettificarle.
F. Affiliazione alle casse I. Cassa competente a riscuotere i contributi
Art. 117 Datori di lavoro e persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente
Se un datore di lavoro o una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente fa parte di più associazioni fondatrici, egli deve designare la cassa di compensazione professionale competente a riscuotere i contributi. Egli non può più cambiare la cassa da lui designata che alla fine del periodo di 3 o di 5 anni indicato nell'articolo 99, a meno che non si avverino più le condizioni per l'affiliazione alla cassa designata.
I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non sono membri di un'associazione fondatrice, sono affiliati alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede legale l'azienda. Se il domicilio o la sede non corrisponde al luogo dell'amministrazione o dell'azienda, con il consenso delle casse di compensazione può essere considerato come determinante il luogo dove si trova l'amministrazione, l'azienda o una parte principale di questa.
Le succursali sono affiliate alla cassa di compensazione di cui fa parte la sede principale dell'azienda. Ove circostanze speciali lo giustifichino, l'Ufficio federale può consentire eccezioni.
I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente possono essere affiliati a una sola cassa di compensazione. Sono riservati gli articoli 119 capoverso2 e 120 capoverso 1.
Art. 118 Persone che non esercitano un'attività lucrativa
Le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro 9 contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio.
Gli assicurati considerati persone senza attività lucrativa al più presto a partire dall'anno civile durante il quale hanno compiuto il 60 anno di età continuano a versare i contributi alla cassa di compensazione professionale alla quale dovevano precedentemente i contributi percepiti sul reddito di un'attività lucrativa, sempre che l'Ufficio federale abbia autorizzato la cassa di compensazione professionale ad affiliare persone senza attività lucrativa.305 305 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1105).
Gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l'istituto degli studi.
Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa, ricoverate in uno stabilimento o membri di comunità religiose, l'Ufficio federale può prescrivere che i contributi siano riscossi dalla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova lo stabilimento o ha sede la comunità.306
Art. 119 Salariati, in casi particolari
Competente a riscuotere i contributi del personale di un'associazione fondatrice, delle sue sezioni e della sua cassa di compensazione, è la cassa di compensazione professionale corrispondente. Il personale delle organizzazioni generali svizzere di associazioni indipendenti può, a richiesta di esse, essere affiliato alla cassa di una associazione subalterna.
La cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi del personale domestico è, di regola, quella del Cantone di domicilio del datore di lavoro. Se quest'ultimo regola già i conti con un'altra cassa di compensazione, esso può versare a essa anche i contributi per il personale domestico.
Art. 120 Disposizioni particolari
Gli agricoltori e le organizzazioni agricole, membri di un'associazione fondatrice, possono, a loro scelta, affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale. Si dovranno però in ogni caso regolare i conti con la cassa di compensazione del Cantone di domicilio, quando si tratti di contributi di salariati agricoli per salari dei quali deve essere versato un contributo particolare in conformità della legge federale del 20 giugno 1952307 sugli assegni familiari nell'agricoltura308.309
Se un'azienda cantonale o comunale, membro di un'associazione fondatrice, forma una parte dell'amministrazione cantonale o comunale senza essere giuridicamente indipendente, il Cantone o il Comune può decidere di affiliare l'azienda alla cassa cantonale di compensazione o alla cassa di compensazione professionale.
È riservata in ogni caso la competenza delle casse di compensazione della Confederazione.
Art. 121 Passaggio da una cassa all'altra
Il passaggio da una cassa all'altra è ammesso soltanto quando più non si avverano le condizioni dell'affiliazione alla cassa di compensazione fino allora competente.
L'ammissione a un'associazione fondatrice non può giustificare l'affiliazione alla cassa di compensazione professionale di essa, se l'ammissione è avvenuta esclusi- 306 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392). 308 Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538). 309 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420) .
vamente a tale fine e non può essere provato che esiste altro interesse particolare che giustifichi l'appartenenza all'associazione.
Se l'acquisto della qualità di membro di un'associazione professionale implica il passaggio da una cassa all'altra, la nuova cassa di compensazione è tenuta a darne comunicazione alla cassa di compensazione cui il membro era affiliato.
Se cessa, a causa della perdita della qualità di membro di una associazione fondatrice, la competenza di una cassa di compensazione professionale, questa è tenuta a darne comunicazione alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell'exmembro dell'associazione.
Il passaggio da una cassa di compensazione all'altra può avvenire soltanto alla fine di ogni anno. Tuttavia, il passaggio da una cassa di compensazione cantonale all'altra, a causa di cambiamento di domicilio, può avere luogo in ogni tempo. L'Ufficio federale può consentire eccezioni in casi motivati.
II. Cassa competente a fissare e a pagare le rendite
Art. 122310 Rendite ordinarie in Svizzera
Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi. Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita.
Se il beneficiario della rendita è ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla cassa di compensazione competente a riscuotere i contributi.
I beneficiari di rendite, che ricevono da un datore di lavoro prestazioni periodiche d'assicurazione o di previdenza, possono tuttavia optare per la cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro, se costui versa la rendita congiuntamente alle prestazioni assicurative o previdenziali.
Art. 123311 Rendite ordinarie all'estero
Gli aventi diritto che abitano all'estero ricevono le loro rendite dalla Cassa svizzera di compensazione. L'Ufficio federale può consentire eccezioni per i membri di comunità religiose che abitano all'estero.
L'Ufficio federale regola la questione della competenza a pagare le rendite agli aventi diritto che rientrano in Svizzera dopo il verificarsi dell'evento assicurato.
310 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392). 311 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
Art. 124312 Rendite straordinarie
La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio del richiedente è competente per ricevere ed esaminare le domande di rendita, nonché per pagare le rendite straordinarie.
Art. 125313 Passaggio da una cassa all'altra
Un cambiamento della cassa di compensazione competente a pagare le rendite ha luogo soltanto
quando il datore di lavoro che versa la rendita è affiliato a un'altra cassa di compensazione;
quando il beneficiario trasferisce il domicilio dalla Svizzera all'estero o dall'estero in Svizzera;
quando il beneficiario d'una rendita straordinaria314, versata da una cassa cantonale di compensazione, trasferisce il domicilio in un altro Cantone;
315 quando un avente diritto alla rendita beneficia di prestazioni complementari e se l'Ufficio federale ha autorizzato le competenti casse di compensazione a procedere al cambiamento.
Art. 125bis 316 Assegno per grandi invalidi
L'assegno per grandi invalidi è stabilito e pagato dalla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia all'avente diritto.
Art. 125ter 317 Accrediti per compiti assistenziali
La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio della persona assistita è competente per determinare gli accrediti per compiti assistenziali e iscriverli nel conto individuale della persona che prodiga le cure.
III. Disposizioni comuni
Art. 126 Disposizioni particolari
Se dall'affiliazione di tutto un gruppo professionale dell'industria a domicilio a una cassa di compensazione deriva una sensibile semplificazione amministrativa e una migliore applicazione dell'assicurazione, il Dipartimento può obbligare una cassa di 312 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 313 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 mag. 1957, in vigore dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422). 314 Nuova denominazione giusta il n. II del DCF del 5 feb. 1960, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 315 Introdotta dal n. I dell'O del17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913). 316 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 317 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
compensazione a riscuotere i contributi e a pagare le rendite per tutti i membri di questo gruppo professionale.
Art. 127318 Giudizio sulle controversie
Le controversie relative all’affiliazione alle casse di compensazione sono giudicate dall'Ufficio federale. La sua decisione può essere invocata dalle casse di compensazione in causa e dalle persone interessate entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso riguardante l'affiliazione.
G. Compiti delle casse di compensazione
Art. 128 Decisioni della cassa
Tutti gli atti amministrativi con cui una cassa di compensazione pronuncia su diritti o obblighi di un assicurato o di un datore di lavoro devono rivestire la forma di una decisione scritta, per quanto non si fondino su decisioni della cassa già passate in giudicato.319
Le decisioni delle casse devono indicare entro quale termine, in che forma e a quale istanza può essere presentato ricorso o, all'occorrenza, domanda di condono.
Art. 129 Controllo dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi
Le casse di compensazione professionali hanno l'obbligo di notificare l'affiliazione delle persone tenute al pagamento dei contributi alla cassa di compensazione del Cantone dove la persona assoggettata al pagamento dei contributi ha eletto domicilio. L'Ufficio federale regola la procedura di notifica.320
L'Ufficio federale può prescrivere alle casse di compensazione cantonali controlli particolari dell'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi conformemente all'articolo 63 capoverso 2 LAVS.
Art. 130321 Condizioni per l'assegnazione di altri compiti
I Cantoni e le associazioni professionali fondatrici possono affidare alle casse di compensazione nel senso dell'articolo 63 capoverso 4 LAVS, soltanto altri compiti che sono inerenti all'assicurazione sociale o servono alla previdenza professionale e sociale, come pure alla formazione ed al perfezionamento professionale.
L'assegnazione di questi compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
318 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 319 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480). 320 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042). 321 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).
Art. 131322 Procedura per l’assegnazione di altri compiti
I Cantoni e le associazioni fondatrici, che intendono affidare altri compiti alle loro casse di compensazione, devono presentare domanda scritta all’Ufficio federale, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti.
L’Ufficio federale decide le domande. Esso può sottoporre a determinate condizioni l'autorizzazione d'affidare altri compiti alle casse di compensazione.
L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se, più tardi, risulta che il conferimento di questi nuovi compiti pregiudica la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 132 Disposizioni particolari
Se l'adempimento di altri compiti cagiona alla cassa di compensazione un aumento delle spese di amministrazione, alla cassa dev'essere pagata una indennità adeguata. I sussidi alle spese di amministrazione nel senso dell'articolo 69 capoverso 2 LAVS non devono essere impiegati per coprire le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento di altri compiti.
Le revisioni delle casse conformemente all'articolo68 capoverso 1 LAVS devono essere estese anche agli altri compiti affidati alle casse, per quanto ciò sia necessario per la revisione della cassa di compensazione relativa all'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Se parte di questi compiti è stata affidata a un datore di lavoro, il controllo dei datori di lavoro conformemente all'articolo68 capoverso 2 LAVS si estende pure all'adempimento di tali compiti.
Art. 132bis 323 Esecuzione tramite terzi di compiti incombenti alle casse
di compensazione
L'autorizzazione per l'esecuzione di determinati compiti spettanti alle casse di compensazione tramite terzi, previste all'articolo 63 capoverso 5 LAVS, è rilasciata dall'Ufficio federale.
La domanda deve essere presentata dal Cantone o dall'associazione fondatrice e deve descrivere con esattezza i compiti da eseguire, i provvedimenti da prendere in vista del mantenimento dell'obbligo del segreto e della custodia degli atti e enunciare i principi determinanti la rimunerazione per l'adempimento dei compiti.
L'Ufficio federale può revocare l'autorizzazione se l'esecuzione dei compiti tramite terzi ostacola o compromette l'applicazione regolare dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
322 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019). 323 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
Art. 132ter 324 Emolumenti
Le informazioni fornite dall’Ufficio centrale di compensazione, dalle casse di compensazione e dalle loro agenzie agli assicurati o alle persone soggette all’obbligo contributivo sono per principio gratuite.
Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano delle spese, si può percepire un emolumento, applicando per analogia l'articolo16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969325 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
H. Certificato di assicurazione e conto individuale326
Art. 133327 Numero dell'assicurato
Il numero d'assicurato conta undici cifre e si compone nel modo seguente:
un primo gruppo di tre cifre formato sulla base del cognome;
le ultime due cifre dell'anno di nascita;
un gruppo di tre cifre, del quale una cifra designa il trimestre dell'anno di nascita e il sesso e le altre due il giorno di nascita nel trimestre;
un numero d'ordine di due cifre che distingue gli Svizzeri dagli stranieri e una cifra di controllo.
I gruppi di cifre descritti nel capoverso 1 non possono essere utilizzati per formare un numero personale per scopi estranei all'AVS.
Art. 134328 Certificato di assicurazione
Ogni assicurato riceve, all'inizio dell'obbligo contributivo o alla richiesta di una prestazione, un certificato di assicurazione nel quale sono iscritti il numero d'assicurato, le indicazioni nominative, la data di nascita e il numero, chiave dello Stato d'origine.
Per la sostituzione di certificati di assicurazione smarriti la cassa di compensazione può riscuotere dall'assicurato una tassa fino a 4 franchi.
Art. 134bis 329 Composizione e attribuzione del numero di assicurato
La composizione e l'attribuzione del numero di assicurato, come anche l'approntamento del certificato di assicurazione sono fatti ad opera dell'Ufficio centrale di 324 Introdotto dal n. I dell'O del7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1279). 326 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 327 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 328 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 329 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
e 3...330
Art. 135331 Conto individuale
Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero di assicurato, i conti individuali dei redditi di attività lucrative sui quali i contributi le sono stati versati fino al sorgere del diritto a una rendita di vecchiaia.332
L'apertura di un conto individuale da parte di una cassa di compensazione è iscritta nel certificato di assicurazione.
...333
Art. 136334
Art. 137335
Art. 138336 Redditi da registrare
Vanno registrati i redditi provenienti da un'attività lucrativa conformemente all'articolo 30ter capoverso 2 LAVS.337
I redditi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi come pure quelli delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, sono registrati solo nella misura in cui su essi sono stati pagati contributi.
Quando un danno derivante dal mancato pagamento di contributi è stato risarcito in virtù degli articoli 52 o 70 LAVS, i redditi dell'attività lucrativa sono iscritti nei conti individuali degli assicurati.338
Art. 139339 Periodo di registrazione
Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno.
Art. 140340 Contenuto della registrazione
La registrazione comprende:
a. il numero dell'assicurato;
330 Abrogati dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). 331 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 332 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 336 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 337 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758). 338 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042). 339 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 340 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
341 il numero del conteggio della persona tenuta a pagare i contributi che ha regolato il conto dei contributi con la cassa di compensazione o il numero d’assicurato del coniuge il cui reddito è stato ripartito;
342 un numero chiave indicante il genere di registrazione sul conto individuale;
343 l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi;
il reddito annuo in franchi.
344 le indicazioni necessarie alla determinazione dell'importo dell'accredito per compiti assistenziali.
Le iscrizioni nei conti individuali sono riportate su un elenco e annunciate all'Ufficio centrale di compensazione.345
Art. 141 Estratti di conti
L’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente.346
L’assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi, o a un’altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli assicurati all’estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di compensazione.347
L'assicurato può contestare l'esattezza di una registrazione presso la cassa di compensazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'estratto. La cassa di compensazione si pronuncia mediante una decisione che può essere impugnata con ricorso, conformemente agli articoli84 e seguenti LAVS.
Se non è domandato nessun estratto del conto, se l'esattezza dell'estratto del conto non è contestata, o se un reclamo è stato respinto, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.348 341 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 342 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 343 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1172). 344 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 345 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 346 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579). 347 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 1981 (RU 1981 2042). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579). 348 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
J. Regolamento dei conti e dei pagamenti I. Regolamento dei conti e dei pagamenti con le casse di compensazione
Art. 142 Estensione
L’obbligo del regolamento dei pagamenti e dei conti si estende a tutti i contributi dovuti da chi è tenuto a pagarli sia come assicurato, sia come datore di lavoro; esso si estende anche ai contributi alle spese di amministrazione. I contributi devono, di regola, essere compensati con le rendite alle quali la persona tenuta a pagare i contributi aveva diritto durante il periodo di conteggio o con quelle che essa ha pagato ai suoi salariati nel corso di tale periodo. ...349
Se alla cassa di compensazione sono stati affidati altri compiti, nel senso dell'articolo 63 capoverso 4 LAVS, i contributi necessari per tale scopo e le prestazioni fatte possono, con il consenso dell'Ufficio federale, essere comprese nel conteggio, a condizione che ciò non complichi il regolamento dei conti.
... 350
Art. 143351 Forme di conteggio e iscrizione dei salari352
Le casse di compensazione stabiliscono in quale forma, secondo l'articolo 35, il datore di lavoro deve allestire il conteggio. Esse mettono a disposizione del datore di lavoro i moduli necessari e, ove occorra, lo aiutano a riempirli. È riservato l'articolo 210.
I datori di lavoro devono iscrivere, in modo continuo, i salari e le altre indicazioni richieste per la tenuta dei conti individuali, nella misura in cui tali iscrizioni sono necessarie per i conteggi e per eseguire le verificazioni dei datori di lavoro.353
Art. 144354 Controllo dei conti e dei pagamenti
La cassa di compensazione assegna un numero di conteggio a ogni persona tenuta a pagare i contributi e a regolare i conti con essa. Essa tiene un registro di queste persone.
349 Periodo abrogato dal n. I del DCF del 19 nov. 1965 (RU 1965 1019). 351 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019). 352 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). 353 Introdotto dal n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). 354 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
II. ...355
Art. 145 e 146
III. Movimento di fondi delle casse di compensazione
Art. 147 Regola
Il traffico dei pagamenti delle casse di compensazione deve essere fatto, per quanto possibile, mediante girata su un conto postale o bancario.356
Le casse di compensazione possono disporre di denaro liquido soltanto nella misura necessaria per coprire le spese minute.
Art. 148357 Consegna degli importi disponibili
Le casse di compensazione versano ogni settimana all’Ufficio centrale di compensazione, in importi arrotondati, i contributi sociali riscossi in virtù del diritto federale, per quanto essi non siano destinati al pagamento di prestazioni fondate sul diritto federale. L'Ufficio federale emana direttive dettagliate d'intesa con l'Ufficio centrale di compensazione.
Art. 148bis 358 Avviso sulle disponibilità
Le casse di compensazione hanno l'obbligo di far pervenire all'Ufficio centrale di compensazione, il15 di ogni mese, un avviso sullo stato delle loro disponibilità.
Art. 149359 Fabbisogno in denaro
L'Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione delle casse di compensazione, in tempo utile, mediante un importo arrotondato, le somme necessarie al pagamento principale delle rendite.
Le casse di compensazione che necessitano di somme supplementari per il pagamento di altre prestazioni fondate sul diritto federale, devono inoltrare richiesta all'Ufficio centrale di compensazione.
Art. 149bis 360 Mutui
Se si avverano circostanze particolari, alle casse di compensazione possono essere concessi per la momentanea copertura delle spese di amministrazione mutui prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
356 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). 357 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720). 358 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720). 359 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720). 360 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
Le relative domande devono essere indirizzate all’Ufficio federale. Detto Ufficio può subordinare il suo consenso a determinate condizioni ed esigere garanzie.
IV. Contabilità delle casse di compensazione
Art. 150 Norma
La contabilità delle casse di compensazione deve indicare tutto il movimento dei conti e dei pagamenti, nonché quello del conto delle spese generali e, in ogni tempo, lo stato dei crediti e dei debiti della cassa di compensazione.
Art. 151361
Art. 152362 Conti correnti
Le casse di compensazione tengono un conto contributi per ogni persona obbligata a pagare i contributi e che regola i conti con esse.
Il conto contributi deve indicare se la persona tenuta a pagare i contributi ha adempito l'obbligo di regolare i conti e i pagamenti nonché quali sono i suoi crediti o debiti verso la cassa.
Art. 153363
Art. 154364 Piano contabile e prescrizioni sulla tenuta dei conti
L'Ufficio federale fissa, d'intesa con l'Ufficio centrale di compensazione, il piano dei conti per la contabilità delle casse di compensazione ed emana le necessarie istruzioni sulla tenuta dei conti.
Art. 155365 Bilancio e conto d'esercizio
Le casse di compensazione devono presentare all'Ufficio centrale di compensazione, entro il20 del mese successivo, un bilancio mensile con il conto d'esercizio e, entro il 20 febbraio dell'anno seguente, un bilancio e un conto d'esercizio annui comprendenti i bilanci e i conti d'esercizio mensili per i mesi da gennaio a dicembre.
362 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376). 364 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1720). 365 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376).
V. Conservazione degli atti
Art. 156
Gli atti delle casse di compensazione devono essere conservati accuratamente e in modo che nessuna persona non autorizzata possa prendere conoscenza del contenuto.
L'Ufficio federale può emanare prescrizioni particolari sulla conservazione degli atti, nonché sulla consegna o distruzione di atti vecchi.
K. Copertura delle spese di amministrazione
Art. 157366 Aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione
Il Dipartimento fissa, per tutte le casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.
Art. 158367 Sussidi prelevati dal Fondo di compensazione
I sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per le spese d'amministrazione sono accordati esclusivamente alle casse di compensazione che, malgrado un'amministrazione razionale, non possono coprire le loro spese di amministrazione con i contributi a dette spese versati dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.
Su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, il Dipartimento stabilisce:
le condizioni del diritto ai sussidi, in particolare le aliquote minime dei contributi alle spese di amministrazione;
la specie e l'importo dei sussidi come pure il modo della loro determinazione;
le norme concernenti la riduzione ed il rimborso dei sussidi.
I sussidi devono essere fissati in modo che ogni cassa di compensazione riceva un importo sufficiente da potere, con i contributi alle spese d'amministrazione dei datori di lavoro, delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, coprire le spese di un'amministrazione razionale e adeguata alla sua struttura.
366 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 367 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
L. Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro I. Revisione delle casse
Art. 159 Regola
Conformemente all’articolo68 capoverso 1 LAVS, le casse di compensazione devono essere controllate due volte l’anno mediante revisioni. La prima revisione dev’essere fatta senza preavviso nel corso dell’anno di esercizio, la seconda dopo la chiusura dell’anno di esercizio.
Art. 160 Estensione
L’estensione delle revisioni deve essere adattata al movimento degli affari della cassa di compensazione.
Le revisioni devono estendersi in particolare alla contabilità, al regolamento dei conti, all'applicazione materiale delle disposizioni legali, nonché all'organizzazione interna della cassa di compensazione. L'Ufficio federale può impartire agli uffici di revisione istruzioni in merito.
Art. 161 Revisione delle agenzie
Le disposizioni degli articoli 159 e 160 sono applicabili alla revisione delle agenzie che adempiono, nel loro ambito, tutti i compiti di una cassa di compensazione.
Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che non adempiono soltanto i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1, devono essere controllate sul posto almeno una volta l'anno. L'estensione della revisione va adeguata ai compiti affidati alle singole agenzie.
Le agenzie che adempiono unicamente i compiti enumerati nell'articolo 116 capoverso 1 devono essere controllate almeno una volta ogni tre anni.368
Previa approvazione dell'Ufficio federale, le casse di compensazione decidono se i capoversi 1 a 3 sono applicabili alle singole agenzie.
II. Controllo dei datori di lavoro
Art. 162369 Norma
I datori di lavoro devono essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel senso dell'articolo68 capoversi2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro anni, nonché quando passano a un'altra cassa di compensazione o liquidano la loro azienda.370 La cassa di compensazione può rinunciare a ordinare un controllo sul posto, se è in grado di controllare efficacemente l'applicazione delle disposizioni legali da parte del datore di lavoro mediante altri provvedimenti.
368 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2110). 369 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110). 370 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1230).
Se un datore di lavoro passa da una cassa a un’altra, la prima cassa deve vigilare che egli sia controllato per il periodo anteriore al cambiamento di cassa.
Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli sul posto è d'osservare i periodi di controllo. Egli deve fissare i controlli in modo da evitare che diritti a pagamenti di contributi arretrati o a restituzioni cadano in prescrizione. Di regola, il controllo deve essere annunciato in tempo utile al datore di lavoro.
Art. 163371 Estensione
L'Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione.
Di regola il controllo deve estendersi a tutto il periodo di tempo che risale fino all'ultimo controllo eseguito. Esso sarà operato in una misura tale da garantire una verificazione efficace e da permettere l'accertamento di eventuali lacune.
I verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono prendere decisioni né impartire ordini.
III. Uffici di revisione e di controllo
Art. 164 Regola
Le casse di compensazione, nonché le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoverso 1, devono essere controllate da uffici di revisione che adempiono le condizioni indicate nell'articolo68 capoverso 3 LAVS (detti qui di seguito «Uffici di revisione esterni»).
Le agenzie nel senso dell'articolo 161 capoversi2 e 3, nonché i datori di lavoro, possono essere controllati da servizi speciali delle casse di compensazione (detti qui di seguito «Uffici di revisione interni»).
Art. 165 Condizioni pel riconoscimento
Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti:
372 le persone che si occupano della revisione delle casse e dei controlli dei datori di lavoro devono conoscere a fondo la tecnica della revisione, la contabilità, le prescrizioni della LAVS e le sue disposizioni d'esecuzione nonché le istruzioni dell'Ufficio federale;
373 le persone che devono eseguire le revisioni e i controlli devono dedicare la loro attività in modo principale a lavori di revisione e, se sono salariate, es- 371 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).
372 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830). 373 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).
sere legate da un contratto di lavoro all’ufficio di revisione o, nei casi indicati nell’articolo 164 capoverso2, alla cassa di compensazione.
c. le persone che hanno da dirigere le revisioni e i controlli devono, di regola, possedere il diploma federale di perito contabile.
Gli uffici di revisione esterni, per quanto non si tratti di servizi di controllo cantonali, devono adempire inoltre le condizioni seguenti:
374 di regola, essi devono essere membri della Camera Fiduciaria; l’Ufficio federale può consentire eccezioni;
375 per la revisione delle casse, devono provare di essere stati incaricati della revisione di almeno tre casse di compensazione o agenzie ai sensi dell'articolo 161 capoverso 1 e, per i controlli dei datori di lavoro, del controllo di almeno dieci datori di lavoro l'anno; l'Ufficio federale può consentire un'eccezione per gli uffici di revisione già riconosciuti.
essi devono impegnarsi ad annunciare all'Ufficio federale le attività esercitate oltre alla revisione e ai controlli e, volta per volta, gli eventuali cambiamenti;
essi devono impegnarsi a mettere tutti i documenti a disposizione dell'Ufficio federale e a fornire a questo tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'adempimento delle condizioni del riconoscimento.
Gli uffici di revisione interni devono occuparsi in modo preponderante di revisioni e di controlli ed essere indipendenti dalla direzione della cassa riguardo all'esercizio della loro attività. Essi non possono essere organizzati nel seno delle agenzie.
Gli uffici di revisione esterni e interni possono, verso adeguata rimunerazione, eseguire contemporaneamente altre revisioni e controlli per conto dell'associazione o del Cantone, qualora ciò permetta una revisione più razionale e non pregiudichi l'esecuzione regolare delle revisioni delle casse e dei controlli dei datori di lavoro.
Art. 166 Procedura pel riconoscimento e revoca dello stesso
Gli uffici di revisione esterni, che intendono farsi riconoscere, devono presentare una domanda scritta all'Ufficio federale e provare che adempiono le condizioni del riconoscimento. La domanda di riconoscimento degli uffici di revisione interni dev'essere presentata dalla cassa di compensazione.
L'Ufficio federale decide del riconoscimento degli uffici di revisione. La sua decisione dev'essere notificata per iscritto.
Il riconoscimento dev'essere revocato quando l'ufficio di revisione non adempie più le condizioni del riconoscimento, non offre più la garanzia di esecuzione regolare e oggettiva delle revisioni e dei controlli o non osserva, malgrado intimazioni, le istruzioni impartite dalle autorità.
374 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2920). 375 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).
Art. 167 Indipendenza e astensione
Gli uffici di revisione devono essere indipendenti dalla direzione delle associazioni fondatrici della cassa di compensazione sottoposta a revisione, nonché dai datori di lavoro da controllare.
Quando essi hanno ragioni di dubitare che esista questa indipendenza, gli uffici di revisione o le persone incaricate di eseguire le revisioni o i controlli devono astenersi. I motivi di astensione sono in particolare:
una rilevante partecipazione finanziaria o di natura analoga all'associazione fondatrice, all'azienda da controllare o a un'azienda concorrente;
un contratto di lavoro o un rapporto di mandato, che non concerna l'esecuzione di una revisione o di un controllo, con il datore di lavoro da controllare o con un'impresa concorrente.
Art. 168 Mandato di revisione
Gli uffici di revisione devono essere incaricati di eseguire la revisione delle casse o i controlli dei datori di lavoro entro un termine che sarà fissato dall'Ufficio federale. Il mandato a un ufficio di revisione esterno deve sempre estendersi almeno a un anno di esercizio.
Le casse di compensazione devono annunciare i loro uffici di revisione all'Ufficio federale.
Art. 169 Rapporti di revisione e di controllo
Del risultato di ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo dei datori di lavoro è steso un rapporto.
I rapporti di revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione e l'oggetto delle verificazioni fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verificazioni fatte ed esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di controllo mediante un modulo prescritto.
I rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di controllo.
I rapporti di revisione devono essere trasmessi in due copie all'Ufficio federale entro un termine da fissarsi da quest'ultimo. Altri duplicati devono essere inviati direttamente alla cassa di compensazione e alle loro associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.376 376 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).
Art. 170 Tariffa
Le indennità dovute agli uffici di revisione esterni sono fissate in una tariffa che sarà compilata dal Dipartimento, previa consultazione degli interessati.
Le spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro sono considerate come spese di amministrazione delle casse di compensazione.
Laddove, con un comportamento contrario ai suoi obblighi, il datore di lavoro complica l'esecuzione di un controllo, segnatamente allorché non iscrive i salari e altre indicazioni richieste ai sensi dell'articolo 143 capoverso 2 OAVS, o procede a dette iscrizioni soltanto in modo incompleto, o se tenta di sottrarsi al controllo, la cassa di compensazione può addossargli le spese supplementari cui essa va incontro.377 IV. Revisioni complementari e controlli378
Art. 171
L'Ufficio federale può, all'occorrenza, eseguire esso stesso revisioni complementari delle casse o farle eseguire dall'Ufficio centrale di compensazione o da un ufficio di revisione riconosciuto.
L'Ufficio federale è competente a ordinare i controlli conformemente all'articolo 68 capoverso2 in fine LAVS.
M. Responsabilità per i danni
Art. 172 Azione di responsabilità
Se da un danno nel senso dell'articolo 70 capoverso 1 LAVS è scoperto, l'Ufficio federale ne dà immediatamente conoscenza al Cantone o all'associazione fondatrice e assegna loro un termine per riconoscere, per iscritto e senza riserve, il danno.
Se non è dato seguito a tale intimazione o se la richiesta di risarcimento dei danni è contestata integralmente o in parte, l'Ufficio federale deve, qualora esso intenda mantenere la richiesta, pronunciare una decisione. In caso di contestazioni tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l'azione di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 116 lettera a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria379.380 377 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 378 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 380 Nuovo testo giusta il n. 20 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).
Art. 173 Prescrizioni
La pretesa di risarcimento dei danni si prescrive in un anno dal momento in cui si è avuto conoscenza del danno e, in ogni caso, decorsi cinque anni dal giorno in cui il danno si è prodotto, se non è fatta valere con una decisione o con il deposito di un'azione presso il Tribunale federale delle assicurazioni (art. 172 cpv. 2).381
Allorché l'azione deriva da un atto punibile, sono applicabili, se sono più lunghi, i termini di prescrizione del Codice penale svizzero382.
N. Ufficio centrale di compensazione
Art. 174 Compiti
All'Ufficio centrale di compensazione incombono, oltre a quelli indicati nell'articolo 71 LAVS e negli articoli 134bis, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti:383
... 384
385 tenere un registro centrale dei numeri d'assicurato assegnati, come pure i registri di tutte le prestazioni correnti;
386 riunire i conti individuali di un assicurato al verificarsi dell'evento assicurato;
387 trarre dagli annunci fatti388 in conformità dell'articolo 140 capoverso2 e dal registro delle prestazioni correnti le informazioni necessarie richieste dall'Ufficio federale;
389 ricevere in consegna gli avvisi di morte inviati dagli uffici dello stato civile e inoltrarli alla cassa di compensazione, se gli avvisi riguardano i beneficiari di prestazioni che sono iscritti nel registro centrale.
390 gestire un registro centrale di tutti i beneficiari di prestazioni complementari che non riscuotono una rendita AVS o AI.
L'Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione dell'organo di direzione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti l'infrastruttura necessaria a un'adeguata amministrazione dei fondi collocati.391 381 Nuovo testo giusta il n. 20 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51). 383 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). 385 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1480). 386 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 387 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 388 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913). 389 Introdotta dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). 390 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 391 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758).
L’Ufficio centrale di compensazione stende ogni anno un rapporto particolareggiato sull'adempimento dei compiti che a esso incombono in virtù del primo capoverso e lo trasmette all'Ufficio federale.
Art. 175 Organizzazione
L'Ufficio centrale di compensazione è sottoposto, con riserva del capoverso2, al Dipartimento federale delle finanze. Questo ne disciplina l'organizzazione interna.
Per quanto concerne i compiti indicati nell'articolo 174 capoverso2 l'Ufficio centrale di compensazione è sottoposto al consiglio di amministrazione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
O. Vigilanza della Confederazione
Art. 176 Dipartimento e Ufficio federale
Il Dipartimento è incaricato di eseguire i compiti che in conformità dell'articolo 72 LAVS incombono al Consiglio federale. Esso può affidare determinati compiti all'Ufficio federale, perché li disbrighi direttamente.
L'Ufficio federale può, in generale e nei casi particolari, impartire ai servizi incaricati dell'applicazione dell'assicurazione istruzioni che ne garantiscano l'uniformità.392
... 393
L'Ufficio federale disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione e provvede all'impiego razionale delle installazioni tecniche. Le prescrizioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio centrale di compensazione sono emanate d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.394
L'Ufficio federale è competente in merito su decisioni d'esonero dall'imposta (art. 94 LAVS).395
Art. 177 Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità396
I membri della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità397 sono nominati per un periodo di 4 anni.
La Commissione stabilisce il suo regolamento.
392 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445). 394 Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1964, (RU 1964 324). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del
gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445). 395 Introdotto dal. n. 20 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51). 396 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). 397 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
L’Ufficio federale assume l’ufficio di segretariato della Commissione.
Art. 178398 Rapporti di gestione delle casse di compensazione
Le casse di compensazione devono presentare ogni anno all’Ufficio federale, in conformità delle istruzioni da esso impartite, un rapporto di gestione. ...399
Art. 179400 Eliminazione dei difetti
Le casse di compensazione devono eliminare i difetti rilevati entro un termine adeguato. Se una cassa di compensazione non ottempera a tale dovere, l'Ufficio federale le assegna un termine supplementare.
Art. 180 Amministrazione da parte di un commissario
L'amministrazione da parte di un commissario conformemente all'articolo 72 capoverso 3 LAVS dev'essere ordinata dal Dipartimento nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni legali e delle istruzioni delle autorità.
Il Dipartimento nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l'organo superiore della cassa e il gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze.
Il commissario deve amministrare la cassa di compensazione in conformità delle istruzioni dell'Ufficio federale. Le spese derivanti dall'amministrazione da parte di un commissario sono a carico della cassa di compensazione.
L'amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in conformità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per il Dipartimento.
Capo quinto:401 Istituti di assicurazione
Art. 181 a 199402
398 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392). 399 Periodo abrogato dal n. I del DCF del15 gen. 1971 (RU 1971 29). 400 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110). 401 Abrogato(i) dall'art.61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1). 402 Abrogato(i) dall'art.61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1).
Capo sesto: Contenzioso
Art. 200 Autorità cantonale di ricorso competente
È competente a giudicare i ricorsi l'autorità di ricorso del Cantone in cui il ricorrente era domiciliato, aveva la sua sede o soggiornava all'epoca in cui la decisione impugnata è stata pronunciata.403
Se il ricorrente è stato ricoverato in uno stabilimento o collocato presso una famiglia fuori del Cantone da parte di un'autorità dell'assistenza pubblica, l'autorità competente a giudicare i ricorsi è quella del Cantone ove ha sede l'autorità dell'assistenza.
Se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità competente a giudicare il ricorso è quella del Cantone ove ha sede il datore di lavoro dell'assicurato.
Tuttavia, a giudicare i ricorsi contro le decisioni di una cassa di compensazione cantonale è competente, in ogni caso, l'autorità di ricorso del relativo Cantone.
Art. 200bis 404 Autorità federale di ricorso
La Commissione federale di ricorso è competente a giudicare i ricorsi interposti dalle persone residenti all'estero. È riservato l'articolo 200 capoversi 1 e 3.
Art. 201405 Notificazione delle decisioni delle autorità di ricorso
Le decisioni delle autorità di ricorso devono essere notificate mediante invio raccomandato:
alle persone toccate dalla decisione;
all'Ufficio federale;
406 alle casse di compensazione, rispettivamente gli uffici AI interessati.
Art. 202407 Legittimazione al ricorso di diritto amministrativo
Le persone e gli uffici a cui, ai sensi dell'articolo 201, sono notificate le decisioni dell'autorità di ricorso sono autorizzati a impugnarle con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.
403 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). 404 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951 (RU 1951 392). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 405 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). 406 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del15 giu. 1992 (RU 1992 1251). 407 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
Art. 203408 Ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni dell’Ufficio federale
Le decisioni dell’Ufficio federale possono essere impugnate direttamente con ricorso di diritto amministrativo, tranne nei casi di cui all’articolo 203a.
Art. 203a409 Ricorso amministrativo
Contro le decisioni in materia di sussidi per l’assistenza alle persone anziane (art. 101bis LAVS) può essere interposto ricorso amministrativo al Dipartimento federale dell'interno.
Art. 204410
Capo settimo: Disposizioni diverse
Art. 205411 Intimazione
A chi viola le prescrizioni di ordine e di verificazione previste nella LAVS e nella presente ordinanza, la cassa di compensazione notifica un'intimazione scritta, con la quale gli addossa una tassa d'intimazione da 10 a 200412 franchi, gli assegna un termine supplementare e gli commina le conseguenze della inosservanza dell'intimazione. È riservato l'articolo 37.
Art. 206413 Tasse d'intimazione e multe d'ordine
Il provento delle tasse d'intimazione e delle multe d'ordine va a favore delle casse di compensazione e serve a coprire le spese di amministrazione. Se l'intimazione è osservata, la cassa di compensazione può rinunciare all'esazione della tassa d'intimazione.
Le tasse d'intimazione sono esigibili dalla data in cui sono state pronunciate e possono formare l'oggetto di una compensazione.
Art. 207414 Prescrizione
Le infrazioni alle prescrizioni d'ordine e di controllo come pure le multe d'ordine si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui sono state commesse, rispettiva- 409 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219). 411 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). 412 Nuovi ammontari giusta il n. I dell'O del 1° lug. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1082). 413 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392). 414 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
mente dal giorno in cui il provvedimento è divenuto esecutivo. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all'esecuzione.
Art. 208 Obbligo di denunciare gli atti punibili
I gerenti delle casse di compensazione sono obbligati a denunciare all'istanza cantonale competente gli atti punibili nel senso degli articoli87 e seguenti LAVS, di cui le casse di compensazione hanno conoscenza.
Art. 209 Obbligo di informazione
Le casse di compensazione e i datori di lavoro devono permettere agli uffici di revisione o di controllo di esaminare i loro registri e documenti e fornire a essi tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti di revisione e di controllo.415
Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi sono tenuti a fornire alle casse di compensazione informazioni conformi alla verità per quanto ciò sia necessario per l'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Le casse di compensazione, i datori di lavoro, tutte le altre persone e gli uffici incaricati dell'esecuzione della LAVS e del controllo della stessa, nonché gli assicurati, sono obbligati a fornire all'Ufficio federale tutte le informazioni, e a inviare allo stesso, in visione, tutti gli atti necessari per l'esercizio della vigilanza.416
Art. 209bis 417 Eccezioni all'obbligo del segreto
Se non esiste alcun interesse privato degno di essere protetto, l'obbligo di mantenere il segreto ai sensi dell'articolo 50 LAVS è tolto nel singolo caso e su domanda motivata:418
nei confronti degli organi d'esecuzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in quanto le informazioni e i documenti forniti siano loro necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione, fissare o riscuotere i premi, evitare il pagamento di prestazioni indebite o esercitare il diritto di regresso contro il terzo responsabile;
nei confronti degli organi d'esecuzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione in quanto le informazioni e i documenti forniti siano loro necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione, evitare il pagamento di prestazioni indebite o esercitare il diritto di regresso contro il terzo responsabile;
415 Nuovo testo giusta l’art.61 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1). 416 Nuovo testo giusta l'art.61 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.441.1). 417 Introdotto dal n. I dell'O del21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 445). 418 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
nei confronti degli istituti di previdenza, del fondo di garanzia e delle autorità di vigilanza ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità419, in quanto le informazioni e i documenti forniti siano loro necessari al controllo dell'assoggettamento dei datori di lavoro o per statuire in materia di quote e prestazioni;
nei confronti d'altre assicurazioni sociali come pure dei servizi federali, cantonali e comunali in quanto le informazioni e i documenti richiesti siano loro necessari per pronunciarsi sulle domande di prestazioni assicurative o d'aiuto sociale o esercitare un diritto legale di regresso;
420 nei confronti degli organi d'esecuzione dell'assicurazione malattie, nella misura in cui le informazioni e i documenti forniti concernano l'assicurazione sociale malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994421 sull'assicurazione contro le malattie e siano necessari per fissare, modificare o compensare prestazioni di questa assicurazione, reclamarne la restituzione, evitare il pagamento di prestazioni indebite o esercitare il diritto di regresso contro il terzo responsabile;
422 nei confronti degli uffici d’esecuzione, nella misura in cui le informazioni e i documenti forniti siano loro necessari per pignorare i beni e i crediti di un debitore, giusta l’articolo 91 capoversi 4 e 5 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento423.
424in altri casi, se l'Ufficio federale autorizza la trasmissione d'informazioni o la consultazione di documenti.
L'obbligo di mantenere il segreto è pure tolto col consenso scritto dell'interessato o del suo rappresentante legale. La dichiarazione di consenso va presentata al competente organo d'esecuzione con la domanda d'informazioni.
L'Ufficio federale statuisce in materia di vertenze mediante decisione conformemente all'articolo 203. È riservato il diritto di ricorso dell'assicurato ai sensi dell'articolo 84 LAVS.
Art. 210425 Moduli
L'Ufficio federale ordina l'uso di determinati moduli ufficiali e provvede alla loro edizione. Esso può prescrivere l'uso di altri moduli uniformi.
... 426 420 Introdotta dal n. I dell'O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4376). 422 Introdotta dal n. I dell'O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579). 424 Originaria lett. e, diventata in seguito lett. f. 425 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019).
Art. 211427 Affrancatura in blocco
L’affrancatura in blocco comprende le tasse ed i diritti per gli invii postali e versamenti interni delle casse di compensazione e dell’Ufficio centrale di compensazione. Essa può essere estesa anche ad altri organi, come pure agli invii postali e versamenti delle casse di compensazione concernenti i compiti che sono loro conferiti secondo l'articolo 63 capoverso 4 LAVS.
L’ufficio federale, d’intesa con l’unità aziendale Postfinance della Posta Svizzera, prescrive i particolari d’applicazione.428
Gli abusi sono puniti, come l'elusione della tassa, in conformità dell'articolo 62 della legge federale del 2 ottobre 1924429 sul servizio delle poste.
Art. 211bis 430 Impiego di mezzi del Fondo di compensazione AVS
per l'informazione degli assicurati
Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti contribuisce finanziariamente alla realizzazione di campagne informative d'importanza nazionale. L'Ufficio federale provvede all'ideazione e al coordinamento di tali campagne. A tal fine, può farsi assistere da organizzazioni esterne.
L'ammontare dei contributi devoluti a favore delle campagne informative dipende dalla natura e dall'importanza del progetto in questione.
Il Dipartimento approva l'importo da devolvere alle campagne informative. Il Consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione è previamente consultato.
Art. 212431 Controllo periodico
L'Ufficio federale esamina periodicamente le basi tecniche dell'assicurazione. Le direttive applicabili a tale scopo soggiacciono all'approvazione di una sottocommissione della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.432
Gli elementi di calcolo sono desunti, in primo luogo, dai dati statistici di cui dispone l'Ufficio centrale di compensazione; detti dati saranno elaborati per ordine e secondo le istruzioni dell'Ufficio federale. L'elaborazione può aver luogo secondo il metodo delle indagini saltuarie, eseguite su un quantitativo adeguato di materiale statistico.
427 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 19 nov. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 1019). 428 Nuovo testo giusta il n. II 58 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). 429 [CS 7 698; RU 1949 851 art. 1, 1967 1527 n. I, II, 1969 1139 n. II, 1972 2500, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170 n. VI, 1995 5489; RS 173.51 allegato n. 17, 313.0 allegato
n. 17, 742.40 art. 54 n. 4, 744.10 art. 22. RS 783.0 appendice n. 1]. Vedi ora la LF del 30 aprile 1997 sulla posta (RS 783.0). 430 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2758). 431 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 324). 432 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135).
Art. 212bis 433 Rapporto dell’Ufficio federale
L'Ufficio federale stenderà un rapporto su ogni anno di esercizio dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questo rapporto sarà pubblicato dopo esser stato approvato dal Consiglio federale.
Art. 213 Presentazione del rendiconto del Fondo di compensazione
Il rendiconto da presentarsi dal consiglio di amministrazione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nel senso dell'articolo 109 LAVS deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio federale, il quale provvede alla pubblicazione.
Art. 214434 Indicazione dei fondi nel bilancio dello Stato
La riserva della Confederazione per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità giusta l'articolo 111 LAVS deve figurare nel bilancio dello Stato.
Il fondo è amministrato dal Dipartimento federale delle finanze.
Capo ottavo: Sussidi di costruzione alle case e ad altre istituzioni per le persone anziane435
Art. 215436 Diritto ai sussidi
I sussidi sono assegnati per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento delle seguenti case e centri pubblici o privati di utilità pubblica: – case che servono ad accogliere, curare o assistere durevolmente, o temporaneamente, le persone anziane, – centri diurni o per l'impiego del tempo libero, che servono a mantenere il contatto reciproco, a favorire la cultura fisica o a tenere occupate le persone anziane.437 Sono tenute presenti anche le istituzioni che assicurano prestazioni di servizio esterno per assistere le persone anziane.
I sussidi sono assegnati se la posizione, le suppellettili e le prestazioni di servizio soddisfano le esigenze di una assistenza adeguata delle persone anziane e se è dimostrata l'esistenza della necessità.
Non hanno diritto a sussidi gli istituti considerati dalla legislazione federale o cantonale istituti per la cura ospedaliera, e le abitazioni per le persone anziane definite 433 Introdotto dal n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392). 434 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913). 435 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594).
dalla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà.438
Art. 216439 Importo dei sussidi
I sussidi ammontano, al massimo, a un terzo delle spese computabili. Quando per la costruzione, l'ampliamento o il rinnovamento di una casa o di un'altra istituzione esiste un interesse particolare, possono essere assegnati sussidi fino alla metà delle spese computabili, e anche prestiti non fruttiferi o produttivi di interessi.
I sussidi non possono superare la somma necessaria dopo la deduzione dei fondi destinati esclusivamente al progetto.
Art. 217440 Spese computabili
Sono ritenute computabili le spese:
441 per l'acquisto di beni immobili, terreni esclusi;
per la costruzione, l'ampliamento o il rinnovamento di costruzioni, comprese le abitazioni per i lavoratori dipendenti che sono indispensabili per il funzionamento della casa:
442 per l'acquisto di suppellettili indispensabili; le spese provocate dal rinnovo o dal completamento delle suppellettili di una istituzione esistente sono prese in considerazione solamente nella misura in cui il costo per oggetto raggiunge il limite fissato dal dipartimento nelle sue direttive.
Le spese che servono soltanto parzialmente agli scopi detti nell'articolo 215 capoverso 1 sono tenute presenti in proporzione.
Art. 218443 Presentazione ed esame della richiesta
La richiesta di sussidio deve essere presentata alla competente autorità cantonale, che l'inoltra all'Ufficio federale insieme alla sua presa di posizione.
L'Ufficio federale emana direttive obbligatorie sui documenti444 necessari per l'esame delle richieste.
441 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1172). 442 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1279).
L’Ufficio federale esamina la richiesta di sussidio, in particolare circa la necessità, la funzionalità e l'urgenza del progetto, considerando anche l'ammontare delle spese. L'esame dei problemi di costruzione è fatto dall'Ufficio delle costruzioni federali445. Inoltre si può chiedere una perizia da parte di specialisti.
Art. 219446 Assicurazione del sussidio
Il sussidio è assegnato soltanto se il progetto soddisfa ai requisiti e le spese sono proporzionate.
La decisione di assegnare i sussidi è presa dall'Ufficio federale, con riserva del conto finale. In casi particolari e previo accordo delle parti in causa, l'importo dei sussidi può già essere fissato nella decisione. In tale caso, l'evoluzione dell'indice del costo di costruzione e le indispensabili modifiche del progetto nel corso dei lavori possono essere riservate.447
L'assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni e oneri.
Art. 220448 Rendiconto e pagamento
Eseguito il progetto, deve essere presentato all'Ufficio federale un rendiconto particolareggiato, corredato di tutte le fatture e le quietanze.
Il sussidio è stabilito definitivamente sulla base delle spese computabili dimostrate449, ed è poi pagato.
Art. 221450 Restituzione dei sussidi
I sussidi devono essere restituiti integralmente, quando le costruzioni per cui essi furono erogati sono alienate dallo scopo a cui erano destinate, o sono trasferite a un soggetto giuridico che non è di utilità pubblica, prima che siano trascorsi venticinque anni dal pagamento finale451.
La restituzione deve essere richiesta dall'Ufficio federale entro cinque anni dall'alienazione.
Per l'importo da restituire, a favore della Confederazione, esiste un diritto legale di pegno senza iscrizione nel registro fondiario e posto452 dopo le ipoteche legali esistenti.
445 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle pubblicato). 446 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). 447 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del7 lug. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1279). 448 Introdotto dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). 450 Introdotto dal n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). 452 Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle pubblicato).
Capo nono: Sussidi per il promovimento dell’aiuto alla vecchiaia453
Art. 222454 Beneficiari e campo di attività
Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni:
455 attive a livello nazionale, intercantonale e cantonale che si consacrano in misura notevole all’aiuto alla vecchiaia o allo Spitex;
attive a livello locale che offrono alle persone anziane servizi di base dello Spitex, pasti a domicilio e istituti diurni;
che organizzano corsi di formazione e perfezionamento per specialisti e per il personale ausiliario operante nell’ambito dell’aiuto alla vecchiaia e nello Spitex;
incaricate di effettuare corsi destinati a persone anziane sensorialmente minorate, il cui scopo è di favorire l’indipendenza e sviluppare i contatti sociali.
Sono prese in considerazione soltanto le spese causate da una gestione giudiziosa.
Art. 223
...
Art. 224456 Ammontare dei sussidi
L’Ufficio federale fissa l’ammontare del sussidio stipulando un contratto di prestazioni con le organizzazioni aventi diritto ai sussidi in base all’articolo 222 capoverso
lettera a. L’ammontare del sussidio viene fissato tenendo conto del volume e della portata del campo d’attività.457
Per le organizzazioni che adempiono i compiti ai sensi dell’articolo 222 capoverso
lettera b l’Ufficio federale fissa l’ammontare del sussidio per i servizi di base dello Spitex in funzione dei salari e di un preventivo globale da stabilire ogni anno. Per i pasti e gli istituti diurni l’Ufficio federale fissa i parametri determinanti e l’ammontare del sussidio.
Per le organizzazioni aventi diritto ai sussidi ai sensi dell’articolo 222 capoverso 1 lettera c l’Ufficio federale fissa un importo forfetario per partecipante.
L’ammontare massimo dei sussidi per i corsi ai sensi dell’articolo 222 capoverso 1 lettera d è di quattro quinti delle spese determinanti. Non può superare l’eccedenza di queste ultime.
453 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 454 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 apr. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1499). 455 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 1° lug. 1998 (RU 1998 1499), alla fine del presente testo. 456 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 apr. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1499). 457 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 1° lug. 1998 (RU 1998 1499), alla fine del presente testo.
Art. 225458 Procedura
Gli istituti che intendono ottenere sussidi dovranno fornire, al momento della prima istanza, indicazioni sull'organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria.
I corsi possono essere sussidiati se il programma e il preventivo sono stati approvati dall'Ufficio federale prima del loro inizio.
I sussidi sono fissati dopo la conclusione del corso o dopo il ricevimento del conto annuo chiuso e controllato e della statistica delle prestazioni. Il conto annuo dev’essere presentato entro sei mesi a contare dalla fine dell’esercizio annuale e la documentazione relativa al corso entro tre mesi dalla chiusura del corso. Questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta. L’inosservanza dei termini senza motivo plausibile comporta la perdita del diritto al sussidio.459
L’Ufficio federale esamina i conti e fissa l’importo dei sussidi. Per permettere all’Ufficio federale di effettuare delle verifiche utili, le organizzazioni gli invieranno il nome e il numero AVS dei propri salariati nonché i nomi dei partecipanti ai corsi. L’Ufficio federale ha la facoltà di subordinare l’assegnazione dei sussidi a condizioni e a oneri.460
a 8 461 Capo decimo: Disposizioni finali462
Art. 226463 Entrata in vigore ed esecuzione
Con riserva del secondo capoverso, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Gli articoli 22 a26, 29, 67, 69, 83 a 127, 131, 133, 134, 174 a 177, 186, 187, 194 a 198, 205 a 217 e 219 capoverso 3 entrano in vigore il 1° novembre 1947.
Il Dipartimento è incaricato di eseguire la presente ordinanza. Esso può emanare prescrizioni complementari o delegare tale competenza all'Ufficio federale.
458 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 459 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 apr. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1499). 460 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 apr. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1499). 461 Abrogati dal n. I dell’O del 27 apr. 1998 (RU 1998 1499). 462 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1594). Capo nono originario. 463 Art. 222 originario.
Disposizione finale della modificazione del 17 giugno 1985464
Per gli anni 1980 a 1985, le rendite per figli e per orfani, annesse a quelle del padre e della madre, giusta l’articolo 53bis capoverso 1 in vigore dal 1° gennaio 1986, possono superare il reddito annuo medio determinante per il loro calcolo, fino agli importi annui seguenti: 1980 e 1981 1200 franchi 1982 e 1983 1240 franchi 1984 e 1985 1380 franchi
Le rendite per figli e per orfani, che hanno avuto origine prima del 1° gennaio 1986, saranno adattate retroattivamente solo su richiesta.
Disposizioni finali della modificazione del 13 settembre 1995465
Le rendite straordinarie correnti soggette ai limiti di reddito sono versate, a partire dal 1° gennaio 1996, dalla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio del beneficiario.
L'articolo 125 è applicabile anche qualora il beneficiario di una rendita ordinaria ha diritto a una rendita straordinaria soggetta ai limiti di reddito.
Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995466
a. Qualità d'assicurato 1 Le persone assicurate finora conformemente al previgente articolo 1 capoverso 1 lettera c LAVS che sollecitano l’applicazione del nuovo diritto devono comunicarlo alla cassa di compensazione del loro datore di lavoro. Il nuovo diritto è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese che segue la comunicazione.
Il numero 1 lettera a capoverso2 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS467 è applicabile soltanto alle persone che adempiono le condizioni di adesione dell'articolo 5 nel momento in cui esse hanno cominciato a lavorare all'estero. Il nuovo diritto ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la dichiarazione d'adesione.
Conversione delle rendite in corso 1 Se la conversione delle rendite di persone vedove in virtù del numero 1 lettera c capoverso7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS comporta una prestazione inferiore, il nuovo reddito annuo medio determinante è stabilito come segue:
se il vecchio reddito annuo medio determinante si situa tra l'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 60 e l'importo minimo della ren- dita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo reddito annuo corrisponde al vecchio reddito medio ridotto dell’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per15,6 e diviso per 1,2.
se il vecchio reddito annuo medio determinante ammonta almeno all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 72, il nuovo valore corrisponde all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per48.
Se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate in virtù del numero 1 lettera c capoverso7 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il vecchio valore.
c. Età flessibile per il godimento della rendita 1 Il nuovo disciplinamento relativo al supplemento delle rendite rinviate si applica anche a tutte le rendite rinviate che non sono ancora state revocate al momento dell’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS.
All’atto della conversione delle rendite per coniugi beneficianti di un supplemento per il rinvio secondo il numero 1 lettera c capoverso 5 delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS, il supplemento è ripartito per metà tra le due nuove rendite. Dopo il decesso di uno dei coniugi il supplemento è aumentato di un terzo.
Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell'importo della riduzione in caso di anticipazione della rendita secondo l'articolo 56 capoverso 2 OAVS è del 3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.
d. Versamento della rendita da parte del datore di lavoro 1 La cassa di compensazione comunica al datore di lavoro i dati necessari se quest'ultimo versa la rendita o l'assegno per grandi invalidi.
Il datore di lavoro deve comprovare periodicamente alla cassa di compensazione che ha versato le rendite e gli assegni per grandi invalidi.
Il datore di lavoro deve avvisare la cassa di compensazione appena è informato che il diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi si è estinto in seguito a decesso o per altra causa, oppure se la posta o la banca non hanno, per altre ragioni, potuto eseguire il pagamento.
I datori di lavoro che versano le rendite ai loro salariati sono autorizzati a trasmettere loro, con lo stesso versamento, senza spese di porto, altre prestazioni periodiche d'assicurazione o di previdenza versate da loro stessi o da un'istituzione d'assicurazione o di previdenza indipendente in rapporto con la loro impresa.
I datori di lavoro hanno il diritto di versare le rendite a un terzo o a un'autorità conformemente all'articolo 76 capoverso 1 soltanto se la cassa di compensazione lo ha deciso.
I datori di lavoro possono esigere dalla cassa di compensazione che essa metta mensilmente a loro disposizione, sotto forma di un anticipo senza interessi, i fondi necessari al versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi.
Disposizioni finali della modificazione del 16 settembre 1996468 I richiedenti l'asilo la cui richiesta è pendente al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono esonerati dall'obbligo di assicurarsi per i primi sei mesi successivi a tale data. I richiedenti l'asilo riconosciuti in quanto rifugiati sono assicurati retroattivamente alla data di presentazione della richiesta.
Disposizioni finali della modificazione del 27 aprile 1998469
I contratti di prestazioni ai sensi dell’articolo 224 capoverso 1 devono essere stipulati al più tardi entro la fine del 1999 con organizzazioni aventi già diritto al sussidio al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.
Fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazioni, al più tardi però entro la fine del 1999, le organizzazioni previste all’articolo 222 capoverso 1 lettera a ricevono sussidi secondo il diritto vigente.
Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001470
In deroga agli articoli 22 capoverso 1 e 29 capoverso 1, il contributo annuo per il periodo di contribuzione 2000/2001 è stabilito separatamente per ognuno degli anni di contribuzione.
La decisione di fissazione dei contributi per il 2001 non sarà presa prima del 1° gennaio 2001.
470 Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3044).